§ 3.1.92 - L.R. 12 novembre 2014, n. 32.
Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:12/11/2014
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Finalità e ambito di applicazione)
Art. 2.  (Disposizioni attuative)
Art. 3.  (Caratteristiche delle strutture ricettive)
Art. 4.  (Definizioni)
Art. 5.  (Strutture ricettive alberghiere)
Art. 6.  (Alberghi)
Art. 7.  (Residenze turistico-alberghiere)
Art. 8.  (Locande)
Art. 9.  (Albergo diffuso)
Art. 10.  (Dipendenze)
Art. 11.  (Strutture ricettive all’aria aperta)
Art. 12.  (Villaggi turistici)
Art. 13.  (Campeggi)
Art. 14.  (Norme di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi)
Art. 15.  (Divieti)
Art. 16.  (Tipologie)
Art. 17.  (Case per ferie)
Art. 18.  (Ostelli)
Art. 19.  (Rifugi alpini ed escursionistici)
Art. 20.  (Affittacamere)
Art. 21.  (Bed & breakfast)
Art. 22.  (Case e appartamenti per vacanze)
Art. 23.  (Mini aree di sosta)
Art. 24.  (Aree di sosta)
Art. 25.  (Norma di rinvio)
Art. 26.  (Marina resort)
Art. 27.  (Appartamenti ammobiliati ad uso turistico)
Art. 28.  (Tipologie)
Art. 29.  (Stabilimenti balneari)
Art. 30.  (Spiagge libere attrezzate)
Art. 31.  (Spiagge libere)
Art. 32.  (Spiagge asservite a strutture ricettive)
Art. 33.  (Norme comuni alle strutture balneari)
Art. 34.  (Complessi turistico ricettivi)
Art. 35.  (Denominazione)
Art. 36.  (Denominazioni aggiuntive e ospitalità diffusa)
Art. 37.  (Segno distintivo e insegna)
Art. 38.  (Periodi di apertura)
Art. 39.  (Elenco regionale delle strutture ricettive e balneari)
Art. 40.  (Stipula polizza assicurativa)
Art. 41.  (Uso occasionale di strutture a fini ricettivi)
Art. 42.  (Strutture ubicate nel territorio di più comuni)
Art. 43.  (Contratti)
Art. 44.  (Conversione di tipologie)
Art. 45.  (Modalità di calcolo)
Art. 46.  (Classificazione delle strutture ricettive)
Art. 47.  (Attribuzione della classificazione e sua validità)
Art. 48.  (Classificazione provvisoria)
Art. 49.  (Declassificazione, sospensione e revoca della classificazione)
Art. 50.  (Qualità delle strutture ricettive)
Art. 51.  (Elenco caratteristiche qualitative)
Art. 52.  (Valorizzazione dell’offerta turistica)
Art. 53.  (Esercizio dell’attività)
Art. 54.  (Sospensione temporanea volontaria)
Art. 55.  (Sospensione dell’attività)
Art. 56.  (Divieto di prosecuzione dell’attività)
Art. 57.  (Prezzi delle strutture)
Art. 57 bis.  (Comunicazione dei dati turistici)
Art. 58.  (Vigilanza e sanzioni)
Art. 59.  (Sanzioni comuni alle strutture ricettive)
Art. 60.  (Sanzioni relative al Titolo III: strutture alberghiere e all’aria aperta)
Art. 61.  (Sanzioni relative al Titolo IV: altre strutture ricettive)
Art. 62.  (Sanzioni relative agli appartamenti ammobiliati per uso turistico)
Art. 63.  (Sanzioni relative all’uso occasionale di strutture ai fini ricettivi)
Art. 64.  (Sanzioni relative alle strutture balneari)
Art. 65.  (Sanzioni relative ai marina resort)
Art. 66.  (Sanzioni concernenti la disciplina dei prezzi)
Art. 66 bis.  (Sanzioni relative alle comunicazioni sui movimenti turistici)
Art. 67.  (Norma speciale per le residenze d’epoca)
Art. 68.  (Norme speciali per le strutture ricettive all’aria aperta)
Art. 69.  (Norme transitorie comuni)
Art. 70.  (Norme speciali per le residenze turistiche alberghiere)
Art. 71.  (Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))
Art. 72.  (Abrogazioni)


§ 3.1.92 - L.R. 12 novembre 2014, n. 32. [1]

Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche

(B.U. 14 novembre 2014, n. 16)

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina l’offerta turistica, ricettiva e balneare regionale esercitata da imprese turistiche ovvero da enti o da associazioni in forma imprenditoriale mediante le seguenti tipologie:

a) strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo III, Capo I;

b) strutture ricettive all’aria aperta di cui al Titolo III, Capo II;

c) altre strutture ricettive di cui al Titolo IV con esclusione delle mini aree di sosta di cui all’articolo 25;

d) marina resort di cui al Titolo V;

e) stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge asservite di cui al Titolo VII;

f) parchi divertimento permanenti, inclusi parchi acquatici, di cui al decreto ministeriale 23 maggio 2003 (Criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento) e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia;

g) agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici);

h) ulteriori imprese, definite dalla Giunta regionale, che esercitano prevalentemente attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione e la gestione di prodotti e di servizi turistici concorrenti alla formazione dell’offerta turistica regionale.

2. I bed & breakfast e gli affittacamere, con capacità ricettiva fino ad un massimo di tre camere, possono essere gestiti in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale e saltuario, sulla base di quanto disposto dalla disciplina statale vigente, avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione familiare.

3. La presente legge disciplina, altresì, gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui al Titolo VI, che, in quanto mere locazioni a fini turistici, non costituiscono attività imprenditoriale.

 

     Art. 2. (Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive più rappresentative a livello regionale, approva le disposizioni attuative della presente legge, di seguito indicate come disposizioni attuative.

2. Le disposizioni attuative disciplinano:

a) i requisiti tecnico-estetici, igienico-sanitari, le dotazioni e le caratteristiche che devono possedere le strutture ricettive e le altre tipologie di alloggio turistico disciplinate dalla presente legge, nonché i servizi che devono essere forniti dalle stesse;

b) le modalità e i termini di adeguamento delle strutture ricettive e delle altre tipologie di alloggio turistico alle norme di cui alla presente legge;

c) le denominazioni aggiuntive delle strutture ricettive e le forme di ospitalità diffusa.

 

TITOLO II

NORME COMUNI ALLE STRUTTURE RICETTIVE

 

     Art. 3. (Caratteristiche delle strutture ricettive)

1. Le strutture ricettive garantiscono:

a) la gestione unitaria dei servizi di pernottamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative;

b) l’offerta libera e indifferenziata al pubblico, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

2. Per gli edifici esistenti di interesse storico, culturale, architettonico i comuni possono prevedere deroghe ai requisiti igienico sanitari previsti nelle disposizioni attuative relative alle strutture ricettive di cui al Titolo IV qualora la conformazione strutturale e architettonica dell’organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, il raggiungimento delle soglie dimensionali fissate dalle disposizioni attuative medesime.

 

     Art. 4. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per "titolare" il soggetto autorizzato alla gestione dell'attività ricettiva;

b) per “occupazione delle piazzole delle strutture ricettive all’aria aperta” la superficie coperta con gli allestimenti tipici dei campeggi, dei villaggi turistici e dei parchi per vacanza, comprese le proiezioni degli eventuali sbalzi delle coperture, fatte salve le deroghe previste nelle specifiche disposizioni attuative;

b bis) per ente competente la Regione Liguria.

 

TITOLO III

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E ALL’ARIA APERTA

CAPO I

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

 

     Art. 5. (Strutture ricettive alberghiere)

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria, aventi le caratteristiche previste dalla presente legge, che offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili.

2. Sono strutture ricettive alberghiere:

a) gli alberghi;

b) le residenze turistico-alberghiere;

c) le locande;

d) gli alberghi diffusi.

 

     Art. 6. (Alberghi)

1. Sono alberghi le strutture ricettive che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative costituite da camere.

2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative, di tipo residenza turistico-alberghiera, dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

 

     Art. 7. (Residenze turistico-alberghiere)

1. Sono residenze turistico-alberghiere (RTA) le strutture ricettive che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative arredate, costituite da uno o due locali, con cucina o posto-cottura. E’ consentita la presenza di unità abitative costituite da tre locali, con cucina o posto-cottura, in numero non superiore al 40 per cento delle unità abitative complessive.

2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di camere del tipo albergo, non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

3. Le nuove strutture sono costituite da un’unica unità immobiliare catastale, anche articolata in più edifici, soggetta a specifico vincolo a RTA e non possono essere oggetto di successivi mutamenti di destinazione d’uso in residenza, pure in assenza di opere edilizie.

4. I requisiti e i vincoli di cui al comma 3 sono riportati nel titolo edilizio che abilita la realizzazione di tali strutture e trascritti nei registri immobiliari a cura e spese dei proprietari, con obbligo di accatastamento come unica unità immobiliare di categoria produttiva.

 

     Art. 8. (Locande)

1. Sono locande le strutture ricettive alberghiere che forniscono alloggio ai clienti in non più di sei e non meno di tre unità abitative costituite da camere.

2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

 

     Art. 9. (Albergo diffuso)

1. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive ubicate in edifici ricadenti nei centri storici od in ambiti territoriali ad essi equivalenti individuati dal vigente strumento urbanistico, aventi le caratteristiche di cui alle specifiche disposizioni attuative, che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da camere.

2. Gli alberghi diffusi hanno una capacità ricettiva, comprensiva dei letti aggiuntivi, non inferiore a trenta posti letto, nei comuni con un numero di residenti superiore a 5.000, e a dieci posti letto, nei comuni con un numero di residenti non superiore a 5.000.

3. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative, di tipo residenza turistico-alberghiera, dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

4. L’albergo diffuso è compatibile con le destinazioni urbanistiche turistico-ricettiva e residenziale.

 

     Art. 10. (Dipendenze)

1. Gli esercizi alberghieri di cui al presente Capo possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o «casa madre», ove sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e di regola gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze aventi le caratteristiche di cui alle specifiche disposizioni attuative.

 

CAPO II

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

 

     Art. 11. (Strutture ricettive all’aria aperta)

1. Sono strutture ricettive all’aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in aree idonee, delimitate ed attrezzate per fornire alloggio sia in proprie dotazioni, sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

2. Le strutture ricettive all’aria aperta si distinguono in:

a) villaggi turistici;

b) campeggi.

3. Per quanto non previsto dal presente Capo le strutture ricettive all’aria aperta sono assoggettate alla disciplina delle strutture alberghiere, in quanto applicabili.

4. Le disposizioni attuative possono disciplinare, in deroga a quanto previsto per le tipologie di strutture ricettive di cui al presente Capo, le caratteristiche, le dotazioni e i servizi che devono possedere le strutture ricettive all’aria aperta localizzate all’interno dei parchi divertimento permanenti di cui alla all’articolo 1, comma 1, lettera f), per soggiorni non superiori a quattro giorni.

 

     Art. 12. (Villaggi turistici)

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità in alloggi messi a disposizione dal gestore e costituiti dalle unità abitative di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c) inserite in piazzole.

2. Nei villaggi turistici è garantita la presenza di piazzole destinate agli alloggi di cui al comma 1 nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole può essere consentita la destinazione a campeggio o l’occupazione in modo stanziale, secondo quanto previsto all’articolo 13, comma 3, nel limite massimo, per quest’ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.

 

     Art. 13. (Campeggi)

1. Sono campeggi le strutture ricettive organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, caravan, eventualmente dotati di preingressi in PVC, e autocaravan che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza necessità di ricorrere a trasporto eccezionale.

2. Nei campeggi è garantita la presenza di piazzole destinate ai mezzi di cui al comma 1 nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole può essere consentita la destinazione a villaggio turistico o l’occupazione in modo stanziale, di cui al comma 3, nel limite massimo, per quest’ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.

3. Ai sensi della presente legge per occupazione stanziale si intende l’occupazione delle piazzole nelle strutture ricettive all’aria aperta con allestimenti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 14, comma 1, lettere b) e c). Tale occupazione, di durata temporanea, è consentita per periodi di durata massima non superiore al periodo di apertura, nel corso dell’anno solare, della struttura ricettiva eventualmente rinnovabili. L’occupazione è consentita a fronte di corrispettivi forfettari, a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti. Al termine del rapporto contrattuale relativo all’occupazione, gli allestimenti devono essere rimossi a cura del cliente.

 

     Art. 14. (Norme di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi)

1. Le unità abitative insediabili nelle strutture ricettive all’aria aperta di cui agli articoli 12 e 13, possono consistere in:

a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e come tali concretanti volumi in senso edilizio assentibili nel rispetto dei parametri urbanistico – edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente e collocati in piazzole di tipo villaggio turistico;

b) case mobili, aventi le caratteristiche individuate nelle disposizioni attuative, non ancorate al suolo in modo stabile, contraddistinte da meccanismi di rotazione in funzione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento, installabili nelle piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio occupate in modo stanziale;

c) manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nelle disposizioni attuative, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e collocati nelle piazzole occupate in modo stanziale, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, o nelle piazzole di tipo villaggio turistico.

2. Gli allestimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), non sono soggetti a titolo edilizio.

3. La realizzazione di villaggi turistici e campeggi è soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente ad oggetto il complessivo progetto comprensivo della realizzazione delle piazzole e dei manufatti rilevanti in termini di volume edilizio.

 

     Art. 15. (Divieti)

1. Nei complessi ricettivi all’aria aperta disciplinati dal presente Capo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13, comma 3, è vietato:

a) il mutamento della destinazione d’uso dei manufatti di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a);

b) la vendita delle piazzole e l’affitto delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati;

c) ogni forma di utilizzazione delle piazzole che possa in alcun modo configurarsi come privatizzazione o limitazione dell’offerta al pubblico. Non costituisce limitazione dell’offerta al pubblico la concessione in uso di piazzole o di unità abitative, per periodi contrattualmente definiti, ad agenzie di viaggio o a tour operator.

 

TITOLO IV

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 16. (Tipologie)

1. Il presente Titolo individua e disciplina le seguenti strutture ricettive denominate:

a) case per ferie;

b) ostelli;

c) rifugi alpini ed escursionistici;

d) affittacamere;

e) bed & breakfast;

f) case e appartamenti per vacanze;

g) aree di sosta;

h) mini aree di sosta;

i) agriturismo;

j) ittiturismo.

 

CAPO II

DEFINIZIONE DELLE STRUTTURE

 

     Art. 17. (Case per ferie)

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite al di fuori dei normali canali commerciali. Tali strutture sono gestite da enti pubblici, associazioni e enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari ovvero da privati previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d’uso della struttura ricettiva.

2. In attuazione di apposite convenzioni, nelle case per ferie gestite da aziende è consentito, altresì, ospitare i dipendenti e relativi familiari di altre aziende.

3. Le predette strutture ricettive possono, altresì, essere strutturate ed attivate per consentire il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nell’ambito e sotto la responsabilità del titolare dell’attività.

 

     Art. 18. (Ostelli)

1. Sono ostelli le strutture ricettive che offrono soggiorno e pernottamento, anche in spazi comuni, a clienti per lo più costituiti da giovani, da gruppi organizzati e famiglie. Gli ostelli sono gestiti, in forma diretta o indiretta, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali, culturali e sportive, nonché da privati previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d’uso della struttura ricettiva.

 

     Art. 19. (Rifugi alpini ed escursionistici)

1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti e escursionisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere e sentieri o, in periodi dell’anno limitati, con strade carrozzabili.

2. I rifugi alpini che successivamente all’avvio dell’attività diventino raggiungibili per l’intero periodo annuale da strade carrozzabili mantengono, in deroga a quanto disposto al comma 1, tale tipologia.

3. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane, di norma posti ad altitudine non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero ubicati lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzione di posto tappa.

4. I rifugi alpini e quelli escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni statutariamente operanti nel settore dell’alpinismo o dell’escursionismo, nonché da privati previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d’uso della struttura ricettiva.

 

     Art. 20. (Affittacamere)

1. Sono affittacamere le strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non più di sei unità abitative costituite da camere ammobiliate ubicate in una o due unità immobiliari di civile abitazione poste in uno stesso stabile o in stabili situati ad una distanza inferiore a metri 150.

2. L’attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare all’esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare.

3. Gli esercizi di affittacamere condotti a carattere occasionale o saltuario possono fornire alimenti e bevande limitatamente alla prima colazione.

4. L’utilizzo delle predette unità abitative secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d’uso.

5. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina e angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

 

     Art. 21. (Bed & breakfast)

1. Sono “bed & breakfast” le strutture ricettive in cui è fornito l’alloggio e il servizio di prima colazione in un’unità immobiliare di civile abitazione da parte del titolare che dimora stabilmente nella stessa durante i periodi di apertura della struttura. L’alloggio può essere effettuato in non più di quattro camere.

2. Nei bed & breakfast deve essere presente una camera ad uso esclusivo del titolare della struttura ricettiva.

3. I titolari dei bed & breakfast sono tenuti a garantire la presenza nella propria unità immobiliare nelle fasce orarie serali e mattutine secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative.

4. L’utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d’uso.

 

     Art. 22. (Case e appartamenti per vacanze)

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari di civile abitazione ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale, per l’affitto a turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a dodici mesi consecutivi.

2. L’utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d’uso.

3. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative costituite da camere non dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

 

     Art. 23. (Mini aree di sosta)

1. Gli enti locali possono allestire mini aree di sosta aventi un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole destinate al campeggio itinerante, rurale ed escursionistico effettuato esclusivamente mediante l’utilizzo di tende.

 

     Art. 24. (Aree di sosta)

1. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio dei caravan e autocaravan omologati. Le aree di sosta sono dotate degli impianti e delle attrezzature previsti dall’articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni.

2. I Comuni, singolarmente o in forma aggregata, provvedono ad integrare i propri strumenti urbanistici individuando, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, il fabbisogno e il dimensionamento delle aree di sosta e definendo le modalità per la realizzazione di tali strutture, privilegiando nell’ordine:

a) la realizzazione e la gestione diretta;

b) la possibilità di reperire piazzole destinate ad aree di sosta nell’ambito delle strutture ricettive all’aria aperta in esercizio nei rispettivi ambiti territoriali, anche mediante ampliamenti delle stesse.

3. La realizzazione e la gestione di aree di sosta da parte di privati sono consentite solo qualora non sia realizzabile quanto previsto al comma 2, lettere a) e b).

4. Nelle strutture ricettive all’aria aperta è possibile attrezzare piazzole destinate ad aree di sosta secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative.

 

     Art. 25. (Norma di rinvio)

1. Agli agriturismo e agli ittiturismo si applica la disciplina di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell’attività agrituristica, del pesca turismo e ittiturismo) e successive modificazioni e integrazioni e le relative disposizioni attuative.

 

TITOLO V

MARINA RESORT

 

     Art. 26. (Marina resort)

1. Sono “marina resort” le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato, purché posseggano i requisiti tecnici e forniscano i servizi accessori alla sosta e al pernottamento di tipo alberghiero, previsti dalle specifiche disposizioni attuative.

2. [Abrogato].

 

TITOLO VI

ALTRE TIPOLOGIE DI ALLOGGIO TURISTICO

 

     Art. 27. (Appartamenti ammobiliati ad uso turistico)

1. Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a tre nell’ambito dello stesso territorio comunale, date in affitto a turisti dai proprietari o dagli usufruttuari nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a dodici mesi consecutivi e sempre che l’attività non sia organizzata in forma di impresa. Gli appartamenti ad uso turistico sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno.

2. Il limite delle tre unità immobiliari di cui al comma 1 non opera nel caso in cui gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico siano proposti al pubblico da agenzie immobiliari mediante mandato a titolo oneroso.

3. L’utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d’uso.

 

TITOLO VII

STRUTTURE BALNEARI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 28. (Tipologie)

1. Il presente Titolo individua e disciplina le seguenti strutture balneari denominate:

a) stabilimenti balneari;

b) spiagge libere attrezzate;

c) spiagge libere;

d) spiagge asservite.

 

CAPO II

DEFINIZIONI DELLE STRUTTURE

 

     Art. 29. (Stabilimenti balneari)

1. Sono stabilimenti balneari le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che svolgono attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l’offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione.

2. Gli stabilimenti balneari possono, altresì, essere dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal Capo VI, Titolo II della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni, per l’esercizio di attività connesse alla balneazione, nonché attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d’impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

 

     Art. 30. (Spiagge libere attrezzate)

1. Sono spiagge libere attrezzate le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che, al fine di garantire l’uso sociale degli arenili, offrono il libero accesso al pubblico ad aree attrezzate per la balneazione, forniscono servizi minimi gratuiti e, a richiesta, dietro corrispettivo, la prestazione di ulteriori servizi.

2. Le spiagge libere attrezzate possono, altresì, essere dotate di impianti ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal Capo VI, Titolo II della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, nonché per l’esercizio di attività connesse alla balneazione e di quelle attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d’impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

 

     Art. 31. (Spiagge libere)

1. Sono spiagge libere le aree, di norma poste in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi idonee per la balneazione e disponibili liberamente e gratuitamente all’uso pubblico.

2. Le spiagge libere possono essere provviste, a cura dei comuni, di attrezzature minime ad uso gratuito.

3. I comuni sono tenuti a curare la pulizia delle spiagge libere per garantirne la fruibilità.

 

     Art. 32. (Spiagge asservite a strutture ricettive)

1. Sono spiagge asservite a strutture ricettive quelle riservate, ai sensi della relativa concessione demaniale, all’utilizzo esclusivo degli alloggiati nelle strutture ricettive e loro ospiti, nonché di coloro che sono ospitati nella struttura in occasione dell'organizzazione di eventi, manifestazioni e convegni.

2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, i comuni non possono fare ricorso a un cambio di destinazione d’uso delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate.

 

     Art. 33. (Norme comuni alle strutture balneari)

1. Alle strutture balneari di cui al presente Capo si applicano le direttive contenute nel piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, approvato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari, adottati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della citata l.r. 13/1999.

 

TITOLO VIII

NORME COMUNI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 34. (Complessi turistico ricettivi)

1. Qualora strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, bed & breakfast, nonché stabilimenti balneari, gestiti da un unico o più titolari, insistano su aree poste tra loro vicine possono utilizzare congiuntamente i servizi, i locali, gli spazi, le attrezzature, gli impianti e le dotazioni comuni.

2. Le disposizioni attuative disciplinano le modalità di utilizzo dei complessi turistici di cui al comma 1, garantendo il rispetto degli standard previsti nelle rispettive classificazioni.

 

     Art. 35. (Denominazione)

1. Nel territorio comunale non possono essere utilizzate, per la medesima tipologia di esercizio ricettivo o balneare, uguali denominazioni.

2. Non è consentito l'inserimento nelle denominazioni di indicazioni atte a creare confusione sulla natura, sulla tipologia e sul livello di classificazione degli esercizi.

 

     Art. 36. (Denominazioni aggiuntive e ospitalità diffusa)

1. Le disposizioni attuative possono individuare denominazioni aggiuntive utili alla valorizzazione e alla promozione di particolari segmenti dell’offerta ricettiva, nonché specializzazioni e caratterizzazioni relativamente alle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge e dalla vigente legislazione regionale.

2. Le disposizioni attuative disciplinano la denominazione di ospitalità diffusa con la quale le strutture ricettive possono proporsi al pubblico in forma aggregata.

3. Per le strutture ricettive ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni attuative possono individuare requisiti specifici anche in deroga a quanto disposto dalla presente legge.

 

     Art. 37. (Segno distintivo e insegna)

1. Le strutture ricettive espongono un segno distintivo che riporta la tipologia e il livello di classificazione ad esse attribuito, nonché un’insegna con la denominazione.

 

     Art. 38. (Periodi di apertura)

1. Le strutture ricettive, con esclusione dei bed & breakfast e degli affittacamere gestiti in forma non imprenditoriale, sono considerate:

a) ad apertura annuale quando effettuano un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi;

b) ad apertura stagionale quando effettuano un periodo di attività inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi.

2. Le strutture balneari esercitano l’attività con le modalità e le tempistiche stabilite dalle Linee guida regionali per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate.

3. I titolari delle strutture ricettive comunicano ogni anno all’Ente competente e al Comune, con le modalità e nei termini previsti dalle specifiche disposizioni attuative, i periodi di attività riferiti all’anno successivo.

 

     Art. 39. (Elenco regionale delle strutture ricettive e balneari)

1. La Regione, nell’ambito del proprio sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, costituisce e sviluppa, in maniera cooperativa con gli altri enti coinvolti, banche dati relative alle strutture ricettive e balneari nell’ottica di perseguire una migliore operatività e di disporre di servizi informativi per l’utenza turistica.

2. La Regione, anche tramite l’Agenzia regionale per la promozione turistica “In Liguria”, cura la diffusione delle informazioni delle strutture ricettive di cui alla presente legge utilizzando, in particolare, i sistemi informatici.

 

     Art. 40. (Stipula polizza assicurativa)

1. I titolari delle strutture ricettive e balneari disciplinate dalla presente legge sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

 

     Art. 41. (Uso occasionale di strutture a fini ricettivi)

1. L'uso occasionale a fini ricettivi di strutture, anche galleggianti, non ricomprese tra le strutture ricettive di cui alla presente legge, è consentito in deroga alle vigenti disposizioni, previo nulla osta del Comune, per periodi definiti in occasione di eventi straordinari.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dal Comune, sentite le associazioni di categoria delle imprese ricettive maggiormente rappresentative a livello locale e dopo aver accertato la sussistenza di adeguati requisiti soggettivi, di sicurezza e igienico-sanitari in relazione al numero degli utenti e al tipo di struttura.

 

     Art. 42. (Strutture ubicate nel territorio di più comuni)

1. Ai fini della presente legge le strutture ricettive e balneari che insistono sul territorio di più comuni si considerano appartenenti al Comune nel quale è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio stesso.

 

     Art. 43. (Contratti)

1. I contratti di multiproprietà, i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, i contratti di rivendita e di scambio sono disciplinati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 44. (Conversione di tipologie)

1. Per gli esercizi ricettivi, con esclusione di quelli di cui agli articoli 6 e 7, gravati da vincoli di destinazione d’uso a seguito di erogazione di contributi regionali, la Giunta regionale, su richiesta del titolare, autorizza, qualora ne riconosca l’opportunità ai fini turistici, acquisito il parere favorevole del Comune competente, la conversione da una tipologia ricettiva all’altra tra quelle previste dalla presente legge.

2. Non costituisce cambio di tipologia ai sensi del comma 1 la trasformazione tra le tipologie delle strutture ricettive all’aria aperta.

3. La conversione di tipologia di cui al comma 1 consente il mantenimento dei contributi erogati.

4. Qualora la struttura derivante dalla conversione sia di tipo alberghiero la stessa deve possedere un livello di classificazione non inferiore a tre stelle.

 

     Art. 45. (Modalità di calcolo)

1. I risultati di calcolo relativi alle percentuali previste nella presente legge si devono intendere arrotondati all’unità più vicina.

 

CAPO II

CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

 

     Art. 46. (Classificazione delle strutture ricettive)

1. Le strutture ricettive di cui al Titolo III sono classificate dall’Ente competente individuato con legge regionale attribuendo un numero di stelle variabile da uno a cinque, secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative. I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente: cinque per gli alberghi e le loro dipendenze (da una a cinque stelle), tre per le residenze turistico-alberghiere e le loro dipendenze (da due a quattro stelle), tre per le locande e le loro dipendenze (da due a quattro stelle), tre per gli alberghi diffusi (da tre a cinque stelle), tre per i villaggi turistici (da due a quattro stelle), quattro per i campeggi (da una a quattro stelle). Gli alberghi classificati cinque stelle in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di alta classe internazionale assumono la denominazione “lusso”.

2. Gli esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast e i marina resort sono classificati dall’Ente competente in tre livelli secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative.

3. Le altre strutture ricettive di cui al Titolo IV, diverse da quelle indicate al comma 2, sono classificate in un'unica categoria.

4. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, di cui al Titolo VI, non sono soggetti a classificazione.

 

     Art. 47. (Attribuzione della classificazione e sua validità)

1. L’attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione pregiudiziale per la presentazione della segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) delle strutture ricettive.

2. Le disposizioni attuative disciplinano le procedure per l’attribuzione della classificazione alle strutture ricettive previste dalla presente legge, nonché le modalità per la presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3.

3. Al fine dell’attribuzione della classificazione, il titolare di una nuova struttura ricettiva presenta all’Ente competente una dichiarazione contenente le caratteristiche e le attrezzature delle strutture con le modalità e i termini previsti dalle disposizioni attuative.

4. Il titolare della struttura ricettiva, in caso di variazioni dei dati contenuti nel modello di classificazione presenta una nuova dichiarazione con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni attuative.

5. L’Ente competente, sulla base delle dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4, provvede:

a) all’attribuzione della classificazione, utilizzando il sistema informativo regionale;

b) a verificare la classificazione attribuita mediante sopralluogo in almeno il 10 per cento delle strutture ricettive classificate.

 

     Art. 48. (Classificazione provvisoria)

1. I titolari di una nuova struttura ricettiva di cui al Titolo III o di una struttura oggetto di trasformazioni che comportino modifiche delle dimensioni dei locali e per le quali sia previsto il rilascio del titolo edilizio, richiedono una classificazione provvisoria secondo le modalità previste dalle specifiche disposizioni attuative. La classificazione provvisoria è condizione per il rilascio del titolo edilizio.

 

     Art. 49. (Declassificazione, sospensione e revoca della classificazione)

1. Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto dall’articolo 50, l’Ente competente prescrive i necessari adeguamenti da apportare alle strutture ricettive entro un termine non superiore a centottanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine dispone la declassificazione della struttura.

2. Qualora vengano rilevate carenze dei requisiti o delle dotazioni obbligatori per il livello di classificazione attribuito, l’Ente competente prescrive i necessari adeguamenti da apportare entro un termine non superiore a centoventi giorni. Trascorso inutilmente tale termine dispone la declassificazione della struttura.

3. Qualora si riscontrino carenze o difformità gravi rispetto a quanto disposto dalle disposizioni attuative o nel caso di strutture già classificate al livello più basso, l’Ente competente, previa diffida ad apportare i necessari adeguamenti, dispone la sospensione della classificazione per un periodo massimo di centottanta giorni e ne dà comunicazione al Comune per la sospensione dell’attività. Trascorso inutilmente il termine previsto nella diffida dispone la revoca della classificazione.

4. L’Ente competente dispone la revoca o la sospensione della classificazione nei casi in cui riceva, comunicazione di provvedimento di revoca o di sospensione dell'attività emanato da parte del Comune.

 

     Art. 50. (Qualità delle strutture ricettive)

1. Gli immobili sedi delle strutture ricettive, le relative attrezzature, gli allestimenti per il pernottamento, gli arredi, gli impianti e le dotazioni devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione, devono essere di qualità adeguata al livello di classificazione e devono possedere le caratteristiche di qualità individuate dall’elenco di cui all’articolo 51.

 

     Art. 51. (Elenco caratteristiche qualitative)

1. La Giunta regionale approva l’elenco delle caratteristiche di qualità delle strutture ricettive, quale strumento operativo di valutazione del livello del decoro e della qualità delle dotazioni, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi delle strutture ricettive.

 

     Art. 52. (Valorizzazione dell’offerta turistica)

1. Al fine di pervenire alla valorizzazione dell’offerta ricettiva e balneare, anche con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale, la Regione promuove iniziative di certificazione della qualità.

 

CAPO III

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

 

     Art. 53. (Esercizio dell’attività)

1. Per l’esercizio delle attività ricettive e balneari di cui alla presente legge, con l’esclusione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all'articolo 27, si applica l’istituto della SCIA ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. La segnalazione è inviata allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove è ubicata la struttura.

2. Lo SUAP, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta gli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dandone comunicazione, per le strutture ricettive, all’Ente competente.

3. Nei casi di voltura del titolare dell’attività, laddove siano confermati i requisiti presenti nella classificazione, si applica l’istituto della SCIA ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. La segnalazione è inviata al SUAP del Comune ove è ubicato l’esercizio.

4. Ogni variazione degli elementi contenuti nelle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché nelle comunicazioni è resa nota allo SUAP del Comune e, per le strutture ricettive, per conoscenza, all’ente competente, entro trenta giorni dal suo verificarsi.

5. La SCIA abilita i titolari delle strutture ricettive di cui al Titolo III ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle per7sone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva. La medesima segnalazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. Nelle strutture ricettive all’aria aperta la SCIA consente, altresì, la gestione di esercizi di vicinato ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, di superficie netta di vendita non superiore a metri quadrati 150, nonché l’attività di rimessaggio di caravan e autocaravan.

6. La SCIA abilita i titolari delle strutture balneari alla somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto disposto dal Capo VI, Titolo II della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

7. La locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, anche mediante agenzie immobiliari quali mandatarie, è comunicata dal proprietario o dall'agenzia mandataria, secondo le modalità previste dalle specifiche disposizioni attuative, al Comune e all’Ente competente ove sono ubicati gli appartamenti.

8. Per l’esercizio delle imprese turistiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), g) e h), si applicano le specifiche normative di settore.

 

     Art. 54. (Sospensione temporanea volontaria)

1. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intendano, durante il periodo di apertura dichiarato, sospendere temporaneamente l’attività per un periodo superiore a otto giorni, devono darne comunicazione, con preavviso di almeno sette giorni, al Comune e all’Ente competente indicandone i motivi e la durata.

2. La sospensione temporanea, fatto salvo il caso di interventi di rilevante ristrutturazione delle strutture ricettive, non può essere superiore, nell’arco dell’anno e nell’ambito del periodo di apertura, a tre mesi, prorogabili dal Comune di altri tre mesi, per fondati e comprovati motivi. Al termine del periodo di sospensione volontaria i titolari delle strutture devono dare comunicazione al Comune e all’Ente competente della ripresa dell’attività.

3. In caso di cessazione dell’attività, il titolare deve darne, salvo casi eccezionali, comunicazione, con preavviso di almeno trenta giorni, al Comune e all’Ente competente.

 

     Art. 55. (Sospensione dell’attività)

1. Il Comune adotta i provvedimenti di sospensione dell’attività di una struttura di cui alla presente legge:

a) per un periodo da tre a quindici giorni in caso di reiterazione di infrazioni di cui all’articolo 66;

b) qualora l’Ente competente comunichi di avere sospeso la classificazione ai sensi dell’articolo 49, comma 3.

2. Nei casi di sospensione dell’attività, il Comune ne dà comunicazione all’Ente competente per l’emanazione dei provvedimenti di competenza.

 

     Art. 56. (Divieto di prosecuzione dell’attività)

1. Il Comune adotta i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività qualora:

a) L’Ente competente comunichi di avere revocato la classificazione ai sensi dell’articolo 49, comma 3;

b) il titolare dell’attività non sia più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa;

c) la struttura ricettiva non sia più in possesso dei requisiti oggettivi previsti dalle leggi vigenti;

d) si configurino casi di reiterazione delle infrazioni di cui al Capo IV, Titolo VIII;

e) si configuri il caso previsto dall’articolo 54, commi 2 e 3;

f) la concessione demaniale per i marina resort e per le strutture balneari sia stata revocata;

g) accerti che le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà siano false o mendaci.

2. Nei casi di divieto di prosecuzione dell’attività, di cui al comma 1, il Comune ne dà comunicazione all’Ente competente per l’emanazione dei provvedimenti di competenza.

 

     Art. 57. (Prezzi delle strutture)

1. I prezzi delle strutture ricettive sono resi pubblici, ai fini della chiarezza e trasparenza dei costi, al turista e sono comprensivi, salvo quanto diversamente stabilito dalle disposizioni attuative, del servizio riscaldamento ed aria condizionata ove esistenti, dell’uso dei servizi comuni, dell’uso degli accessori delle unità abitative e dei bagni, dell’IVA e delle imposte con l’esclusione dell’imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modificazioni e integrazioni.

2. I prezzi delle strutture ricettive praticati nell'anno sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. Il modello della tabella è approvato dalla Regione.

3. Copia della tabella di cui al comma 2 è inviata, dalla struttura ricettiva, all’Ente competente con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni attuative. Nel caso di mancato invio, nei termini previsti, devono essere applicate le ultime tariffe comunicate.

4. I prezzi delle strutture ricettive, conformi a quelli indicati nella tabella di cui al comma 2, sono riportati su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, secondo un modulo fornito dall’Ente competente e predisposto sulla base di un modello regionale.

5. Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 4, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati; per le unità abitative, di cui all’articolo 14, rimane l'obbligo di cui al comma 3.

6. Nei marina resort, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 4, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati.

7. I prezzi delle strutture balneari praticati nell'anno sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. Il modello della tabella è approvato dalla Regione.

 

     Art. 57 bis. (Comunicazione dei dati turistici)

1. La Regione, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio turistico regionale, nonché per l’assolvimento degli obblighi ISTAT, organizza la rilevazione dei dati sui movimenti turistici mediante il sistema informatico regionale (Rimovcli).

2. I titolari delle strutture ricettive, ai fini di cui al comma 1, sono tenuti a fornire i dati sui movimenti turistici secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta regionale.

 

CAPO IV

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 58. (Vigilanza e sanzioni)

1. Spettano all’Ente competente e ai comuni le funzioni di vigilanza rispetto all’attività di propria competenza e l’applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

2. All’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si provvede ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti all’Ente che ha accertato la violazione.

 

     Art. 59. (Sanzioni comuni alle strutture ricettive)

1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge che:

a) dichiara, al fine dell’attribuzione della classificazione, elementi non veritieri;

b) non espone il segno distintivo ovvero omette di indicare, nella denominazione o nel materiale pubblicitario realizzato per suo conto, la tipologia e la classificazione riconosciuta all’esercizio;

c) fa risultare nel segno distintivo esposto, nella denominazione, nel materiale pubblicitario realizzato per suo conto e diffuso anche tramite internet o mediante iniziative promozionali dirette, indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dall’Ente competente o pubblicizza la struttura in spazi promozionali dedicati a strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie;

d) non provvede entro trenta giorni a dichiarare le variazioni dei dati contenuti nel modello di classificazione;

e) non fornisce all’Ente competente le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;

f) omette di comunicare preventivamente al Comune o all’Ente competente la sospensione o la cessazione dell’attività ai sensi dall’articolo 54;

g) non espone in modo visibile al pubblico il modello di classificazione;

h) non provvede ad inoltrare la dichiarazione dei requisiti necessari all’attribuzione del livello di classificazione;

i) non provvede alla stipula di polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 40.

 

     Art. 60. (Sanzioni relative al Titolo III: strutture alberghiere e all’aria aperta)

1. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chi gestisce una struttura ricettiva in mancanza della SCIA o della classificazione.

2. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una delle strutture ricettive che ecceda i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazione o che, nel caso di strutture alberghiere, non rimuove o non ripone nell’apposito contenitore i letti aggiuntivi alla avvenuta partenza degli ospiti.

3. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 il titolare di una struttura alberghiera che non rispetta i limiti di cui agli articoli 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 2 e 9, comma 3.

4. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 il titolare di una struttura ricettiva all’aria aperta che consente, nei periodi di chiusura, l'utilizzo dei mezzi di pernottamento ivi parcheggiati o comunque posti in rimessaggio.

5. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 il titolare di una struttura ricettiva all’aria aperta che realizza o installa, in piazzole di tipo villaggio turistico, unità abitative e case mobili aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dalle specifiche disposizioni attuative.

6. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 il titolare di una delle strutture ricettive all’aria aperta, ivi comprese le strutture classificate parco per vacanze di cui all’articolo 68, comma 1, che non abbia posto in essere gli adempimenti volti ad intimare ai clienti l’adeguamento o la sostituzione dei caravan e degli eventuali preingressi non fissamente ancorati al suolo aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dalle specifiche disposizioni attuative.

7. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 il cliente di una struttura ricettiva all’aria aperta, ivi comprese le strutture classificate parco per vacanze di cui all’articolo 68, comma 1, che, nonostante l’intimazione del titolare di cui al comma 6, non adegui o non sostituisca caravan con eventuali preingressi non fissamente ancorati al suolo, installati in piazzole occupate in modo stanziale, aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dalle specifiche disposizioni attuative.

 

     Art. 61. (Sanzioni relative al Titolo IV: altre strutture ricettive)

1. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi gestisce una struttura disciplinata dal Titolo IV in mancanza della SCIA o della classificazione.

2. E’ soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva che:

a) ospita nelle case per ferie persone diverse da quelle indicate all’articolo 17, commi 1 e 2;

b) eccede i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazione, o non rimuove, o non ripone nell’apposito contenitore i letti aggiuntivi alla partenza degli ospiti. Sono fatte salve le situazioni di necessità per i rifugi alpini e escursionistici;

c) ospita nelle aree di sosta di cui all’articolo 24 un numero di caravan o autocaravan superiore a quello consentito, ovvero consente il protrarsi della sosta oltre il termine stabilito dalle specifiche disposizioni attuative.

3. E’ soggetto all’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00 il titolare di bed & breakfast che non dimori stabilmente nell’unità abitativa nei periodi di apertura della struttura, nonché non rispetti le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 3.

4. E’ soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva di affittacamere o casa e appartamenti per vacanze che non rispetti i limiti di cui agli articoli 20, comma 5, e 22, comma 3.

 

     Art. 62. (Sanzioni relative agli appartamenti ammobiliati per uso turistico)

1. E’ soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi affitta appartamenti ammobiliati per uso turistico o l’agenzia immobiliare quale sua mandataria, senza ottemperare alla comunicazione di cui all’articolo 53, comma 7.

2. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a 3.000,00 il locatore o l’agenzia immobiliare quale sua mandataria, che affitta appartamenti non in possesso delle caratteristiche e delle dotazioni, nonché non rende disponibili i servizi previsti dalle disposizioni attuative.

 

     Art. 63. (Sanzioni relative all’uso occasionale di strutture ai fini ricettivi)

1. Chiunque svolga le attività di cui all’articolo 41 in assenza del nulla osta comunale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

2. Chiunque svolga le attività di cui all’articolo 41 in difformità del nulla osta comunale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

 

     Art. 64. (Sanzioni relative alle strutture balneari)

1. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 9.000,00 chi gestisce uno stabilimento balneare, una spiaggia libera attrezzata o una spiaggia asservita in mancanza della SCIA o classificazione.

2. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750,00 a euro 4.500,00 il titolare di una spiaggia asservita che consenta l’accesso a soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 32.

3. E’ fatta salva l’applicazione delle sanzioni in materia di demanio marittimo.

 

     Art. 65. (Sanzioni relative ai marina resort)

1. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chi gestisce un marina resort in mancanza della SCIA o della classificazione.

2. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di un marina resort che ecceda i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazione.

3. [Abrogato].

 

     Art. 66. (Sanzioni concernenti la disciplina dei prezzi)

1. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 che viene raddoppiata in caso di reiterazione, il titolare di una struttura ricettiva o balneare che applica prezzi difformi da quelli indicati nella tabella riepilogativa di all’articolo 57, commi 2 e 7.

2. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00 il titolare di una struttura ricettiva o di un marina resort che:

a) non invia, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, copia della tabella riepilogativa, di cui al comma 2 del medesimo articolo all’Ente competente;

b) non esponga i prezzi o li esponga in modo difforme dalle modalità stabilite dalla presente legge e dalle disposizioni attuative.

3. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 il titolare di una struttura balneare che non rispetti i termini e le modalità previste dalle disposizioni attuative per l’esposizione della tabella di cui all’articolo 57, comma 7.

 

     Art. 66 bis. (Sanzioni relative alle comunicazioni sui movimenti turistici)

1. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 il titolare di una struttura ricettiva che omette la comunicazione dei dati giornalieri relativi al movimento turistico di cui all’articolo 57 bis.

2. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati giornalieri. Le modalità di verifica della comunicazione da parte dell’Ente competente sono stabilite con delibera della Giunta regionale.

 

CAPO V

NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 67. (Norma speciale per le residenze d’epoca)

1. Le residenze d’epoca classificate ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari) e successive modificazioni e integrazioni e autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono tale classificazione. La relativa disciplina è indicata nelle disposizioni attuative della presente legge.

 

     Art. 68. (Norme speciali per le strutture ricettive all’aria aperta)

1. Le strutture ricettive all’aria aperta classificate parco per vacanza all’entrata in vigore della presente legge, possono mantenere tale classificazione, con le modalità disposte dalle specifiche disposizioni attuative, in alternativa, i titolari possono chiedere la classificazione a campeggio o villaggio turistico, previo adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Nelle piazzole delle strutture classificate parco per vacanze, di cui al comma 1, campeggio o villaggio turistico esistenti alla data del 23 febbraio 2008 occupate in modo stanziale per periodi temporanei e con l’obbligo da parte del cliente di rimozione degli allestimenti al termine del periodo contrattuale, è consentita l’installazione di:

a) caravan ed eventuali preingressi contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e aventi le caratteristiche individuate nelle specifiche disposizioni attuative;

b) case mobili e manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nelle specifiche disposizioni attuative, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento.

3. L’installazione degli allestimenti di cui al comma 2 non è soggetta a rilascio di titolo edilizio.

4. Nei casi d’ampliamento delle strutture ricettive all’aria aperta, classificate campeggio, villaggio turistico o parco per vacanze, è consentito, ai fini di garantire la localizzazione delle piazzole delle diverse tipologie in zone omogenee opportunamente distinte, distribuire piazzole nuove e ridistribuire quelle esistenti a parità di superficie nell’ambito della complessiva superficie delle strutture come determinatasi a seguito degli ampliamenti, fatto salvo il rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali.

5. Nei villaggi turistici derivanti dalla trasformazione di parchi per vacanze, nonché in quelli esistenti alla data del 23 febbraio 2008 è consentita l’occupazione in modo stanziale, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, nel limite massimo del 49 per cento del numero complessivo delle piazzole.

6. Nei campeggi derivanti dalla trasformazione di parchi per vacanze nonché in quelli esistenti alla data del 23 febbraio 2008 è consentita l’occupazione in modo stanziale, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, nel limite massimo del 49 per cento del numero complessivo delle piazzole.

7. Le strutture ricettive all’aria aperta, esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), dotate di strutture per il pernottamento non rientranti tra quelle delle tipologie all’aria aperta, purché in possesso di tutti i requisiti propri della ricettività alberghiera secondo la presente legge, possono mantenere tale qualificazione. La deroga non opera per gli eventuali ampliamenti successivi alla data di entrata in vigore della l.r. 11/1982.

 

     Art. 69. (Norme transitorie comuni)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, sino all’entrata in vigore delle sue disposizioni attuative continuano a trovare applicazione i regolamenti di attuazione della l.r. 2/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni attuative di cui all’articolo 2 sono approvate:

a) per le strutture ricettive alberghiere, di cui al Titolo III, Capo I, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per le altre strutture ricettive, di cui al Titolo IV, per i marina resort di cui al Titolo V e per le altre tipologie di alloggio turistico di cui al Titolo VI , entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) per le strutture ricettive all'aria aperta, di cui al Titolo III, Capo II, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni attuative definiscono i termini entro i quali devono essere aggiornate le classificazioni attribuite ai sensi della previgente normativa.

4. Nelle more del riordino delle funzioni amministrative ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) l’Ente competente indicato dalla presente legge è la Provincia territorialmente competente.

 

     Art. 70. (Norme speciali per le residenze turistiche alberghiere)

1. Per le residenze turistiche alberghiere realizzate a far data dal 23 febbraio 2008 permangono i vincoli riportati nel titolo edilizio ai sensi della previgente normativa.

 

     Art. 71. (Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))

1. Il comma 4 dell’articolo 30 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“4. Il titolare di una struttura ricettiva è soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 per omissione della comunicazione dei dati giornalieri relativi al movimento turistico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e).”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“4 bis. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati giornalieri. Le modalità di verifica della comunicazione da parte delle Province sono stabilite con delibera della Giunta regionale.”.

 

     Art. 72. (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari);

- l’articolo 15 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008);

- l’articolo 29 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);

- l’articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 16 (Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale);

- il Capo IV del Titolo III della legge regionale 13 giugno 2011, n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno);

- gli articoli 6 e 7 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 in materia di distretto agricolo florovivaistico, alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 in materia di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo, alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 in materia di commercio, alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 in materia di disciplina dell’attività estrattiva e proroga di termini di cui alla legge regionale 1 dicembre 2006, n. 37 in materia di percorsi pedonali comunali (creuze));

- l’articolo 12 della legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi);

- l’articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo);

- gli articoli 4 e 5 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singola disposizione attuativa, in relazione alle materie in essa disciplinata, sono abrogati i seguenti regolamenti attuativi approvati ai sensi della l.r. 2/2008 e successive modificazioni e integrazioni:

- 30 gennaio 2009, n. 2 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari));

- 13 marzo 2009, n. 3 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari));

- 19 febbraio 2010, n. 1 (Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 30 gennaio 2009, n. 2 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari)));

- 23 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari));

- 21 febbraio 2011, n. 1 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari) e modifiche ai Regolamenti Regionali n. 3/2009 e n. 3/2010);

- 26 luglio 2011, n. 4 (Modifiche al R.R. 30 gennaio 2009, n. 2 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla Legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico- ricettive e balneari)));

- 24 luglio 2012, n. 4 (Modifiche e integrazioni da apportare ai regolamenti regionali n. 3/2009 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)) e n. 1/2011 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)));

- 16 aprile 2013, n. 3 (Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale n. 2/2009 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)));

- 10 dicembre 2013, n. 8 (Modifiche da apportare al regolamento regionale n. 1/2011 e s.m.i. (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari) e modifiche ai Regolamenti regionali n. 3/2009 e n. 3/2010));

- 9 aprile 2014, n. 1 (Modifiche al regolamento regionale n. 2/2009 e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)) ed al regolamento regionale n. 3/2010 e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari))).


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 5 luglio 2016, n. 12.