§ 1.1.29 - L.R. 14 dicembre 1993, n. 55.
Norme in materia di nomine di competenza della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:14/12/1993
Numero:55


Sommario
Art. 1.  (Principi generali).
Art. 2.  (Criteri vincolanti).
Art. 3.  (Scelta dei nomi).
Art. 4.  (Parere della commissione e nomine).
Art. 5.  (Comunicazione della deliberazione).
Art. 6.  (Potestà sostitutiva).
Art. 7.  (Periodo di proroga).
Art. 8.  (Relazione annuale).
Art. 9.  (Elenco delle nomine).
Art. 10.  (Ambito di applicazione).
Art. 11.  (Direttori generali degli enti strumentali).
Art. 12.  (Albo regionale dei Direttori generali).


§ 1.1.29 - L.R. 14 dicembre 1993, n. 55.

Norme in materia di nomine di competenza della Regione.

(B.U. 5 gennaio 1994, n. 1).

 

Art. 1. (Principi generali).

     1. Nei casi in cui spetta alla Regione a qualsiasi titolo la nomina o la designazione di propri rappresentanti presso enti o istituti pubblici o privati nonché in organismi collegiali operanti a livello tecnico ed amministrativo nelle materie di competenza regionale, la nomina o designazione è effettuata dalla Giunta regionale.

     2. La deliberazione di nomina o di designazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente che fissa i relativi criteri. Tale parere è obbligatorio anche nel caso di conferma o proroga dell'incarico.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai casi in cui il soggetto da nominare o da designare sia direttamente indicato dalla legge statale o regionale, dal regolamento o dalla convenzione che lo prevedono ovvero quando la persona da nominare, anche a seguito di designazioni multiple, non rappresenti la Regione ma organismi ad essa estranei [1].

 

     Art. 2. (Criteri vincolanti).

     1. La Commissione consiliare determina, almeno novanta giorni prima della data prevista per la nomina o designazione, i criteri vincolanti per la stessa, indicando i requisiti personali, professionali e di esperienza dei quali si ritiene debba essere in possesso la persona che dovrà essere nominata o designata. In relazione alla definizione di tali criteri la Commissione può avvalersi delle consultazioni previste dall'art. 8 dello Statuto, come disciplinate dal Regolamento interno del Consiglio.

 

     Art. 3. (Scelta dei nomi).

     1. La Giunta regionale, non prima dell'ottantesimo e non oltre il cinquantesimo giorno dalla scadenza prevista per la nomina procede, anche in assenza della prescritta determinazione dei criteri, alla scelta dei nomi mediante deliberazione che deve contenere l'esposizione della procedura seguita, dei motivi che giustificano la scelta effettuata, dell'effettiva corrispondenza di questa con i criteri eventualmente stabiliti dalla commissione ovvero, in assenza di tali criteri, della capacità professionale dei candidati anche alla luce degli incarichi svolti o in corso di svolgimento.

     2. Un incarico non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi dalla stessa persona.

 

     Art. 4. (Parere della commissione e nomine).

     1. I nominativi scelti dalla Giunta sono sottoposti all'esame della commissione competente, la quale, entro trenta giorni dall'invio del nominativo, esprime un proprio parere.

     2. La commissione può audire le persone designate anche in seduta pubblica ed esperire ogni opportuna indagine.

     3. Qualora il parere della commissione non pervenga nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale procede comunque alla nomina o alla designazione.

 

     Art. 5. (Comunicazione della deliberazione).

     1. La deliberazione di nomina o designazione è trasmessa, a pena di nullità, entro tre giorni dalla approvazione al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della commissione competente.

 

     Art. 6. (Potestà sostitutiva).

     1. Qualora la Giunta regionale non provveda alla nomina o alla designazione entro il termine previsto, i soggetti non sostituiti continuano ad esercitare le loro funzioni per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dalla scadenza del termine medesimo.

     2. Entro tale periodo il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto debitamente motivato e sulla base dei criteri eventualmente stabiliti dalla commissione competente, all'esercizio della potestà sostitutiva.

     3. Il provvedimento di nomina o designazione adottato dal Presidente della Giunta regionale è immediatamente esecutivo.

 

     Art. 7. (Periodo di proroga).

     1. Nel periodo di proroga, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità. Ogni altro atto è illegittimo.

     2. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla ricostituzione, l'organo decade e tutti gli atti adottati dallo stesso sono nulli.

     3. Il Presidente della Giunta regionale è responsabile dei danni conseguenti alla decadenza, fatta salva la responsabilità penale e individuale nella condotta omissiva.

 

     Art. 8. (Relazione annuale).

     1. I rappresentanti nominati o designati dalla Regione sono tenuti a inviare annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta. Tale relazione viene trasmessa al Presidente del Consiglio per l'esame delle commissioni consiliari competenti.

     2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 ovvero di ripetute assenze del rappresentante regionale, la Giunta regionale può revocare la nomina o la designazione, sentite le commissioni consiliari competenti.

 

     Art. 9. (Elenco delle nomine).

     1. La Giunta regionale compila, entro il 31 ottobre di ogni anno, un elenco di tutte le nomine o designazioni da effettuare nel successivo anno solare, con l'indicazione dei dati relativi. L'elenco viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Qualora nel corso dell'anno si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste dall'elenco di cui al comma 1, vengono compilati elenchi suppletivi.

 

     Art. 10. (Ambito di applicazione).

     Le disposizioni procedurali di cui alla presente legge trovano applicazione anche allorquando la legge dello Stato attribuisca la competenza alla nomina o designazione, anziché alla Giunta, ad altro organo regionale il quale, in tal caso, provvede agli adempimenti a quest'ultima riservati.

 

     Art. 11. (Direttori generali degli enti strumentali).

     1. Gli enti strumentali, laddove la normativa statale di principio non preveda una diversa disciplina, sono amministrati da un direttore generale che rappresenta l'ente e svolge le funzioni già attribuite al Presidente e all'organo collegiale esecutivo.

     2. Il Direttore generale è nominato, secondo le modalità previste dalla presente legge, tra gli iscritti all'albo regionale di cui all'art. 12.

     3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dalla data di entrata in vigore delle specifiche leggi di settore e, in ogni caso, a partire dalla scadenza degli organi attualmente in carica.

     4. Le specifiche leggi di settore potranno prevedere la presenza di un organismo collegiale di consultazione e di indirizzo.

 

     Art. 12. (Albo regionale dei Direttori generali).

     1. E' istituito l'Albo regionale dei Direttori generali degli enti strumentali. A tale albo sono iscritti, a richiesta, i dipendenti, anche in quiescenza, che abbiano svolto per almeno dieci anni funzioni dirigenziali presso la Regione, gli enti strumentali e gli enti locali. Possono altresì chiedere l'iscrizione i dirigenti di enti pubblici, anche economici, o di società private, e i liberi professionisti in possesso dei requisiti equipollenti.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28.