Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.7 autonomie locali |
Data: | 10/04/2015 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Principi) |
Art. 3. (Città metropolitana di Genova) |
Art. 4. (Funzioni delle province) |
Art. 5. (Attribuzione di funzioni alla Regione) |
Art. 6. (Esercizio delle funzioni da parte dei comuni) |
Art. 7. (Accordi) |
Art. 8. (Trasferimento delle funzioni, del personale e delle risorse finanziarie) |
Art. 9. (Personale proveniente dalle province e dalla Città metropolitana) |
Art. 10. (Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso) |
Art. 11. (Finalità) |
Art. 12. (Competenze della Regione) |
Art. 13. (Competenze dei Comuni) |
Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) |
Art. 15. (Abrogazione di norme) |
Art. 17. (Autorità di bacino regionale) |
Art. 18. (Competenze del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) |
Art. 19. (Competenze della Giunta regionale) |
Art. 20. (Comitato tecnico di bacino) |
Art. 21. (Compiti del Comitato) |
Art. 22. (Funzionamento del Comitato) |
Art. 23. (Funzioni del Segretario generale) |
Art. 24. (Funzionamento dell'Autorità di bacino) |
Art. 25. (Formazione del piano di bacino) |
Art. 26. (Varianti al piano di bacino anche stralcio) |
Art. 27. (Norme finali e transitorie) |
Art. 28. (Abrogazione di norme) |
Art. 29. (Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale)) |
Art. 30. (Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 28/2006) |
Art. 31. (Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 28/2006) |
Art. 32. (Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 28/2006) |
Art. 33. (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 28/2006) |
Art. 34. (Modifica della rubrica del Capo III della l.r. 28/2006) |
Art. 35. (Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 28/2006) |
Art. 36. (Abrogazione degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della l.r. 28/2006) |
Art. 37. (Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 28/2006) |
Art. 38. (Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche)) |
Art. 39. (Inserimento dell’articolo 57 bis della l.r. 32/2014) |
Art. 40. (Inserimento dell’articolo 66 bis della l.r. 32/2014) |
Art. 41. (Abrogazione degli articoli 5 e 20 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici)) |
Art. 42. (Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l’esercizio delle professioni turistiche)) |
Art. 43. (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 44/1999) |
Art. 44. (Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)) |
Art. 45. (Modifiche dell’articolo 3 della l.r. 17/1996) |
Art. 46. (Modifiche dell’articolo 4 della l.r. 17/1996) |
Art. 47. (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 17/1996) |
Art. 48. (Norme transitorie e finali) |
Art. 49. (Norma finale) |
Art. 50. (Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento)) |
Art. 51. (Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 18/2009) |
Art. 52. (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 18/2009) |
Art. 53. (Modifica dell’articolo 16 della l.r. 18/2009) |
Art. 54. (Modifica dell’articolo 25 della l.r. 18/2009) |
Art. 55. (Modifica dell’articolo 26 della l.r. 18/2009) |
Art. 56. (Modifica dell’articolo 30 della l.r. 18/2009) |
Art. 57. (Modifica dell’articolo 34 della l.r. 18/2009) |
Art. 58. (Modifica dell’articolo 52 della l.r. 18/2009) |
Art. 59. (Modifiche dell’articolo 53 della l.r. 18/2009) |
Art. 60. (Modifiche all’articolo 56 della l.r. 18/2009) |
Art. 61. (Modifiche dell’articolo 57 della l.r. 18/2009) |
Art. 62. (Modifica dell’articolo 60 bis della l.r. 18/2009) |
Art. 63. (Modifiche all’articolo 61 della l.r. 18/2009) |
Art. 64. (Abrogazione dell’articolo 62 della l.r. 18/2009) |
Art. 65. (Modifica dell’articolo 63 della l.r. 18/2009) |
Art. 66. (Modifica dell’articolo 69 della l.r. 18/2009) |
Art. 67. (Modifica dell’articolo 76 della l.r. 18/2009) |
Art. 68. (Modifica dell’articolo 79 della l.r. 18/2009) |
Art. 69. (Modifiche dell’articolo 84 della l.r. 18/2009) |
Art. 70. (Modifica dell’articolo 85 della l.r. 18/2009) |
Art. 71. (Modifica dell’articolo 86 della l.r. 18/2009) |
Art. 72. (Modifiche dell’articolo 87 della l.r. 18/2009) |
Art. 73. (Modifiche dell’articolo 89 della l.r. 18/2009) |
Art. 74. (Ulteriori modifiche alla l.r. 18/2009) |
Art. 75. (Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione)) |
Art. 76. (Modifica del titolo della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per i Servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria)) |
Art. 77. (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 43/2013) |
Art. 78. (Modifica dell’articolo 12 della l.r. 43/2013) |
Art. 79. (Modifiche dell’articolo 49 della l.r. 43/2013) |
Art. 80. (Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro)) |
Art. 81. (Modifiche dell’articolo 6 della l.r. 27/1998) |
Art. 82. (Modifiche dell’articolo 8 della l.r. 27/1998) |
Art. 83. (Norma finale) |
Art. 84. (Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico)) |
Art. 85. (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 8/2014) |
Art. 86. (Abrogazione degli articoli 4 e 5 della l.r. 8/2014) |
Art. 87. (Modifica dell’articolo 6 della l.r. 8/2014) |
Art. 88. (Modifiche dell’articolo 7 della l.r. 8/2014) |
Art. 89. (Modifica dell’articolo 8 della l.r. 8/2014) |
Art. 90. (Modifica dell’articolo 9 della l.r. 8/2014) |
Art. 91. (Modifiche dell’articolo 10 della l.r. 8/2014) |
Art. 92. (Modifiche dell’articolo 11 della l.r. 8/2014) |
Art. 93. (Modifiche dell’articolo 14 della l.r. 8/2014) |
Art. 94. (Modifiche dell’articolo 15 della l.r. 8/2014) |
Art. 95. (Modifiche dell’articolo 16 della l.r. 8/2014) |
Art. 96. (Modifica dell’articolo 17 della l.r. 8/2014) |
Art. 97. (Modifiche dell’articolo 18 della l.r. 8/2014) |
Art. 98. (Modifica dell’articolo 19 della l.r. 8/2014) |
Art. 99. (Modifica dell’articolo 20 della l.r. 8/2014) |
Art. 100. (Modifiche dell’articolo 22 della l.r. 8/2014) |
Art. 101. (Modifiche dell’articolo 23 della l.r. 8/2014) |
Art. 102. (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 8/2014) |
Art. 103. (Modifica dell’articolo 26 della l.r. 8/2014) |
Art. 104. (Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)) |
Art. 105. (Modifiche dell’articolo 2 della l.r. 29/1994) |
Art. 106. (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 29/1994) |
Art. 107. (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 29/1994) |
Art. 108. (Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 29/1994) |
Art. 109. (Modifiche dell’articolo 6 della l.r. 29/1994) |
Art. 110. (Modifiche dell’articolo 7 della l.r. 29/1994) |
Art. 111. (Modifiche dell’articolo 8 della l.r. 29/1994) |
Art. 112. (Modifiche dell’articolo 9 della l.r. 29/1994) |
Art. 113. (Modifiche dell’articolo 11 della l.r. 29/1994) |
Art. 114. (Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 29/1994) |
Art. 115. (Modifiche dell’articolo 13 della l.r. 29/1994) |
Art. 116. (Modifiche dell’articolo 14 della l.r. 29/1994) |
Art. 117. (Modifiche dell’articolo 15 della l.r. 29/1994) |
Art. 118. (Modifiche dell’articolo 16 della l.r. 29/1994) |
Art. 119. (Modifiche dell’articolo 18 della l.r. 29/1994) |
Art. 120. (Modifiche dell’articolo 19 della l.r. 29/1994) |
Art. 121. (Modifiche dell’articolo 20 della l.r. 29/1994) |
Art. 122. (Modifiche dell’articolo 22 della l.r. 29/1994) |
Art. 123. (Modifica dell’articolo 23 della l.r. 29/1994) |
Art. 124. (Modifiche dell’articolo 24 della l.r. 29/1994) |
Art. 125. (Modifiche dell’articolo 25 della l.r. 29/1994) |
Art. 126. (Modifiche dell’articolo 26 della l.r. 29/1994) |
Art. 127. (Modifiche dell’articolo 27 della l.r. 29/1994) |
Art. 128. (Modifiche dell’articolo 29 della l.r. 29/1994) |
Art. 129. (Modifiche dell’articolo 30 della l.r. 29/1994) |
Art. 130. (Modifiche dell’articolo 31 della l.r. 29/1994) |
Art. 131. (Modifiche dell’articolo 32 della l.r. 29/1994) |
Art. 132. (Modifiche dell’articolo 33 della l.r. 29/1994) |
Art. 133. (Modifiche dell’articolo 34 della l.r. 29/1994) |
Art. 134. (Modifiche dell’articolo 35 della l.r. 29/1994) |
Art. 135. (Modifiche dell’articolo 36 della l.r. 29/1994) |
Art. 136. (Modifiche dell’articolo 37 della l.r. 29/1994) |
Art. 137. (Modifiche dell’articolo 38 della l.r. 29/1994) |
Art. 138. (Modifiche dell’articolo 40 della l.r. 29/1994) |
Art. 139. (Modifiche dell’articolo 42 della l.r. 29/1994) |
Art. 140. (Modifiche dell’articolo 43 della l.r. 29/1994) |
Art. 141. (Modifiche dell’articolo 45 della l.r. 29/1994) |
Art. 142. (Modifiche dell’articolo 47 della l.r. 29/1994) |
Art. 143. (Modifiche dell’articolo 48 della l.r. 29/1994) |
Art. 144. (Modifiche dell’articolo 49 della l.r. 29/1994) |
Art. 145. (Modifiche dell’articolo 51 della l.r. 29/1994) |
Art. 146. (Abrogazione dell’articolo 52 della l.r. 29/1994) |
Art. 147. (Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura)) |
Art. 148. (Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo)) |
Art. 149. (Modifiche della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca [...] |
Art. 150. (Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)) |
Art. 151. (Modifica dell’articolo 6 della l.r. 40/2009) |
Art. 152. (Modifica dell’articolo 7 della l.r. 40/2009) |
Art. 153. (Modifica dell’articolo 8 della l.r. 40/2009) |
Art. 154. (Modifica dell’articolo 10 della l.r. 40/2009) |
Art. 155. (Modifica dell’articolo 15 della l.r. 40/2009) |
Art. 156. (Modifica dell’articolo 22 della l.r. 40/2009) |
Art. 157. (Modifica dell’articolo 27 della l.r. 40/2009) |
Art. 158. (Modifica dell’articolo 30 della l.r. 40/2009) |
Art. 159. (Abrogazione dell’articolo 56 della l.r. 40/2009) |
Art. 160. (Abrogazione dell’articolo 59 della l.r. 40/2009) |
Art. 161. (Norma transitoria) |
Art. 162. (Abrogazione dell’articolo 4 della legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 (Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell’educazione permanente degli adulti)) |
Art. 163. (Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 22/2001) |
Art. 164. (Abrogazione dell’articolo 6 della l.r. 22/2001) |
Art. 165. (Modifica dell’articolo 12 della l.r. 22/2001) |
Art. 166. (Modifica dell’articolo 13 della l.r. 22/2001) |
Art. 167. (Abrogazione dell’articolo 14 della l.r. 22/2001) |
Art. 168. (Abrogazione dell’articolo 15 della l.r. 22/2001) |
Art. 169. (Abrogazione dell’articolo 16 della l.r. 22/2001) |
Art. 170. (Norme transitorie) |
Art. 171. (Norme finali) |
Art. 172. (Norma finanziaria) |
Art. 173. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 1.7.69 - L.R. 10 aprile 2015, n. 15. [1]
Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)
(B.U. 15 aprile 2015, n. 12)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI DI RIORDINO
Art. 1. (Oggetto)
1. Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in attuazione della
2. Sono escluse, ai sensi dell’accordo di cui all’articolo 1, comma 91, della
3. Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Genova ai sensi della legislazione vigente.
Art. 2. (Principi)
1. La Regione nel processo di riordino individua l’ambito territoriale ottimale di esercizio di ciascuna funzione tenendo conto delle esigenze unitarie e promuove e valorizza il ruolo della Città metropolitana e dei comuni quali enti di presidio del territorio favorendo forme di esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali.
2. La Regione assicura la continuità amministrativa, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e la riduzione dei costi per l’Amministrazione e garantisce la razionale allocazione delle funzioni privilegiando l’attribuzione dell’intera funzione ad un unico soggetto.
Art. 3. (Città metropolitana di Genova)
1. La Regione Liguria valorizza e rafforza, in sede di riforma della legislazione e degli atti della programmazione, il ruolo della Città metropolitana di Genova quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono.
2. Regione e Città metropolitana di Genova possono concordare, anche tramite intese, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano.
3. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Genova, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, sugli indirizzi che attengono le azioni e gli interventi da svolgersi nel territorio della Città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all’adozione dell’atto di propria competenza.
4. In materia di difesa del suolo, i piani di bacino e la programmazione degli interventi sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana che si esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei contenuti dei piani e dei programmi che hanno ad oggetto vincoli, azioni ed interventi da svolgersi sul territorio della Città metropolitana. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all’adozione degli atti di propria competenza.
5. La Stazione unica appaltante regionale (SUAR), soggetto aggregatore della domanda ai sensi della
6. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi online.
7. Nel territorio della Città metropolitana le funzioni di cui all’articolo 4, comma 1, sono attribuite alla Città medesima, che le esercita ad ogni effetto in continuità con l’esercizio già di competenza della Provincia di Genova.
Art. 4. (Funzioni delle province)
1. Le province esercitano le funzioni fondamentali indicate nella
a) per quanto concerne la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, l’attuale ripartizione delle competenze in sede regionale risulta conforme alle disposizioni di cui al
b) per quanto concerne la tutela del paesaggio, la materia è già stata oggetto di riordino tramite la
c) per quanto concerne le funzioni in materia di trasporti, la materia è già stata oggetto di riordino tramite la
d) per quanto concerne le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti le stesse sono state disciplinate dalla legge regionale 24 febbraio 2014, n.1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni e il ruolo delle province appare coerente con la funzione fondamentale di fornire ai comuni assistenza tecnica amministrativa, mentre alla Città metropolitana sono attribuite le funzioni dell’ente preposto alla strutturazione dei sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e di organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito metropolitano;
e) per quanto concerne la viabilità, sono altresì confermate alle province le funzioni relative all’articolo 12, comma 1, della
2. Il costo del personale destinato dalle province o dalla Città metropolitana a costituire l’Ufficio d’Ambito del servizio idrico integrato è a carico della tariffa nei limiti di quanto previsto dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEG). All’Ufficio d’Ambito devono essere assicurate forme di autonomia funzionale coerenti con il compito di verifica delle modalità di gestione del servizio e dei relativi costi.
3. Il costo del personale destinato a segreteria dell’Ambito territoriale ottimale (ATO) del servizio integrato dei rifiuti è ripartito fra le aree omogenee di cui all’articolo 14 della
4. Le province nell’esercizio della funzione di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali acquisiscono il ruolo di articolazioni funzionali della SUAR soggetto aggregatore ai sensi della
5. I costi del personale di cui al comma 4 sono conteggiati nelle spese tecniche degli interventi appaltati per conto dei comuni.
6. La Giunta regionale emana gli indirizzi per l’applicazione in modo omogeneo da parte delle province degli oneri istruttori relativi alle seguenti funzioni tramite i quali assicurare il costo del personale:
a) controllo delle costruzioni in zone sismiche;
b) controllo del conglomerato cementizio armato.
Art. 5. (Attribuzione di funzioni alla Regione)
1. Sono attribuite alla Regione le seguenti funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana:
a) difesa del suolo;
b) turismo;
c) formazione professionale;
d) caccia e pesca.
2. Le funzioni in materia di cultura, sport e spettacolo sono attribuite alla Regione per quanto concerne le funzioni che richiedono una gestione unitaria a livello regionale e ai comuni per quanto concerne i servizi di interesse locale.
3. La formazione professionale è esercitata dalla Regione avvalendosi di Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL) che assume le funzioni di organismo intermedio secondo le procedure europee in essere.
4. Le funzioni relative all’applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1 sono disciplinate dalle rispettive leggi di riordino. Fino all’emanazione delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale, restano comunque alle province le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all’articolo 6 della
Art. 6. (Esercizio delle funzioni da parte dei comuni)
1. I comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite di norma in forma associata e tramite convenzioni con le province e con la Città metropolitana per l’utilizzo del relativo personale i cui costi sono posti a carico degli enti richiedenti.
Art. 7. (Accordi)
1. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni oggetto di riordino è effettuato tramite accordi tra gli enti interessati ai sensi degli articoli 8 e 10, tenendo conto dei criteri definiti in sede di Osservatorio regionale e sentite, con riferimento al trasferimento del personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all’Osservatorio nazionale e al Ministero dell’interno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014.
3. Gli accordi sono stipulati mediante sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti interessati previa approvazione della Giunta regionale e del competente organo dell’Ente sottoscrittore.
Art. 8. (Trasferimento delle funzioni, del personale e delle risorse finanziarie)
1. Il trasferimento del personale, delle funzioni e delle risorse finanziarie decorre dal 1° luglio 2015.
2. In data 1° luglio 2015 il personale delle province e della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, nonchè il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in corso e fino alla scadenza prevista, che svolge le attività relative all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5, comma 1, è trasferito alla Regione o agli enti strumentali della Regione ai quali sono conferite le funzioni medesime sulla base delle esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
3. E’ escluso dal trasferimento di cui al comma 2 il personale della Città metropolitana e delle province per il quale è previsto il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016, anche in virtù dell’articolo 2, comma 3, del
4. A decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni, ivi comprese le risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi secondo quanto stabilito dall’articolo 2 dell’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 24 settembre 2014, individuate mediante gli accordi stipulati e tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 5.
5. Il personale da trasferire è individuato sulla base dei criteri definiti in sede nazionale e, di norma, fra quello che svolge le funzioni trasferite da almeno tre anni. In sede di Osservatorio regionale possono essere definiti criteri integrativi, nel rispetto delle forme di partecipazione previste con le organizzazioni sindacali.
6. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell’ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l’ente e la Regione sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all’organizzazione degli uffici territoriali della Regione. Gli uffici della Provincia e della Città metropolitana sono tenuti ad assicurare l’accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.
8. La Regione e i comuni possono avvalersi del personale delle province tramite convenzioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore.
Art. 9. (Personale proveniente dalle province e dalla Città metropolitana)
1. Al personale delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione ai sensi della presente legge si applicano il trattamento economico e giuridico stabilito dalla
2. A tal fine le corrispondenti risorse trasferite vanno a costituire specifici fondi separati, destinati esclusivamente al personale trasferito, per il finanziamento delle voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché della progressione economica orizzontale.
3. La dotazione organica della Giunta regionale è conseguentemente rideterminata a far data dal trasferimento del predetto personale tenendo conto della consistenza numerica e dell’inquadramento giuridico del personale trasferito.
4. Fermo restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’Ente, le spese per il personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all’articolo 1, comma 557, della
Art. 10. (Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso)
1. I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 7 da stipularsi entro il 31 dicembre 2015.
2. Le province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti e delle attività in corso, del contenzioso, dei mutui, delle opere, degli interventi e degli altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Osservatorio regionale.
3. La definizione dei procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni rimane di competenza delle province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
4. La realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l’individuazione del soggetto affidatario rimane di competenza delle province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
5. Restano nella titolarità delle province e della Città metropolitana i progetti e le attività per le quali sono stati assegnati finanziamenti in qualità di Organismo Intermedio del Programma comunitario PO CRO FSE 2007-2013. Le province e la Città metropolitana concludono i progetti e le procedure nei termini previsti dalla disciplina comunitaria.
6. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5 restano nella disponibilità delle province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le province e la Città metropolitana si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all’articolo 7.
7. Possono essere inclusi negli accordi di cui al comma 1 le società e gli altri enti partecipati che esercitano in via esclusiva attività inerenti le funzioni di cui all’articolo 5, comma 1, e nei quali la Provincia o la Città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote. Non sono comunque soggetti a subentro, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, le società e gli altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.
TITOLO II
PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO
CAPO I
COMPETENZE
Art. 11. (Finalità)
1. Con le disposizioni di cui al presente Titolo, la Regione disciplina la riorganizzazione delle competenze in materia di difesa del suolo, al fine di mantenere un’efficace gestione del territorio alla luce del nuovo quadro istituzionale.
2. L’attribuzione delle nuove funzioni è finalizzata alla razionalizzazione delle competenze in applicazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza funzionale, assumendo, come riferimento, il bacino idrografico.
3. Alla realizzazione delle suddette finalità concorrono i consorzi di bonifica, nonché i comuni in forma singola o associata secondo le rispettive competenze.
4. La Regione e gli enti locali esercitano le competenze ad essi assegnate nel rispetto delle attribuzioni riservate alle Autorità di bacino di cui al
Art. 12. (Competenze della Regione)
1. Ai sensi dell’articolo 5 la Regione esercita le funzioni in materia di difesa del suolo.
2. In tutti gli articoli inerenti i compiti di cui al comma 1, la parola “Provincia” è sostituita con la parola “Regione”, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13. Le funzioni relative alla pianificazione di bacino sono esercitate nei termini previsti dal Capo II del presente Titolo.
3. Ai fini dello svolgimento delle nuove attribuzioni la Regione si avvale di uffici territoriali, organizzati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 13. (Competenze dei Comuni)
1. Sono di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto della programmazione regionale degli interventi in materia di difesa del suolo:
a) gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del
b) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo che non rientrino nelle competenze della Regione ai sensi della presente legge e dell’articolo 92 della
c) la realizzazione ed il collaudo delle opere di bonifica montana previste dalla legge forestale regionale.
2. Qualora i corsi d’acqua interessino il territorio di più comuni le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni, di norma, in forma associata.
3. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto tecnico amministrativo delle province e della Città metropolitana, previa convenzione secondo modalità definite nei relativi statuti.
Art. 14. (Modifiche alla
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 92 della
“d) la progettazione e la realizzazione delle opere idrauliche di terza categoria e delle opere di consolidamento versanti di cui al
2. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 101 della
“I canoni sono introitati dalla Regione e destinati, almeno per il 55 per cento, al finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, con priorità per gli interventi di manutenzione ordinaria, in attuazione dei programmi triennali di cui all’articolo 42 della
Art. 15. (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 91 della
b) l’articolo 99 della
c) il comma 2 dell’articolo 4 della
2. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dal presente Capo.
CAPO II
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
Art. 16. (Principi generali)
1. La Regione, nelle more dell’attuazione del Titolo II, Parte terza, del
a) partecipa ai lavori dell’Autorità di bacino nazionale del Fiume Po e collabora alla formazione ed aggiornamento del Piano per l’assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po ed alle connesse attività per il territorio di competenza, secondo la normativa di riferimento e il disposto del Piano stesso;
b) partecipa ai lavori dell’Autorità di bacino interregionale del Fiume Magra e collabora alle attività di competenza secondo la normativa di riferimento e l’organizzazione definita di intesa con la Regione Toscana;
c) disciplina l'assetto dell'Autorità di bacino regionale e svolge le attività di competenza per il suo funzionamento.
Art. 17. (Autorità di bacino regionale)
1. La Regione individua l’assetto e l’organizzazione dell’Autorità di bacino regionale, già operativa ai sensi della
2. Per tutti i bacini idrografici di rilievo regionale è istituita un'unica Autorità di bacino, denominata Autorità di bacino regionale, che opera considerando gli ambiti, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), della
3. Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:
a) il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;
b) la Giunta regionale;
c) il Comitato tecnico di bacino.
Art. 18. (Competenze del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)
1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria approva i piani di bacino, anche a stralcio, di cui all’articolo 25, nonché le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 26, comma 3.
Art. 19. (Competenze della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale in qualità di organo dell'Autorità di bacino:
a) adotta i piani di bacino anche a stralcio, di cui all’articolo 25, nonché le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 26, comma 3;
b) approva le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 26, comma 5;
c) definisce criteri, indirizzi, metodi, tempi e modalità per l’elaborazione e l'adozione dei piani di bacino;
d) nomina i componenti del Comitato tecnico di bacino;
e) individua le strutture regionali ai sensi dell'articolo 24, comma 2;
f) individua e specifica le tipologie di intervento oggetto del parere di compatibilità di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d);
g) individua eventuali procedure semplificate di adozione e approvazione per specifiche tipologie di varianti ai piani di bacino;
h) definisce criteri ed indirizzi anche procedurali ai fini dell'applicazione del presente Capo.
Art. 20. (Comitato tecnico di bacino)
1. Il Comitato tecnico di bacino, di seguito denominato Comitato, organo di consulenza dell'Autorità di bacino, svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e amministrativo avvalendosi degli uffici tecnici regionali competenti in materia, individuati a tale scopo.
2. Il Comitato è composto da:
a) il direttore generale del Dipartimento competente in materia di ambiente e difesa del suolo, che lo presiede in qualità di Segretario generale;
b) sei dirigenti regionali scelti tra quelli competenti in materie attinenti la pianificazione di bacino;
c) quattro esperti di elevato livello tecnico-scientifico nelle materie di competenza del Comitato, nominati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento all'ingegneria idraulica, all'idrologia, alla geologia, all'idrogeologia, alle scienze naturali ed alla riqualificazione ambientale e del territorio.
3. Il Comitato decade il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.
Art. 21. (Compiti del Comitato)
1. Il Comitato:
a) fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi dell'Autorità di bacino;
b) supporta la Giunta regionale nella definizione di criteri, indirizzi e metodi per l’elaborazione e l’aggiornamento dei piani di bacino;
c) esprime i pareri sui piani di bacino e relative modifiche, ai sensi degli articoli 25 e 26;
d) esprime i pareri di compatibilità, rispetto ai piani di bacino, anche stralcio, ed ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino, dei progetti di sistemazione idraulica e geologica, la cui realizzazione comporta aggiornamento ai piani medesimi;
e) si esprime su altri argomenti che il Presidente ritenga di dover sottoporre all'esame del Comitato.
2. Il Comitato, su richiesta del proprio Segretario generale, può fornire un supporto tecnico-scientifico nell’esercizio delle funzioni di competenza regionale connesse all’attuazione della pianificazione di bacino sul territorio ligure ricadente al di fuori dei bacini regionali.
Art. 22. (Funzionamento del Comitato)
1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di metà più uno dei membri in carica.
3. Il Comitato delibera a maggioranza; le astensioni equivalgono a voto negativo e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più degli esperti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente.
5. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un funzionario regionale ed i relatori sono scelti tra i funzionari regionali assegnatari della pratica sottoposta all'esame del Comitato.
6. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dipendenti che abbiano partecipato all'istruttoria della pratica, i direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali interessate, nonché esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati. Il Presidente può, altresì, invitare i rappresentanti degli enti locali interessati.
7. Agli esperti di cui all’articolo 20 si applica la
Art. 23. (Funzioni del Segretario generale)
1. Il Segretario generale dell’Autorità di bacino regionale:
a) presiede il Comitato;
b) garantisce il coordinamento delle attività dell'Autorità di bacino;
c) è il referente tecnico-amministrativo dell'Autorità di bacino anche nei rapporti con i soggetti pubblici;
d) assume atti dell’Autorità di bacino regionale non di competenza della Giunta regionale.
Art. 24. (Funzionamento dell'Autorità di bacino)
1. Le funzioni tecnico-amministrative a supporto delle attività degli organi dell’Autorità di bacino sono assicurate dalle strutture della Regione competenti in materia, con riferimento:
a) all'elaborazione delle proposte di piano di bacino o delle relative varianti, con coordinamento delle istanze provenienti dai comuni interessati;
b) alla gestione dei piani di bacino vigenti.
2. La Giunta regionale può stabilire ulteriori modalità operative ed indirizzi procedurali per il funzionamento dell'Autorità, anche al fine di assicurare il coordinamento e l’omogeneità di gestione a livello regionale.
Art. 25. (Formazione del piano di bacino)
1. Il piano di bacino, anche stralcio, è elaborato sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale e nei termini fissati dalla medesima.
2. Il Comitato esprime parere vincolante sulla proposta di piano presentata dagli uffici regionali.
3. La Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato, adotta il piano nei trenta giorni successivi all’espressione del parere di cui al comma 2. Dalla data di adozione del piano si applicano le ordinarie misure di salvaguardia previste dalla vigente normativa fino alla sua approvazione e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
4. Della avvenuta adozione del piano è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e lo stesso è pubblicato sul sito web della Regione. Il piano è inoltre depositato presso la Regione e trasmesso alla Città metropolitana e ai comuni competenti per territorio. È, altresì, pubblicato all'Albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi.
5. I comuni, nonché i soggetti pubblici e privati che abbiano interesse, possono presentare le proprie osservazioni sul piano entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4.
6. La Città metropolitana esprime il parere di cui all’articolo 3, comma 4, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta.
7. Gli uffici regionali valutano le osservazioni pervenute e il parere della Città metropolitana e procedono, se del caso, alla revisione del piano adottato, al fine di sottoporlo all’esame del Comitato entro sessanta giorni dalla conclusione della fase delle osservazioni.
8. Il Comitato valuta la compatibilità della versione definitiva del piano con i criteri e gli indirizzi dell'Autorità di bacino, con facoltà di richiedere, ove ritenuto necessario, integrazioni o ulteriori elaborazioni, e esprime parere vincolante entro ulteriori trenta giorni.
9. Il Consiglio regionale approva il piano nei successivi centottanta giorni.
10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della delibera di approvazione del medesimo.
11. Un esemplare del piano, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione ed i comuni interessati. È, altresì, pubblicato nel sito web della Regione.
Art. 26. (Varianti al piano di bacino anche stralcio)
1. Gli organi dell’Autorità di bacino, anche su iniziativa degli uffici regionali, possono proporre modifiche, integrazioni od aggiornamenti dei piani di bacino o loro stralci, sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, di studi o indagini di maggior dettaglio, nonché di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio.
2. Istanze di modifiche od integrazioni ai piani vigenti possono, altresì, essere proposte alla Regione dai comuni interessati sulla base di adeguata documentazione tecnica.
3. Il piano di bacino è oggetto di una variante sostanziale nel caso in cui emerga l'esigenza di riformulare le strategie e le scelte fondamentali del piano stesso, o nel caso di modifiche od integrazioni che incidono significativamente sulle sue previsioni. La formazione e l'approvazione di tali varianti seguono la procedura di cui all'articolo 25.
4. Le varianti che consistano nel recepimento di criteri e di indirizzi approvati dall'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 19, ovvero previste da normative regionali o nazionali, sono approvate con le modalità di cui al comma 5, garantendo, in ogni caso, l'attivazione di adeguate forme di pubblicità partecipativa nei termini indicati nel medesimo comma.
5. Le modifiche od integrazioni che non ricadano nelle fattispecie di cui al comma 3 sono approvate dalla Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato in relazione ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino. Qualora le modifiche od integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l'approvazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità, che consentano a chiunque di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni.
6. L’indizione della fase di pubblicità di cui al comma 5 avviene con atto degli uffici regionali, nel quale sono stabilite le modalità ed i termini della divulgazione e della presentazione delle osservazioni, nonché un adeguato regime transitorio, che fissi adeguate misure di salvaguardia o di attenzione fino all’entrata in vigore definitiva della variante.
7. Ulteriori fattispecie di semplificazione delle procedure possono essere individuate dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 19, comma 1.
8. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della delibera di approvazione delle medesime.
9. Un esemplare delle varianti, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione e i comuni interessati. Sono, altresì, pubblicate sul sito web della Regione.
Art. 27. (Norme finali e transitorie)
1. La Regione promuove la revisione dei piani di bacino vigenti al fine di una completa rispondenza degli elaborati ai criteri dell’Autorità di bacino e di pervenire alla redazione di una unica normativa di attuazione regionale valida per tutti i piani di bacino.
2. Nelle more della costituzione del Comitato tecnico di bacino di cui al presente Capo, continua ad operare il Comitato costituito ai sensi della previgente
3. Restano in vigore i criteri, gli indirizzi e le modalità operative già approvati ai sensi della
4. I procedimenti di pianificazione di bacino in corso alla data del trasferimento delle funzioni sono acquisiti dagli uffici regionali che li concludono con le modalità e procedure di cui al presente Capo, fermi restando i pareri, gli atti e i provvedimenti già assunti ai sensi della normativa previgente.
Art. 28. (Abrogazione di norme)
1. E’ abrogata la
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dal presente Capo.
TITOLO III
PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI TURISMO
CAPO I
MODIFICHE ALLA L.R. 4 OTTOBRE 2006, N. 28 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE)
Art. 29. (Modifica dell’articolo 1 della
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della
“2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge, in osservanza delle disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di economicità, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, disciplina l’organizzazione turistica regionale, definendo, a tal fine, le funzioni esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Genova (di seguito denominata Città metropolitana), dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), dall’Agenzia di promozione turistica “In Liguria” di cui al Capo IV (di seguito denominata Agenzia).”.
2. Il comma 3 dell’articolo 1 della
“3. La presente legge valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure e la sussidiarietà dell’azione pubblica a sostegno dell’iniziativa imprenditoriale privata e del migliore utilizzo degli investimenti pubblici.”.
Art. 30. (Sostituzione dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Articolo 2
(Competenze della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo:
a) la programmazione turistica regionale di cui all’articolo 7;
b) la promozione in Italia e all’estero dell’immagine unitaria e complessiva della Liguria, anche mediante l’Agenzia;
c) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione Europea ed il coordinamento con le altre regioni italiane ed europee;
d) la studio dei mercati, lo sviluppo di ricerche sull'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale, in collaborazione con il sistema delle camere di commercio mediante la stipula di appositi accordi;
e) l’incentivazione, l’innovazione e l’internazionalizzazione dell'offerta turistica ligure, anche mediante l’assegnazione di finanziamenti alle imprese turistiche e/o alle loro aggregazioni;
f) la determinazione, l'assegnazione, il monitoraggio e le verifiche delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistica, effettuata dagli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) gestiti da enti pubblici;
g) la compartecipazione ad iniziative turistiche di interesse regionale sulla base di criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale;
h) la creazione, l'istituzione e la gestione di marchi di promozione e valorizzazione del patrimonio turistico regionale, nonché, mediante l’attività dell’Agenzia, di marchi sub regionali, del territorio e dei prodotti tipici, di iniziative e di eventi sul territorio, effettuate dalla Città metropolitana, dai comuni e da altri soggetti;
i) lo sviluppo del sistema informatico-informativo turistico regionale con particolare riguardo al portale turistico regionale, la cui gestione è affidata all’Agenzia che rappresenta il punto comune di accesso dei servizi offerti e delle attività svolte dai soggetti operanti nella regione Liguria nel settore turistico;
l) l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche e della professione di guida alpina;
m) le procedure per l'apertura e l’esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché delle associazioni senza scopo di lucro per l’attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici;
n) il riconoscimento delle associazioni Pro loco ai sensi della normativa regionale;
o) la classificazione e il controllo delle strutture ricettive;
p) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico, anche mediante specifico sistema informatico regionale;
q) le funzioni e le attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente.”.
Art. 31. (Abrogazione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
Art. 32. (Abrogazione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
Art. 33. (Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Articolo 5
(Competenze della Città metropolitana, dei comuni e degli enti Parco regionali liguri)
1. La Città metropolitana, i comuni e gli enti Parco regionali liguri valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio in armonia con la programmazione turistica regionale. A tal fine:
a) promuovono i prodotti tipici e le qualità del proprio territorio;
b) realizzano, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, iniziative e manifestazioni di valenza turistica;
c) possono gestire, anche in compartecipazione, gli IAT ubicati nel proprio ambito territoriale di competenza.
2. Gli enti Parco collaborano allo sviluppo turistico dei territori di competenza, svolgendo un ruolo di coordinamento a servizio dei comuni ubicati nell’ambito dei propri territori, con lo scopo di concorrere alla promozione di ambiti territoriali omogenei.”.
Art. 34. (Modifica della rubrica del Capo III della
1. La rubrica del Capo III della
Art. 35. (Sostituzione dell’articolo 16 della
1. L’articolo16 della
“Articolo16
(Uffici di informazione e accoglienza turistica, rete IAT regionale, aree d’interesse turistico e comuni turistici)
1. Con deliberazione della Giunta regionale i soggetti pubblici e privati che lo richiedono, possono essere autorizzati all’utilizzo della denominazione IAT per i propri uffici di informazione ed accoglienza turistica e del logo approvato con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine, nella richiesta, il soggetto gestore deve dare atto che lo IAT garantisce i seguenti requisiti minimi:
a) dotazione informatica ed utilizzo del web anche al fine di fornire informazioni all’utenza mediante ricerche on line;
b) informazione e distribuzione di materiale promozionale, anche in lingue straniere, sulle attrattive turistiche locali, sugli ambiti territoriali limitrofi e sull’intera Liguria;
c) informazione sull’organizzazione dei servizi, sull’offerta ricettiva e di ristorazione;
d) informazione dell’offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione anche personalizzati;
e) eventuali ulteriori servizi stabiliti da linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale.
Nel caso di richiesta fatta da soggetti privati la domanda deve pervenire tramite il Comune competente che esprime il proprio parere, in relazione all’opportunità turistica dell’iniziativa.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, sulla base dei criteri e delle procedure definite dalla Giunta regionale, il riconoscimento, deliberato dalla Giunta regionale, di area d’interesse turistico regionale.
3. I requisiti minimi necessari per l’ottenimento del riconoscimento di cui al comma 2 sono:
a) gestione della rete IAT dell’area di riferimento secondo uno specifico piano gestionale presentato nella richiesta di riconoscimento;
b) attività d’interfaccia con l’Agenzia, ai fini della promozione coordinata dell’area per cui si chiede il riconoscimento.
4. Tutti i comuni che fanno parte delle aree d’interesse turistico regionale, riconosciute ai sensi del comma 2, sono inseriti nell’elenco dei comuni turistici regionali di cui all’articolo 4 del
5. Le aggregazioni d’imprese turistiche operanti nelle aree d’interesse turistico regionale possono richiedere, ai sensi e secondo le modalità di cui al
6. Lo IAT riconosciuto, ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, è inserito in un apposito elenco che costituisce la rete degli IAT regionali.
7. Lo IAT può svolgere attività di prenotazione e vendita di servizi turistici e di prodotti tipici liguri nel rispetto delle normative commerciali in materia.
8. La Giunta regionale, in base ai fondi stanziati a bilancio, può assegnare ai comuni e ad altri enti pubblici contributi per la gestione degli IAT di cui ai commi precedenti, in base a criteri stabiliti dalla stessa che diano priorità agli IAT delle aree d’interesse turistico riconosciute che svolgono un servizio a favore di un’area vasta comprendente più comuni, che si inseriscono nella strategia turistica coordinata indicata dalla programmazione regionale, che svolgono un ruolo di interfaccia tra l’Agenzia e il territorio di competenza e che forniscono anche altre funzioni di informativa al pubblico.”.
Art. 36. (Abrogazione degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della
1. Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della
Art. 37. (Sostituzione dell’articolo 30 della
1. L’articolo 30 della
“Articolo 30
(Sanzioni amministrative)
1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza in relazione alle attività di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, ai sensi della
2. La Regione può affidare ai comuni l’esercizio della vigilanza.”.
CAPO II
MODIFICHE ALLA L.R. 12 NOVEMBRE 2014, N. 32 (TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE E NORME IN MATERIA DI IMPRESE TURISTICHE)
Art. 38. (Modifica dell’articolo 4 della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della
“b bis) per ente competente la Regione Liguria.”.
Art. 39. (Inserimento dell’articolo 57 bis della
1. Dopo l’articolo 57 della
“Articolo 57 bis
(Comunicazione dei dati turistici)
1. La Regione, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio turistico regionale, nonché per l’assolvimento degli obblighi ISTAT, organizza la rilevazione dei dati sui movimenti turistici mediante il sistema informatico regionale (Rimovcli).
2. I titolari delle strutture ricettive, ai fini di cui al comma 1, sono tenuti a fornire i dati sui movimenti turistici secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta regionale.”.
Art. 40. (Inserimento dell’articolo 66 bis della
1. Dopo l’articolo 66 della
“Articolo 66 bis
(Sanzioni relative alle comunicazioni sui movimenti turistici)
1. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 il titolare di una struttura ricettiva che omette la comunicazione dei dati giornalieri relativi al movimento turistico di cui all’articolo 57 bis.
2. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati giornalieri. Le modalità di verifica della comunicazione da parte dell’Ente competente sono stabilite con delibera della Giunta regionale.”.
CAPO III
MODIFICHE ALLA L.R. 1 APRILE 2014, N. 7 (ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI)
Art. 41. (Abrogazione degli articoli 5 e 20 della
1. Gli articoli 5 e 20 della
CAPO IV
MODIFICHE ALLA L.R. 23 DICEMBRE 1999, N. 44 (NORME PER L’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE)
Art. 42. (Abrogazione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
Art. 43. (Sostituzione dell’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
“Articolo 12
(Linee guida)
1. La Regione approva, con proprio provvedimento, le linee guida, la composizione ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici per il conseguimento dell'idoneità alle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge.”.
CAPO V
MODIFICHE ALLA L.R. 11 APRILE 1996, N. 17 (DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO)
Art. 44. (Modifiche dell’articolo 2 della
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della
2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 della
Art. 45. (Modifiche dell’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della
Art. 46. (Modifiche dell’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della
Art. 47. (Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Articolo 5
(Contributi alle Pro Loco)
1. Le Pro Loco iscritte all’Albo regionale beneficiano di contributi secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.”.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 48. (Norme transitorie e finali)
1. I sistemi turistici locali (STL) già previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della
2. Gli IAT in attività devono presentare la richiesta di cui all’articolo 16, comma 1, della
3. I comuni che intendono assorbire personale a tempo indeterminato delle province e della Città metropolitana già in servizio in modo continuativo presso gli IAT, ricevono un contributo corrispondente a nove mensilità del trattamento economico spettante al suddetto personale.
4. Il personale di cui al comma 3 continua a svolgere, per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo, le funzioni inerenti la rilevazione dei dati sui movimenti turistici, di cui all’articolo 57 bis della
5. Ai comuni di cui al comma 3 sono trasferiti i beni mobili strumentali necessari per la gestione degli IAT.
6. La Regione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo approva il provvedimento di cui all’articolo 12 della
Art. 49. (Norma finale)
1. In tutto il testo della
TITOLO IV
PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO
CAPO I
MODIFICHE ALLA L.R. 11 MAGGIO 2009, N.18 (SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO)
Art. 50. (Modifica dell’articolo 4 della
1. La lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 4 della
“b bis) l’Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro – ARSEL Liguria (ARSEL), di cui alla
Art. 51. (Modifiche dell’articolo 5 della
1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 5 della
2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 5 della
“l bis) sostegno, con specifici interventi, anche attuati attraverso ARSEL, delle iniziative dei comuni, delle singole istituzioni scolastiche e degli organismi formativi, relative a interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, nonché a interventi multidisciplinari di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;”.
Art. 52. (Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Articolo 6
(Funzioni delle province)
1. Le province svolgono le seguenti funzioni:
a) provvedono, in attuazione del Piano regionale di cui all’articolo 57, relativamente al secondo ciclo, alla modifica del dimensionamento delle ISA, alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica;
b) approvano, previa concertazione con le ISA del secondo ciclo e secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all’articolo 56, i Piani provinciali di cui all’articolo 63;
c) coordinano e promuovono, al fine di garantire ad ogni persona il diritto all’apprendimento, servizi di supporto organizzativo al servizio scolastico o formativo per alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il secondo ciclo di istruzione o la formazione professionale;
d) collaborano con l’Osservatorio regionale di cui all’articolo 83, secondo le indicazioni regionali e attraverso gli strumenti dettati dalla normativa vigente, anche in collegamento con le azioni relative alle politiche del lavoro;
e) collaborano con la Regione all’elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 44, comma 2.”.
Art. 53. (Modifica dell’articolo 16 della
1. Il comma 2 dell’articolo 16 della
“2. ARSEL, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 3 della
Art. 54. (Modifica dell’articolo 25 della
1. Al comma 5 dell’articolo 25 della
Art. 55. (Modifica dell’articolo 26 della
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della
Art. 56. (Modifica dell’articolo 30 della
1. Al comma 1 dell’articolo 30 della
2. Il comma 3 dell’articolo 30 della
Art. 57. (Modifica dell’articolo 34 della
1. Al comma 2 dell’articolo 34 della
Art. 58. (Modifica dell’articolo 52 della
1. Al comma 2 dell’articolo 52 della
Art. 59. (Modifiche dell’articolo 53 della
1. Al comma 1 dell’articolo 53 della
2. Al comma 2 dell’articolo 53 della
Art. 60. (Modifiche all’articolo 56 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 56 della
2. Alla lettera i) del comma 2 dell’articolo 56 della
3. La lettera m) del comma 2 dell’articolo 56 della
Art. 61. (Modifiche dell’articolo 57 della
1. Nell’intero testo dell’articolo 57 della
Art. 62. (Modifica dell’articolo 60 bis della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 60 bis della
Art. 63. (Modifiche all’articolo 61 della
1. Il comma 1 dell’articolo 61 della
“1. Al fine della predisposizione del Piano di cui all’articolo 56, la Città metropolitana, le province e i comuni, avvalendosi delle analisi svolte dall’Osservatorio sul Sistema educativo regionale di cui all’articolo 83 e dall’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all’articolo 18 della
2. Al comma 2 dell’articolo 61 della
Art. 64. (Abrogazione dell’articolo 62 della
1. L’articolo 62 della
Art. 65. (Modifica dell’articolo 63 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 63 della l.r.18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“2 bis. La Città metropolitana adotta, con i contenuti e le modalità previste nei commi 1 e 2, il Piano di dimensionamento della rete scolastica metropolitana.”.
Art. 66. (Modifica dell’articolo 69 della
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 69 della
“b) i Consiglieri provinciali con delega all’istruzione;
b bis) un rappresentante della Città metropolitana, designato dal Consiglio metropolitano;”.
Art. 67. (Modifica dell’articolo 76 della
1. Al comma 1 dell’articolo 76 della
Art. 68. (Modifica dell’articolo 79 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 79 della
“2 bis. La Regione si avvale di ARSEL per la gestione del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.”.
Art. 69. (Modifiche dell’articolo 84 della
1. Al comma 1 dell’articolo 84 della
2. Al comma 2 dell’articolo 84 della
Art. 70. (Modifica dell’articolo 85 della
1. Al comma 4 dell’articolo 85 della
Art. 71. (Modifica dell’articolo 86 della
1. Al comma 1 dell’articolo 86 della
Art. 72. (Modifiche dell’articolo 87 della
1. Al comma 2 dell’articolo 87 della
2. Al comma 3 dell’articolo 87 della
3. Il comma 4 dell’articolo 87 della
Art. 73. (Modifiche dell’articolo 89 della
1. Al comma 1 dell’articolo 89 della
2. Al comma 2 dell’articolo 89 della
3. Al comma 3 dell’articolo 89 della
4. Al comma 4 dell’articolo 89 della
5. Al comma 5 dell’articolo 89 della
6. Al comma 7 dell’articolo 89 della
Art. 74. (Ulteriori modifiche alla
1. Al comma 7 dell’articolo 47, al comma 2 dell’articolo 50, al comma 1 dell’articolo 58 e alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 59 della
2. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 48 della
CAPO II
MODIFICHE ALLA L.R. 8 GIUGNO 2006, N.15 (NORME E INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE)
Art. 75. (Modifica dell’articolo 26 della
1. Al comma 3 dell’articolo 26 della
CAPO III
MODIFICHE ALLA L.R. 24 DICEMBRE 2013, N. 43 (ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI E DEL LAVORO (ARSEL LIGURIA))
Art. 76. (Modifica del titolo della
1. Nel titolo della
Art. 77. (Modifica dell’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della
“c) gestisce le attività e gli interventi regionali in materia di formazione e orientamento, ad eccezione di quelle svolte direttamente dalla Regione;”.
3. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della
4. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 3 della
“f bis) gestisce le attività istruttorie per il rilascio del visto regionale di ingresso a favore di cittadini stranieri che, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera f), del
f ter) gestisce, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all’articolo 60 bis della
1) sviluppare una consapevolezza maggiore nell’utilizzo della rete e dei social network;
2) migliorare le competenze di base per il consumo e la creazione di contenuti digitali;
3) gestire specifiche iniziative regionali di formazione per la sicurezza on-line;”.
Art. 78. (Modifica dell’articolo 12 della
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della
Art. 79. (Modifiche dell’articolo 49 della
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 49 della
“7 bis. Fino all’approvazione della dotazione organica dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 12, al fine di consentire l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, ARSEL è organizzata in tre aree autonome, dipendenti dal Direttore Generale e rette da un Dirigente:
a) Area 1 Amministrazione e Finanza, comprendente le funzioni di staff;
b) Area 2 Gestione delle attività assegnate e ricadenti nelle linee di intervento del Programma Operativo Comunitario;
c) Area 3 Diritto allo studio, funzioni attinenti il lavoro e politiche di raccordo con la Regione.
7 ter. Per le funzioni di cui all’Area 2, ARSEL è articolata in una struttura centrale, che svolge i compiti di staff e garantisce il coordinamento dei servizi e delle competenze funzionali, e in strutture sul territorio, rette da dirigenti.”.
CAPO IV
MODIFICHE ALLA L.R. 20 AGOSTO 1998, N. 27 (DISCIPLINA DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO E DELLA LORO INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE FORMATIVE E DEL LAVORO)
Art. 80. (Modifiche dell’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della
3. Il comma 3 dell’articolo 4 della
“3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del Piano regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro di cui all’articolo 56 della
Art. 81. (Modifiche dell’articolo 6 della
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 6 della
2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 6 della
“e bis) un rappresentante della Città metropolitana;”.
3. Al comma 3 dell’articolo 6 della
Art. 82. (Modifiche dell’articolo 8 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 della
2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 della
3. Al comma 7 dell’articolo 8 della
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 83. (Norma finale)
1. In tutto il testo della
TITOLO V
PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE
CAPO I
MODIFICHE ALLA L.R. 1 APRILE 2014, N. 8 (DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E NORME PER LA TUTELA DELLA RELATIVA FAUNA ITTICA E DELL’ECOSISTEMA ACQUATICO)
Art. 84. (Modifiche dell’articolo 2 della
1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 della
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della
“f bis) i criteri di riparto della sovrattassa sulle concessioni regionali di cui all’articolo 25 alle associazioni di pescasportiva, per lo svolgimento dei compiti di cui alla lettera d) ed anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di sorveglianza, ripopolamento e tutela del territorio.”.
3. I commi 2 e 3 dell’articolo 2 della
“2. La Giunta regionale predispone ed approva la carta ittica regionale di cui all’articolo 6 e, se del caso, può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all’allegato A.
3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico e può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali.”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della
“3 bis. La Regione svolge le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, nonché la gestione delle acque interne.
3 ter. La Regione promuove e attua interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d’acqua e realizza iniziative volte alla sperimentazione e all’incremento del settore ittiobiologico.
3 quater. La Regione può promuovere interventi per la formazione dei pescatori.”.
Art. 85. (Modifica dell’articolo 3 della
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 86. (Abrogazione degli articoli 4 e 5 della
1. Gli articoli 4 e 5 della
Art. 87. (Modifica dell’articolo 6 della
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della
“3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti di settore.”.
Art. 88. (Modifiche dell’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 89. (Modifica dell’articolo 8 della
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della
3. Il comma 4 dell’articolo 8 della
“4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla Regione una relazione dettagliata sull’attività svolta comprensiva del dettaglio delle spese sostenute nel corso dell’esercizio.”.
Art. 90. (Modifica dell’articolo 9 della
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 9 della
Art. 91. (Modifiche dell’articolo 10 della
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della
“2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalla Regione secondo modelli stabiliti dalla stessa.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della
3. Al comma 4 dell’articolo 10 della
4. Al comma 7 dell’articolo 10 della
Art. 92. (Modifiche dell’articolo 11 della
1. Al comma 4 dell’articolo 11 della
2. Il comma 5 dell’articolo 11 della
“5. In caso di smarrimento della licenza di tipo A la Regione, a domanda, provvede a rilasciare duplicato della stessa.”.
Art. 93. (Modifiche dell’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
2. Al comma 4 dell’articolo 14 della
Art. 94. (Modifiche dell’articolo 15 della
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della
2. Il comma 2 dell’articolo 15 della
Art. 95. (Modifiche dell’articolo 16 della
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della
2. Al comma 3 dell’articolo 16 della
3. Al comma 4 dell’articolo 16 della
Art. 96. (Modifica dell’articolo 17 della
1. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 17 della
Art. 97. (Modifiche dell’articolo 18 della
1. Il comma 1 dell’articolo 18 della
“1. La Regione assicura la tutela dell’idrofauna e dell’ecosistema del corso d’acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell’alveo. La Regione emana disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 18 della
3. Alla lettera b) del comma 5 della
4. Al comma 6 dell’articolo 18 della
5. Al comma 7 dell’articolo 18 della
Art. 98. (Modifica dell’articolo 19 della
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della
Art. 99. (Modifica dell’articolo 20 della
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della
Art. 100. (Modifiche dell’articolo 22 della
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della
2. Al comma 4 dell’articolo 22 della
3. Al comma 5 dell’articolo 22 della
4. Al comma 8 dell’articolo 22 della
Art. 101. (Modifiche dell’articolo 23 della
1. Al comma 3 dell’articolo 23 della
2. Al comma 4 dell’articolo 23 della
3. Al comma 5 dell’articolo 23 della
Art. 102. (Sostituzione dell’articolo 25 della
1. L’articolo 25 della
“Articolo 25
(Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l’esercizio della pesca)
1. I proventi delle tasse e sovrattasse sulle concessioni di cui all’articolo 12 sono obbligatoriamente utilizzati per i compiti di istituto finalizzati all’attuazione della presente legge.
2. La Giunta regionale stabilisce linee guida per il riparto delle sovrattasse sulle concessioni di cui all’articolo 12 per le finalità stabilite dalla presente legge.”.
Art. 103. (Modifica dell’articolo 26 della
1. Il comma 6 dell’articolo 26 della
“6. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
TITOLO VI
PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI CACCIA
CAPO I
MODIFICHE ALLA L.R. 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)
Art. 104. (Modifica dell’articolo 1 della
1. Il secondo capoverso del comma 1 dell’articolo 1 della
Art. 105. (Modifiche dell’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
2. I commi 4 e 5 dell’articolo 2 della
“4. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di caccia, protezione e controllo della fauna selvatica nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.
5. La Regione, in attuazione delle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, istituisce lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con speciale riguardo a quella acquatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione in conformità alle esigenze ecologiche degli "habitat" interni a tali zone o ad esse limitrofi.”.
Art. 106. (Modifica dell’articolo 3 della
1. Al comma 7 dell’articolo 3 della
Art. 107. (Modifica dell’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 108. (Abrogazione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
Art. 109. (Modifiche dell’articolo 6 della
1. La rubrica dell’articolo 6 della
2. Al comma 1 dell’articolo 6 della
3. I commi 2 e 3 dell’articolo 6 della
“2. L’approvazione del piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è subordinata al preventivo espletamento delle procedure di cui alla Parte II del
3. Il piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è approvato dalla Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale di cui all’articolo 51. Il piano faunistico-venatorio deve prevedere, oltre a quanto disposto dall’articolo 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) della
a) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia;
b) la delimitazione della zona delle Alpi;
c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;
d) l'individuazione delle zone di cui all'articolo 2, comma 5.”.
4. Al comma 4 dell’articolo 6 della
5. Il comma 5 dell’articolo 6 della
6. Il comma 6 dell’articolo 6 della
“6. Il piano faunistico-venatorio ha durata quinquennale e resta comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo piano faunistico-venatorio.”.
Art. 110. (Modifiche dell’articolo 7 della
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della
“1. Il piano faunistico-venatorio di cui all’articolo 6 contiene la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini.
La Regione, per la notifica della deliberazione che determina i perimetri delle zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c) della
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della
3. Al comma 3 dell’articolo 7 della
4. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 7 della
5. Il comma 7 dell’articolo 7 della
“7. La Regione, dopo la definitiva perimetrazione, pubblica e cura la diffusione della cartografia del piano faunistico-venatorio.”.
Art. 111. (Modifiche dell’articolo 8 della
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della
2. Al comma 3 dell’articolo 8 della
Art. 112. (Modifiche dell’articolo 9 della
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
2. Al primo capoverso del comma 2 dell’articolo 9 della
Art. 113. (Modifiche dell’articolo 11 della
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 11 della
“1. La Regione, avvalendosi della collaborazione delle associazioni ambientaliste, nonché degli organismi direttivi degli ambiti territoriali omogenei e dei comprensori alpini e delle associazioni di promozione dell’arrampicata sportiva, individua, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pareti di roccia che risultano sede di nidificazione degli uccelli inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna.
2. La Giunta regionale con apposita deliberazione provvede ad individuare i periodi in cui risulta necessario vietare l’attività di arrampicata ai fini della nidificazione, provvedendo altresì, con medesimo atto, ad individuare le modalità di informazione e di segnalazione più opportune, nonché le modalità di verifica periodica circa la sussistenza effettiva delle sedi di nidificazione.”.
Art. 114. (Abrogazione dell’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
Art. 115. (Modifiche dell’articolo 13 della
1. Al comma 2 dell’articolo 13 della
2. Al comma 3 dell’articolo 13 della
3. Al comma 4 dell’articolo 13 della
Art. 116. (Modifiche dell’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
2. Al comma 3 dell’articolo 14 della
3. Al comma 6 dell’articolo 14 della
Art. 117. (Modifiche dell’articolo 15 della
1. Nel primo capoverso del comma 1 dell’articolo 15 della
2. Al comma 3 dell’articolo 15 della
3. Al comma 4 dell’articolo 15 della
4. Al comma 5 dell’articolo 15 della
Art. 118. (Modifiche dell’articolo 16 della
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della
2. Al comma 3 dell’articolo 16 della
3. Il comma 5 dell’articolo 16 della
“5. Le zone a carattere transitorio possono essere autorizzate dalla Regione anche se non previste dal piano faunistico-venatorio e non possono avere durata superiore a trenta giorni.”.
4. Al comma 6 dell’articolo 16 della
5. Al comma 7 dell’articolo 16 della
6. Al comma 8 dell’articolo 16 della
Art. 119. (Modifiche dell’articolo 18 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 18 della
2. Il comma 3 dell’articolo 18 della
“3. Entro il 30 novembre i cacciatori comunicano alla Regione la forma di caccia prescelta in via esclusiva, di cui all'articolo 12, comma 4, della
Art. 120. (Modifiche dell’articolo 19 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19 della
2. Il comma 2 dell’articolo 19 della
“2. La Regione provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini contestualmente all’approvazione del Piano faunistico-venatorio.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 19 della
4. Al comma 4 dell’articolo 19 della
Art. 121. (Modifiche dell’articolo 20 della
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della
2. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 20 della
3. Al comma 4 dell’articolo 20 della
4. Al comma 7 dell’articolo 20 della
5. Al comma 7 bis dell’articolo 20 della
6. Al comma 7 ter dell’articolo 20 della
Art. 122. (Modifiche dell’articolo 22 della
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 22 della
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 22 della
“f bis) si occupano delle attività operative connesse all’applicazione dell’articolo 30, comma 5.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 22 della
4. Alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 22 della
5. Ai commi 4 e 6 dell’articolo 22 della
6. Al comma 5 dell’articolo 22 della
7. Al comma 7 dell’articolo 22 della
Art. 123. (Modifica dell’articolo 23 della
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della
Art. 124. (Modifiche dell’articolo 24 della
1. Nella rubrica dell’articolo 24 della
2. Al comma 1 dell’articolo 24 della
Art. 125. (Modifiche dell’articolo 25 della
1. Il comma 1 dell’articolo 25 della
“1. Allo scopo di omogeneizzare nel territorio regionale la pressione venatoria, la Giunta regionale, tenuto conto degli indici di densità venatorie minime stabiliti ogni cinque anni dal Ministero competente e sulla base della superficie agro-silvo-pastorale regionale e del numero dei cacciatori residenti sul territorio della regione, stabilisce gli indici ai quali fare riferimento per la propria programmazione.”.
2. Ai commi 2 e 5 dell’articolo 25 della
3. Al comma 11 dell’articolo 25 della
4. Al comma 13 dell’articolo 25 della
Art. 126. (Modifiche dell’articolo 26 della
1. Al comma 6 dell’articolo 26 della
2. Al comma 9 dell’articolo 26 della
Art. 127. (Modifiche dell’articolo 27 della
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della
2. Al comma 3 dell’articolo 27 della
Art. 128. (Modifiche dell’articolo 29 della
1. Il comma 4 dell’articolo 29 della
“4. L’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione, ha validità di cinque anni e deve essere corredata con planimetria a scala 1:25.000 e mappale catastale indicanti l’ubicazione dell’appostamento; essa è altresì subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e alla conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente. Dopo il rilascio della suddetta autorizzazione, prima della realizzazione degli appostamenti fissi, dovranno essere acquisiti i pertinenti titoli edilizi comunali, nonché le altre eventuali autorizzazioni necessarie ove si intervenga su aree assoggettate a vincoli.”.
2. Al comma 11 dell’articolo 29 della
3. Al comma 12 dell’articolo 29 della
Art. 129. (Modifiche dell’articolo 30 della
1. Al comma 1 dell’articolo 30 della
2. Al comma 2 dell’articolo 30 della
3. Al comma 4 dell’articolo 30 della
4. Al comma 5 dell’articolo 30 della
5. Al comma 7 dell’articolo 30 della
Art. 130. (Modifiche dell’articolo 31 della
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della
2. Il comma 2 dell’articolo 31 della
“2. Chi intende esercitare la caccia con i falconiformi deve inoltrare domanda di autorizzazione alla Regione.”.
3. Al comma 4 dell’articolo 31 della
Art. 131. (Modifiche dell’articolo 32 della
1. Al comma 1 dell’articolo 32 della
2. Al comma 4 dell’articolo 32 della
Art. 132. (Modifiche dell’articolo 33 della
1. Il comma 1 dell’articolo 33 della
“1. La Regione, previo parere dell’ISPRA, emana specifico regolamento per disciplinare l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.”.
2. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 33 della
Art. 133. (Modifiche dell’articolo 34 della
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 34 della
3. Il comma 2 dell’articolo 34 della
4. Al comma 7 dell’articolo 34 della
5. Al comma 10 dell’articolo 34 della
6. Al comma 11 dell’articolo 34 della
Art. 134. (Modifiche dell’articolo 35 della
1. Al comma 1 dell’articolo 35 della
2. Al comma 2 dell’articolo 35 della
3. Il comma 2 bis dell’articolo 35 della
“2 bis. La Regione, nel rispetto della normativa vigente e previo parere dell'ISPRA, regolamenta la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla
4. Il comma 2 ter dell’articolo 35 della
5. Il comma 3 dell’articolo 35 della
“3. La Regione, sentito il parere della Commissione faunistico venatoria regionale, provvede ad individuare e delimitare nel territorio di competenza zone denominate “a rischio agricolo” possibilmente continue e di rilevante ampiezza, nelle quali la presenza di cinghiali allo stato selvatico è sempre considerata incompatibile con la produttività ed il tipo di attività agricole prevalentemente esercitate.”.
6. Al comma 4 dell’articolo 35 della
7. Al comma 4 bis dell’articolo 35 della
8. Al comma 8 dell’articolo 35 della
9. Al comma 9 dell’articolo 35 della
10. Al comma 10 bis dell’articolo 35 della
11. Al comma 11 dell’articolo 35 della
12. Al comma 12 dell’articolo 35 della
13. Al comma 13 dell’articolo 35 della
14. Il comma 14 dell’articolo 35 della
15. Al comma 15 dell’articolo 35 della
16. Al comma 16 dell’articolo 35 della
Art. 135. (Modifiche dell’articolo 36 della
1. Al comma 1 dell’articolo 36 della
2. Al comma 2 dell’articolo 36 della
3. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 36 della
4. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 36 della
5. Nell’ultimo capoverso del comma 2 dell’articolo 36 della
6. Ai commi 4 e 5 dell’articolo 36 della
Art. 136. (Modifiche dell’articolo 37 della
1. Ai commi 1 e 3 dell’articolo 37 della
Art. 137. (Modifiche dell’articolo 38 della
1. Al comma 2 dell’articolo 38 della
2. Nel primo capoverso del comma 10 dell’articolo 38 della
3. Nell’ultimo capoverso del comma 10 dell’articolo 38 della
Art. 138. (Modifiche dell’articolo 40 della
1. Il comma 2 dell’articolo 40 della
“2. La Regione nomina la Commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. La Commissione dura in carica cinque anni.”.
2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 40 della
3. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 40 della
4. L’ultimo capoverso del comma 3 dell’articolo 40 della
“La Commissione opera a titolo gratuito.”.
5. Al comma 7 dell’articolo 40 della
6. Al comma 8 dell’articolo 40 della
7. Al comma 11 dell’articolo 40 della
Art. 139. (Modifiche dell’articolo 42 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 42 della
2. Al comma 2 dell’articolo 42 della
3. Al comma 3 dell’articolo 42 della
4. Al comma 4 dell’articolo 42 della
Art. 140. (Modifiche dell’articolo 43 della
1. Al comma 1 dell’articolo 43 della
2. Al comma 2 dell’articolo 43 della
3. Al comma 3 dell’articolo 43 della
Art. 141. (Modifiche dell’articolo 45 della
1. Ai commi 1, 2, 3, 5 e 7 dell’articolo 45 della
2. Nel primo capoverso del comma 3 dell’articolo 45 della
3. Al comma 5 dell’articolo 45 della
4. Al comma 6 dell’articolo 45 della
5. Al comma 7 dell’articolo 45 della
Art. 142. (Modifiche dell’articolo 47 della
1. Al comma 4 dell’articolo 47 della
2. Il comma 5 dell’articolo 47 della
Art. 143. (Modifiche dell’articolo 48 della
1. Al comma 2 dell’articolo 48 della
2. Al comma 7 dell’articolo 48 della
3. Al comma 10 dell’articolo 48 della
Art. 144. (Modifiche dell’articolo 49 della
1. Al comma 2 dell’articolo 49 della
2. Al comma 3 dell’articolo 49 della
Art. 145. (Modifiche dell’articolo 51 della
1. Al comma 1 dell’articolo 51 della
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 51 della
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 51 della
“c) il responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia ed il responsabile della struttura competente in materia veterinaria o loro delegati;”.
Art. 146. (Abrogazione dell’articolo 52 della
1. L’articolo 52 della
TITOLO VII
PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI CULTURA E SPETTACOLO
CAPO I
MODIFICHE ALLA L.R. 31 OTTOBRE 2006, N. 33 (TESTO UNICO IN MATERIA DI CULTURA)
Art. 147. (Modifiche della
1. Alla rubrica del Capo II della
2. L’articolo 3 della
3. Al comma 2 dell’articolo 7 della
4. L’articolo 9 della
5. Le lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 10 della
6. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della
7. Gli articoli 12 e 14 della
8. Al comma 4 dell’articolo 24 della
9. Al comma 3 dell’articolo 25 della
CAPO II
MODIFICHE ALLA L.R. 31 OTTOBRE 2006, N. 34 (DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO)
Art. 148. (Modifiche della
1. L’articolo 3 della
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della
CAPO III
MODIFICHE ALLA L.R. 3 MAGGIO 2006, N. 10 (DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, ISTITUZIONE DELLA FILM COMMISSION REGIONALE E ISTITUZIONE DELLA MEDIATECA REGIONALE)
Art. 149. (Modifiche della
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della
2. Al comma 1 dell’articolo 7 della
3. Al comma 1 dell’articolo 8 della
TITOLO VIII
PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI SPORT
CAPO I
MODIFICHE ALLA L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 40 (TESTO UNICO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPORT)
Art. 150. (Modifica dell’articolo 5 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della
2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della
“e) all’adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo e con le associazioni di promozione sociale aventi finalità sportive, iscritte nel registro regionale del Terzo Settore di cui all’articolo 13, comma 1, della
Art. 151. (Modifica dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Articolo 6
(Ulteriori funzioni della Regione)
1. Sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all’articolo 7, la Regione svolge altresì le funzioni amministrative relative alla concessione di contributi per:
a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi finalizzati allo sport di cittadinanza, come individuati dal Programma regionale di cui all’articolo 7;
b) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati;
c) l’utilizzo di impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extrascolastico;
d) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse sub-regionale che si svolgono sul proprio territorio, nonché iniziative aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale;
e) l’attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici compreso l’acquisto delle attrezzature necessarie, nonché l’organizzazione di progetti inerenti i settori giovanili;
f) la promozione sportiva per diversamente abili;
g) la promozione dell’attività motoria per la terza età.
2. Ai fini della programmazione degli interventi cui al comma 1, lettera a), i comuni effettuano la ricognizione ed il censimento degli spazi destinati allo sport di cittadinanza e lo comunicano alla Regione al fine dell’inserimento dei dati relativi in apposita sezione del censimento di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b).”.
Art. 152. (Modifica dell’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della
3. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 7 della
“h) l’individuazione delle caratteristiche delle manifestazioni sportive previste dall’articolo 22, dei progetti di sport di cittadinanza di cui all’articolo 3 e delle manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse sub-regionale di cui all’articolo 6;”.
4. Dopo la lettera l) del comma 2 dell’articolo 7 della
“l bis) la definizione degli spazi quali luoghi per lo sport di cittadinanza, ove sia possibile praticare un’attività sportiva in piena sicurezza.”.
5. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 40/209 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“3. Il Programma stabilisce, inoltre, l’importo massimo concedibile per i contributi previsti dagli articoli 11 e 26 e l’importo massimo di spesa ammissibile a contributo per i contributi di cui all’articolo 12, nonché le modalità per il riconoscimento di qualità previsto agli articoli 29 e 30.”.
Art. 153. (Modifica dell’articolo 8 della
1. Le lettere b) e d) del comma 2 dell’articolo 8 della
Art. 154. (Modifica dell’articolo 10 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 della
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 della
Art. 155. (Modifica dell’articolo 15 della
1. Nella rubrica dell’articolo 15 della
Art. 156. (Modifica dell’articolo 22 della
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 22 della
Art. 157. (Modifica dell’articolo 27 della
1. Prima del comma 1 dell’articolo 27 della
“01. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all’articolo 6 sono presentate alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno per l’anno successivo.”.
Art. 158. (Modifica dell’articolo 30 della
1. Al comma 5 dell’articolo 30 della
2. Al comma 6 dell’articolo 30 della
Art. 159. (Abrogazione dell’articolo 56 della
1. L’articolo 56 della
Art. 160. (Abrogazione dell’articolo 59 della
1. L’articolo 59 della
Art. 161. (Norma transitoria)
1. Il programma regionale di cui all’articolo 7 della
2. In fase di prima applicazione della presente legge le istanze di contributo di cui all’articolo 6 della
TITOLO IX
PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI TEMPO LIBERO
CAPO I
MODIFICHE ALLA L.R. 24 LUGLIO 2001, N. 22 (NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO E DELL’EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI)
Art. 162. (Abrogazione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
Art. 163. (Modifiche dell’articolo 5 della
1. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 5 della
Art. 164. (Abrogazione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
Art. 165. (Modifica dell’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
“Articolo 12
(Procedure)
1. Sulla base dei criteri definiti dal Programma quinquennale di cui all’articolo 5, la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande di contributo regionale e quelle di erogazione dei contributi medesimi.”.
Art. 166. (Modifica dell’articolo 13 della
1. Il comma 2 dell’articolo 13 della
“2. I beneficiari dei contributi trasmettono alla Regione una relazione finale sull’utilizzazione dei contributi medesimi, corredata da idonei documenti di spesa nei termini stabiliti dalla Giunta regionale.”.
Art. 167. (Abrogazione dell’articolo 14 della
1. L’articolo 14 della
Art. 168. (Abrogazione dell’articolo 15 della
1. L’articolo 15 della
Art. 169. (Abrogazione dell’articolo 16 della
1. L’articolo 16 della
TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 170. (Norme transitorie)
1. Nell’ambito delle leggi di riordino di cui all’articolo 171, comma 2, è riconosciuto il ruolo della Città metropolitana quale ente di cura dello sviluppo strategico del territorio e di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione mediante strumenti che ne garantiscano la partecipazione alla pianificazione e gestione delle materie e alle procedure oggetto di riforma.
2. In via transitoria ed eccezionale, nelle more del riordino delle funzioni e delle attività di controllo delle concessioni e delle derivazioni in materia di demanio idrico, i proventi derivanti dai canoni demaniali sono destinati fino al 55 per cento per l’anno 2015 e per il 75 per cento per gli anni 2016 e 2017 alla copertura delle spese di personale. Per gli anni 2018, 2019, 2020 la percentuale di riserva è del 73 per cento.
3. Sono esentati dal pagamento del canone demaniale di cui alla
4. Nelle materie oggetto di riordino, fino all’emanazione dei provvedimenti regionali rimangono in vigore i regolamenti e i provvedimenti emanati dalle province e dalla Città metropolitana.
5. Nei bandi per l’erogazione delle risorse di cui al “Fondo per la promozione delle associazioni comunali” istituito dall’articolo 21 della
6. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica e di caccia, precedentemente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, nelle more dell’effettivo avvio da parte della Regione di tali attività, sono prorogati gli atti di programmazione compresa la zonizzazione per la caccia al cinghiale, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, nonché gli incarichi conferiti di cui agli articoli 16, 20, commi 5 e 7, 29, comma 4, 35, 36 e 46 della
6 bis. La Giunta regionale ha facoltà di rinnovare prima della loro scadenza gli incarichi di cui al comma 6 conferiti dalle province prima della data del 1° luglio 2015.
7. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna ittica, dell’ecosistema acquatico e della pesca, precedentemente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, nelle more dell’effettivo avvio da parte della Regione di tali attività, sono prorogati gli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui agli articoli 5, comma 1, 7, comma 1, 8, commi 1 e 2, 15, 16, 22, comma 1 e 25, comma 2, della
7 bis. Durante il regime di proroga di cui all’articolo 26, comma 4, della
8. Fino alla data del 30 giugno 2015 le province e la Città metropolitana mantengono la potestà regolamentare in materia di caccia.
Art. 171. (Norme finali)
1. Le disposizioni di cui ai Titoli II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX entrano in vigore dal 1° luglio 2015.
2. Entro il 31 dicembre 2015 la Regione emana le ulteriori disposizioni di riordino e riforma della normativa di settore relativa alle funzioni trasferite.
3. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 della
4. Al comma 1 dell’articolo 22 della
5. La Giunta regionale può dettare disposizioni per la definizione dei processi di trasferimento, nonché disposizioni di attuazione della presente legge.
Art. 172. (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, oltre che con gli stanziamenti iscritti all’U.P.B. 18.101 “Risorse Umane”, mediante le seguenti variazioni al bilancio per gli anni finanziari 2015-2017, come segue:
Anno 2015
Stato di previsione dell’entrata
- aumento di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.1.4 “Altri proventi di parte corrente”;
- aumento di euro 30.000,00 (trentamila/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.1.1 “Entrate da privati”.
Stato di previsione della spesa
- iscrizione di euro 1.605.000,00 (unmilioneseicentocinquemila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”;
- iscrizione di euro 3.248.000,00 (tremilioniduecentoquarantottomila/00), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 18.101 “Risorse umane”;
- iscrizione di euro 1.168.167,54 (unmilionecentosessantottomilacentosessantasette/54), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 11.102 ”Spese per il diritto allo studio universitario”;
- iscrizione di euro 200.000,00 (duecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”;
- iscrizione di euro 80.000,00 (ottantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 4.111 “Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico”;
- prelevamento di quota pari a euro 500.000,00 (cinquecentomilamila/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente”;
- prelevamento di quota pari a euro 500.000,00 (cinquecentomilamila/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale”;
- iscrizione di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali per il turismo”;
- iscrizione di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”;
- iscrizione di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”;
- riduzione delle autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.PP.BB. sotto indicate, come segue:
euro 345.000,00 (trecentoquarantacinquemila/00) – U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico venatori e per l’incremento del patrimonio ittico”;
euro 1.000.000,00 (unmilione/00) – U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali per il turismo”;
euro 700.000,00 (settecentomila/00) – U.P.B. 18.101 “Risorse Umane”;
euro 526.167,54 (cinquecentoventiseimilacentosessantasette/54) – U.P.B. 18.105 “Fondi di riserva”;
euro 200.000,00 (duecentomila/00) – U.P.B. 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento.
Anno 2016
Stato di previsione dell’entrata
Aumento di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.1.4 “Altri proventi di parte corrente”.
Stato di previsione della spesa
Iscrizione di euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”;
Iscrizione di euro 8.515.000,00 (ottomilionicinquecentoquindicimila/00), in termini di competenza e di cassa all’U.P.B. 18.101 “Risorse umane”;
Riduzione delle autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.PP.BB. sotto indicate , come segue:
- euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) - U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico venatori e per l’incremento del patrimonio ittico”;
- euro 675.000,00 (seicentosettantacinquemila/00) – U.P.B. 4.211“Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”;
- euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) – U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali per il turismo”.
Le eventuali economie rinvenienti dalle procedure di riaccertamento straordinario di cui al
Anno 2017
Stato di previsione dell’entrata
Aumento di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.1.4 “Altri proventi di parte corrente”.
Stato di previsione della spesa
Iscrizione di euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”;
Iscrizione di euro 8.515.000,00 (ottomilionicinquecentoquindicimila/00), in termini di competenza e di cassa all’U.P.B. 18.101 “Risorse umane”;
Riduzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.PP.BB. sotto indicate, come segue:
- euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) - U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico venatori e per l’incremento del patrimonio ittico”;
- euro 675.000,00 (seicentosettantacinquemila/00) – U.P.B. 4.211“Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”;
- euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) – U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali per il turismo”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
Art. 173. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla