Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.2 programmazione e partecipazione regionale |
Data: | 30/11/2004 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Fondo a favore delle azioni di aggregazione e dei confidi aggregati) |
Art. 2 bis. (Razionalizzazione dei provvedimenti in materia di ingegneria finanziaria) |
Art. 3. (Norma finanziaria) |
§ 1.2.31 - L.R. 30 novembre 2004, n. 25.
Interventi per la riorganizzazione ed aggregazione dei confidi liguri
(B.U. 1 dicembre 2004, n. 11)
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge ha il fine di incentivare la razionalizzazione ed i processi di aggregazione dei confidi liguri costituiti ed operanti ai sensi dell’articolo 13 del
Art. 2. (Fondo a favore delle azioni di aggregazione e dei confidi aggregati)
1. Per attuare le finalità di cui all’articolo 1 la Regione Liguria costituisce presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico, FI.L.S.E. S.p.A., un apposito fondo vincolato denominato “Fondo Confidi Liguria” destinato alla copertura degli impegni assunti dai confidi a favore di piccole e medie imprese aventi sede operativa in Liguria, per operazioni di finanziamento agli investimenti erogate da banche e società di leasing e per interventi nel capitale di rischio ovvero all’incremento della consistenza patrimoniale dei confidi soggetti all’obbligo di iscrizione nell’elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati di cui all’articolo 107 del
2. Il fondo viene utilizzato dalla FI.L.S.E. S.p.A. a favore dei confidi aventi sede legale ed operatività prevalente riferita all’intero territorio della Liguria, che provvedano ad aggregarsi, o abbiano provveduto a farlo, migliorando in tal modo la loro capacità di intervento.
3. Il fondo potrà inoltre essere utilizzato nella misura massima del 5 per cento anche per sostenere costi di analisi, progettazione e realizzazione dei processi di aggregazione dei confidi liguri, nonché progetti tesi a migliorare l’esercizio delle attività di garanzia.
4. La Giunta regionale approva la convenzione con FI.L.S.E. S.p.A. che regola le modalità di funzionamento e gestione del “Fondo Confidi Liguria”.
5. Le modalità di utilizzo del “Fondo Confidi Liguria” non devono comunque configurare la concessione di aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia.
Art. 2 bis. (Razionalizzazione dei provvedimenti in materia di ingegneria finanziaria) [2]
1. Per gli effetti di cui al comma 881 dell’articolo 1 della
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 881 dell’articolo 1 della
Art. 3. (Norma finanziaria)
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 23 della
[2] Articolo inserito dall'art. 23 della