§ 3.1.89 - L.R. 1 aprile 2014, n. 7.
Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:01/04/2014
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizione delle agenzie di viaggio e turismo)
Art. 3.  (Attività delle agenzie di viaggio e turismo)
Art. 4.  (Uffici di biglietteria)
Art. 5.  (Delega alle province e disposizioni per l'esercizio delle deleghe)
Art. 6.  (Funzioni di vigilanza e controllo)
Art. 7.  (Apertura ed esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)
Art. 8.  (Norme procedurali)
Art. 9.  (Variazioni delle condizioni)
Art. 10.  (Chiusura temporanea dell'agenzia)
Art. 11.  (Garanzia assicurativa)
Art. 12.  (Redazione dei programmi di viaggio)
Art. 13.  (Responsabile e direttore tecnico)
Art. 14.  (Elenco regionale dei direttori tecnici)
Art. 15.  (Impiego di guide, accompagnatori turistici e altri)
Art. 16.  (Registro delle agenzie di viaggio e turismo)
Art. 17.  (Associazioni senza scopo di lucro)
Art. 18.  (Sanzioni amministrative)
Art. 19.  (Norme transitorie e finali)
Art. 20.  (Rapporti finanziari. Delega)
Art. 21.  (Abrogazione di norme)


§ 3.1.89 - L.R. 1 aprile 2014, n. 7. [1]

Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici

(B.U. 2 aprile 2014, n. 4)

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) di seguito denominato Codice del Turismo, dell’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e in attuazione delle direttive UE emanate in materia, le attività, nel territorio della Regione Liguria, delle agenzie di viaggio e turismo, nonché le attività di organizzazione di viaggi esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro.

 

     Art. 2. (Definizione delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Ai fini della presente legge, per agenzie di viaggio e turismo, di seguito denominate agenzie, si intendono le imprese che esercitano l'attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero l’attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi comprese l'assistenza e l'accoglienza ai turisti.

2. Sono, altresì, agenzie di viaggio e turismo le Online Travel Agency (OLTA o OTA) ovvero le agenzie che esercitano la propria attività di agenzia esclusivamente on line. L’attività delle Online Travel Agency è soggetta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento delle agenzie di viaggio e turismo e del commercio elettronico.

 

     Art. 3. (Attività delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Le agenzie, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio, ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), ratificata e resa esecutiva con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970).

2. E' attività propria delle agenzie l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici, così come definiti al comma 4.

3. Nell’attività delle agenzie di viaggio e turismo è, altresì, compresa, in regime non esclusivo, l’organizzazione e la vendita di escursioni individuali o collettive, di giri di città e di trasferimenti da e per porti, aeroporti e stazioni con ogni mezzo di trasporto, inclusi i mezzi di trasporto di proprietà delle agenzie e quelli noleggiati presso terzi.

4. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero che si estendano per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano una parte significativa del pacchetto turistico.

5. Le agenzie possono svolgere anche le seguenti attività:

a) prenotazione e vendita di biglietti, anche speciali, per conto delle imprese italiane ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi, aerei ed altri tipi di trasporto;

b) accoglienza di clienti, con proprio personale qualificato, nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo dei mezzi collettivi di trasporto e nelle strutture turistico-ricettive;

c) prenotazione di servizi presso strutture ricettive e della ristorazione ovvero vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

d) informazione e propaganda di iniziative turistiche, culturali e/o concernenti eventi e spettacoli;

e) assistenza per il rilascio dei passaporti e visti consolari;

f) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

g) prenotazione del noleggio, nell'ambito delle attività turistiche, di autovetture e di altri mezzi di trasporto, con e senza conducente;

h) rilascio e pagamento di assegni turistici, di assegni circolari (traveller's chèque) e di altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito, cambio di valuta, servizio di money transfert, secondo le vigenti disposizione di legge;

i) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni autorizzate ad operare sull'intero territorio nazionale, di polizze a garanzia di ogni rischio connesso al servizio prestato;

j) organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi;

k) distribuzione e vendita al turista di guide, piante, opere illustrative ed altre pubblicazioni e di merchandising relativo alle attività svolte;

l) organizzazione di viaggi con annesse vendite promozionali;

m) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici;

n) organizzazione di eventi, fiere, manifestazioni non commerciali.

6. Le agenzie possono convenzionarsi con i propri clienti per la dislocazione di terminali remoti, posti all'interno di strutture diverse dalla propria sede, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio.

7. Le agenzie possono prestare la propria attività e prenotare e vendere biglietti e prodotti turistici, fuori sede, in occasione di spettacoli, mostre, borse, fiere o manifestazioni simili.

 

     Art. 4. (Uffici di biglietteria)

1. Le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto, mediante l'apertura di propri distinti uffici, non sono soggette alle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 5. (Delega alle province e disposizioni per l'esercizio delle deleghe)

     [Abrogato]

 

     Art. 6. (Funzioni di vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie sono esercitate dalla Regione, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Regione può stipulare protocolli d’intesa con gli organi di polizia locale allo scopo di delegare a questi ultimi funzioni ispettive e di controllo finalizzate alla repressione dell’abusivismo.

 

TITOLO II

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

 

     Art. 7. (Apertura ed esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)

1. Per l'esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo si applica l‘istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. La SCIA è inviata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui è ubicata la sede dell’agenzia di viaggio mentre per le agenzie on line (OLTA o OTA) la SCIA è inviata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) dove ha sede legale l’agenzia.

2. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da presentare a corredo della SCIA di cui al comma 1, anche nel caso di agenzie che intendono esercitare la propria attività esclusivamente on line (OLTA o OTA), nonché nel caso di apertura di sedi secondarie di agenzie di viaggi e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altra Regione italiana o in altro Stato dell’Unione Europea.

3. Ogni variazione degli elementi comunicati in sede di segnalazione certificata di inizio attività deve essere comunicata entro trenta giorni allo SUAP di cui al comma 1.

4. Le agenzie non possono comunque adottare per la loro denominazione quella di comuni o regioni italiane, ma possono adottare denominazioni o ragioni sociali anche in lingua straniera purché non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di agenzia di viaggio e turismo.

5. L’apertura di agenzie di viaggio e turismo da parte di soggetti non appartenenti a Stati membri della Unione Europea é subordinato al possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni.

6. Le agenzie aperte al pubblico devono avere:

a) locali indipendenti, anche se inseriti in impianti commerciali, ed escludenti, al loro interno, altre attività commerciali ed artigianali;

b) insegne visibili che specifichino la denominazione e l'attività svolta;

c) attrezzature adeguate alle attività dell'impresa.

6 bis. Le agenzie aperte al pubblico espongono, in modo ben visibile all’interno dei locali in cui esercitano l’attività, gli estremi della SCIA inviata ai sensi del comma 1. Le OLTA o OTA pubblicano gli estremi della SCIA inviata sui siti web utilizzati per l’esercizio on line della loro attività.

 

     Art. 8. (Norme procedurali)

1. Il titolare dell’agenzia, prima di presentare la SCIA di cui all’articolo 7, comma 1, deve:

a) accertarsi presso gli uffici della Regione Liguria che la denominazione prescelta non sia uguale o simile alla denominazione adottata da altre agenzie operanti sul territorio nazionale, tale da creare confusione;

b) chiedere la prenotazione della denominazione prescelta presso il portale Infotrav.it.

2. Lo SUAP, dopo aver verificato la completezza formale della SCIA, la trasmette entro sette giorni dal suo ricevimento alla Regione che provvederà, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, ai dovuti controlli, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19, commi 3 e 4, della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La chiusura definitiva dell’attività di agenzie di viaggio e turismo, operanti nel territorio regionale, o di sedi secondarie, ubicate nel territorio ligure, di agenzie di viaggio e turismo è soggetta a comunicazione da presentare, a cura del titolare dell’agenzia di viaggi, entro e non oltre quindici giorni dall’avvenuta chiusura, allo SUAP che provvede all’inoltro alla Regione per l’aggiornamento del sistema Infotrav.

 

     Art. 9. (Variazioni delle condizioni)

     [Abrogato]

 

     Art. 10. (Chiusura temporanea dell'agenzia)

1. I periodi di chiusura dell’agenzia superiori a tre mesi devono essere preventivamente comunicati alla Regione.

2. Un periodo di chiusura superiore all'anno comporta l’adozione da parte della Regione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.

 

TITOLO III

TUTELA DELL'UTENTE

 

     Art. 11. (Garanzia assicurativa)

1. L'agenzia deve stipulare, prima della presentazione della SCIA:

a) una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché dagli articoli 19 e 50 dell’Allegato 1 al Codice del Turismo e successive modificazioni e integrazioni;

b) una polizza assicurativa o garanzia bancaria ai sensi dell’articolo 50, comma 2, dell’Allegato 1 al Codice del Turismo e successive modificazioni e integrazioni.

2. L’agenzia ha l’obbligo di produrre alla Regione copie delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi annuali di cui al comma 1 o specifiche dichiarazioni sostitutive delle quietanze, entro quindici giorni dall’avvenuto pagamento.

3. La mancanza delle coperture assicurative di cui al comma 1 comporta, ad opera della Regione, l’adozione del provvedimento di sospensione dell’esercizio dell’attività sino alla regolarizzazione delle stesse entro il termine perentorio di sessanta giorni. La mancata regolarizzazione entro il suddetto termine perentorio comporta l’adozione da parte della Regione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.

In caso di regolarizzazione della copertura assicurativa di una o di entrambe le polizze, dopo il termine perentorio suindicato di sessanta giorni, l’agenzia, per riavviare l’attività, è tenuta a presentare una nuova SCIA ai sensi degli articoli 7 e 8.

4. La Regione, insieme alle associazioni di categoria delle agenzie, delle assicurazioni e dei consumatori, predispone i principi basilari ed i criteri minimi finalizzati alla stipula di polizze assicurative standard, ove siano indicati i massimali di risarcimento, le relative soglie minime e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente, in conseguenza dell'inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali e comunque tutti gli elementi a garanzia dell'utente, previsti dalla vigente normativa.”.

 

     Art. 12. (Redazione dei programmi di viaggio)

1. I programmi di viaggio commercializzati dalle agenzie, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, devono contenere tutti gli elementi previsti dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, dal Codice del Turismo e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

2. Gli inserti pubblicitari, gli annunci, i manifesti e simili, rivolti al consumatore, devono far richiamo per il dettaglio ai programmi formulati in conformità al comma 1.

3. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio quando previsti.

4. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi, a qualsiasi fine di accertamento dell'esatto adempimento.

5. E' fatto divieto di fornire informazioni ingannevoli sul servizio offerto, sul prezzo e sulle altre condizioni applicate al contratto, sia che dette informazioni siano rese per iscritto o attraverso immagini sia tramite qualsiasi altro mezzo divulgativo. Tale divieto è applicabile anche alle informazioni contenute in eventuali opuscoli informativi sul viaggio.

6. Le amministrazioni competenti possono, in ogni momento, verificare la rispondenza dei programmi di viaggio alle disposizioni della presente legge.

 

TITOLO IV

RESPONSABILITA' TECNICA

 

     Art. 13. (Responsabile e direttore tecnico)

1. L'agenzia è organizzata autonomamente secondo i criteri tipici della produttività aziendale e la responsabilità tecnica dell'agenzia è affidata al direttore tecnico. Le figure di titolare dell’agenzia e di direttore tecnico possono coincidere.

2. L’esercizio della professione di direttore tecnico è subordinato al conseguimento dell’abilitazione professionale rilasciata dalla Regione sulla base delle modalità e dei criteri specificatamente collegati alla realtà regionale, stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo 20 dell’Allegato 1 al Codice del Turismo.

3. Il direttore tecnico deve prestare la propria opera in una sola agenzia a tempo pieno e con carattere di esclusività. La Regione, accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, dispone la sospensione dell’attività dell’agenzia ed assegna al direttore tecnico un termine perentorio entro il quale conformarsi.

4. Qualora il direttore tecnico cessi dal prestare la propria opera nell'agenzia, il titolare deve darne immediatamente comunicazione allo SUAP del Comune in cui è ubicata l’agenzia e alla Regione. Il titolare, entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di cessazione, comunica allo SUAP e alla Regione, il nominativo del nuovo direttore tecnico, fermo restando che fino alla nomina di quest’ultimo il titolare è responsabile anche della direzione tecnica. Decorso infruttuosamente tale termine, la Regione dispone la sospensione dell’attività dell’agenzia ed assegna al titolare un termine perentorio entro il quale conformarsi. Decorso infruttuosamente tale termine perentorio la Regione dispone il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di agenzia di viaggi.

5. E' comunque fatto obbligo al titolare dell'agenzia di informare tempestivamente lo SUAP del Comune ove è ubicata l’agenzia e la Regione, in caso di assenza prolungata del direttore tecnico che, comunque, non può superare i novanta giorni. Nei casi di maternità, malattia e infortunio, debitamente documentati, di durata superiore a tale periodo, il titolare deve provvedere alla sostituzione temporanea con un direttore tecnico supplente.

6. Il titolare dell'agenzia deve trasmettere allo SUAP del Comune ove è ubicata l’agenzia, copia di un contratto o di un documento, che attesti il rapporto di lavoro o di collaborazione in essere con il direttore tecnico, all’atto di presentazione della SCIA di cui all’articolo 8 e ogni volta che procede alla sostituzione, anche temporanea, del direttore tecnico.

 

     Art. 14. (Elenco regionale dei direttori tecnici)

1. La Regione tiene l'elenco dei direttori tecnici abilitati.

2. Nell'elenco sono iscritti d'ufficio:

a) coloro che, a seguito dell’entrata in vigore della presente legge, conseguano l’abilitazione professionale ai sensi dell’articolo 13;

b) coloro che risultino iscritti nell'elenco regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Coloro che sono in possesso della qualifica di direttore tecnico e che intendono essere iscritti nell'elenco devono presentare domanda alla Regione. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il conseguito riconoscimento. La Regione assume il relativo atto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

 

     Art. 15. (Impiego di guide, accompagnatori turistici e altri)

1. Le agenzie, qualora nell'esercizio delle attività organizzate, abbiano necessità di utilizzare le figure professionali turistiche indicate nell'articolo 6 dell’Allegato 1 al Codice del Turismo, devono avvalersi di persone a tal fine abilitate.

2. Le agenzie, nell'espletamento dell'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), sono esonerate dall'obbligo di impiegare le professionalità di cui al comma 1, quando si avvalgono di proprio personale dipendente.

 

     Art. 16. (Registro delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Presso la Regione è istituito il registro delle agenzie di viaggio e turismo.

2. Per ogni agenzia registrata sono indicati la denominazione, l’ubicazione della sede principale, le generalità del soggetto titolare e del direttore tecnico se diverso dal titolare, la ragione sociale, la data di presentazione della SCIA di cui agli articoli 7 e 8.

3. Nel registro sono, altresì, annotate le sedi secondarie delle agenzie operanti sul territorio ligure.

4. Il registro è aggiornato dalla Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

5. La Regione provvede alla cancellazione dal registro su richiesta dell'interessato, per cessazione dall'attività o negli altri casi previsti dalla legge, entro novanta giorni dall’avvenuta conoscenza.

 

TITOLO V

ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

 

     Art. 17. (Associazioni senza scopo di lucro)

1. Le associazioni senza scopo di lucro, ad eccezione delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), operanti a livello nazionale, con riconoscimento formale di organi centrali dello Stato, anche se di natura federativa, purché con dipendenza diretta e organica con le proprie sedi operative ubicate nel territorio ligure, aventi finalità ricreative, culturali, sportive, ambientali, religiose o sociali possono organizzare viaggi e soggiorni, secondo quanto disposto dalle normative in materia di soggetti operanti senza finalità di profitto. Ai viaggi e soggiorni organizzati possono aderire esclusivamente gli associati, che risultino iscritti all’associazione da non meno di sei mesi dall’inizio del viaggio, anche se aderenti ad associazioni straniere similari legate tra di loro a livello comunitario da accordi Internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dall’ articolo 5, comma 1, dell’Allegato 1 al Codice del Turismo . Rimane esclusa ogni attività d’intermediazione e di vendita al pubblico.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, le associazioni devono inviare alla Regione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui siano indicati:

a) il possesso dei requisiti previsti dal comma 1;

b) la sede legale e le sedi operative che svolgono la propria attività nella Regione Liguria;

c) le generalità del legale rappresentante;

d) le generalità del responsabile delegato o i delegati delle singole sedi operative sul territorio regionale per le attività turistiche svolte dall'associazione;

e) l’iscrizione al registro regionale del Terzo Settore.

3. Il legale rappresentante deve dare immediata comunicazione di ogni variazione intervenuta in merito ai requisiti richiesti.

4. Alle associazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulle responsabilità e sugli obblighi assicurativi previsti dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché dall’ Allegato 1 al Codice del Turismo e dal d.lgs. 206/2005 .

5. La Regione, su segnalazione degli organi di sorveglianza e fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste, ingiunge la cessazione dell'attività qualora:

a) siano venuti meno i requisiti previsti dal comma 1;

b) non sia stata stipulata la polizza assicurativa di cui al comma 4;

c) si siano verificati casi di reiterata grave irregolarità nello svolgimento dell'attività.

6. Nel caso di cessazione dell'attività, ai sensi del comma 5, lettere b) o c), non può essere inviata una nuova dichiarazione, ai sensi del comma 2, prima che siano trascorsi cinque anni.

7. Gli opuscoli informativi devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 2.

8. Le associazioni che operano a livello regionale o locale con gli stessi fini di cui al comma 1, che intendono svolgere le attività previste dall'articolo 3, comma 2, devono servirsi di agenzie. Possono, peraltro, promuovere direttamente e pubblicizzare, all'interno delle associazioni stesse, vacanze riservate ai propri soci, raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.

9. Le associazioni di cui al comma 8 possono organizzare, esclusivamente per i propri associati, che risultino iscritti all’associazione da non meno di tre mesi dall’inizio della vacanza, vacanze sociali, presso strutture e complessi ricettivi propri o in uso e, altresì, organizzare ed effettuare gite occasionali, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze, riservate esclusivamente ai propri associati, che risultino iscritti all’associazione da non meno di sei mesi dall’inizio della gita, purché, in entrambi i casi, sia stipulata una assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti in analogia a quelle stipulate dalle associazioni ai sensi del comma 4.

10. Delle iniziative di cui al comma 9 deve essere data preventiva comunicazione alla Regione. Nella comunicazione devono essere indicati la data di svolgimento e la descrizione delle iniziative e deve essere allegata una copia dell’atto costitutivo o dello statuto dell’associazione.

11. Le associazioni senza scopo di lucro, di cui al presente articolo, qualora nell’esercizio delle attività organizzate abbiano bisogno di utilizzare figure professionali turistiche indicate nell’articolo 6 dell’Allegato 1 al Codice del Turismo, devono avvalersi di persone a tal fine abilitate.

12. Le associazioni senza scopo di lucro, di cui al presente articolo, nell’espletamento delle attività di cui all’articolo 3, comma 5, lettera b), sono esonerate dall’obbligo di impiegare le professionalità di cui al comma 11 se si avvalgono di proprio personale comunque dipendente.

13. Le scuole, gli istituti, gli enti di formazione e le parrocchie che intendono svolgere, nel contesto dei propri ordinamenti, viaggi ricompresi nell'ambito del concetto di pacchetto turistico come definito dall'articolo 3, comma 4, devono attenersi alle disposizioni della presente legge e, quindi, avvalersi di agenzie sempreché la stessa organizzazione del viaggio non rientri nei programmi scolastici o formativi.

14. Non sono soggette alla presente legge le attività svolte dagli enti locali e dalle associazioni assistenziali, politiche, sindacali, nell'ambito delle rispettive finalità statutarie e quando le stesse non presentino carattere turistico.

 

TITOLO VI

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 18. (Sanzioni amministrative)

1. Per le infrazioni alle norme della presente legge, fatto salvo che il fatto costituisca reato e fatte, altresì, salve le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le norme del presente articolo.

2. L’organizzazione o l’intermediazione o la vendita di pacchetti turistici senza che sia avvenuta la presentazione della SCIA di cui agli articoli 7 e 8 é soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

3. Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 7, commi 6 e 6 bis, all’articolo 13 e all’articolo 17, commi 1 e 9, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.

4. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 10 comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 oltre all'obbligo della riapertura immediata dell'agenzia, a pena dell’adozione, da parte della Regione, di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.

5. La pubblicazione o diffusione di programmi, inserti, annunci, manifesti e simili in contrasto con le norme della presente legge o non contenenti le indicazioni di cui all'articolo 12 comportano la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 750,00 a euro 2.250,00. In caso di recidiva nelle violazioni, l’esercizio dell’attività è sospeso dalla Regione, da uno a sei mesi e, in caso di reiterata recidiva, viene disposto dalla Regione il divieto di prosecuzione dell’attività.

6. Le infrazioni delle norme di cui all’articolo 15, comma 1, e all’articolo 17, comma 11, comportano l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate.

7. Le infrazioni delle norme di cui all’articolo 17, comma 10, danno luogo alla irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate.

8. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è disciplinata dalla l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 19. (Norme transitorie e finali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione approva, lo schema tipo di domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione all'apertura e all’esercizio di agenzia di viaggio e turismo cui all’articolo 8.

2. Le agenzie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di autorizzazione sono iscritte d'ufficio al registro regionale di cui all'articolo 16.

3. Le associazioni di cui all'articolo 17, comma 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano in regola con gli adempimenti previsti dal comma 2 del medesimo articolo, devono inviare la dichiarazione prevista dal l’articolo 17, comma 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20. (Rapporti finanziari. Delega)

     [Abrogato]

 

     Art. 21. (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici);

b) la legge regionale 5 novembre 1999, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici));

c) l’articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 44 (Misure a sostegno delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali) e alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici));

d) l’articolo 60 della legge regionale 13 giugno 2011 n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno).


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 29 maggio 2018, n. 5.