Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.5 bilancio e contabilità |
Data: | 23/12/2013 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)) |
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)) |
Art. 4 . (Modifica all’articolo 33 e interpretazione autentica dell’articolo 30 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto [...] |
Art. 5 . (Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)) |
Art. 6 . (Modifica alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)) |
Art. 7 . (Modifica alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio)) |
Art. 8 . (Modifica alla legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina [...] |
Art. 9 . (Modifica alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 12 (Ulteriori disposizioni di adeguamento della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e modifica di [...] |
Art. 10 . (Modifica alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003))) |
Art. 11. (Norme per le procedure di liquidazione delle soppresse comunità montane) |
Art. 12 . (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia)) |
Art. 13. (Modifiche all’articolo 21 bis della l.r. 16/2008) |
Art. 14 . (Modifiche all’articolo 23 della l.r. 16/2008) |
Art. 15 . (Modifica all’articolo 25 della l.r. 16/2008) |
Art. 16 . (Modifica all’articolo 26 della l.r. 16/2008) |
Art. 17 . (Modifiche all’articolo 31 della l.r. 16/2008) |
Art. 18 . (Modifiche all’articolo 37 della l.r. 16/2008) |
Art. 19. (Applicazione delle proroghe dei termini di inizio e fine lavori del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e della denuncia di inizio attività (DIA) e dei [...] |
Art. 20. (Disciplina dell’intervento sostitutivo della Regione in materia urbanistica) |
Art. 21. (Modifica alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e qualità del lavoro)) |
Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di [...] |
Art. 23 . (Iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Liguria dei comitati locali e provinciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa) |
Art. 24. (Modifica alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore)) |
Art. 25. (Modifica alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari)) |
Art. 26. (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011)) |
Art. 27. (Modifica alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 50 (Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquacoltura) |
Art. 28. (Modifica alla legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull’iniziativa e sui referendum popolari)) |
Art. 29 . (Collaudo tecnico amministrativo di strutture dedicate alla nautica da diporto) |
Art. 30 . (Abrogazione di norme) |
Art. 31. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 1.5.141 - L.R. 23 dicembre 2013, n. 40.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014.
(B.U. 27 dicembre 2013, n. 23)
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge ha ad oggetto la modifica e la semplificazione di leggi regionali al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria regionale.
TITOLO I
MODIFICA E ADEGUAMENTO DI NORME REGIONALI
Art. 2. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 44 bis della
Art. 3. (Modifiche alla
1. Al comma 3 dell’articolo 10 della
2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 10 della
3. Dopo la lettera d) del comma 9 dell’articolo 26 bis della
“d bis) gli interventi di recupero e di nuova costruzione conseguenti ad operazioni di valorizzazione di patrimonio immobiliare pubblico o di società pubbliche.”.
Art. 4. (Modifica all’articolo 33 e interpretazione autentica dell’articolo 30 della
1. Il comma 3 dell’articolo 33 della
“3. Sono nominati, altresì, due supplenti in possesso dei requisiti indicati al comma 1.”.
2. La disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 30 della
Art. 5. (Modifica alla
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della
“1. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), concede ogni anno, ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.”.
Art. 6. (Modifica alla
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della
Art. 7. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 8. (Modifica alla
1. Il comma 1 bis dell’articolo 28 della
“1 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti dei procedimenti aventi ad oggetto il certificato di agibilità e l’accertamento di conformità che sono stati avviati in vigenza, rispettivamente, degli articoli 37, comma 3, 43, commi 5 e 8, e 49, comma 5, della
Art. 9. (Modifica alla
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 17 della
Art. 10. (Modifica alla
1. Alla fine del comma 1 decies dell’articolo 6 della
Art. 11. (Norme per le procedure di liquidazione delle soppresse comunità montane)
1. I commissari liquidatori sono autorizzati a definire piani di rientro dei crediti vantati dalle soppresse comunità montane nei confronti dei comuni, maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L’entità dei crediti di cui al comma 1 è determinata dalla quota capitale, senza interessi, risultante dagli accertamenti effettuati dai commissari liquidatori nel corso della procedura di liquidazione.
3. I piani di rientro dei crediti vantati dalle soppresse comunità montane nei confronti dei comuni sono approvati dai commissari liquidatori e dai comuni e definiscono modalità e termini di pagamento in quote annuali, senza applicazione degli interessi, fino ad un massimo di quindici annualità.
4. A partire dal 1° gennaio 2015, per i comuni che non abbiano approvato i piani di cui al comma 3, la Regione non procede a pagamenti sino all’approvazione dei piani stessi.
5. I commissari liquidatori possono cedere a titolo gratuito beni mobili, arredi e attrezzature d’ufficio di proprietà degli enti soppressi, completamente ammortizzati e privi di valore economico, ai comuni già facenti parte della comunità montana con priorità per quelli di minori dimensioni.
TITOLO II
SEMPLIFICAZIONE DI NORME REGIONALI
Art. 12. (Modifiche all’articolo 10 della
1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 della
2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 della
“e bis) gli interventi di ricostruzione e ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti purchè sia possibile accertarne l’originaria consistenza e sempreché per gli immobili vincolati ai sensi del
Art. 13. (Modifiche all’articolo 21 bis della
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 21 bis della
“e bis) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 2, lettere e) ed e bis), comportanti la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o la ricostruzione di edifici crollati o demoliti nei limiti ed alle condizioni ivi stabilite. Relativamente agli immobili ricompresi nelle zone omogenee A di cui al
2. Dopo la lettera n) del comma 1 dell’articolo 21 bis della
“n bis) varianti a permessi di costruire, a DIA o a SCIA comportanti modifiche della sagoma aventi ad oggetto immobili non sottoposti a vincoli di cui al
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 bis della
“2 bis. Prima della presentazione della SCIA l’interessato può richiedere allo SUE di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, oppure presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla presentazione della SCIA. Il responsabile dello SUE comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso per la conseguente presentazione della SCIA. Laddove tali atti non vengano acquisiti entro il termine di sessanta giorni dall’istanza il responsabile dello SUE indice la conferenza di servizi a norma dell’articolo 31, comma 11.
2 ter. In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell’istanza di acquisizione degli atti di assenso di cui al comma 2 bis la SCIA diviene efficace solo dopo la comunicazione da parte del responsabile dello SUE dell’avvenuta acquisizione dei ridetti atti di assenso oppure dell’esito positivo della conferenza di servizi di cui all’articolo 31, comma 11.”.
4. Al comma 3 dell’articolo 21 bis della
5. Alla fine del comma 8 dell’articolo 21 bis della
Art. 14. (Modifiche all’articolo 23 della
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 23 della
Art. 15. (Modifica all’articolo 25 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 25 della
Art. 16. (Modifica all’articolo 26 della
1. Al comma 5 dell’articolo 26 della
Art. 17. (Modifiche all’articolo 31 della
1. Alla fine del comma 9 dell’articolo 31 della
2. Dopo il comma 11 dell’articolo 31 della
“11 bis. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 5 ultimo periodo decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l’adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall’articolo 2 della
Art. 18. (Modifiche all’articolo 37 della
1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 37 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 37 della
“3 bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:
a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni ed ultimate le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.”.
3. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 37 della
4. Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 37 della
”c bis) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la vigente normativa;”.
5. Al comma 8 dell’articolo 37 della
6. Dopo il comma 8 dell’articolo 37 della
“8 bis. In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità di cui al comma 2, fermo restando l’obbligo della presentazione della documentazione di cui al comma 4, lettere b) e c), e del parere dell’ASL nel caso in cui non sia sostituibile con la dichiarazione del progettista, l’interessato presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità corredata dalla seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell’edificio che il responsabile dello SUE provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la vigente normativa.
8 ter. Relativamente alle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 8 bis i comuni svolgono un controllo a campione, con cadenza almeno annuale, nella percentuale minima del 30 per cento delle pratiche presentate da individuare mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello SUE, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dall’effettuazione del sorteggio della pratica da sottoporre a controllo, comunica all’interessato la sottoposizione a controllo da effettuarsi secondo le modalità di cui ai commi 6 e 7 e nel rispetto dei termini di cui al comma 7 decorrenti dalla data di comunicazione della sottoposizione a controllo.
8 quater. In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile dello SUE rilevi la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina motivatamente all’interessato di conformare l’opera realizzata alla normativa vigente, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla SCIA, dalla DIA o dal permesso di costruire o con variazioni essenziali. La mancata sottoposizione a controllo delle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 8 bis non preclude l’esercizio dei poteri di vigilanza comunale di cui all’articolo 40, nonché l’assunzione di determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21 quinquies e 21 nonies della
7. Al comma 9 dell’articolo 37 della
Art. 19. (Applicazione delle proroghe dei termini di inizio e fine lavori del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e della denuncia di inizio attività (DIA) e dei termini di validità e di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione)
1. Con riferimento ai titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi ed alle DIA e alle SCIA presentate anteriormente al 21 agosto 2013 trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 3, 3 bis e 4 del
Art. 20. (Disciplina dell’intervento sostitutivo della Regione in materia urbanistica)
1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di mancata individuazione entro il 30 giugno 2014 da parte dei comuni delle aree all’interno delle zone omogenee A) di cui al
2. Il Presidente della Giunta regionale, constatata l'inerzia comunale nell’assunzione degli atti di cui al comma 1, diffida il Comune a provvedere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida e decorso infruttuosamente tale termine provvede entro il termine di quindici giorni alla nomina come Commissario ad acta del Sindaco del Comune inadempiente .
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla nomina il Commissario ad acta assume, in via sostitutiva, il provvedimento di cui al comma 1.
Art. 21. (Modifica alla
1. Dopo l’articolo 9 della
“Articolo 9 bis (Semplificazione di procedure sanitarie)
1. Il registro degli infortuni previsto dall’articolo 4, comma 5, lettera o), del
Art. 22. (Modifiche alla
1. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 11 della
2. Al comma 4 bis dell’articolo 34 della
3. L’articolo 37 della
“Articolo 37
(Sistema regionale di educazione ambientale)
1. Il sistema regionale di educazione ambientale si articola in un centro regionale (CREA), il cui funzionamento è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di educazione ambientale, e in centri locali (CEA), promossi da enti parco e comuni capoluogo o comuni associati con popolazione residente complessiva superiore a 10.000 abitanti.
2. Il CREA si avvale di ARPAL per la realizzazione della programmazione di cui al comma 4 e svolge funzioni di:
a) coordinamento delle attività riguardanti l’educazione ambientale che si svolgono sul territorio regionale con particolare riferimento a quelle svolte dai CEA;
b) promozione della collaborazione dei soggetti operanti nell'ambito dello sviluppo sostenibile;
c) progettazione e realizzazione dei programmi di educazione ambientale, anche in collaborazione con gli altri soggetti del sistema;
d) progettazione e realizzazione di iniziative di educazione ambientale rivolte alle istituzioni scolastiche e ai cittadini e di processi di sostenibilità locale;
e) promozione di azioni di ricerca di nuovi metodi e strumenti per l’educazione ambientale;
f) cura della comunicazione all'interno del sistema regionale di educazione ambientale.
3. I CEA svolgono in particolare i seguenti compiti:
a) realizzazione a livello locale di progetti di educazione ambientale;
b) promozione della sostenibilità ambientale presso le comunità locali nei processi che riguardano lo sviluppo del territorio.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento:
a) stabilisce le modalità di organizzazione del sistema di educazione ambientale;
b) effettua la programmazione triennale delle attività in materia di informazione ed educazione ambientale e alla sostenibilità e ne dà attuazione annualmente, in base alla disponibilità finanziaria.”.
4. Dopo la lettera c) del punto 7 dell’allegato A della
Art. 23. (Iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Liguria dei comitati locali e provinciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa)
1. I comitati locali e provinciali della Associazione Italiana della Croce Rossa esistenti alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio ligure che facciano istanza alla Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 bis del
2. Ai fini di cui al comma 1, i comitati locali e provinciali presentano istanza sottoscritta dal Presidente almeno sette giorni prima della data stabilita per l’iscrizione, corredata dai nominativi dei componenti degli organi previsti.
3. Entro sessanta giorni dall’approvazione, i comitati locali e provinciali presentano alla Regione copia autentica notarile del nuovo Statuto redatto nella forma di atto pubblico. Entro trenta giorni dalla nomina, i comitati locali e provinciali trasmettono alla Regione la documentazione relativa alla nomina degli organi statutariamente previsti e ogni altro atto necessario ai fini del mantenimento dell’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
4. A seguito delle procedure previste dall’articolo 4 del
Art. 24. (Modifica alla
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della
“2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti per i quali sia diversamente previsto da disposizioni legislative nazionali.”.
Art. 25. (Modifica alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 bis della
“1 bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo gli interventi individuati nel provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 1, lettere a) e b). Restano fermi gli adempimenti relativi alle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, previsti dall’articolo 65 del
Art. 26. (Modifiche all’articolo 5 della
1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 della
Art. 27. (Modifica alla
1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della
2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della
Art. 28. (Modifica alla
1. All’articolo 42, comma 2, della
TITOLO III
NORME FINALI
Art. 29. (Collaudo tecnico amministrativo di strutture dedicate alla nautica da diporto)
1. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di porti di interesse regionale, ai fini del collaudo tecnico-amministrativo, anche in corso d’opera, delle strutture dedicate alla nautica da diporto, il Comune si avvale di una Commissione composta di tre esperti tecnici di elevata e specifica qualificazione in materia di opere marittime, di ingegneria strutturale ed in materia economico-finanziaria.
2. Alla nomina dei componenti della Commissione provvede la Giunta regionale.
3. Al fine di concludere le operazioni di collaudo, anche in corso d’opera, delle strutture dedicate alla nautica da diporto, già approvate ai sensi del
4. Dalla presente norma non derivano oneri a carico dell’Ente pubblico ed i compensi dei membri delle Commissioni restano a carico del soggetto proponente il progetto.
Art. 30. (Abrogazione di norme)
1. L’articolo 18 della
Art. 31. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.