Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.6 finanze e patrimonio |
Data: | 06/11/2012 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. (Obblighi degli utenti) |
Art. 2. (Assenza di valido e idoneo titolo di viaggio) |
Art. 3. (Uso di titolo di viaggio contraffatto o alterato) |
Art. 4. (Indebita percezione di benefici) |
Art. 5. (Principio di specialità. Reiterazione) |
Art. 6. (Competenza all’accertamento e alla contestazione delle violazioni) |
Art. 7. (Requisiti del personale per l’ottenimento della qualifica di cui all’articolo 9) |
Art. 8. (Corso ed esame di idoneità) |
Art. 9. (Qualifica di agente di polizia amministrativa ed elenco degli accertatori) |
Art. 10. (Pagamento in misura minima e pagamento in misura ridotta) |
Art. 11. (Mancato pagamento in misura ridotta. Ulteriori competenze) |
Art. 12. (Proventi e aggiornamento periodico delle sanzioni) |
Art. 13. (Modalità di accesso al servizio) |
Art. 14. (Norme di rinvio) |
Art. 15. (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale)) |
Art. 16. (Sostituzione dell’articolo 26 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)) |
Art. 17. (Abrogazione) |
Art. 18. (Norma finanziaria) |
Art. 19. (Dichiarazione di urgenza) |
§ 1.6.57 - L.R. 6 novembre 2012, n. 36.
Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)
(B.U. 7 novembre 2012, n. 18)
Art. 1. (Obblighi degli utenti)
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido e idoneo titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta ai soggetti indicati nell'articolo 9, anche dopo la discesa e in corrispondenza della fermata/capolinea dei mezzi pubblici o all'interno dei locali aziendali nel caso di impianti speciali, metropolitani o ferroviari [1].
2. Si intendono titoli di viaggio i biglietti, gli abbonamenti, le tessere personali elettroniche ed ogni altro mezzo, cartaceo o elettronico, che attesti l’avvenuto pagamento della corsa sul servizio di trasporto pubblico locale.
Art. 2. (Assenza di valido e idoneo titolo di viaggio)
1. Agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio, in caso di violazione commessa nell’ambito di pubblici autoservizi urbani, impianti fissi, metropolitane o pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 8 del
a) il pagamento della tariffa ordinaria;
b) la sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 280,00.
2. La violazione di cui al comma 1, commessa nell’ambito di pubblici autoservizi interurbani, impianti fissi, metropolitane o pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 8 del
a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore;
b) la sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 280,00.
3. Qualora il trasgressore provveda all’oblazione direttamente nelle mani dell’agente accertante, all’atto della contestazione dell’illecito, è dovuto un importo compreso fra un terzo e due terzi dell’ammontare minimo della sanzione di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b) [2].
3 bis. Qualora la violazione sia compiuta da un minore di anni 18 o da incapace, è consentito il pagamento dell’importo di cui al comma 3, agli esercenti la potestà genitoriale o a chi è tenuto alla sorveglianza, entro il giorno successivo non festivo dalla data di notifica del processo verbale di contestazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata ai medesimi soggetti [3].
4. Agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale titolari di regolare abbonamento nominativo che non siano in grado di esibirlo all’agente accertante è applicata una sanzione pari al doppio della tariffa regionale ordinaria relativa alla tratta chilometrica di riferimento, se entro i cinque giorni successivi alla contestazione presenta l’abbonamento ai competenti uffici aziendali. Qualora la presentazione dell’abbonamento non avvenga nel termine previsto, si applicano le sanzioni ordinarie di cui ai commi 1 e 2. Al titolare di abbonamento nominativo nel quale non sia possibile individuare l’esatto momento della regolarizzazione, si applicano le sanzioni ordinarie così come determinate nei commi 1 e 2.
5. Agli utenti di pubblici servizi ferroviari, conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 9 del
a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dalla stazione di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore;
b) la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00.
6. La sanzione di cui al comma 5, lettera b), è ridotta del 50 per cento dell’ammontare minimo qualora il trasgressore provveda all’oblazione direttamente nelle mani dell’agente accertante all’atto della contestazione dell’illecito [4].
6 bis. Agli utenti di pubblici servizi ferroviari, conferiti dalla Regione Liguria ai sensi dell’Sito esternoarticolo 9 del
6.1 Qualora la violazione sia compiuta da un minore di anni 18 o da incapace, è consentito il pagamento dell’importo di cui al comma 6 agli esercenti la potestà genitoriale o a chi è tenuto alla sorveglianza, entro il giorno successivo non festivo dalla data di notifica del processo verbale di contestazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata ai medesimi soggetti [6].
Art. 3. (Uso di titolo di viaggio contraffatto o alterato)
1. Agli utenti di servizi di trasporto pubblico locale che facciano uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati, in caso di violazione commessa nell’ambito di pubblici autoservizi urbani, impianti fissi, metropolitane o pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 8 del
a) il pagamento della tariffa ordinaria;
b) la sanzione amministrativa da euro 140,00 a euro 490,00, maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.
2. La violazione di cui al comma 1, commessa nell’ambito di pubblici autoservizi interurbani, impianti fissi, metropolitane o pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 8 del
a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore;
b) la sanzione amministrativa da euro 140,00 a euro 490,00 maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.
3. Agli utenti di pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 9 del
a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dalla stazione di partenza del viaggiatore fino alla destinazione dichiarata dallo stesso;
b) la sanzione amministrativa da euro 140,00 a euro 490,00, maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.
4. L’agente accertante procede, in ogni caso, al ritiro del titolo di viaggio contraffatto o alterato.
Art. 4. (Indebita percezione di benefici) [7]
1. Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'Sito esternoarticolo 316 ter del codice penale , agli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o attraverso l'omissione di informazioni dovute, conseguono il beneficio della libera circolazione o di tariffe agevolate per la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico locale, si applica:
a) il pagamento della differenza tra l’importo pagato e quello effettivamente dovuto;
b) la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Art. 5. (Principio di specialità. Reiterazione)
1. L’applicazione di una delle fattispecie previste dagli articoli 2 e 3 esclude l’applicazione dell’altra fattispecie.
2. La sanzione amministrativa calcolata nel massimo si applica, comunque, in caso di comportamento reiterato ai sensi dell’articolo 8 bis della
Art. 6. (Competenza all’accertamento e alla contestazione delle violazioni)
1. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli articoli 2 e 3, in aggiunta ai soggetti indicati all’articolo 6, comma 1, della
2. I soggetti di cui al comma 1 accertano e contestano ogni altra violazione, punita con sanzione amministrativa, in materia di trasporto pubblico locale.
3. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui all’articolo 4 provvede la società esercente il servizio di trasporto pubblico.
Art. 7. (Requisiti del personale per l’ottenimento della qualifica di cui all’articolo 9)
1. Al fine dell’ottenimento della qualifica di cui all’articolo 9 è necessaria:
a) la presentazione da parte della società della dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del
b) la frequenza con esito favorevole, da parte del personale incaricato dalla società di pubblico autoservizio, del corso di cui all’articolo 8;
c) la frequenza con esito favorevole, da parte del personale incaricato dalla società di pubblico servizio ferroviario conferito alla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 9 del
2. La Regione disciplina, con apposita convenzione da stipularsi con la società di pubblico servizio ferroviario, le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 1, lettera c).
Art. 8. (Corso ed esame di idoneità)
1. La Regione organizza, con cadenza biennale, un corso, con relativi esami, per il conseguimento dell’idoneità ad accertare e contestare violazioni corredate di sanzione amministrativa in materia di trasporto pubblico locale.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno le società esercenti il servizio possono presentare alla Regione richiesta motivata di attivazione anticipata del corso.
3. Il corso è articolato nell’insegnamento della disciplina sostanziale e formale delle sanzioni amministrative, nonché di nozioni di diritto e di procedura penale.
4. Alla conclusione del corso si svolgono le relative prove d’esame per l’accertamento dell’idoneità.
5. Per l’organizzazione dei corsi e per l’espletamento degli esami finali la Regione si avvale di un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente regionale competente in materia di trasporti, composta da:
a) un Dirigente del Dipartimento competente in materia di trasporti che la presiede;
b) due funzionari regionali appartenenti, l’uno al settore competente in materia di trasporti e l’altro al settore competente in materie giuridiche;
c) due esperti nelle materie oggetto del corso.
6. Le funzioni di segretario sono esercitate da altro dipendente del settore competente in materia di trasporti.
7. Per quanto riguarda le indennità ed il rimborso delle spese spettanti ai componenti della Commissione si applica quanto stabilito dalla
8. La trasmissione dei certificati o delle dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), vale come richiesta di ammissione al corso.
Art. 9. (Qualifica di agente di polizia amministrativa ed elenco degli accertatori)
1. Ottenuta l’autorizzazione di cui all’articolo 6, le persone incaricate dell’accertamento e della contestazione delle violazioni acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa cui conseguono gli effetti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. E’ istituito presso la Regione l’elenco regionale dei soggetti autorizzati, ai sensi dell’articolo 6, ad accertare e contestare le violazioni di cui alla presente legge.
3. L’iscrizione e le eventuali variazioni all’elenco sono disposte dal Dirigente regionale competente in materia di trasporti.
Art. 10. (Pagamento in misura minima e pagamento in misura ridotta)
1. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima, come determinata ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, e dell’articolo 3, commi 1 e 2, qualora non avvenga direttamente nelle mani dell’agente accertante ai sensi dell’articolo 2, comma 3, deve essere effettuato entro cinque giorni successivi non festivi dalla data della contestazione. Qualora si sia proceduto alla notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, il pagamento nella misura minima deve essere effettuato entro cinque giorni successivi non festivi dalla data di notifica del processo verbale.
2. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima come determinata ai sensi dell’articolo 2, comma 5, e dell’articolo 3, comma 3, qualora non avvenga direttamente nelle mani dell’agente accertante ai sensi dell’articolo 2, comma 6, deve essere effettuato al momento della discesa dal mezzo e comunque entro quindici giorni successivi non festivi dalla data della notifica.
3. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima come determinata ai sensi dell’articolo 4 deve essere effettuato entro quindici giorni non festivi successivi dalla data di notifica del processo verbale.
4. Qualora il pagamento non sia effettuato nei modi di cui ai commi 1, 2 e 3, è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 5 della
5. L’effettuazione del pagamento della somma dovuta può avvenire:
a) presso la sede della società esercente il servizio di trasporto pubblico;
b) secondo le modalità previste dalla società esercente il servizio di trasporto pubblico.
Art. 11. (Mancato pagamento in misura ridotta. Ulteriori competenze)
1. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta, previste dagli articoli 7 e seguenti della
2. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 2, comma 5, all’articolo 3, comma 3, e all’articolo 4, limitatamente ai servizi di trasporto ferroviario, conferite alla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 9 del
3. L’ente titolare delle funzioni amministrative può delegare le funzioni di cui ai commi 1 e 2 alla società esercente il servizio di trasporto pubblico.
4. La società esercente il servizio può procedere alla riscossione coattiva delle somme non riscosse ai sensi del
Art. 12. (Proventi e aggiornamento periodico delle sanzioni)
1. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dalla società esercente il servizio di trasporto pubblico e vengono iscritti nel bilancio di esercizio come proventi del traffico.
2. Qualora non ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 11, comma 3, il 70 per cento della somma introitata è trattenuto dall’ente competente quale rimborso delle spese per l’esercizio delle relative funzioni.
3. L’importo delle sanzioni è aggiornato periodicamente dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 13. (Modalità di accesso al servizio)
1. La Giunta regionale può determinare norme specifiche di accesso ai servizi di trasporto pubblico locale in presenza di possibili evoluzioni tecnologiche di bigliettazione.
Art. 14. (Norme di rinvio)
1. Alle sanzioni amministrative di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applica la
Art. 15. (Modifica all’articolo 9 della
1. (Omissis) [10].
Art. 16. (Sostituzione dell’articolo 26 della
1. (Omissis) [11].
Art. 17. (Abrogazione)
1. E’ abrogata la
Art. 18. (Norma finanziaria)
(Omissis).
Art. 19. (Dichiarazione di urgenza)
(Omissis).
[1] Comma così modificato dall'art. 23 della
[2] Comma così modificato dall'art. 24 della
[3] Comma inserito dall'art. 24 della
[4] Comma così modificato dall'art. 24 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 24 della
[6] Comma inserito dall'art. 24 della
[7] Articolo così modificato dall'art. 25 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[10] Sostituisce con le lettere c) e c bis) la lettera c) del comma 4 dell’art. 9 della
[11] Sostituisce l'art. 26 della