§ 1.6.57 - L.R. 6 novembre 2012, n. 36.
Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.6 finanze e patrimonio
Data:06/11/2012
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Obblighi degli utenti)
Art. 2.  (Assenza di valido e idoneo titolo di viaggio)
Art. 3.  (Uso di titolo di viaggio contraffatto o alterato)
Art. 4.  (Indebita percezione di benefici)
Art. 5.  (Principio di specialità. Reiterazione)
Art. 6.  (Competenza all’accertamento e alla contestazione delle violazioni)
Art. 7.  (Requisiti del personale per l’ottenimento della qualifica di cui all’articolo 9)
Art. 8.  (Corso ed esame di idoneità)
Art. 9.  (Qualifica di agente di polizia amministrativa ed elenco degli accertatori)
Art. 10.  (Pagamento in misura minima e pagamento in misura ridotta)
Art. 11.  (Mancato pagamento in misura ridotta. Ulteriori competenze)
Art. 12.  (Proventi e aggiornamento periodico delle sanzioni)
Art. 13.  (Modalità di accesso al servizio)
Art. 14.  (Norme di rinvio)
Art. 15.  (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale))
Art. 16.  (Sostituzione dell’articolo 26 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))
Art. 17.  (Abrogazione)
Art. 18.  (Norma finanziaria)
Art. 19.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 1.6.57 - L.R. 6 novembre 2012, n. 36.

Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)

(B.U. 7 novembre 2012, n. 18)

 

Art. 1. (Obblighi degli utenti)

     1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido e idoneo titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta ai soggetti indicati nell'articolo 9, anche dopo la discesa e in corrispondenza della fermata/capolinea dei mezzi pubblici o all'interno dei locali aziendali nel caso di impianti speciali, metropolitani o ferroviari [1].

     2. Si intendono titoli di viaggio i biglietti, gli abbonamenti, le tessere personali elettroniche ed ogni altro mezzo, cartaceo o elettronico, che attesti l’avvenuto pagamento della corsa sul servizio di trasporto pubblico locale.

 

     Art. 2. (Assenza di valido e idoneo titolo di viaggio)

     1. Agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio, in caso di violazione commessa nell’ambito di pubblici autoservizi urbani, impianti fissi, metropolitane o pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni ed integrazioni, si applica:

     a) il pagamento della tariffa ordinaria;

     b) la sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 280,00.

     2. La violazione di cui al comma 1, commessa nell’ambito di pubblici autoservizi interurbani, impianti fissi, metropolitane o pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni comporta:

     a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore;

     b) la sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 280,00.

     3. Qualora il trasgressore provveda all’oblazione direttamente nelle mani dell’agente accertante, all’atto della contestazione dell’illecito, è dovuto un importo compreso fra un terzo e due terzi dell’ammontare minimo della sanzione di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b) [2].

     3 bis. Qualora la violazione sia compiuta da un minore di anni 18 o da incapace, è consentito il pagamento dell’importo di cui al comma 3, agli esercenti la potestà genitoriale o a chi è tenuto alla sorveglianza, entro il giorno successivo non festivo dalla data di notifica del processo verbale di contestazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata ai medesimi soggetti [3].

     4. Agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale titolari di regolare abbonamento nominativo che non siano in grado di esibirlo all’agente accertante è applicata una sanzione pari al doppio della tariffa regionale ordinaria relativa alla tratta chilometrica di riferimento, se entro i cinque giorni successivi alla contestazione presenta l’abbonamento ai competenti uffici aziendali. Qualora la presentazione dell’abbonamento non avvenga nel termine previsto, si applicano le sanzioni ordinarie di cui ai commi 1 e 2. Al titolare di abbonamento nominativo nel quale non sia possibile individuare l’esatto momento della regolarizzazione, si applicano le sanzioni ordinarie così come determinate nei commi 1 e 2.

     5. Agli utenti di pubblici servizi ferroviari, conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio si applica:

     a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dalla stazione di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore;

     b) la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00.

     6. La sanzione di cui al comma 5, lettera b), è ridotta del 50 per cento dell’ammontare minimo qualora il trasgressore provveda all’oblazione direttamente nelle mani dell’agente accertante all’atto della contestazione dell’illecito [4].

     6 bis. Agli utenti di pubblici servizi ferroviari, conferiti dalla Regione Liguria ai sensi dell’Sito esternoarticolo 9 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni e integrazioni, titolari di regolare abbonamento nominativo che non siano in grado di esibirlo all’agente accertante, è applicata una sanzione fissa dell’importo di euro 5,00, qualora presentino entro cinque giorni successivi alla contestazione, l’abbonamento in corso di validità all’atto della contestazione stessa, presso una delle biglietterie della Regione Liguria [5].

     6.1 Qualora la violazione sia compiuta da un minore di anni 18 o da incapace, è consentito il pagamento dell’importo di cui al comma 6 agli esercenti la potestà genitoriale o a chi è tenuto alla sorveglianza, entro il giorno successivo non festivo dalla data di notifica del processo verbale di contestazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata ai medesimi soggetti [6].

 

     Art. 3. (Uso di titolo di viaggio contraffatto o alterato)

     1. Agli utenti di servizi di trasporto pubblico locale che facciano uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati, in caso di violazione commessa nell’ambito di pubblici autoservizi urbani, impianti fissi, metropolitane o pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica:

     a) il pagamento della tariffa ordinaria;

     b) la sanzione amministrativa da euro 140,00 a euro 490,00, maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.

     2. La violazione di cui al comma 1, commessa nell’ambito di pubblici autoservizi interurbani, impianti fissi, metropolitane o pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni comporta:

     a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore;

     b) la sanzione amministrativa da euro 140,00 a euro 490,00 maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.

     3. Agli utenti di pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, che facciano uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati, si applica:

     a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dalla stazione di partenza del viaggiatore fino alla destinazione dichiarata dallo stesso;

     b) la sanzione amministrativa da euro 140,00 a euro 490,00, maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.

     4. L’agente accertante procede, in ogni caso, al ritiro del titolo di viaggio contraffatto o alterato.

 

     Art. 4. (Indebita percezione di benefici) [7]

     1. Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'Sito esternoarticolo 316 ter del codice penale , agli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o attraverso l'omissione di informazioni dovute, conseguono il beneficio della libera circolazione o di tariffe agevolate per la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico locale, si applica:

     a) il pagamento della differenza tra l’importo pagato e quello effettivamente dovuto;

     b) la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

 

     Art. 5. (Principio di specialità. Reiterazione)

     1. L’applicazione di una delle fattispecie previste dagli articoli 2 e 3 esclude l’applicazione dell’altra fattispecie.

     2. La sanzione amministrativa calcolata nel massimo si applica, comunque, in caso di comportamento reiterato ai sensi dell’articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6. (Competenza all’accertamento e alla contestazione delle violazioni)

     1. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli articoli 2 e 3, in aggiunta ai soggetti indicati all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni, provvede il personale dipendente della società esercente il servizio di trasporto pubblico locale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7, appositamente incaricato dalla società esercente il trasporto pubblico e che sia stato autorizzato dal Dirigente regionale competente in materia di trasporti.

     2. I soggetti di cui al comma 1 accertano e contestano ogni altra violazione, punita con sanzione amministrativa, in materia di trasporto pubblico locale.

     3. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui all’articolo 4 provvede la società esercente il servizio di trasporto pubblico.

 

     Art. 7. (Requisiti del personale per l’ottenimento della qualifica di cui all’articolo 9)

     1. Al fine dell’ottenimento della qualifica di cui all’articolo 9 è necessaria:

     a) la presentazione da parte della società della dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni ed integrazioni, attestante che il personale incaricato abbia il godimento dei diritti politici e non abbia subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione;

     b) la frequenza con esito favorevole, da parte del personale incaricato dalla società di pubblico autoservizio, del corso di cui all’articolo 8;

     c) la frequenza con esito favorevole, da parte del personale incaricato dalla società di pubblico servizio ferroviario conferito alla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, del corso di idoneità tenuto dalla società stessa.

     2. La Regione disciplina, con apposita convenzione da stipularsi con la società di pubblico servizio ferroviario, le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 1, lettera c).

 

     Art. 8. (Corso ed esame di idoneità)

     1. La Regione organizza, con cadenza biennale, un corso, con relativi esami, per il conseguimento dell’idoneità ad accertare e contestare violazioni corredate di sanzione amministrativa in materia di trasporto pubblico locale.

     2. Entro il 31 marzo di ogni anno le società esercenti il servizio possono presentare alla Regione richiesta motivata di attivazione anticipata del corso.

     3. Il corso è articolato nell’insegnamento della disciplina sostanziale e formale delle sanzioni amministrative, nonché di nozioni di diritto e di procedura penale.

     4. Alla conclusione del corso si svolgono le relative prove d’esame per l’accertamento dell’idoneità.

     5. Per l’organizzazione dei corsi e per l’espletamento degli esami finali la Regione si avvale di un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente regionale competente in materia di trasporti, composta da:

     a) un Dirigente del Dipartimento competente in materia di trasporti che la presiede;

     b) due funzionari regionali appartenenti, l’uno al settore competente in materia di trasporti e l’altro al settore competente in materie giuridiche;

     c) due esperti nelle materie oggetto del corso.

     6. Le funzioni di segretario sono esercitate da altro dipendente del settore competente in materia di trasporti.

     7. Per quanto riguarda le indennità ed il rimborso delle spese spettanti ai componenti della Commissione si applica quanto stabilito dalla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l’attuazione dei programmi di investimento in sanità per l’ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico)) e successive modificazioni ed integrazioni.

     8. La trasmissione dei certificati o delle dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), vale come richiesta di ammissione al corso.

 

     Art. 9. (Qualifica di agente di polizia amministrativa ed elenco degli accertatori)

     1. Ottenuta l’autorizzazione di cui all’articolo 6, le persone incaricate dell’accertamento e della contestazione delle violazioni acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa cui conseguono gli effetti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

     2. E’ istituito presso la Regione l’elenco regionale dei soggetti autorizzati, ai sensi dell’articolo 6, ad accertare e contestare le violazioni di cui alla presente legge.

     3. L’iscrizione e le eventuali variazioni all’elenco sono disposte dal Dirigente regionale competente in materia di trasporti.

 

     Art. 10. (Pagamento in misura minima e pagamento in misura ridotta)

     1. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima, come determinata ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, e dell’articolo 3, commi 1 e 2, qualora non avvenga direttamente nelle mani dell’agente accertante ai sensi dell’articolo 2, comma 3, deve essere effettuato entro cinque giorni successivi non festivi dalla data della contestazione. Qualora si sia proceduto alla notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, il pagamento nella misura minima deve essere effettuato entro cinque giorni successivi non festivi dalla data di notifica del processo verbale.

     2. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima come determinata ai sensi dell’articolo 2, comma 5, e dell’articolo 3, comma 3, qualora non avvenga direttamente nelle mani dell’agente accertante ai sensi dell’articolo 2, comma 6, deve essere effettuato al momento della discesa dal mezzo e comunque entro quindici giorni successivi non festivi dalla data della notifica.

     3. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima come determinata ai sensi dell’articolo 4 deve essere effettuato entro quindici giorni non festivi successivi dalla data di notifica del processo verbale.

     4. Qualora il pagamento non sia effettuato nei modi di cui ai commi 1, 2 e 3, è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. L’effettuazione del pagamento della somma dovuta può avvenire:

     a) presso la sede della società esercente il servizio di trasporto pubblico;

     b) secondo le modalità previste dalla società esercente il servizio di trasporto pubblico.

 

     Art. 11. (Mancato pagamento in misura ridotta. Ulteriori competenze)

     1. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta, previste dagli articoli 7 e seguenti della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dall’ente titolare delle funzioni amministrative in relazione al territorio in cui è avvenuta la violazione.

     2. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 2, comma 5, all’articolo 3, comma 3, e all’articolo 4, limitatamente ai servizi di trasporto ferroviario, conferite alla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dal Dirigente della struttura regionale competente [8].

     3. L’ente titolare delle funzioni amministrative può delegare le funzioni di cui ai commi 1 e 2 alla società esercente il servizio di trasporto pubblico.

     4. La società esercente il servizio può procedere alla riscossione coattiva delle somme non riscosse ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 12. (Proventi e aggiornamento periodico delle sanzioni)

     1. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dalla società esercente il servizio di trasporto pubblico e vengono iscritti nel bilancio di esercizio come proventi del traffico.

     2. Qualora non ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 11, comma 3, il 70 per cento della somma introitata è trattenuto dall’ente competente quale rimborso delle spese per l’esercizio delle relative funzioni.

     3. L’importo delle sanzioni è aggiornato periodicamente dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 13. (Modalità di accesso al servizio)

     1. La Giunta regionale può determinare norme specifiche di accesso ai servizi di trasporto pubblico locale in presenza di possibili evoluzioni tecnologiche di bigliettazione.

 

     Art. 14. (Norme di rinvio)

     1. Alle sanzioni amministrative di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applica la l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 15. (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale)) [9]

     1. (Omissis) [10].

 

     Art. 16. (Sostituzione dell’articolo 26 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))

     1. (Omissis) [11].

 

     Art. 17. (Abrogazione)

     1. E’ abrogata la legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione).

 

     Art. 18. (Norma finanziaria)

     (Omissis).

 

     Art. 19. (Dichiarazione di urgenza)

     (Omissis).


[1] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29.

[2] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 9 agosto 2016, n. 19.

[3] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 9 agosto 2016, n. 19.

[4] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 9 agosto 2016, n. 19.

[5] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29.

[6] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 9 agosto 2016, n. 19.

[7] Articolo così modificato dall'art. 25 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29.

[8] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 novembre 2013, n. 32.

[9] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 7 novembre 2013, n. 33.

[10] Sostituisce con le lettere c) e c bis) la lettera c) del comma 4 dell’art. 9 della L.R. 9 settembre 1998, n. 31.

[11] Sostituisce l'art. 26 della L.R. 4 luglio 2007, n. 25.