Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 turismo |
Data: | 24/02/2014 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 15 (Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica)) |
Art. 2 . (Modifica all’articolo 4 della l.r. 15/2008) |
Art. 3 . (Modifica alla rubrica del titolo III della l.r. 15/2008) |
Art. 4 . (Inserimento degli articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies della l.r. 15/2008) |
Art. 5 . (Modifica all’articolo 11 della l.r. 15/2008) |
Art. 6 . (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)) |
Art. 7 . (Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale)) |
Art. 8 . (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della [...] |
Art. 9 . (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 10/2006) |
Art. 10 . (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 10/2006) |
Art. 11 . (Modifica all’articolo 6 della l.r. 10/2006) |
Art. 12 . (Modifica alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura)) |
Art. 13 . (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 33/2006) |
Art. 14 . (Modifica alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo)) |
Art. 15 . (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2006) |
Art. 16 . (Fondo per progetti culturali) |
Art. 17 . (Norma transitoria) |
Art. 18 . (Norma finanziaria) |
Art. 19 . (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 3.1.87 - L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.
Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo.
(B.U. 26 febbraio 2014, n. 2)
Art. 1. (Modifica all’articolo 3 della
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della
“c bis) contributi per l’internazionalizzazione dell’offerta turistica in Liguria.”.
Art. 2. (Modifica all’articolo 4 della
1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 3. (Modifica alla rubrica del titolo III della
1. La rubrica del titolo III della
Art. 4. (Inserimento degli articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies della
1. Dopo l’articolo 8 della
“Articolo 8 bis
(Iniziative di internazionalizzazione dell’offerta turistica ammesse a contributo)
1. Sono ammesse a contributo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c bis), le iniziative finalizzate all’internazionalizzazione, la promozione e la commercializzazione all’estero delle proposte e dei prodotti turistici della Liguria ed in particolare:
a) partecipazione a manifestazioni fieristiche, work-shop, incontri d’affari e conferenze di settore all’estero o svolte in Italia con qualifica internazionale;
b) realizzazione, stampa e diffusione di cataloghi, repertori, depliant ed altro materiale informativo in lingua estera;
c) organizzazione in Liguria di educational, work-shop, manifestazioni fieristiche, eventi per operatori esteri della domanda turistica;
d) campagne di comunicazione o promozione all’estero, anche attraverso internet;
e) realizzazione di siti Internet, blog, pagine di social network in lingue estere;
f) altre iniziative finalizzate al commercio elettronico internazionale.
Articolo 8 ter
(Soggetti destinatari e misura del contributo)
1. I contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c bis), sono concessi a fondo perduto ad aggregazioni e reti d’impresa, anche di natura temporanea, finalizzate a favorire l’internazionalizzazione dei soggetti partecipanti, costituite per almeno due terzi da imprese turistico-ricettive o agenzie di viaggio, o tour operator.
2. La misura del contributo è prevista sino ad un massimo dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. Il limite massimo del contributo assentibile è pari ad euro 200.000,00.
Articolo 8 quater
(Bando)
1. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici contenuti nel Piano di cui all’articolo 7 della
Articolo 8 quinquies
(Finanziamento delle iniziative di internazionalizzazione)
1. Al fine di finanziare le iniziative di cui all’articolo 8 bis è istituito un fondo presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. con una dotazione di euro 200.000,00.”.
Art. 5. (Modifica all’articolo 11 della
1. Il comma 3 dell’articolo 11 della
“3. L’autorizzazione di cui al comma 2 è concessa previa restituzione delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento del vincolo, maggiorate degli interessi legali.”.
Art. 6. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 36 della
2. Al comma 1 dell’articolo 70 della
Art. 7. (Modifiche alla
1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge la figura del Presidente dell’Agenzia “In Liguria” di cui alla
2. Per effetto della disposizione di cui al comma 1:
a) sono soppressi la lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 e l’articolo 20 della
b) al comma 1 dell’articolo 21 della
“0a) rappresenta, anche legalmente, l’Agenzia;
0b) cura i rapporti dell’Agenzia con la Regione e con i soggetti pubblici e privati operanti in campo turistico;”;
c) nel testo della
3. Con il Direttore generale dell’Agenzia è stipulato un nuovo contratto, adeguato dal punto di vista economico e funzionale alle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 8. (Modifica all’articolo 2 della
1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 9. (Modifiche all’articolo 4 della
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della
“b bis) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le arene operanti nei comuni sprovvisti di altre sale cinematografiche, compresi gli spazi occupati per attività stagionale, non delimitati fisicamente da transenne, cordoli o altro mezzo idoneo a trattenere il pubblico e privi di posti a sedere, che effettuano proiezioni gratuite di opere – eccetto documentari – prodotte da almeno cinque anni e in numero non superiore a otto a stagione, nel rispetto di quanto disposto all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d);”.
2. Al comma 3 dell’articolo 4 della
Art. 10. (Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
2. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 5 della
3. Il comma 3 dell’articolo 5 della
“3. Il Nucleo tecnico regionale opera a titolo gratuito.”.
Art. 11. (Modifica all’articolo 6 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della
“1 bis. Ai comuni che rilasciano le autorizzazioni spettano i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente legge.”.
Art. 12. (Modifica alla
1. Nel testo della
Art. 13. (Modifiche all’articolo 10 della
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della
“1. All’inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dal proprio insediamento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria il Piano pluriennale regionale di valorizzazione culturale, che definisce gli obiettivi strategici e le politiche da realizzare nella legislatura, indicando le priorità di intervento.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della
“1 bis. Il Piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, può essere aggiornato annualmente tramite il Programma annuale di attuazione di cui all’articolo 11 e rimane in vigore fino all’approvazione del nuovo Piano da parte del Consiglio regionale subentrante.”.
3. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 10 della
4. Il comma 3 dell’articolo 10 della
“3. I criteri e le procedure di concessione e di erogazione dei contributi regionali sono definiti dalla Giunta regionale.”.
Art. 14. (Modifica alla
1. Nel testo della
Art. 15. (Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. All’inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dal proprio insediamento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria il Piano pluriennale regionale dello spettacolo dal vivo, che definisce gli obiettivi strategici e le politiche da realizzare nella legislatura, indicando le priorità di intervento.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della
“1 bis. Il Piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, può essere aggiornato annualmente tramite il Programma operativo degli interventi di cui all’articolo 5 e rimane in vigore fino all’approvazione del nuovo Piano da parte del Consiglio regionale subentrante.”.
Art. 16. (Fondo per progetti culturali)
1. La Regione integra le risorse destinate alla cultura attraverso la costituzione di un fondo vincolato al sostegno di progetti proposti da soggetti pubblici e/o privati per la valorizzazione di beni e la promozione di attività di cui alla
2. Il fondo è alimentato dai proventi derivanti dalla remunerazione per l’uso di marchi di cui la Regione ha titolarità esclusiva concessi ad operatori privati per il rilascio di carte di credito e carte prepagate ricaricabili.
Art. 17. (Norma transitoria)
1. Il Piano triennale di valorizzazione culturale 2011-2013 di cui all’articolo 10 della
Art. 18. (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4 della presente legge, si provvede con le seguenti variazioni nel bilancio regionale per l’esercizio in corso:
• Stato di previsione dell’entrata
Aumento di euro 200.000,00, in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.3.3 “Recuperi e rimborsi di natura diversa”.
• Stato di previsione della spesa
Iscrizione di euro 200.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali per il turismo”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 16 della presente legge si provvede con le seguenti variazioni, vincolate all’accertamento in entrata, nel bilancio regionale per l’esercizio in corso:
• Stato di previsione dell’entrata
Aumento di euro 30.000,00, in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.1.4 “Altri proventi di parte corrente”.
• Stato di previsione della spesa
Iscrizione di euro 30.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 12.102 “Spese connesse al potenziamento delle strutture culturali”.
Art. 19. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.