§ 3.10.28 - L.R. 17 febbraio 2000, n. 9.
Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 interventi conseguenti a calamità
Data:17/02/2000
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Principi generali).
Art. 3.  (Competenze della Regione).
Art. 4.  (Competenze della Provincia).
Art. 5.  (Competenze delle Comunità Montane).
Art. 6.  (Competenze dei Comuni).
Art. 7.  (Attività di previsione e prevenzione).
Art. 8.  (Attività regionali per la gestione delle emergenze).
Art. 9.  (Attività per il superamento dell'emergenza, ripristino e ricostruzione).
Art. 10.  (Ordinanze e Commissariamento).
Art. 11.  (Rilevazione dei danni).
Art. 12.  (Ufficio speciale per l'emergenza).
Art. 13.  (Organizzazione).
Art. 14.  (Centri Operativi Regionali e Provinciali di Emergenza).
Art. 15.  (Procedure di intervento per l'Antincendio).
Art. 16.  (Comitato regionale di Protezione Civile).
Art. 17.  (Mappe di rischio).
Art. 18.  (Centro Meteoidrologico Regionale).
Art. 19.  (Struttura Idrografica e Mareografica regionale).
Art. 20.  (Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo)
Art. 21.  (Organizzazione del Volontariato di protezione civile).
Art. 22.  (Impiego del volontariato).
Art. 23.  (Contributi al Volontariato).
Art. 24.  (Corpo regionale per la protezione del territorio).
Art. 25.  (Esercizio delle funzioni regionali).
Art. 26.  (Abrogazione di norme).


§ 3.10.28 - L.R. 17 febbraio 2000, n. 9.

Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio.

(B.U. 15 marzo 2000, n. 4).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge detta norme in materia di protezione civile in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione dei Servizio Nazionale della protezione civile) di attuazione della legge 1° marzo 1975, n. 47 (Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi) e del trasferimento di funzioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) al fine di:

     a) concentrare le funzioni e le responsabilità organizzative ed operative, in relazione alle attività di previsione, prevenzione e superamento dell'emergenza derivante da eventi calamitosi o catastrofici sul territorio regionale;

     b) garantire un elevato standard operativo delle organizzazioni del volontariato e delle squadre comunali in occasione degli eventi di cui alla lettera a).

 

     Art. 2. (Principi generali).

     1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla salvaguardia e alla tutela della vita umana, dei beni e delle risorse attraverso la previsione, la prevenzione, il superamento dell'emergenza ed il ristabilimento delle normali condizioni di vita nei territori colpiti dalla calamità o catastrofe.

     2. In particolare gli ambiti di intervento della Protezione Civile per la Regione Liguria sono quelli relativi a:

     a) rischio idrogeologico (frane e alluvioni);

     b) rischio sismico;

     c) rischio industriale derivante dalla lavorazione, stoccaggio e trasporto di sostanze pericolose;

     d) incendi boschivi ed incendi che, per natura ed estensione, acquisiscono connotazione tale da diventare evento di protezione civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 del D.Lgs. 112/1998;

     e) ogni altra calamità che si verifichi sul territorio regionale.

     3. I livelli di attività di protezione civile sono distinti in base al rilievo nazionale, regionale, provinciale e comunale dell'evento previsto o in corso e le attività di cui al comma 1 sono svolte dalle componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile per la Regione Liguria secondo quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2 della L. 225/1992 e dal D.Lgs. 112/1998.

     4. La Regione opera unitariamente in ambito di protezione civile tramite il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore competente e la Struttura regionale di Protezione Civile. Qualora le attività da svolgere in relazione alla tipologia dell'evento previsto o in corso richiedano l'esercizio di specifiche competenze, il Presidente della Giunta regionale attribuisce alla Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile il coordinamento delle Strutture regionali che esercitano in via ordinaria dette competenze.

     5. La Regione si avvale per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Province, dei Comuni, delle unioni di comuni, appartenenti anche a province diverse, del Corpo Forestale dello Stato, del Volontariato e collabora con le Prefetture per l'utilizzo delle Forze dell'Ordine per l'esercizio delle altre funzioni di loro competenza [1].

     6. Restano ferme le competenze disposte dalla normativa regionale in materia di foreste.

 

     Art. 3. (Competenze della Regione).

     1. Sono eventi di interesse regionale quelli riferiti all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della L. 225/1992.

     2. La Regione esercita le funzioni amministrative connesse alle attività di cui all'articolo 2 ed, in particolare, provvede:

     a) alle azioni ed interventi di cui all'articolo 7 della presente legge;

     b) all'adozione dei provvedimenti volti ad assicurare l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della L. 225/1992;

     c) al coordinamento:

     1) degli interventi ad essa demandati dai provvedimenti di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c) e f), numero 2), del D.Lgs. 112/1998 in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della L. 225/1992;

     2) degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi o catastrofici;

     d) a fornire indirizzi per la predisposizione da parte degli Enti Locali dei programmi di previsione e prevenzione provinciali e dei piani di emergenza provinciali e comunali raccordandone, a livello regionale, le risultanze;

     e) alle attività di previsione, avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi;

     f) alla organizzazione e all'impiego del Volontariato di Protezione Civile ed Antincendio boschivo.

 

     Art. 4. (Competenze della Provincia).

     1. Le Province, in quanto componenti funzionali ed essenziali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per la Liguria concorrono alla organizzazione ed alla realizzazione delle attività di protezione civile in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) della L. 225/1992 e nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 13 della stessa L. 225/1992, degli articoli 14 e 15 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle Autonomie Locali) e dell'articolo 108 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 112/1998.

     2. Spettano alle Province:

     a) la predisposizione delle mappe di rischio di cui all'articolo 17 e la realizzazione di programmi provinciali di previsione, prevenzione ed i piani di emergenza conseguenti alla elaborazione ed aggiornamento dei dati di rischio nel relativo ambito territoriale anche sulla base dei dati acquisiti dai Comuni o da altri Enti ed Amministrazioni anche a carattere di ricerca scientifica; il livello provinciale è sede di programmazione [2];

     b) l'organizzazione, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, di strutture permanenti di protezione civile ai fini di assicurare i servizi urgenti, anche di natura tecnica da attivare a livello provinciale in caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della L. 225/1992 assicurando per queste strutture una reperibilità continuativa;

     c) le attività formative del Volontariato con il concorso e secondo gli indirizzi della Regione;

     d) la delimitazione degli ambiti territoriali danneggiati dalla calamità definendo sulla base di rilevamenti diretti, ed in concorso con i Centri Operativi Provinciali di Emergenza, i Comuni più gravemente danneggiati e definendo gli interventi di massima priorità e la trasmissione immediata delle informazioni relative alla Regione.

     3. Le Province intervengono direttamente con i mezzi e le professionalità disponibili nell'assistenza ai Comuni colpiti da calamità per il pronto ristabilimento delle normali condizioni di vita in base agli indirizzi dei Centri Operativi Provinciali di Emergenza.

 

     Art. 5. (Competenze delle Comunità Montane). [3]

     1. Le Comunità Montane, in attuazione dell'articolo 6, comma 1 della L. 225/1992, concorrono alla realizzazione delle attività di protezione civile attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:

     a) raccolta e trasferimento alle Province dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi provinciali di previsione, prevenzione ed emergenza;

     b) attuazione degli interventi previsti nei programmi di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e ambientale;

     c) assistenza tecnica ai Comuni colpiti da calamità e partecipazione alle fasi di rilevazione sistematica del danno occorso;

     d) organizzazione di squadre intercomunali di volontariato;

     e) funzioni delegate dai Comuni.

 

     Art. 6. (Competenze dei Comuni).

     1. I Comuni e le unioni di comuni, anche appartenenti a province diverse, concorrono alla organizzazione delle attività di protezione civile nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 15 della L. 225/1992, dall’articolo 108 del d.lgs. 112/1998 e dall’articolo 1, comma 112, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni e ad essi spetta la competenza di [4]:

     a) organizzare sul territorio delle strutture operative per gli interventi di protezione civile con particolare riguardo alle misure di emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della L. 225/1992 e dell'articolo 108 del D.Lgs. 112/1998;

     b) attivare, anche attraverso il volontariato opportunamente coordinato, i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza dandone immediata comunicazione al Centro Provinciale di Emergenza ed alla Struttura regionale della Protezione Civile;

     c) predisporre o aggiornare i piani comunali di emergenza di cui tengono conto gli strumenti urbanistici comunali;

     d) fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione al rischio desunto dalle mappe dei piani di emergenza con i mezzi ritenuti più idonei nonché attivare opportuni sistemi di allerta;

     e) provvedere alla vigilanza sull'insorgere di situazioni di rischio idrologico o di altro rischio, specie in presenza di ufficiali comunicazioni di allerta, adottando le necessarie azioni di tutela e salvaguardia della privata e pubblica incolumità;

     f) organizzare, nell'ambito delle funzioni attribuite per i fini di prevenzione e soccorso, squadre comunali o intercomunali di volontari o provvedere, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, alla stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio comunale appartenenti ai settori a) e d) di cui all'articolo 3 comma 1 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato);

     g) informare tempestivamente il Centro Operativo Provinciale di Emergenza, al momento dell'attivazione delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate e/o delle Squadre comunali di Protezione Civile;

     h) assicurare una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di comunicazioni di allerta;

     i) individuare, qualora Comuni classificati sismici ai sensi del decreto ministeriale del 27 luglio 1982 o dichiarati ad elevato rischio sismico dalla ordinanza della Presidenza Consiglio dei Ministri 12 Giugno 1998, n. 2788, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, aree e siti rapidamente attrezzabili (tendopoli/roulottopoli/moduli abitativi) per il superamento della prima emergenza. Tali aree e siti sono vincolati all'uso specifico dallo strumento urbanistico comunale.

     2. Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile ed allo stesso sono attribuite le funzioni e le responsabilità di referente comunale di Protezione Civile. In caso di emergenza sul territorio comunale dispone, fino a che non si renda possibile il coordinamento dei Centri Operativi Provinciali di Emergenza, circa l'impiego delle Strutture operative comunali e del Volontariato per il superamento dell'emergenza.

 

CAPO II

ATTIVITA' REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE

 

     Art. 7. (Attività di previsione e prevenzione).

     1. La Regione svolge le seguenti attività:

     a) la realizzazione di sistemi per la previsione, la rilevazione ed il monitoraggio di fenomeni naturali o derivanti da attività antropiche e dei conseguenti sistemi di allertamento della popolazione;

     b) l'effettuazione delle attività di censimento, di identificazione e di rilevazione dei rischi presenti sul territorio regionale e la predisposizione delle mappe di rischio a scala regionale utilizzando anche le mappe redatte dalle Amministrazioni provinciali;

     c) l'attivazione di specifici collegamenti, sistemi e reti di comunicazione con le componenti regionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

     d) la formazione di una coscienza di protezione civile attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi educativi e informativi diretti alla popolazione con specifica attenzione al mondo della scuola;

     e) l'attuazione di esercitazioni volte ad aggiornare l'adeguatezza e l'organizzazione delle risorse umane e dei mezzi nonché delle procedure di intervento in emergenza;

     f) la predisposizione di studi e ricerche al fine di definire modelli e procedure previsionali delle situazioni di rischio in funzione della impostazione di piani di salvaguardia ed autoprotezione della popolazione.

 

     Art. 8. (Attività regionali per la gestione delle emergenze).

     1. La Regione assicura lo svolgimento delle attività di emergenza di propria competenza avvalendosi anche, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera a) numero 2 del D.Lgs. 112/1998, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e collabora con organi statali e locali in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della L. 225/1992.

     2. Le attività della Regione in emergenza consistono:

     a) nella diffusione di messaggi e di bollettini di allerta e di allarme derivanti dai dati disponibili con particolare riferimento a quelli prodotti dal Centro Meteoidrologico della Regione Liguria;

     b) nella gestione in tempo reale e per fini di protezione civile dei dati rilevati dalle reti di rilevamento regionali o di altra proprietà;

     c) nella acquisizione tempestiva di notizie e di dati sulle situazioni di pericolo e di danno, tramite i componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile di cui all'articolo 2, comma 3, nonché sulla natura, estensione ed intensità dell'evento calamitoso;

     d) nel raccordo con i competenti organi nazionali della protezione civile, con i centri operativi e con le varie componenti della protezione civile organizzate a livello regionale e subregionale nei Centri Operativi di Emergenza ai fini del superamento dell'emergenza e del coordinamento dei soccorsi;

     e) nell'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla dichiarazione dello stato di emergenza;

     f) nella attivazione e gestione del volontariato di protezione civile in coordinamento con i Centri Operativi Provinciali di Emergenza;

     g) nella predisposizione e aggiornamento del quadro conoscitivo (tecnico ed economico riferito alle opere pubbliche) successivo all'evento calamitoso ai fini della adozione nelle sedi opportune, dei programmi di ripristino e ricostruzione;

     h) nella attuazione dei primi interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi in concorso con gli altri enti e corpi competenti;

     i) nella partecipazione con proprio personale al superamento delle grandi emergenze regionali e nazionali.

 

     Art. 9. (Attività per il superamento dell'emergenza, ripristino e ricostruzione).

     1. Ai fini del ristabilimento delle normali condizioni di vita si procede tramite:

     a) poteri di ordinanza del Presidente della Giunta regionale;

     b) rilevazione sistematica dei danni;

     c) istituzione dell'Ufficio regionale per l'emergenza;

     d) acquisizione di beni e servizi essenziali.

 

     Art. 10. (Ordinanze e Commissariamento).

     1. In caso di grave calamità o catastrofe il Presidente della Giunta regionale, se delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, esercita, ai fini del pronto ristabilimento delle normali condizioni di vita nelle zone colpite, le funzioni di Commissario Delegato con i poteri fissati dal decreto di nomina.

     2. Il Presidente della Giunta regionale può delegare ad altri rappresentanti della propria Amministrazione o di altre Amministrazioni i compiti di subcommissario se previsto dall'Autorità delegante.

     3. Il Presidente della Giunta regionale adotta i provvedimenti volti ad assicurare l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) della L. 225/1992.

 

     Art. 11. (Rilevazione dei danni).

     1. Nei casi di eventi calamitosi che producano danni di notevole vastità ed entità, i Comuni e le Province interessate procedono alla rilevazione sistematica dei danni occorsi al proprio patrimonio con particolare riferimento alle opere, ai beni e ai servizi pubblici [5].

     2. I Comuni e le Province rilevano i danni occorsi e redigono il quadro identificativo ed economico relativo all'intervento di ripristino delle opere pubbliche danneggiate in base alle modalità disposte dalla Giunta regionale, provvedendo altresì alla mappatura delle aree inondate in occasione di eventi alluvionali [6].

     3. Le schede di danno occorso e le mappe di inondazione devono essere trasferite attraverso le Province e per le vie più brevi alla Struttura regionale di Protezione Civile entro la data stabilita dal Presidente della Giunta regionale.

     4. I Comuni sono individuati quali centri di raccolta delle istanze di danni occorsi a beni privati.

     5. I dati relativi ai danni occorsi al Patrimonio produttivo quale quello agricolo, industriale, del commercio, del turismo sono raccolti dalla Camera di Commercio e dalle Associazioni di categoria a livello provinciale e trasferiti globalmente alle Strutture regionali competenti in via ordinaria nelle suddette materie.

     6. Le provvidenze relative al ristoro dei danni alle opere pubbliche, al comparto produttivo ed ai privati seguiranno le procedure ordinarie o straordinarie definite di volta in volta dalla Regione o dallo Stato attraverso i provvedimenti assunti per il superamento dell'emergenza, il ritorno alle normali condizioni di vita e la ripresa economica.

 

     Art. 12. (Ufficio speciale per l'emergenza).

     1. Ai fini della attivazione delle procedure relative al ripristino della situazione preesistente ai danni occorsi in conseguenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della L. 225/1992 e per il coordinamento dei programmi generali di ricostruzione, il Presidente della Giunta regionale, nello svolgimento delle funzioni proprie od in conseguenza di sua nomina a Commissario Delegato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituisce l'Ufficio speciale per l'emergenza.

     2. L'Ufficio speciale per l'emergenza opera, sulla base del quadro generale di danno occorso predisposto dalla Struttura regionale di Protezione Civile, con funzioni sovraordinate e di coordinamento tecnico- amministrativo e pianificatorio nei confronti delle Strutture regionali competenti per materia ed eventualmente di altri Enti interessati.

     3. Le funzioni sovraordinate di cui al comma 2 sono finalizzate all'assunzione dei provvedimenti per il ripristino o la ricostruzione nonché alla concessione ed attribuzione delle provvidenze finanziarie messe a disposizione dalla Regione o dallo Stato, con particolare riferimento alle opere pubbliche.

     4. Il Presidente della Giunta regionale, con ordinanza, istituisce l'Ufficio speciale per l'emergenza su base temporanea predefinita con possibilità di proroga, individua la Struttura a cui affidare la direzione ed i dipendenti, regionali o di altri Enti, da assegnare all'Ufficio secondo un quadro organico proposto dal Dirigente a cui è affidata la Direzione.

     5. L'Ufficio speciale per l'emergenza può avvalersi di esperti esterni qualora la pianificazione del ripristino o della ricostruzione necessiti di professionalità ed esperienze non individuabili nella Regione o negli altri Enti interessati.

 

CAPO III

ATTIVITA' ORGANIZZATIVA

 

     Art. 13. (Organizzazione).

     1. La Regione esplica le attività di Protezione Civile tramite la Struttura regionale di Protezione Civile che per far fronte alle situazioni di emergenza o in previsione di evento grave o catastrofe è organizzata in modo da:

     a) garantire la reperibilità costantemente nell'arco delle ventiquattro ore, anche mediante turni di servizio;

     b) garantire la flessibilità nella gestione del personale in relazione alle attività da svolgere in funzione della specifica preparazione conseguita dal personale stesso, indipendentemente dal livello funzionale e dal tipo di rapporto di lavoro;

     c) garantire che il personale impegnato in attività di emergenza, ivi compreso il raggiungimento della sede di lavoro, sia coperto da apposita polizza assicurativa.

     2. Alla Struttura spetta il compito dell'attivazione e del presidio, secondo necessità, della sala regionale di protezione civile che è identificata quale sede di raccordo istituzionale ed operativo in ambito regionale ed è opportunamente attrezzata.

     3. La Regione per lo svolgimento di attività che presuppongono competenze specialistiche non acquisibili negli organici regionali può procedere, per ragioni di motivata esigenza o responsabilità, all'assunzione di personale a contratto, per tempo determinato, con procedure d'urgenza e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

 

     Art. 14. (Centri Operativi Regionali e Provinciali di Emergenza).

     1. La Regione istituisce Centri Operativi Regionali e Provinciali di Emergenza ai fini della gestione operativa delle emergenze di competenza regionale in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della L. 225/1992, nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 4 del D.Lgs. 112/1998.

     2. I Centri Operativi Regionali e Provinciali di Emergenza sovrintendono con autonomia gestionale alle attività operative finalizzate al superamento dell'emergenza, ivi comprese quelle inerenti i servizi aerei regionali di avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi e le richieste di intervento dei mezzi aerei antincendio del C.O.A.U., fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 3 del D.Lgs. 112/1998.

     3. La Giunta regionale definisce le modalità operative dei Centri di cui al comma 1, prevedendo le forme di partecipazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in base alle convenzioni da stipulare con lo stesso ai fini di concordare le forme dell'avvalimento di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 2 del D.Lgs. 112/1998.

     4. Operano nei Centri di cui al comma 1:

     a) i rappresentanti della Regione;

     b) il Corpo forestale dello Stato;

     c) la Prefettura con ruoli di coordinamento ed impiego delle forze dell'ordine e l'esercizio delle altre funzioni di sua competenza;

     d) la Provincia per quanto relativo alla disponibilità di mezzi e professionalità;

     e) il rappresentante provinciale del volontariato;

     f) i rappresentanti dei servizi tecnici essenziali;

     g) i delegati dell'ANCI.

     5. I Centri operativi di cui al comma 1 sono attrezzati e collegati con la Struttura regionale di Protezione Civile tramite sistemi tecnologici efficaci e riferiscono al medesimo soggetto circa l'insorgere di situazioni di rischio o di evento in corso.

     6. I Centri di cui al comma 1 coordinano in emergenza il Volontariato di protezione civile a disposizione della Regione e predispongono i tabulati mensili del personale volontario impiegato nelle attività di emergenza, anche ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613/1994.

 

     Art. 15. (Procedure di intervento per l'Antincendio).

     1. La Giunta regionale, sentiti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed il Corpo Forestale, definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, le procedure specifiche inerenti lo spegnimento degli incendi, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) prevedendo un unico coordinamento delle operazioni.

 

     Art. 16. (Comitato regionale di Protezione Civile).

     1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti nella specifica materia nonché per assumere iniziative coordinate in merito a problematiche contingenti correlate al superamento di gravi stati di crisi derivanti da calamità o catastrofi è istituito il Comitato regionale di Protezione Civile.

     2. Il Comitato regionale di Protezione Civile è convocato dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente, secondo necessità, ed è composto da:

     a) il Presidente della Giunta regionale che lo presiede;

     b) l'Assessore competente che svolge le funzioni di Vice Presidente;

     c) il direttore generale competente in materia di Protezione Civile;

     d) il dirigente della Struttura regionale di Protezione Civile;

     e) i Prefetti delle Province della Liguria o loro delegati;

     f) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali della Liguria o loro delegati;

     g) i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati;

     h) [il Presidente dell'Unione delle Comunità Montane o suo delegato] [7];

     i) l'ispettore regionale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

     j) l'ispettore regionale del Corpo Forestale dello Stato;

     k) il rappresentante delle organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro regionale, designato dalla commissione consultiva del volontariato di cui alla L.R. 15/1992;

     l) il Presidente della Croce Rossa Italiana per la Liguria.

     3. Il Presidente del Comitato regionale di Protezione Civile può disporre la partecipazione alle sedute di dirigenti di altre Strutture regionali, di esperti e di rappresentanti di altri Enti o Comitati ed Organismi eventualmente competenti nella materia ai fini della definizione di piani e programmi di studio, operativi od a carattere scientifico ed organizzativo eventualmente riuniti in commissioni.

     4. Il Comitato opera a titolo gratuito. Ai componenti non appartenenti ad Amministrazioni pubbliche spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previsti dalla normativa regionale per i dirigenti regionali.

 

CAPO IV

STRUMENTI DI PREVENZIONE

 

     Art. 17. (Mappe di rischio).

     1. Al fine di definire le aree più esposte al rischio idrogeologico, sismico, industriale e di incendio la Regione attraverso le proprie Strutture competenti per materia ed in concorso con altri Enti, in particolare Province e Comuni, redige le mappe di rischio regionale che sono approvate dalla Giunta regionale.

     2. I provvedimenti di approvazione delle mappe possono contenere divieti e prescrizioni per la tutela e la gestione del territorio, nonché indirizzi e direttive, in ordine all'espletamento dell'attività di pianificazione territoriale ed urbanistica da parte della Regione, delle Province e dei Comuni.

     3. Le mappe di rischio, qualora contengano prescrizioni che comportino l'adeguamento dei vigenti strumenti urbanistici, rendono necessaria l'adozione d'ufficio della modifica conseguente, da parte degli Enti competenti, entro centottanta giorni dalla approvazione delle mappe stesse.

     4. A decorrere dalla data di notifica agli Enti interessati del provvedimento di individuazione delle mappe di rischio e fino all'adozione dei conseguenti atti di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ovvero del piano territoriale di coordinamento provinciale, non possono essere approvati strumenti di pianificazione né assentiti dal Sindaco interventi edilizi ed urbanistici che contrastino con le indicazioni contenute nel suddetto provvedimento regionale.

 

     Art. 18. (Centro Meteoidrologico Regionale).

     1. Il Centro Meteoidrologico della Regione Liguria opera anche quale elemento del Servizio Nazionale Meteorologico Distribuito di cui all'articolo 111 del D.Lgs 112/1998 e svolge attività di previsione meteorologica sul territorio regionale con particolare riferimento alle piogge intense, ai campi di vento, agli scenari di evento idrologico ed al moto ondoso, in funzione delle attività di Protezione Civile.

     2. La Giunta regionale può determinare criteri e modalità di affidamento del Centro Meteoidrologico ad idoneo gestore.

 

     Art. 19. (Struttura Idrografica e Mareografica regionale).

     1. I dipendenti e gli strumenti del Servizio Idrografico e Mareografico della Liguria, trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del D.Lgs. 112/1998, sono integrati nell'organico della Regione.

     2. La Giunta regionale definisce le modalità di svolgimento dei seguenti compiti:

     a) rilevazione in tempo reale dei dati idropluviometrici al suolo, con particolare riferimento alle piogge intense ed alle portate di carattere alluvionale;

     b) messa a disposizione in tempo reale alla Struttura regionale di Protezione Civile ed al Centro Meteoidrologico della Regione Liguria dei dati rilevati sul territorio regionale.

     3. Ai fini di quanto disposto al comma 2, la rete del Servizio Idrografico e Mareografico della Liguria e quella dell'Osservatorio Meteoidrologico della Regione Liguria di cui alla legge regionale 21 ottobre 1996, n. 45 (Disciplina delle attività di Protezione Civile in ambito regionale), sono integrate con quella relativa all'Osservatorio Permanente dei Corpi Idrici di cui all'articolo 37 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento) e con le altre reti pubbliche e private, comprese quelle di osservazione meteoradar conseguenti all'attivazione del Progetto Comunitario Interreg. II c e del Progetto Comunitario Telefleur.

     4. I dati meteorologici al suolo, pluviometrici, nivometrici ed idrometrici nonché i dati prodotti da stazioni radar meteorologiche afferenti al territorio regionale, misurati in continuo da soggetti pubblici o privati, sono messi a disposizione della struttura di cui al comma 1.

 

CAPO V

VOLONTARIATO

 

     Art. 20. (Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo) [8]

     1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di Terzo Settore, è istituito l’Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo suddiviso in Sezione regionale e Sezione provinciale.

     2. Le organizzazioni iscritte nell’Elenco di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile ed antincendio boschivo.

     3. La Giunta regionale disciplina, con regolamento, la gestione dell’Elenco, fissando, in particolare, i requisiti di idoneità tecnico-operativa necessari per l’iscrizione allo stesso.

     4. La Giunta regionale definisce criteri per l’impiego del volontariato in eventi di protezione civile e di antincendio boschivo ed indirizzi per la formazione del volontariato anche per gli aspetti relativi alla sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2001, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.

     5. La Regione utilizza i dati personali e sensibili dei volontari esclusivamente ai fini della loro formazione ed impiego nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia.

     6. Resta fermo il regime di benefici previsti dalla normativa regionale vigente in materia di volontariato.

 

     Art. 21. (Organizzazione del Volontariato di protezione civile).

     1. La Regione favorisce, con il contributo delle Province, la formazione del Volontariato di protezione civile sulla base di appositi programmi e corsi formativi tesi a standardizzare le competenze operative dello stesso.

     2. I corsi di formazione teorico-applicativa utilizzano personale docente appartenente alla Regione, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale dello Stato e specialisti esterni; i corsi di formazione danno luogo al riconoscimento di abilitazioni e sono indirizzati con priorità al comparto operativo.

     3. Ai volontari abilitati viene fornito apposito tesserino di riconoscimento.

     4. La Regione identifica il Volontariato di protezione civile con appositi insegne e distintivi.

     5. Ai fini della organizzazione funzionale finalizzata al conseguimento della più completa operatività la Regione contribuisce, tramite ed in concorso con le Amministrazioni provinciali, alla dotazione di materiali, mezzi ed articoli personali.

     6. La Regione favorisce la costituzione di colonne mobili provinciali di volontari per l'utilizzo sul territorio regionale ed a tal fine provvede, con i Centri Operativi Provinciali di Emergenza, a definirne la dotazione, le modalità di allertamento e le condizioni di impiego.

     7. Al fine di favorire il raccordo fra la Regione e le organizzazioni e le squadre comunali di volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, si procede alla individuazione, su base elettiva, di un referente regionale e di quattro referenti provinciali in loro rappresentanza.

     7 bis. La Giunta regionale approva le modalità per l’elezione dei referenti e per la loro partecipazione alle attività di raccordo di cui al comma 7, sentita la Commissione consiliare competente [9].

     7 ter. Ai referenti di cui al comma 7 e ai loro sostituti la Regione riconosce il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’esercizio delle proprie funzioni di referenti del volontariato [10].

     8. [Le Province possono avvalersi per le azioni di cui al comma 5 delle Comunità Montane] [11].

 

     Art. 22. (Impiego del volontariato).

     1. Il Volontariato di protezione civile in ambito regionale opera per funzioni di:

     a) prevenzione incendi boschivi;

     b) monitoraggio di eventi meteoidrologici;

     c) attuazione di interventi in caso di emergenza;

     d) assistenza e supporto logistico di altre componenti operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile in sede locale.

     2. La Regione definisce in accordo con i Vigili del Fuoco, tramite i Centri Operativi Provinciali di Emergenza, le modalità di attivazione ed impiego del volontariato in occasione di eventi di cui all'articolo 2, lettere b) e c) della L. 225/1992 e determina le procedure relative.

     3. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di evento calamitoso grave ed esteso territorialmente, tenuto conto delle esigenze manifestate dal Direttore regionale della emergenza, può disporre l'impiego delle squadre comunali di protezione civile e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile organizzate in colonne mobili sul territorio regionale oppure, in caso di evento extraregionale, può disporre circa l'impiego della colonna mobile regionale.

     3 bis. Le organizzazioni di volontariato dei comuni costituiti in unione possono operare nell’intero territorio dell’unione anche se posto su ambiti provinciali diversi [12].

     4. Il volontariato opera nell'immediatezza sotto la direzione del Sindaco e sotto il coordinamento del Centro Operativo Provinciale di Emergenza non appena attivo.

 

     Art. 23. (Contributi al Volontariato).

     1. Il volontario di protezione civile e le squadre comunali operano a titolo gratuito nei compiti assegnati.

     2. La Regione si fa carico, per ogni volontario impiegato in attività di emergenza dal Sindaco o dai Centri Operativi Regionale e Provinciali di Emergenza, degli oneri:

     a) per la stipula di apposita assicurazione durante gli interventi in attività d'emergenza, di protezione civile e/o antincendio, certificati dai Centri Operativi Regionale e Provinciali di Emergenza;

     b) per le visite mediche da effettuarsi presso le A.S.L. volte ad accertarne l'idoneità fisica, analoghe a quelle necessarie ad emettere le certificazioni di idoneità per attività sportive non agonistiche, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 (Tutela sanitaria delle attività sportive) come modificata dalla legge regionale 5 settembre 1996, n. 38.

     3. La Regione, secondo le disponibilità di bilancio, assicura alle Organizzazioni di volontariato ed ai Comuni dotati di squadre comunali, un contributo annuale per le spese sostenute per l'utilizzo e la manutenzione dei mezzi in dotazione sulla base della consistenza della organizzazione o della squadra comunale, secondo criteri e modalità individuati con deliberazione della Giunta regionale.

     4. La Regione e gli Enti pubblici funzionali del sistema regionale della Protezione Civile possono, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), disporre convenzioni con le organizzazioni di volontariato.

     5. La Regione determina la dotazione per le colonne mobili provinciali e regionali e, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede all'acquisto di dette dotazioni, sentiti i rappresentanti provinciali e regionali del volontariato di protezione civile.

     5 bis. Ai volontari di protezione civile impiegati dalla Regione per almeno otto ore consecutive in attività di protezione civile di livello regionale o nazionale è riconosciuto, nei limiti della disponibilità di bilancio, il rimborso del pasto qualora non risulti possibile provvedere allo stesso da parte degli enti locali che beneficiano dell’intervento o mediante le ordinarie modalità di approvvigionamento. La Giunta regionale definisce le modalità attuative di cui al presente comma [13].

 

     Art. 24. (Corpo regionale per la protezione del territorio).

     1. La Regione, all'atto del conferimento, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera e) del D.Lgs 112/1998, delle competenze svolte dal Corpo Forestale dello Stato, procede:

     a) alla ridefinizione delle funzioni svolte da diversi soggetti preposti al controllo sul territorio in ambito regionale;

     b) all'organizzazione di un unitario corpo regionale per la protezione del territorio, in coordinamento con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 1, lettera a), numero 2, del D.Lgs. 112/1998, al quale attribuire le funzioni in materia di:

     1) vigilanza sui boschi e sulle prescrizioni di massima e di polizia forestale;

     2) vigilanza delle aree protette,

     3) prevenzione incendi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d);

     4) supporto agli interventi di Protezione civile;

     c) alla definizione delle modalità di partecipazione degli Enti locali alla determinazione degli indirizzi per l'attività del Corpo come sopra organizzato ed al suo utilizzo.

 

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 25. (Esercizio delle funzioni regionali).

     1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, conferite per la prima volta dal D.Lgs. 112/1998 in materia di organizzazione del Volontariato e avvalimento dei Vigili del Fuoco, è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali.

     2. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa). I relativi capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui decorre l'esercizio delle funzioni.

     3. I fondi statali trasferiti, nelle materie e per gli interventi oggetto di conferimento, sono allocati nel bilancio regionale in appositi capitoli quando si formalizzano i relativi provvedimenti.

     4. L'integrazione nell'organico regionale dei dipendenti di cui all'articolo 19 è subordinata al trasferimento delle relative risorse finanziarie.

 

     Art. 26. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate la legge regionale 21 ottobre 1996, n. 45 (Disciplina delle attività di Protezione Civile in ambito regionale) e la legge regionale 28 gennaio 1997, n. 6 (Organizzazione della Struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi).

     2. L'abrogazione delle norme ha effetto a partire dai trasferimenti delle risorse finanziarie per far fronte ai nuovi compiti assegnati alla Regione dall'articolo 108 del D.Lgs. 112/1998 e dalla conseguente organizzazione delle nuove strutture e procedure operative e, comunque, non oltre sei mesi dai trasferimenti.

     3. Con legge regionale si provvede alla disciplina transitoria conseguente alla abrogazione delle leggi regionali di cui al comma 1 nonché alla soppressione e all'istituzione dei capitoli di spesa del bilancio relativi al nuovo assetto della materia.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5.

[4] Alinea così modificato dall'art. 4 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5.

[5] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5.

[6] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5.

[7] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[9] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16.

[10] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16.

[11] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5.

[12] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5.

[13] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23.