§ 3.10.35 - R.R. 27 maggio 2013, n. 4.
Regolamento recante norme per la gestione dell’Elenco regionale del Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, in attuazione dell’ art. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 interventi conseguenti a calamità
Data:27/05/2013
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Ambito soggettivo di applicazione)
Art. 3.  (Organismi di coordinamento provinciale del Volontariato)
Art. 4.  (Elenco regionale del Volontariato di Protezione Civile e di antincendio boschivo)
Art. 5.  (Requisiti per l’iscrizione all’Elenco)
Art. 6.  (Procedimento per l’iscrizione nell’Elenco regionale)
Art. 7.  (Aggiornamento e cancellazione dall’Elenco)
Art. 8.  (Partecipazione del Volontariato alle attività di protezione civile e antincendio boschivo)
Art. 9.  (Banca dati del Volontariato di protezione civile ed antincendio boschivo)
Art. 10.  (Elenco dei volontari)
Art. 11.  (Requisiti dei volontari)
Art. 12.  (Tesserino del volontario)
Art. 13.  (Controlli e vigilanza)
Art. 14.  (Norma transitoria e finale)


§ 3.10.35 - R.R. 27 maggio 2013, n. 4.

Regolamento recante norme per la gestione dell’Elenco regionale del Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, in attuazione dell’ art. 20, comma 3 della legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio).

(B.U. 5 giugno 2013, n. 8)

 

Art. 1. (Finalità)

     1. Con il presente Regolamento la Regione disciplina, ai sensi dell’articolo 20, comma 3 della legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 e ss.mm. (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio), ed in linea con gli indirizzi operativi, volti ad assicurare l’unitaria partecipazione dei soggetti di Volontariato all’attività di protezione civile, di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile del 9 novembre 2012, la gestione dell’Elenco regionale del Volontariato di protezione civile e di antincendio boschivo, di seguito denominato Elenco, articolato in una sezione regionale ed in una sezione provinciale.

     2. Al fine di assicurare la partecipazione responsabile dei soggetti di Volontariato, che, a vario titolo, concorrono con la Regione alla funzione di protezione della popolazione, il presente Regolamento stabilisce in particolare:

     a) i requisiti di idoneità per l’iscrizione nell’Elenco e le relative modalità di iscrizione e di cancellazione;

     b) le modalità di verifica della permanenza dei requisiti di idoneità tecnico operativa, di cui all’articolo 5.

 

     Art. 2. (Ambito soggettivo di applicazione)

     1. Il presente Regolamento si applica ai seguenti soggetti:

     a) le organizzazioni di Volontariato iscritte al registro regionale ai sensi della legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore), operanti in misura prevalente nell’ambito della protezione civile, con compiti di soccorso e assistenza alla popolazione e di previsione, prevenzione ed intervento in caso di eventi calamitosi di origine naturale od antropica, inclusi gli incendi boschivi;

     b) gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile, costituiti dai Comuni e rappresentati legalmente dal Sindaco del Comune stesso o del Comune capofila, operanti nelle medesime attività di cui alla precedente lettera a);

     c) unità di intervento comunali e intercomunali di antincendio boschivo, costituiti dai Comuni, che svolgono come unica attività di protezione civile quella relativa allo scenario di antincendio boschivo oggetto del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all’ articolo 41 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico);

     d) organismi di coordinamento provinciale del Volontariato;

     e) strutture di coordinamento regionale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile di livello nazionale, iscritte all’Elenco centrale del Volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, e loro articolazioni locali con sede operativa nell’ambito del territorio di ciascuna provincia ed autonomia gestionale;

     f) componenti volontaristiche dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e della Croce Rossa Italiana, ai sensi dell’art. 2 comma  7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, con sedi operative nel territorio regionale e dotate di autonomia gestionale.

 

     Art. 3. (Organismi di coordinamento provinciale del Volontariato)

     1. In ogni ambito provinciale è costituito un unico Organismo di coordinamento provinciale dei soggetti di cui all’art. 2, nel seguito denominato Coordinamento, quale organizzazione di secondo livello dotato di un proprio statuto.

     2. Le strutture di coordinamento dei soggetti di cui all’articolo 2 comma 1, lettere e) e f), possono iscriversi in ognuno dei coordinamenti provinciali, in rappresentanza unitaria delle rispettive articolazioni e sedi operative locali.

 

     Art. 4. (Elenco regionale del Volontariato di Protezione Civile e di antincendio boschivo)

     1. L’Elenco, istituito ai sensi dell’articolo 20 della l.r. n.9/2000, è gestito dalla struttura regionale competente in materia di Protezione civile ed Emergenza, che provvede alla tenuta nonché al relativo aggiornamento, d’intesa con la struttura regionale competente in materia di antincendio boschivo.

     2. L’Elenco è pubblicato dalla struttura regionale, di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ogni anno, sul sito istituzionale della Regione. L’elenco regionale è comunicato al Dipartimento nazionale della Protezione Civile nell’ambito dell’aggiornamento periodico dei dati inerenti le organizzazioni iscritte all’Elenco nazionale del Volontariato di protezione civile ai sensi della normativa vigente in materia.

 

     Art. 5. (Requisiti per l’iscrizione all’Elenco)

     1. Possono presentare domanda di iscrizione nell’Elenco i soggetti di cui all’articolo 2, che posseggono i requisiti anche di idoneità tecnica operativa di cui al seguente comma 2.

     2. L’iscrizione nell’Elenco è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

     a) operatività e sede legale nel territorio di un comune o, comunque, all’interno di una sola provincia ai fini dell’iscrizione nella sezione provinciale, ovvero nel territorio regionale, ai fini dell’iscrizione nella sezione regionale;

     b) previsione nell’atto costitutivo o nello statuto di:

     1. assenza di fini di lucro e di remunerazione nonché volontarietà delle prestazioni personali degli iscritti;

     2. criteri di ammissione e di esclusione degli iscritti e indicazione dei loro obblighi e diritti;

     3. democraticità della struttura, gratuità e elettività delle cariche, ad eccezione dei gruppi comunali ed intercomunali e delle unità di intervento comunali e intercomunali a cui si applica il regolamento comunale in materia;

     4. esplicitazione dello svolgimento dell’attività prioritaria di protezione civile con l’indicazione degli scenari di rischio, di cui all’Allegato 1 al D.P.C.M. 12 gennaio 2012 (Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011);

     5. assenza in capo ai legali rappresentanti, ai membri del Consiglio direttivo ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali passate in giudicato per reati che comportano interdizione dai pubblici uffici;

     c) sottoscrizione di polizza assicurativa, anche cumulativa, con copertura estesa almeno al territorio regionale, contro infortuni e malattie, connesse allo svolgimento della attività di protezione  civile e di antincendio boschivo, e per responsabilità civile verso terzi, per gli iscritti che partecipano alle attività operative;

     d) dotazione di dispositivi di protezione individuale;

     e) effettuazione di attività di formazione, di addestramento ed aggiornamento per i propri iscritti, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza di cui alla normativa vigente in materia, secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale;

     f) osservanza degli obblighi in materia di controllo sanitario e/o di sorveglianza sanitaria sui propri iscritti;

     g) ai fini dell’iscrizione nella sezione provinciale, i soggetti di cui all’articolo 2 devono avere come iscritti un numero minimo di dieci volontari, aventi le caratteristiche operative previste nelle vigenti disposizioni di protezione civile o, in alternativa, un numero minimo di dieci volontari che operano nello scenario di rischio relativo alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi, aventi le caratteristiche operative previste dal Piano regionale AIB di cui all’ art. 41 della l.r. n. 4/1999 ;

     h) ai fini dell’iscrizione nella sezione regionale, i soggetti di cui all’articolo 2 devono avere come iscritti un numero minimo di quindici volontari aventi le caratteristiche operative previste nelle vigenti disposizioni di settore di protezione civile. Per operare nello scenario di rischio relativo alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi, gli stessi soggetti devono avere un numero minimo di dieci volontari aventi le caratteristiche operative previste dal Piano regionale AIB di cui all’ art. 41 della l.r. n. 4/1999 .

     3. Per le nuove iscrizioni alla sezione provinciale, il numero minimo di iscritti è comunque pari a 10, fatta salva la necessità di conformarsi al requisito, di cui al comma 2 lettera g) entro 12 mesi dall’iscrizione.

     4. Ai fini dell’iscrizione nella sezione regionale i soggetti interessati devono soddisfare, altresì, le seguenti condizioni:

     a) adesione al Coordinamento provinciale;

     b) relazione delle attività e degli interventi in ambito locale, regionale e/o nazionale riconosciuti dagli Enti di riferimento ed effettuati nel precedente biennio;

     c) dotazione di mezzi e attrezzature minime in proporzione al numero dei volontari operativi iscritti.

     5. Le strutture di coordinamento dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 lettere e) ed f), possono chiedere l’iscrizione nella sezione regionale, previa comunicazione della partecipazione, in quota parte, alle attività della Colonna Mobile Regionale, dei volontari operativi aderenti alle proprie articolazioni locali.

     6. Le articolazioni locali e le sedi operative dei soggetti, di cui all’articolo 2, comma 1 lettere e) e f), possono iscriversi alla sezione provinciale dell’Elenco se sono affiliate alla struttura di coordinamento regionale.

     7. Ai fini della verifica del requisito del numero minimo di volontari operativi, di cui al comma 2 lettere g) ed h), nonché ai fini della responsabilità del legale rappresentante ogni volontario, ancorché aderente a più soggetti iscritti nell’Elenco, è tenuto a comunicare alla Regione ed ai soggetti di appartenenza la propria operatività a favore di un solo soggetto di riferimento.

     8. I requisiti previsti nel presente articolo devono sussistere all’atto della presentazione della domanda e permanere per tutta la durata dell’iscrizione, pena la cancellazione dall’Elenco medesimo.

 

     Art. 6. (Procedimento per l’iscrizione nell’Elenco regionale)

     1. I soggetti, che posseggono i requisiti stabiliti dall’articolo 5, possono presentare alla struttura regionale, competente in materia di Protezione civile ed Emergenza, apposita istanza, sottoscritta dal legale rappresentante.

     2. L'istanza è corredata:

     a) dall’atto costitutivo o dallo statuto per i soggetti di cui all’articolo 2, c. 1 lettere a), d) e) ed f);o per i soggetti di cui all’articolo 2, c. 1 lettere a), d) e) ed f);

     b) dalla delibera di costituzione e dal regolamento comunale per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 lettere b) e c);

     c) da un’autocertificazione, redatta ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, relativa al requisito di cui all’articolo 5 comma 2 lettera b) punto 5;

     d) da un’autocertificazione relativa al requisito di cui all’articolo 5 comma 2 lettera f);

     e) da dichiarazione di affiliazione rilasciata annualmente dalla struttura di coordinamento regionale per i soggetti di cui all’articolo 5 comma 6.

     3. Ai fini dell’iscrizione nella sezione regionale l’istanza è corredata, altresì, dalla relazione, di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b) e dalla certificazione di adesione rilasciata dal Coordinamento provinciale.

     4. L’iscrizione all’Elenco avviene entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, a cura della struttura regionale competente, previa verifica della sussistenza dei requisiti e della completezza della domanda, con decreto del dirigente. Il termine è sospeso nel caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata.

     5. Il decreto di iscrizione o diniego della stessa è comunicato al soggetto interessato, agli Enti territoriali di riferimento, ai Referenti competenti per territorio.

 

     Art. 7. (Aggiornamento e cancellazione dall’Elenco)

     1. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione delle condizioni stabilite nell’articolo 5, dichiarate al momento della presentazione della domanda tramite autocertificazione a firma del legale rappresentante, sottoposte alle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà.

     2. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 può comportare l’esclusione da ogni forma di finanziamento del soggetto inadempiente.

     3. Qualora a seguito delle verifiche sulla permanenza dei requisiti risulti il venir meno di una delle condizioni di cui all’articolo 5, la Regione procede, d’ufficio, alla cancellazione dall’Elenco del soggetto iscritto.

     4. La Regione provvede, altresì, alla cancellazione dall’Elenco del soggetto che:

     a) non abbia presentato la dichiarazione di affiliazione di cui all’articolo 6 comma 2, lettera e);

     b) abbia presentato richiesta di cancellazione.

     5. La Regione può procedere, d’ufficio, alla cancellazione dall’Elenco dei soggetti iscritti alla sezione provinciale, che, senza giustificato motivo, non abbiano partecipato alle attività emergenziali richieste dagli Enti di riferimento, per un periodo consecutivo pari ad un triennio.

     6. La Regione dispone, d’ufficio, l’iscrizione nella sezione provinciale dei soggetti iscritti alla sezione regionale, che, senza giustificato motivo, non abbiano partecipato alle attività emergenziali, richieste dalla Regione per un periodo consecutivo di almeno un anno.

     7. Il decreto di cancellazione o di modifica è comunicato al soggetto, agli Enti territoriali di riferimento, ai Referenti competenti per territorio. Tali provvedimenti, se relativi ai soggetti di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a), sono, altresì, comunicati alla struttura regionale preposta alla gestione del Registro regionale del Terzo settore, di cui all’articolo 13 della l.r. n. 42/2012.

 

     Art. 8. (Partecipazione del Volontariato alle attività di protezione civile e antincendio boschivo)

     1. La Regione collabora per le attività di protezione civile in via prioritaria con i soggetti iscritti alla sezione regionale dell’Elenco, anche attivando la Colonna Mobile Regionale, di cui all’articolo 22 comma 3 della l.r. n. 9/2000.

     2. La Colonna Mobile Regionale, cui partecipano volontari dei soggetti iscritti prioritariamente alla sezione regionale dell’Elenco, utilizza, a fini logistici, i poli operativi all’uopo individuati dalla Regione sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 23 comma 4 della l.r. n. 9/2000.

     3. La Giunta Regionale definisce criteri per l’organizzazione, l’attivazione e il funzionamento della Colonna Mobile Regionale, nonché modalità per la gestione dei poli operativi e l’utilizzo dei mezzi e materiali della Colonna Mobile Regionale.

     4. La partecipazione del Volontariato alle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi è disciplinata nel Piano AI.B. di cui all’articolo 41 della l.r. 4/1999.

 

     Art. 9. (Banca dati del Volontariato di protezione civile ed antincendio boschivo)

     1. La Regione, al fine di disporre di un’efficace organizzazione del Volontariato in termini di risorse umane, di materiali e di mezzi impiegabili, si avvale anche di una Banca dati del Volontariato di protezione civile e di antincendio boschivo, comprensiva di un elenco dei singoli volontari operativi, di cui all’articolo 10.

     2. I soggetti iscritti all’Elenco sono tenuti, a cura del legale rappresentante, ad inserire ed aggiornare, costantemente e, comunque, almeno ogni sei mesi, nella banca dati, gestita dalla struttura regionale competente in materia di Protezione civile ed Emergenza, i dati relativi alle condizioni stabilite all’articolo 5, forniti al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

 

     Art. 10. (Elenco dei volontari)

     1. E’ istituito presso la struttura regionale competente in materia di Protezione civile ed Emergenza, che provvede alla tenuta ed alla gestione relativa, l’elenco dei volontari, organizzato su supporto digitale.

     2. L’elenco dei volontari riporta nominativamente tutti i volontari, facenti parte dei soggetti iscritti nell’Elenco, indicandone le generalità, il soggetto di appartenenza, le specializzazioni operative nonché ogni altra informazione richiesta dalla Regione.

     3. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il titolare del trattamento è Regione Liguria.

 

     Art. 11. (Requisiti dei volontari)

     1. I volontari, ai fini della partecipazione ad attività operative devono possedere i seguenti requisiti:

     a) aver compiuto la maggiore età per gli interventi operativi di protezione civile;

     b) essere assicurati ai sensi della normativa vigente;

     c) aver partecipato ad attività di formazione e di addestramento, ai sensi della normativa vigente  in materia di sicurezza, secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale e dai piani e programmi di settore;

     d) avere adempiuto agli obblighi in materia di controllo sanitario e/o di sorveglianza sanitaria;

     e) essere dotati di dispositivi di sicurezza individuale idonei alle attività svolte, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

     2. I soggetti, che abbiano compiuto 16 anni, possono essere iscritti nell’elenco quali volontari operativi da impiegare nelle attività di antincendio boschivo, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera a) della l.r. n. 6/1997, previa dichiarazione di consenso allo svolgimento di tali attività sottoscritta da chi esercita la patria potestà.

     3. Per la verifica dei requisiti di cui al comma 1 il legale rappresentante del soggetto di appartenenza presenta, ogni anno, alla Regione apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

 

     Art. 12. (Tesserino del volontario)

     1. La Regione assegna, ai sensi dell’articolo 21, comma 3 della l.r. n. 9/2000, ai volontari operativi un tesserino di riconoscimento personale, da utilizzare soltanto durante gli interventi e le esercitazioni e/o formazioni promosse dalle Autorità di Protezione civile, con validità fino alla data di scadenza della visita medica. Il tesserino è sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto di appartenenza.

 

     Art. 13. (Controlli e vigilanza)

     1. La Regione verifica annualmente, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, il contenuto delle autocertificazioni, presentate ai sensi del presente Regolamento e procede al controllo del permanere dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’Elenco.

     2. In caso di palese violazione, durante un intervento, da parte di un volontario attivato dalla Regione, delle procedure operative stabilite dalla Regione nonché delle norme antinfortunistiche, il dirigente della struttura  regionale competente in materia di Protezione civile ed Emergenza o suo delegato, anche su segnalazione del Referente, può allontanare il volontario dal contesto operativo, dandone comunicazione contestuale al legale rappresentante del soggetto di appartenenza, che adotta i provvedimenti disciplinari previsti dal rispettivo statuto e/o regolamento.

     3. Per le attività relative all’antincendio boschivo si applicano le disposizioni contenute nel Piano regionale di antincendio boschivo.

 

     Art. 14. (Norma transitoria e finale)

     1. In sede di prima applicazione i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 richiedono l’iscrizione all’Elenco, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale nel provvedimento di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla sua approvazione.

     2. I soggetti che, nell’ultimo biennio, hanno svolto attività di protezione civile e di antincendio boschivo a livello regionale, possono richiedere l’iscrizione alla sezione regionale dell’Elenco, anche se non posseggono i requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, lettere e) ed f), nonché quello di cui al comma 4 lettera c), a condizione che li conseguano entro dodici mesi dall’iscrizione.

     3. Nelle more della pubblicazione dell’Elenco continua a valere il Registro, istituito ai sensi della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) nonché la documentazione agli atti della struttura regionale competente in materia di Protezione civile ed Emergenza relativamente ai  soggetti di cui all’articolo 2 comma 1, lettera b) e c).

     4. La Giunta regionale approva, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, criteri ed indirizzi procedurali nonché la modulistica necessaria all’attuazione del Regolamento medesimo.

     5. Ai fini della elezione dei Referenti provinciali del Volontariato, da eleggere ai sensi dell’articolo 21 comma 7 della l.r. n. 9/2000, le Organizzazioni, di cui all’articolo 2 comma 1 lettera e) nonché i soggetti, di cui all’articolo 2 comma 1 lettera f), esprimono un voto unico a livello provinciale.

     6. Eventuali modifiche, anche conseguenti all’emanazione di nuove disposizioni normative, possono essere approvate dalla Giunta regionale.