§ 40.2.8 g - Delibera 18 aprile 2002, n. 66.
Approvazione degli schemi di contratto-tipo di cui all'articolo 3.1, comma 3.1.1, dell'allegato a alla deliberazione dell'autorità per l'energia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:18/04/2002
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Approvazione dello schema di contratto-tipo per il bilanciamento dell’energia elettrica per i punti di prelievo
Art. 3.  Approvazione dello schema di contratto-tipo per il bilanciamento dell’energia elettrica per i punti di immissione
Art. 4.  Approvazione dello schema di contratto-tipo per lo scambio dell’energia elettrica
Art. 5.  Disposizioni finali


§ 40.2.8 g - Delibera 18 aprile 2002, n. 66.

Approvazione degli schemi di contratto-tipo di cui all'articolo 3.1, comma 3.1.1, dell'allegato a alla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 7 marzo 2002, n. 36/02.

 

L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 18 aprile 2002,

     Premesso che:

     * con deliberazione 28 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 317/01) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, riportate nell'allegato A alla medesima deliberazione;

     * con deliberazione 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 80 del 5 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 36/02) l'Autorità ha modificato e integrato le condizioni di cui al precedente alinea, pubblicando le medesime come allegato A alla stessa deliberazione (di seguito: condizioni transitorie del servizio di dispacciamento);

     * l'articolo 3.1, comma 3.1.1, delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento prevede che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) invii all'Autorità, per l'approvazione, uno schema di contratto-tipo per il bilanciamento dell'energia elettrica ed uno schema di contratto-tipo per lo scambio dell'energia elettrica;

     Visti:

     * la legge 14 novembre 1995, n. 481;

     * il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

     Viste:

     * la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01);

     * la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297, del 22 dicembre 2001, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 228/01);

     * la deliberazione n. 317/01;

     * la deliberazione n. 36/02;

     Considerato che:

     * l'Autorità ha ricevuto (prot. Autorità 007860 del 5 aprile 2002) gli schemi di contratto-tipo di cui alle premesse, inviati con nota del Gestore della rete del 4 aprile 2002 ai sensi dell'articolo 3.1, comma 3.1.1, delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento (di seguito, qualora citati congiuntamente: schemi di contratto-tipo) ed allegati al presente provvedimento, in particolare:

     a. lo schema di contratto-tipo per il bilanciamento dell'energia elettrica per punti di prelievo della medesima dalle reti con obbligo di connessione di terzi;

     b. lo schema di contratto-tipo per il bilanciamento dell'energia elettrica per punti di immissione della medesima nelle reti con obbligo di connessione di terzi;

     c. lo schema di contratto-tipo per lo scambio dell'energia elettrica;

     * l'articolo 3.1, comma 3.1.1, delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento prevede che, qualora la pronuncia dell'Autorità non intervenga entro 15 giorni dalla data di ricevimento degli schemi di contratto-tipo, questi ultimi si intendono approvati;

     Ritenuto che sia opportuno apportare alcune modifiche agli schemi di contratto-tipo al fine di assicurarne la congruenza con le condizioni transitorie del servizio di dispacciamento;

     DELIBERA

 

     Art. 1. Definizioni

     1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 80 del 5 aprile 2002.

 

          Art. 2. Approvazione dello schema di contratto-tipo per il bilanciamento dell’energia elettrica per i punti di prelievo

     2.1 Lo schema di contratto-tipo per il bilanciamento dell'energia elettrica per i punti di prelievo, di cui alla motivazione del presente provvedimento, è approvato con le modifiche riportate ai successivi commi.

     2.2 Al sesto alinea delle premesse è aggiunto il seguente punto:

     “ovvero

      - soggetto delegato ai sensi dell’articolo 2, comma 2.4, dell’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 7 marzo 2002, n. 36/02;”.

     2.3 Al settimo alinea delle premesse è soppressa la dicitura:

     “e conformi alle disposizioni contenute nel Testo Integrato allegato alla delibera 18 ottobre 2001 n. 228 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas così come modificata ed integrata dalla deliberazione della medesima Autorità 15 novembre 2001, n. 262 (di seguito: Testo integrato);”.

     2.4 All’articolo 2 la dicitura “Testo Integrato” è sostituita dalla dicitura:

     “Testo Integrato allegato alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, così come modificata ed integrata dalla deliberazione della medesima Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01 (di seguito: Testo Integrato)”

     2.5 Al comma 4.1 la dicitura "i dati relativi" è sostituita dalla dicitura "i dati tecnici relativi".

     2.6 Al comma 5.4 dopo la dicitura "30 settembre" è aggiunta la dicitura "2002".

     2.7 Al comma 8.1 è soppressa la dicitura:

     “Ai fini del calcolo di tale corrispettivo l’energia prelevata nell’ora è pari alla media della potenza misurata nei quattro quarti d’ora.”.

     2.8 Il comma 8.4 è soppresso.

 

          Art. 3. Approvazione dello schema di contratto-tipo per il bilanciamento dell’energia elettrica per i punti di immissione

     3.1 Lo schema di contratto-tipo per il bilanciamento dell'energia elettrica per i punti di immissione, di cui alla motivazione del presente provvedimento, è approvato con le modifiche riportate ai successivi commi.

     3.2 Al sesto alinea delle premesse è aggiunto il seguente punto:

     “ovvero

      - soggetto delegato ai sensi dell’articolo 2, comma 2.4, dell’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 7 marzo 2002, n. 36/02;”.

     3.3 Al settimo alinea delle premesse è soppressa la dicitura:

     “e conformi alle disposizioni contenute nel Testo Integrato allegato alla delibera 18 ottobre 2001 n. 228 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas così come modificata ed integrata dalla deliberazione della medesima Autorità 15 novembre 2001, n. 262 (di seguito: Testo integrato);”.

     3.4 All’articolo 2 la dicitura “Testo Integrato” è sostituita dalla dicitura:

     “Testo Integrato allegato alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, così come modificata ed integrata dalla deliberazione della medesima Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01 (di seguito: Testo Integrato)”

     3.5 Al comma 4.1 la dicitura "i dati relativi" è sostituita dalla dicitura "i dati tecnici relativi".

     3.6 Al comma 8.1 è soppressa la dicitura:

     “Ai fini del calcolo di tale corrispettivo l’energia prelevata nell’ora è pari alla media della potenza misurata nei quattro quarti d’ora.”.

     3.7 Il comma 8.3 è soppresso.

 

          Art. 4. Approvazione dello schema di contratto-tipo per lo scambio dell’energia elettrica

     4.1 Lo schema di contratto-tipo per lo scambio dell'energia elettrica, di cui alla motivazione del presente provvedimento, è approvato.

 

          Art. 5. Disposizioni finali

     5.1 La società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa pubblica nel proprio sito internet i contratti-tipo di cui alla soprarichiamata deliberazione 7 marzo 2002, n. 36/02, predisposti in conformità agli schemi di contratto-tipo come approvati ai sensi del presente provvedimento.

     5.2 Il presente provvedimento viene trasmesso alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e viene pubblicato nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.