§ 6.3.95 - L.R. 28 dicembre 2010, n. 21.
Bilancio di previsione per l'anno 2011 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:28/12/2010
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di esso devolute alla Regione)
Art. 2.  (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla UE dallo Stato e da altri soggetti)
Art. 3.  (Entrate extra - tributarie)
Art. 4.  (Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale)
Art. 5.  (Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie)
Art. 6.  (Entrate per contabilità speciali)
Art. 7.  (Stato di previsione dell’entrata)
Art. 8.  (Spese per assetto istituzionale e organizzativo)
Art. 9.  (Spese per la programmazione e il bilancio)
Art. 10.  (Spese per lo sviluppo economico)
Art. 11.  (Spese per il territorio e ambiente)
Art. 12.  (Spese per servizi alla persona ed alla comunità)
Art. 13.  (Spese per contabilità speciali)
Art. 14.  (Stato di previsione della spesa)
Art. 15.  (Quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza)
Art. 16.  (Quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa)
Art. 17.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 18.  (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 19.  (Fondo di riserva di cassa)
Art. 20.  (Equilibrio tra entrate e spese del bilancio per l’anno 2011)
Art. 21.  (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)
Art. 22.  (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l’emissione di buoni obbligazionari regionali)
Art. 23.  (Impiego delle risorse assegnate con vincolo di destinazione)
Art. 24.  (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 25.  (Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari)
Art. 26.  (Variazioni di bilancio)
Art. 27.  (Semplificazioni procedurali)
Art. 28.  (Recupero disponibilità finanziarie)
Art. 29.  (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013)
Art. 30.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.3.95 - L.R. 28 dicembre 2010, n. 21.

Bilancio di previsione per l'anno 2011 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013

(B.U. 31 dicembre 2010, n. 115)

 

Titolo I

Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e dello stato di previsione della spesa

 

Art. 1. (Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di esso devolute alla Regione)

1. Le entrate derivanti da tributi della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione sono previste, per l’anno 2011, nei complessivi importi di euro 3.176.913.751,21 in termini di competenza e di euro 4.731.513.493,60 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo I dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).

 

     Art. 2. (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla UE dallo Stato e da altri soggetti)

1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di fondi dallo Stato e le entrate per contributi dall’Unione Europea sono previste, per l’anno 2011, nei complessivi importi di euro 15.184.780,83 in termini di competenza e di euro 275.783.446,35 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo Il dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).

 

     Art. 3. (Entrate extra - tributarie)

1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste per l’anno 2011 nei complessivi importi di euro 43.995.831,17 in termini di competenza e di euro 210.420.672,50 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo III dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).

 

     Art. 4. (Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale)

1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti sono previste, per l’anno 2011, nei complessivi importi di euro 47.361.572,00 in termini di competenza e di euro 695.336.258,38 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate (Allegato 1).

 

     Art. 5. (Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie)

1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l’anno 2011, nei complessivi importi di euro 590.894.132,52 in termini di competenza e di euro 11.208.359,17 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo V dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).

 

     Art. 6. (Entrate per contabilità speciali)

1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l’anno 2011, nei complessivi importi di euro 1.424.420.000,00 in termini di competenza e di euro 1.519.330.414,95 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).

 

     Art. 7. (Stato di previsione dell’entrata)

1. E’ approvato lo stato di previsione dell’entrata per l’anno 2011 nei complessivi importi di euro 5.298.770.067,73 in termini di competenza e di euro 7.443.592.644,95 in termini di cassa. (Allegato 1).

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l’anno 2011, in relazione allo stato di previsione dell’entrata di cui al comma 1.

3. E’ altresì autorizzata l’emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.

 

     Art. 8. (Spese per assetto istituzionale e organizzativo)

1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti l’”Assetto istituzionale e organizzativo”, considerate nell’area d’intervento 1 dello stato di previsione della spesa, è determinato, per l’anno 2011, in complessivi euro 90.300.526,63 di cui euro 75.085.168,30 per spese di parte corrente ed euro 15.215.358,33 per spese in conto capitale ed è destinato agli interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2011, in complessivi euro 148.052.184,85.

 

     Art. 9. (Spese per la programmazione e il bilancio)

1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti la “Programmazione e il bilancio”, considerate nell’area d’intervento 2 dello stato di previsione della spesa, è determinato per l’anno 2011 in complessivi euro 686.385.445,33 di cui euro 352.280.351,79 per spese di parte corrente ed euro 334.105.093,54 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei settori organici e per i relativi importi secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2011, in complessivi euro 960.074.030,34.

 

     Art. 10. (Spese per lo sviluppo economico)

1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per spese inerenti lo “Sviluppo economico” considerate nell’area d’intervento 3 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l’anno 2011, in complessivi euro 60.491.264,54 di cui euro 22.353.298,26 per spese di parte corrente ed euro 38.137.966,28 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2011, in complessivi euro 229.444.462,13.

 

     Art. 11. (Spese per il territorio e ambiente)

1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per spese inerenti il “Territorio e ambiente” considerate nell’area d’intervento 4 dello stato di previsione della spesa è determinato per l’anno 2011, in complessivi euro 150.074.752,23 di cui euro 116.447.458,43 per spese di parte corrente ed euro 33.597.293,80 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L’ ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2011, in complessivi euro 282.452.150,49.

 

     Art. 12. (Spese per servizi alla persona ed alla comunità)

1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti i “Servizi alla persona ed alla comunità” considerate nell’area d’intervento 5 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l’anno 2011, in complessivi euro 3.283.980.656,34 di cui euro 3.023.358.421,54 per spese di parte corrente ed euro 260.622.234,80 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2011 in complessivi euro 3.465.377.920,18.

 

     Art. 13. (Spese per contabilità speciali)

1. Le spese per contabilità speciali considerate nell’area d’intervento 6 dello stato di previsione della spesa, sono previste, per l’anno 2011, nei complessivi importi di euro 1.424.420.000,00 in termini di competenza e di euro 2.334.821.080,07 in termini di cassa, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

 

     Art. 14. (Stato di previsione della spesa)

1. E’ approvato in euro 5.695.652.645,07 in termini di competenza ed in euro 7.420.221.828,06 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l’anno finanziario 2011 annesso alla presente legge (Allegato 1).

2. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

3. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno 2011, in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) ed a quelle contenute nella presente legge.

 

     Art. 15. (Quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza)

1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l’anno 2011 annessi alla presente legge (Allegato 1).

 

     Art. 16. (Quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa)

1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l’anno 2011 annessi alla presente legge (Allegato 1).

 

Titolo II

Determinazione delle entità dei fondi speciali; ricorso alle finanze straordinarie e relative modalità; assegnazioni specifiche

 

     Art. 17. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20 della l.r. 31/2001, sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all’elenco n. 1 “Spese dichiarate obbligatorie” allegato alla presente legge (Allegato 1).

2. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 20 della l.r. 31/2001, l’ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine è stabilito, per l’anno 2011, in euro 3.000.000,00 iscritto a carico della UPB 2.08.03 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 18. (Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 31/ 2001, l’ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l’anno 2011, in euro 1.142.721,87 iscritto a carico dell’UPB 2.08.04 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 19. (Fondo di riserva di cassa)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 31/2001, il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l’anno 2011, in euro 400.000.000,00 iscritto a carico dell’UPB 2.08.05 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 20. (Equilibrio tra entrate e spese del bilancio per l’anno 2011)

1. Per assicurare l’equilibrio fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio 2011, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi n.1 e n.2, allegati alla presente legge (Allegato 1) è autorizzata, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della l.r. 31/2001, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di euro 50.977.151,21 con le modalità ed alle condizioni di cui all’articolo 22.
2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto all’UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell’entrata.

 

     Art. 21. (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2000 nell’importo di euro 24.681.467,83;

b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2001 nell’importo di euro 50.728.708,04;

c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2002 nell’importo di euro 27.202.697,52;

d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2003 nell’importo di euro 14.404.107,68;

e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2004 nell’importo di euro 73.929.492,29;

f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2005 nell’importo di euro 49.072.576,08;

g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2006 nell’importo di euro 58.520.491,55;

h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2007 nell’importo di euro 52.656.038,81;

i) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2008 nell’importo di euro 63.288.983,85;

j) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2009 nell’importo di euro 54.117.493,63;

k) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2010 nell’importo di euro 46.314.924,03;

l) per la copertura del programma di investimento delle aziende unità sanitari e locali e delle aziende ospedaliere delle Marche, per l’anno 2002, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l’anno 2002), nell’importo di euro 25.000.000,00.

2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato alla UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell’entrata.

 

     Art. 22. (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l’emissione di buoni obbligazionari regionali)

1. Ai sensi dell’articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all’emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 20 e 21, fino all’importo massimo di euro 590.894.132,52 con le limitazioni di durata e le modalità previste dall’articolo 62, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

2. Il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dall’utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l’iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate obbligatorie. Con decreto del dirigente del servizio bilancio, da pubblicarsi nel b.u.r. entro dieci giorni e da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l’entità degli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB dello stato di previsione della spesa relativi agli oneri di ammortamento di cui al comma 2.

4. Fermo restando il limite stabilito dall’articolo 31, comma 5, della l.r. 31/2001 del 25 per cento, la Giunta regionale può provvedere a ristrutturare l’esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, ricorrendo:

a) all’impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari;

b) all’estinzione anticipata del debito in essere e degli eventuali contratti derivati ad esso associati;

c) alla rinegoziazione, sostituzione, conversione in mutui e/o titoli di debito o comunque ristrutturazione, in qualunque forma tecnica in uso nei mercati.

La Giunta regionale dovrà specificare la scadenza massima dei nuovi mutui e/o titoli di debito, che in ogni caso non potrà eccedere i trenta anni a partire dalla data di efficacia della rinegoziazione, sostituzione, conversione o ristrutturazione. In relazione a tali operazioni, la Giunta regionale è anche autorizzata a rinegoziare, modificare, estinguere e/o novare gli eventuali contratti derivati collegati al debito in essere, anche mediante operazioni, che annullino, in tutto o in parte, gli effetti finanziari delle operazioni derivate in essere. Eventuali oneri di ristrutturazione o rinvenenti dall’anticipata estinzione del debito in essere potranno essere riassorbiti nei nuovi mutui e/o titoli di debito, ovvero insieme agli oneri dei contratti derivati ad esso associati pagati a valere sugli accantonamenti effettuati sulla base di contratti derivati per l’ammortamento del debito ovvero riassorbiti in nuove operazioni derivate. La valutazione di convenienza economica ai sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) è preliminare all’adozione degli atti di emissione obbligazionaria o rinegoziazione dei mutui.

5. Le eventuali economie rinvenenti dalle operazioni riguardanti il debito rappresentato dal Bramante Bond, di cui alle UPB 20808 e 20814, sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione [1].

 

     Art. 23. (Impiego delle risorse assegnate con vincolo di destinazione)

1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 3 della l.r. 31/2001, le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dalla Comunità Europea, stimate, per l’anno 2011, negli importi indicati nel prospetto 2 “Assegnazioni finalizzate” ed iscritte a carico delle UPB dello stato di previsione dell’entrata, sono impiegate per le finalità di cui alla denominazione delle UPB dello stato di previsione della spesa secondo le corrispondenze risultanti dal medesimo prospetto.

 

Titolo III

Disposizioni diverse

 

     Art. 24. (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2000 nell’importo di euro 24.681.467,83;

b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2001 nell’importo di euro 50.728.708,04;

c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2002 nell’importo di euro 27.202.697,52;

d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2003 nell’importo di euro 14.404.107,68;

e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2004 nell’importo di euro 73.929.492,29;

f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2005 nell’importo di euro 49.072.576,08;

g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2006 nell’importo di euro 58.520.491,55;

h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2007 nell’importo di euro 52.656.038,81;

i) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2008 nell’importo di euro 63.288.983,85;

j) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2009 nell’importo di euro 54.117.493,63;

k) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2010 nell’importo di euro 46.314.924,03;

l) per la copertura del programma di investimento delle aziende unità sanitari e locali e delle aziende ospedaliere delle Marche, per l’anno 2002, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l’anno 2002), nell’importo di euro 25.000.000,00.

 

     Art. 25. (Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 29, comma 1, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l’anno 2011, mediante atti deliberativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici e per la iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonché per le relative eventuali variazioni integrative, riduttive, modificative.

2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dall’Unione Europea, da enti e da soggetti terzi, nonché per la iscrizione delle relative spese.

 

     Art. 26. (Variazioni di bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 29, comma 3, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, mediante atti deliberativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto.

2. Con le stesse modalità la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compen-sative anche tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

 

     Art. 27. (Semplificazioni procedurali)

1. Le somme dovute in virtù dì sentenze, giroconti e regolazioni contabili sono liquidate anche in carenza dei correlativi stanziamenti.

2. Con provvedimento del dirigente del servizio programmazione, bilancio e politiche comunitarie è stabilita la corrispondenza degli accertamenti-pagamenti mediante adeguamento dei relativi stanziamenti di competenza e di cassa, in applicazione del comma 8 dell’articolo 48 della l.r. 31/2001.

3. Ai fini di una più efficiente gestione di cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti di cassa dei capitoli riportati nello stato di previsione della spesa del bilancio.

4. Per l’esercizio finanziario 2011, le somme dei residui passivi determinate ai sensi dell’articolo 58 della l.r. 31/2001 possono essere trasportate nei capitoli anche non corrispondenti, del bilancio dell’esercizio successivamente nella misura necessaria a consentire il corretto utilizzo ai fini SIOPE.

 

     Art. 28. (Recupero disponibilità finanziarie)

1. Le economie di spesa provenienti dai residui perenti, ancorché derivanti da impegni su stanziamenti finanziati con risorse destinate a scopi particolari, affluiscono tra le disponibilità concorrenti alla determinazione dell’avanzo libero se inferiori ad euro 2.582,28.

 

     Art. 29. (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013)

1. E’ adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 della l.r. 31/2001, il bilancio pluriennale per il triennio 2011 - 2013 annesso alla presente legge (Allegato 1 – Bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013).

 

     Art. 30. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Allegato

(Omissis)

 


[1] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20.