§ 4.1.34 - Legge Regionale 3 settembre 1992 n. 40.
Attuazione del programma operativo plurifondo per lo sviluppo delle zone rurali della Regione Marche (Regolamento CEE 2052/1988 - obiettivo 5B).


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:03/09/1992
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. Per l'attuazione del Programma Operativo Plurifondo per lo sviluppo delle zone rurali della regione Marche, Obiettivo 5b del regolamento CEE 2052/1988, approvato dalla Commissione delle [...]


§ 4.1.34 - Legge Regionale 3 settembre 1992 n. 40.

Attuazione del programma operativo plurifondo per lo sviluppo delle zone rurali della Regione Marche (Regolamento CEE 2052/1988 - obiettivo 5B).

(B.U. 8 settembre 1992, n. 75).

 

Art. 1.

     1. Per l'attuazione del Programma Operativo Plurifondo per lo sviluppo delle zone rurali della regione Marche, Obiettivo 5b del regolamento CEE 2052/1988, approvato dalla Commissione delle Comunità europee in data 25 novembre 1991 con decisione C-91- 2655, da realizzarsi secondo le disposizioni finanziarie e le forme di cui agli allegati 1 e 2 della citata decisione comunitaria, nonchè del Programma Operativo Plurifondo (POP), sono autorizzate le spese indicate nell'allegata tabella A.

     2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente, si provvede con le entrate indicate nell'allegata tabella B.

     3. Le somme occorrenti al pagamento delle spese autorizzate al comma 1, sono iscritte a carico dei capitoli indicati nell'allegata tabella C.

     4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 sono introdotte le variazioni indicate nella tabella C medesima.

 

 

Tabelle A, B, C

(Omissis)