§ 5.4.55 - L.R. 14 aprile 2004, n. 7.
Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:14/04/2004
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Ambito di applicazione).
Art. 4.  (Autorità competente).
Art. 5.  (Supporto tecnico).
Art. 6.  (Procedura di verifica).
Art. 7.  (Fase preliminare).
Art. 8.  (Studio di impatto ambientale).
Art. 9.  (Procedura di Valutazione di impatto ambientale).
Art. 10.  (Partecipazione).
Art. 11.  (Giudizio di compatibilità ambientale).
Art. 12.  (Monitoraggio e attuazione delle procedure).
Art. 13.  (Esercizio dei poteri sostitutivi).
Art. 14.  (Opere assoggettate alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive).
Art. 15.  (Opere non assoggettate alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive).
Art. 16.  (Impatto ambientale interregionale e transfrontaliero).
Art. 17.  (Parere regionale).
Art. 18.  (Vigilanza e sanzioni).
Art. 19.  (Linee guida
Art. 20.  (Disposizione finanziaria).
Art. 21.  (Norme transitorie e finali).
Art. 22.  (Abrogazioni e modificazioni).


§ 5.4.55 - L.R. 14 aprile 2004, n. 7. [1]

Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale.

(B.U. 22 aprile 2004, n. 40).

 

CAPO I

Disposizioni generali.

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge, in attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea, disciplina le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale.

     2. La VIA ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi e l’uso plurimo delle risorse, garantire lo sviluppo sostenibile attraverso l’analisi degli effetti indotti da un determinato progetto sull’ambiente, inteso come sistema integrato di risorse naturali ed umane, nonché sul sistema socio-economico e sul patrimonio culturale.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Agli effetti della presente legge si intende per:

     a) impatto ambientale: gli effetti diretti ed indiretti, positivi e negativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi indotti da una o più opere, impianti od interventi sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sull’acqua, sull’aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale;

     b) proponente: il soggetto che predispone il progetto da sottoporre alle procedure disciplinate dalla presente legge;

     c) progetto: l’insieme degli elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti, opere o interventi. Per le opere pubbliche si fa riferimento alle definizioni contenute nell’articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici);

     c bis) intervento composito: un progetto unitario, assoggettabile alle procedure di cui alla presente legge che rientra in due o più tipologie previste dagli allegati A1, A2, B1 e B2 [2];

     d) autorità competente: l’amministrazione pubblica che svolge le procedure disciplinate dalla presente legge;

     e) procedura di verifica: la procedura rivolta a stabilire se un progetto deve essere assoggettato alla procedura di VIA di cui all’articolo 6;

     f) fase preliminare: fase facoltativa, mediante la quale il proponente, in contraddittorio con l’autorità competente, determina i contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 7;

     g) studio di impatto ambientale (SIA): l’insieme degli studi e delle analisi ambientali di un progetto predisposti ai sensi dell’articolo 8;

     h) valutazione di impatto ambientale (VIA): procedura finalizzata alla pronuncia di impatto ambientale mediante il giudizio di compatibilità ambientale di cui agli articoli 9 e 11;

     i) comuni interessati: i comuni nel cui territorio vengono localizzati gli impianti, le opere, gli interventi ed i cantieri necessari per la loro realizzazione, o il cui territorio è interessato dal connesso impatto ambientale;

     j) province interessate: le province nel cui territorio sono compresi i comuni di cui alla lettera i);

     k) amministrazioni interessate: gli enti e gli organismi competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione dei progetti;

     l) soggetti interessati: qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati inerenti alla realizzazione del progetto.

 

     Art. 3. (Ambito di applicazione).

     1. Sono assoggettati alla procedura di VIA:

     a) i progetti di cui agli allegati A1 e A2;

     b) i progetti di cui agli allegati B1 e B2, qualora ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

     c) i progetti di cui agli allegati B1 e B2 che non ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette, qualora lo richieda l’esito della procedura di verifica di cui all’articolo 6.

     2. Per i progetti ricadenti, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50 per cento.

     3. Sono assoggettati alla procedura di cui al comma 1 i progetti di modifica sostanziale o di ampliamento delle opere, degli impianti e degli interventi di cui agli allegati A1, A2, B1 e B2 già sottoposti alla procedura di VIA.

     4. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30 per cento nei seguenti casi:

     a) progetti localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate individuate ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate);

     b) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la registrazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761 sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit;

     c) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 [3].

     5. Sono esclusi dalla procedura di VIA:

     a) i progetti di opere, impianti o interventi destinati a scopi di difesa nazionale;

     b) gli interventi disposti in via d’urgenza ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l’incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile) e della l.r. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile);

     c) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

     d) le opere a carattere provvisorio, di durata certa e limitata nel tempo e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni e che non comportano modifiche permanenti allo stato dei luoghi.

 

     Art. 4. (Autorità competente).

     1. La Regione è competente per la procedura di VIA relativa ai progetti:

     a) elencati negli allegati A1 e B1;

     b) elencati negli allegati A2 e B2 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province o che presentino un impatto ambientale interregionale o transfrontaliero [4];

     c) relativi agli interventi indicati al comma 2, qualora la Provincia ne sia il proponente.

     2. La Provincia è competente per la procedura di VIA dei progetti elencati negli allegati A2 e B2 localizzati nel suo territorio e che non presentino un impatto ambientale interregionale o transfrontaliero [5].

     2 bis. L'autorità competente svolge le procedure di cui alla presente legge relative agli interventi compositi con un unico procedimento amministrativo. Nel caso in cui un intervento composito rientri sia tra quelli di competenza provinciale sia tra quelli di competenza regionale, le procedure di cui alla presente legge sono svolte dalla Regione [6].

 

     Art. 5. (Supporto tecnico).

     1. L’autorità competente, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all’istruttoria, si avvale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) e del Corpo Forestale dello Stato, convenzionato con la Regione.

     2. Nella procedura di VIA l’autorità competente può, altresì, avvalersi, per istruttorie di particolare complessità, del supporto tecnico di enti, università, istituti di ricerca, consulenti esterni, al fine di ottenere un contributo tecnico-scientifico in ordine ai problemi oggetto di valutazione.

     3. Le spese per le istruttorie relative ai procedimenti disciplinati dalla presente legge a carico del proponente sono fissate forfettariamente nella misura pari allo 0,7 per mille del valore dell'opera o dell'intervento, determinato secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'articolo 19 e sono destinate nel seguente modo:

     a) lo 0,5 per mille all'autorità competente, per la dotazione di risorse umane e strumentali destinate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente legge e per le attività di cui al comma 2, nonché per l’attuazione di azioni volte allo sviluppo sostenibile [7];

     b) lo 0,2 per mille è ripartito, secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'articolo 19, tra l'ARPAM ed il Corpo forestale dello Stato, per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche a supporto dell'autorità competente [8].

 

CAPO II

Procedura di verifica.

 

     Art. 6. (Procedura di verifica).

     1. La procedura di verifica ha inizio con la presentazione all’autorità competente, anche tramite lo sportello unico in caso di attività produttive, di una apposita domanda corredata della seguente documentazione:

     a) progetto preliminare;

     b) descrizione del progetto con i dati necessari per individuare, analizzare e valutare la sua natura, le sue finalità e la sua conformità alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;

     c) relazione sulla valutazione dell’impatto ambientale del progetto, contenente le informazioni ed i dati in base ai quali sono stati individuati e valutati gli effetti che questo può avere sull’ambiente, con le misure che si intendono attuare per minimizzarli;

     d) dichiarazione della data di pubblicazione di cui al comma 3;

     e) elenco dei comuni interessati;

     e bis) autocertificazione nella quale il proponente attesta che la suddetta documentazione è la stessa depositata ed inoltrata ai sensi del comma 2 [9].

     1 bis. Una copia dei documenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è resa dal proponente su supporto informatico [10].

     2. La documentazione progettuale è depositata dal proponente presso l'autorità competente e i Comuni interessati e inoltrata all'ARPAM e al Corpo forestale dello Stato territorialmente competenti [11].

     3. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione di un annuncio contenente:

     a) i dati identificativi del proponente;

     b) la localizzazione del progetto ed una sommaria descrizione delle sue finalità, caratteristiche e dimensionamento;

     c) i luoghi di deposito della documentazione relativa al progetto.

     4. La documentazione rimane depositata presso l’autorità competente ed i Comuni interessati per trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui al comma 3 nel Bollettino ufficiale della Regione. Entro tale termine chiunque vi abbia interesse può prenderne visione, ottenerne a proprie spese copia e presentare all’autorità competente osservazioni e memorie scritte relative al progetto depositato.

     5. L’autorità competente entro quaranta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui al comma 3 nel Bollettino ufficiale della Regione comunica al proponente le eventuali osservazioni e le memorie che sono state presentate e può richiedere, per una sola volta, le integrazioni o i chiarimenti necessari, con l’indicazione di un termine non superiore a novanta giorni per la risposta. La richiesta sospende i termini della procedura di verifica fino alla data del ricevimento della documentazione integrativa.

     6. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi lo comunica all’autorità competente. La comunicazione interrompe i termini del procedimento, che ricomincia a decorrere dalla data del deposito del progetto modificato.

     7. Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui al comma 3 nel Bollettino ufficiale della Regione, l’autorità competente si pronuncia, sulla base degli elementi di verifica di cui all’Allegato C con uno dei seguenti esiti:

     a) esclusione del progetto dalla procedura di VIA;

     b) esclusione del progetto dalla procedura di VIA, con prescrizioni per la mitigazione del suo impatto ambientale, per il monitoraggio dell’opera, o per l’utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;

     c) assoggettamento del progetto alla procedura di VIA;

     d) improcedibilità.

     8. L’esito della procedura di verifica di cui alle lettere a) e b) del comma 7 comprende, se necessaria, l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 151 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) e la valutazione di incidenza di cui al d.pr. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento attuazione direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

     9. [La mancata pronuncia dell’autorità competente nel termine di cui al comma 7 comporta l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA] [12].

     10. L’esito della procedura di verifica di cui alla lettera b) del comma 7 obbliga il proponente a conformare il progetto definitivo alle prescrizioni impartite ed a comunicare all’autorità competente i dati dell’eventuale monitoraggio.

 

CAPO III

Procedura di Valutazione d’impatto ambientale (VIA)

 

     Art. 7. (Fase preliminare).

     1. Il proponente di un progetto da assoggettare a procedura di VIA ha facoltà di richiedere all’autorità competente l’avvio di una fase preliminare alla redazione dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 8, finalizzata alla specificazione dei contenuti di cui all’Allegato D e del loro livello di approfondimento.

     2. Per l’avvio della fase di cui al comma 1, il proponente presenta apposita domanda, corredata degli elaborati relativi al progetto preliminare e di una relazione che, sulla base dell’identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale e le metodologie che intende adottare per l’elaborazione delle informazioni che in esso saranno contenute ed il relativo livello di approfondimento.

     3. L’autorità competente convoca il proponente per un confronto su quanto presentato a corredo della domanda di cui al comma 2. Valutati gli elementi emersi dal contraddittorio, l’autorità competente si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Trascorso tale termine, in assenza di pronuncia dell’autorità competente, è facoltà del proponente presentare lo studio di impatto ambientale secondo il piano di lavoro proposto.

 

     Art. 8. (Studio di impatto ambientale).

     1. Gli elaborati relativi ai progetti preliminare e definitivo, sottoposti alla procedura di VIA ai sensi degli articoli 9, 14 e 15, sono corredati dal SIA, predisposto a cura e spese del proponente.

     2. Il SIA è redatto e sottoscritto da professionisti abilitati nelle materie ad esso attinenti secondo quanto previsto dall’Allegato D alla presente legge ed è articolato secondo i quadri di riferimento di cui agli articoli 3, 4 e 5 del d.p.c.m. 27 dicembre 1988, ivi comprese le caratterizzazioni ed analisi di cui agli allegati I e II al medesimo decreto. I dati e le informazioni ai quali si applica la disciplina a tutela del segreto industriale sono esclusi dalla pubblicità e possono essere trasmessi con plico separato.

     3. I contenuti del SIA devono essere coerenti con le caratteristiche specifiche del progetto e con le componenti ambientali che possono subire un pregiudizio dall’opera o intervento, anche in relazione alla sua localizzazione.

 

     Art. 9. (Procedura di Valutazione di impatto ambientale).

     1 La procedura di VIA ha inizio con la presentazione di apposita  domanda all’autorità competente, anche tramite lo sportello  unico in caso di attività produttive, corredata della seguente documentazione:

     a) il progetto, almeno preliminare, dell’opera o intervento, comprensivo degli esiti della fase preliminare eventualmente intervenuta o di quelli della procedura di verifica di cui all’articolo 6, comma 7, lettera c);

     b) il SIA;

     c) la dichiarazione della data di pubblicazione di cui al comma 4;

     d) l’elenco dei Comuni interessati;

     d bis) l'autocertificazione nella quale il proponente attesta che la suddetta documentazione è la stessa depositata ed inoltrata ai sensi del comma 2 [13].

     1 bis. Una copia dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è resa dal proponente su supporto informatico [14].

     2. La documentazione progettuale è depositata dal proponente presso l'autorità competente e i Comuni interessati e inoltrata all'ARPAM e al Corpo forestale dello Stato territorialmente competenti [15].

     3. Per opere o interventi che ricadono anche parzialmente all’interno di aree naturali protette l’autorità competente o lo sportello unico trasmettono la domanda e la relativa documentazione ai relativi enti di gestione per il parere di competenza, che deve essere espresso entro sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine l’autorità competente pronuncia il giudizio di compatibilità ambientale in assenza del parere.

     4. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione di un annuncio contenente:

     a) i dati identificativi del proponente;

     b) la localizzazione del progetto ed una sommaria descrizione delle sue finalità, caratteristiche e dimensionamento;

     c) i luoghi di deposito della documentazione relativa al progetto.

     5. La documentazione rimane depositata presso l’autorità competente ed i Comuni interessati per quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui al comma 4 nel Bollettino ufficiale della Regione. Entro tale termine chiunque vi abbia interesse può prenderne visione, ottenerne a proprie spese copia e presentare all’autorità competente osservazioni e memorie scritte relative al progetto depositato.

     6. L’autorità competente entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui al comma 4 nel Bollettino ufficiale della Regione comunica al proponente le eventuali osservazioni e le memorie che sono state presentate e può richiedere, per una sola volta, le integrazioni o i chiarimenti necessari, con l’indicazione di un termine non superiore a novanta giorni per la risposta. La richiesta sospende i termini della procedura di VIA fino alla data del ricevimento della documentazione integrativa.

     7. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi lo comunica all’autorità competente. La comunicazione interrompe i termini del procedimento, che ricomincia a decorrere dalla data del deposito del progetto modificato.

     8. L’autorità competente pronuncia il giudizio di compatibilità ambientale entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui al comma 4 nel Bollettino ufficiale della Regione, prorogabili di ulteriori sessanta giorni nel caso di accertamenti ed indagini di particolare complessità.

     9. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare su cui è stato pronunciato il giudizio di compatibilità ambientale, il proponente deve sottoporlo nuovamente alla procedura di VIA.

 

     Art. 10. (Partecipazione).

     1. In base alle norme della presente legge, in tutte le fasi del procedimento per la valutazione di impatto ambientale, sono garantiti:

     a) lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l’autorità competente;

     b) l’informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento;

     c) la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale, da perseguirsi attraverso gli strumenti e le modalità disciplinate dagli articoli seguenti.

     2. L’autorità competente, in attuazione del disposto di cui al comma 1, garantisce la partecipazione dei cittadini interessati alle procedure di VIA, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, assicurando in particolare l’intervento di chiunque intenda fornire utili elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento progettato, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione.

     3. Nel corso della procedura di VIA i soggetti ai quali possa derivare pregiudizio dalla realizzazione del progetto possono richiedere all’autorità competente l’illustrazione del SIA in una riunione pubblica, alla quale deve essere invitato il proponente.

     4. L’autorità competente promuove d’ufficio o su richiesta dei Comuni interessati o dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali o del valore dell’opera o intervento, un’inchiesta pubblica con gli enti ed i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio, invitando il proponente e dandone adeguata pubblicità.

     5. L’autorità competente, nelle procedure disciplinate dalla presente legge, può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.

 

     Art. 11. (Giudizio di compatibilità ambientale).

1. L’autorità competente pronuncia il giudizio di compatibilità ambientale sul progetto esprimendosi contestualmente sulle osservazioni e sulle controdeduzioni presentate. Il giudizio di compatibilità ambientale contiene le eventuali prescrizioni necessarie per l’eliminazione o la mitigazione dell’impatto sfavorevole sull’ambiente, e detta le condizioni cui subordinare la realizzazione del progetto, prevedendo, ove occorra, i controlli ed il monitoraggio da effettuarsi. Il giudizio di compatibilità ambientale deve intervenire prima dell’inizio dei lavori e dell’attività.

     2. Entro trenta giorni dalla pronuncia di compatibilità ambientale, l’autorità competente provvede a comunicarla al proponente, ai soggetti che hanno partecipato al procedimento, nonché a tutti gli enti interessati. Gli esiti della procedura di valutazione sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

     3. Qualora la pronuncia di compatibilità ambientale contenga delle prescrizioni, il proponente è tenuto ad adeguarvisi, conformando conseguentemente il progetto e provvedendo a trasmettere all’autorità competente i dati necessari alle eventuali attività di monitoraggio o di controllo.

     4. Per i progetti che ricadono anche parzialmente all’interno dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione di cui al d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, il giudizio di compatibilità ambientale comprende la valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto medesimo.

     5. La valutazione di impatto ambientale positiva, comprende, se necessaria, l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 151 del d.lgs. 490/1999.

     6. La pronuncia positiva ha efficacia per un periodo non inferiore a cinque anni, anche in deroga a termini inferiori previsti per gli atti che ricomprende e sostituisce. Su motivata richiesta del proponente, l’autorità competente può prorogare tale termine per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni.

     7. Il Comune nel cui territorio sono realizzati l’opera o l’intervento verifica che i progetti siano adeguati agli esiti della procedura d’impatto ambientale.

 

     Art. 12. (Monitoraggio e attuazione delle procedure).

     1. L’autorità competente per l’esercizio delle funzioni di controllo ambientale si avvale delle strutture dell’ARPAM. Per la gestione dei dati di monitoraggio l’autorità competente utilizza il sistema informativo regionale ambientale (SIRA) di cui all’articolo 20 della l.r. 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell’agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche ARPAM).

     2. L’autorità competente provvede ad informare annualmente il Ministero dell’ambiente in relazione ai provvedimenti adottati e ai procedimenti in corso.

 

     Art. 13. (Esercizio dei poteri sostitutivi).

     1. Qualora le Province non provvedano, entro i termini previsti, all’emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, provvede, previa deliberazione della Giunta, ad assegnare un termine per l’adempimento, decorso inutilmente il quale procede alla nomina di un commissario ad acta, nel rispetto delle procedure disciplinate a tal fine dalle vigenti norme regionali.

 

CAPO IV

Procedimenti semplificati.

 

     Art. 14. (Opere assoggettate alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive).

     1. Per i progetti relativi ad attività produttive, il proponente può richiedere allo sportello unico di attivare, oltre alle procedure di cui al capo II e al capo III, anche quelle finalizzate all’approvazione definitiva del progetto secondo quanto previsto dal d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento sulle norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi).

     2. A tal fine la documentazione di cui all’articolo 9 è corredata del progetto definitivo.

     3. Nell’ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione all’insediamento dell’attività produttiva, la valutazione di impatto ambientale positiva comprende, se richiesta, anche l’autorizzazione integrata ambientale.

 

     Art. 15. (Opere non assoggettate alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive).

     1. Il proponente di un progetto di un’opera, di un impianto o di un intervento non assoggettati alla disciplina dello sportello unico può richiedere all’autorità competente oltre al giudizio di compatibilità ambientale di cui all’articolo 11, l’approvazione definitiva del progetto o l’autorizzazione necessaria alla sua esecuzione.

     2. Nel caso in cui il proponente si avvalga della facoltà di cui al comma 1, si applica la procedura di cui all’articolo 9 e, in caso di esito positivo, l’autorità competente provvede al coordinamento dei procedimenti amministrativi e all’acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto.

     3. A tal fine la domanda è corredata della seguente documentazione:

     a) il progetto definitivo;

     b) il SIA;

     c) gli atti richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta o assensi comunque denominati;

     d) l’elenco dei comuni interessati.

     4. Le amministrazioni interessate sono tenute a far pervenire gli atti ed i pareri di rispettiva competenza entro un termine non superiore a novanta giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione, decorso inutilmente il quale, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

     5. Il provvedimento finale dell’autorità competente sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni interessate ed ha, altresì, il valore di concessione edilizia qualora il Comune territorialmente competente attesti la conformità al proprio strumento urbanistico.

     6. La valutazione di impatto ambientale positiva per le opere pubbliche da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, costituisce proposta di variante agli strumenti urbanistici qualora questa sia adeguatamente evidenziata nello studio di impatto ambientale con apposito elaborato cartografico. Sulla proposta, tenuto conto delle osservazioni od opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro sessanta giorni.

 

CAPO V

Disposizioni finali e transitorie.

 

     Art. 16. (Impatto ambientale interregionale e transfrontaliero).

     1. Per i progetti di opere o interventi che siano localizzati anche sul territorio di una regione confinante, il giudizio di compatibilità ambientale è espresso dalla Giunta regionale, d’intesa con la Regione cointeressata.

     2. Per i progetti di opere o interventi che possano avere un impatto ambientale sul territorio di altre regioni, l’autorità competente è tenuta a dare loro informazione e ad acquisire i pareri degli enti locali interessati e delle Regioni medesime.

     3. Qualora i progetti di opere o interventi abbiano un rilevante impatto ambientale sul territorio di un altro Stato, l’autorità competente informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

 

          Art. 17. (Parere regionale).

     1. La Regione, al fine di esprimere il parere richiesto nella procedura di VIA di competenza statale di cui all’articolo 6, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale), acquisisce i pareri delle Province, dei Comuni e degli Enti parco interessati, che si pronunciano entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali la Regione provvede in loro assenza.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con i soggetti interessati.

 

     Art. 18. (Vigilanza e sanzioni).

     1. Fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo delle amministrazioni interessate disposti dalle leggi vigenti, i Comuni, nel cui territorio sono localizzati gli interventi assoggettati alle procedure di VIA, esercitano le funzioni amministrative inerenti l’applicazione delle sanzioni ai sensi della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). Qualora l’impatto ambientale coinvolga il territorio di più comuni le medesime funzioni sono esercitate dal Comune in cui è ubicata l’opera.

     2. Nei casi di opere o interventi realizzati senza aver effettuato la procedura di verifica o senza avere acquisito il giudizio di compatibilità ambientale in violazione della presente legge, il Comune competente dispone la sospensione dei lavori nonché la riduzione in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia, il Comune provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Ai soggetti responsabili delle violazioni di cui al presente comma è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 78.000,00.

     3. Nei casi di opere o interventi realizzati in parziale o totale difformità dalle prescrizioni previste nell’atto finale della procedura di verifica o di VIA, il Comune competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l’opera o l’intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nell’atto di diffida, il Comune chiede all’autorità competente la revoca dell’atto finale e dispone la riduzione in pristino dello stato dei luoghi secondo quanto previsto al comma 2. Ai soggetti responsabili delle violazioni di cui al presente comma è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 26.000,00.

 

     Art. 19. (Linee guida [16]).

     1. La Regione con linee guida approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce in particolare [17]:

     a) le modalità di esecuzione delle procedure di verifica e di VIA;

     b) le eventuali semplificazioni per la pubblicità di progetti di dimensione ridotta o di durata limitata realizzati da artigiani e da piccole imprese;

     c) l’elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento;

     d) le modalità, ulteriori rispetto a quelle indicate nella presente legge, per l’informazione e la consultazione del pubblico, nonché le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;

     d bis) gli aspetti tecnici relativi agli impianti di tipo solare fotovoltaico e solare termico nonché gli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento individuati negli allegati alla presente legge [18].

 

     Art. 20. (Disposizione finanziaria).

     1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche previste dall’articolo 5 della presente legge, è autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 14.000,00.

     2. Per gli anni successivi l'entità della spesa per le attività istruttorie previste dalla presente legge è stabilita con le relative leggi finanziarie e posta a carico di due distinti capitoli della UPB 4.22.01, per ciascuna fonte di finanziamento [19].

     3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle disponibilità degli stanziamenti di competenza e di cassa della UPB 4.22.01 “Piani territoriali e risanamento ambientale - corrente” dello stato di previsione della spesa per l’anno 2004.

     4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione nel rispetto degli equilibri di bilancio, nonché mediante utilizzo dei proventi di cui al comma 3 dell'articolo 5 [20].

     5. Le somme occorrenti per l’impiego ed il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte:

     a) per l’anno 2004, alla UPB 4.22.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA);

     b) per gli anni successivi, a carico delle UPB corrispondenti.

 

     Art. 21. (Norme transitorie e finali).

     1. [Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni individuano le aree industriali che possiedono le caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b)] [21].

     2. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di attuazione del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), la Regione è l’autorità competente per i progetti di cui all’allegato I del decreto legislativo medesimo esclusi quelli di competenza della Provincia ai sensi della l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti in attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) [22].

     3. I procedimenti di verifica e di VIA relativi ai progetti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2001, n. 1829.

     4. I provvedimenti di VIA relativi alle cave e torbiere di cui al numero 6), lettera h), dell’allegato B2 sono adottati dalla Regione fino all’approvazione dei programmi provinciali delle attività estrattive (PPAE) di cui all’articolo 8 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71.

     5. [Il regolamento di cui all’articolo 19 è adottato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge] [23].

     6. La Giunta regionale provvede ad adeguare gli allegati alla presente legge al fine di dare attuazione a normative comunitarie e statali nonché per sopraggiunte innovazioni tecnologiche [24].

     6 bis. Le tipologie di cui alla lettera r) del punto 5 dell'allegato B2 sono sottoposte alle procedure di cui alla presente legge sino all'approvazione dei piani di localizzazione di cui alla l.r. 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione) [25].

     7. Le prescrizioni di cui agli articoli 45, 63 bis e 63 ter delle NTA del PPAR, nonché le corrispondenti prescrizioni dei PRG dei Comuni adeguati al PPAR, cessano di avere applicazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 22. (Abrogazioni e modificazioni).

     1. L’ articolo 7 della l.r 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è sostituito dal seguente:

     “Art. 7. (Impianti elettrici e opere accessorie).

     1. E’ di competenza della Provincia il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 151 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e l’espressione del parere previsto dal comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 6 giugno 1988, n. 19, per gli impianti elettrici e le relative opere accessorie che interessano il territorio della provincia medesima.

     2. La Regione è competente a rilasciare gli atti di cui al comma 1 quando gli impianti elettrici e le relative opere accessorie interessano il territorio di due o più province.”.

     2. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è sostituito dal seguente:

     “1. L’autorizzazione per le cave e torbiere non assoggettate alla procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA) è rilasciata dal Comune interessato entro i centoventi giorni successivi alla presentazione della domanda da parte dell’imprenditore.”.

     3. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

     “3. La Provincia indice apposita Conferenza dei servizi tra le strutture regionali, provinciali e comunali competenti per materia e il Corpo forestale dello Stato. La Conferenza esprime parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, circa la conformità alle disposizioni regionali e provinciali.”.

     4. Il comma 6 dell’articolo 13 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

     “6. La Provincia rilascia l’autorizzazione paesistica, se necessaria.”.

     5. L’articolo 21 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

     “Art. 21. (Conferenza di servizi).

     1. I pareri richiesti ai sensi della presente legge sono acquisiti tramite la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.

     6. L’articolo 22 della l.r. 71/1997 è abrogato.

     7. Il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 è sostituito dal seguente:

     “1. Nelle more dell’approvazione del Piano energetico ambientale regionale sono sospesi i procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni o alla valutazione di impatto ambientale da parte della Regione per la realizzazione di nuove centrali termoelettriche alimentate a metano, carbone, olio combustibile, nonché di impianti eolici. Per quanto riguarda le nuove centrali idroelettriche, la conclusione del procedimento è subordinata all’approvazione del Piano di tutela delle acque e ad una valutazione di congruità con lo stesso. Tale disposizione non si applica agli impianti rientranti nell’allegato 1 della direttiva 96/61/CE, recepita con d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372. Resta invariato l’utilizzo di altre tecnologie di sfruttamento dell’energia solare e da biomasse.”.

 

 

Allegato A1

ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL’Art. 4, COMMA 1

 

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.

b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese quelle termali e minerali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.

c) Impianti industriali destinati:

1) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 t/die [26].

d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici con una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 mc.

g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.

h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 m.

i) Cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o con un’area interessata superiore a 20 ha.

l) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.

m) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 [27].

n) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche [28].

o) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc.

o bis) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, oltre le seguenti soglie minime:

1) 85.000 posti per polli da ingrasso;

2) 60.000 posti per galline;

3) 3.000 posti per suini da allevamento carne (di oltre 30 kg.);

4) 900 posti per scrofe.

o ter) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici [29].

o quater) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di mq [30].

o quinquies) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi volte a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni [31].

o sexies) Impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza superiore a 1.000 kW o composti da più aerogeneratori con altezza fuori tutto superiore a 40 metri [32].

 

Allegato A2

ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL’Art. 4, COMMA 2

 

a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato B ed all’allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo 22/1997.

b) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o trattamento di cui all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all’allegato C, lettere da R1 a R9, del d.lgs. 22/1997 ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo 22/1997.

c) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B del d.lgs. 22/1997, punti D13, D14).

d) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettera D15, del d.lgs. 22/1997.

e) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 e D5, del d.lgs. 22/1997); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 e D5, del d.lgs. 22/1997), ad esclusione di discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc.

f) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.

g) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezioni in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all’allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, del d.lgs. 22/1997).

h) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

 

 

Allegato B1

ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL’Art. 4, COMMA 1

 

1) Agricoltura

a) [Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha] [33].

b) [Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha, deforestazione allo scopo di conversione in altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha] [34].

c) Impianti di allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi indifferentemente dalla localizzazione gli allevamenti con numero inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 300 ovicaprini, 50 bovini [35].

d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore a 300 ha.

e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 4 ha.

f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.

2) Industria energetica ed estrattiva

a) Impianti termici o a celle a combustibile per la produzione di energia elettrica o termica con potenza complessiva superiore a 50 MW [36].

b) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie [37].

c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, ad esclusione degli impianti solari per la produzione di energia da conversione fotovoltaica e gli impianti solari termici [38].

d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km.

e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento attraverso un singolo aerogeneratore con altezza fuori tutto superiore a 40 metri ovvero impianti industriali composti da più aerogeneratori con altezza fuori tutto inferiore o uguale a 40 metri [39].

f) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km.

g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma ad esclusione dei rilievi geofisici [40].

g bis) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 1443/1927, mediante dragaggio marino e fluviale [41].

g ter) Agglomerazione industriale di carbon fossile lignite [42].

g quater) Impianti di superficie delle industrie d'estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose [43].

g quinquies) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW [44].

3) Progetti di infrastrutture

a) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali [45].

b) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca e le vie navigabili [46].

c) Strade extraurbane secondarie di interesse regionale.

d) Linee ferroviarie a carattere regionale.

e) Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km.

f) Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare, ad eccezione degli interventi di ripascimento finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi.

g) Aeroporti e aviosuperfici [47].

h) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell’allegato A1, nonché progetti d’intervento su porti esistenti.

4) Altri progetti

a) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc.

b) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha.

c) Cave e torbiere.

d) Cave di prestito per la realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale e regionale.

e) [Recupero di cave dismesse] [48].

f) [Progetti di cui all’allegato A1 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzabili per più di due anni] [49].

 

 

Allegato B2 [50]

ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL’Art. 4, COMMA 2

 

1) Lavorazione di metalli

 

a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.

 

b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.

 

c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

 

1) laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo allora;

 

2) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kj per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

 

3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

 

d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

 

e) [Abrogata].

 

f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.

 

g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc.

 

h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.

 

i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha.

 

l) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie o 50.000 mc di volume.

 

l-bis) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore ai 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 Kg al metro cubo.

 

l-ter) Cockerie (distillazione a secco di carbone).

 

l-quater) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

 

 

2) Industrie di prodotti alimentari

 

a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno.

 

b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.

 

c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua.

 

d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.

 

e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 mc di volume.

 

f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

 

g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.

 

h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.

 

i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

 

 

3) Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta

 

a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate.

 

b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate ai giorno.

 

c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o a tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

 

d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.

 

 

4) Industria della gomma e delle materie plastiche

 

a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

 

 

5) Progetti di infrastrutture

 

a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha.

 

b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici pari o superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di grandi strutture di vendita di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); parcheggi di uso pubblico con capacità pari o superiore a 500 posti auto.

 

c) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 Km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.

 

d) Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri secondo.

 

e) Strade extraurbane secondarie provinciali e comunali.

 

f) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corse con lunghezza in area urbana o extraurbana superiore a 1.500 m.

 

g) Linee ferroviarie a carattere locale.

 

h) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tranvie e metropolitano), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.

 

i) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale e lacuale.

 

l) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

 

m) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

 

n) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni dì deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc oppure con capacità massima superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

 

o) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

 

p) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.

 

p-bis) Impianti di recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997.

 

p-ter) Impianti recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o trattamento di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo n. 22/1997, sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997.

 

q) [Abrogata].

 

r) Antenne con potenza superiore a 20 watt in emissione o superiori a 12 mt. di impianti riguardanti il servizio di radiodiffusione, televisivo, telefonico e di telefonia mobile.

 

s) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

 

s-bis) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

s-ter) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

 

6) Altri progetti

 

a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.

 

b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.

 

c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha.

 

d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata superi i 500 mq.

 

e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie o 50.000 mc di volume.

 

f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

 

g) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate ai giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

 

h) Cave e torbiere dopo l'entrata in vigore del PPAE.

 

i) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

 

l) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.

 

m) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.

 

n) Progetti di cui all'allegato A2 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzabili per più di due anni.

 

n-bis) Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha.

 

n-ter) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha, deforestazione allo scopo di conversione in altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.

 

n-quater) Depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 mc.

 

n-quinquies) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.

 

n-sexies) Stabilimenti di squartamento con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

 

n-septies) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari.

 

n-octies) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.

 

n-novies) Recupero di cave dismesse.

 

n-decies) impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica e impianti solari termici, comprese le opere connesse, a esclusione di quelli in cui i moduli o collettori:

 

1) siano ubicati al suolo ed abbiano potenza complessiva inferiore o uguale a 1.000 kW;

 

2) costituiscano elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti a serre come individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del D.M. 6 agosto 2010 con potenza complessiva inferiore o uguale a 200 kW;

 

3) siano collocati, indipendentemente dalla modalità di posizionamento, sulle strutture edilizie esterne degli edifici e loro strutture di pertinenza come individuati negli allegati 2 e 3 del D.M. 19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del D.M. 6 agosto 2010;

 

4) costituiscano o sostituiscano elementi di arredo urbano e viario come individuati negli allegati 2 e 3 del D.M. 19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del D.M. 6 agosto 2010.

 

n-undecies) Gli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza istallata inferiore a 1000 kilo watt e superiore o uguale a 60 kilo watt che non interessano immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e impianti che non hanno tutte le caratteristiche per essere sottoposti alla sola D.I.A. comunale.

 

n-duodecies) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2).

 

n-terdecies) Impianti termici, inclusi quelli a celle a combustibile, per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, a eccezione di quelli:

1) alimentati a biomasse, a olii combustibili vegetali o a biodiesel, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;

2) alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, se ubicati all’interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;

3) alimentati a biogas da biomasse (fermentazione anaerobica metanogenica), di potenza termica nominale complessiva inferiore a 3 MW.

 

n-quattuordecies) Impianti che riguardano i progetti di riconversione industriale di cui all’articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa), convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81, ferme restando le caratteristiche stabilite dall’art. 57, comma 3 della L.R. n. 31/2009:

 

a) esistenza del piano industriale che preveda una dimensione dell’impianto coerente con le esigenze della riconversione;

 

b) preminente interesse di carattere generale sul piano occupazionale;

 

c) utilizzo di nuove tecnologie ecosostenibili;

 

d) valorizzazione delle produzioni in una organizzazione di filiera corta.

 

 

Allegato C

ELEMENTI DI VERIFICA DI CUI ALL’Art. 6

 

1) Caratteristiche del progetto

Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità);

b) utilizzazione delle risorse naturali;

c) produzione di rifiuti;

d) inquinamento e disturbi ambientali;

e) rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate;

f) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole);

g) cumulo con altri progetti.

 

2) Ubicazione del progetto

La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto deve essere presa in considerazione, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

a) l’utilizzazione attuale del territorio;

b) la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

c) la capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

1) zone costiere;

2) zone montuose o forestali;

3) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;

4) zone a forte densità demografica;

5) paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico;

6) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;

7) effetti dell’opera sulle limitrofe aree naturali protette;

8) zone umide;

9) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

 

3) Caratteristiche dell’impatto potenziale

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

a) della portata dell’impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);

b) della natura transfrontaliera dell’impatto;

c) dell’ordine di grandezza e della complessità dell’impatto;

d) della durata, frequenza e reversibilità dell’impatto.

 

 

Allegato D

INFORMAZIONI DI CUI ALL’Art. 8, COMMA 2

 

1) Descrizione del progetto, comprese in particolare:

     a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

     b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l’indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

     c) una valutazione del tipo e delle quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.), risultanti dall’attività del progetto proposto.

2) Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale.

3) Una descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna ed alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all’interazione tra questi vari fattori.

4) Una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull’ambiente:

     a) dovuti all’esistenza del progetto;

     b) dovuti all’utilizzazione delle risorse naturali;

     c) dovuti all’emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; e la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull’ambiente.

5) Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull’ambiente.

6) Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

7) Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti.


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 26 marzo 2012, n. 3.

[2] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[4] Lettera già modificata dall'art. 42 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16, dall'art. 31 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2011, n. 9.

[5] Comma già modificato dall'art. 42 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16, dall'art. 31 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2011, n. 9.

[6] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[7] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 37.

[8] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[10] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[11] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[12] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[14] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[15] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[16] Rubrica così sostituita dall'art. 7 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[17] Alinea così modificato dall'art. 7 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[18] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[19] Comma già sostituito dall’art. 22 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[20] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[21] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[22] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[23] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[24] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[25] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[26] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[27] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[28] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[29] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[30] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[31] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[32] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[33] Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[34] Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[35] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[36] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[37] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[38] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[39] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[40] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[41] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[42] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[43] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[44] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[45] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[46] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[47] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[48] Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[49] Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6.

[50] Allegato già modificato dall'art. 12 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6, dall’art. 1, L.R. 12 ottobre 2007, n. 11, dalla D.G.R. 31 ottobre 2007, n. 1211, dalla D.G.R. 9 dicembre 2008, n. 1792, dalla D.G.R. 2 febbraio 2009, n. 164, dalla D.G.R. 31 maggio 2010, n. 914, dall’art. 1 della L.R. 4 agosto 2010, n. 12, dall’art. 42 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20.