§ 6.3.60 – L.R. 25 novembre 2002, n. 25.
Assestamento del bilancio per l’anno 2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:25/11/2002
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell’esercizio 2001).
Art. 2.  (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell’esercizio 2001).
Art. 3.  (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell’esercizio 2001).
Art. 4.  (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa).
Art. 5.  (Modificazioni ai fondi globali).
Art. 6.  (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l’anno 2002 e precedenti).
Art. 7.  (Integrazioni, modificazioni e finalizzazione autorizzazioni di spesa).
Art. 8.  (Programma di investimento delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere delle Marche).
Art. 9.  (Proroghe e rinvio di termini).
Art. 10.  (Programmi di intervento di cui all’articolo 8 della l.r. 46/1992).
Art. 11.  (Disposizioni attuative della l.r. 33/1991).
Art. 12.  (Modifica della l.r. 17/1999).
Art. 13.  (Modifica della l.r. 20/1984).
Art. 14.  (Modifiche delle l.r. 18/1996, 24/2000 e 18/2002).
Art. 15.  (Norme per l’attuazione del piano di cui alla legge 61/1998, articolo 8).
Art. 16.  (Modifica della l.r. 6/2002).
Art. 17.  (Modifica della l.r. 44/1998).
Art. 18.  (Revisione dei residui passivi perenti).
Art. 19.  (Pubblicazione dei decreti dei Dirigenti regionali nel Bollettino ufficiale della Regione).
Art. 20.  (Quadri generali riassuntivi).
Art. 21.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 6.3.60 – L.R. 25 novembre 2002, n. 25.

Assestamento del bilancio per l’anno 2002.

(B.U. 28 novembre 2002, n. 124 – suppl. n. 27).

 

Art. 1. (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell’esercizio 2001).

     1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2001, già iscritti, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’anno 2002 per l’importo presunto di euro 980.880.148,04, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell’importo complessivo di euro 1.959.884.047,54.

     2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2001, già iscritti, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2002 per l’importo presunto di euro 740.927.440,25 sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 2 e restano stabiliti nell’importo complessivo di euro 1.807.257.346,77.

 

     Art. 2. (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell’esercizio 2001).

     1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2001, già iscritta, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001, nel bilancio per l’anno 2002 per l’importo presunto di euro 140.663.949,50 si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2001, nell’importo di euro 850.106.243,02, di cui euro 149.455.971,93 presso il tesoriere della Regione e euro 700.650.271,09 presso la tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti intrattenuti con la medesima.

 

     Art. 3. (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell’esercizio 2001).

     1. L’ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell’esercizio 2001, iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’anno 2002 per l’importo presunto di euro 380.616.657,29, è stabilito in euro 302.082.671,91 per effetto delle risultanze del rendiconto per l’anno 2001.

 

     Art. 4. (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa).

     1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2002 sono introdotte le variazioni incrementali o riduttive riportate nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.

 

     Art. 5. (Modificazioni ai fondi globali).

     1. Per effetto delle variazioni introdotte dall’articolo 4, l’entità dei fondi globali è ridotta dei seguenti importi: UPB 2.08.01 dello stato di previsione della spesa per euro 221.390,13; UPB 2.08.02 dello stato di previsione della spesa per euro 73.734,27.

     2. Gli elenchi 1 e 2 relativi ai fondi globali di cui al comma 1 sono modificati in relazione al contenuto stabilito dall’allegata tabella A.

 

     Art. 6. (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l’anno 2002 e precedenti).

     1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 31/2001, l’autorizzazione alla contrazione di mutui per la copertura del disavanzo del bilancio per l’anno 2002, già stabilita nell’importo di euro 78.152.670,56 per effetto dell’articolo 22 della l.r. 23 aprile 2002, n. 7 (Bilancio di previsione 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002/2004), si stabilisce nel nuovo importo di euro 79.358.176,86.

     2. L’importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 2001, già stabilita nell’importo di euro 74.434.053,58 per effetto dell’articolo 23, comma 1, lettera c), della l.r. 7/2002, si stabilisce nel nuovo importo di euro 70.849.703,09.

     3. L’importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 2000, già stabilita nell’importo di euro 71.226.079,68 per effetto dell’articolo 23, comma 1, lettera b), della l.r. 7/2002, si stabilisce nel nuovo importo di euro 82.739.696,43.

     4. L’importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 1999, già stabilita nell’importo di euro 22.355.425,34 per effetto dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della l.r. 7/2002, si stabilisce nel nuovo importo di euro 21.021.243,41.

     5. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 24 della l.r. 7/2002.

 

     Art. 7. (Integrazioni, modificazioni e finalizzazione autorizzazioni di spesa).

     1. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) dopo le parole “il comune di residenza” sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     2. Al comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 28 novembre 2001, n. 30 (Assestamento del bilancio 2001) dopo le parole “che si istituisce nello stato di previsione della spesa” sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     3. Al comma 9 dell’articolo 7 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 2002) le parole “all’Orchestra regionale marchigiana” sono sostituite con le parole

     (Omissis).

     4. E’ autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 12.416,17 iscritta a carico della UPB 2.08.08, per la restituzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della protezione civile, della somma accertata come economia sull’assegnazione disposta ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza 2480/1996 a seguito dell’alluvione dell’ottobre 1996 nella provincia di Pesaro-Urbino.

     5. E’ autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 1.000.000,00 iscritta a carico dell’UPB 2.08.09 per il rimborso agli enti locali delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti sponda.

     6. E’ autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 100.000,00 iscritta a carico dell’UPB 4.27.01 per la concessione di contributi alle Province per il funzionamento degli organi tecnici previsti nei contratti di servizio e degli altri organismi previsti dall’articolo 8 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), per l’attività di monitoraggio e per le altre attività connesse all’esercizio delle funzioni conferite in materia di trasporti.

     7. E’ autorizzato, per l’anno 2002, il rilascio gratuito delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica ai minori ed agli invalidi per qualsiasi causa riconosciuti ai sensi della normativa vigente. L’onere pari a euro 400.000,00 è posto a carico della UPB 5.28.01 dello stato di previsione della spesa.

     8. E’ autorizzato, per l’anno 2002, il cofinanziamento regionale per l’importo di euro 250.000,00 del programma nazionale per il miglioramento urbano previsto dal decreto ministeriale 27 dicembre 2001. La somma è iscritta a carico della UPB 4.25.04.

     9. E’ autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 258.228,45 iscritta a carico della UPB 5.29.08, per l’acquisto delle attrezzature necessarie ai centri diurni e di aggregazione giovanile per la realizzazione del “progetto autismo”.

     10. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 5.29.07 è comprensivo della somma di euro 258.228,45 destinata al Comune di Pesaro quale contributo necessario a supportare le spese relative all’accoglienza dei bambini talassemici e delle loro famiglie.

     11. E’ autorizzato, per l’anno 2002, il cofinanziamento regionale per l’importo di euro 106.390,13 del programma nazionale previsto dall’articolo 21 del d.p.r. 28 luglio 2000, n. 314. La somma è iscritta a carico dell’UPB 3.20.05.

     12. Per il finanziamento della misura relativa ai progetti di catalogazione (avvio al lavoro di laureati in materie umanistiche) è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 400.000,00. La somma è iscritta a carico dell’UPB 5.31.05.

     13. L’autorizzazione di spesa recata dalla l.r. 18 giugno 2002, n. 9 (Promozione dei diritti umani, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale) è incrementata, per l’anno 2002, di euro 25.822,84 al fine di consolidare l’intervento intrapreso con il Brasile a sostegno delle politiche sociali. La somma è iscritta a carico dell’UPB 3.14.07.

     14. Al fine di integrare il Fondo di solidarietà Italia-Argentina è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 50.000,00. La somma è iscritta a carico dell’UPB 5.29.05.

     15. Al fine di contribuire alle spese programmate nell’anno 2002 per la riapertura dei teatri storici marchigiani dei Comuni di Amandola, Arcevia, Pergola, San Lorenzo in Campo e Sant’Agata Feltria è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 65.000,00. La somma è iscritta nell’UPB 5.31.01.

     16. Per il finanziamento del programma di investimenti relativo ai progetti culturali cofinanziati ai sensi della l.r. 29 dicembre 1997, n. 75 (Programmazione ed interventi finanziari nei settori delle attività e dei beni culturali) è autorizzata la spesa di euro 413.000,00. La somma è iscritta a carico dell’UPB 5.31.04.

     17. Lo stanziamento iscritto a carico dell’UPB 1.06.01 è incrementato della somma di euro 200.000,00 destinata alle Province per il finanziamento delle quote a saldo relative all’attivazione, per l’anno 2001, dei corsi di orientamento musicale (COM) e l’apertura di centri sociali di educazione permanente (CSEP) di cui alla l.r. 2 giugno 1992, n. 21.

     18. E’ autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 73.734,27 per la realizzazione dei progetti relativi ai parchi urbani di cui alla l.r. 27 luglio 1998, n. 26 presentati nell’anno 2002 e non finanziati. La somma è iscritta a carico dell’UPB 4.25.04.

     19. Gli stanziamenti del fondo unico di cui al d.p.c.m. 26 maggio 2000 e al d.p.c.m. 23 aprile 2002 relativamente al settore commercio vengono utilizzati sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare.

     20. Dopo la lettera c2) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 18 aprile 1994, n. 14 (Interventi per lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche, la qualificazione e l’ammodernamento delle imprese di pesca e la promozione dei consumi ittici) e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     21. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 14/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     22. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 14/1994 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte, in fine, le parole:

     (Omissis).

     23. Per le finalità previste dalla lettera c3) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 14/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 47.000,00. La somma è iscritta a carico dell’UPB 3.11.06.

 

     Art. 8. (Programma di investimento delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere delle Marche).

     1. Per il finanziamento del programma di investimenti delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere delle Marche è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 25.000.000,00. La somma è iscritta a carico della UPB 5.28.08 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno in corso.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della l.r. 31/2001, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l’importo di euro 25.000.000,00 con le modalità e le condizioni stabilite dall’articolo 24 della l.r. 7/2002.

     3. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 2 è iscritto a carico della UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell’entrata.

 

     Art. 9. (Proroghe e rinvio di termini).

     1. Il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999 alla Regione Marche viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l’anno 2000, entro il 31 dicembre 2003.

     2. Il termine previsto dall’articolo 14, comma 4, della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato marchigiano), per gli interventi previsti dall’articolo 11, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, limitatamente alle assegnazioni effettuate dall’anno 1998 al 2001, è fissato al 31 dicembre 2004.

     3. Per l’anno 2002, il termine per la presentazione dei programmi di investimento degli enti locali, previsto dall’articolo 8, comma 2, della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale), è prorogato al 31 dicembre.

     4. I termini indicati nell’articolo 12 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 sono prorogati al 30 marzo 2003.

     5. Il termine del 31 ottobre dell’anno precedente quello di riferimento, previsto dall’articolo 3, comma 3, della l.r. 9 novembre 1998, n. 38 (Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro), quale termine per l’approvazione, da parte della Giunta regionale, del piano annuale degli interventi per le politiche attive del lavoro, che comprende anche il programma annuale delle attività dell’Agenzia regionale Marche lavoro, è differito, per l’anno 2003, al 30 maggio 2003.

     6. La validità del piano triennale 2000/2002 degli interventi per le politiche attive del lavoro di cui al comma 1 dell’articolo 3 della l.r.38/1998 è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

 

     Art. 10. (Programmi di intervento di cui all’articolo 8 della l.r. 46/1992).

     1. I limiti di impegno di cui al comma 5 dell’articolo 12 (ottava annualità) ed al comma 1 dell’articolo 13 (nona annualità) della l.r. 6/2002 saranno prioritariamente destinati alla concessione del concorso regionale per il finanziamento degli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 12 (settima annualità), così come già giudicati ammissibili con deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2001, n. 2683.

 

     Art. 11. (Disposizioni attuative della l.r. 33/1991).

     1. Lo stanziamento dell’UPB 3.18.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2002, è destinato, per l’importo di euro 1.458.722,94, all’erogazione dei contributi previsti dall’articolo 5, comma 1, e dall’articolo 6, della l.r. 28 ottobre 1991, n. 33 (Interventi e riqualificazione dell’offerta turistica regionale) per il rifinanziamento degli interventi di cui all’articolo 3 della stessa l.r. 33/1991.

     2. Nella medesima UPB 3.18.04, per il finanziamento delle istanze pervenute ai sensi della l.r. 33/1991 entro il 31 marzo 2002 ed entro il 30 settembre 2001 sono destinati euro 118.785,09 per ciascuna semestralità.

     [3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 33/1991 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).] [1]

 

     Art. 12. (Modifica della l.r. 17/1999).

     1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis).

     2. Dopo la lettera o) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 17/1999 è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

 

     Art. 13. (Modifica della l.r. 20/1984).

     1. Tra gli enti di cui alla tabella A della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità degli amministratori degli enti pubblici e dei componenti di commissioni, collegi e comitati), come sostituita dalla l.r. 24 luglio 2002, n. 16, è soppresso il Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino.

     2. Tra gli enti di cui alla tabella B della l.r. 20/1984, come sostituita dalla l.r. 16/2002, alla “Commissione preposta alla formazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica”, è aggiunto tra i componenti il presidente al quale spetta un’indennità di presenza di euro 32,00.

     3. Tra gli enti di cui alla tabella B della l.r. 20/1984, come sostituita dalla l.r. 16/2002, è inserito il “Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)” di cui alla l.r. 27 marzo 2001, n. 8 con le indennità ed il rimborso spese previste dall’articolo 9 della medesima l.r. 8/2001; la spesa è posta a carico dell’UPB 1.05.01.

     4. Al primo comma dell’articolo 4 della l.r. 20/1984, come sostituito dalla l.r. 16/2002, dopo le parole “Agli amministratori ed ai componenti” sono aggiunte le parole (omissis) e dopo le parole “con la qualifica non dirigenziale” sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi decorrono dall’entrata in vigore della l.r. 16/2002.

 

     Art. 14. (Modifiche delle l.r. 18/1996, 24/2000 e 18/2002).

     1. Nel titolo e nel testo della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di handicap) e successive modificazioni ed integrazioni le parole “in situazione di handicap” sono sostituite con le parole (omissis) e la parola “handicap” è sostituita con la parola “disabilità”.

     2. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole “l.r. 24/1985” sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     3. Il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Il comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. [Il comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 3 aprile 2000, n. 24 (Norme per favorire l’occupazione dei disabili) è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [2].

     6. [Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 15 ottobre 2002, n. 18 (Istituzione del garante per l’infanzia e l’adolescenza) sono soppresse le parole “presso il Consiglio regionale”] [3].

 

     Art. 15. (Norme per l’attuazione del piano di cui alla legge 61/1998, articolo 8).

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 71, comma 2, della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001) si applicano anche ai palazzi vescovili compresi nel piano di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dal sisma di cui all’articolo 8 della legge 30 marzo 1998, n. 61.

 

     Art. 16. (Modifica della l.r. 6/2002).

     1. Al comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (Legge finanziaria 2002) dopo le parole “finalità previste dall’articolo 7 della l.r. 33/1997” sono aggiunte le seguenti parole

     (Omissis).

 

     Art. 17. (Modifica della l.r. 44/1998).

     1. Al comma 1 dell’articolo 2 bis della l.r. 23 dicembre 1998, n. 44 (Interventi a favore delle attività produttive che hanno subito danni in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18. (Revisione dei residui passivi perenti).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a cancellare, dal conto del patrimonio, le somme concernenti i residui passivi perenti provenienti dagli esercizi finanziari 1995 e precedenti per le quali non sia previsto il pagamento entro il corrente anno.

     2. Le somme provenienti da assegnazioni a destinazione specifica conservano la destinazione settoriale di spesa prevista all’interno dell’unità previsionale di base nella quale erano iscritte.

 

          Art. 19. (Pubblicazione dei decreti dei Dirigenti regionali nel Bollettino ufficiale della Regione). [4]

 

     Art. 20. (Quadri generali riassuntivi).

     1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio per l’anno 2002 nelle risultanze di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.

     2. E’ approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio per l’anno 2002 nelle risultanze di cui alla tabella 4 allegata alla presente legge.

 

     Art. 21. (Dichiarazione d’urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall’art. 76 della L.R. 11 luglio 2006, n. 9.

[2] Comma abrogato dall’art. 38 della L.R. 25 gennaio 2005, n. 2.

[3] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

[4] Articolo abrogato dall’art. 18 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.