Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 25/11/2002 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell’esercizio 2001). |
Art. 2. (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell’esercizio 2001). |
Art. 3. (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell’esercizio 2001). |
Art. 4. (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa). |
Art. 5. (Modificazioni ai fondi globali). |
Art. 6. (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l’anno 2002 e precedenti). |
Art. 7. (Integrazioni, modificazioni e finalizzazione autorizzazioni di spesa). |
Art. 8. (Programma di investimento delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere delle Marche). |
Art. 9. (Proroghe e rinvio di termini). |
Art. 10. (Programmi di intervento di cui all’articolo 8 della l.r. 46/1992). |
Art. 11. (Disposizioni attuative della l.r. 33/1991). |
Art. 12. (Modifica della l.r. 17/1999). |
Art. 13. (Modifica della l.r. 20/1984). |
Art. 14. (Modifiche delle l.r. 18/1996, 24/2000 e 18/2002). |
Art. 15. (Norme per l’attuazione del piano di cui alla legge 61/1998, articolo 8). |
Art. 16. (Modifica della l.r. 6/2002). |
Art. 17. (Modifica della l.r. 44/1998). |
Art. 18. (Revisione dei residui passivi perenti). |
Art. 19. (Pubblicazione dei decreti dei Dirigenti regionali nel Bollettino ufficiale della Regione). |
Art. 20. (Quadri generali riassuntivi). |
Art. 21. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 6.3.60 – L.R. 25 novembre 2002, n. 25.
Assestamento del bilancio per l’anno 2002.
(B.U. 28 novembre 2002, n. 124 – suppl. n. 27).
Art. 1. (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell’esercizio 2001).
1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2001, già iscritti, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della
2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2001, già iscritti, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della
Art. 2. (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell’esercizio 2001).
1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2001, già iscritta, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della
Art. 3. (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell’esercizio 2001).
1. L’ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell’esercizio 2001, iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’anno 2002 per l’importo presunto di euro 380.616.657,29, è stabilito in euro 302.082.671,91 per effetto delle risultanze del rendiconto per l’anno 2001.
Art. 4. (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa).
1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2002 sono introdotte le variazioni incrementali o riduttive riportate nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.
Art. 5. (Modificazioni ai fondi globali).
1. Per effetto delle variazioni introdotte dall’articolo 4, l’entità dei fondi globali è ridotta dei seguenti importi: UPB 2.08.01 dello stato di previsione della spesa per euro 221.390,13; UPB 2.08.02 dello stato di previsione della spesa per euro 73.734,27.
2. Gli elenchi 1 e 2 relativi ai fondi globali di cui al comma 1 sono modificati in relazione al contenuto stabilito dall’allegata tabella A.
Art. 6. (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l’anno 2002 e precedenti).
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della
2. L’importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 2001, già stabilita nell’importo di euro 74.434.053,58 per effetto dell’articolo 23, comma 1, lettera c), della
3. L’importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 2000, già stabilita nell’importo di euro 71.226.079,68 per effetto dell’articolo 23, comma 1, lettera b), della
4. L’importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 1999, già stabilita nell’importo di euro 22.355.425,34 per effetto dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della
5. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 24 della
Art. 7. (Integrazioni, modificazioni e finalizzazione autorizzazioni di spesa).
1. Al comma 3 dell’articolo 6 della
(Omissis).
2. Al comma 6 dell’articolo 8 della
(Omissis).
3. Al comma 9 dell’articolo 7 della
(Omissis).
4. E’ autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 12.416,17 iscritta a carico della UPB 2.08.08, per la restituzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della protezione civile, della somma accertata come economia sull’assegnazione disposta ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza 2480/1996 a seguito dell’alluvione dell’ottobre 1996 nella provincia di Pesaro-Urbino.
5. E’ autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 1.000.000,00 iscritta a carico dell’UPB 2.08.09 per il rimborso agli enti locali delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti sponda.
6. E’ autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 100.000,00 iscritta a carico dell’UPB 4.27.01 per la concessione di contributi alle Province per il funzionamento degli organi tecnici previsti nei contratti di servizio e degli altri organismi previsti dall’articolo 8 della
7. E’ autorizzato, per l’anno 2002, il rilascio gratuito delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica ai minori ed agli invalidi per qualsiasi causa riconosciuti ai sensi della normativa vigente. L’onere pari a euro 400.000,00 è posto a carico della UPB 5.28.01 dello stato di previsione della spesa.
8. E’ autorizzato, per l’anno 2002, il cofinanziamento regionale per l’importo di euro 250.000,00 del programma nazionale per il miglioramento urbano previsto dal
9. E’ autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 258.228,45 iscritta a carico della UPB 5.29.08, per l’acquisto delle attrezzature necessarie ai centri diurni e di aggregazione giovanile per la realizzazione del “progetto autismo”.
10. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 5.29.07 è comprensivo della somma di euro 258.228,45 destinata al Comune di Pesaro quale contributo necessario a supportare le spese relative all’accoglienza dei bambini talassemici e delle loro famiglie.
11. E’ autorizzato, per l’anno 2002, il cofinanziamento regionale per l’importo di euro 106.390,13 del programma nazionale previsto dall’articolo 21 del
12. Per il finanziamento della misura relativa ai progetti di catalogazione (avvio al lavoro di laureati in materie umanistiche) è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 400.000,00. La somma è iscritta a carico dell’UPB 5.31.05.
13. L’autorizzazione di spesa recata dalla
14. Al fine di integrare il Fondo di solidarietà Italia-Argentina è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 50.000,00. La somma è iscritta a carico dell’UPB 5.29.05.
15. Al fine di contribuire alle spese programmate nell’anno 2002 per la riapertura dei teatri storici marchigiani dei Comuni di Amandola, Arcevia, Pergola, San Lorenzo in Campo e Sant’Agata Feltria è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 65.000,00. La somma è iscritta nell’UPB 5.31.01.
16. Per il finanziamento del programma di investimenti relativo ai progetti culturali cofinanziati ai sensi della
17. Lo stanziamento iscritto a carico dell’UPB 1.06.01 è incrementato della somma di euro 200.000,00 destinata alle Province per il finanziamento delle quote a saldo relative all’attivazione, per l’anno 2001, dei corsi di orientamento musicale (COM) e l’apertura di centri sociali di educazione permanente (CSEP) di cui alla
18. E’ autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 73.734,27 per la realizzazione dei progetti relativi ai parchi urbani di cui alla
19. Gli stanziamenti del fondo unico di cui al d.p.c.m. 26 maggio 2000 e al d.p.c.m. 23 aprile 2002 relativamente al settore commercio vengono utilizzati sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare.
20. Dopo la lettera c2) del comma 2 dell’articolo 2 della
(Omissis).
21. Il comma 4 dell’articolo 3 della
(Omissis).
22. Al comma 1 dell’articolo 4 della
(Omissis).
23. Per le finalità previste dalla lettera c3) del comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 8. (Programma di investimento delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere delle Marche).
1. Per il finanziamento del programma di investimenti delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere delle Marche è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 25.000.000,00. La somma è iscritta a carico della UPB 5.28.08 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno in corso.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della
3. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 2 è iscritto a carico della UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell’entrata.
Art. 9. (Proroghe e rinvio di termini).
1. Il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999 alla Regione Marche viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l’anno 2000, entro il 31 dicembre 2003.
2. Il termine previsto dall’articolo 14, comma 4, della
3. Per l’anno 2002, il termine per la presentazione dei programmi di investimento degli enti locali, previsto dall’articolo 8, comma 2, della
4. I termini indicati nell’articolo 12 della
5. Il termine del 31 ottobre dell’anno precedente quello di riferimento, previsto dall’articolo 3, comma 3, della
6. La validità del piano triennale 2000/2002 degli interventi per le politiche attive del lavoro di cui al comma 1 dell’articolo 3 della l.r.38/1998 è prorogato fino al 31 dicembre 2003.
Art. 10. (Programmi di intervento di cui all’articolo 8 della
1. I limiti di impegno di cui al comma 5 dell’articolo 12 (ottava annualità) ed al comma 1 dell’articolo 13 (nona annualità) della
Art. 11. (Disposizioni attuative della
1. Lo stanziamento dell’UPB 3.18.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2002, è destinato, per l’importo di euro 1.458.722,94, all’erogazione dei contributi previsti dall’articolo 5, comma 1, e dall’articolo 6, della
2. Nella medesima UPB 3.18.04, per il finanziamento delle istanze pervenute ai sensi della
[3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della
(Omissis).] [1]
Art. 12. (Modifica della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della
(Omissis).
2. Dopo la lettera o) del comma 4 dell’articolo 4 della
(Omissis).
Art. 13. (Modifica della
1. Tra gli enti di cui alla tabella A della
2. Tra gli enti di cui alla tabella B della
3. Tra gli enti di cui alla tabella B della
4. Al primo comma dell’articolo 4 della
(Omissis).
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi decorrono dall’entrata in vigore della
Art. 14. (Modifiche delle
1. Nel titolo e nel testo della
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della
(Omissis).
3. Il comma 1 dell’articolo 26 della
(Omissis).
4. Il comma 2 dell’articolo 26 della
(Omissis).
5. [Il comma 5 dell’articolo 2 della
(Omissis)] [2].
6. [Al comma 1 dell’articolo 1 della
Art. 15. (Norme per l’attuazione del piano di cui alla
1. Le disposizioni di cui all’articolo 71, comma 2, della
Art. 16. (Modifica della
1. Al comma 5 dell’articolo 18 della
(Omissis).
Art. 17. (Modifica della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 bis della
(Omissis).
Art. 18. (Revisione dei residui passivi perenti).
1. La Giunta regionale è autorizzata a cancellare, dal conto del patrimonio, le somme concernenti i residui passivi perenti provenienti dagli esercizi finanziari 1995 e precedenti per le quali non sia previsto il pagamento entro il corrente anno.
2. Le somme provenienti da assegnazioni a destinazione specifica conservano la destinazione settoriale di spesa prevista all’interno dell’unità previsionale di base nella quale erano iscritte.
Art. 19. (Pubblicazione dei decreti dei Dirigenti regionali nel Bollettino ufficiale della Regione). [4]
Art. 20. (Quadri generali riassuntivi).
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio per l’anno 2002 nelle risultanze di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.
2. E’ approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio per l’anno 2002 nelle risultanze di cui alla tabella 4 allegata alla presente legge.
Art. 21. (Dichiarazione d’urgenza).
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma abrogato dall’art. 76 della
[2] Comma abrogato dall’art. 38 della
[3] Comma abrogato dall'art. 16 della
[4] Articolo abrogato dall’art. 18 della