§ 2.4.23 - Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 12.
Ordinamento delle Comunità Montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:16/01/1995
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Individuazione degli ambiti territoriali.
Art. 3.  Fasce territoriali.
Art. 4.  Costituzione delle comunità montane.
Art. 5.  Funzioni e strumenti.
Art. 6.  Statuto e regolamenti.
Art. 7.  Approvazione dello statuto.
Art. 8.  Organi della comunità montana.
Art. 9.  Composizione del Consiglio.
Art. 10.  Competenze del Consiglio.
Art. 11.  Composizione della giunta.
Art. 12.  Elezione della giunta.
Art. 13.  Competenza della giunta.
Art. 14.  Presidente.
Art. 15.  Revisore economico-finanziario.
Art. 16.  Uffici e personale.
Art. 17.  Segretario della Comunità montana.
Art. 18.  Piano pluriennale di sviluppo.
Art. 19.  Procedure di approvazione.
Art. 20.  Programmi annuali operativi di esecuzione.
Art. 21.  Progetto di interventi speciali.
Art. 22.  Rapporti con gli altri enti.
Art. 23.  Convenzioni.
Art. 24.  Gestione in forma associata di funzioni dei comuni.
Art. 27.  Gestione finanziaria e contabile.
Art. 28.  Norme transitorie.
Art. 29.  Trasferimento degli atti, del patrimonio e del personale.
Art. 30.  Rinvio.
Art. 31.  Abrogazione di norme.
Art. 32.  Norme finanziarie.


§ 2.4.23 - Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 12. [1]

Ordinamento delle Comunità Montane.

(B.U. 25 gennaio 1995, n. 4).

 

CAPO I

Costituzione e statuto delle comunità montane

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina l'ordinamento delle comunità montane al fine di:

     a) promuovere, in attuazione dei principi generali delle leggi 3 dicembre 1971, n. 1102; 8 giugno 1990, n. 142, articoli 28 e 29, 31 gennaio 1994, n. 97 e dello Statuto regionale, la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati, anche allo scopo di eliminare gli squilibri di natura economica, sociale e civile tra il territorio montano e il resto della regione;

     b) favorire la crescita civile e professionale delle popolazioni montane e la loro partecipazione alla predisposizione e attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico dei rispettivi territori, nel quadro degli obiettivi stabiliti dalla Comunità Economica Europea e dallo Stato, nonché dalla programmazione regionale e dai piani della provincia;

     c) attuare gli interventi speciali per la montagna di cui all'articolo 1 della legge 97/1994.

 

     Art. 2. Individuazione degli ambiti territoriali.

     1. Il territorio, individuato in attuazione dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è ripartito nelle seguenti zone:

     Zona A: Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, S. Leo, S. Agata Feltria, Talamello;

     Zona B: Comuni di Auditore, Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecopiolo, Monte Grimano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto;

     Zona C: Comuni di Borgo Pace, Fermignano, Mercatello sul Metauro, Montecalvo in Foglia, Peglio, Petriano, S. Angelo in Vado, Urbania, Urbino;

     Zona D1: Comuni di Apecchio, Piobbico, Acqualagna, Cantiano, Cagli;

     Zona D2: Comuni di Fratterosa, Frontone, Pergola, S. Lorenzo in Campo, Serra S. Abbondio;

     Zona E: Comuni di Barchi, Fossombrone, Isola del Piano, Mondavio, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Piagge, Saltara, S. Giorgio di Pesaro, S. Ippolito, Serrungarina;

     Zona F: Comuni di Arcevia, Cerreto d'Esi, Cupramontana, Fabriano, Genga, Mergo, Rosora, Sassoferrato, Serra San Quirico, Staffolo;

     Zona G: Comuni di Apiro, Cingoli, Poggio S. Vicino;

     Zona H: Comuni di Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, Sefro, S. Severino Marche, Treia;

     Zona I: Comuni di Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castelsant'Angelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso;

     Zona L: Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte S. Martino, Penna S. Giovanni, Ripe S. Ginesio, S. Angelo in Pontano, S. Ginesio, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino;

     Zona M: Comuni di Amandola, Comunanza, Force, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Montemonaco, Rotella, S. Vittoria in Matenano, Smerillo;

     Zona N: Comuni di Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Castignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.

     2. La Regione può provvedere al riordino degli ambiti territoriali delle comunità montane in relazione alle nuove organizzazioni territoriali della sanità ed alla eventuale istituzione di circondari.

     3. I comuni confinanti con le comunità montane costituite ai sensi della presente legge ed aventi i requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono presentare alla Regione motivata richiesta di inclusione nelle stesse, previo parere del consiglio della comunità montana interessata espresso entro novanta giorni.

     4. Le variazioni degli ambiti territoriali sono disposte con legge regionale, sentiti gli enti locali territoriali interessati.

     5. La fusione di tutti i comuni dello stesso ambito territoriale determina l'estinzione della relativa comunità montana.

 

     Art. 3. Fasce territoriali.

     1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento legislativo, previa consultazione degli enti locali territoriali interessati, saranno individuate fasce territoriali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nell'ambito di quelle comunità montane ove tale individuazione si renda necessaria al fine della graduazione e differenziazione degli interventi.

 

     Art. 4. Costituzione delle comunità montane.

     1. Tra i comuni compresi in ciascuna zona di cui all'articolo 2 è costituito l'ente locale, denominato comunità montana.

 

     Art. 5. Funzioni e strumenti.

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, alla comunità montana, anche riunita in consorzio con altre comunità montane o con comuni montani, compete:

     a) l'esercizio associato secondo le modalità di cui all'articolo 11 della legge 97/1994 di servizi comunali e delle funzioni proprie dei comuni o a questi delegate da leggi regionali;

     b) l'esercizio delle altre funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge o delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;

     c) la realizzazione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea e da leggi statali o regionali e la realizzazione degli interventi speciali per la montagna definiti dalla Regione ai sensi del comma 5, dell'articolo 1 della legge 97/1994;

     d) la definizione, nel quadro della pianificazione urbanistica provinciale, del razionale assetto del territorio, in funzione anche delle esigenze di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente;

     e) la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di vita e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

     f) il sostegno delle iniziative di natura economica, in particolare quelle cooperativistiche, idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorse attuali e potenziali nel quadro di una nuova economia montana integrata.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la comunità montana:

     a) adotta ed attua il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona e a tale scopo indirizza le attività e le iniziative degli operatori pubblici e privati, singoli od associati;

     b) adotta piani pluriennali di opere e di interventi e programmi annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo;

     c) acquista o prende in affitto i terreni da destinare alla formazione di boschi, prati e pascoli o riserve naturali; procede, ove necessario, all'espropriazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1981, n. 93;

     d) promuove e sostiene, con il concorso finanziario della Regione, consorzi o aziende per la gestione di beni agro-silvo-pastorali appartenenti alla comunità montana, alla Regione, ai comuni e ad altri soggetti pubblici e privati;

     e) promuove, anche in associazione con altre comunità montane, le forme di gestione del patrimonio forestale di cui all'articolo 9 della legge 97/1994;

     f) concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento della provincia attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo;

     g) stipula convenzioni ed accordi di programma e può costituire consorzi o gestire i servizi secondo le forme di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     h) può convenzionarsi con soggetti pubblici e privati, in particolare con società cooperative, allo scopo di gestire nell'interesse della collettività i patrimoni agricolo-forestali pubblici. Può inoltre affidare, anche tramite apposite convenzioni, alle cooperative di cui all'articolo 17 della legge 97/1994 e secondo le disposizioni ivi contenute, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica.

     3. Con legge regionale sono individuate le funzioni amministrative delegate alla comunità montana con particolare riferimento ai settori primario/sociale e culturale, all'ambiente e al territorio, fatte salve le competenze degli altri enti locali, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     4. Gli atti regionali di attuazione delle norme della Comunità Economica Europea o dello Stato individuano gli interventi speciali per la montagna, ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la cui realizzazione viene affidata alle comunità montane.

     5. La legge regionale provvede anche al riordino della disciplina delle organizzazioni montane anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le associazioni di cui all'articolo 3 della legge 97/1994.

 

     Art. 6. Statuto e regolamenti.

     1. Ciascuna comunità montana ha uno statuto che, nel rispetto della presente legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e determina fra l'altro:

     a) la denominazione e la sede;

     b) le competenze degli organi e le norme per il loro funzionamento;

     c) il numero dei componenti della giunta comunitaria;

     d) l'eventuale elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere;

     e) l'indicazione dei casi di incompatibilità, di decadenza, i modi di sostituzione dei consiglieri della giunta e dei suoi componenti;

     f) i poteri di convocazione e di iniziativa dei membri del consiglio comunitario e dei comuni partecipanti;

     g) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

     h) le forme della collaborazione fra comunità montane, con i comuni e la provincia e gli altri enti operanti nel territorio;

     i) le forme di partecipazione dei comuni alle attività della comunità, anche attraverso l'eventuale istituzione di un organismo composto dai rispettivi sindaci;

     l) le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;

     m) i criteri e le modalità per la partecipazione dei comuni al finanziamento della comunità.

     2. Ciascuna comunità montana adotta regolamenti per la propria organizzazione, per la disciplina delle forme di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dello statuto e dei principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 7. Approvazione dello statuto.

     1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunitario con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e lo statuto è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche dello statuto.

     2. Le comunità montane assicurano la partecipazione dei comuni interessati alla formazione dello statuto.

     3. Dopo l'espletamento del controllo da parte della competente sezione dell'organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, depositato presso la segreteria della comunità ed affisso all'albo pretorio dei comuni partecipanti per trenta giorni consecutivi.

     4. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

 

CAPO II

Organizzazione

 

     Art. 8. Organi della comunità montana.

     1. Sono organi della comunità montana:

     a) il consiglio comunitario;

     b) la giunta esecutiva;

     c) il presidente.

 

     Art. 9. Composizione del Consiglio. [2]

     1. Il Consiglio comunitario è composto dai Sindaci dei Comuni membri e da consiglieri dei comuni stessi eletti dai rispettivi consigli comunali e precisamente:

     a) per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, da due consiglieri, di cui uno designato dalla minoranza;

     b) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, da quattro consiglieri, di cui due designati dalla minoranza.

     2. I rappresentanti delle minoranze devono essere eletti direttamente ed esclusivamente dalle stesse. A tal fine l'elezione avviene con votazioni separate, una per la maggioranza e l'altra per la minoranza.

     3. Il Sindaco può incaricare a rappresentarlo in modo stabile un assessore o altro consigliere comunale o un cittadino in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale; non è ammessa la facoltà di delega da parte degli altri rappresentanti.

     4. Il Consiglio comunitario dura in carica per un periodo pari a quello dei consigli comunali e comunque fino all'insediamento di quello successivo. Il Consiglio comunitario è in ogni caso rinnovato con il rinnovo dei consigli comunali alla tornata elettorale ordinaria.

     5. Dopo ogni tornata elettorale ordinaria ciascun consiglio comunale provvede all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio comunitario entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio stesso. I relativi atti, sono inviati, entro quindici giorni dalla loro esecutività, al Presidente della Comunità montana, che provvede alla convocazione della nuova assemblea entro trenta giorni dal termine in cui sono comunque pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei rappresentanti dei Comuni.

     Decorso tale termine si attivano le procedure sostitutive ai sensi di legge.

     6. In caso di elezioni amministrative parziali, i consigli comunali interessati provvedono al rinnovo dei propri rappresentanti nei termini di cui al comma 5 e secondo le modalità di cui al comma 2.

     7. I singoli componenti del Consiglio comunitario cessano per morte, dimissioni, decadenza, perdita della qualità di consigliere comunale ed altre cause previste dalla legge.

     8. In caso di decadenza, morte, dimissioni o altre cause di cessazione dall'ufficio di un componente del Consiglio comunitario, il Comune interessato provvede alla surroga nei termini di cui al comma 5 e secondo le modalità di cui al comma 2.

     9. Nel caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale, per i motivi previsti dall'articolo 39 della legge 142/1990, i rappresentanti eletti dallo stesso nel Consiglio comunitario restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti eletti dal consiglio comunale rinnovato.

     10. Nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 39 della legge 142/1990, il Commissario straordinario provvede, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per lo scioglimento dei consigli sono decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere. Le persone così nominate durano in carica finché non vengono regolarmente sostituite dai rispettivi consigli.

 

     Art. 10. Competenze del Consiglio. [3]

     1. Il Consiglio comunitario svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. A tal fine delibera i seguenti atti fondamentali:

     a) l'elezione degli organi esecutivi e del revisore dei conti;

     b) lo statuto dell'ente e gli statuti delle aziende speciali, i regolamenti, l'assunzione di funzioni delegate da altri enti;

     c) il piano pluriennale di sviluppo ed i piani pluriennali di opere attraverso la deliberazione programmatica di cui all'articolo 18 della l.r. 12/1995 così come modificato dall'articolo 29, i programmi annuali operativi, il bilancio di previsione e le relative variazioni, i piani economico-finanziari, il conto consuntivo;

     d) l'assunzione diretta di pubblici servizi, le convenzioni con altre Comunità montane ed altri enti locali per lo svolgimento di attività e servizi, la partecipazione a consorzi ed altre forme associative, la costituzione di aziende speciali, istituzioni, società per azioni, gli indirizzi generali alle aziende ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

     e) i pareri su atti di programmazione di altri enti;

     f) la nomina e la revoca di rappresentanti presso altri enti, istituzioni, aziende speciali, società per azioni;

     g) la pianta organica del personale;

     h) l'istituzione degli organismi di partecipazione;

     i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, le concessioni di opere e/o servizi, la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari, che non siano espressamente previsti in precedenti atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione;

     l) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

     2. Le sole deliberazioni alle variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate, in via d'urgenza, dalla giunta esecutiva, purché, pena la decadenza, vengano sottoposte a ratifica del consiglio entro sessanta giorni dalla loro adozione.

 

     Art. 11. Composizione della giunta.

     1. La giunta è formata dal presidente della comunità montana e da un numero di componenti non superiore a quello previsto dall'articolo 33 della legge 142/1990, così come modificato dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, per un comune avente popolazione pari a quella di tutti i comuni ricompresi nell'ambito territoriale della comunità medesima.

 

     Art. 12. Elezione della giunta. [4]

     1. Il Consiglio comunitario, nella sua prima seduta, vota una o più mozioni sottoscritte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Comunità montana contenenti gli indirizzi programmatici della giunta e l'indicazione dei nomi del presidente, del vice presidente e degli assessori.

     2. La votazione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di due successive votazioni, in sedute distinte, entro i successivi trenta giorni. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto ai sensi dell'articolo 39 della legge 142/1990.

     3. Il presidente e la giunta possono essere revocati in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Comunità montana, con il voto favorevole palese della maggioranza degli stessi.

     4. La cessazione dalla carica del presidente comporta la decadenza dell'intera giunta.

     5. La giunta decade anche quando si riduce, per dimissioni o cessazione dalla carica, a meno della metà dei componenti.

 

     Art. 13. Competenza della giunta. [5]

     1. La giunta attua gli indirizzi generali del consiglio e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In sede di presentazione del conto consuntivo e nelle altre occasioni stabilite dalla legge e dallo statuto, riferisce al consiglio in ordine alla propria attività. La giunta compie altresì gli atti di amministrazione non riservati dalla legge e dallo statuto e dai regolamenti al consiglio, al presidente, al segretario generale, ai dirigenti ed ai responsabili di servizio.

     2. La giunta svolge collegialmente le proprie competenze e su proposta del presidente può conferire ai suoi componenti compiti di coordinamento di settori omogenei di attività.

     3. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

 

     Art. 14. Presidente.

     1. Il presidente rappresenta la comunità montana. Sovrintende all'andamento generale dell'ente. Provvede a dare impulso e a coordinare l'attività degli altri organi, nonché a presiedere e convocare le loro sedute. Dirige l'attività della giunta assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del consiglio. Esercita le altre funzioni conferitegli dallo statuto.

     2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

 

     Art. 15. Revisore economico-finanziario.

     1. Il consiglio comunitario elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un revisore dei conti.

     2. Il revisore dei conti è scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui all'articolo 57, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 8 giugno 1990, n. 142. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo che per inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

     3. Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti della comunità e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi della comunità e a quelli dei comuni competenti. Può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio e della giunta.

     4. Il revisore dei conti, in conformità allo Statuto e al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

     5. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

     6. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunitario.

     7. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno della gestione.

 

     Art. 16. Uffici e personale.

     1. La Comunità montana stabilisce nel proprio statuto le norme fondamentali sull'ordinamento degli uffici e del personale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 [6].

     1 bis. Per il trasferimento del personale necessario all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge si applica l'articolo 39 della l.r. 26 aprile 1990, n. 30 e successive modificazioni [7].

     2. Per il funzionamento dei propri uffici oltre al personale proprio può avvalersi del personale comandato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni.

     3. La spesa per il trattamento economico del personale comandato dalla Regione rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.

     4. Può avvalersi, secondo la disciplina dettata da proprio regolamento, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

     5. Per l'esercizio delle proprie funzioni la comunità montana si avvale anche del personale delle unità operative organiche dei servizi decentrati di agricoltura e alimentazione sulla base di criteri approvati dalla giunta regionale, sentiti i presidenti delle comunità montane, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     6. Al segretario e ai responsabili degli uffici della comunità montana si applica l'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 17. Segretario della Comunità montana. [8]

     1. Ogni Comunità montana ha un segretario generale titolare, che deve possedere i requisiti per l'accesso alla carriera dirigenziale del personale degli enti locali. I segretari generali titolari alla data del 31 dicembre 1996 rimangono in carica anche se non in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. Il segretario generale della Comunità montana svolge, oltre alle funzioni di cui all'articolo 52, comma 3, legge 142/1990, quelle ad esso attribuite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente di appartenenza.

 

CAPO III

Piani e programmi

 

     Art. 18. Piano pluriennale di sviluppo.

     1. Ai sensi dell'articolo 29 della legge 142/1990 e dell'articolo 7 della legge 97/1994, le Comunità montane approvano i piani pluriennali di sviluppo mediante una deliberazione programmatica che individua le linee guida della loro attività. La deliberazione programmatica ha durata pari a quella del Consiglio comunitario e può essere modificata anche durante il periodo della sua validità [9].

     2. Ai fini del concorso alla formazione del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 29, comma 4, della legge 142/1990, le Comunità montane predispongono una carta di destinazione d'uso del proprio territorio in cui vengono definiti gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale dell'area di propria competenza. La carta individua le aree di prevalente interesse agro-silvo-pastorale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee d'uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture rilevanti. La carta, che può essere redatta in comune tra comunità montane confinanti della medesima provincia, costituisce atto di indirizzo, ha durata pari a quella del Consiglio comunitario e può essere modificata ed aggiornata nel periodo della sua validità [10].

     2 bis. La deliberazione programmatica e la carta di destinazione d'uso, previo accordo con i Comuni interessati, possono estendersi ai territori montani non ricadenti in Comunità montana [11].

     3. Gli enti e le amministrazioni pubbliche ricadenti nell'ambito territoriale della comunità montana, nell'esercizio delle rispettive competenze, conformano ed adeguano i loro piani e programmi agli strumenti di programmazione di cui ai commi 1 e 2 [12].

     4. [13].

 

     Art. 19. Procedure di approvazione. [14]

     1. La giunta comunitaria predispone i documenti di programmazione di cui all'articolo 18 tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale, provinciale e regionale, della pianificazione territoriale e di settore, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati e dalla partecipazione, secondo le norme dello statuto, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o collettivi.

     2. Il consiglio comunitario adotta i documenti di programmazione e li trasmette alla Provincia, per l'approvazione, unitamente a tutti gli atti relativi ed alle risultanze della partecipazione di cui al comma 1.

     3. I documenti di programmazione di cui al comma 1 sono sottoposti al parere della Conferenza provinciale delle autonomie ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.

     4. La Provincia approva i documenti di programmazione entro novanta giorni dal loro ricevimento.

     5. La Provincia quando non approva i documenti di programmazione, li rinvia entro i successivi trenta giorni al consiglio comunitario con motivate osservazioni attinenti alla compatibilità con i piani territoriali e di settore sovraordinati. Il consiglio comunitario adotta le opportune modificazioni e integrazioni.

     6. La procedura disposta dal presente articolo viene seguita anche per l'eventuale revisione dei documenti di programmazione.

 

     Art. 20. Programmi annuali operativi di esecuzione. [15]

     1. La Comunità montana annualmente, sulla base della deliberazione programmatica, approva il programma annuale operativo di esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 6, della legge 142/1990. I programmi sono inviati alla Regione. Per il loro finanziamento, la Comunità montana provvede utilizzando le risorse ad essa assegnate con il riparto del fondo regionale per la montagna.

 

     Art. 21. Progetto di interventi speciali. [16]

 

     Art. 22. Rapporti con gli altri enti.

     1. La comunità montana promuove con gli enti operanti nel suo territorio ogni forma di collaborazione nel settore di propria competenza, per la formazione ed attuazione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale e dei programmi attuativi, anche attraverso accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 23. Convenzioni.

     1. La Regione promuove accordi tra la comunità montana e i comuni confinanti che non ne fanno parte, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione di interventi speciali per la montagna, riferiti al territorio classificato montano dei comuni medesimi.

 

     Art. 24. Gestione in forma associata di funzioni dei comuni.

     1. I comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 2 della presente legge organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di comunità montana.

     2. I comuni di cui al comma 1 organizzano altresì, a livello di comunità montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate.

     3. La legge regionale indica le funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, che debbono essere esercitate in forma associata in attuazione del comma 2 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ne definisce le procedure di attuazione.

     4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla comunità montana d'intesa con i comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i comuni e la comunità montana.

     5. I comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che la delega alla comunità montana di funzioni proprie o delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93, anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93, sono regolati da apposita convenzione.

     6. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la comunità montana può essere delegata da tutti o parte dei propri comuni a far parte di consorzi fra enti locali, costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli comuni aderenti. In tal caso il presidente della comunità montana, o suo delegato, farà parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei comuni deleganti della comunità montana.

     7. La comunità montana non può partecipare a consorzi qualora dei medesimi facciano parte tutti i comuni che la costituiscono.

     8. Qualora le delimitazioni territoriali dei parchi regionali siano interamente ricomprese nell'ambito di una zona omogenea di cui all'articolo 2 della presente legge, le funzioni di ente di gestione sono attribuite alla comunità montana territorialmente interessata.

 

CAPO IV

Finanziamenti

 

     Artt. 25. - 26. [17]

 

     Art. 27. Gestione finanziaria e contabile.

     1. Il consiglio comunitario, entro lo stesso termine previsto per l'approvazione dello statuto, delibera il regolamento di contabilità e il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente, in conformità a quanto previsto per i comuni dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

CAPO V

Norme finali e transitorie

 

     Art. 28. Norme transitorie.

     1. Nei casi in cui le delimitazioni territoriali previste dall'articolo 2 risultino invariate rispetto a quelle dell'articolo 2 della L.R. 6 giugno 1973, n. 12, il consiglio comunitario provvede a deliberare lo statuto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Nei casi di modifica territoriale delle comunità montane, ferma restando la rappresentanza attuale, i consigli comunitari sono aumentati ovvero sottratti dei rappresentanti dei comuni incorporati o scorporati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consigli comunitari eleggono gli altri organi.

     3. Alla prima convocazione del consiglio comunitario, nei casi di cui al comma 2, provvede il sindaco del comune partecipante avente maggiore popolazione, che presiede fino alla nomina degli altri organi statutari. Lo statuto è deliberato entro sessanta giorni dalla prima convocazione.

 

     Art. 29. Trasferimento degli atti, del patrimonio e del personale.

     1. Il presidente della giunta regionale provvede con propri decreti a disciplinare nei confronti delle comunità montane interessate da modificazioni territoriali:

     a) i rapporti finanziari ed amministrativi;

     b) le modalità di esercizio nel periodo transitorio delle funzioni di pertinenza delle comunità predette anche, ove occorra, a mezzo di commissario;

     c) l'eventuale trasferimento del personale.

 

     Art. 30. Rinvio.

     1. Per tutto quanto non specificamente disposto dalla presente legge, si applicano alla comunità montana le norme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e le altre disposizioni previste per i comuni, in quanto compatibili.

 

     Art. 31. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogati:

     a) la L.R. 6 giugno 1973, n. 12;

     b) l'articolo unico della L.R. 20 marzo 1975, n. 16;

     c) l'articolo unico della L.R. 16 dicembre 1977, n. 49;

     d) l'articolo unico della L.R. 2 settembre 1978, n. 16;

     e) l'articolo unico della L.R. 21 maggio 1980, n. 32;

     f) la L.R. 17 gennaio 1983, n. 4.

     2. Dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto della comunità montana cessa di avere efficacia lo statuto previgente e si intende abrogata la relativa legge regionale di approvazione.

 

     Art. 32. Norme finanziarie.

     1. Per il finanziamento dei programmi di sviluppo di cui al comma 5 dell'articolo 25, è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 1.000 milioni.

     2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1994 partita 2 dell'elenco 3.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 saranno iscritte, per l'anno 1995, a carico di apposito capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Fondo regionale per il finanziamento dei programmi di investimento delle comunità montane in conformità a quanto previsto dalla legge regionale sulla programmazione regionale e locale".

     4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 del bilancio di previsione per l'anno 1994 sono ridotti di lire 1.000 milioni.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 1 luglio 2008, n. 18.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 20 giugno 1997, n. 35. Vedi inoltre quanto disposto dall'art. 34 della medesima L.R. 35/97.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 20 giugno 1997, n. 35.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 20 giugno 1997, n. 35. Vedi inoltre quanto disposto dall'art. 34 della medesima L.R. 35/97.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 20 giugno 1997, n. 35.

[6] I presenti commi 1 e 1 bis) così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 27 della L.R. 20 giugno 1997, n. 35.

[7] I presenti commi 1 e 1 bis) così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 27 della L.R. 20 giugno 1997, n. 35.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 20 giugno 1997, n. 35.

[9] I presenti commi 1, 2 e 2 bis) così sostituiscono gli originari commi 1 e 2 per effetto dell'art. 29, comma 1, della L.R. 20 giugno 1997, n. 35. Vedi inoltre quanto disposto dall'art. 34 della medesima L.R. 35/97.

[10] I presenti commi 1, 2 e 2 bis) così sostituiscono gli originari commi 1 e 2 per effetto dell'art. 29, comma 1, della L.R. 20 giugno 1997, n. 35. Vedi inoltre quanto disposto dall'art. 34 della medesima L.R. 35/97.

[11] I presenti commi 1, 2 e 2 bis) così sostituiscono gli originari commi 1 e 2 per effetto dell'art. 29, comma 1, della L.R. 20 giugno 1997, n. 35. Vedi inoltre quanto disposto dall'art. 34 della medesima L.R. 35/97.

[12] Comma così modificato dall'art. 29, comma 2, della L.R. 20 giugno 1997, n. 35. Vedi inoltre quanto disposto dall'art. 34 della medesima L.R. 35/97.

[13] Comma abrogato dall'art. 29, comma 3, della L.R. 20 giugno 1997, n. 35. Vedi inoltre quanto disposto dall'art. 34 della medesima L.R. 35/97.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 20 giugno 1997, n. 35. Vedi inoltre quanto disposto dall'art. 34 della medesima L.R. 35/97.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 31, comma 1, della L.R. 20 giugno 1997, n. 35.

[16] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 20 giugno 1997, n. 35.

[17] Articoli abrogati dall'art. 33, comma 4, della L.R. 20 giugno 1997, n. 35.