Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 informazione e cultura |
Data: | 02/06/1992 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. (Corsi di orientamento musicale e centri di educazione permanente). |
Art. 3. Contributi. |
Art. 4. Aggiornamento insegnanti. |
Art. 5. Disposizioni finanziarie. |
Art. 6. Disciplina dell'organizzazione. |
Art. 7. Abrogazione. |
§ 3.5.11 - L.R. 2 giugno 1992 n. 21.
Nuove norme per la promozione di attività di educazione permanente.
(B.U. 11 giugno 1992, n. 51).
Art. 1. Finalità.
1. I comuni organizzano lo svolgimento delle attività, già comprese fra le istituzioni di educazione popolare, di cui al
2. I comuni, sulla base dei programmi concordati con i distretti scolastici, possono organizzare, altresì, nell'ambito dei centri sociali di educazione permanente, le altre attività di educazione permanente previste dalla
Art. 2. (Corsi di orientamento musicale e centri di educazione permanente). [1]
1. Le Province autorizzano e finanziano annualmente l’istituzione di corsi di orientamento musicale e l’attuazione di centri di educazione permanente.
1 bis. La Regione emana i criteri relativi all'autorizzazione e alla concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 [2].
Art. 4. Aggiornamento insegnanti. [4]
Art. 5. Disposizioni finanziarie.
1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:
a) per l'anno 1992, lire 1.068 milioni così ripartite:
a1) per le finalità di cui all'articolo 1, lire 1.038 milioni;
a2) per le finalità di cui all'articolo 4, lire 30 milioni;
b) per l'anno 1993 e per gli anni successivi, lire 1.770 milioni così ripartite:
b1) per le finalità di cui all'articolo 1, lire 1.740 milioni;
b2) per le finalità di cui all'articolo 4, lire 30 milioni.
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto della presente legge si provvede nel modo che segue:
a) per gli oneri relativi all'anno 1992, pari a lire 1.068;
a1) quanto a lire 600 milioni e lire 204 milioni con le somme iscritte a carico, rispettivamente, dei capitoli 4113102 e 4113103 dello stato di previsione della spesa del bianco del detto anno;
a2) quanto a lire 264 milioni, mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del fondo globale di cui al capitolo 5100101, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento, partita 10 dell'elenco 1;
b) per gli oneri relativi agli anni 1993 e 1994, pari a lire 1.770 milioni:
b1) quanto a lire 166 milioni, lire 600 milioni e lire 204 milioni, con le somme iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico, rispettivamente, dei capitoli 4111102, 4113102 e 4113103;
b2) quanto a lire 800 milioni, mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del fondo globale di cui al capitolo 5100101, all'uopo utilizzando le proiezioni dell'apposito accantonamento, partita 10 dell'elenco 1.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dalla presente legge sono iscritte a carico dei seguenti capitoli:
a) per l'anno 1992:
a1) per le spese di cui all'articolo 3, a carico del capitolo 4113102, la cui denominazione è così modificata "Contributi ai comuni per il finanziamento dei corsi di orientamento musicale nonché per le attività di educazione permanente" con stanziamento di competenza e di cassa di lire 1.038 milioni;
a2) per le spese di cui all'articolo 4, a carico del capitolo 4113104 che si istituisce con la denominazione "Spese per la organizzazione di convegni, seminari e corsi di aggiornamento e specializzazione per gli insegnanti dei corsi di orientamento musicale e dirigenti dei centri di educazione permanente", con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 30 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 4113103 e 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 sono ridotti, rispettivamente, di lire 204 milioni e lire 264 milioni.
Art. 6. Disciplina dell'organizzazione.
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale emana nuove norme per la disciplina dell'organizzazione e del finanziamento delle attività di cui agli articoli precedenti.
Art. 7. Abrogazione.
1. La
[1] Articolo così sostituito dall’art. 24 della
[2] Comma aggiunto dall’art. 10 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 24 della
[4] Articolo abrogato dall’art. 24 della