§ 6.2.11 - L.R. 28 ottobre 2003, n. 19.
Assestamento del bilancio 2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale
Data:28/10/2003
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2002)
Art. 2.  (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 2002)
Art. 3.  (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio 2002)
Art. 4.  (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 5.  (Autorizzazione all'assunzione di nuove obbligazioni)
Art. 6.  (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l'anno 2003 e precedenti)
Art. 7.  (Integrazioni, modificazioni e finalizzazione autorizzazioni di spesa)
Art. 8.  (Consorzi di bonifica)
Art. 9.  (Consorzio di bonifica del Tronto)
Art. 10.  (Modifica della l.r. 21/1992)
Art. 11.  (Agende regionali strategiche per lo sviluppo territoriale locale (ARSTEL)
Art. 12.  (Modifica della l.r. 15/2002)
Art. 13.  (Modifica della l.r. 13/2003)
Art. 14.  (Modifica della l.r. 31/2001)
Art. 15.  (Modifica della l.r. 16/2003)
Art. 16.  (Modifica della l.r. 46/1992)
Art. 17.  (Modifica della l.r. 45/1998)
Art. 18.  (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui o dei prestiti obbligazionari)
Art. 19.  (Modifica di termini)
Art. 20.  (Alienazione di beni immobili regionali)
Art. 21.  (Modifica della l.r. 33/1999)
Art. 22.  (Quadri generali riassuntivi)
Art. 23.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 6.2.11 - L.R. 28 ottobre 2003, n. 19.

Assestamento del bilancio 2003.

(B.U. 30 ottobre 2003, n. 98).

 

Art. 1. (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2002)

     1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2002, già iscritti, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 2003 per l'importo presunto di euro 1.705.775.689,84, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di euro 4.088.690.314,12.

     2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2002, già iscritti, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003 per l'importo presunto di euro 1.476.253.450,68, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 2 e restano stabiliti nell'importo complessivo di euro 3.536.279.822,34.

 

     Art. 2. (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 2002)

     1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2002, già iscritta, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 2003 per l'importo presunto di euro 123.644.341,39, si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 2002, nell'importo di euro 140.640.594,06.

 

     Art. 3. (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio 2002)

     1. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 2002, già iscritto, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 2003, per l'importo presunto di euro 353.166.580,55, è stabilito in euro 693.051.085,84 per effetto delle risultanze del rendiconto per l'anno 2002.

 

     Art. 4. (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)

     1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003 sono introdotte le variazioni incrementali o riduttive riportate nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.

 

     Art. 5. (Autorizzazione all'assunzione di nuove obbligazioni)

     1. Per l'anno 2003, l'elenco di cui alla tabella F della legge regionale 11 marzo 2003, n. 3 (Legge finanziaria 2003) è integrato dalle nuove autorizzazioni all'assunzione di obbligazioni elencate nella tabella F.1 allegata alla presente legge, sempreché le obbligazioni stesse non vengano a scadenza prima dell'anno 2004.

     2. Nella tabella F della l.r. 3/2003 l'UPB 5.29.08 è sostituita dall'UPB 5.30.02.

 

     Art. 6. (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l'anno 2003 e precedenti)

     1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31 della l.r. 31/2001, l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 2003, già stabilita nell'importo di euro 119.729.963,30 per effetto dell'articolo 22 della l.r. 11 marzo 2003, n. 4 (Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2003/2005), si stabilisce nel nuovo importo di euro 120.291.476,47.

     2. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 2002, già stabilita nell'importo di euro 79.358.176,86 per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera d), della l.r. 4/2003, si stabilisce nel nuovo importo di euro 70.724.211,52.

     3. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 2001, già stabilita nell'importo di euro 70.849.703,09 per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera c), della l.r. 4/2003, si stabilisce nel nuovo importo di euro 70.340.412,78.

     4. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 2000, già stabilita nell'importo di euro 82.739.696,43 per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera b), della l.r. 4/2003, si stabilisce nel nuovo importo di euro 81.462.510,60.

     5. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 1999, già stabilita nell'importo di euro 21.021.243,41 per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera a), della l.r. 4/2003, si stabilisce nel nuovo importo di euro 21.019.412,57.

     6. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 24 della l.r. 4/2003 come modificato dall'articolo 18 della presente legge.

 

     Art. 7. (Integrazioni, modificazioni e finalizzazione autorizzazioni di spesa)

     1. A carico dell'UPB 1.02.02 è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 5.000,00 per l'adesione al Consorzio dell'alta formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in diritto amministrativo e la spesa di euro 4.985,00 per l'adesione all'Associazione EARLALL educazione per adulti.

     2. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa complessiva di euro 2.038.560,55, iscritta a carico della UPB 2.08.08, relativa alla restituzione alla Comunità Europea di fondi.

     3. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 293.920,79, iscritta a carico della UPB 2.08.09, relativa alla restituzione, alla Comunità Europea, del contributo relativo alla realizzazione del centro merci intermodale.

     4. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 2.595,81, iscritta a carico della UPB 5.29.03, relativa al fondo nazionale per le politiche migratorie (articolo 45 d.lgs. 286/1998).

     5. Lo stanziamento iscritto a carico della UPB 4.27.01 relativo alle spese per la circolazione agevolata sugli autoservizi di trasporto pubblico locale, di cui alla l.r. 5 maggio 1997, n. 27, può essere utilizzato anche per le agevolazioni concesse negli anni precedenti.

     6. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 50.000,00, iscritta a carico della UPB 5.31.01, per la concessione del contributo alla Compagnia della Rancia per il sostegno all'innovazione produttiva, convenzione del 6 giugno 2003.

     7. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 25.000,00, iscritta a carico dell'UPB 5.31.04, per la concessione di un contributo a favore dell'Associazione Teatro Giovani per acquisto attrezzature.

     8. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 10.000,00, iscritta a carico dell'UPB 5.31.01 per la concessione di un contributo a favore del Comune di Fano per la manifestazione "Fano Film Festival International".

     9. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 50.000,00, iscritta a carico della UPB 5.32.04, per la concessione del contributo alla Provincia di Pesaro per la realizzazione di un impianto di pesca sportiva.

     10. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 4.131,66, iscritta a carico della UPB 4.26.02, per il completamento di interventi diretti alla ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal terremoto 1972 nei comuni delle Marche ivi compresa la ricostruzione del Teatro delle Muse di Ancona e del Teatro la Fenice di Senigallia.

     11. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 164.038,26 iscritta a carico della UPB 2.08.13 per concorso regionale sui mutui contratti nel settore agricolo.

     12. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 60.000,00 iscritta a carico della UPB 3.09.02 per acquisto beni e servizi ai sensi dell'articolo 4 della legge 752/1986.

     13. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 464.000,00 iscritta a carico della UPB 3.09.03 per spese correnti destinate alla promozione agricola.

     14. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 175.000,00 iscritta a carico della UPB 3.09.08 per spese d'investimento destinate al miglioramento delle produzioni agrarie.

     15. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 185.000,00 iscritta a carico della UPB 3.09.10 per spese d'investimento destinate all'assistenza tecnica e ammodernamento impianti.

     16. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 300.000,00 iscritta a carico della UPB 3.10.01 per spese correnti destinate alla forestazione e bonifica.

     17. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 460.000,00 iscritta a carico della UPB 3.10.02 per spese d'investimento destinate alla forestazione e bonifica.

     18. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 30.000,00 iscritta a carico della UPB 3.10.04 per spese d'investimento destinate alle calamità naturali.

     19. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 500.000,00 iscritta a carico della UPB 3.11.01 per sviluppo e certificazione delle risorse zootecniche.

     20. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di complessivi euro 594.484,14 iscritti nell'UPB 4.26.02 del bilancio di previsione per far fronte alle esigenze connesse alla definizione delle partite debitorie pregresse del dipartimento territorio e ambiente; le risorse di cui sopra vengono erogate entro il 31 marzo 2004 con decreto del Dirigente del servizio bilancio su proposta del Dirigente del servizio o della posizione di riferimento afferente al dipartimento territorio e ambiente.

     21. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 75.000,00 iscritta a carico dell'UPB 3.13.01, per il finanziamento degli interventi da attuarsi con le medesime finalità previste dagli articoli 41 e 49 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo dell'artigianato) così come modificata dalla l.r. 23 febbraio 2000, n. 14.

     22. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 40.886,18 iscritta a carico dell'UPB 3.13.02 per il finanziamento degli interventi da attuarsi con le medesime finalità previste dall'articolo 22 della l.r. 33/1997 così come modificata dalla l.r. 14/2000.

     23. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 1.752.553,82, iscritta a carico dell'UPB 3.14.04, per il finanziamento degli interventi da attuarsi con le medesime finalità previste dagli articoli 4 e 7 della l.r. 33/1997 così come modificata dalla l.r. 14/2000.

     24. La somma di euro 131.750,00 iscritta a carico dell'UPB 1.06.01 è finalizzata alla concessione di contributi alle Unioni di Comuni. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle Unioni di Comuni sentito il Consiglio delle autonomie locali [1].

     25. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 5.000,00 iscritta a carico dell'UPB 1.02.02 per il finanziamento delle attività concernenti le celebrazioni per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione volte alla diffusione e valorizzazione, soprattutto presso le nuove generazioni, del patrimonio culturale, storico e documentario. La Giunta regionale, per dette finalità, determina le iniziative da realizzare ed i criteri e le modalità per il finanziamento degli interventi, svolti da soggetti pubblici e privati, articolati in:

     a) convegni di studio, concorsi per opere d'arte, raccolta di materiale documentario e di testimonianze e pubblicazioni di ricerche e saggi;

     b) iniziative volte a diffondere la conoscenza storica della Resistenza e della lotta contro il nazifascismo.

     26. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 15.000,00 iscritta a carico dell'UPB 1.06.06, per la concessione di un contributo straordinario alla "Fondazione Monsignore Francesco Traini" per la realizzazione di attività relative alla lotta all'usura.

     27. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 5.000,00 iscritta a carico dell'UPB 5.31.01 a favore del Comune di Frontino quale contributo per le spese relative al "Premio Frontino Montefeltro".

     28. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 150.000,00 iscritta a carico dell'UPB 3.10. 01 a favore della Comunità montana del Catria e Nerone per la gestione dell'Azienda speciale consortile del Catria.

     29. Lo stanziamento iscritto a carico dell'UPB 1.06.01, quanto a euro 300.000,00, è destinato alle Province per il finanziamento delle spese di funzionamento dei Corsi di orientamento musicale (COM) e dei Centri sociali di educazione permanente (CSEP) di cui alla l.r. 2 giugno 1992, n. 21. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina i criteri e le modalità di concessione dei contributi ai quali le Province dovranno attenersi.

     30. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva un programma di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, in base al riparto effettuato in applicazione dei criteri indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 19, comma 8, del d.lgs. 112/1998, relativamente ai fondi iscritti a carico dell'UPB 3.14.02 destinati al settore commercio. Il programma annuale individua le tipologie degli interventi e degli investimenti da incentivare nell'anno di riferimento, con le risorse disponibili nell'ambito del fondo unico regionale di cui all'articolo 20 del d.lgs. 112/1998, nonché le procedure di concessione e le forme di erogazione di tali benefici. Al fine di razionalizzare gli interventi a favore delle imprese, semplificare le procedure, eliminare le sovrapposizioni e assicurare maggiore efficacia all'intervento pubblico, il programma apporta modificazioni ai criteri applicativi delle leggi statali le cui risorse sono confluite nel fondo unico regionale, in ordine, in particolare, alle spese ammissibili, alla tipologia e misura dell'intervento e alle modalità di concessione ed erogazione.

     31. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 25.000,00, iscritta a carico dell'UPB 5.31.01 per contribuire alle attività della Fondazione Nuovo Cinema di Pesaro.

     32. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 6.500.000,00, iscritta a carico della nuova UPB 1.06.10 "Programmazione negoziata - Investimento" per finanziare i progetti di sviluppo territoriale locale di cui all'articolo 11 della presente legge.

     33. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 3.063.524,43, iscritta a carico della UPB 3.14.04 per finanziare quanto a euro 1.531.762,21 il fondo regionale di garanzia di cui alla legge 1068/1964 e quanto a euro 1.531.762,22 il fondo regionale di garanzia per l'attività di riassicurazione delle cooperative artigiane di garanzia.

     34. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 200.000,00, iscritta a carico dell'UPB 5.31.04 per il finanziamento delle spese di investimento del Teatro Le Muse di Ancona.

     35. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 65.848,17, iscritta a carico dell'UPB 5.32.02 per finanziare gli interventi relativi all'anno 2002 di cui all'articolo 3 della l.r. 47/1997.

     36. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 20.396,25 iscritta a carico della UPB 4.23.08 per l'acquisizione di quote di partecipazione all'Agenzia regionale riutilizzo, riciclo e recupero rifiuti, finalizzata al reintegro del capitale sociale.

     37. La rimodulazione del piano finanziario del Docup ob. 2 comporta, per l'anno 2003, la modifica degli stati di previsione dell'entrata e della spesa come indicato nell'allegata tabella A.

 

     Art. 8. (Consorzi di bonifica)

     1. I Consorzi di bonifica adottano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento finanziario e ne danno comunicazione alla Giunta regionale entro i dieci giorni successivi.

     2. Il piano di risanamento finanziario individua:

     a) l'ammontare delle passività, con la distinzione di quelle relative agli interventi in materia di difesa del suolo, e dell'attivo, con l'indicazione dei crediti esigibili per ruoli di bonifica e canoni di irrigazione;

     b) il valore degli immobili alienabili in quanto non essenziali per l'esercizio delle funzioni;

     c) le misure necessarie per il raggiungimento del pareggio di bilancio.

     3. Il termine di approvazione del bilancio di previsione dei Consorzi di bonifica relativo all'anno 2004 è prorogato al 15 dicembre 2003.

 

     Art. 9. (Consorzio di bonifica del Tronto)

     1. In attesa dell'attivazione delle procedure di fusione ed al fine di assicurare il risanamento finanziario, la Giunta regionale nomina, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un commissario straordinario del Consorzio di bonifica del Tronto.

     2. Il commissario straordinario esercita le seguenti funzioni:

     a) provvede all'amministrazione del consorzio;

     b) adotta il piano di risanamento finanziario del consorzio di cui all'articolo 8;

     c) adotta i provvedimenti necessari all'attuazione del piano di risanamento finanziario.

     3. Il commissario straordinario può effettuare transazioni, compromessi e modificazioni dell'organico del personale e dell'assetto organizzativo dell'ente.

     4. Il commissario straordinario esercita le funzioni fino alla completa attuazione del piano di risanamento finanziario e comunque non oltre sei mesi dalla nomina.

     5. Al commissario straordinario spetta una indennità mensile lorda pari a 900,00 euro, nonché il rimborso delle spese. I relativi oneri sono a carico del consorzio.

 

     Art. 10. (Modifica della l.r. 21/1992)

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2 giugno 1992, n. 21 (Attività di educazione permanente) è aggiunto il seguente:

     "1 bis. La Regione emana i criteri relativi all'autorizzazione e alla concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.".

 

     Art. 11. (Agende regionali strategiche per lo sviluppo territoriale locale (ARSTEL)

     1. La Giunta regionale, su parere conforme delle Commissioni consiliari competenti, è autorizzata a definire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i criteri per avviare la fase di costituzione e sperimentazione delle ARSTEL, individuando le priorità territoriali e settoriali e ripartendo le risorse da assegnare ai soggetti pubblici coinvolti nella realizzazione della fase di sperimentazione.

 

     Art. 12. (Modifica della l.r. 15/2002) [2]

     [1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 24 luglio 2002, n. 15 (Ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione) è sostituito dal seguente:

     "2. I Comuni verificano la compatibilità degli impianti in esercizio, secondo quanto stabilito al comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2. I Comuni presso i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora pendenti i procedimenti relativi alle verifiche di cui all'articolo 1, comma 5, del d.lgs. 32/1998 e successive modificazioni sono tenuti alla reiterazione dei controlli secondo quanto previsto dalla presente legge.".]

 

     Art. 13. (Modifica della l.r. 13/2003)

     1. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

     "3. Il Direttore di zona è nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore generale dell'ASUR e parere della Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 21, tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 6, che non versino in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 3 del d.lgs. 502/1992. Il relativo contratto di diritto privato a tempo determinato è stipulato dal Direttore generale dell'ASUR. Ai pubblici dipendenti si applica il disposto dell'articolo 15 septies, comma 4, del d.lgs. 502/1992.".

     2. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

     "1. I direttori di presidio di alta specializzazione sono nominati dalla Giunta regionale con il parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 20, tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 6, che non versino in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 3 del d.lgs. 502/1992. Il relativo contratto di diritto privato a tempo determinato è stipulato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera. Ai pubblici dipendenti si applica il disposto di cui al comma 4 dell'articolo 15 septies del d.lgs. 502/1992.".

     3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 13/2003 è aggiunta la seguente:

     "c bis) sulla nomina dei direttori di presidio di alta specializzazione di cui all'articolo 18.".

     4. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 13/2003 è sostituita dalla seguente:

     "h) esprime parere sulla nomina dei direttori di zona di cui all'articolo 10.".

 

     Art. 14. (Modifica della l.r. 31/2001)

     1. Al comma 9 dell'articolo 46 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione), dopo le parole "con risorse proprie" sono inserite le seguenti: "con risorse statali gestite dalla Regione". Alla fine del comma sono aggiunte le parole: "Le risorse statali così revocate vengono utilizzate nel rispetto delle finalità originarie".

 

     Art. 15. (Modifica della l.r. 16/2003) [3]

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 22 luglio 2003, n. 16 (Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi) è aggiunto il seguente:

     "1 bis. Fino alla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 6 continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 6 ottobre 1987, n. 34.".

 

     Art. 16. (Modifica della l.r. 46/1992)

     1. L'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Procedure della programmazione regionale e locale) è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. (Finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali e di altri soggetti).

     1. La Regione, anche ai fini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e del comma 13 dell'articolo 149 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, concorre al finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali e dei soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato, di cui alla l.r. 22 giugno 1998, n. 18, e promuove accordi di programma al fine di realizzare gli obiettivi del PRS.

     2. Le Province, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmettono alla Regione i loro programmi pluriennali assieme alle richieste di finanziamento dei programmi di competenza propria o degli altri enti e soggetti di cui al comma 1, in conformità agli obiettivi fissati dal PRS.

     3. I programmi degli enti e dei soggetti di cui al comma 1 debbono indicare gli obiettivi perseguiti, la tipologia di ciascun intervento, la localizzazione, i tempi di realizzazione, i soggetti responsabili della progettazione, della esecuzione e della gestione, il piano finanziario ed il contributo regionale previsto, l'impatto economico-sociale ed ambientale, la connessione con altri interventi regionali o degli enti locali.

     4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione, decide sull'ammissibilità al finanziamento dei programmi, sulla base dell'istruttoria tecnico-economica del Nucleo di valutazione, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal programma delle opere pubbliche di cui all'articolo 3 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 e successive modificazioni.".

 

     Art. 17. (Modifica della l.r. 45/1998)

     1. Dopo il comma 6 dell'articolo 32 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Riordino del trasporto pubblico regionale e locale) sono aggiunti i seguenti:

     "6 bis. La Giunta regionale e gli Enti locali sono autorizzati a prorogare i contratti di servizio stipulati per il trasporto pubblico automobilistico e ferroviario in scadenza al 31 dicembre 2003, purché le procedure concorsuali siano indette entro quella data, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

     6 ter. La proroga relativa al contratto di servizio del trasporto pubblico automobilistico è consentita fino al 31 giugno 2004, quella relativa al contratto ferroviario fino al 31 dicembre 2005.".

 

     Art. 18. (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui o dei prestiti obbligazionari)

     1. I commi 1 e 2 dell'articolo 28 della l.r. 11 marzo 2003, n. 3 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Per l'anno 2003 ed in attuazione dell'articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare i programmi relativi a spese d'investimento, in tutto o parzialmente, mediante emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) ovvero con il ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale o con mutui ordinari.

     2. Le condizioni di emissione sono stabilite in:

     a) tasso parametrato o riparametrabile all'EURIBOR;

     b) durata massima quaranta anni;

     c) possibilità del rimborso differito.".

     2. Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 11 marzo 2003, n. 4 è sostituito dal seguente:

     "1. Ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di uno o più mutui passivi per le finalità di cui agli articoli 22 e 23, fino all'importo massimo di euro 398.698.783,09 con durata non superiore a quaranta anni e al tasso fisso o variabile di mercato.".

     3. Fermi restando i limiti stabiliti, ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 31/2001, dall'articolo 24 della l.r. 4/2003, la Giunta regionale può provvedere, in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare l'esistente mediante operazioni di trasformazione di scadenze o di tassi attraverso l'impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari. L'utilizzo di tali strumenti è subordinato alla dimostrazione della loro convenienza economica.

     4. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata del residuo debito e degli eventuali contratti derivati ad essi associati, tutti o parte dei mutui stipulati con oneri a carico del bilancio regionale. In tali casi, nel quadro delle operazioni di cui al comma 3, è autorizzato il finanziamento degli eventuali oneri rinvenienti da clausole contenute nei contratti relativi ai suddetti mutui e nei contratti derivati.

 

     Art. 19. (Modifica di termini)

     1. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 11 marzo 2003, n. 4 le parole "in essere alla data del 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti "in essere alla data del 31 dicembre 2002".

     2. Il termine previsto dall'articolo 27, comma 3, della l.r. 20 maggio 1997, n. 33, per gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera b) della stessa legge regionale, limitatamente all'assegnazione effettuata nell'anno 2000, è prorogato al 31 dicembre 2005.

     3. I termini stabiliti dall'articolo 16 della l.r. 3/2003 sono prorogati, limitatamente ai soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato di cui alla l.r. 18/1998, al 31 dicembre 2003, a pena di decadenza dal contributo stesso.

     4. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 1 giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo) le parole "entro il 15 luglio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 settembre di ogni anno".

 

     Art. 20. (Alienazione di beni immobili regionali)

     1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla alienazione delle tre strutture immobiliari utilizzate per l'esercizio della formazione professionale alberghiera, ubicate nei comuni di Ascoli Piceno, Senigallia e Tolentino.

     2. Le alienazioni di cui al comma 1 possono essere effettuate, anche con procedure separate, con diritto di prelazione per le rispettive amministrazioni comunali e per le rispettive amministrazioni provinciali. Le somme eventualmente derivanti dalle alienazioni e spettanti alla Regione possono essere prioritariamente reinvestite in progetti proposti dagli enti locali degli ambiti provinciali di appartenenza e compatibili con la programmazione regionale.

     3. La Giunta regionale può procedere alla alienazione dei beni immobili ricorrendo alla trattativa privata qualora i beni oggetto del contratto di alienazione siano acquistati da enti pubblici con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

 

     Art. 21. (Modifica della l.r. 33/1999)

     1. Dopo il comma 17 dell'articolo 6 della l.r. 17 dicembre 1999, n. 33 (Nuove norme per la disciplina delle attività estrattive), sono aggiunti i seguenti:

     "17 bis. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del PPAE, relativi alle domande pervenute al Comune ai sensi del comma 2, sono conclusi ai sensi del presente articolo.

     17 ter. I procedimenti relativi alle domande di valutazione di impatto ambientale e di verifica preliminare concernenti progetti di attività estrattive pervenuti alla Regione prima dell'entrata in vigore del PPAE e non terminati entro tale data, sono conclusi dalla Regione.".

     2. Dopo l'articolo 6 della l.r. 33/1999, è aggiunto il seguente:

     "Art. 6 bis. (Disposizione finale).

     1. Per i progetti di cui al comma 17 ter dell'articolo 6, esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale o che hanno ottenuto giudizio di compatibilità ambientale positivo, può essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dei commi 2 e seguenti del medesimo articolo 6 anche dopo l'entrata in vigore del PPAE.".

 

     Art. 22. (Quadri generali riassuntivi)

     1. È approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio per l'anno 2003 nelle risultanze di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.

     2. È approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio per l'anno 2003 nelle risultanze di cui alla tabella 4 allegata alla presente legge.

 

     Art. 23. (Dichiarazione d'urgenza)

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

     TABELLE

     (Omissis)

 


[1] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 10 aprile 2007, n. 4.

[2] Articolo abrogato dall'art. 100 della L.R. 10 novembre 2009, n. 27.

[3] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 3 aprile 2013, n. 5.