Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 23/04/2002 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento). |
Art. 2. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale). |
Art. 3. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa). |
Art. 4. (Reiscrizione di somme a destinazione specifica). |
Art. 5. (Autorizzazione all’assunzione di nuove obbligazioni). |
Art. 6. (Cofinanziamento regionale). |
Art. 7. (Integrazione alle autorizzazioni di spesa). |
Art. 8. (Riduzione indennità di funzione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti della Giunta regionale). |
Art. 9. (Realizzazione di strumenti di programmazione). |
Art. 10. (Disposizioni relative al patrimonio regionale). |
Art. 11. (Fondo per la montagna). |
Art. 12. (Rinnovo autorizzazioni). |
Art. 13. (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali). |
Art. 14. (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici). |
Art. 15. (Fondo di rotazione per la progettazione). |
Art. 16. (Modifica alla l.r. 2 settembre 1997, n. 55). |
Art. 17. (Dati statistici). |
Art. 18. (Finalizzazioni stanziamenti di spesa). |
Art. 19. (Funzioni della Regione). |
Art. 20. (Asili nido). |
Art. 21. (Emissione buoni obbligazionari regionali). |
Art. 22. (Modificazioni alla l.r. 18 gennaio 1996, n. 2). |
Art. 23. (Modificazione alla l.r. 3 novembre 1984, n. 34). |
Art. 24. (Modificazione alla l.r. 15 ottobre 2001, n. 20). |
Art. 25. (Modificazione alla l.r. 7 maggio 2001, n. 11). |
Art. 26. (Modificazioni alla l.r. 13 marzo 1995, n. 23). |
Art. 27. (Modificazioni alla l.r. 21 novembre 1997, n. 67). |
Art. 28. (Modificazioni alla l.r. 6 luglio 1998, n. 21). |
Art. 29. (Modificazioni alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22). |
Art. 30. (Modificazioni alla l.r. 10 agosto 1988, n. 34). |
Art. 31. (Modificazioni alla l.r. 20 maggio 1997, n. 33). |
Art. 32. (Modificazioni alla l.r. 28 maggio 1996, n. 17). |
Art. 33. (Modificazioni alla l.r. 9 novembre 1998, n. 38). |
Art. 34. (Attuazione della l.r. 38/1998). |
Art. 35. (Modifica al programma triennale regionale per le aree protette, PTRAP, 2001/2003). |
Art. 36. (Contributi a favore delle attività produttive agricole e zootecniche danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997). |
Art. 37. (Variazioni agli stanziamenti relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale). |
Art. 38. (Attuazione dei programmi comunitari). |
Art. 39. (Attuazione del decentramento amministrativo). |
Art. 40. (Rateizzazione recupero crediti). |
Art. 41. (Semplificazioni procedurali). |
Art. 42. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 6.3.58 - L.R. 23 aprile 2002, n. 6. [1]
Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2002).
(B.U. 30 aprile 2002, n. 58 - suppl. n. 13).
Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento).
1. Per il periodo 2002/2004 le entrate a legislazione vigente sono stimate:
a) anno 2002: euro 2.742.146.110,33;
b) anno 2003: euro 2.841.094.190,96;
c) anno 2004: euro 2.929.974.447,69.
Art. 2. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale).
1. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 6 della
Art. 3. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa).
1. Per l’anno 2002 è autorizzato il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della
Art. 4. (Reiscrizione di somme a destinazione specifica).
1. L’elenco delle somme a destinazione specifica da reiscrivere sugli stanziamenti di competenza delle UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 ai sensi dell’articolo 36 della
2. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata a reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della
Art. 5. (Autorizzazione all’assunzione di nuove obbligazioni).
1. Per l’anno 2002 è consentita l’assunzione di obbligazioni a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa, elencati nella tabella F, e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, sempreché le obbligazioni stesse non vengano a scadenza prima dell’anno 2003.
Art. 6. (Cofinanziamento regionale).
1. Per il cofinanziamento regionale di programmi statali sono autorizzate, per l’anno 2002, le seguenti spese:
a) euro 516.456,89 a carico dell’UPB 3.20.04 per gli interventi di cui alla
b) euro 258.228,45 a carico dell’UPB 3.21.01 per l’attuazione della sperimentazione IFTS;
c) euro 516.456,89 a carico dell’UPB 2.08.14 per gli interventi di cui all’articolo 16 della
d) euro 3.511.906,90 a carico dell’UPB 5.29.07 per gli interventi di cui alla
e) euro 1.993.523,63 a carico dell’UPB 5.28.08 per il potenziamento delle strutture per la libera professione intramoenia;
f) euro 258.228,44 a carico dell’UPB 3.12.02 per la realizzazione del programma “Tetti fotovoltaici”.
Art. 7. (Integrazione alle autorizzazioni di spesa).
1. Per l’anno 2002 è autorizzata la spesa di euro 25.822,84 per il finanziamento del progetto di comunicazione relativo alla realizzazione della strada Fano-Grosseto. La somma occorrente è iscritta a carico dell’UPB 4.27.01 dello stato di previsione della spesa.
2. Per la prosecuzione del rimborso agli enti locali delle rate dei mutui accesi per la realizzazione di parcheggi, compresi nel programma decennale definito ai sensi dell’articolo 3 della
3. Per la concessione alle province di finanziamenti finalizzati alla riduzione degli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica da realizzare attraverso la salvaguardia dei percorsi stradali pubblici mediante apposizione di reti metalliche, catarifrangenti e/o respingenti luminosi, è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 413.165,52. Le somme occorrenti sono iscritte a carico dell’UPB di spesa 5.32.04 del bilancio di previsione per l’anno 2002.
4. Per i contributi ai Comuni finalizzati all’assistenza economica penitenziaria e post-penitenziaria è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 51.645,69 a carico dell’UPB 5.29.03.
5. Per le spese dell’Osservatorio regionale per le politiche sociali, istituito con
6. Per la copertura della spesa necessaria per il gruppo di lavoro in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al d.p.c.m. 14 febbraio 2001: “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie”, ed istituito con
7. Per la prosecuzione dell’attività dell’Osservatorio sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale di cui alla
8. Per la concessione ai Comuni singoli o associati di contributi per l’acquisto degli arredi e materiale didattico degli asili nido pubblici e privati convenzionati è autorizzata per l’anno 2002 la somma di euro 2.065.827,59 a carico dell’UPB 5.29.08.
9. Per la concessione di un contributo straordinario alla Fondazione orchestra regionale delle Marche per il miglioramento della struttura ospitale presso il Teatro delle Muse di Ancona, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di euro 516.456,89 a carico dell’UPB 5.31.04 [2].
10. Per la concessione di un contributo per il miglioramento della struttura teatrale “Le Muse” di Ancona, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di euro 774.685,34 a carico dell’UPB 5.31.04.
11. L’autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 dell’articolo 10 della
Art. 8. (Riduzione indennità di funzione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti della Giunta regionale). [3]
[1. L’indennità di funzione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti della Giunta regionale, di cui all’articolo 4 della
Art. 9. (Realizzazione di strumenti di programmazione).
1. Tutte le previsioni per spese di programmazione e di pianificazione stabilite dalle leggi regionali di spesa sono abolite.
2. E’ autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 748.862,50 per l’affidamento di incarichi, studi, ricerche e consulenze per la realizzazione degli strumenti di programmazione. La somma è iscritta a carico dell’UPB 2.07.03.
Art. 10. (Disposizioni relative al patrimonio regionale).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare dallo Stato, per l’importo di euro 516.456,90, il complesso immobiliare denominato “Rocca della Cittadella”, sito in Ancona, da destinare alle finalità contemplate nell’articolo 6 della
Art. 11. (Fondo per la montagna).
1. E’ istituito, per l’anno 2002, il fondo regionale per la montagna, nel quale confluiscono:
a) la quota di competenza della Regione, del fondo nazionale per il 2001, pari a euro 1.914.505,72;
b) lo stanziamento disposto a carico dell’UPB 1.06.04 dello stato di previsione della spesa pari a euro 1.100.053,19;
c) lo stanziamento disposto a carico dell’UPB 4.22.04 dello stato di previsione della spesa, pari a euro 258.228,45 e l’autorizzazione all’assunzione di obbligazioni per l’anno 2002 con scadenza non anteriore all’anno 2003 per un importo pari a euro 258.228,45.
2. Alla Regione è riservata una quota del fondo per un ammontare pari a:
a) euro 15.493,71, quale contributo alla delegazione regionale dell’UNCEM;
b) euro 51.645,69, quale contributo alla Comunità montana Zona D/2.
3. Le Comunità montane sono autorizzate ad impiegare gli stanziamenti assegnati a valere sull’UPB 1.06.04 dello stato di previsione della spesa per le azioni previste dalla
Art. 12. (Rinnovo autorizzazioni). [4]
1. E’ rinnovata, per l’anno 2002, l’autorizzazione del limite d’impegno, di durata massima ventennale di cui all’articolo 13 della
2. E’ rinnovata per l’anno 2002 l’autorizzazione del limite d’impegno di euro 2.065.827,60 di durata massima ventennale con decorrenza dall’anno 2003 e termine nell’anno 2022, di cui all’articolo 14 della
3. E’ rinnovata per l’anno 2002 l’autorizzazione del limite d’impegno, di euro 2.169.118,98 di durata massima ventennale con decorrenza dall’anno 2003 e termine nell’anno 2022, di cui all’articolo 9 della
4. E’ rinnovata per l’anno 2002 l’autorizzazione del limite d’impegno, di euro 1.032.913,80 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2003 e termine nell’anno 2022, di cui al comma 1 dell’articolo 8 della
5. E’ rinnovata per l’anno 2002 l’autorizzazione del limite d’impegno, di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale con decorrenza dall’anno 2003 e termine nell’anno 2022, di cui al comma 1 dell’articolo 9 della
6. E’ rinnovata per l’anno 2002 l’autorizzazione del limite d’impegno, di euro 516.456,90 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2003 e termine nell’anno 2022, di cui all’articolo 15 della
7. E’ abrogato l’articolo 17 della
Art. 13. (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali).
1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell’articolo 8 della
2. L’individuazione degli interventi ammissibili sarà effettuata con unica graduatoria, congiuntamente agli interventi relativi alla 8ª annualità di cui al comma 5 dell’articolo 12. Le disponibilità dei due limiti d’impegno saranno considerate cumulativamente, senza distinzione tra gli interventi dell’8ª e della 9ª annualità.
3. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto di cui all’articolo 8 della
a) al TUS alla data del 1° gennaio 2002 applicato all’importo delle spese ammesse al cofinanziamento regionale nei seguenti casi:
1) opere realizzate da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2001;
2) opere realizzate da Comunità montane;
3) opere realizzate da Comuni associati;
4) opere realizzate da Consorzi o altri soggetti pubblici non di tipo economico, non aventi carattere imprenditoriale e non svolgenti attività che generano rientri finanziari autonomi;
5) opere realizzate dall’Autorità nell’ambito di cui all’articolo 6 della
b) al TUS alla data del 1° gennaio 2002 diminuito dello 0,50 per cento applicato all’importo delle spese ammesse a cofinanziamento regionale nei seguenti casi:
1) opere realizzate da province, singolarmente o in associazione con altri enti;
2) opere realizzate da comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, come risulta da dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2001.
4. Il concorso regionale sarà concesso e corrisposto secondo le modalità previste dal quarto, quinto e sesto comma dell’articolo 4 della
5. Le somme occorrenti per l’erogazione del concorso regionale sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dell’UPB 2.08.13 dello stato di previsione della spesa.
Art. 14. (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici).
1. Sono approvati il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi, rispettivamente, al triennio 2002/2004 ed all’anno 2002, allegati alla presente legge sotto le lettere A, B, C, D, E, F.
2. La Giunta regionale è incaricata di coordinare e rendere congruenti le previsioni di bilancio con gli atti di programmazione di cui al comma 1, nonché di esperire tutte le procedure previste dalla vigente legislazione, ivi comprese quelle di competenza del Consiglio regionale, per l’integrazione dell’allegato A con i lavori di completamento dell’ascensore pubblico e parcheggi nel capoluogo di Acquasanta Terme e con i lavori di regimazione idraulica e risanamento ambientale del fiume Potenza – 3° e 4° stralcio - tratto: Villa Potenza, Pioraco, Fiuminata e Sefro.
Art. 15. (Fondo di rotazione per la progettazione).
1. E’ istituito, per l’anno 2002, un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 516.456,90 a carico dell’UPB di spesa 4.26.01, per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, da sostenersi dai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l’anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell’istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all’istanza del comune con minor numero di abitanti.
3. I contenuti dell’istanza sono stabiliti dal Dirigente del servizio lavori pubblici.
4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è introitato all’UPB di entrata 3.04.01 del bilancio per l’anno 2002.
5. I comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.
6. L’anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.
7. Il provvedimento di concessione dell’anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della
8. La possibilità di proroga di cui al comma 7 è estesa alle anticipazioni concesse negli anni precedenti, ancorché i termini siano scaduti.
Art. 16. (Modifica alla
1. In deroga alle norme di cui all’articolo 4 della
2. Le motivazioni in base alle quali potranno accordarsi le proroghe dovranno avere carattere eccezionale e non coinvolgere l’operato dell’ente beneficiario.
Art. 17. (Dati statistici).
1. Gli oneri e gli adempimenti connessi con l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 della
2. La Giunta regionale provvede ad organizzare, nel rispetto della
Art. 18. (Finalizzazioni stanziamenti di spesa).
1. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 3.14.02 per gli interventi di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della
2. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 3.13.04 per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 25 della
3. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 3.13.04 per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 25 della
4. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 3.14.02 è destinato al finanziamento di interventi da attuarsi con le medesime finalità previste dalla
5. Le entrate derivanti dalle economie di gestione dell’Artigiancassa, di cui all’UPB di entrata 2.01.04, sono utilizzate per il finanziamento degli interventi da attuarsi con le medesime finalità previste dall’articolo 7 della
6. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 3.18.01 per gli interventi in materia di promozione turistica è comprensivo della somma di euro 51.645,69 da destinarsi alla manifestazione della Quintana di Ascoli Piceno.
7. Lo stanziamento dell’UPB 3.14.07 dello stato di previsione della spesa è comprensivo:
a) della somma di euro 74.886,25 per le future iniziative di cooperazione che la Regione individua in seguito ad accordi di collaborazione o di cooperazione con la Polonia, l’Eritrea, Cuba ed i paesi del SEE;
b) della somma di euro 51.645,69 finalizzata alla realizzazione delle iniziative inerenti il programma comunitario INTERREG III A;
c) della somma di euro 7.746,85 per il cofinanziamento regionale al “Progetto per la realizzazione di un centro di documentazione e formazione permanente sui problemi dello sviluppo Nord Sud”;
d) della somma di euro 25.822,84 per le spese di funzionamento per l’ambulatorio medico per la lotta al diabete “Città di Betlemme” in collaborazione con il centro antidiabetico INRCA Marche.
8. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 5.31.01 è destinato, quanto a euro 25.822,84 al Museo della resistenza di Caldarola.
9. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 4.25.01 è destinato, quanto a euro 206.582,75, alle spese per l’avvio della Riserva naturale della Sentina così come previsto all’articolo 4 della deliberazione del Consiglio regionale n. 41 del 25 luglio 2001 “Programma triennale regionale aree protette (PTRAP) 2001/2003”.
10. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 5.32.02 è finalizzato, per l’anno 2002, nella misura di euro 438.988,36, al finanziamento di contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 1 agosto 1997, n. 47.
11. Il fondo di cui all’articolo 50 della
12. Una quota pari ad euro 20.787,39 dello stanziamento previsto a carico della UPB 3.14.02 è destinata ad interventi da attuarsi con le medesime finalità previste dalla lettera b) del comma 2 dell’articolo 22 della
Art. 19. (Funzioni della Regione).
1. Per il biennio 2002/2003, in deroga a quanto previsto dall’articolo 24 della
Art. 20. (Asili nido).
1. Il contributo ai Comuni per le spese di gestione, funzionamento e manutenzione, di cui all’articolo 14 della
a) euro 1.550 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) euro 1.500 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell’anno precedente;
c) euro 1.400 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico dell’UPB di spesa 5.29.01.
3. Nella ripartizione del fondo, il 4 per cento è riservato per contributi aggiuntivi ai Comuni che praticano servizi in forma associata e sarà assegnato secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
Art. 21. (Emissione buoni obbligazionari regionali).
1. Per l’anno 2002 ed in attuazione dell’articolo 31 della
2. Le condizioni di emissione sono stabilite in:
a) tasso parametrato o riparametrabile all’EURIBOR;
b) durata massima trentennale;
c) possibilità del rimborso differito.
3. Il pagamento degli oneri derivanti dall’utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l’iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.
4. Le spese di cui al comma 3 sono dichiarate obbligatorie.
Art. 22. (Modificazioni alla
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della
"2. La liquidazione è disposta dall'Ente delegato.".
Art. 23. (Modificazione alla
1. Il secondo comma dell’articolo 5 della
"La rifusione di cui al primo comma è effettuata tramite compensazione delle spettanze del personale alla cessazione del servizio, salvo determinazione contraria degli interessati.".
2. Sono abrogati il terzo e il quarto comma dell’articolo 5 e l’articolo 6 della
Art. 24. (Modificazione alla
1. All’articolo 28 della
"6. Gli incarichi di dirigente di servizio o per posizioni di progetto o di funzione nell'ambito del dipartimento servizi alla persona e alla comunità, esclusivamente per le materie attinenti la sanità, possono essere conferiti con le modalità di cui al comma 1, anche a dirigenti di ruolo delle aziende USL ed ospedaliere della Regione in posizione di comando; il personale incaricato mantiene il trattamento economico onnicomprensivo in godimento nell'azienda di provenienza.".
Art. 25. (Modificazione alla
1. Il comma 1 dell’articolo 69 della
"1. È fatto divieto alle aziende USL e ospedaliere di procedere all'acquisizione di beni durevoli, servizi e prestazioni sanitarie di importo superiore ad euro 200.000,00, in assenza di autorizzazione regionale alla spesa.".
Art. 26. (Modificazioni alla
1. Il comma 10 dell’articolo 6 della
(Omissis).
2. Fino all’adozione degli atti di cui al comma 1 da parte dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale, si applicano le disposizioni previste dal comma 10 dell’articolo 6 della
3. Dopo l’articolo 8 della
(Omissis).
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della
(Omissis).
Art. 27. (Modificazioni alla
[1. Al comma 2 dell’articolo 2 della
2. Al comma 1 dell’articolo 8 della
Art. 28. (Modificazioni alla
[1. All’articolo 14 della
"10. Il fondo di cui all'UPB 3.17.04 è utilizzato per il cofinanziamento del programma attuativo regionale di cui alla delibera CIPE 5 agosto 1998 con le modalità previste dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2373/2001 e n. 2374/2001.
11. Per l'anno 2002 ai CAT (Centri di assistenza tecnica) così come previsti dall'articolo 39 della
Art. 29. (Modificazioni alla
1. All’articolo 27, comma 2, le lettere c) e d) sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
"c) contributo una tantum pari al valore attuale del contributo in conto interessi nella misura massima del 15 per cento ESL per gli Enti pubblici e per le piccole imprese e del 7.5 per cento per le medie imprese;
d) contributo una tantum pari al valore attuale del contributo in conto interessi, limitatamente alle zone in deroga ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera c), del Trattato CE, nella misura massima dell'8 per cento ESN più 10 per cento ESL per gli Enti pubblici e per le piccole imprese e dell'8 per cento ESN più 6 per cento ESL per le medie imprese.".
Art. 30. (Modificazioni alla
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della
"2. I contributi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente sulla base degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.".
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della
"3. La rivalutazione di cui al comma 2 è corrisposta a decorrere dal 1o gennaio 2002 ed è calcolata dal 1o gennaio 1988.
4. Per lo svolgimento di attività convegnistiche pubbliche limitatamente alle materie di competenza regionale è autorizzata una spesa annua documentata contabilmente, di euro 2.500,00 per i gruppi consiliari composti da un solo membro, di euro 7.500,00 per i gruppi consiliari composti da meno di quattro membri e euro 15.000,00 per i gruppi uguali o superiori a quattro membri".
Art. 31. (Modificazioni alla
1. I commi 2, 3 e 5 dell’articolo 7 della
"2. Il contributo regionale è concesso solo per finanziamenti garantiti da cooperative di garanzia e per operazioni di leasing mobiliare garantite dalle cooperative di garanzia.
3. La Regione concorre al pagamento degli interessi nel rispetto dei seguenti criteri:
a) l'ammontare del prestito o delle operazioni di leasing mobiliare assistito dal contributo regionale, per ogni singola impresa, non può essere superiore complessivamente e annualmente a euro 26.000,00, anche se ottenuto con più operazioni bancarie; detto importo è elevato a euro 52.000,00 per i consorzi e le cooperative;
b) la durata del prestito non può essere superiore a quarantotto mesi e la durata delle operazioni di leasing mobiliare non può essere superiore a sei mesi;
c) il contributo regionale in conto interessi non può essere superiore al 30 per cento del tasso di riferimento Artigiancassa del mese in cui avviene l'erogazione da parte della banca o la stipula del contratto di leasing ed è elevabile fino al 50 per cento per i settori e territori individuati annualmente dalla Giunta regionale con il quadro attuativo sulla base degli indicatori economici più significativi, in particolare per i Comuni ricadenti nelle aree dei parchi, delle Comunità montane e delle zone ammissibili all'obiettivo 2 ai sensi del
5. La Giunta regionale entro il mese di gennaio di ogni anno definisce e, previo ricevimento di specifica fidejussione, accredita ad ogni cooperativa il contributo annuale, in relazione al numero di imprese iscritte all'albo degli artigiani di ogni singola Provincia, all'importo effettivo delle garanzie rilasciate a fronte delle operazioni di credito o di leasing mobiliare perfezionate da ciascuna nell'anno precedente e al numero di soci, risultante dal libro dei soci aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.".
2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8 della
"1. Le domande delle imprese artigiane per la concessione dei contributi in conto interessi o in conto canoni devono essere presentate alle cooperative.
2. Le cooperative di garanzia, effettuata la valutazione delle domande, deliberano la concessione dei contributi e trasmettono al servizio regionale competente, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre, copia dell'estratto del verbale del proprio consiglio di amministrazione nel quale risulti la concessione della garanzia fidejussoria e il conteggio degli interessi predisposto dagli istituti di credito o dalle società di leasing presso i quali l'operazione viene svolta e l'elenco dei soci aggiornato alla data di trasmissione.
3. La liquidazione dei contributi da parte delle cooperative di garanzia alle banche o alle società di leasing avviene entro trenta giorni dalla delibera di concessione.".
3. All’articolo 9 della
"5. La Regione favorisce l'operatività delle cooperative artigiane di garanzia in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sostenendo, con conferimenti annuali, la loro attività di riassicurazione.".
4. Il comma 3 dell’articolo 11 della
"3. I contributi in conto capitale per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 sono concessi nella misura del 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile, entro i seguenti limiti massimi:
a) euro 46.500,00 per la realizzazione di laboratori da parte di imprese artigiane singole;
b) euro 46.500,00 per ogni laboratorio realizzato da parte dei consorzi di imprese artigiane, per le proprie imprese socie;
c) euro 76.500,00 per la realizzazione, da parte dei consorzi di imprese artigiane, di locali da utilizzare in comune alle proprie imprese.
4. Alle imprese artigiane singole o associate di cui alle lettere a) e b) del comma 3 è concesso un ulteriore contributo di euro 2.600,00 per ogni nuova assunzione fino all'importo massimo di euro 18.200,00 purché l'azienda non abbia provveduto alla riduzione di personale nell'ultimo anno salvo che per giusta causa.".
Art. 32. (Modificazioni alla
1. All’articolo 4, comma 1, della
"b) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, euro 258.288,44 per ciascuno degli anni dal 1996 al 2001; per gli anni 2002 e 2003 euro 129.114,22.".
Art. 33. (Modificazioni alla
[1. Il comma 1 dell’articolo 34 della
"1. A decorrere dal 1o luglio 1999 le sedi delle scuole regionali di formazione professionale di proprietà regionale, di cui all'articolo 25 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 34 è inserito il seguente comma:
"1 bis. La Giunta regionale di intesa con ciascuna Provincia può attribuire in proprietà alla medesima immobili diversi da quelli di cui al comma 1 in sostituzione degli stessi.".]
Art. 34. (Attuazione della
[1. Il termine del 31 ottobre dell’anno precedente quello di riferimento, previsto dal comma 3 dell’articolo 3 della
2. Il termine, previsto dal comma 3 dell’articolo 3 della
Art. 35. (Modifica al programma triennale regionale per le aree protette, PTRAP, 2001/2003).
1. Il punto 8.3 del PTRAP 2001/2003 viene modificato come segue: “I contributi di parte corrente del Programma triennale regionale per le aree protette (PTRAP) 2001/2003, erogati nel 2001 a favore delle riserve naturali statali di Torricchio ed Abbadia di Fiastra, ammontanti rispettivamente ad euro 72.303,97 ed euro 242.734,74, devono intendersi attribuiti per l’anno 2002”.
Art. 36. (Contributi a favore delle attività produttive agricole e zootecniche danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997).
1. In attuazione dell’articolo 5 del
2. La concessione dei contributi avviene tramite le Comunità montane sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 37. (Variazioni agli stanziamenti relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale).
1. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel B.U.R. entro gli stessi termini, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2002 relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale.
Art. 38. (Attuazione dei programmi comunitari).
1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio per l’attuazione dei programmi comunitari, adottati o approvati dagli organismi competenti, utilizzando, per la quota regionale, le somme iscritte a carico delle UPB di spesa 2.08.01 e 2.08.02 fino alla concorrenza delle disponibilità delle partite previste per far fronte ai cofinanziamenti UE.
Art. 39. (Attuazione del decentramento amministrativo).
1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.
2. E’ attribuita alla competenza degli Enti locali la definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite con le
Art. 40. (Rateizzazione recupero crediti).
1. La Regione rateizza i recuperi dei crediti regionali di qualsiasi natura, su richiesta dell’interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, documentabili con l’invio dell’ultima denuncia dei redditi.
2. Il recupero dei crediti avviene con un massimo di trenta rate mensili.
3. In presenza di particolari, documentate condizioni economiche del debitore, la Regione può rateizzare il proprio credito con un numero superiore di rate.
4. La richiesta di rateizzazione dopo la notifica della cartella esattoriale avviene con le modalità previste nel
5. La rateizzazione comporta il computo degli interessi legali calcolati a scalare; in ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.
6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine di pagamento fissato dalla Regione, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un’unica soluzione.
Art. 41. (Semplificazioni procedurali).
1. Le rettifiche operative attinenti la numerazione dei capitoli e la loro collocazione nelle UPB del bilancio sono effettuate con decreto del dirigente del servizio bilancio da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel B.U.R. entro gli stessi termini.
Art. 42. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tabella A. [11]
(Omissis)
Tabella B.
(Omissis).
Tabella D.
(Omissis).
Tabella F.
(Omissis).
Allegati
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 26 della
[2] Comma così modificato dall’art. 7 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 32 della
[4] Per una proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l’art. 9 della
[5] Comma così modificato dall’art. 16 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 100 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 100 della
[8] Articolo abrogato dall’art. 40 della
[9] Articolo abrogato dall’art. 38 della
[10] Articolo abrogato dall’art. 38 della
[11] Tabella rettificata con errata corrige pubblicato nel B.U. 30 maggio 2002, n. 68.