§ 6.3.58 - L.R. 23 aprile 2002, n. 6.
Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:23/04/2002
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Quadro finanziario di riferimento).
Art. 2.  (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale).
Art. 3.  (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa).
Art. 4.  (Reiscrizione di somme a destinazione specifica).
Art. 5.  (Autorizzazione all’assunzione di nuove obbligazioni).
Art. 6.  (Cofinanziamento regionale).
Art. 7.  (Integrazione alle autorizzazioni di spesa).
Art. 8.  (Riduzione indennità di funzione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti della Giunta regionale).
Art. 9.  (Realizzazione di strumenti di programmazione).
Art. 10.  (Disposizioni relative al patrimonio regionale).
Art. 11.  (Fondo per la montagna).
Art. 12.  (Rinnovo autorizzazioni).
Art. 13.  (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali).
Art. 14.  (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici).
Art. 15.  (Fondo di rotazione per la progettazione).
Art. 16.  (Modifica alla l.r. 2 settembre 1997, n. 55).
Art. 17.  (Dati statistici).
Art. 18.  (Finalizzazioni stanziamenti di spesa).
Art. 19.  (Funzioni della Regione).
Art. 20.  (Asili nido).
Art. 21.  (Emissione buoni obbligazionari regionali).
Art. 22.  (Modificazioni alla l.r. 18 gennaio 1996, n. 2).
Art. 23.  (Modificazione alla l.r. 3 novembre 1984, n. 34).
Art. 24.  (Modificazione alla l.r. 15 ottobre 2001, n. 20).
Art. 25.  (Modificazione alla l.r. 7 maggio 2001, n. 11).
Art. 26.  (Modificazioni alla l.r. 13 marzo 1995, n. 23).
Art. 27.  (Modificazioni alla l.r. 21 novembre 1997, n. 67).
Art. 28.  (Modificazioni alla l.r. 6 luglio 1998, n. 21).
Art. 29.  (Modificazioni alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22).
Art. 30.  (Modificazioni alla l.r. 10 agosto 1988, n. 34).
Art. 31.  (Modificazioni alla l.r. 20 maggio 1997, n. 33).
Art. 32.  (Modificazioni alla l.r. 28 maggio 1996, n. 17).
Art. 33.  (Modificazioni alla l.r. 9 novembre 1998, n. 38).
Art. 34.  (Attuazione della l.r. 38/1998).
Art. 35.  (Modifica al programma triennale regionale per le aree protette, PTRAP, 2001/2003).
Art. 36.  (Contributi a favore delle attività produttive agricole e zootecniche danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997).
Art. 37.  (Variazioni agli stanziamenti relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale).
Art. 38.  (Attuazione dei programmi comunitari).
Art. 39.  (Attuazione del decentramento amministrativo).
Art. 40.  (Rateizzazione recupero crediti).
Art. 41.  (Semplificazioni procedurali).
Art. 42.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 6.3.58 - L.R. 23 aprile 2002, n. 6. [1]

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2002).

(B.U. 30 aprile 2002, n. 58 - suppl. n. 13).

 

Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento).

     1. Per il periodo 2002/2004 le entrate a legislazione vigente sono stimate:

     a) anno 2002: euro 2.742.146.110,33;

     b) anno 2003: euro 2.841.094.190,96;

     c) anno 2004: euro 2.929.974.447,69.

 

     Art. 2. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale).

     1. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 6 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 “Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione”, l’entità delle spese per l’esecuzione di leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita, per l’anno 2002, negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa).

     1. Per l’anno 2002 è autorizzato il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 31/2001, per gli importi determinati nella misura indicata nella tabella B allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. (Reiscrizione di somme a destinazione specifica).

     1. L’elenco delle somme a destinazione specifica da reiscrivere sugli stanziamenti di competenza delle UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 ai sensi dell’articolo 36 della l.r. 31/2001 è stabilito in relazione al contenuto dell’allegata tabella D.

     2. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata a reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali.

 

     Art. 5. (Autorizzazione all’assunzione di nuove obbligazioni).

     1. Per l’anno 2002 è consentita l’assunzione di obbligazioni a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa, elencati nella tabella F, e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, sempreché le obbligazioni stesse non vengano a scadenza prima dell’anno 2003.

 

     Art. 6. (Cofinanziamento regionale).

     1. Per il cofinanziamento regionale di programmi statali sono autorizzate, per l’anno 2002, le seguenti spese:

     a) euro 516.456,89 a carico dell’UPB 3.20.04 per gli interventi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215;

     b) euro 258.228,45 a carico dell’UPB 3.21.01 per l’attuazione della sperimentazione IFTS;

     c) euro 516.456,89 a carico dell’UPB 2.08.14 per gli interventi di cui all’articolo 16 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32;

     d) euro 3.511.906,90 a carico dell’UPB 5.29.07 per gli interventi di cui alla l.r. 2 settembre 1996, n. 38;

     e) euro 1.993.523,63 a carico dell’UPB 5.28.08 per il potenziamento delle strutture per la libera professione intramoenia;

     f) euro 258.228,44 a carico dell’UPB 3.12.02 per la realizzazione del programma “Tetti fotovoltaici”.

 

     Art. 7. (Integrazione alle autorizzazioni di spesa).

     1. Per l’anno 2002 è autorizzata la spesa di euro 25.822,84 per il finanziamento del progetto di comunicazione relativo alla realizzazione della strada Fano-Grosseto. La somma occorrente è iscritta a carico dell’UPB 4.27.01 dello stato di previsione della spesa.

     2. Per la prosecuzione del rimborso agli enti locali delle rate dei mutui accesi per la realizzazione di parcheggi, compresi nel programma decennale definito ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, così come riportato nell’allegato 5 del Programma regionale del trasporto pubblico locale, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di euro 1.032.913,79. La somma occorrente è iscritta a carico dell’UPB 4.27.04 dello stato di previsione della spesa.

     3. Per la concessione alle province di finanziamenti finalizzati alla riduzione degli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica da realizzare attraverso la salvaguardia dei percorsi stradali pubblici mediante apposizione di reti metalliche, catarifrangenti e/o respingenti luminosi, è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 413.165,52. Le somme occorrenti sono iscritte a carico dell’UPB di spesa 5.32.04 del bilancio di previsione per l’anno 2002.

     4. Per i contributi ai Comuni finalizzati all’assistenza economica penitenziaria e post-penitenziaria è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 51.645,69 a carico dell’UPB 5.29.03.

     5. Per le spese dell’Osservatorio regionale per le politiche sociali, istituito con delibera di Giunta regionale n. 1768 del 1 agosto 2001 ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 51.645,69 a carico dell’UPB 5.29.07.

     6. Per la copertura della spesa necessaria per il gruppo di lavoro in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al d.p.c.m. 14 febbraio 2001: “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie”, ed istituito con delibera di Giunta regionale n. 2769 del 18 dicembre 2000 è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di euro 103.291,38 a carico dell’UPB 5.29.07.

     7. Per la prosecuzione dell’attività dell’Osservatorio sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 206.582,76 a carico dell’UPB 5.29.01 dello stato di previsione della spesa.

     8. Per la concessione ai Comuni singoli o associati di contributi per l’acquisto degli arredi e materiale didattico degli asili nido pubblici e privati convenzionati è autorizzata per l’anno 2002 la somma di euro 2.065.827,59 a carico dell’UPB 5.29.08.

     9. Per la concessione di un contributo straordinario alla Fondazione orchestra regionale delle Marche per il miglioramento della struttura ospitale presso il Teatro delle Muse di Ancona, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di euro 516.456,89 a carico dell’UPB 5.31.04 [2].

     10. Per la concessione di un contributo per il miglioramento della struttura teatrale “Le Muse” di Ancona, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di euro 774.685,34 a carico dell’UPB 5.31.04.

     11. L’autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 18 dicembre 2001, n. 34 è incrementata per l’anno 2002 della somma di euro 104.228,45. Lo stanziamento è iscritto a carico dell’UPB 3.15.05.

 

     Art. 8. (Riduzione indennità di funzione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti della Giunta regionale). [3]

     [1. L’indennità di funzione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti della Giunta regionale, di cui all’articolo 4 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23, è ridotta del 10 per cento a decorrere dal 1° dicembre 2001].

 

     Art. 9. (Realizzazione di strumenti di programmazione).

     1. Tutte le previsioni per spese di programmazione e di pianificazione stabilite dalle leggi regionali di spesa sono abolite.

     2. E’ autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di euro 748.862,50 per l’affidamento di incarichi, studi, ricerche e consulenze per la realizzazione degli strumenti di programmazione. La somma è iscritta a carico dell’UPB 2.07.03.

 

     Art. 10. (Disposizioni relative al patrimonio regionale).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare dallo Stato, per l’importo di euro 516.456,90, il complesso immobiliare denominato “Rocca della Cittadella”, sito in Ancona, da destinare alle finalità contemplate nell’articolo 6 della legge 31 dicembre 1993, n. 579 e come disposto dal Consiglio regionale con deliberazione 20 marzo 1996, n. 51; le somme occorrenti sono iscritte a carico dell’UPB 1.03.08 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 11. (Fondo per la montagna).

     1. E’ istituito, per l’anno 2002, il fondo regionale per la montagna, nel quale confluiscono:

     a) la quota di competenza della Regione, del fondo nazionale per il 2001, pari a euro 1.914.505,72;

     b) lo stanziamento disposto a carico dell’UPB 1.06.04 dello stato di previsione della spesa pari a euro 1.100.053,19;

     c) lo stanziamento disposto a carico dell’UPB 4.22.04 dello stato di previsione della spesa, pari a euro 258.228,45 e l’autorizzazione all’assunzione di obbligazioni per l’anno 2002 con scadenza non anteriore all’anno 2003 per un importo pari a euro 258.228,45.

     2. Alla Regione è riservata una quota del fondo per un ammontare pari a:

     a) euro 15.493,71, quale contributo alla delegazione regionale dell’UNCEM;

     b) euro 51.645,69, quale contributo alla Comunità montana Zona D/2.

     3. Le Comunità montane sono autorizzate ad impiegare gli stanziamenti assegnati a valere sull’UPB 1.06.04 dello stato di previsione della spesa per le azioni previste dalla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 e dalla l.r. 20 giugno 1997, n. 35.

 

     Art. 12. (Rinnovo autorizzazioni). [4]

     1. E’ rinnovata, per l’anno 2002, l’autorizzazione del limite d’impegno, di durata massima ventennale di cui all’articolo 13 della l.r. 5 maggio 1997, n. 28 (4ª annualità), limitatamente ad euro 113.723,81 ed agli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 28 novembre 2001, n. 30. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo, prorogati al 30 settembre 2002 dallo stesso comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 30/2001, sono da intendersi a pena di decadenza del contributo stesso. Il limite d’impegno di euro 113.723.81 con decorrenza dall’anno 2003 e termine nell’anno 2022, farà carico per ciascun esercizio finanziario all’UPB di spesa 2.08.13 del bilancio 2002.

     2. E’ rinnovata per l’anno 2002 l’autorizzazione del limite d’impegno di euro 2.065.827,60 di durata massima ventennale con decorrenza dall’anno 2003 e termine nell’anno 2022, di cui all’articolo 14 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12, integrata di euro 405.418,67 di cui al comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 11 maggio 1999, n. 7. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del Dirigente del servizio lavori pubblici n. 612 del 17 settembre 1998 (lista di attesa 4ª annualità), sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2002, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite d’impegno di euro 2.471.246,27, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario all’UPB di spesa 2.08.13 del bilancio 2002.

     3. E’ rinnovata per l’anno 2002 l’autorizzazione del limite d’impegno, di euro 2.169.118,98 di durata massima ventennale con decorrenza dall’anno 2003 e termine nell’anno 2022, di cui all’articolo 9 della l.r. 11 maggio 1999, n. 7, integrata di euro 2.065.827,60 con l’articolo 14 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32 (annualità 5ª - lista di attesa 5ª annualità e 6ª annualità). I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del dirigente del servizio lavori pubblici n. 855 del 3 agosto 1999, n. 1451 del 21 dicembre 1999 e n. 478 del 17 maggio 2001, sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2002, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite d’impegno di euro 4.234.946,58, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario all’UPB di spesa 2.08.13 del bilancio 2002.

     4. E’ rinnovata per l’anno 2002 l’autorizzazione del limite d’impegno, di euro 1.032.913,80 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2003 e termine nell’anno 2022, di cui al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (7ª annualità). Il decreto di individuazione degli interventi ammessi a contributo sarà emesso sulla base delle graduatorie e degli indirizzi generali stabiliti con delibera della Giunta regionale n. 2683 del 13 novembre 2001. Il limite d’impegno di euro 1.032.913,80 di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario all’UPB di spesa 2.08.13 del bilancio 2002.

     5. E’ rinnovata per l’anno 2002 l’autorizzazione del limite d’impegno, di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale con decorrenza dall’anno 2003 e termine nell’anno 2022, di cui al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (8ª annualità). L’individuazione degli interventi ammissibili sarà effettuata con un’unica graduatoria, congiuntamente agli interventi relativi alla 9ª annualità di cui all’articolo 13 della presente legge. Limitatamente all’8ª annualità, per le opere realizzate da aziende speciali, aziende municipalizzate, soggetti pubblici di tipo economico ed a carattere imprenditoriale svolgenti attività che generano rientri finanziari autonomi, di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), della l.r. 7 maggio 2001, n. 11, la misura del concorso regionale è quella di cui al successivo articolo 13, comma 3, lettera b). Il limite d’impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario all’UPB di spesa 2.08.13 del bilancio 2002.

     6. E’ rinnovata per l’anno 2002 l’autorizzazione del limite d’impegno, di euro 516.456,90 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2003 e termine nell’anno 2022, di cui all’articolo 15 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12 (opere di rilevanza regionale realizzate dagli enti locali). I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del Dirigente del servizio lavori pubblici n. 780 del 20 luglio 1999, sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2002, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite d’impegno di euro 516.456,90, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario all’UPB di spesa 2.08.13 del bilancio 2002.

     7. E’ abrogato l’articolo 17 della l.r. 28 novembre 2001, n. 30.

 

     Art. 13. (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali).

     1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (9ª annualità), programmati dagli enti locali, loro consorzi, aziende ed altri enti da essi dipendenti, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di euro 1.291.145,00 con decorrenza dall’anno 2003 e termine all’anno 2022 recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 25.822.900,00.

     2. L’individuazione degli interventi ammissibili sarà effettuata con unica graduatoria, congiuntamente agli interventi relativi alla 8ª annualità di cui al comma 5 dell’articolo 12. Le disponibilità dei due limiti d’impegno saranno considerate cumulativamente, senza distinzione tra gli interventi dell’8ª e della 9ª annualità.

     3. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto di cui all’articolo 8 della l.r. 46/1992, non potrà essere superiore:

     a) al TUS alla data del 1° gennaio 2002 applicato all’importo delle spese ammesse al cofinanziamento regionale nei seguenti casi:

     1) opere realizzate da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2001;

     2) opere realizzate da Comunità montane;

     3) opere realizzate da Comuni associati;

     4) opere realizzate da Consorzi o altri soggetti pubblici non di tipo economico, non aventi carattere imprenditoriale e non svolgenti attività che generano rientri finanziari autonomi;

     5) opere realizzate dall’Autorità nell’ambito di cui all’articolo 6 della l.r. 22 giugno 1998, n. 18 “Disciplina delle risorse idriche”;

     b) al TUS alla data del 1° gennaio 2002 diminuito dello 0,50 per cento applicato all’importo delle spese ammesse a cofinanziamento regionale nei seguenti casi:

     1) opere realizzate da province, singolarmente o in associazione con altri enti;

     2) opere realizzate da comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, come risulta da dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2001.

     4. Il concorso regionale sarà concesso e corrisposto secondo le modalità previste dal quarto, quinto e sesto comma dell’articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 e successive modificazioni e per un periodo pari a quello dell’ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere.

     5. Le somme occorrenti per l’erogazione del concorso regionale sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dell’UPB 2.08.13 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 14. (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici).

     1. Sono approvati il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi, rispettivamente, al triennio 2002/2004 ed all’anno 2002, allegati alla presente legge sotto le lettere A, B, C, D, E, F.

     2. La Giunta regionale è incaricata di coordinare e rendere congruenti le previsioni di bilancio con gli atti di programmazione di cui al comma 1, nonché di esperire tutte le procedure previste dalla vigente legislazione, ivi comprese quelle di competenza del Consiglio regionale, per l’integrazione dell’allegato A con i lavori di completamento dell’ascensore pubblico e parcheggi nel capoluogo di Acquasanta Terme e con i lavori di regimazione idraulica e risanamento ambientale del fiume Potenza – 3° e 4° stralcio - tratto: Villa Potenza, Pioraco, Fiuminata e Sefro.

 

     Art. 15. (Fondo di rotazione per la progettazione).

     1. E’ istituito, per l’anno 2002, un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 516.456,90 a carico dell’UPB di spesa 4.26.01, per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, da sostenersi dai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell’anno precedente.

     2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l’anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell’istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all’istanza del comune con minor numero di abitanti.

     3. I contenuti dell’istanza sono stabiliti dal Dirigente del servizio lavori pubblici.

     4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è introitato all’UPB di entrata 3.04.01 del bilancio per l’anno 2002.

     5. I comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.

     6. L’anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.

     7. Il provvedimento di concessione dell’anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17, non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal Dirigente del servizio su motivata istanza dell’ente beneficiario.

     8. La possibilità di proroga di cui al comma 7 è estesa alle anticipazioni concesse negli anni precedenti, ancorché i termini siano scaduti.

 

     Art. 16. (Modifica alla l.r. 2 settembre 1997, n. 55).

     1. In deroga alle norme di cui all’articolo 4 della l.r. 2 settembre 1997, n. 55, i dirigenti dei servizi potranno, per una sola volta, accordare proroghe dei termini fissati con i provvedimenti di concessione di contributi regionali.

     2. Le motivazioni in base alle quali potranno accordarsi le proroghe dovranno avere carattere eccezionale e non coinvolgere l’operato dell’ente beneficiario.

 

     Art. 17. (Dati statistici).

     1. Gli oneri e gli adempimenti connessi con l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 della l.r. 17/1979 e successive modificazioni, si intendono completamente assolti con l’invio delle comunicazioni di cui all’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

     2. La Giunta regionale provvede ad organizzare, nel rispetto della l.r. 29 marzo 1999, n. 6, le proprie competenti strutture al fin di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riguardo a rapporti con le autorità statali interessate.

 

     Art. 18. (Finalizzazioni stanziamenti di spesa).

     1. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 3.14.02 per gli interventi di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 23 febbraio 2000, n. 13 è finalizzato nella misura di euro 15.493,71, al finanziamento della graduatoria dei beneficiari approvata con decreto del Dirigente del servizio n. 779/2001, così come modificato con decreto del Dirigente del servizio n. 1117/2001.

     2. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 3.13.04 per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 è finalizzato nella misura di euro 25.697,44, al finanziamento della graduatoria dei beneficiari approvata con decreto del Dirigente del servizio n. 695/2001, così come modificato con decreto del Dirigente del servizio n. 1097/2001.

     3. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 3.13.04 per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 33/1997 è finalizzato nella misura di euro 41.316,55, al finanziamento della graduatoria dei beneficiari approvata con decreto del Dirigente del servizio n. 694/2001, così come modificato con decreto del Dirigente del servizio n. 1096/2001.

     4. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 3.14.02 è destinato al finanziamento di interventi da attuarsi con le medesime finalità previste dalla l.r. 33/1997, articolo 4, comma 1, lettere a) e b), per euro 525.236,67, e lettere c) e d), per euro 291.798,15, comprendenti anche le Commissioni artigiancassa per l’anno 2001.

     5. Le entrate derivanti dalle economie di gestione dell’Artigiancassa, di cui all’UPB di entrata 2.01.04, sono utilizzate per il finanziamento degli interventi da attuarsi con le medesime finalità previste dall’articolo 7 della l.r. 33/1997 e per le finalità previste dall’articolo 46 della stessa legge. Lo stanziamento di euro 2.065.827,60 è previsto a carico dell’UPB di spesa 3.14.03 del bilancio di previsione 2002 [5].

     6. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 3.18.01 per gli interventi in materia di promozione turistica è comprensivo della somma di euro 51.645,69 da destinarsi alla manifestazione della Quintana di Ascoli Piceno.

     7. Lo stanziamento dell’UPB 3.14.07 dello stato di previsione della spesa è comprensivo:

     a) della somma di euro 74.886,25 per le future iniziative di cooperazione che la Regione individua in seguito ad accordi di collaborazione o di cooperazione con la Polonia, l’Eritrea, Cuba ed i paesi del SEE;

     b) della somma di euro 51.645,69 finalizzata alla realizzazione delle iniziative inerenti il programma comunitario INTERREG III A;

     c) della somma di euro 7.746,85 per il cofinanziamento regionale al “Progetto per la realizzazione di un centro di documentazione e formazione permanente sui problemi dello sviluppo Nord Sud”;

     d) della somma di euro 25.822,84 per le spese di funzionamento per l’ambulatorio medico per la lotta al diabete “Città di Betlemme” in collaborazione con il centro antidiabetico INRCA Marche.

     8. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 5.31.01 è destinato, quanto a euro 25.822,84 al Museo della resistenza di Caldarola.

     9. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 4.25.01 è destinato, quanto a euro 206.582,75, alle spese per l’avvio della Riserva naturale della Sentina così come previsto all’articolo 4 della deliberazione del Consiglio regionale n. 41 del 25 luglio 2001 “Programma triennale regionale aree protette (PTRAP) 2001/2003”.

     10. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 5.32.02 è finalizzato, per l’anno 2002, nella misura di euro 438.988,36, al finanziamento di contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 1 agosto 1997, n. 47.

     11. Il fondo di cui all’articolo 50 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43, iscritto nell’UPB 5.30.07 è comprensivo del finanziamento delle rette dei disabili gravi psicosensoriali ricoverati in istituti educativo-assistenziali, che sarà assegnato secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

     12. Una quota pari ad euro 20.787,39 dello stanziamento previsto a carico della UPB 3.14.02 è destinata ad interventi da attuarsi con le medesime finalità previste dalla lettera b) del comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 33/1997, per completare il finanziamento della graduatoria 2001 approvata con decreto del dirigente del servizio n. 689 del 28 settembre 2001.

 

     Art. 19. (Funzioni della Regione).

     1. Per il biennio 2002/2003, in deroga a quanto previsto dall’articolo 24 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10, le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili sono esercitate dalla Regione con i criteri stabiliti all’articolo 25 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32.

 

          Art. 20. (Asili nido).

     1. Il contributo ai Comuni per le spese di gestione, funzionamento e manutenzione, di cui all’articolo 14 della l.r. 3 settembre 1979, n. 30, è stabilito nella misura massima di:

     a) euro 1.550 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell’anno precedente;

     b) euro 1.500 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell’anno precedente;

     c) euro 1.400 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell’anno precedente.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico dell’UPB di spesa 5.29.01.

     3. Nella ripartizione del fondo, il 4 per cento è riservato per contributi aggiuntivi ai Comuni che praticano servizi in forma associata e sarà assegnato secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 21. (Emissione buoni obbligazionari regionali).

     1. Per l’anno 2002 ed in attuazione dell’articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare i programmi relativi a spese di investimento, in tutto o parzialmente, mediante emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) ovvero con il ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale.

     2. Le condizioni di emissione sono stabilite in:

     a) tasso parametrato o riparametrabile all’EURIBOR;

     b) durata massima trentennale;

     c) possibilità del rimborso differito.

     3. Il pagamento degli oneri derivanti dall’utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l’iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

     4. Le spese di cui al comma 3 sono dichiarate obbligatorie.

 

     Art. 22. (Modificazioni alla l.r. 18 gennaio 1996, n. 2).

     1. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2, modificato dal comma 8 dell’articolo 7 della l.r. 10 agosto 1998, n. 31, è così ulteriormente modificato:

     "2. La liquidazione è disposta dall'Ente delegato.".

 

     Art. 23. (Modificazione alla l.r. 3 novembre 1984, n. 34).

     1. Il secondo comma dell’articolo 5 della l.r. 3 novembre 1984, n. 34 è sostituito dal seguente:

     "La rifusione di cui al primo comma è effettuata tramite compensazione delle spettanze del personale alla cessazione del servizio, salvo determinazione contraria degli interessati.".

     2. Sono abrogati il terzo e il quarto comma dell’articolo 5 e l’articolo 6 della l.r. 34/1984.

 

     Art. 24. (Modificazione alla l.r. 15 ottobre 2001, n. 20).

     1. All’articolo 28 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 è aggiunto il seguente comma:

     "6. Gli incarichi di dirigente di servizio o per posizioni di progetto o di funzione nell'ambito del dipartimento servizi alla persona e alla comunità, esclusivamente per le materie attinenti la sanità, possono essere conferiti con le modalità di cui al comma 1, anche a dirigenti di ruolo delle aziende USL ed ospedaliere della Regione in posizione di comando; il personale incaricato mantiene il trattamento economico onnicomprensivo in godimento nell'azienda di provenienza.".

 

     Art. 25. (Modificazione alla l.r. 7 maggio 2001, n. 11).

     1. Il comma 1 dell’articolo 69 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 è sostituito dal seguente:

     "1. È fatto divieto alle aziende USL e ospedaliere di procedere all'acquisizione di beni durevoli, servizi e prestazioni sanitarie di importo superiore ad euro 200.000,00, in assenza di autorizzazione regionale alla spesa.".

 

     Art. 26. (Modificazioni alla l.r. 13 marzo 1995, n. 23).

     1. Il comma 10 dell’articolo 6 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Fino all’adozione degli atti di cui al comma 1 da parte dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale, si applicano le disposizioni previste dal comma 10 dell’articolo 6 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23, nel testo previgente.

     3. Dopo l’articolo 8 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     4. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 23/1995 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 27. (Modificazioni alla l.r. 21 novembre 1997, n. 67). [6]

     [1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 21 novembre 1997, n. 67 sono aggiunte le seguenti parole: (Omissis).

     2. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 67/1997, dopo le parole: “per la sottoscrizione di quote di capitale sociale dei centri agro-alimentari”, sono aggiunte le seguenti parole: (Omissis).]

 

     Art. 28. (Modificazioni alla l.r. 6 luglio 1998, n. 21). [7]

     [1. All’articolo 14 della l.r. 6 luglio 1998, n. 21 sono aggiunti i seguenti commi:

     "10. Il fondo di cui all'UPB 3.17.04 è utilizzato per il cofinanziamento del programma attuativo regionale di cui alla delibera CIPE 5 agosto 1998 con le modalità previste dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2373/2001 e n. 2374/2001.

     11. Per l'anno 2002 ai CAT (Centri di assistenza tecnica) così come previsti dall'articolo 39 della l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 sono destinati fino a euro 490.634,05 a valere sull'UPB 3.17.04.".]

 

     Art. 29. (Modificazioni alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22).

     1. All’articolo 27, comma 2, le lettere c) e d) sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

     "c) contributo una tantum pari al valore attuale del contributo in conto interessi nella misura massima del 15 per cento ESL per gli Enti pubblici e per le piccole imprese e del 7.5 per cento per le medie imprese;

     d) contributo una tantum pari al valore attuale del contributo in conto interessi, limitatamente alle zone in deroga ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera c), del Trattato CE, nella misura massima dell'8 per cento ESN più 10 per cento ESL per gli Enti pubblici e per le piccole imprese e dell'8 per cento ESN più 6 per cento ESL per le medie imprese.".

 

     Art. 30. (Modificazioni alla l.r. 10 agosto 1988, n. 34).

     1. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 è sostituito dal seguente:

     "2. I contributi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente sulla base degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.".

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 34/1988, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti i seguenti:

     "3. La rivalutazione di cui al comma 2 è corrisposta a decorrere dal 1o gennaio 2002 ed è calcolata dal 1o gennaio 1988.

     4. Per lo svolgimento di attività convegnistiche pubbliche limitatamente alle materie di competenza regionale è autorizzata una spesa annua documentata contabilmente, di euro 2.500,00 per i gruppi consiliari composti da un solo membro, di euro 7.500,00 per i gruppi consiliari composti da meno di quattro membri e euro 15.000,00 per i gruppi uguali o superiori a quattro membri".

 

     Art. 31. (Modificazioni alla l.r. 20 maggio 1997, n. 33). [8]

     1. I commi 2, 3 e 5 dell’articolo 7 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 sono sostituiti dai seguenti:

     "2. Il contributo regionale è concesso solo per finanziamenti garantiti da cooperative di garanzia e per operazioni di leasing mobiliare garantite dalle cooperative di garanzia.

     3. La Regione concorre al pagamento degli interessi nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) l'ammontare del prestito o delle operazioni di leasing mobiliare assistito dal contributo regionale, per ogni singola impresa, non può essere superiore complessivamente e annualmente a euro 26.000,00, anche se ottenuto con più operazioni bancarie; detto importo è elevato a euro 52.000,00 per i consorzi e le cooperative;

     b) la durata del prestito non può essere superiore a quarantotto mesi e la durata delle operazioni di leasing mobiliare non può essere superiore a sei mesi;

     c) il contributo regionale in conto interessi non può essere superiore al 30 per cento del tasso di riferimento Artigiancassa del mese in cui avviene l'erogazione da parte della banca o la stipula del contratto di leasing ed è elevabile fino al 50 per cento per i settori e territori individuati annualmente dalla Giunta regionale con il quadro attuativo sulla base degli indicatori economici più significativi, in particolare per i Comuni ricadenti nelle aree dei parchi, delle Comunità montane e delle zone ammissibili all'obiettivo 2 ai sensi del regolamento (CE) 1260/1999.

     5. La Giunta regionale entro il mese di gennaio di ogni anno definisce e, previo ricevimento di specifica fidejussione, accredita ad ogni cooperativa il contributo annuale, in relazione al numero di imprese iscritte all'albo degli artigiani di ogni singola Provincia, all'importo effettivo delle garanzie rilasciate a fronte delle operazioni di credito o di leasing mobiliare perfezionate da ciascuna nell'anno precedente e al numero di soci, risultante dal libro dei soci aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.".

     2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8 della l.r. 33/1997 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Le domande delle imprese artigiane per la concessione dei contributi in conto interessi o in conto canoni devono essere presentate alle cooperative.

     2. Le cooperative di garanzia, effettuata la valutazione delle domande, deliberano la concessione dei contributi e trasmettono al servizio regionale competente, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre, copia dell'estratto del verbale del proprio consiglio di amministrazione nel quale risulti la concessione della garanzia fidejussoria e il conteggio degli interessi predisposto dagli istituti di credito o dalle società di leasing presso i quali l'operazione viene svolta e l'elenco dei soci aggiornato alla data di trasmissione.

     3. La liquidazione dei contributi da parte delle cooperative di garanzia alle banche o alle società di leasing avviene entro trenta giorni dalla delibera di concessione.".

     3. All’articolo 9 della l.r. 33 /1997 è aggiunto il seguente comma:

     "5. La Regione favorisce l'operatività delle cooperative artigiane di garanzia in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sostenendo, con conferimenti annuali, la loro attività di riassicurazione.".

     4. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 33 /1997 è sostituito dai seguenti:

     "3. I contributi in conto capitale per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 sono concessi nella misura del 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile, entro i seguenti limiti massimi:

     a) euro 46.500,00 per la realizzazione di laboratori da parte di imprese artigiane singole;

     b) euro 46.500,00 per ogni laboratorio realizzato da parte dei consorzi di imprese artigiane, per le proprie imprese socie;

     c) euro 76.500,00 per la realizzazione, da parte dei consorzi di imprese artigiane, di locali da utilizzare in comune alle proprie imprese.

     4. Alle imprese artigiane singole o associate di cui alle lettere a) e b) del comma 3 è concesso un ulteriore contributo di euro 2.600,00 per ogni nuova assunzione fino all'importo massimo di euro 18.200,00 purché l'azienda non abbia provveduto alla riduzione di personale nell'ultimo anno salvo che per giusta causa.".

 

     Art. 32. (Modificazioni alla l.r. 28 maggio 1996, n. 17).

     1. All’articolo 4, comma 1, della l.r. 17/1996 la lettera b) è così sostituita:

     "b) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, euro 258.288,44 per ciascuno degli anni dal 1996 al 2001; per gli anni 2002 e 2003 euro 129.114,22.".

 

     Art. 33. (Modificazioni alla l.r. 9 novembre 1998, n. 38). [9]

     [1. Il comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38 è sostituito dal seguente:

     "1. A decorrere dal 1o luglio 1999 le sedi delle scuole regionali di formazione professionale di proprietà regionale, di cui all'articolo 25 della l.r. 26 marzo 1990, n. 16 con esclusione di quelle adibite prevalentemente ad attività alberghiera-commerciale, sono attribuite in proprietà alle Province nel cui territorio sono situate, che le trasformano in proprie strutture ai fini di quanto previsto dagli articoli 21 e 23 della presente legge. I beni immobili regionali sono attribuiti alle Province con i conseguenti rapporti attivi e passivi e nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del loro trasferimento. Con le stesse modalità viene trasferito il relativo patrimonio mobiliare.".

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 34 è inserito il seguente comma:

     "1 bis. La Giunta regionale di intesa con ciascuna Provincia può attribuire in proprietà alla medesima immobili diversi da quelli di cui al comma 1 in sostituzione degli stessi.".]

 

     Art. 34. (Attuazione della l.r. 38/1998). [10]

     [1. Il termine del 31 ottobre dell’anno precedente quello di riferimento, previsto dal comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 38/1998 quale termine per l’approvazione, da parte della Giunta regionale, del piano annuale degli interventi delle politiche attive del lavoro, che comprende anche il programma annuale delle attività dell’Agenzia regionale Marche lavoro, è differito, per l’anno 2002, al 30 maggio 2002.

     2. Il termine, previsto dal comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 20 maggio 1997, n. 31 così come modificata dal comma 7 dell’articolo 34 della l.r. 38/1998, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2002.]

 

     Art. 35. (Modifica al programma triennale regionale per le aree protette, PTRAP, 2001/2003).

     1. Il punto 8.3 del PTRAP 2001/2003 viene modificato come segue: “I contributi di parte corrente del Programma triennale regionale per le aree protette (PTRAP) 2001/2003, erogati nel 2001 a favore delle riserve naturali statali di Torricchio ed Abbadia di Fiastra, ammontanti rispettivamente ad euro 72.303,97 ed euro 242.734,74, devono intendersi attribuiti per l’anno 2002”.

 

     Art. 36. (Contributi a favore delle attività produttive agricole e zootecniche danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997).

     1. In attuazione dell’articolo 5 del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, sono concessi contributi in conto capitale alle imprese agricole e zootecniche per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l’adeguamento igienico sanitario delle stalle e dei fienili realizzati ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in seguito alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997. I contributi sono concessi, anche per i lavori eseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse ripartite dal programma finanziario ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61.

     2. La concessione dei contributi avviene tramite le Comunità montane sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 37. (Variazioni agli stanziamenti relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel B.U.R. entro gli stessi termini, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2002 relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale.

 

     Art. 38. (Attuazione dei programmi comunitari).

     1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio per l’attuazione dei programmi comunitari, adottati o approvati dagli organismi competenti, utilizzando, per la quota regionale, le somme iscritte a carico delle UPB di spesa 2.08.01 e 2.08.02 fino alla concorrenza delle disponibilità delle partite previste per far fronte ai cofinanziamenti UE.

 

     Art. 39. (Attuazione del decentramento amministrativo).

     1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

     2. E’ attribuita alla competenza degli Enti locali la definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite con le l.r. 24 dicembre 1998, n. 45, 17 maggio 1999, n. 10, 25 maggio 1999, n. 12 e 25 maggio 1999, n. 13 e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge; restano di competenza della Regione il contenzioso riferito ad atti adottati dalla Regione e i relativi oneri.

 

     Art. 40. (Rateizzazione recupero crediti).

     1. La Regione rateizza i recuperi dei crediti regionali di qualsiasi natura, su richiesta dell’interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, documentabili con l’invio dell’ultima denuncia dei redditi.

     2. Il recupero dei crediti avviene con un massimo di trenta rate mensili.

     3. In presenza di particolari, documentate condizioni economiche del debitore, la Regione può rateizzare il proprio credito con un numero superiore di rate.

     4. La richiesta di rateizzazione dopo la notifica della cartella esattoriale avviene con le modalità previste nel d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

     5. La rateizzazione comporta il computo degli interessi legali calcolati a scalare; in ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.

     6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine di pagamento fissato dalla Regione, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un’unica soluzione.

 

     Art. 41. (Semplificazioni procedurali).

     1. Le rettifiche operative attinenti la numerazione dei capitoli e la loro collocazione nelle UPB del bilancio sono effettuate con decreto del dirigente del servizio bilancio da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel B.U.R. entro gli stessi termini.

 

     Art. 42. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

     Tabella A. [11]

     (Omissis)

 

 

     Tabella B.

     (Omissis).

 

 

     Tabella D.

     (Omissis).

 

 

     Tabella F.

     (Omissis).

 

 

     Allegati

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 4, con la decorrenza di cui all'art. 25 della stessa L.R. 4/2010.

[2] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 25.

[3] Articolo abrogato dall’art. 32 della L.R. 19 febbraio 2004, n. 2.

[4] Per una proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l’art. 9 della L.R. 25 novembre 2002, n. 25.

[5] Comma così modificato dall’art. 16 della L.R. 25 novembre 2002, n. 25.

[6] Articolo abrogato dall'art. 100 della L.R. 10 novembre 2009, n. 27.

[7] Articolo abrogato dall'art. 100 della L.R. 10 novembre 2009, n. 27.

[8] Articolo abrogato dall’art. 40 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.

[9] Articolo abrogato dall’art. 38 della L.R. 25 gennaio 2005, n. 2.

[10] Articolo abrogato dall’art. 38 della L.R. 25 gennaio 2005, n. 2.

[11] Tabella rettificata con errata corrige pubblicato nel B.U. 30 maggio 2002, n. 68.