§ 5.2.9 - Legge Regionale dell'8 settembre 1982 n. 36.
Norme di attuazione della L. 5 agosto 1978, n. 457 in ordine all'edilizia residenziale e di rifinanziamento dell'edilizia rurale di cui [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:08/09/1982
Numero:36


Sommario
Art. 18.  Finanziamento aggiuntivo regionale per l'edilizia residenziale.
Art. 19.  Finanziamento aggiuntivo regionale per l'edilizia residenziale.
Art. 20.  Norme finanziarie.
Art. 21.  Finanziamento aggiuntivo regionale per l'edilizia rurale - Norme transitorie.
Art. 22.  Finanziamento per l'edilizia rurale.
Art. 23. 


§ 5.2.9 - Legge Regionale dell'8 settembre 1982 n. 36.

Norme di attuazione della L. 5 agosto 1978, n. 457 in ordine all'edilizia residenziale e di rifinanziamento dell'edilizia rurale di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457 e provvedimenti per favorire il miglioramento e la ricostruzione delle abitazioni dei coltivatori diretti di cui alla L.R. 14 gennaio 1974, n. 1 e successivi rifinanziamenti e modificazioni [1].

 

     Artt. 1. - 17. [2]

 

Art. 18. Finanziamento aggiuntivo regionale per l'edilizia residenziale.

     A partire dall'anno 1982 la Regione attua, con propri finanziamenti, una integrazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica.

     I finanziamenti previsti dal presente articolo sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla L. 28 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni, e sono concessi, con le modalità previste dalla presente legge, alle cooperative edilizie e alle imprese edilizie.

     L'ammontare massimo dei mutui assistibili con i finanziamenti di cui al comma precedente è stabilito in L. 40.000.000, utilizzabile per la copertura delle spese per la costruzione di un alloggio, comprensivo dell'acquisizione dell'area, fino al 100 per cento di detti importi. L'ammontare massimo di cui al presente comma è soggetto alle revisioni periodiche previste dalle norme in vigore per l'edilizia residenziale pubblica.

     Gli edifici residenziali che comprendano abitazioni fruenti di contributo della Regione ai sensi del presente articolo, e le abitazioni stesse, devono avere le caratteristiche tecniche di cui agli articoli 16, ultimo comma, e 43 della L. 457/78, fino a quando non siano elaborate le norme tecniche di cui all'art. 42 della medesima legge.

     I requisiti soggettivi degli assegnatari di cooperative e degli acquirenti da imprese di costruzione destinatarie dei mutui di cui al presente articolo sono gli stessi indicati dalla vigente normativa per poter ottenere i mutui agevolati con il contributo erariale. Il requisito del reddito è riferito al limite massimo stabilito dalle vigenti disposizioni per l'accesso ai mutui edilizi assistiti da contributo erariale e successive modificazioni. Per la determinazione del reddito, si segue la procedura di cui agli articoli 20 e 21 della L. 457/78.

     L'accertamento e la certificazione in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi avviene con le modalità già fissate per i beneficiari di mutui assistiti dal contributo erariale.

     Il socio assegnatario di cooperativa o l'acquirente da impresa di costruzione che risultino essere in possesso di un reddito superiore a quello determinato secondo quanto previsto dal comma precedente hanno diritto a conservare l'abitazione. In tal caso, come previsto dall'art. 23 della L. 457/78, per il contributo erariale, il contributo della Regione sul programma costruttivo, ovvero sull'abitazione realizzata dal privato, viene rispettivamente ridotto in misura corrispondente o annullato, e gli interessati sono tenuti a rimborsare alla Regione l'ammontare dei contributi già corrisposti agli istituti mutuanti, anche sugli interessi di preammortamento.

 

     Art. 19. Finanziamento aggiuntivo regionale per l'edilizia residenziale.

     (p.m.)

 

     Art. 20. Norme finanziarie.

     (p.m.)

 

     Art. 21. Finanziamento aggiuntivo regionale per l'edilizia rurale - Norme transitorie.

     Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali a uso di abitazione dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 26 della L. 457/78 la Regione concorre al pagamento degli interessi di preammortamento e ammortamento sui mutui quindicennali concessi ai sensi della L. 5 luglio 1928, n. 1760 e dell'art. 26 della L. 457/78.

     L'ammortamento massimo del mutuo assistibile con i contributi di cui al presente articolo è di L. 40.000.000.

     I contributi di cui al presente articolo sono destinati, in sede di prima applicazione e limitatamente agli stanziamenti relativi al biennio 1983 e 1984, al finanziamento:

     1) delle domande di cui alle graduatorie approvate dai comuni a seguito del bando di concorso pubblicato il 17 dicembre 1979 e scaduto il 31 gennaio 1980, fino all'esaurimento dei nominativi compresi nelle graduatorie;

     2) delle domande presentate ai sensi della L.R. 14 gennaio 1974, n. 1 e successive modificazioni, ai servizi decentrati agricoltura, foreste e alimentazione e non ripresentate ai sensi del bando di concorso di cui al punto 1.

     Tra i beneficiari sono ammessi in via prioritaria i richiedenti che, a seguito del terremoto, tuttora risiedono in prefabbricati.

     Per gli anni successivi, i finanziamenti sono posti a concorso con le procedure e le modalità di cui alla presente legge.

 

     Art. 22. Finanziamento per l'edilizia rurale.

     Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui di cui al precedente articolo sono autorizzati per il biennio 1983-84 due limiti di impegno della durata di quindici anni oltre il periodo di preammortamento di L. 1.000 milioni ciascuno, pari a una spesa complessiva di L. 32.000 milioni.

     Le somme occorrenti per il pagamento del concorso regionale previsto dal precedente articolo saranno stanziate in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa dei bilanci degli anni 1983 e 1984 con la denominazione "Concorso regionale sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, ampliamento, riattamento di fabbricati rurali dai beneficiari previsti dall'art. 26 della L. 5 agosto 1978, n. 457".

     Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata nell'anno 1982 l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione per la concessione di contributi sui mutui da contrarsi dai beneficiari della presente legge per l'importo complessivo di L. 2.000 milioni.

     Le obbligazioni di cui al comma precedente non potranno venire a scadenza prima degli anni 1983 e 1984 e non potranno eccedere per ciascuno di detti anni l'importo di L. 1.000 milioni.

     Negli stati di previsione della spesa degli anni 1983 e 1984 e negli stati di previsione degli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per i pagamenti derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del terzo comma del presente articolo per importi pari all'ammontare delle obbligazioni che verranno a scadenza in detti anni.

     La copertura degli oneri derivanti dal precedente articolo pari a L. 1.000 milioni per l'anno 1983, L. 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1998 e a L. 1.000 milioni per l'anno 1999 è assicurata come segue:

     a) quanto agli anni 1983 e 1984 mediante utilizzazione delle previsioni del bilancio pluriennale per il triennio 1982/84, capitolo 5100201, programma 2.2.1.4;

     b) quanto agli anni 1985 e successivi mediante impiego delle assegnazioni che saranno disposte a favore della Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall'art. 9 della L. 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

     Per gli anni successivi, al relativo onere si provvederà con apposito stanziamento stabilito con legge di bilancio.

     Le somme destinate al periodo di preammortamento di cui al precedente articolo e alla L.R. 3 gennaio 1980, n. 3 possono essere utilizzate anche per i mutui contratti ai sensi dell'art. 26 della L. 5 agosto 1978, n. 457.

 

     Art. 23. [2]

 

 


[1] Modificata dalle LL.RR. 14 giugno 1988, n. 22 e 26 aprile 1990, n. 30. Pubblicata nel B.U. n. 93 del 9 settembre 1982.

[2] La presente legge è stata abrogata dall'art. 85 della L.R. 17 maggio 1999, n. 10, fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 85, L.R. 10/1999.

[2] La presente legge è stata abrogata dall'art. 85 della L.R. 17 maggio 1999, n. 10, fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 85, L.R. 10/1999.