Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 22/12/2003 |
Numero: | 25 |
§ 6.1.19 - L.R. 22 dicembre 2003, n. 25.
Ulteriori provvedimenti tributari in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di addizionale regionale all’Irpef e di tasse automobilistiche regionali.
(B.U. 24 dicembre 2003, n. 121).
Art. 1.
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2004, l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 3, della
2. A decorrere dall’anno 2004, l’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 7, della
Art. 2.
1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della
Art. 3.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Scaglioni di reddito al fine dell’applicazione dell’addizionale regionale all’IRPEF (articolo 1, comma 2)
Fino a euro 15.493,71 |
0,9% |
oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41 |
1,4% |
oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68 |
3,6% |
oltre euro 69.721,68 |
4% |