§ 6.3.30 - Legge Regionale 5 maggio 1997, n. 28.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:05/05/1997
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale).
Art. 2.  (Rimodulazione di autorizzazioni di spesa stabilite negli anni precedenti).
Art. 3.  (Realizzazione di strumenti di programmazione).
Art. 4.  (Reiscrizione somme a destinazione specifica).
Art. 5.  (Disposizione per la realizzazione di interventi a cofinanziamento dell'Unione Europea).
Art. 6.  (Autorizzazione ad assumere impegni su interventi a cofinanziamento dell'Unione Europea per gli esercizi futuri).
Art. 7.  (Copertura spesa sanitaria con oneri a carico della Regione).
Art. 8.  (Promozione centri di ricerca).
Art. 9.  (Sviluppo di tecnologie dell'informazione).
Art. 10.  (Acquisizione tesi di laurea).
Art. 11.  (Completamento e agevolazione opere realizzate con il FIO).
Art. 12.  (Anticipazione per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici del patrimonio zootecnico).
Art. 13.  (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali).
Art. 14.  (Fondo di rotazione per la progettazione).
Art. 15.  (Rinnovo autorizzazioni).
Art. 16.  (Interventi per la sperimentazione di bioarchitetture).
Art. 17.  (Forestazione).
Art. 18.  (Interventi del programma triennale per le aree protette).
Art. 19.  (Attività informative e divulgative per il rispetto dell'ambiente).
Art. 20.  (Investimenti Comunità montane).
Art. 21.  (Autorizzazioni all'assunzione di nuove obbligazioni).
Art. 22.  (Realizzazione progetto pilota di valorizzazione montana).
Art. 23.  (Interventi per le strutture ricettive).
Art. 24.  (Interventi nel settore dell'artigianato).
Art. 25.  (Interventi nel settore dell'artigianato artistico).
Art. 26.  (Imprenditoria giovanile).
Art. 27.  (Aiuti alle assunzioni).
Art. 28.  (Ripiano disavanzi pregressi enti fieristici).
Art. 29.  (Iniziative per la promozione turistica).
Art. 30.  (Consultori familiari).
Art. 31.  (Cooperazione sociale).
Art. 32.  (Applicazione l.r. 4 giugno 1996, n. 18).
Art. 33.  (Integrazione Fondo unico per i Comuni).
Art. 34.  (Interventi umanitari).
Art. 35.  (Interventi a favore di minori a rischio di devianza).
Art. 36.  (Interventi relativi al programma triennale sulla condizione giovanile).
Art. 37.  (Interventi relativi al programma annuale della l.r. 5 gennaio 1994, n. 3).
Art. 38.  (Iniziative culturali l.r. 27 aprile 1990, n. 51).
Art. 39.  (Modifiche alla l.r. 13 aprile 1995, n. 51).
Art. 40.  (Interventi per l'assistenza psichiatrica).
Art. 41.  (Asili nido).
Art. 44.  (Rateizzazione recupero crediti).
Art. 45.  (Modificazione ed integrazione l.r. 5 gennaio 1995, n. 7).
Art. 46.  (Modifica dell'articolo 34 della l.r. 7 aprile 1988, n. 10).
Art. 47.  (Semplificazioni procedurali).
Art. 48.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.3.30 - Legge Regionale 5 maggio 1997, n. 28.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 1997).

(B.U. 15 maggio 1997, n. 17).

 

Art. 1. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale).

     1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 22 e del primo comma dell'articolo 23 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge di approvazione dei rispettivi bilanci, è stabilita, per l'anno 1997, negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

     2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli indicati nella medesima tabella A.

 

     Art. 2. (Rimodulazione di autorizzazioni di spesa stabilite negli anni precedenti).

     1. Le spese già autorizzate con le leggi regionali indicate nella tabella B allegata alla presente legge, sono rideterminate per l'anno 1997 nell'entità stabilita con la medesima tabella B.

 

     Art. 3. (Realizzazione di strumenti di programmazione).

     1. E' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 2.600 milioni a carico del capitolo 1230109 dello stato di previsione della spesa per l'affidamento di incarichi, studi e ricerche e consulenza per la realizzazione degli strumenti di programmazione.

 

     Art. 4. (Reiscrizione somme a destinazione specifica).

     1. L'elenco delle somme a destinazione specifica da iscrivere in aumento degli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 ai sensi dell'articolo 72 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 è stabilito in relazione al contenuto dell'allegata tabella E.

     2. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dall'adozione e da pubblicarsi nel B.U.R. entro gli stessi termini, è autorizzata a reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali.

 

     Art. 5. (Disposizione per la realizzazione di interventi a cofinanziamento dell'Unione Europea).

     1. Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 in attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea non impegnabili a norma dell'articolo 84 della l.r. 25/1980 entro il termine dell'esercizio medesimo sono utilizzate per altre finalità, ricomprese nei medesimi documenti di programmazione su cui è stato acquisito l'assenso dei comitati di sorveglianza e degli organismi statali o comunitari, anche mediante variazioni compensative da effettuarsi con deliberazioni della Giunta regionale da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini.

 

     Art. 6. (Autorizzazione ad assumere impegni su interventi a cofinanziamento dell'Unione Europea per gli esercizi futuri).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere impegni sulla proiezione degli stanziamenti di spesa per la realizzazione degli interventi inclusi nei DOCUP e sulle variazioni assentite dai comitati di sorveglianza e dagli organismi statali o comunitari nei limiti di spesa previsti dall'allegata tabella D.

 

     Art. 7. (Copertura spesa sanitaria con oneri a carico della Regione).

     1. Per fronteggiare quota del disavanzo sanitario fino al 31 dicembre 1996 è autorizzata la contrazione di un mutuo di lire 100.000 milioni con oneri di ammortamento a carico della Regione [1].

     2. Le modalità e le condizioni per la contrazione sono quelle stabilite con legge di approvazione del bilancio per l'anno 1997.

 

     Art. 8. (Promozione centri di ricerca).

     1. L'autorizzazione di spesa prevista dalla l.r. 15 ottobre 1996, n. 42 è stabilita, per l'anno 1997, in lire 200 milioni.

     2. Le spese occorrenti sono stanziate a carico del capitolo 1230115 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 9. (Sviluppo di tecnologie dell'informazione).

     1. Per la realizzazione del progetto per lo sviluppo dei programmi di attività tecnico-scientifica nell'impiego della tecnologia

nell'informazione, nella pubblica amministrazione è autorizzata per l'anno 1997, la spesa di lire 150 milioni da utilizzare anche per le borse di studio-stages in collaborazione con le università delle Marche. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dal capitolo 1120109 dello stato di previsione della spesa sono stabiliti nello stesso importo.

 

     Art. 10. (Acquisizione tesi di laurea).

     1. Per l'acquisizione di tesi di laurea in materia di competenza regionale è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'anno 1997 da utilizzarsi a seguito di convenzioni che la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere d'intesa con le università aventi sede nelle Marche. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1120110 dello stato di previsione della spesa sono stabiliti nello stesso importo.

 

     Art. 11. (Completamento e agevolazione opere realizzate con il FIO).

     1. Per agevolare il completamento dei programmi finanzianti con il Fondo investimenti ed occupazioni (FIO) per gli anni dal 1983 al 1989, di cui al programma approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 1995, n. 3511, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa e le altre disposizioni previste dall'articolo 12 della l.r. 27 giugno 1996, n. 25 limitatamente a lire 5.224.440.213 anzichè lire 10.772.000.000 e con esclusione del recupero delle somme di lire 4.072.000.000 di cui al comma 2 del medesimo articolo 12 [2].

     2. Le obbligazioni conseguenti all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 potranno venire a scadenza per un importo non superiore a lire 3.225.681.700 nel corso dell'esercizio 1997 a carico del capitolo 2123219 e per lire 1.998.758.513 non prima dell'esercizio 1998 a carico dei corrispondenti capitoli [3].

 

     Art. 12. (Anticipazione per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici del patrimonio zootecnico).

     1. E' concessa per l'anno 1997 un'anticipazione sul contributo dello Stato per un importo complessivo di lire 1.000 milioni a carico del capitolo 3114109, alle Associazioni provinciali allevatori (APA), per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici del patrimonio zootecnico.

     2. Il rimborso dell'anticipazione concessa è introitato al capitolo 5004006 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1997.

 

     Art. 13. (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali).

     1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento programmati dagli enti locali, loro consorzi, aziende ed altri enti da essi dipendenti, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di lire 4.000 milioni con decorrenza dall'anno 1998 e termine nell'anno 2017 recante, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 25/1980, una spesa complessiva di lire 65.700 milioni.

     2. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46, non potrà essere superiore:

     a) al 5 per cento dell'importo delle spese ammesse al cofinanziamento regionale se realizzate da Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente;

     b) al 7 per cento dell'importo delle spese ammesse a finanziamento regionale si realizzate da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente, oppure finalizzati alla realizzazione di interventi attinenti il settore igienico-sanitario, di adeguamento alle norme di sicurezza, di abbattimento di barriere architettoniche e di consolidamento degli abitanti;

     c) al 7 per cento dell'importo delle spese ammesse a finanziamento regionale se realizzate da Comunità montane, Consorzi e Comuni associati.

     3. Il concorso regionale sarà corrisposto annualmente ai soggetti beneficiari, o loro concessionari, in misura costante con decorrenza dall'anno in cui ha inizio l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere e per un periodo pari a quello dell'ammortamento dei correlativi mutui.

     4. Il limite di impegno di cui al comma 1 è utilizzabile per lire 1.500 milioni per le finalità previste dalla lettera a) del comma 2; per lire 2.000 milioni per le finalità di cui alla lettera b) dello stesso comma 2 e per lire 500 milioni per le finalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 2.

     5. La Giunta regionale con proprio provvedimento da comunicarsi al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi entro gli stessi termini nel Bollettino ufficiale della Regione, può compensare gli importi previsti per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 in relazione ad eventuali economie che dovessero verificarsi in sede attuativa.

     6. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 6200279 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 14. (Fondo di rotazione per la progettazione).

     1. E' istituito per l'anno 1997 e successivi un fondo di rotazione per un importo complessivo di lire 2.000 milioni a carico del capitolo 2114108 dello stato di previsione della spesa, per fronteggiare le spese di progettualità e per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relative ad opere pubbliche, da sostenersi dai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente e dalle Comunità montane [4].

     2. Il rimborso delle anticipazioni concesse è introitato al capitolo 3007008 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1997 e successivi.

     3. I Comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di progettualità all'atto del finanziamento dell'opera correlata al progetto stesso.

     4. In caso di mancato finanziamento dell'opera il Comune è autorizzato a restituire l'anticipazione concessa nel termine massimo dei tre anni successivi.

     5. Se l'anticipazione non viene rimborsata entro i termini di cui al comma 4 si provvede mediante utilizzazione dell'istituto della compensazione amministrativa da effettuarsi sui trasferimenti regionali a favore dei soggetti interessati.

     6. L'anticipazione concessa è rimborsata senza oneri aggiuntivi.

 

     Art. 15. (Rinnovo autorizzazioni).

     1. L'autorizzazione di spesa di lire 4.000 milioni annue di durata massima ventennale, di cui all'articolo 12 della l.r. 9 marzo 1996, n. 8, è rinnovata per l'anno 1997. I termini previsti per l'ammissibilità al contributo degli interventi autorizzati sono stabiliti al 30 settembre 1997.

     2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 8/1996 è confermata nell'importo di lire 3.000 milioni annue, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 1998 e termine nell'anno 2017. I termini previsti per l'ammissibilità al contributo degli interventi autorizzati sono stabiliti al 30 settembre 1997.

 

     Art. 16. (Interventi per la sperimentazione di bioarchitetture).

     1. E' autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 50 milioni per il finanziamento delle spese per la sperimentazione di bioarchitetture realizzate dal Consorzio regionale tra gli istituti autonomi delle case popolari.

     2. Lo stanziamento è iscritto a carico del capitolo 2213106 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 17. (Forestazione).

     1. E' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 2.000 milioni a carico del capitolo 2143210 dello stato di previsione della spesa per l'attuazione del piano forestale.

     2. L'utilizzazione dell'importo avviene sulla base delle direttive approvate dalla competente Commissione consiliare.

 

     Art. 18. (Interventi del programma triennale per le aree protette).

     1. Lo stanziamento del capitolo 2132201 dello stato di previsione della spesa stabilito in lire 5.169.326.930 deve intendersi comprensivo della somma di lire 769.326.930 finalizzata alla concessione di contributi per spese di investimento per l'attuazione degli interventi relativi al parco regionale "Gola della Rossa" di cui all'articolo 1 della l.r. 12 aprile 1995, n. 44.

 

     Art. 19. (Attività informative e divulgative per il rispetto dell'ambiente).

     1. Lo stanziamento del capitolo 2133102 dello stato di previsione della spesa stabilito in lire 700 milioni è comprensivo della somma di lire 200 milioni finalizzata al finanziamento in via prioritaria dei progetti presentati e non ammessi a contributo nell'anno 1996.

 

     Art. 20. (Investimenti Comunità montane).

     1. Lo stanziamento iscritto a carico del capitolo 2241204 dello stato di previsione della spesa e le assegnazioni statali a valere sulla legge 31 gennaio 1994, n. 97 sono utilizzabili con atto di Giunta, da adottarsi sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane e l'UNCEM regionale, in carenza di nuovi criteri legislativamente determinati.

     2. Per l'utilizzo delle somme presenti nel bilancio 1997, riferite a stanziamenti per gli anni antecedenti, è sospesa l'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 20 e 21 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 per la parte relativa alle procedure di cui alla l.r. 46/1992.

     3. Per l'anno 1997 è autorizzato lo stanziamento di lire 150 milioni a carico del capitolo 2241103 dello stato di previsione della spesa preordinato a fronteggiare le spese di personale della Comunità montana D2 con sede in Pergola.

 

     Art. 21. (Autorizzazioni all'assunzione di nuove obbligazioni).

     1. Per l'anno 1997 è consentita l'assunzione di obbligazioni per complessive lire 6.000 milioni a carico del capitolo 2111102 dello stato di previsione della spesa preordinato alla realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 8 e 10 della l.r. 3 maggio 1985, n. 29, sempreché le obbligazioni stesse vengano a scadenza per un importo non superiore a lire 3.000 milioni nell'anno 1997 e per ulteriori lire 3.000 milioni non prima dell'anno 1998 [5].

     2. Per l'anno 1997 è consentita l'assunzione di obbligazioni per complessive lire 12.000 milioni a carico del capitolo 2111204 dello stato di previsione della spesa preordinato alla realizzazione degli interventi previsti dalla lettera a), del primo comma, dell'articolo 5, della l.r. 29/1985 sempreché le obbligazioni stesse vengano a scadenza per un importo non superiore a lire 7.000 milioni nell'anno 1997 e per ulteriori lire 5.000 milioni non prima dell'anno 1998 [5].

     3. Per l'anno 1997 è consentita l'assunzione di obbligazioni per complessive lire 25.000 milioni a carico del capitolo 2113201 dello stato di previsione della spesa preordinato alla realizzazione degli interventi previsti dal d.lgs. 12 aprile 1948, n. 1010, sempreché le obbligazioni stesse vengano a scadenza per un importo non superiore a lire 17.000 milioni nell'anno 1997 e per ulteriori lire 8.000 milioni non prima dell'anno 1998 [5].

     4. Per l'anno 1997 è consentita l'assunzione di obbligazioni per complessive lire 12.300 milioni a carico del capitolo 2223203 dello stato di previsione della spesa preordinato alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della l.r. 3 maggio 1989, n. 9, sempreché le obbligazioni stesse vengano a scadenza per un importo non superiore a lire 8.300 milioni nell'anno 1997 e per ulteriori lire 4.000 milioni non prima dell'anno 1998 [5].

     5. Per l'anno 1997 è autorizzata l'assunzione di obbligazioni per complessive lire 3.000 milioni a carico del capitolo 2111210 dello stato di previsione della spesa preordinato alla realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17, sempreché le obbligazioni stesse non vengano a scadenza prima dell'anno 1998 [5].

     6. [6].

     7. Per l'anno 1997 è consentita l'assunzione di obbligazioni per complessive lire 610 milioni a carico dei capitoli 2228104 e 2228105 dello stato di previsione della spesa per la realizzazione degli interventi dalla l.r. 12 aprile 1995, n. 35.

 

     Art. 22. (Realizzazione progetto pilota di valorizzazione montana).

     1. E' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 150 milioni per il finanziamento della realizzazione di un progetto pilota per la valorizzazione della montagna da attuarsi con il concorso finanziario di soggetti privati, tenuto conto delle indicazioni contenute nella Carta di Fonte Avellana sottoscritta dalla Regione il 18 maggio 1996.

     2. Lo stanziamento è disposto a carico del capitolo 2241205 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 23. (Interventi per le strutture ricettive).

     1. Per le finalità di cui alla l.r. 19 agosto 1996, n. 36 è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 3.000 milioni.

     2. Le somme occorrenti sono stanziate a carico del capitolo 3232209 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 24. (Interventi nel settore dell'artigianato).

     1. E' autorizzato, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 2 giugno 1992, n. 19, rifinanziata con l.r. 14 novembre 1994, n. 45, una spesa complessiva di lire 2.904.750.000 di cui:

     a) lire 404.750.000 quale concorso al pagamento degli interessi sulle operazioni garantite dalle cooperative artigiane di garanzia effettuate nel 1996 e riferentesi al plafond relativo agli anni 1994 e 1995;

     b) lire 2.500.000.000 quale concorso al pagamento degli interessi sulle operazioni garantite dalle cooperative artigiane di garanzia e relative all'anno 1997.

     2. Gli stanziamenti sono posti a carico rispettivamente dei capitoli 3222212 e 3222211 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 25. (Interventi nel settore dell'artigianato artistico).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), della l.r. 19/1992, rifinanziata con l.r. 45/1994, è autorizzata una spesa di lire 690.000.000 destinata al finanziamento delle richieste pervenute, nei termini previsti dal già citato articolo 25 della l.r. 19/1992, nel corso dell'anno 1996.

     2. Lo stanziamento è iscritto a carico del capitolo 3223204 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 26. (Imprenditoria giovanile).

     1. L'autorizzazione di spesa prevista dalla l.r. 12 aprile 1995, n. 34 è stabilita, per l'anno 1997, in lire 3.600 milioni per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) e lire 3.900 milioni per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

     2. Gli stanziamenti sono posti a carico, rispettivamente, dei capitoli 3211108 e 3211201 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 27. (Aiuti alle assunzioni).

     1. Le domande per gli aiuti alle assunzioni, presentate ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 27 giugno 1996, n. 25, e risultate escluse per incompletezza formale, sono sanate nel rispetto dei criteri e delle graduatorie a suo tempo previsti dalla Giunta regionale per la realizzazione dell'iniziativa.

     2. L'intervento è realizzato con il concorso del Fondo sociale europeo, obiettivo 3, mediante utilizzo della quota di cofinanziamento di lire 208.000.000 a carico della Regione.

     3. Le somme utilizzabili per la realizzazione dell'iniziativa sono incluse nello stanziamento iscritto a carico del capitolo 3222167 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

 

     Art. 28. (Ripiano disavanzi pregressi enti fieristici).

     1. Per le finalità di cui alla l.r. 4 giugno 1996, n. 21 è autorizzato, per l'anno 1997, l'ulteriore stanziamento di lire 1.000 milioni iscritto a carico del capitolo 3212109 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 29. (Iniziative per la promozione turistica).

     1. Lo stanziamento del capitolo 3231101 dello stato di previsione della spesa stabilito in lire 7.200 milioni è comprensivo della somma di lire 200 milioni finalizzata all'erogazione di un contributo una tantum all'Ente Quintana di Ascoli Piceno per la realizzazione dell'edizione straordinaria 1997 della manifestazione "Quintana" collegata alla lotteria nazionale.

 

     Art. 30. (Consultori familiari).

     1. Per le finalità di cui alla l.r. 16 gennaio 1985, n. 2 è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 400 milioni.

     2. Le somme occorrenti sono stanziate a carico del capitolo 4234127 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 31. (Cooperazione sociale).

     1. Le provvidenze previste dall'articolo 9 della l.r. 23 aprile 1980, n. 23 e successive modificazioni sono estese alle cooperative sociali di cui alla l.r. 13 aprile 1995, n. 50.

     2. Quota parte dello stanziamento di cui al capitolo 3213203, per un importo di lire 300 milioni, è riservata alle cooperative sociali di cui alla citata l.r. 50/1995.

 

     Art. 32. (Applicazione l.r. 4 giugno 1996, n. 18).

     1. Per l'applicazione della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 la Giunta regionale è autorizzata ad istituire eventuali ulteriori capitoli occorrenti per l'attuazione nonché a variare, compensativamente, gli stanziamenti definiti nello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 33. (Integrazione Fondo unico per i Comuni).

     1. Lo stanziamento del capitolo 4234106 dello stato di previsione della spesa è comprensivo dell'importo di lire 2.400 milioni preordinato alle finalità previste dalla l.r. 2 giugno 1992, n. 22 con le modalità previste dall'articolo 16 della l.r. 5 novembre 1996, n. 45.

     2. La l.r. 22/1992 è abrogata con decorrenza dal 30 settembre 1997.

 

     Art. 34. (Interventi umanitari).

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla l.r. 30 settembre 1995, n. 60 è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 400 milioni iscritta a carico del capitolo 4321101 dello stato di previsione della spesa.

     2. Per il concorso delle Regioni Emilia Romagna e Toscana alle spese di finanziamento del Centro operativo di Mostar è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 80 milioni iscritta a carico del capitolo 4321103 dello stato di previsione della spesa;

     3. Le somme versate dalle Regioni Emilia Romagna e Toscana per le finalità di cui al comma 2 sono introitate al capitolo 3007020 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1997.

 

     Art. 35. (Interventi a favore di minori a rischio di devianza).

     1. Per la concessione di contributi di cui all'articolo 40, comma 5, della l.r. 22 giugno 1994, n. 21 è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 1.000 milioni.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 4234102 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 36. (Interventi relativi al programma triennale sulla condizione giovanile).

     1. Per l'attuazione delle competenze di cui all'articolo 4 tabella A della l.r. 12 aprile 1995, n. 46 è riservata una quota pari al 10 per cento dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 4234123 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 37. (Interventi relativi al programma annuale della l.r. 5 gennaio 1994, n. 3).

     1. Per l'anno 1997, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 5 gennaio 1994, n. 3, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma degli interventi previsti; il Consiglio regionale approva il programma medesimo entro i successivi trenta giorni.

 

     Art. 38. (Iniziative culturali l.r. 27 aprile 1990, n. 51).

     1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della l.r. 27 aprile 1990, n. 51, è approvato l'elenco dei progetti per iniziative culturali da realizzarsi entro il 1997 (tabella C).

     2. Al pagamento delle spese relative al comma 1 si provvede con lo stanziamento del capitolo 4112101.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Società Filarmonica Marchigiana una fidejussione regionale fino all'importo di lire 700 milioni a garanzia delle anticipazioni bancarie in essere a fronte della corresponsione del contributo statale annuale ordinario.

 

     Art. 39. (Modifiche alla l.r. 13 aprile 1995, n. 51).

     1. - 4. [7]

     5. I termini di scadenza previsti dalla l.r. 51/1995 sono differiti alla data del 31 luglio di ogni anno.

     6. [8].

 

     Art. 40. (Interventi per l'assistenza psichiatrica).

     1. E' autorizzata la concessione di anticipazioni per la progettazione, realizzazione ed adattamento delle strutture residenziali per l'assistenza psichiatrica per l'importo di lire 6.000 milioni.

     2. Le somme occorrenti sono stanziate a carico del capitolo 4212217 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997.

     3. Il recupero, anche rateale, delle somme anticipate è introitato sul capitolo 3007010 dello stato di previsione dell'entrata in contestualità con l'acquisizione del ricavato della vendita delle proprietà e strutture non destinate all'assistenza sanitaria già di proprietà degli ex enti ospedalieri.

     4. In caso di mancata acquisizione del ricavato della vendita delle proprietà di cui al comma 3 l'anticipazione dovrà essere comunque restituita entro il termine massimo di tre anni.

     5. Se l'anticipazione non viene rimborsata entro il termine di cui al comma 4, si provvede mediante utilizzazione dell'istituto della compensazione amministrativa da effettuarsi sui trasferimenti regionali a favore dei soggetti interessati.

 

     Art. 41. (Asili nido).

     1. Ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della l.r. 3 settembre 1979, n. 30, la misura del contributo, previsto dall'articolo 13 della stessa legge, nelle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido, previsti dalla lettera b) del primo comma dell'articolo 8, è stabilita, per l'anno 1997, nella misura massima di:

     a) lire 2.900.000 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente;

     b) lire 2.800.000 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente;

     c) lire 2.600.000 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente.

     2. Il numero massimo dei posti autorizzabili, per l'anno 1997, è pari a 2.860.

 

     Artt. 42. - 43. [9]

 

     Art. 44. (Rateizzazione recupero crediti).

     1. La Regione rateizza i recuperi dei crediti regionali di qualsiasi natura, su richiesta dell'interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, documentabili con l'invio della denuncia dei redditi.

     2. Il recupero dei crediti avviene con un massimo di trenta rate mensili.

     3. In presenza di particolari, documentate condizioni economiche del debitore la Regione può rateizzare il proprio credito con un numero superiore di rate.

     4. La richiesta della rateizzazione dopo la notifica della cartella esattoriale avviene con le modalità previste nel d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

     5. La rateizzazione comporta il computo degli interessi legali calcolati a scalare; in ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.

     6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine di pagamento fissato dalla Regione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.

 

     Art. 45. (Modificazione ed integrazione l.r. 5 gennaio 1995, n. 7). [1]0

 

     Art. 46. (Modifica dell'articolo 34 della l.r. 7 aprile 1988, n. 10). [1]1

 

     Art. 47. (Semplificazioni procedurali).

     1. Il Dirigente del servizio bilancio è autorizzato, con proprio decreto, da pubblicarsi nel B.U.R., entro dieci giorni e da trasmettere al Consiglio regionale entro gli stessi termini, a modificare, in conformità alla decisione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, gli stanziamenti del bilancio preordinati all'attuazione della legge 6 dicembre 1973, n. 853 sempreché non comportino aggravio della spesa complessiva.

     2. Le rettifiche operative attinenti la numerazione dei capitoli e la loro collocazione nella struttura del bilancio sono effettuate con decreto del Dirigente del servizio bilancio da pubblicarsi nel B.U.R. entro dieci giorni e da trasmettersi al Consiglio regionale entro gli stessi termini.

     3. Con le modalità previste dal precedente comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a variare, compensativamente, gli stanziamenti di competenza e di cassa preordinati al pagamento dei residui parenti agli effetti amministrativi.

 

     Art. 48. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma già modificato dall'art. 7, comma 3, della L.R. 2 settembre 1997, n. 55, e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 5 maggio 1998, n. 12.

[2] Comma così integrato dall'art. 12 della L.R. 2 settembre 1997, n. 58.

[3] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 2 settembre 1997, n. 58.

[4] Comma così modificato ed integrato dall'art. 5 della L.R. 2 settembre 1997, n. 55.

[5] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 2 settembre 1997, n. 58.

[5] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 2 settembre 1997, n. 58.

[5] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 2 settembre 1997, n. 58.

[5] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 2 settembre 1997, n. 58.

[5] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 2 settembre 1997, n. 58.

[6] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 2 settembre 1997, n. 58.

[7] Modificano rispettivamente gli artt. 5, 6 e 15 della L.R. 13 aprile 1995, n. 51.

[8] Modifica l'art. 18 della L.R. 13 aprile 1995, n. 51.

[9] Articoli non pubblicati.

[1]10 Integra l'art. 16 della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7.

[1]11 Sostituisce l'art. 34, comma 1, della L.R. 7 aprile 1988, n. 10.