§ 2.4.26 - L.R. 1 luglio 2008, n. 18.
Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:01/07/2008
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Comunità montane)
Art. 3.  (Individuazione degli ambiti territoriali)
Art. 4.  (Costituzione delle Comunità montane)
Art. 5.  (Rapporto sulla montagna)
Art. 6.  (Funzioni)
Art. 7.  (Piccole opere di manutenzione ambientale)
Art. 8.  (Insediamento nelle zone montane)
Art. 9.  (Trasporti)
Art. 10.  (Organi della Comunità montana)
Art. 11.  (Elezioni del Consiglio comunitario, del Presidente e dei Vicepresidenti)
Art. 12.  (Consiglio comunitario)
Art. 13.  (Presidente)
Art. 14.  (Giunta comunitaria)
Art. 14 bis.  (Ineleggibilità).
Art. 15.  (Indennità)
Art. 16.  (Statuto e regolamenti)
Art. 17.  (Organismi di controllo)
Art. 18.  (Deliberazione programmatica)
Art. 19.  (Fondo per la montagna)
Art. 20.  (Esercizio associato)
Art. 21.  Fondo per le fusioni di Comuni)
Art. 22.  (Programma di riordino territoriale)
Art. 23.  (Norme finali e transitorie)
Art. 24.  (Norme finanziarie)
Art. 25.  (Abrogazioni)
Art. 26.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.4.26 - L.R. 1 luglio 2008, n. 18.

Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

(B.U. 10 luglio 2008, n. 63)

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione, ai sensi degli articoli 4, comma 7, e 36, comma 5, dello Statuto, persegue l’obiettivo del riequilibrio territoriale, riconoscendo come finalità di preminente interesse regionale la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane e interne. Al fine di favorire la riqualificazione di tali aree e il miglioramento delle condizioni di vita delle relative popolazioni, la Regione:

a) promuove interventi rivolti alla salvaguardia del territorio, all’equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, nonché allo sviluppo economico, sociale e culturale;

b) valorizza il ruolo istituzionale delle Comunità montane per la promozione e lo sviluppo dei territori montani e per l’esercizio associato delle funzioni comunali;

c) sostiene e promuove l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia della gestione e di ottenere economie di spesa.

2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina il riordino territoriale ed organizzativo delle Comunità montane e detta norme per la promozione dell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.

3. La non appartenenza alle Comunità montane di Comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale non priva i rispettivi territori dei benefici né degli interventi speciali per la montagna stabiliti a loro favore dall’Unione europea e dalle leggi statali o regionali.

 

CAPO I Comunità montane

 

     Art. 2. (Comunità montane)

1. Le Comunità montane sono enti locali costituiti fra Comuni per la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane e per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

2. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria, organizzativa, regolamentare e contabile, nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi statali e regionali e delle disposizioni della presente legge.

  

     Art. 3. (Individuazione degli ambiti territoriali)

1. L’Assemblea legislativa regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), individua, in numero non superiore a nove, gli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità montane, sulla base degli indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici previsti nell’articolo 2, comma 18, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008).

2. Gli ambiti territoriali sono formati da almeno quattro Comuni aventi almeno il 30 per cento della superficie territoriale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare e sono individuati in modo da consentire sia la realizzazione degli interventi a favore della montagna, sia l’efficiente esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

3. Gli ambiti territoriali sono formati altresì dai Comuni confinanti classificati montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico degli ambiti stessi.

4. I Comuni non possono far parte contemporaneamente di una Comunità montana e di una Unione dei Comuni.

  

     Art. 4. (Costituzione delle Comunità montane) [1]

1. Le Comunità montane sono costituite, tra i Comuni ricompresi negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’articolo 3, con deliberazione della Giunta regionale che contiene le disposizioni per assicurare il funzionamento degli organi comunitari fino all’entrata in vigore degli statuti.

  

     Art. 5. (Rapporto sulla montagna) [2]

1. La Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto contenente la valutazione dell’impatto della legislazione e delle politiche regionali sulla montagna.

2. L’Assemblea legislativa è convocata, in apposita seduta, per l’esame del rapporto. Alla seduta possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i componenti del CAL e del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL).

  

Sezione I Funzioni delle Comunità montane

 

     Art. 6. (Funzioni)

1. Le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative concernenti:

a) la gestione del demanio forestale regionale ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale);

b) la raccolta, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di funghi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale);

c) gli usi civici ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), della l.r. 24/1998;

d) gli interventi per la montagna, anche con riferimento alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi e alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di vita e un adeguato sviluppo economico, tra i quali:

1) il miglioramento forestale, gli interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi, la ricostituzione dei boschi degradati, la prevenzione e cura dei dissesti sulle superfici forestali e le cure colturali ai boschi esistenti;

2) la realizzazione e l’attrezzatura di sentieri e punti di osservazione a scopo ricreativo, didattico e culturale, compresi percorsi e punti attrezzati per disabili;

3) la manutenzione della viabilità di servizio forestale, compresi i sentieri e le mulattiere;

4) le opere di sistemazione idraulico-forestale, con particolare riguardo ai terreni in frana e al consolidamento delle pendici;

5) la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua principali e secondari tramite costituzione di boschetti di ripa, sistemazione naturalistica delle rive, demolizione di opere sistematorie dannose o inutili, realizzazione di interventi che favoriscono l’ittiofauna;

6) l’acquisto e l’affitto di terreni allo scopo di costituire idonee entità agro-silvo-pastorali, anche con confinanti proprietà pubbliche o delle organizzazioni montane di cui all’articolo 18 della l.r. 6/2005;

7) la zootecnia montana, l’apicoltura, il miglioramento, la gestione e l’utilizzo sostenibile dei pascoli e dei prato pascoli;

8) l’effettuazione di misure a favore dell’agricoltura di montagna e di zone svantaggiate;

9) l’incentivazione delle attività di protezione, conservazione e valorizzazione dello spazio naturale, lo sviluppo di colture alternative, il recupero e la valorizzazione delle produzioni tipiche montane, dei beni storici e culturali in circuiti sovracomunali;

10) la promozione degli interventi volti allo sviluppo delle fonti energetiche alternative;

e) il sostegno delle iniziative di natura economica, in particolare di quelle cooperativistiche, idonee alla valorizzazione delle risorse montane;

f) la gestione dei siti della Rete Natura 2000 ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. “Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000”).

2. Le Comunità montane esercitano anche ogni altra funzione ad esse attribuita da leggi regionali e statali o delegata dalle Province e dai Comuni.

3. Le Comunità montane possono convenzionarsi con soggetti pubblici e privati allo scopo di gestire i patrimoni agricolo-forestali pubblici nel rispetto dei principi di pubblicità e non discriminazione.

4. Le Comunità montane possono affidare l’esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, quali i lavori selvicolturali, l’afforestazione, la riforestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulico-forestale, i lavori inerenti la tutela e la valorizzazione delle foreste e dei territori montani, anche tramite apposite convenzioni, ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e all’articolo 2, comma 134, della legge 244/2007, nonché ai soggetti di cui all’articolo 15 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e a quelli iscritti agli albi regionali di cui all’articolo 9 della l.r. 6/2005.

5. Per l’esercizio associato di funzioni e servizi, i Comuni approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità montana d’intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell’impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.

6. Le Comunità montane possono gestire, mediante convenzione, servizi e funzioni per conto dei Comuni non compresi negli ambiti territoriali di competenza.

  

     Art. 7. (Piccole opere di manutenzione ambientale)

1. Le Comunità montane possono concedere contributi per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro-silvo-pastorali quali:

a) la sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale, la ricostruzione e il rinfoltimento dei boschi degradati ovvero distrutti o danneggiati dagli incendi;

b) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali;

c) la realizzazione di sistemi di fitodepurazione;

d) la sistemazione e il miglioramento dei pascoli;

e) la sistemazione e il miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico;

f) le operazioni di difesa e lotta antiparassitaria nel rispetto delle tecniche di lotta integrata.

2. Sono destinatari dei contributi di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, i consorzi forestali, gli enti pubblici e le organizzazioni montane di cui all’articolo 18 della l.r. 6/2005, anche associati, secondo il seguente ordine di priorità:

a) imprenditori agricoli e coltivatori diretti;

b) organizzazioni montane di cui all’articolo 18 della l.r. 6/2005, anche associate;

c) altri soggetti.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

  

     Art. 8. (Insediamento nelle zone montane)

1. Le Comunità montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto, di ristrutturazione o costruzione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che:

a) trasferiscono la propria residenza, unitamente alla propria attività economica, in Comuni con meno di 2.000 abitanti ricompresi nell’ambito territoriale della Comunità montana;

b) se già residenti in Comuni con meno di 2.000 abitanti ricompresi nell’ambito territoriale della Comunità montana, vi trasferiscono anche la propria attività economica.

2. I contributi sono concessi a condizione che i richiedenti si impegnino a non modificare la propria residenza e attività economica per un periodo di almeno 5 anni, pena la restituzione del contributo ricevuto aumentato degli interessi legali maturati. I contributi sono concessi, in ordine di priorità, in base alle nuove unità lavorative attivate.

  

     Art. 9. (Trasporti)

1. I Comuni con meno di 5.000 abitanti ricompresi nell’ambito territoriale della Comunità montana nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante o non sia adeguato a fornire una risposta sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, ovvero le Comunità montane se delegate dai Comuni medesimi, provvedono a organizzare e gestire il trasporto di persone e merci utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio, ivi compresi quelli adibiti a trasporto scolastico, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti e ricercando l’integrazione con i servizi di linea già istituiti.

  

Sezione II Organi delle Comunità montane [3]

 

     Art. 10. (Organi della Comunità montana)

1. Sono organi della Comunità montana:

a) il Consiglio comunitario;

b) il Presidente;

c) la Giunta comunitaria.

  

     Art. 11. (Elezioni del Consiglio comunitario, del Presidente e dei Vicepresidenti) [4]

[1. Il Consiglio comunitario, il Presidente e i Vicepresidenti di cui all’articolo 13, comma 3, sono eletti nel suo interno da un’assemblea formata dai consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.

2. L’assemblea è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

3. L’elezione del Consiglio comunitario, del Presidente e di uno dei Vicepresidenti avviene sulla base di liste concorrenti che prevedono quote di rappresentanza femminile, sottoscritte da almeno un quinto dei componenti l’assemblea. E’ eletto altresì all’altra carica di Vicepresidente il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente.

4. L’elezione di cui al comma 3 è effettuata con il sistema proporzionale con premio di maggioranza pari ai due terzi per la lista prevalente, in conformità alle modalità di elezione nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

5. L’assemblea è convocata per rinnovare il Consiglio comunitario in occasione della tornata elettorale in cui viene rinnovata la maggioranza dei consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.

6. Il Presidente non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

7. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o di un Vicepresidente nei casi previsti dalla legge, succedono i consiglieri più votati che vengono immediatamente dopo nella graduatoria della medesima lista di appartenenza degli eletti cessati.

8. L’assemblea può revocare il Presidente in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti stessi.

9. Gli organi di cui al comma 1 restano in carica fino all’elezione dei nuovi.]

  

     Art. 12. (Consiglio comunitario) [5]

1. Il Consiglio comunitario è formato dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Comunità montana, nonché dal Presidente di cui all’articolo 13. Entro la prima seduta utile del Consiglio comunitario, ciascun Sindaco può in sua vece nominare, quale componente del Consiglio comunitario medesimo, un Consigliere del proprio Comune.

2. Tale nomina può essere revocata dallo stesso Sindaco.

3. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente della Comunità montana.

4. Il Consiglio svolge funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e delibera i seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto ed i regolamenti di cui all’articolo 16;

b) la deliberazione programmatica di cui all’articolo 18, il bilancio di previsione e le relative variazioni, i piani economico-finanziari ed il conto consuntivo;

c) gli indirizzi per la nomina e la revoca dei rappresentanti della Comunità montana presso altri enti;

d) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

5. I componenti del Consiglio comunitario hanno diritto di accesso agli atti, ai dati e alle informazioni in possesso della Comunità montana.

  

     Art. 13. (Presidente) [6]

1. Il Presidente rappresenta la Comunità montana e presiede il Consiglio comunitario e la Giunta comunitaria.

2. Il Presidente sovrintende all’azione amministrativa della Comunità medesima ed in particolare nomina e revoca i rappresentanti della Comunità montana presso altri enti, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunitario.

3. Il Presidente è eletto dal Consiglio comunitario, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio medesimo, tra i Consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.

4. Il Presidente non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

5. Il Consiglio comunitario può revocare il Presidente in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti stessi.

  

     Art. 14. (Giunta comunitaria) [7]

1. La Giunta comunitaria è formata dal Presidente e da due assessori, uno dei quali con funzioni di Vicepresidente, scelti dal Presidente stesso tra i Consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità montana che non siano stati nominati componenti del Consiglio comunitario ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

2. Il Presidente della Comunità montana può revocare uno o entrambi gli assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunitario.

3. La Giunta comunitaria decade nel caso di cessazione dalla carica del Presidente della Comunità montana.

4. La Giunta comunitaria esercita ogni attività di governo della Comunità montana non espressamente attribuita dalla presente legge alla competenza del Consiglio comunitario o del Presidente.

 

     Art. 14 bis. (Ineleggibilità). [8]

1. Non possono essere eletti Presidente e assessori di Comunità montana, i Sindaci e gli assessori dei Comuni appartenenti alla Comunità montana, nonché i componenti del Consiglio comunitario nominati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

 

     Art. 15. (Indennità) [9]

1. Al Presidente della Comunità montana spetta l’indennità prevista dalla normativa statale per i Sindaci dei Comuni con popolazione pari a quella residente nei Comuni appartenenti alla Comunità montana, con una riduzione del 50 per cento [10].

2. Agli assessori spetta un’indennità pari a quella degli Assessori dei Comuni con popolazione pari a quella residente nei Comuni appartenenti alla Comunità montana e comunque non superiore ad euro 500,00 mensili [11].

3. Ai componenti il Consiglio comunitario non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi spettante come Sindaci dei rispettivi Comuni. Se trattasi di consiglieri comunali, ad essi spetta il trattamento previsto dalla normativa statale.

  

     Art. 16. (Statuto e regolamenti)

1. Lo statuto della Comunità montana contiene in particolare:

a) la denominazione e la sede dell’ente;

b) la disciplina degli organi dell’ente, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge;

c) i principi generali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi conferiti dai Comuni;

d) le forme di partecipazione popolare e di accesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2. La disciplina di cui al comma 1, lettera b), prevede, per le Comunità montane derivanti da aggregazione di Comunità montane soppresse ai sensi della presente legge, modalità decisionali che garantiscono pari dignità tra le varie componenti territoriali.

3. Lo statuto è approvato dal Consiglio comunitario con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti o in seconda votazione a maggioranza degli stessi.

4. Lo statuto è affisso per trenta giorni all’albo pretorio della Comunità montana e dei Comuni appartenenti alla Comunità montana medesima ed entra in vigore trascorsi trenta giorni dall’affissione. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed inserito nella rete telematica delle Comunità montane.

5. Ciascuna Comunità montana adotta uno o più regolamenti per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni, nel rispetto dello statuto, dei principi stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e delle disposizioni contenute nella presente legge.

  

     Art. 17. (Organismi di controllo)

1. Nelle Comunità montane operano un revisore dei conti e gli organi di controllo interno di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Per favorire una omogeneità di revisione dei conti e del controllo interno, di cui al d.lgs. 286/1999, la Regione può istituire, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, un unico organo di revisione composto da tre revisori dei conti, nominati dall’Assemblea legislativa regionale con voto limitato ad uno e un organo di controllo interno nominato con lo stesso sistema. Gli organi così nominati restano in vigore fino al rinnovo dell’Assemblea legislativa regionale.

  

     Art. 18. (Deliberazione programmatica)

1. Le Comunità montane approvano, con le modalità stabilite dallo statuto, una deliberazione programmatica contenente gli obiettivi di sviluppo e gli interventi da realizzare nell’ambito territoriale di riferimento.

2. La deliberazione programmatica, ai soli fini informativi, è trasmessa alla Regione e alle Province interessate entro trenta giorni dall’approvazione.

  

     Art. 19. (Fondo per la montagna)

1. È istituito nel bilancio regionale il fondo per la montagna nel quale confluiscono:

a) le risorse statali relative al fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 97/1994;

b) le risorse regionali;

c) le risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell’Unione europea.

2. Una quota del fondo è assegnata alla delegazione regionale dell’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), quale contributo alle spese di funzionamento e per la realizzazione di studi ed iniziative a sostegno degli enti locali della montagna [12].

3. La Giunta regionale, previo parere del CAL, stabilisce i criteri per la ripartizione tra le Unioni montane delle risorse di cui al comma 1 [13].

4. [Ai fini del riparto delle risorse ai sensi del comma 3, la popolazione residente e la densità demografica di ogni singolo Comune sono considerate nel limite di:

a) 10.000 abitanti, per i Comuni di cui all’articolo 3, comma 2;

b) 3.000 abitanti, per i Comuni di cui all’articolo 3, comma 3] [14].

  

CAPO II Esercizio associato di funzioni e servizi

 

     Art. 20. (Esercizio associato)

1. La Regione promuove le Unioni di Comuni, le fusioni di Comuni e l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, con specifico riguardo per i Comuni di minore dimensione demografica e fornendo agli enti interessati il necessario supporto tecnico ed amministrativo.

2. Sono considerati di minore dimensione demografica i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

  

     Art. 21. Fondo per le fusioni di Comuni) [15]

1. La Regione istituisce il fondo per le fusioni di Comuni mediante il quale concede contributi ai Comuni risultanti da fusioni di Comuni.

2. La Giunta regionale, previo parere del CAL, stabilisce i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. I contributi sono concessi a decorrere dall’anno successivo all’elezione del nuovo consiglio comunale.

  

     Art. 22. (Programma di riordino territoriale) [16]

1. La Giunta regionale, su proposta delle Conferenze provinciali delle autonomie, presenta all’Assemblea legislativa regionale il programma di riordino territoriale. Il programma è approvato dall’Assemblea legislativa regionale previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

2. Il programma di riordino territoriale è aggiornato con le modalità di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati.

3. Il programma di riordino territoriale, in particolare, contiene:

a) l’individuazione della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni, delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) la determinazione delle priorità di finanziamento.

  

CAPO III Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 23. (Norme finali e transitorie)

1. Le Comunità montane di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane) sono soppresse non oltre il 1° gennaio 2010. Fino alla loro soppressione continuano ad essere regolate dalle disposizioni delle leggi regionali abrogate dall’articolo 25, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 [17].

1 bis. La Comunità montana del Metauro Zona E di cui alla l.r. 12/1995 è soppressa non oltre il 30 giugno 2010 e le relative funzioni sono svolte da un commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale tra il personale con qualifica dirigenziale della Regione. Entro il 15 febbraio 2010 il commissario presenta alla Giunta regionale un piano finalizzato al definitivo scioglimento dell’Ente, contenente, tra l’altro, la ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti [18].

2. In relazione ai rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali, amministrativi e di lavoro in essere nelle Comunità montane soppresse dalla presente legge, succedono, in relazione alla nuova collocazione dei Comuni appartenenti alle stesse:

a) le Comunità montane costituite ai sensi della presente legge nel caso che gli ambiti territoriali di queste siano ricompresi in tutto o in parte negli ambiti delle Comunità montane soppresse;

b) le Unioni dei Comuni costituite tra i Comuni ricadenti in tutto o in parte all’interno degli ambiti territoriali delle soppresse Comunità montane;

c) i Comuni ricompresi negli ambiti delle Comunità montane soppresse ovvero le Province il cui territorio ricomprende le medesime Comunità [19].

3. Decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità montane decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Le funzioni degli organi di cui al comma 3 sono svolte dal Presidente della Comunità montana in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che assume le funzioni di commissario straordinario dell’ente e provvede, altresì, all’effettuazione della ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.

4 bis. Dalla data di soppressione di cui al comma 1, i commissari straordinari di cui al comma 4 assumono le funzioni di commissari straordinari delle Comunità montane costituite ai sensi della presente legge fino alla data di insediamento dei relativi organi, da effettuarsi entro e non oltre il 30 aprile 2010. Per le nuove Comunità montane il cui ambito territoriale non coincide con quello delle Comunità montane soppresse, le funzioni di commissario straordinario sono esercitate dal commissario straordinario della Comunità montana soppressa avente maggiore dimensione demografica [20].

4 ter. In caso di mancata costituzione degli organi entro la data di cui al comma 4 bis, la Comunità montana è posta in liquidazione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Fino alla nomina del commissario liquidatore, rimane in carica il commissario straordinario di cui al medesimo comma 4 bis [21].

5. L’Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, disciplina i rapporti successori secondo quanto stabilito al comma 2, con particolare riguardo ai rapporti finanziari e amministrativi e ai rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L’atto di cui al comma 5 è proposto, per la parte relativa ai rapporti di lavoro, dalla Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

7. [Per far fronte agli oneri derivanti dalla successione di cui al comma 2, lettere b) e c), la Regione riserva una quota dei contributi di cui all’articolo 21:

a) alle Unioni dei Comuni costituite tra i Comuni ricadenti all’interno degli ambiti territoriali delle soppresse Comunità montane;

b) alle Comunità montane, alle Unioni dei Comuni, alle Province e ai Comuni che si fanno carico degli oneri relativi al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge delle Comunità montane soppresse e non ricostituite] [22].

8. [Al fine di favorire il mantenimento delle gestioni associate dei servizi, la Regione riserva altresì una quota del fondo di cui all’articolo 21 alle Unioni dei Comuni appartenenti a Comunità montane soppresse il cui territorio non è compreso nemmeno parzialmente nell’allegato A] [23].

9. [La Regione sostiene con il fondo di cui all’articolo 21 e con ulteriori risorse individuate con legge finanziaria regionale, progetti sperimentali di aggregazione sub provinciale di Comuni montani e parzialmente montani non compresi nell’allegato A per la promozione dello sviluppo di aree svantaggiate] [24].

10. [La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità relative al funzionamento dell’assemblea di cui all’articolo 11, nonché al procedimento per l’elezione del Consiglio comunitario, del Presidente e dei Vicepresidenti della Comunità montana] [25].

11. In sede di prima applicazione, gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono definiti nell’allegato A.

12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni ricompresi negli ambiti individuati nell’allegato A possono comunicare all’Assemblea legislativa regionale la volontà di non partecipare alla costituzione della relativa Comunità montana. Entro i sessanta giorni successivi, l’Assemblea legislativa regionale ridetermina l’ambito di riferimento con le modalità di cui all’articolo 3.

13. Fino all’entrata in vigore della legge statale per l’aggregazione dei Comuni marchigiani di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, San Leo e Talamello alla Regione Emilia Romagna ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, le Comunità montane “A” e “B” di cui alla l.r. 12/1995 non sono soppresse e i Comuni in esse ricompresi non entrano a far parte della Comunità montana corrispondente all’Ambito 1 dell’allegato A alla presente legge.

14. Il personale assegnato a qualsiasi titolo dalla Regione e in servizio presso le Comunità montane alla data del 1° gennaio 2008, su richiesta della medesima Comunità montana e previo consenso del dipendente interessato, rimane presso l’ente con oneri a carico della Regione per la parte relativa al trattamento economico di base.

14 bis. Prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico, i Comuni e le Province attivano le procedure di mobilità previste dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), provvedendo in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti, che facciano domanda di trasferimento, rispettivamente:

a) della Comunità montana nel cui ambito territoriale i Comuni stessi sono ricompresi;

b) delle Comunità montane che insistono nel territorio provinciale [26].

15. [La legge finanziaria regionale stabilisce una quota non inferiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla normativa regionale in materia di politiche giovanili, da destinare a progetti mirati da realizzare nel territorio delle Comunità montane e aggregazioni di Comuni di cui ai commi 8 e 9] [27].

16. [Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all’articolo 46, comma 4, della l.r. 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) è assegnata alle Comunità montane e aggregazioni di Comuni di cui ai commi 8 e 9 per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge] [28].

17. Per la gestione del demanio forestale regionale, le risorse del bilancio regionale sono ripartite tra le Comunità montane e aggregazioni di Comuni di cui ai commi 8 e 9 in proporzione alla superficie di demanio gestita.

18. Per le funzioni in materia forestale previste dalla l.r. 6/2005 e per quelle relative agli usi civici, le risorse sono ripartite annualmente tra le Comunità montane e aggregazioni di Comuni di cui ai commi 8 e 9 in proporzione al numero dei procedimenti amministrativi espletati nell’anno precedente.

19. Le risorse del fondo per la montagna iscritte nel bilancio di previsione per l’anno 2008 continuano ad essere gestite ai sensi delle disposizioni abrogate dall’articolo 25.

20. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano alle Comunità montane le norme statali in materia di enti locali, in quanto compatibili.

20 bis. Ai Presidenti e agli Assessori delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni si applicano le disposizioni di cui al Capo IV del Titolo III del d.lgs. 267/2000, concernenti lo status degli amministratori locali [29].

21. La proposta di atto di cui all’articolo 22 è presentata dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  

     Art. 24. (Norme finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante le risorse dei fondi di cui agli articoli 19 e 21.

2. L’entità della quota dei fondi di cui al comma 1 è determinata annualmente con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni statali, comunitarie o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, a decorrere dall’anno 2009, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nelle seguenti Unità previsionali di base (UPB):

a) 1.06.03: Fondo per le Comunità montane - corrente;

b) 1.06.04: Fondo per le Comunità montane - investimento;

c) 1.06.07: Fondo per la gestione associata - corrente;

d) 1.06.08: Fondo per la gestione associata - investimento.

  

     Art. 25. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane);

b) la l.r. 28 dicembre 1995, n. 66 (Norme provvisorie per il finanziamento delle Comunità montane di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12);

c) la l.r. 20 giugno 1997, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12);

d) la l.r. 4 febbraio 2003, n. 2 (Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi);

e) l’articolo 22 della l.r. 11 marzo 2003, n. 3 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2003);

f) il comma 3 dell’articolo 36 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale);

g) l’articolo 22 della l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio 2005);

h) le lettere d) e cc) del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali).

  

     Art. 26. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Allegato [30]

 

AMBITO

COMUNI

N. COMUNI

Ambito 1

Auditore, Belforte all’Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecopiolo, Monte Grimano Terme, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto

15

Ambito 2 A

Borgo Pace, Fermignano, Mercatello sul Metauro, Peglio, Sant'Angelo in Vado, Urbania, Urbino

7

Ambito 2 B

Acqualagna, Apecchio, Cantiano, Cagli, Frontone, Piobbico, Serra Sant'Abbondio

7

Ambito 3

Arcevia, Cerreto d'Esi, Cupramontana, Fabriano, Genga, Mergo, Rosora, Sassoferrato, Serra San Quirico, Staffolo

10

Ambito 4

Apiro, Castelraimondo, Cingoli, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, Poggio San Vicino, San Severino Marche, Sefro, Treia

12

Ambito 5

Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castel Sant'Angelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso

13

Ambito 6

Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino

15

Ambito 7

Amandola, Comunanza, Force, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Montemonaco, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo

11

Ambito 8

Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Castignano, Montegallo, Palmiano, Rocca-fluvione, Venarotta

8

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2009, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 novembre 2013, n. 35.

[3] Sezione abrogata dall'art. 8 della L.R. 11 novembre 2013, n. 35, ad eccezione dell’art. 19.

[4] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 4 agosto 2009, n. 20.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2009, n. 20.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 agosto 2009, n. 20.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2009, n. 20.

[8] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 4 agosto 2009, n. 20 e abrogato 35 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[9] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2009, n. 20 e abrogato 35 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[10] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Comma già sostituito dall'art. 26 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 45 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.R. 11 novembre 2013, n. 35.

[14] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20, con la decorrenza ivi prevista.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 11 novembre 2013, n. 35.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 44.

[17] Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2009, n. 20 e così modificato dall'art. 20 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[18] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[19] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2009, n. 20.

[20] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[21] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[22] Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31. Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 novembre 2013, n. 35.

[23] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 novembre 2013, n. 35.

[24] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 novembre 2013, n. 35.

[25] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 4 agosto 2009, n. 20.

[26] Comma inserito dall'art. 33 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16.

[27] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 novembre 2013, n. 35.

[28] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 novembre 2013, n. 35.

[29] Comma inserito dall'art. 29 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20, con la decorrenza ivi prevista.

[30] Allegato così modificato dall'art. 20 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.