§ 6.3.36 – L.R. 5 maggio 1998, n. 12.
Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:05/05/1998
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale).
Art. 2.  (Rimodulazione delle autorizzazioni di spesa stabilite negli anni precedenti).
Art. 3.  (Reiscrizione di somme a destinazione specifica).
Art. 4.  (Conservazione di stanziamenti).
Art. 5.  (Autorizzazione all'assunzione di nuove obbligazioni).
Art. 6.  (Autorizzazione ad assumere impegni su interventi a cofinanziamento dell'Unione Europea per gli esercizi futuri).
Art. 7.  (Integrazioni autorizzazioni di spesa).
Art. 8.  (Copertura spesa sanitaria).
Art. 9.  (Realizzazione di strumenti di programmazione).
Art. 10.  (Promozione centri di ricerca).
Art. 11.  (Modifica l.r. 2 settembre 1997, n. 55).
Art. 12.  (Modifica alla l.r. 13 marzo 1995, n. 23).
Art. 13.  (Iniziative per la cooperazione allo sviluppo).
Art. 14.  (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali).
Art. 15.  (Concorso regionale alla realizzazione delle opere di interesse regionale).
Art. 16.  (Rinnovo autorizzazioni di spesa).
Art. 17.  (Completamento programmi relativi alle calamità naturali).
Art. 18.  (Completamento programmi ex legge 64/1986).
Art. 19.  (Completamento e agevolazione opere realizzate con il FIO).
Art. 20.  (Fondo di rotazione per la progettazione).
Art. 21.  (Riutilizzo economie su opere ammesse a finanziamento regionale).
Art. 22.  (Modifica alla l.r. 20 gennaio 1997, n. 11).
Art. 23.  (Fondo regionale per la montagna).
Art. 24.  (Norme per l'avvio dell'attività dell'ARPAM).
Art. 25.  (Spese di funzionamento delle aree protette).
Art. 26.  (Interventi per incentivare l'uso della bicicletta).
Art. 27.  (Attuazione e modifica della l.r. 20 maggio 1997, n. 31).
Art. 28.  (Interventi a favore della cooperazione nei settori extra- agricoli).
Art. 29.  (Aiuti alle assunzioni).
Art. 30.  (Modifica alla l.r. 20 maggio 1997, n. 33).
Art. 31.  (Attività di assistenza tecnica).
Art. 32.  (Modificazione l.r. 6 agosto 1997, n. 53).
Art. 33.  (Interventi nel settore ricettivo-alberghiero).
Art. 34.  (Modifica all'articolo 6 della l.r. 28 ottobre 1991, n. 33).
Art. 35.  (Interventi nel settore del commercio).
Art. 36.  (Orario dei negozi ed altri esercizi di vendita).
Art. 37.  (Modifica articolo 25 della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9).
Art. 38.  (Attività promozionale e valorizzazione dei prodotti agricoli dell'ex ESAM).
Art. 39.  (Anticipazione per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici del patrimonio zootecnico).
Art. 40.  (Modificazioni ed integrazione l.r. 5 gennaio 1995, n. 7).
Art. 41.  (Iniziative culturali l.r. 27 aprile 1990, n. 51).
Art. 42.  (Asili nido).
Art. 43.  (Interventi a favore di minori a rischio di devianza).
Art. 44.  (Integrazione fondo unico per i comuni).
Art. 45.  (Modifica della l.r. 1 agosto 1997, n. 49).
Art. 46.  (Interventi per l'assistenza psichiatrica).
Art. 47.  (Iniziative a sostegno dell'emigrazione).
Art. 48.  (Modifica indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali).
Art. 49.  (Variazioni agli stanziamenti dei capitoli relativi all'IRAP).
Art. 50.  (Rateizzazione recupero crediti).
Art. 51.  (Abrogazioni di norme particolari).
Art. 52.  (Semplificazioni procedurali).
Art. 53.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.3.36 – L.R. 5 maggio 1998, n. 12.

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1998).

(B.U. 14 maggio 1998, n. 32 - suppl. n. 8).

 

Art. 1. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale).

     1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 22 e del primo comma dell'articolo 23 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge di approvazione dei rispettivi bilanci, è stabilita, per l'anno 1998, negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

     2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli indicati nella medesima tabella A.

 

     Art. 2. (Rimodulazione delle autorizzazioni di spesa stabilite negli anni precedenti).

     1. Le spese già autorizzate con le leggi regionali indicate nella tabella B allegata alla presente legge, sono rideterminate per l'anno 1998 nell'entità stabilita con la medesima tabella B.

 

     Art. 3. (Reiscrizione di somme a destinazione specifica).

     1. L'elenco delle somme a destinazione specifica da reiscrivere sugli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998, ai sensi dell'articolo 72 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, è stabilito in relazione al contenuto dell'allegata tabella D.

     2. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dall'adozione e da pubblicarsi nel B.U.R. entro gli stessi termini, è autorizzata a reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali.

 

     Art. 4. (Conservazione di stanziamenti).

     1. Le somme disponibili sugli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 inclusi nell'allegata tabella E, non impegnate a norma dell'articolo 84 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 entro il termine dell'esercizio medesimo, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nel corso dell'esercizio 1998.

 

     Art. 5. (Autorizzazione all'assunzione di nuove obbligazioni).

     1. Per l'anno 1998 è consentita l'assunzione di obbligazioni a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa, elencati nell'allegata tabella F, e per gli importi a fianco di ciascuno indicati, sempreché le obbligazioni stesse non vengano a scadenza prima dell'anno 1999.

 

     Art. 6. (Autorizzazione ad assumere impegni su interventi a cofinanziamento dell'Unione Europea per gli esercizi futuri).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere impegni sulla proiezione pluriennale degli stanziamenti di spesa per la realizzazione degli interventi inclusi nei DOCUP e sulle variazioni assentite dai comitati di sorveglianza e dagli organismi statali o comunitari.

 

     Art. 7. (Integrazioni autorizzazioni di spesa).

     1. Lo stanziamento del capitolo 2223203 dello stato di previsione della spesa stabilito in lire 5.700 milioni è comprensivo della somma di lire 1.700 milioni finalizzata alla ristrutturazione ed al miglioramento del porto di Fano.

     2. Per le finalità di cui alla l.r. 16 gennaio 1985, n. 2, è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 400 milioni. Le somme occorrenti sono stanziate a carico del capitolo 4234127 dello stato di previsione della spesa.

     3. E' autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 150 milioni per il cofinanziamento del progetto pilota attinente l'attività motoria per la terza età. Lo stanziamento è disposto a carico del capitolo 4234128 dello stato di previsione della spesa.

     4. L'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1, lettera a), articolo 4 della l.r. 28 maggio 1996, n. 17 è incrementata, per l'anno 1998, di lire 500 milioni. Lo stanziamento è iscritto a carico del capitolo 4112110 dello stato di previsione della spesa.

     5. L'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1, lettera b), articolo 4 della l.r. 28 maggio 1996, n. 17 è sospesa per l'anno 1998. La medesima spesa è autorizzata per l'anno 2003.

 

     Art. 8. (Copertura spesa sanitaria).

     1. Per fronteggiare quota del disavanzo sanitario fino al 31 dicembre 1996 è autorizzata la contrazione di un mutuo di lire 500.000 milioni.

     2. Le modalità, la copertura e le condizioni per la contrazione sono quelle stabilite con legge di approvazione del bilancio per l'anno 1998.

     3. L'autorizzazione prevista dall'articolo 52 della l.r. 9 marzo 1996, n. 8 è prorogata al 31 dicembre 1998 con le correlate disposizioni.

     4. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 2 settembre 1997, n. 55 le parole "31 dicembre 1995" sono sostituite con le parole "31 dicembre 1996".

     5. La Giunta regionale nell'ipotesi dell'attivazione delle operazioni previste dal comma 3 è autorizzata a istituire nel bilancio di previsione 1998 i capitoli occorrenti a riflettere la concessione ed il recupero degli importi anticipati nonché ad apportare le ulteriori modificazioni occorrenti.

     6. Gli atti di cui al comma 5 sono trasmessi al Consiglio regionale entro dieci giorni e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini.

 

     Art. 9. (Realizzazione di strumenti di programmazione).

     1. E' autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 1.500 milioni a carico del capitolo 1230109 dello stato di previsione della spesa per l'affidamento di incarichi, studi, ricerche e consulenza per la realizzazione degli strumenti di programmazione.

 

     Art. 10. (Promozione centri di ricerca).

     1. L'autorizzazione di spesa prevista dalla l.r. 15 ottobre 1996, n. 42 è stabilita, per l'anno 1998, in lire 300 milioni.

     2. Le spese occorrenti sono stanziate a carico del capitolo 1230115 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 11. (Modifica l.r. 2 settembre 1997, n. 55).

     1. . L'articolo 1 della l.r. 2 settembre 1997, n. 55 é sostituito dal seguente:

     "Art. 1. (Interpretazione autentica dei commi 2 e 4 dell'articolo 5 della l.r.13 marzo 1995, n. 23)

     1. I commi 2 e 4 dell'articolo 5 della l.r.13 marzo 1995, n. 23 vanno interpretati nel senso che le spese effettivamente sostenute e documentate dal consigliere, anche in occasione di missioni all'estero, sono comprensive delle quote di iscrizione a convegni, congressi ed altre iniziative aventi ad oggetto tematiche connesse all'assolvimento delle funzioni di consigliere regionale.".

 

     Art. 12. (Modifica alla l.r. 13 marzo 1995, n. 23).

     1. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 é sostituito dal seguente:

     "5. Entro novanta giorni dall'atto della proclamazione ciascun Consigliere è tenuto a depositare presso l'Ufficio di Presidenza la certificazione aggiornata degli eventuali carichi pendenti.".

 

     Art. 13. (Iniziative per la cooperazione allo sviluppo).

     1. Lo stanziamento del capitolo 1120106 dello stato di previsione della spesa stabilito in lire 400 milioni è comprensivo della somma di lire 150 milioni finalizzata alla realizzazione delle iniziative contenute nel protocollo di gemellaggio con la provincia di Sancti Spiritus della Repubblica di Cuba.

 

     Art. 14. (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali).

     1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento programmati dagli enti locali, loro consorzi, aziende ed altri enti da essi dipendenti, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di lire 4.000 milioni con decorrenza dall'anno 1999 e termine nel 2018 recante, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 25/1980, una spesa complessiva a carico della Regione di lire 80.000 milioni.

     2. Il limite di impegno di cui al comma 1 sarà prioritariamente utilizzato per la concessione del concorso regionale al finanziamento degli interventi giudicati ammissibili di cui all'allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 1997, n. 3394 e non ammessi al cofinanziamento regionale per esaurimento del limite di impegno, quarta annualità, autorizzato con l'articolo 13, comma 1, della l.r. 5 maggio 1997, n. 28, in attuazione degli indirizzi generali stabiliti con la citata deliberazione n. 3394/1997; alla quota preordinata al completamento degli interventi non si applicano le suddivisioni previste, per la quarta annualità, dal comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 5 maggio 1997, n. 28.

     3. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto di cui all'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46, non potrà essere superiore:

     a) al 4 per cento dell'importo delle spese ammesse al cofinanziamento regionale se realizzate da comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente;

     b) al 4,5 per cento dell'importo delle spese ammesse a finanziamento regionale se realizzate da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente, oppure finalizzate alla realizzazione di interventi attinenti il settore igienico-sanitario, di adeguamento alle norme di sicurezza, di abbattimento di barriere architettoniche e di consolidamento degli abitati;

     c) al 4,5 per cento dell'importo delle spese ammesse a finanziamento regionale se realizzate da comunità montane, consorzi e comuni associati.

     4. Il concorso regionale sarà corrisposto annualmente ai soggetti beneficiari, o loro concessionari, in misura costante con decorrenza dall'anno in cui ha inizio l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere e per un periodo pari a quello dell'ammortamento dei correlativi mutui.

     5. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 6200279 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 15. (Concorso regionale alla realizzazione delle opere di interesse regionale).

     1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento delle opere di rilevanza regionale realizzate dagli enti locali, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di lire 1.000 milioni con decorrenza dall'anno 1999 all'anno 2018 recante ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 25/1980 una spesa complessiva a carico della Regione di lire 20.000 milioni.

     2. Il concorso regionale sarà corrisposto sulla base di criteri approvati, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 6200279 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 16. (Rinnovo autorizzazioni di spesa).

     1. E' rinnovata per l'anno 1998 l'autorizzazione di spesa, limitatamente a lire 417 milioni annue, di durata massima ventennale con decorrenza dall'anno 1999 e termine nell'anno 2018, di cui all'articolo 14 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26.

     2. I termini previsti per l'ammissibilità al contributo degli interventi autorizzati sono stabiliti al 30 settembre 1998.

     3. La spesa di lire 417 milioni per massimo di venti anni a partire dall'esercizio 1999 farà carico al capitolo 6200281 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 17. (Completamento programmi relativi alle calamità naturali).

     1. I finanziamenti disponibili anche in conto residui per gli interventi di cui all'articolo 33 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 "Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità", sono trasferiti al Comune di Ancona.

 

     Art. 18. (Completamento programmi ex legge 64/1986).

     1. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica un programma di utilizzo dei fondi ancora disponibili nell'ambito del primo, secondo e terzo piano annuale di attuazione della legge 1 marzo 1986, n. 64, a favore di quei Comuni che avevano presentato progetti di recupero dei beni monumentali nei centri storici parzialmente finanziati nell'ambito del terzo PAA, programma regionale di sviluppo, ed il cui ulteriore finanziamento rappresenti il recupero complessivo delle opere proposte.

     2. I finanziamenti disponibili in bilancio in conto residui e in competenza per gli interventi previsti nei programmi di cui al comma 1 ed assegnati agli enti attuatori sono trasferiti agli enti medesimi.

 

     Art. 19. (Completamento e agevolazione opere realizzate con il FIO).

     1. Per agevolare il completamento dei programmi finanziati con il Fondo investimenti e occupazione (FIO) per gli anni dal 1983 al 1989, di cui al programma approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 1995, n. 3511, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa e le altre disposizioni previste dall'articolo 12 della l.r. 27 giugno 1996, n. 25.

 

     Art. 20. (Fondo di rotazione per la progettazione).

     1. E' istituito, per l'anno 1998, un fondo di rotazione per un importo complessivo di lire 2.000 milioni a carico del capitolo 2114108 dello stato di previsione della spesa, per fronteggiare le spese di progettualità e per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relative ad opere pubbliche, da sostenersi dai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente.

     2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, l'anticipazione è concessa prioritariamente ai Comuni con minor numero di abitanti.

     3. Il rimborso delle anticipazioni concesse è introitato al capitolo 3007008 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1998.

     4. I comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di progettualità all'atto del finanziamento dell'opera correlata al progetto stesso.

     5. In caso di mancato finanziamento dell'opera il comune è autorizzato a restituire l'anticipazione concessa nel termine massimo dei tre anni successivi.

     6. Se l'anticipazione non viene rimborsata entro i termini di cui al comma 5 si provvede mediante utilizzazione dell'istituto della compensazione amministrativa da effettuarsi sui trasferimenti regionali a favore dei soggetti interessati.

     7. L'anticipazione concessa è rimborsata senza oneri aggiuntivi.

 

     Art. 21. (Riutilizzo economie su opere ammesse a finanziamento regionale).

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26 come modificato dall'articolo 13 della l.r. 2 settembre 1997, n. 58 è aggiunto il seguente:

     "4. Qualora in sede di realizzazione delle opere assistite da concorso o contributo regionale si verifichino economie di spesa, la Regione, previa approvazione del relativo progetto da parte dell'ente interessato, può confermare l'entità totale del contributo o concorso assentito, sempreché il progetto attenga al completamento della stessa iniziativa. L'ente beneficiario, in caso di conferma del contributo, trattiene le quote eventualmente già riscosse in conto di quanto dovuto, per effetto di compensazione amministrativa, ferma restando la decorrenza e la durata del contributo concesso.".

 

     Art. 22. (Modifica alla l.r. 20 gennaio 1997, n. 11).

     1. [1].

     2. [2].

     3. Per l'anno 1998 le scadenze di cui agli articoli 3 e 4 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 11 sono prorogate di sessanta giorni.

 

     Art. 23. (Fondo regionale per la montagna).

     1. E' istituito, per l'anno 1998, il fondo regionale per la montagna alimentato:

     a) dalla quota, spettante alla Regione, del fondo nazionale per la montagna per il 1997 e ammontante a lire 8.206.000.000;

     b) dallo stanziamento disposto a carico del capitolo 2241204 dello stato di previsione della spesa e ammontante a lire 3.000.000.000;

     c) da quota parte delle risorse stanziate a carico dei capitoli di finanziamento delle iniziative concernenti l'attuazione del piano forestale nazionale e la gestione del demanio forestale regionale che saranno definite dalla Regione attraverso le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate alle comunità montane;

     d) da quota parte delle risorse stanziate a carico dei capitoli di finanziamento delle opere e dei lavori idraulici così come definite dalla Regione nel programma annuale delle opere pubbliche.

     2. Delle risorse recate dal fondo di cui al comma 1 sono riservate alla Regione:

     a) lire 30 milioni quale contributo alla delegazione regionale dell'UNCEM per le spese di funzionamento;

     b) lire 100 milioni quale contributo alla comunità montana zona "D/2" per spese di funzionamento;

     c) lire 2.200 milioni per il finanziamento delle iniziative volte al consolidamento e allo sviluppo dell'occupazione di cui al capo II della l.r. 20 giugno 1997, n. 35;

     d) lire 100 milioni quale contributo alle comunità montane per le finalità previste dall'articolo 6, comma 8, della l.r. 35/1997;

     e) lire 450 milioni per il finanziamento dei progetti presentati dalle comunità montane ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 35/1997.

 

     Art. 24. (Norme per l'avvio dell'attività dell'ARPAM).

     1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della l.r. 2 settembre 1997, n. 60, la Giunta regionale, con deliberazione da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel B.U.R. entro gli stessi termini, è autorizzata a modificare lo stato di previsione della spesa riducendo gli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti a carico del capitolo 4221183, per l'importo determinato sulla base degli adempimenti attivati dal Commissario straordinario, ed iscrivendo le medesime somme in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2132111.

 

     Art. 25. (Spese di funzionamento delle aree protette).

     1. La lettera c) dell'articolo 7 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 é così modificata:

     "c) ripartisce le disponibilità finanziarie tra ciascuna area protetta istituita e per ciascun anno finanziario, con riferimento ai contributi per spese di funzionamento e di investimento. Le spese di funzionamento sono annualmente determinate per un importo non inferiore a lire 1.500 milioni;".

 

     Art. 26. (Interventi per incentivare l'uso della bicicletta).

     1. E' autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 700 milioni per interventi di cui alla l.r. 29 aprile 1996, n. 16 per contributi ai comuni per la progettazione e realizzazione di piste ciclabili.

     2. Lo stanziamento è posto a carico del capitolo 2132212 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 27. (Attuazione e modifica della l.r. 20 maggio 1997, n. 31). [3]

     [1. Il fondo previsto dall'articolo 15 della l.r. 20 maggio 1997, n. 31 è determinato per l'anno 1998 in lire 10.500 milioni.

     2. L'elenco degli interventi da attuarsi nell'anno 1998 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 20 maggio 1997, n. 31 ed i relativi capitoli di spesa sono rappresentati nell'allegata tabella G.

     3. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare gli importi di cui al comma 1 con risorse del fondo sociale europeo di cui agli obiettivi 2, 3 e 5b, fino alla concorrenza complessiva di lire 5.000 milioni, per gli interventi e per i territori eligibili.

     4. [4].

     5. [5].

     6. [6].

     7. [7].

     8. [8].

     9. [9].

     10. [10].

     11. Le scadenze per la presentazione dei progetti di cui all'articolo 6 della l.r. 31/1997 sono determinate rispettivamente al 15 giugno e al 30 settembre di ogni anno. Le imprese che si sono costituite successivamente alla data ultima di presentazione dei progetti, possono presentare domande di ammissione ai benefici di legge, entro le scadenze utili dell'anno successivo.

     12. Per l'anno 1998 lo stanziamento di lire 235 milioni di cui al capitolo 3211110 è riservato al finanziamento di progetti di lavori socialmente utili presentati nel corso dell'anno 1997 entro i termini di scadenza ma non finanziati per mancanza di fondi.]

 

     Art. 28. (Interventi a favore della cooperazione nei settori extra- agricoli).

     1. Le provvidenze previste dall'articolo 9, comma 1, della l.r. 23 aprile 1980, n. 23 e successive modificazioni sono estese alle cooperative sociali di cui alla l.r. 13 aprile 1995, n. 50. Il contributo può essere esteso anche alle operazioni di locazione finanziaria.

     2. La durata delle operazioni creditizie non può essere superiore a dieci anni ed il contributo regionale in conto interessi è concedibile nella misura del 50 per cento e per un importo complessivo ed annuale non superiore a lire 20 milioni per ogni impresa cooperativa o consorzio.

     3. Priorità è riconosciuta alle cooperative di nuova costituzione, a quelle composte per almeno il 50 per cento da lavoratori di aziende in crisi ovvero aventi sede operativa nei territori degli obiettivi 2 e 5b del regolamento UE 2081/1993 ed ai consorzi fra cooperative.

     4. Per il finanziamento degli interventi è previsto un limite di impegno di durata decennale, decorrente dall'anno 1998, di lire 200 milioni annui.

     5. Lo stanziamento è iscritto a carico del capitolo 3213205 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 29. (Aiuti alle assunzioni).

     1. Le domande per gli aiuti alle assunzioni presentate ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 27 giugno 1996, n. 25 e risultate escluse per incompletezza formale sono sanate nel rispetto dei criteri e delle graduatorie a suo tempo previsti dalla Giunta regionale.

     2. Per la realizzazione dell'iniziativa è autorizzata la spesa di lire 208.000.000.

     3. Lo stanziamento è disposto a carico del capitolo 3322122 dello stato di previsione della spesa.

     4. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare l'intervento di cui al comma 2 con risorse del fondo sociale europeo di cui all'obiettivo 3 fino alla concorrenza di lire 385.000.000.

 

     Art. 30. (Modifica alla l.r. 20 maggio 1997, n. 33). [11]

     1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 viene cosi sostituita:

     "c) la riduzione dei tassi di interesse sui finanziamenti concernenti la trasformazione dei debiti da breve a medio termine.".

 

     Art. 31. (Attività di assistenza tecnica).

     1. Per l'anno 1998 l'attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 1 della l.r. 15 novembre 1996, n. 46 già effettuata dalla Finanziaria regionale Marche è svolta dal servizio industria e artigianato della Giunta regionale che provvede all'assegnazione dei fondi sulla base dei criteri stabiliti dalle norme vigenti.

 

     Art. 32. (Modificazione l.r. 6 agosto 1997, n. 53).

     1. L'autorizzazione di spesa stabilita dalla l.r. 6 agosto 1997, n. 53 è ridotta, per l'anno 1998, di lire 500 milioni.

 

     Art. 33. (Interventi nel settore ricettivo-alberghiero). [12]

     [1. Per l'anno 1998 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a carico del capitolo 3232215 dello stato di previsione della spesa.

     2. Lo stanziamento è finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi nella misura massima del 3 per cento a favore dei soggetti che realizzano opere di riqualificazione dell'offerta turistico alberghiera con priorità per le opere di adeguamento alla normativa CEE, alle norme di sicurezza nonché a quelle di abbattimento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda gli interventi previsti all'articolo 3, lettere da a) ad h) della l.r. 28 ottobre 1991, n. 33 e successive modifiche nonché priorità alle opere di trasformazione per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere i) ed l) del medesimo articolo. Per tutti gli interventi ammissibili si darà comunque precedenza a quelli ricadenti in località che non beneficiano di altre provvidenze concedibili per le medesime finalità.

     3. Le norme dettate dalla l.r. 28 ottobre 1991, n. 33 e dalla l.r. 12 aprile 1995, n. 42, non incompatibili con quanto dettato dal presente articolo, si rendono applicabili per l'espletamento del procedimento amministrativo di concessione dei relativi contributi.

     4. L'onere complessivo per gli anni dal 1998 al 2007 ammonta a lire 5.000 milioni.]

 

     Art. 34. (Modifica all'articolo 6 della l.r. 28 ottobre 1991, n. 33). [13]

     [1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 28 ottobre 1991, n. 33, a valere per i mutui stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, viene sostituito come segue:

     "1. In alternativa ai finanziamenti di cui all'articolo 5, la Regione concede un contributo una tantum pari al valore attuale delle semestralità di ammortamento del mutuo decennale corrispondente al concorso sugli interessi nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per le operazioni di credito alberghiero ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326. Detto contributo viene ceduto all'istituto di credito mutuante all'atto del mutuo conseguente all'inizio dei lavori ammessi.".]

 

     Art. 35. (Interventi nel settore del commercio).

     1. Lo stanziamento del capitolo 3246107 dello stato di previsione della spesa, stabilito in lire 900 milioni, è comprensivo della somma di lire 300 milioni finalizzata alla realizzazione degli interventi ricadenti nel territorio danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 sulla base dei criteri che saranno determinati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 36. (Orario dei negozi ed altri esercizi di vendita).

     1. Al Comune di Loreto non si applicano le limitazioni temporali stabilite dall'articolo 8, comma 2, della l.r. 5 aprile 1994, n. 12.

 

     Art. 37. (Modifica articolo 25 della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9).

     1. [14].

     2. [15].

 

     Art. 38. (Attività promozionale e valorizzazione dei prodotti agricoli dell'ex ESAM).

     1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale

sull'organizzazione dei servizi e degli uffici della Regione, il servizio valorizzazione della produzione del soppresso Ente di sviluppo agricolo continua a svolgere le funzioni relative alla promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli. Il servizio medesimo è posto alle dipendenze della Giunta regionale.

     2. La Giunta regionale adotta le misure organizzative necessarie ad accorpare in capo al servizio valorizzazione delle produzioni tutte le funzioni regionali relative alla promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli, anche se di competenza di altri servizi.

 

     Art. 39. (Anticipazione per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici del patrimonio zootecnico).

     1. E' concessa per l'anno 1998 un'anticipazione sul contributo dello Stato, per un importo complessivo di lire 1.000 milioni a carico del capitolo 3114109, alle Associazioni provinciali allevatori (APA) per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici del patrimonio zootecnico.

     2. Il rimborso dell'anticipazione concessa è introitato al capitolo 5004006 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1998.

 

     Art. 40. (Modificazioni ed integrazione l.r. 5 gennaio 1995, n. 7).

     1. All'articolo 16 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente comma:

     "1 ter. Per la sola stagione venatoria 1998/1999 il termine per la presentazione della domanda di iscrizione scade il 15 giugno 1998. La presentazione di domanda s'intende assolta con il versamento, entro la stessa data, della quota annuale prevista dal successivo comma 5.".

 

     Art. 41. (Iniziative culturali l.r. 27 aprile 1990, n. 51).

     1. In conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 27 aprile 1990, n. 51, è approvato l'elenco dei progetti per iniziative culturali da realizzarsi entro il 1998 (tabella C).

     2. Al pagamento delle spese relative al comma 1 si provvede con lo stanziamento del capitolo 4112130.

 

          Art. 42. (Asili nido).

     1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della l.r. 3 settembre 1979, n. 30, la misura del contributo previsto dall'articolo 13 della stessa legge, nelle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido, previsti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8, è stabilita, per l'anno 1998, nella misura massima di:

     a) lire 2.900.000 per ogni posto bambino autorizzato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente;

     b) lire 2.800.000 per ogni posto bambino autorizzato per i comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente;

     c) lire 2.600.000 per ogni posto bambino autorizzato per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente.

     2. Per l'anno 1998, è stabilito in 3.000 il numero massimo dei posti bambino autorizzabili.

 

     Art. 43. (Interventi a favore di minori a rischio di devianza).

     1. Per la concessione di contributi di cui all'articolo 40, comma 5, della l.r. 22 giugno 1994, n. 21, è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 2.000 milioni.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 4234102 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 44. (Integrazione fondo unico per i comuni).

     1. Il fondo di cui all'articolo 50 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43, stabilito in lire 38.000 milioni, è comprensivo della somma di lire 1.000 milioni finalizzata al finanziamento delle rette di disabili gravi psicofisico-sensoriali in situazioni di abbandono e/o indigenza.

     2. Il riparto della predetta somma di lire 1.000 milioni avviene sulla base di apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 4234106 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 45. (Modifica della l.r. 1 agosto 1997, n. 49).

     1. [16].

 

     Art. 46. (Interventi per l'assistenza psichiatrica).

     1. E' autorizzata la concessione di anticipazioni per la progettazione, realizzazione ed adattamento delle strutture residenziali per l'assistenza psichiatrica per l'importo di lire 6.000 milioni.

     2. Le somme occorrenti sono stanziate a carico del capitolo 4212217 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998.

     3. Il recupero, anche rateale, delle somme anticipate è introitato sul capitolo 3007010 dello stato di previsione dell'entrata in contestualità con l'acquisizione del ricavato della vendita delle proprietà e strutture non destinate all'assistenza sanitaria già di proprietà degli ex enti ospedalieri.

     4. In caso di mancata acquisizione del ricavato della vendita delle proprietà di cui al comma 3 l'anticipazione dovrà essere comunque restituita entro il termine massimo di tre anni.

     5. Se l'anticipazione non viene rimborsata entro il termine di cui al comma 4, si provvede mediante utilizzazione dell'istituto della compensazione amministrativa da effettuarsi sui trasferimenti regionali a favore dei soggetti interessati.

 

     Art. 47. (Iniziative a sostegno dell'emigrazione).

     1. All'articolo 4, comma 1, della l.r. 30 giugno 1997, n. 39, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     "g) tre rappresentanti di ogni stato estero, eletti dalla rispettiva federazione con sede all'estero, iscritta all'albo di cui all'articolo 12, che operi a favore degli emigrati marchigiani, che raggruppi almeno altrettante associazioni territoriali o, in assenza delle stesse, da un massimo di tre rappresentanti per ogni Stato estero delle singole associazioni, purché iscritte all'albo di cui al citato articolo 12;".

     2. Le entità degli stanziamenti di cui all'articolo 13, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 30 giugno 1997, n. 39 sono stabilite, per l'anno 1998, rispettivamente in lire 750 milioni a carico del capitolo 4251103 e lire 200 milioni a carico del capitolo 4251104.

     3. Lo stanziamento del capitolo 4251103 dello stato di previsione della spesa è comprensivo di lire 200 milioni finalizzate, quanto a lire 100 milioni per le spese di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della l.r. 39/1997 e quanto a lire 100 milioni alle spese relative alla quarta Conferenza regionale dell'emigrazione.

 

     Art. 48. (Modifica indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali). [17]

     1. [18].

     2. [19].

 

     Art. 49. (Variazioni agli stanziamenti dei capitoli relativi all'IRAP).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicare nel B.U.R. entro gli stessi termini, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata con riguardo al gettito dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF e dei correlati capitoli dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 50. (Rateizzazione recupero crediti).

     1. La Regione rateizza i recuperi dei crediti regionali di qualsiasi natura, su richiesta dell'interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, documentabili con l'invio dell'ultima denuncia dei redditi.

     2. Il recupero dei crediti avviene con un massimo di trenta rate mensili.

     3. In presenza di particolari, documentate condizioni economiche del debitore la Regione può rateizzare il proprio credito con un numero superiore di rate.

     4. La richiesta di rateizzazione dopo la notifica della cartella esattoriale avviene con le modalità previste nel d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

     5. La rateizzazione comporta il computo degli interessi legali calcolati a scalare; in ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.

     6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine di pagamento fissato dalla Regione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.

 

     Art. 51. (Abrogazioni di norme particolari).

     1. Le disposizioni previste dalla legislazione regionale di spesa che prevedono recuperi, con vincolo di reimpiego e le disposizioni di entrata che stabiliscono specifica destinazione del gettito sono abrogate con decorrenza 1° gennaio 1998.

 

     Art. 52. (Semplificazioni procedurali).

     1. Il Dirigente del servizio bilancio è autorizzato, con proprio decreto, da pubblicarsi nel B.U.R. entro dieci giorni e da trasmettere al Consiglio regionale entro gli stessi termini, a modificare, in conformità alle decisioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, gli stanziamenti del bilancio preordinati all'attuazione della legge 6 dicembre 1973, n. 853 sempreché non comportino aggravio della spesa complessiva.

     2. Le rettifiche operative attinenti la numerazione dei capitoli e la loro collocazione nella struttura del bilancio sono effettuate con decreto del Dirigente del servizio bilancio da pubblicarsi nel B.U.R. entro dieci giorni e da trasmettersi al Consiglio regionale entro gli stessi termini.

     3. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel B.U.R. entro gli stessi termini, a variare compensativamente, gli stanziamenti di competenza e di cassa preordinati al pagamento dei residui perenti agli effetti amministrativi.

 

     Art. 53. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Sostituisce il comma 1, art. 3 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 11.

[2] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall’art. 38 della L.R. 25 gennaio 2005, n. 2.

[4] Sostituisce il comma 3, art. 2 della L.R. 20 maggio 1997, n. 31.

[5] Modifica l'art. 4 della L.R. 20 maggio 1997, n. 31.

[6] Sostituisce la lettera b) del comma 1, art. 4 della L.R. 20 maggio 1997, n. 31.

[7] Sostituisce il comma 1, art. 7 della L.R. 20 maggio 1997, n. 31.

[8] Sostituisce il comma 2, art. 7 della L.R. 20 maggio 1997, n. 31.

[9] Sostituisce il comma 2, art. 8 della L.R. 20 maggio 1997, n. 31.

[10] Sostituisce il comma 2, art. 9 della L.R. 20 maggio 1997, n. 31.

[11] Articolo abrogato dall’art. 40 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.

[12] Articolo abrogato dall’art. 76 della L.R. 11 luglio 2006, n. 9.

[13] Articolo abrogato dall’art. 76 della L.R. 11 luglio 2006, n. 9.

[14] Sostituisce il comma 2, art. 25 della L.R. 14 gennaio 1997, n. 9.

[15] Sostituisce il comma 4, art. 25 della L.R. 14 gennaio 1997, n. 9.

[16] Sostituisce il comma 1, art. 2 della L.R. 1 agosto 1997, n. 49.

[17] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 16 febbraio 2015, n. 4.

[18] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 10 giugno 1998, n. 23.

[19] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 10 giugno 1998, n. 23.