§ 1.5.63 - L.R. 9 maggio 2003, n. 14.
Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:09/05/2003
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Stato di previsione dell'entrata).
Art. 2.  (Stato di previsione della spesa).
Art. 3.  (Bilancio pluriennale).
Art. 4.  (Finanziamento leggi regionali di spesa).
Art. 5.  (Autorizzazione di spesa per attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente).
Art. 6.  (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del disavanzo finanziario 2003 e del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2002 determinato dalla [...]
Art. 7.  (Autorizzazione alle variazioni al bilancio).
Art. 8.  (Utilizzo della quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2002).
Art. 9.  (Reiscrizione anticipata in bilancio di economie di spesa finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione).
Art. 10.  (Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine).
Art. 11.  (Fondo di riserva per spese impreviste).
Art. 12.  (Fondo di riserva di cassa).
Art. 13.  (Quadro generale riassuntivo).
Art. 14.  (Allegati al bilancio di previsione).
Art. 15.  (Erogazione al Consiglio regionale).
Art. 16.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 1.5.63 - L.R. 9 maggio 2003, n. 14.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2003.

(B.U. 14 maggio 2003, n. 8 – suppl. ord.).

 

Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata).

     1. E' approvato lo stato di previsione dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2003 annesso alla presente legge, in euro 8.419.503.110,89 in termini di competenza e in euro 11.865.521.319,26 in termini di cassa.

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle entrate derivanti da tributi erariali devoluti alla Regione, dei contributi, delle assegnazioni dello Stato e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 2003.

 

     Art. 2. (Stato di previsione della spesa).

     1. E' approvato lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 2003 annesso alla presente legge, in euro 8.419.503.110,89 in termini di competenza e in euro 11.865.521.319,26 in termini di cassa.

     2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

     3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di cassa dello stato di previsione della spesa in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria).

 

          Art. 3. (Bilancio pluriennale).

     1. E’ approvato il bilancio pluriennale per il triennio 2003/2005 nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa annessi alla presente legge, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, della l.r. 15/2002.

 

     Art. 4. (Finanziamento leggi regionali di spesa).

     1. Le spese per le quali le leggi regionali rinviano alla legge di approvazione del bilancio la determinazione annuale del finanziamento, trovano copertura in termini di competenza per l’anno 2003 con riferimento alle seguenti unità previsionali di base:

l.r. 23/2001

U.P.B. 1.102

Spesa per l’attività di governo

l.r. 27/2002

U.P.B. 1.104

Rapporti con gli Enti Locali

l.r. 27/1993

l.r. 49/1993

l.r. 28/1998

U.P.B. 1.105

Spese per la solidarietà nazionale e internazionale

l.r. 42/1988

U.P.B. 3.101

Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale

 

U.P.B. 3.201

Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale

l.r. 15/1993

l.r. 12/1995

U.P.B. 3.104

Gestione dei parchi e delle aree protette

l.r. 31/1990

l.r. 36/1997

U.P.B. 3.202

Interventi per l’assetto del territorio

l.r. 12/1995

l.r. 11/1996

U.P.B. 3.204

Investimenti nei parchi e nelle aree protette

l.r. 18/1999

U.P.B. 4.101

 

U.P.B. 4.113

U.P.B. 4.116

U.P.B. 4.201

 

U.P.B. 4.211

 

 

U.P.B. 4.213

U.P.B. 4.216

Interventi e studi in materia di tutela ambientale

Pianificazione di bacino

Energia

Interventi e studi in materia di tutela ambientale

Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico

Pianificazione di bacino

Energia

l.r. 43/1995

U.P.B. 4.109

Monitoraggio e studio dei corpi idrici e tutela dall’inquinamento

l.r. 4/1999

U.P.B. 4.118

 

 

U.P.B. 4.218

Interventi a tutela del patrimonio forestale

 

Interventi a tutela del patrimonio forestale

 

l.r. 29/1994

l.r. 35/1999

U.P.B. 4.119

Interventi faunisticovenatori e per l’incremento del patrimonio ittico

l.r. 07/1989

l.r. 14/1990

U.P.B. 4.212

 

Realizzazione carta idrogeologica e tutela del patrimonio speleologico e carsico

l.r. 14/1996

U.P.B. 5.201

Investimenti per la viabilità

l.r. 26/1995

U.P.B. 5.205

Investimenti per le infrastrutture

l.r. 31/1998

U.P.B. 6.101

Spese per la gestione dei trasporti su gomma

l.r. 07/2000

U.P.B. 6.201

Investimenti per il trasporto su gomma

l.r. 10/1997

U.P.B. 6.207

Investimenti per la realizzazione di parcheggi

l.r. 25/1987

U.P.B. 7.205

Edilizia residenziale a favore di privati

l.r. 42/2000

U.P.B. 7.205

Edilizia residenziale a favore di privati

l.r. 29/2002

U.P.B. 7.205

 

U.P.B. 7.207

U.P.B. 7.209

 

U.P.B. 14.205

 

 

 

 

U.P.B. 15.202

Edilizia residenziale a favore di privati

Edilizia pubblica e sociale

Recupero e riqualificazione centri storici

Interventi a sostegno delle attività imprenditoriali localizzate nei centri storici – contributi in conto interessi in forma attualizzata

Interventi per lo sviluppo del commercio

l.r. 44/1996

U.P.B. 7.207

Edilizia pubblica e sociale

l.r. 45/1996

U.P.B. 8.102

 

U.P.B. 8.202

Attività di Protezione Civile di Previsione e di Prevenzione

Attività di Protezione Civile di previsione e prevenzione

 

l.r. 45/1994

U.P.B. 8.202

Attività di Protezione Civile di previsione e prevenzione

l.r. 6/1997

U.P.B. 8.105

 

U.P.B. 8.204

 

U.P.B. 8.205

Spese per l’Estinzione degli Incendi Boschivi

Monitoraggio e prevenzione incendi boschivi

Spese per l’estinzione degli incendi boschivi

l.r. 27/1992

U.P.B. 9.101

 

Finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale

l.r. 23/2000

U.P.B. 9.109

U.P.B. 9.209

Servizi di igiene e veterinaria

Investimenti in materia di igiene e veterinaria

l.r. 30/1998

 

l.r. 26/2001

U.P.B. 10.101

 

U.P.B. 10.201

Fondo per le politiche sociali

 

Fondo per le politiche sociali

l.r. 11/1986

U.P.B. 10.103

Interventi a favore dei soggetti portatori di handicap

l.r. 07/1995

     l.r. 46/1997

U.P.B. 10.105

Interventi a favore delle associazioni

l.r. 23/1980

l.r. 35/1996

l.r. 06/1998

l.r. 14/2002

U.P.B. 11.101

 

U.P.B. 11.201

Spese per l’istruzione e il diritto allo studio

Interventi per l’istruzione e il diritto allo studio

l.r. 70/1988

U.P.B. 11.104

Spese per la promozione dell’occupazione

l.r. 4/2002

U.P.B. 11.202

Interventi per il diritto allo studio universitario

l.r. 24/1980

l.r. 07/1983

l.r. 32/1990

l.r. 15/1991

l.r. 16/1999

l.r. 27/1999

l.r. 18/2000

U.P.B. 12.101

 

U.P.B. 12.201

 

U.P.B. 12.202

Spese per la promozione della cultura

Interventi per la promozione della cultura

Interventi per il potenziamento delle strutture culturali

l.r. 61/1978

l.r. 21/1980

 

U.P.B. 12.102

 

 

U.P.B. 12.202

Spese connesse al potenziamento delle strutture culturali

Interventi per il potenziamento delle strutture culturali

l.r. 17/1994

l.r. 22/2001

l.r. 06/2002

U.P.B. 12.103

 

 

 

U.P.B. 12.203

 

U.P.B. 12.204

Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero

Interventi per il potenziamento delle strutture sportive

Interventi per il potenziamento delle strutture sportive – contributi in annualità

 

l.r. 30/1993

l.r. 13/1994

U.P.B. 12.202

Interventi per il potenziamento delle strutture culturali

l.r. 06/1984

U.P.B. 13.101

 

 

U.P.B. 13.201

Spese connesse con lo sviluppo delle infrastrutture agricole

Interventi per lo sviluppo delle infrastrutture agricole

l.r. 36/2000

U.P.B. 13.103

 

U.P.B. 13.203

Spese per lo sviluppo della zootecnia

Interventi per lo sviluppo della zootecnia

l.r. 6/1986

l.r. 42/2001

U.P.B. 13.105

Spese per l’incremento delle colture

l.r. 37/1983

l.r. 13/1990

l.r. 36/1999

l.r. 47/2001

U.P.B. 13.107

Spese per l’assistenza tecnica in agricoltura

l.r. 20/1996

U.P.B. 13.112

Spese di funzionamento delle comunità montane

l.r. 41/1985

U.P.B. 13.201

Interventi per lo sviluppo delle infrastrutture agricole

 

l.r. 60/1993

l.r. 17/1988

U.P.B. 13.205

Interventi per l’incremento delle colture

l.r. 32/1998

U.P.B. 13.208

Interventi per la cooperazione in agricoltura

l.r. 33/1997

U.P.B. 13.212

Interventi a favore dell’economia montana

l.r.23/1996

 

U.P.B. 14.104

 

 

 

U.P.B. 14.204

Interventi a favore dell’attività della pesca e dell’acquacoltura marittima

 

Interventi a favore dell’attività della pesca e dell’acquacoltura marittima

l.r.21/2000

l.r.14/1998

l.r.33/2002

U.P.B. 14.201

Interventi a sostegno dell’industria e delle piccole e medie imprese

l.r. 8/2000

l.r.26/2002

U.P.B. 15.101

Interventi promozionali per il commercio e la tutela dei consumatori

l.r. 5/2003

U.P.B. 15.102

Interventi per lo sviluppo del commercio

l.r. 2/1992

l.r. 34/1994

l.r.14/1998

U.P.B. 15.202

Interventi per lo sviluppo del commercio

l.r.03/2003

U.P.B. 16.101

Interventi a tutela dell’artigianato

 

U.P.B. 16.201

Politiche di sviluppo dell’artigianato

l.r. 3/1995

l.r. 15/1998

U.P.B. 17.101

 

Interventi promozionali per il turismo

l.r.19/2000

U.P.B. 17.203

Sviluppo dell’attività alberghiera ed extra alberghiera e di strutture di supporto all’offerta turistica

l.r. 03/1998

U.P.B. 18.205

Spese per partecipazioni regionali

 

     Art. 5. (Autorizzazione di spesa per attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente).

     1. L’autorizzazione di spesa per l’anno finanziario 2003 concernente leggi statali e leggi regionali che non rinviano alla legge di approvazione del bilancio la determinazione annuale del finanziamento, riferite ad attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta negli importi indicati in corrispondenza delle relative unità previsionali di base.

 

     Art. 6. (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del disavanzo finanziario 2003 e del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2002 determinato dalla mancata contrazione dell’indebitamento autorizzato nell’esercizio medesimo) [1]

     Ai sensi dell’articolo 56 della l.r. 15/2002 la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’anno 2003 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

del disavanzo finanziario dell’anno 2003 nell’importo di euro 160.000.000,00 per le finalità indicate nell’apposito allegato, Parte I;

del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2002 determinato dalla mancata contrazione dell’indebitamento autorizzato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 maggio 2002 n. 21 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2002) nell’importo di euro 117.783.416,93 per le finalità indicate nell’apposito allegato, Parte II.

     Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

tasso massimo di interesse effettivo: 4,5 per cento annuo;

durata minima del periodo di ammortamento: anni quindici.

     L'ammortamento dei mutui decorre dal 1° gennaio 2004. Gli oneri di preammortamento per un semestre trovano copertura nello stanziamento iscritto all’U.P.B. 18.106.

     Per l’emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

     Le rate di ammortamento per gli anni 2004 e 2005 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2003/2005 in corrispondenza della U.P.B. 18.106 per le quote interessi e della U.P.B. 18.301 per le quote capitale.

     Per gli anni successivi al 2003 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

 

     Art. 7. (Autorizzazione alle variazioni al bilancio).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 15/2002, variazioni al bilancio di previsione nel corso dell’esercizio con provvedimento amministrativo:

     a) per l’istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione Europea o da altri soggetti istituzionali, nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;

     b) per l’adeguamento dei capitoli di entrata e di spesa relativi alle contabilità speciali;

     c) conseguenti al ricorso all’indebitamento autorizzato da provvedimenti statali con oneri a carico del bilancio dello Stato;

     d) compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra le seguenti unità previsionali di base dell’Area II – Programmazione comunitaria, statale, regionale – U.P.B. 2.203 – U.P.B. 2.204 – U.P.B. 2.207 – U.P.B. 2.211 – U.P.B. 2.212 – U.P.B. 2.213 – U.P.B. 2.214 – U.P.B. 2.215 – U.P.B. 2.216 – U.P.B. 2.217 indicate nell’apposito allegato al bilancio.

 

     Art. 8. (Utilizzo della quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2002).

     1. La quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2002 applicata al bilancio di previsione 2003 nell’ammontare di euro 552.130.533,55 è utilizzata come segue:

     a) per euro 338.032.973,48 ai sensi dell’articolo 44, comma 3, della l.r. 15/2002, per la reiscrizione anticipata in bilancio di economie di spesa dell’esercizio 2002 finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione come specificato nell’articolo 9 della presente legge;

     b) per euro 214.097.560,07 per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti unità previsionali di base:

 

U.P.B.

2.103

euro

3.228.560,07

 

U.P.B.

9.108

euro

5.000.000,00

 

U.P.B.

11.103

euro

3.269.000,00

 

U.P.B.

18.108

euro

80.000.000,00

 

U.P.B.

18.201

euro

2.600.000,00

 

U.P.B.

18.208

euro

120.000.000,00

 

 

     Art. 9. (Reiscrizione anticipata in bilancio di economie di spesa finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione).

     1. Ai sensi dell’articolo 44, comma 3, della l.r. 15/2002 le economie di spesa dell’esercizio 2002 finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione, per complessivi euro 338.032.973,48, sono reiscritte in via anticipata in termini di competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003, alle seguenti unità previsionali di base:

     a) per le medesime finalità:

 

U.P.B. 2.105

euro

6.126,55

U.P.B. 2.110

euro

59.056,85

U.P.B. 2.199

euro

533.956,52

U.P.B. 2.215

euro

3.864.544,19

U.P.B. 2.216

euro

11.970,00

U.P.B. 4.110

euro

15.915.820,12

U.P.B. 4.201

euro

8.661.598,11

U.P.B. 4.205

euro

7.035.993,86

U.P.B. 4.211

euro

22.428.088,52

U.P.B. 4.216

euro

405.784,90

U.P.B. 4.217

euro

45.617,00

U.P.B. 5.201

euro

4.845.527,57

U.P.B. 6.104

euro

3.205.987,31

U.P.B. 7.103

euro

230.335,79

U.P.B. 7.201

euro

160.204,93

U.P.B. 7.202

euro

898.875,43

U.P.B. 7.205

euro

31.669.204,78

U.P.B. 7.206

euro

1.863.833,75

U.P.B. 7.207

euro

1.780.649,67

U.P.B. 8.104

euro

77.468,53

U.P.B. 8.201

euro

169.903.941,00

U.P.B. 8.203

euro

3.045.979,21

U.P.B. 8.204

euro

5.953.454,96

U.P.B. 8.206

euro

4.510.928,80

U.P.B. 8.207

euro

3.412.938,62

U.P.B. 8.208

euro

397.559,25

U.P.B. 9.102

euro

145.787,73

U.P.B. 9.103

euro

9.167.096,17

U.P.B. 9.104

euro

11.988,20

U.P.B. 9.109

euro

350.424,96

U.P.B. 10.101

euro

828.244,26

U.P.B. 11.103

euro

2.871.408,70

U.P.B. 11.104

euro

3.893.507,16

U.P.B. 13.205

euro

546.330,37

U.P.B. 13.207

euro

1.605.940,60

U.P.B. 13.208

euro

1.450.210,97

U.P.B. 14.202

euro

19.452.023,88

U.P.B. 15.202

euro

3.096.159,11

U.P.B. 17.204

euro

129.114,21

U.P.B. 18.103

euro

583.726,67

U.P.B. 18.110

euro

225.741,15

U.P.B. 18.207

euro

2.749.823,12

 

 

     Art. 10. (Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine).

     1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine, iscritto ai sensi dell’articolo 40 della l.r. 15/2002, è stanziato all’U.P.B. 18.105 dello stato di previsione della spesa.

     2. Sono considerate spese obbligatorie e d’ordine le spese specificate nell’elenco allegato al bilancio di previsione.

 

     Art. 11. (Fondo di riserva per spese impreviste).

     1. Il fondo di riserva per spese impreviste, iscritto ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 15/2002, è stanziato all’U.P.B. 18.105 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 12. (Fondo di riserva di cassa).

     1. Il fondo di riserva di cassa, iscritto ai sensi dell’articolo 42 della l.r. 15/2002, è determinato in euro 117.983.416,93 ed è stanziato all’U.P.B. 18.105 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 13. (Quadro generale riassuntivo).

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003.

 

     Art. 14. (Allegati al bilancio di previsione).

     1. Sono approvati i documenti di cui all’articolo 30, comma 3, della l.r. 15/2002, allegati al bilancio di previsione.

     2. E’ approvato il programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici).

 

     Art. 15. (Erogazione al Consiglio regionale).

     1. I fondi iscritti alla U.P.B. 1.101 dello stato di previsione della spesa sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale.

 

     Art. 16. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 30.