§ 4.8.2 - L.R. 28 marzo 1989, n. 7.
Formazione e diffusione della carta geologica con elementi di geomorfologia della Regione Liguria.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.8 difesa del suolo
Data:28/03/1989
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Oggetto).
Art. 3.  (Priorità di rilevamento).
Art. 4.  (Comitato per la Cartografia Geologica).
Art. 5.  (Composizione del Comitato per la Cartografia Geologica).
Art. 6.  (Diffusione e accesso ai documenti cartografici).
Art. 7.  (Norma finale).
Art. 8.  (Norma finanziaria).


§ 4.8.2 - L.R. 28 marzo 1989, n. 7.

Formazione e diffusione della carta geologica con elementi di geomorfologia della Regione Liguria.

(B.U. 12 aprile 1989, n. 5).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, ai fini del miglior esercizio delle proprie competenze in materia di difesa del suolo e di governo del territorio, acquisisce e diffonde la conoscenza geologica della Liguria.

 

     Art. 2. (Oggetto).

     1. Per i fini di cui all'articolo 1, la Regione provvede, anche in concorso con altri enti pubblici al rilevamento, alla redazione e pubblicazione della carta geologica regionale con elementi di geomorfologia alla scala 1:25.000, adottando come supporto di base la cartografia regionale.

 

     Art. 3. (Priorità di rilevamento).

     1. La Giunta regionale stabilisce l'ordine di priorità dei rilevamenti geologici di cui all'articolo 2 tenendo conto anche delle esigenze espresse formalmente dai Comuni, dai loro Consorzi e dalle Comunità Montane.

 

     Art. 4. (Comitato per la Cartografia Geologica).

     1. E' istituito il Comitato per la Cartografia Geologica con compiti di consulenza alla Giunta regionale.

     2. In particolare il Comitato:

     a) formula pareri sulla tecnica di rilevamento e sulla metodologia di formazione della cartografia geologica;

     b) collabora alla verifica degli elaborati anche in previsione della loro informatizzazione.

 

     Art. 5. (Composizione del Comitato per la Cartografia Geologica).

     1. Il Comitato per la Cartografia Geologica è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

     a) l'Assessore regionale alla Difesa del suolo o un suo delegato che lo presiede;

     b) due dipendenti del Servizio Difesa del suolo di qualifica non inferiore all'ottava;

     c) due dipendenti del Servizio Pianificazione territoriale di qualifica non inferiore all'ottava;

     d) sei esperti rispettivamente in materia di geologia, geomorfologia, geologia ambientale, petrografia, sedimentologia e sismologia, designati dalla Giunta regionale;

     e) un geologo designato dall'Ordine nazionale dei Geologi.

     2. Il Comitato dura in carica tre anni.

     3. L'indicazione del componente di cui alla lettera e) deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Presidente della Giunta regionale; trascorso tale termine il Comitato sarà costituito sulla base delle indicazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti del Comitato stesso e fatte comunque salve le successive integrazioni.

     4. Nei casi in cui ciò appaia opportuno in relazione agli argomenti trattati, il Presidente invita alle riunioni del Comitato un rappresentante del Servizio regionale preposto all'Informatica e un tecnico designato dal Servizio stesso.

     5. Ai componenti del Comitato di cui al primo comma competono le indennità e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 5 marzo 1984, n. 13.

 

     Art. 6. (Diffusione e accesso ai documenti cartografici).

     1. La Regione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza militare, cura e promuove la diffusione e la conoscenza degli elaborati cartografici geologici ed ogni altra informazione geologica, su supporto cartografico od in forma di dati numerici.

     2. La diffusione degli elaborati e dei dati avviene mediante l'accesso alla consultazione e mediante la cessione a titolo gratuito od oneroso di copia dei documenti.

     3. I prezzi relativi alla cessione a titolo oneroso sono da intendersi quale parziale rimborso alle spese relative al servizio ed alla stampa.

 

          Art. 7. (Norma finale).

     1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 42 che deve contenere anche norme attuative della presente legge, si osserva in quanto applicabile il regolamento regionale 28 giugno 1975, n. 4.

     2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applica la legge regionale 17 agosto 1988, n. 42.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     (Omissis)