§ 2.3.37 - L.R. 11 settembre 1992, n. 27.
Provvidenze economiche a favore degli hanseniani.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:11/09/1992
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 i sussidi giornalieri di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126 e successive modificazioni, corrisposti agli hanseniani [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)


§ 2.3.37 - L.R. 11 settembre 1992, n. 27.

Provvidenze economiche a favore degli hanseniani.

(B.U. 23 settembre 1992, n. 17 – S.O.).

 

Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 i sussidi giornalieri di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126 e successive modificazioni, corrisposti agli hanseniani residenti in Liguria, sono rispettivamente integrati di lire 10.000 e di lire 2.000.

     2. La corresponsione delle integrazioni previste dal primo comma diminuisce in relazione agli eventuali futuri miglioramenti statali e si esaurisce al raggiungimento di uno quota statale corrispondente.

     3. Alla corresponsione delle integrazioni provvedono i Comuni territorialmente competenti con obbligo di rendiconto.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Reca disposizioni finanziarie.

[2] Reca dichiarazione d'urgenza.