§ 2.6.11 - L.R. 14 aprile 1993, n. 15.
Interventi regionali per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e speleologico.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.6 sport
Data:14/04/1993
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Contributi regionali).
Art. 3.  (Erogazione dei contributi).
Art. 4.  (Piani di riparto e rendiconto).
Art. 5.  (Regolamento di esecuzione).
Art. 6.  (Norma finanziaria).


§ 2.6.11 - L.R. 14 aprile 1993, n. 15.

Interventi regionali per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e speleologico.

(B.U. 5 maggio 1993, n. 8).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Liguria, favorisce e sostiene l'attività della delegazione regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico diretta all'organizzazione del soccorso e alla prevenzione degli infortuni derivanti dallo svolgimento di attività di escursionismo, alpinismo e speleologia.

 

     Art. 2. (Contributi regionali).

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione eroga, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti, contributi destinati:

     a) al rimborso delle spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico in relazione a prestazioni rese per operazioni di salvataggio, recupero o soccorso;

     b) al pagamento dei premi assicurativi per i rischi di morte, invalidità temporanea e permanente dei componenti le squadre di soccorso;

     c) all'adeguamento e all'ammodernamento della dotazione del materiale alpinistico e speleologico e alla sostituzione dei materiali deteriorati, sinistrati o dispersi a seguito delle operazioni di soccorso;

     d) all'addestramento periodico, comprensivo di sistematiche esercitazioni nonché di corsi di formazione e di aggiornamento, delle squadre di soccorso.

     2. La Regione, inoltre, concede contributi destinati:

     a) ad iniziative di carattere educativo da attuarsi, anche nella scuola, sia al fine di prevenire incidenti che al fine di tutelare le zone di maggior interesse naturalistico ove può svolgersi attività alpinistica ed escursionistica;

     b) all'attuazione di programmi diretti ad assicurare la presenza o, quanto meno, la sollecita operatività di un nucleo-base di soccorso dislocato presso le zone a maggior rischio del territorio regionale;

     c) alla realizzazione, sistemazione e manutenzione di opere ed attrezzature che rendano più sicuri i luoghi in cui abitualmente si svolge l'attività escursionistica, alpinistica e speleologica al fine di agevolare le operazioni di soccorso in tali luoghi.

 

     Art. 3. (Erogazione dei contributi).

     1. Le domande per ottenere i contributi di cui all'art. 2 devono essere rivolte alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere corredate:

     a) dalla documentazione comprovante l'ammontare delle spese necessarie per provvedere agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c);

     b) dal dettagliato programma di intervento, corredato dal relativo piano finanziario, inerente le iniziative di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b), c).

     2. La Giunta regionale acquisisce sulle domande il parere delle Comunità montane o dei Comuni competenti per territorio, avendo particolare riguardo alla compatibilità degli interventi coi programmi di attività delle comunità stesse.

     A tal fine gli interessati inviano contestualmente copia alla domanda alla Comunità montana o al Comune competenti per territorio.

     3. I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire, qualora richiesto, ogni chiarimento utile ai fini della valutazione delle domande di contributo.

 

     Art. 4. (Piani di riparto e rendiconto).

     1. La Giunta regionale predispone i piani di riparto dei contributi per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1.

     2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio un rendiconto analitico dei contributi erogati.

 

     Art. 5. (Regolamento di esecuzione).

     1. Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta, un regolamento d'esecuzione contenente le norme che risultino necessarie per l'applicazione della presente legge.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     (Omissis).