Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 06/08/2001 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità della legge). |
Art. 2. (Condizioni per il rimborso delle spese). |
Art. 3. (Limiti e criteri di rimborso). |
Art. 4. (Modalità di erogazione dei rimborsi). |
Art. 5. (Riparto dei fondi). |
Art. 6. (Norma finanziaria). |
§ 2.1.6 - L.R. 6 agosto 2001, n. 26.
Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto e per le terapie riabilitative.
(B.U. 22 agosto 2001, n. 8).
Art. 1. (Finalità della legge).
1. La Regione, al fine di assicurare un'adeguata assistenza ai soggetti bisognosi di trapianto e terapie riabilitative, interviene a sostegno degli stessi entro i limiti di cui alla presente legge.
Art. 2. (Condizioni per il rimborso delle spese).
1. Le Aziende sanitarie liguri rimborsano ai propri assistiti, in attesa di trapianto o che abbiano subito un trapianto presso strutture ubicate nel territorio nazionale, e all'eventuale accompagnatore, le spese per il trasporto ovvero il viaggio e per il soggiorno in Province diverse da quella del Comune di residenza, sostenute al fine di effettuare:
a) esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
b) intervento di trapianto;
c) terapia riabilitativa e di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le complicanze derivanti dall'intervento stesso;
d) eventuale espianto.
Art. 3. (Limiti e criteri di rimborso).
1. Il rimborso delle spese di trasporto, viaggio e soggiorno sostenute in relazione alle fattispecie elencate all'articolo 2 è corrisposto, nel limite massimo complessivo di lire sei milioni, per ogni evento di trapianto.
2. Il rimborso della spesa nei limiti complessivi stabiliti al comma 1 è corrisposto laddove il reddito del nucleo familiare sia inferiore a lire 100 milioni, maggiorati secondo la composizione del nucleo familiare in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del
Art. 4. (Modalità di erogazione dei rimborsi).
1. L'Azienda sanitaria locale corrisponde una anticipazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, nella misura massima del 50% del tetto massimo fissato dall'articolo 3, comma 1, su richiesta dell'assistito corredata dalla seguente documentazione:
a) certificazione medica sulla condizione sanitaria attestante la necessità di accompagnamento;
b) autocertificazione sulle condizioni reddituali del nucleo familiare ai sensi del
c) indicazione delle spese di trasporto ovvero viaggio e soggiorno preventivate.
2. L'Azienda sanitaria locale provvede, nel rispetto del tetto massimo fissato dall'articolo 3, comma 1, alla liquidazione a conguaglio delle spese sostenute documentate con fatture quietanzate o titoli equipollenti.
Art. 5. (Riparto dei fondi).
1. Le Aziende sanitarie provvedono alla erogazione dei rimborsi previsti dalla presente legge utilizzando i fondi assegnati dalla Regione e ripartiti annualmente dalla Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base della casistica segnalata dalle stesse Aziende.
2. Nel caso in cui i fondi assegnati e ripartiti annualmente dalla Giunta regionale alle Aziende sanitarie non siano sufficienti alla copertura delle domande di rimborso presentate, la Regione ne terrà conto nella ripartizione dei fondi per gli anni successivi.
Art. 6. (Norma finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001 e istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo 5907 "Rimborso spese viaggio e soggiorno per soggetti da sottoporre a trapianto o trapiantati" con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.