§ 4.1.46 - L.R. 18 ottobre 1996, n. 44.
Concessione di contributi integrativi per l'attuazione delle finalità di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:18/10/1996
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Interventi ammissibili e procedure di finanziamenti).
Art. 3.  (Norma finanziaria).
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.1.46 - L.R. 18 ottobre 1996, n. 44.

Concessione di contributi integrativi per l'attuazione delle finalità di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

(B.U. 6 novembre 1996, n. 20).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione interviene con propri finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e successive modificazioni.

 

     Art. 2. (Interventi ammissibili e procedure di finanziamenti).

     1. A carico dei finanziamenti di cui all'articolo 1 sono ammissibili gli interventi indicati all'articolo 9 della legge 13/1989 relativi agli edifici di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge medesima.

     2. Per la concessione ed erogazione dei contributi si applicano le disposizioni dettate dalla legge 13/1989.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di Lire 500.000.000 in termini di competenza e cassa dal capitolo 9530 "Fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo di bilancio 1572 denominato "Concessione di contributi per l'attuazione delle finalità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13" con lo stanziamento di Lire 500.000.000 in termini di competenza e cassa.

     2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.