§ 3.10.26 - L.R. 21 ottobre 1996, n. 45.
Disciplina delle attività di protezione civile in ambito regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 interventi conseguenti a calamità
Data:21/10/1996
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Competenze della Regione).
Art. 3.  (Programmi regionali di previsione e prevenzione).
Art. 4.  (Attività regionali di emergenza).
Art. 5.  (Sistema meteoidrologico della Regione Liguria).
Art. 6.  (Mappe di rischio).
Art. 7.  (Comitato regionale di protezione civile).
Art. 8.  (Concorso delle Province).
Art. 9.  (Concorso delle comunità montane e degli altri enti per le deleghe in agricoltura).
Art. 10.  (Concorso dei comuni).
Art. 11.  (Rilevazione sistematica dei danni).
Art. 12.  (Volontariato di protezione civile).
Art. 13.  (Contributi regionali).
Art. 14.  (Norma finanziaria).
Art. 15.  (Abrogazione di norme).


§ 3.10.26 - L.R. 21 ottobre 1996, n. 45.

Disciplina delle attività di protezione civile in ambito regionale. [1]

(B.U. 13 novembre 1996, n. 21).

[TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge detta norme in materia di protezione civile in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile).

 

     Art. 2. (Competenze della Regione).

     1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, acquisito il parere del comitato regionale di protezione civile di cui all'articolo 7, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (norme sulle procedure di programmazione e successive modificazioni):

     a) approva i programmi regionali di previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio in armonia con le indicazioni dei Programmi nazionali di cui all'articolo 4 comma 1 della legge 225/1992;

     b) definisce le modalità di attuazione delle attività regionali di emergenza.

     2. I programmi regionali di cui al comma 1 hanno durata triennale e vengono aggiornati qualora intervengano modificazioni sostanziali al quadro di riferimento dei programmi stessi.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

 

     Art. 3. (Programmi regionali di previsione e prevenzione).

     1. I programmi di previsione e prevenzione dispongono in ordine:

     a) alla realizzazione di sistemi per la rilevazione ed il controllo e monitoraggio di fenomeni naturali o derivanti da attività antropiche ed ai conseguenti sistemi di allertamento della popolazione;

     b) alla predisposizione di studi e ricerche al fine di definire modelli e procedure previsionali delle situazioni di rischio in funzione della impostazione di piani di salvaguardia ed autoprotezione della popolazione;

     c) alla effettuazione delle attività di censimento, di identificazione e di rilevazione dei rischi presenti sul territorio regionale;

     d) alla predisposizione delle mappe di vulnerabilità a scala regionale anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti;

     e) all'attivazione di specifici collegamenti, sistemi e reti;

     f) alla formazione di una coscienza di protezione civile attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi educativi e informativi diretti alla popolazione con specifica attenzione al mondo della scuola.

 

     Art. 4. (Attività regionali di emergenza).

     1. La Regione assicura lo svolgimento delle attività di emergenza di propria competenza e collabora con organi statali e locali in relazione agli eventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettere b) e c) della legge 225/1992.

     2. Le attività regionali di emergenza consistono:

     a) nella diffusione di messaggi e di bollettini di allerta e di allarme derivanti dai dati prodotti dal sistema meteoidrologico di cui all'articolo 5;

     b) nella acquisizione tempestiva di notizie e di dati sulle situazioni di pericolo e di danno, nonché sulla natura, sull'estensione e sull'intensità dell'evento calamitoso;

     c) nella realizzazione di reti di collegamento, di raccordo e di coordinamento tra le strutture preposte alla protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni, di dati e di messaggi;

     d) nel raccordo con i competenti organi nazionali della protezione civile, con i centri operativi e con le varie componenti della protezione civile a livello regionale e subregionale finalizzati al superamento dell'emergenza ed al coordinamento dei soccorsi;

     e) nella predisposizione e aggiornamento del quadro conoscitivo (tecnico, operativo ed economico) relativo all'evento calamitoso ai fini della adozione di eventuali programmi di ripristino.

 

     Art. 5. (Sistema meteoidrologico della Regione Liguria).

     1. La Regione realizza il "sistema meteoidrologico della Regione Liguria" costituito dal "Centro meteoidrologico della Regione Liguria" per la previsione meteoidrologica e dall'"Osservatorio meteoidrologico della Regione Liguria".

     2. Il Centro meteoidrologico svolge attività di previsione meteorologica sul territorio regionale con particolare riferimento alle piogge intense ed ai campi di vento in funzione delle attività di protezione civile spettanti alla Regione. A tal fine la Regione stipula apposita convenzione con l'Università di Genova.

     3. L'Osservatorio meteoidrologico svolge attività di rilevazione, in tempo reale, dei dati idropluviometrici al suolo, con particolare riferimento alle piogge intense ed in interconnessione con altre reti operanti sul territorio regionale, nonché in aree finitime, avvalendosi del Centro regionale dell'osservatorio dei corpi idrici di cui all'articolo 37 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento).

     4. I dati meteorologici al suolo, pluviometrici, nivometrici ed idrometrici nonché i dati eventualmente prodotti da stazioni radar meteorologiche, afferenti al territorio regionale, misurati in continuo da soggetti pubblici o privati, sono messi a disposizione in tempo reale del sistema meteoidrologico della Regione Liguria.

 

     Art. 6. (Mappe di rischio).

     1. La Giunta regionale approva le mappe dei rischi presenti sul territorio regionale realizzate anche con il concorso degli enti locali interessati.

     2. Le mappe possono contenere divieti e prescrizioni per la tutela e la gestione del territorio, nonché indirizzi e direttive, in ordine all'espletamento dell'attività di pianificazione territoriale ed urbanistica da parte della Regione, delle province e dei comuni.

     3. Le mappe di rischio, qualora contengano prescrizioni che comportano l'adeguamento dei vigenti strumenti urbanistici, rendono necessaria l'adozione d'ufficio della modifica conseguente, da parte degli enti competenti, entro centottanta giorni dalla approvazione delle mappe stesse.

     4. A decorrere dalla data di notifica agli enti interessati del provvedimento di individuazione delle mappe di rischio e fino all'adozione dei conseguenti atti di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ovvero del Piano territoriale di coordinamento provinciale, non possono essere approvati strumenti di pianificazione né assentiti dal Sindaco interventi edilizi ed urbanistici che contrastino con le indicazioni contenute nel suddetto provvedimento regionale.

 

     Art. 7. (Comitato regionale di protezione civile).

     1. E' istituito il Comitato regionale di protezione civile quale organo consultivo della Regione ai fini di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti nella specifica materia. In particolare il Comitato esprime parere in ordine ai programmi regionali di previsione e prevenzione e su ogni altra questione che il Presidente del Comitato sottoponga al suo esame.

     2. Il Comitato regionale di protezione civile ha durata pari alla legislatura, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

     a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente delegato che svolge le funzioni di Presidente;

     b) il Dirigente Generale competente in materia di protezione civile, con funzioni di vicepresidente;

     c) il Dirigente della Struttura regionale della protezione civile;

     d) i Prefetti delle province della Liguria o loro delegati;

     e) i Presidenti delle amministrazioni provinciali della Liguria o loro delegati;

     f) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o loro delegati;

     g) il Presidente dell'Unione delle comunità montane o suo delegato;

     h) l'Ispettore regionale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

     i) l'Ispettore regionale del Corpo Forestale dello Stato;

     j) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, designato dalla commissione consultiva del volontariato di cui alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato).

     3. Il Presidente del comitato regionale di protezione civile può disporre la partecipazione alle sedute, senza diritto di voto, di dirigenti di altre strutture regionali, di esperti e di rappresentanti di altri enti o comitati ed organismi eventualmente competenti e di categorie economiche.

     4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente della struttura competente con qualifica non inferiore alla VI.

     5. Il Comitato opera a titolo gratuito. Ai componenti non appartenenti ad Amministrazioni pubbliche spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previsti dalle normativa regionale per i dirigenti regionali.

TITOLO III

COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE

 

     Art. 8. (Concorso delle Province).

     1. Le province concorrono alla organizzazione ed alla realizzazione delle attività di protezione civile nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 13 della legge 225/1992.

     2. Spettano alle province:

     a) la predisposizione e la realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione conseguenti alla elaborazione ed aggiornamento dei dati di rischio nel relativo ambito, anche sulla base dei dati acquisiti dalle comunità montane e dai comuni;

     b) l'assistenza tecnica ai comuni colpiti da calamità previo coordinamento con le comunità montane;

     c) la delimitazione degli ambiti territoriali danneggiati dalla calamità.

     3. Le province assicurano una reperibilità continua ai fini di protezione civile.

     4. Le province concorrono altresì alle attività di formazione ed aggiornamento delle squadre comunali di volontari e delle organizzazioni di volontariato secondo quanto disposto dall'articolo 12.

 

     Art. 9. (Concorso delle comunità montane e degli altri enti per le deleghe in agricoltura).

     1. Le comunità montane, in attuazione dell'articolo 6 comma 1 della legge 225/1992, concorrono alla realizzazione delle attività di protezione civile attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:

     a) raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi provinciali di previsione e prevenzione nonché per la formazione di piani intercomunali di protezione civile;

     b) collaborazione alla attuazione degli interventi previsti nei programmi e piani di cui alla lettera a), con particolare riguardo alle attività rivolte alla previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e ambientale.

     2. Le comunità montane d'intesa con i comuni interessati, possono predisporre piani intercomunali di protezione civile che contengono, in particolare, l'analisi dei fattori di rischio e l'individuazione dei mezzi e delle strutture in dotazione utili per superare l'emergenza.

     3. Le comunità montane, coordinandosi con la provincia territorialmente competente, assicurano l'assistenza tecnica ai comuni colpiti da calamità e la partecipazione alle fasi di rilevazione sistematica del danno occorso sulla base di quanto disposto dall'articolo 11.

     4. Le comunità montane e gli altri enti per le deleghe in agricoltura di cui alla legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (riordino delle comunità montante), su richiesta dei comuni interessati e sulla base delle risorse trasferite dalla Regione, forniscono agli stessi attrezzature ed equipaggiamenti per le attività di protezione civile. A tal fine le comunità montane e gli enti per le deleghe in agricoltura stipulano apposite convenzioni con i comuni.

 

     Art. 10. (Concorso dei comuni).

     1. I comuni concorrono alla organizzazione delle attività di protezione civile nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 15 della legge 225/1992 ed in particolare svolgono le seguenti funzioni:

     a) organizzazione, sul territorio, delle strutture operative per gli interventi di protezione civile, con particolare riguardo alle misure di emergenza di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) della legge 225/1992;

     b) predisposizione e aggiornamento dei piani comunali di protezione civile.

     2. I comuni in alternativa ai piani comunali di cui al comma 1 lettera b), possono elaborare, d'intesa con le comunità montane competenti, piani intercomunali di protezione civile.

     3. I comuni forniscono adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione al rischio desunto dalle mappe di rischio. A tal fine identificano le aree a rischio idrologico accertato tramite segnaletica fissa, eventualmente interattiva o altri sistemi di allerta.

     4. I comuni, a seguito di ufficiali comunicazioni d'allerta, provvedono, anche su base volontaria, alla vigilanza sull'insorgere di situazioni di rischio idrologico e adottano le necessarie azioni di tutela e salvaguardia della privata e pubblica incolumità.

     5. I comuni nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite per i fini di prevenzione e soccorso organizzano squadre comunali di volontari o provvedono alla stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio.

     In tal caso, qualora l'ente locale abbia già in atto convenzioni con organizzazioni di volontariato per l'attività di spegnimento di incendi boschivi, le convenzioni stesse sono estese anche alle attività di protezione civile.

     6. I comuni assicurano una reperibilità continuativa finalizzata in via prioritaria alla ricezione di comunicazioni di allerta.

     7. Il Sindaco, al verificarsi di evento calamitoso grave sul territorio comunale, ne dà immediata comunicazione alla Struttura regionale di protezione civile avvalendosi anche del servizio di reperibilità assicurato dalla stessa.

 

     Art. 11. (Rilevazione sistematica dei danni).

     1. Nei casi di eventi calamitosi che producano danni di notevole vastità ed entità, i comuni, le comunità montane e le province interessate, sulla base delle direttive regionali, procedono alla rilevazione sistematica dei danni intervenuti con particolare riferimento alle opere, beni e servizi pubblici.

     2. I comuni rilevano i danni tramite georeferenziazione su Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) dei dati relativi all'evento e redigono il quadro identificativo ed economico relativo all'intervento di ripristino delle opere pubbliche danneggiate; provvedono altresì alla mappatura, sempre su C.T.R., delle aree inondate in occasione di eventi alluvionali.

     3. Le province e le comunità montane assicurano ai comuni l'assistenza tecnica nella rilevazione sistematica dei danni definendo, sulla base del quadro identificativo prodotto dal comune, la competenza relativa alla gestione degli interventi di ripristino.

     4. I dati vengono forniti alla Regione su tracciati compatibili con il sistema informativo regionale.

     5. I comuni sono individuati quali centri di raccolta delle istanze di danni occorsi a beni privati.

TITOLO IV

VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

 

     Art. 12. (Volontariato di protezione civile).

     1. Le organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d) della legge regionale 15/1992 e le squadre comunali di cui all'articolo 10 comma 5 della presente legge, costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile.

     2. La Regione nei limiti delle disponibilità di bilancio organizza, con il concorso delle province, corsi di formazione ed aggiornamento per i soggetti di cui al comma 1.

     3. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di evento calamitoso grave ed esteso territorialmente, in coordinamento con le prefetture competenti, può disporre l'impiego delle squadre comunali di protezione civile e delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 15/1992 presenti sul territorio regionale.

 

     Art. 13. (Contributi regionali).

     1. La Regione nei limiti degli stanziamenti di bilancio concede contributi alle comunità montane ed agli altri enti per le deleghe in agricoltura di cui alla legge regionale 20/1996, finalizzati alla dotazione di attrezzature per attività di protezione civile.

     2. A tal fine entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, nonché le forme di rendicontazione da parte delle comunità montane e degli enti di cui al comma 1.

TITOLO V

NORMA FINANZIARIA

 

     Art. 14. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 15. (Abrogazione di norme).

     1. Alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 45 (norme in materia di sicurezza urbana da rischi idrogeologici) sono abrogati:

     a) l'articolo 3 comma 1 lettera a) e comma 2;

     b) l'articolo 4;

     c) l'articolo 5;

     d) l'articolo 8 comma 1 lettera a) numero 1 e numero 3.

     2. L'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 1994, n. 1 (interventi regionali per fare fronte agli eventi alluvionali dei giorni 23, 24 e 25 settembre 1993) è abrogato.]

 

 


[1] Legge Regionale abrogata salvo norma transitoria dall'art. 26 della L.R. 17 febbraio 2000, n. 9.