Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.4 personale e uffici |
Data: | 03/08/2001 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 38/1990). |
Art. 2. (Sostituzione di articolo). |
Art. 3. (Inserimento di articolo). |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 8). |
Art. 5. (Sostituzione termine). |
Art. 6. (Abrogazione della tabella). |
Art. 7. (Norma finanziaria). |
Art. 8. (Abrogazione di norme). |
Art. 9. (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 7). |
Art. 10. (Norma transitoria). |
Art. 11. (Modifiche all'articolo 18 della l.r. 26/1994). |
Art. 12. (Norma interpretativa). |
Art. 13. (Modifica all'articolo 2 della l.r. 3/1987). |
Art. 14. (Modifica all'articolo 4 della l.r. 3/1987). |
Art. 15. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 1.4.77 - L.R. 3 agosto 2001, n. 23.
Ulteriori modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1990, n. 38 (testo unico in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari), 20 giugno 1994, n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e 16 febbraio 1987, n. 3 recante disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali.
(B.U. 22 agosto 2001, n. 8).
TITOLO I
ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1990 N. 38
(TESTO UNICO IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E DI
ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della
Art. 2. (Sostituzione di articolo). [2]
Art. 3. (Inserimento di articolo). [3]
Art. 4. (Modifiche all'articolo 8). [4]
Art. 5. (Sostituzione termine). [5]
Art. 6. (Abrogazione della tabella).
1. La tabella allegata alla
Art. 7. (Norma finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001:
a) prelevamento di lire 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali";
b) riduzione di lire 20.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 611 "Spese per incarichi, studi e ricerche per attività di qualificazione, riqualificazione e formazione ed aggiornamento del personale regionale";
c) riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 632 "Spese per studi, ricerche, elaborazioni anche informatiche per la redazione e diffusione delle informazioni e conoscenze del Piano Territoriale Regionale (PTR) e per la definizione delle nuove competenze in materia di pianificazione attribuite a Province e Comuni nonché all'istituzione dell'area metropolitana";
d) riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 680 "Attività di pianificazione, progettazione, ricerca, analisi in materia di tutela dell'ambiente";
e) riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 691 "Spese per il perfezionamento e la gestione dell'osservatorio regionale delle infrastrutture e dei trasporti";
f) riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 4020 "Spese per attività formative affidate dalla Regione a soggetti diversi";
g) riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 5305 "Finanziamento integrativo di parte corrente alle Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura ed Enti convenzionati";
h) riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 8400 "Spese per lo svolgimento delle attività concernenti il turismo e la promozione turistica";
i) riduzione di lire 80.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine";
j) aumento di lire 600.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 25 "Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari";
k) istituzione del capitolo 35 "Compensi per lo svolgimento delle funzioni di segreteria politica dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale" con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa;
l) istituzione del capitolo 120 "Compensi per lo svolgimento delle funzioni di segreteria politica del Presidente della Giunta regionale" con lo stanziamento di lire 350.000.000 in termini di competenza e di cassa;
m) istituzione del capitolo 125 "Compensi per lo svolgimento delle funzioni di segreteria politica degli Assessori" con lo stanziamento di lire 250.000.000 in termini di competenza e di cassa.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede:
- con i relativi bilanci, per il rifinanziamento del capitolo 25;
- con legge di bilancio, per il rifinanziamento dei capitoli 35, 120 e 125.
Art. 8. (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogati gli articoli 1 e 3 della
Art. 9. (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 7).
1. Il comma 3 dell'articolo 7 della
Art. 10. (Norma transitoria).
1. Gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, lettera a), della
Eventuali economie sulla competenza 2001 sono riassegnate alla competenza 2002 [6].
2. Gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 2, comma 1, lettere b) e c), e 5 della
TITOLO II
ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1994 N. 26
(NORME SULLA DIRIGENZA E SULL'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI REGIONALI)
Art. 11. (Modifiche all'articolo 18 della
Art. 12. (Norma interpretativa).
1. L'articolo 14, comma 4, della
TITOLO III
ULTERIORI MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 1987 N. 3 RECANTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO
ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI
Art. 13. (Modifica all'articolo 2 della
1. Nel comma 2 bis dell'articolo 2 della
2. I componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale sono assoggettati d'ufficio al recupero delle trattenute di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 18, comma 2, della
3. Il recupero di cui al comma 2 è effettuato entro il termine perentorio di trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 14. (Modifica all'articolo 4 della
Art. 15. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Sostituisce il comma 1, art. 2 della
[2] Sostituisce l'art. 5 della
[3] Inserisce l'art. 5 bis nella
[4] Inserisce il comma 3 bis nell'art. 8 della
[5] Modifica la
[6] Comma così modificato dall’art. 1 della
[7] Inserisce i commi 1 bis, 1 ter e 1 quater all'art. 18 della
[8] Modifica l'art. 4 della