§ 3.2.78 - L.R. 22 gennaio 1999, n. 4.
Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:22/01/1999
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizione di bosco).
Art. 3.  (Definizione di pascolo).
Art. 4.  (Tipologia degli interventi).
Art. 5.  (Integrazione della Carta Tecnica Regionale).
Art. 6.  (Programma forestale regionale).
Art. 7.  (Interventi di miglioramento e risanamento)
Art. 8.  (Contributi per i miglioramenti boschivi).
Art. 9.  (Manutenzione dei terreni silvo-pastorali migliorati).
Art. 10.  (Azioni di difesa fitosanitaria a tutela del patrimonio forestale).
Art. 11.  (Assistenza, promozione, ricerca e sperimentazione).
Art. 12.  (Alberi monumentali).
Art. 13.  (Vivai forestali regionali).
Art. 14.  (Strade ed altre infrastrutture forestali).
Art. 15.  (Viali tagliafuoco).
Art. 16.  (Interventi di filiera forestale).
Art. 17.  (Patrimonio forestale regionale).
Art. 18.  (Gestione del patrimonio forestale regionale).
Art. 19.  (Piani di assestamento di enti pubblici).
Art. 20.  (Spese per la redazione dei piani).
Art. 21.  (Procedure per l'approvazione dei piani).
Art. 22.  (Aggiornamento dei piani).
Art. 23.  (Obblighi specifici dei piani).
Art. 24.  (Attuazione dei piani e disposizioni sostitutive).
Art. 25.  (Utilizzazione e gestione dei patrimoni silvo-pastorali di uso civico).
Art. 26.  (Inclusione di privati nei piani di assestamento di enti pubblici).
Art. 27.  (Piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio boschivo di soggetti privati).
Art. 28.  (Contributi per interventi previsti nei piani di assestamento).
Art. 29.  (Azioni di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria).
Art. 30.  (Opere di bonifica montana).
Art. 31.  (Tipologia degli interventi).
Art. 32.  (Catasto delle opere di sistemazione idraulico forestale).
Art. 33.  (Pubblica utilità; indifferibilità ed urgenza; occupazione temporanea dei terreni).
Art. 34.  (Definizione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico).
Art. 35.  (Limitazioni nei terreni vincolati)
Art. 36.  (Autorizzazioni ai movimenti di terreno nonché al mutamento di destinazione e trasformazione dell'uso di boschi e dei terreni nudi e saldi in zona vincolata).
Art. 37.  (Adempimenti istruttori).
Art. 38.  (Modalità connesse alla sistemazione e manutenzione idraulica).
Art. 39.  (Zone da assoggettare).
Art. 40.  (Struttura operativa di intervento).
Art. 41.  (Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo).
Art. 42.  (Stato di grave pericolosità).
Art. 43.  (Uso del fuoco nel bosco).
Art. 44.  (Abbruciamento di residui vegetali).
Art. 44 bis.  (Reimpiego dei residui vegetali provenienti da attività agricole e selvicolturali)
Art. 45.  (Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi).
Art. 46.  (Vincoli nelle zone boscate e nei prati e pascoli distrutti o danneggiati dal fuoco).
Art. 47.  (Tutela dei boschi).
Art. 47 bis.  (Interventi compensativi)
Art. 48.  (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale).
Art. 49.  (Particolari norme di tutela per l'esercizio del pascolo e per la raccolta dello strame).
Art. 50.  (Specificazione delle funzioni delegate o attribuite).
Art. 51.  (Vigilanza).
Art. 52.  (Sanzioni).
Art. 53.  (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).
Art. 54.  (Potere sostitutivo per inosservanza di norme e prescrizioni nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici).
Art. 55.  (Valutazione delle piante tagliate e del danno arrecato per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).
Art. 56.  (Impiego del Corpo Forestale dello Stato).
Art. 57.  (Aree protette).
Art. 58.  (Norma transitoria).
Art. 59.  (Sostituzione di norme).
Art. 60.  (Norma finanziaria).


§ 3.2.78 - L.R. 22 gennaio 1999, n. 4.

Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.

(B.U. 10 febbraio 1999, n. 3).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina gli interventi in materia forestale ai fini di:

     a) concorrere al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni delle zone montane e delle aree urbanizzate;

     b) sostenere e incrementare le funzioni produttive del patrimonio agro-silvo-pastorale esistente e la razionale gestione dello stesso;

     c) conseguire il recupero alla forestazione di terreni nudi, cespugliati o comunque abbandonati e non utilizzabili per altre produzioni agricole o zootecniche;

     d) concorrere alla fruibilità, alla tutela dell'ambiente ed alla difesa idrogeologica del territorio.

     2. Gli scopi di cui al comma 1 sono perseguiti in particolare attraverso interventi di:

     a) conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio silvo- pastorale;

     b) sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

     3. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale e comunitaria.

 

     Art. 2. (Definizione di bosco).

     1. Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo.

     2. Non sono da considerarsi bosco:

     a) gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, hanno una superficie inferiore a mezzo ettaro e distano da altri appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini;

     b) gli appezzamenti di terreno agricolo incolti da meno di quindici anni;

     c) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 50 per cento della loro superficie;

     d) i castagneti da frutto purchè razionalmente coltivati e aventi i requisiti indicati nel regolamento di cui all'articolo 48;

     e) le colture arboree e arbustive specializzate da frutto, da fiore, da fronda, da ornamento e da legno;

     f) i filari di piante, i vivai, i giardini e i parchi urbani.

     3. Quando sugli appezzamenti di cui al comma 2 lettera b), incolti da oltre cinque anni, si insedia una predominante vegetazione spontanea arborea e/o arbustiva, tali terreni vengono assoggettati alla disciplina prevista dalla presente legge per il bosco, fatta salva la possibilità che sugli stessi venga ripresa l'attività agricola, previa autorizzazione e con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 47.

 

     Art. 3. (Definizione di pascolo).

     1. Agli effetti della presente legge si considerano pascoli i terreni rivestiti di manto erboso, anche parzialmente arborato o cespugliato, destinati o destinabili permanentemente alla produzione foraggera per pascolo o comunque pascolati.

 

TITOLO II

CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO SILVO PASTORALE

 

CAPO I

SETTORI DI INTERVENTO

 

     Art. 4. (Tipologia degli interventi).

     1. Gli interventi relativi alla conservazione, alla valorizzazione ed allo sviluppo del patrimonio silvo-pastorale riguardano il patrimonio silvo-pastorale della Regione, dei Comuni e degli altri enti pubblici e dei soggetti privati e comprendono in particolare:

     a) il miglioramento boschivo, il rimboschimento, la ricostituzione boschiva e le opere di sistemazione idraulico-forestale connesse, nonché l'arboricoltura da legno;

     b) il miglioramento dei pascoli e le opere di sistemazione idraulico- agraria connesse, finalizzate al mantenimento dello spazio rurale, alla protezione dei boschi dagli incendi, al contenimento dei fenomeni di erosione, al rifugio della fauna selvatica e per attività ricreative e sportive, nonché per esigenze paesaggistiche;

     c) la difesa e la lotta fitosanitaria;

     d) l'assistenza tecnica, la propaganda, la ricerca e la sperimentazione di interesse regionale;

     e) la tutela degli alberi monumentali;

     f) la coltura e la riorganizzazione dei vivai forestali;

     g) la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;

     h) la viabilità forestale;

     i) il potenziamento dell'attività di filiera bosco-legno.

 

     Art. 5. (Integrazione della Carta Tecnica Regionale).

     1. La Regione integra la Carta Tecnica Regionale con le caratteristiche biologiche, selvicolturali ed economico-produttive delle aree boschive, tenuto conto delle specifiche risorse conoscitive regionali esistenti, ivi compresa la Carta Forestale Nazionale relativa al territorio ligure.

 

     Art. 6. (Programma forestale regionale).

     1. Il programma forestale regionale individua gli obiettivi da conseguire e le azioni prioritarie relative al miglioramento del patrimonio silvo-pastorale pubblico e privato, anche tenuto conto degli obiettivi della tutela ambientale, dello sviluppo economico delle popolazioni interessate e della difesa del suolo.

     2. Su proposta della Giunta regionale e in coerenza con gli atti della programmazione generale ai sensi della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modifiche, il Consiglio approva il Programma forestale regionale, elaborato tenuto anche conto delle risorse conoscitive esistenti nonché dei contenuti dei Piani di Bacino di cui all'articolo 15 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183), dei Piani dei Parchi e dei dati desunti dai piani di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni boschivi.

     3. La Giunta regionale elabora il Programma anche sulla base delle indicazioni fornite dagli Enti delegati di cui alla legge regionale 19 aprile 1996 n. 20 (riordino delle Comunità montane), dagli altri Enti locali e dai rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale con particolare riguardo per l'individuazione delle aree di intervento. Ai fini della presente legge per Ente delegato o Enti delegati devono sempre intendersi quelli di cui alla l.r. 20/1996.

     4. Il Programma forestale regionale ha una durata di cinque anni.

     5. Per la redazione del Programma forestale la Regione può avvalersi, oltre che delle proprie strutture, anche del Corpo Forestale e di Centri di ricerca e di studio privati o pubblici, competenti in materia.

     6. Il proprietario dei terreni interessati è tenuto a consentire lo svolgimento di tutte le operazioni connesse ai rilievi relativi alla programmazione regionale.

 

     Art. 7. (Interventi di miglioramento e risanamento) [1]

     1. Gli enti delegati, qualora ritengano necessario effettuare miglioramenti forestali in aree pubbliche o private, possono intervenire direttamente, previa autorizzazione all’esecuzione dei lavori da parte della proprietà, o possono concorrere alla spesa con gli enti locali, singoli o associati, che hanno la disponibilità delle aree di intervento, in misura non superiore al 90 per cento della spesa di intervento.

     2. Quando le azioni di cui al comma 1 sono indispensabili per tutela dell’interesse pubblico, per motivi fitosanitari, per rimuovere situazioni di degrado o a seguito di ingenti danni eco-ambientali causati al patrimonio boschivo con connessi rischi di dissesto idrogeologico o di incendi boschivi, l’ente locale o delegato può intervenire direttamente anche in assenza dell’autorizzazione dei proprietari purché, per i terreni interessati, il Sindaco del Comune abbia emesso ordinanza motivata di risanamento affissa all’albo pretorio e resa nota tramite pubblici proclami e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e i proprietari medesimi non abbiano dichiarato, entro sessanta giorni dall’affissione all’albo pretorio dell’ordinanza, di provvedere direttamente all’esecuzione degli interventi di risanamento in conformità alle tipologie e ai tempi stabiliti dall’ente medesimo, fornendo adeguati titoli di garanzia.

     3. Gli interventi di cui al comma 1 sono attivati dagli enti delegati compatibilmente alla disponibilità di risorse finanziarie loro assegnate dalla Regione.

     4. L’eventuale ricavato dalla vendita del legname asportato a seguito degli interventi di cui al presente articolo compete al proprietario del terreno boscato solo nella misura eccedente il costo dell’intervento sul terreno medesimo, rimasto a carico dell’ente locale o delegato.

 

     Art. 8. (Contributi per i miglioramenti boschivi).

     1. Gli Enti delegati possono concedere ai proprietari, ai conduttori o ai possessori dei fondi contributi in conto capitale fino al 75 per cento della spesa ammissibile per interventi di miglioramento boschivo non inclusi in piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio boschivo, sempre che detta spesa non sia diversamente assistita da contributo pubblico. Gli Enti delegati individuano i criteri di priorità.

     2. Nella spesa ammissibile a contributo sono comprese tutte le altre opere strettamente connesse alla forestazione e consistenti nelle opere di sistemazione idraulico-forestale, nella viabilità forestale, nelle altre infrastrutture forestali di cui all'articolo 14, comma 5, lettere c) e d) e nelle opere antincendio purchè finalizzate agli interventi di miglioramento boschivo.

     3. Per le opere antincendio boschivo, nonché per gli interventi sugli alberi monumentali, il contributo di cui al comma 1 viene elevato fino al 100 per cento.

     4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi per superfici accorpate di almeno un ettaro e sempre che l'intervento sia compatibile con i piani e i programmi dei competenti Enti delegati, ad eccezione degli interventi sugli alberi monumentali.

     5. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori è effettuato dall'Ente delegato.

 

     Art. 9. (Manutenzione dei terreni silvo-pastorali migliorati).

     1. Per la manutenzione dei terreni oggetto di lavori di miglioramento di cui all'articolo 4, lettera a) finanziati con fondi pubblici devono essere osservate le seguenti norme:

     a) divieto di trasformare a ceduo i boschi destinati, come da intervento approvato, ad alto fusto, salvo deroga autorizzata dall'Ente delegato, sentito l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, quando ricorrano esigenze fitosanitarie e di conservazione del suolo;

     b) nei dieci anni successivi alla ultimazione dei lavori, in caso di danneggiamento imputabile al proprietario del fondo o al beneficiario del finanziamento pubblico, dovuto ad incendio od altre cause, obbligo di ripristinare la piantagione entro due anni dall'evento da parte del soggetto responsabile;

     c) obbligo di eseguire, nell'arco dei cinque anni successivi al rimboschimento o alla ricostituzione, le sostituzioni di fallanze e le cure colturali indispensabili per assicurarne l'efficacia.

     2. Gli adempimenti di cui al comma 1, lettera c) devono essere contenuti in un atto unilaterale d'obbligo da allegarsi al progetto.

     3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1, lettera a) comporta, oltre alle sanzioni previste dal regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, la restituzione del finanziamento pubblico, gravato dagli interessi legali, se accertata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori. Gli inadempimenti agli obblighi di cui al comma 1, lettere b) e c) comportano altresì la restituzione del finanziamento pubblico, gravato dagli interessi legali.

 

     Art. 10. (Azioni di difesa fitosanitaria a tutela del patrimonio forestale).

     1. La Regione può attivare direttamente, o per il tramite degli Enti delegati, azioni volte a prevenire e attenuare i danni provocati al patrimonio boschivo dai fenomeni fitopatologici e attacchi parassitari privilegiando le tecniche di lotta integrata.

     2. Agli Enti delegati o all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste cui è pervenuta una segnalazione di particolari attacchi patogeni al patrimonio boschivo è fatto obbligo di informare tempestivamente il servizio fitosanitario regionale [2].

     3. La Regione, con specifico provvedimento, può:

     a) attivare misure urgenti per la tutela del patrimonio forestale anche in deroga alle prescrizioni vigenti;

     b) disporre l'obbligo di attuare misure preventive al fine di evitare la diffusione del fenomeno fitopatologico;

     c) stabilire modalità per l'allestimento, il trasporto e la commercializzazione del materiale ricavabile dal bosco.

     4. E' vietato danneggiare, disperdere o distruggere intenzionalmente, detenere e commerciare nidi di formica del gruppo Formica Rufa o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti.

     5. L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste può autorizzare la cessione di nidi del gruppo Formica Rufa per attuare programmi di lotta biologica o di studio e ricerca.

 

     Art. 11. (Assistenza, promozione, ricerca e sperimentazione).

     1. Al fine di orientare e di coordinare le attività e le metodologie inerenti alla materia forestale, alla gestione ed al miglioramento delle aziende silvo-pastorali, nonché alla sperimentazione la Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio:

     a) promuove iniziative volte a diffondere una migliore conoscenza delle risorse ambientali ed economiche del patrimonio silvo-pastorale;

     b) definisce e realizza specifici programmi di ricerca e di sperimentazione di interesse regionale, coordina l'attività e le iniziative degli enti o istituti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica.

     2. La Regione può autorizzare particolari attività sperimentali anche in deroga alle norme di cui alla presente legge, per un periodo di tempo limitato al conseguimento dei risultati della ricerca e sperimentazione medesime. Sono fatti salvi gli usi e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici e di salvaguardia vigenti [3].

 

     Art. 12. (Alberi monumentali).

     1. Sono tutelati gli esemplari arborei, ovunque radicati, quando costituiscono patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale della Regione.

     2. Gli esemplari di cui al comma 1 sono inseriti in apposito elenco approvato dalla Regione.

     3. E' vietato abbattere gli esemplari iscritti nell'elenco. L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste può autorizzare l'abbattimento di tali esemplari per motivi fitosanitari, di incolumità pubblica o per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

     4. Gli interventi di carattere fitosanitario, di potatura e di sostegno statico relativi agli esemplari iscritti nell'elenco sono preventivamente autorizzati dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

     L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni anche in deroga a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 48.

     5. Gli esemplari iscritti nell'elenco sono indicati sul posto con apposita segnalazione, da realizzarsi a cura dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente.

 

     Art. 13. (Vivai forestali regionali).

     1. I vivai forestali regionali sono gestiti dalle Comunità montane competenti per territorio.

     2. Ai vivai forestali regionali è affidata la produzione delle piante necessarie alle ricostituzioni e ai rinfoltimenti dei boschi, ai rinsaldamenti del suolo, ai rimboschimenti ed agli imboschimenti anche in riferimento alle finalità di cui alla legge regionale 5 luglio 1994 n. 33 (obbligo per il Comune di porre a dimora un albero per ogni neonato residente).

     3. Le Comunità montane che gestiscono i vivai forestali forniscono le piante richieste dagli interessati sulla base di un tariffario approvato ed aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.

     4. Al fine di rendere economica la gestione dei vivai, le Comunità montane di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni con gli Enti parco, con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con altri soggetti pubblici o privati interessati alla migliore collocazione sul mercato delle piante prodotte. A tal fine, nei vivai forestali regionali, è comunque consentito l'impianto a fini produttivi di specie diverse da quelle forestali, purchè ciò avvenga in modo compatibile con le produzioni di cui al comma 2.

 

     Art. 14. (Strade ed altre infrastrutture forestali).

     1. Per strade forestali si intendono le vie di penetrazione permanenti, con fondo stabilizzato, finalizzate esclusivamente all'esercizio dell'attività silvocolturale, che consentono il collegamento dei patrimoni silvo-pastorali con altra rete viaria già esistente.

     2. Per le strade forestali deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato o di ridurre i costi degli interventi sistematori nell'ambito dello stesso.

     3. Le strade forestali e le altre infrastrutture forestali a carattere permanente sono soggette agli atti autorizzativi di cui alla vigente normativa in materia urbanistico-edilizia, idrogeologica e paesistico ambientale.

     4. Oltre alle strade di cui al comma 1 sono considerate infrastrutture forestali:

     a) le piste di esbosco;

     b) le condotte permanenti per l'esbosco del legname;

     c) i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali;

     d) le teleferiche, i palorci ed i piccoli impianti montani, fissi o mobili;

     e) i viali tagliafuoco.

     5. La realizzazione di strade forestali e di viali tagliafuoco comporta obbligo di manutenzione da effettuarsi in base ad uno specifico atto di impegno da allegarsi alle richieste di autorizzazione di cui al comma 3.

     6. Le piste di esbosco hanno carattere temporaneo per il periodo necessario all'espletamento di tale attività, si ottengono devegetando il terreno e, ove occorra, realizzando piccole opere che non comportino movimento di terreno superiore a sei metri cubi in ogni tratta di dieci metri lineari di pista e comunque con un'altezza massima di scavo di metri uno, purchè tali opere non pregiudichino l'assetto idrogeologico. Le modalità di ripristino vengono stabilite nell'autorizzazione.

     7. La realizzazione delle infrastrutture forestali di cui al comma 4 è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Ente competente per territorio ai sensi degli articoli 4 e 6 della l.r. 9/1993 e successive modifiche e integrazioni [4].

     8. Su tutte le strade forestali e le piste di esbosco nonché sui viali tagliafuoco è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo- pastorali, alla manutenzione delle infrastrutture medesime, nonché di quelli impiegati per gli interventi di antincendio boschivo e per lo svolgimento di pubbliche funzioni. I veicoli autorizzati al transito per la gestione del patrimonio silvo-pastorale devono essere dotati di apposito contrassegno rilasciato dall'ente competente all'autorizzazione.

     9. Il divieto di circolazione con veicoli a motore è reso noto al pubblico mediante apposizione, da parte del richiedente, di apposito segnale riportante gli estremi della presente legge.

     10. Sulle strade forestali di cui al comma 1 il segnale di divieto deve essere integrato da idonea barriera di chiusura.

     11. Le opere previste dai commi precedenti non sono soggette a contributo concessorio ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli) e successive modificazioni.

     12. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.

 

     Art. 15. (Viali tagliafuoco).

     1. Il viale tagliafuoco è una infrastruttura finalizzata a ridurre la propagazione del fuoco mediante la creazione di discontinuità nella copertura vegetale e nella struttura del soprassuolo.

     2. La discontinuità è ottenuta mediante:

     a) il taglio selettivo o raso. della vegetazione per una larghezza adeguata e senza movimentazione di terreno;

     b) l'utilizzazione a pascolo di praterie ubicate a protezione del bosco.

     3. La manutenzione dei viali tagliafuoco è realizzabile anche attraverso pascolamento.

 

     Art. 16. (Interventi di filiera forestale).

     1. Al fine di sviluppare l'attività di filiera forestale gli Enti delegati possono concedere contributi per l'acquisto di macchinari e attrezzature per il taglio, l'esbosco e la prima lavorazione del legname.

     2. In assenza di specifiche risorse finanziarie comunitarie o statali gli interventi di cui al comma 1 possono essere sostenuti con il solo concorso contributivo regionale, fino a un limite del 50 per cento della spesa massima ritenuta ammissibile.

     3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso ai seguenti soggetti:

     a) cooperative agricole e forestali;

     b) consorzi forestali;

     c) privati proprietari, possessori o conduttori di superfici boscate non inferiori a 30 ettari.

     4. I soggetti di cui alla lettera c) del comma 3 possono accedere ai contributi limitatamente all'acquisto di macchinari e attrezzature per il taglio e l'esbosco in misura adeguata all'attività forestale della propria azienda.

     5. Il limite massimo di contributi per ogni soggetto richiedente per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è di lire 200.000.000, adeguabile sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

     6. Per prima lavorazione del legname si intende quella effettuata a piè di bosco, o in idonea area attrezzata ubicata nel bacino di normale utilizzazione del patrimonio boschivo, finalizzata alla sramatura, scortecciatura e prima squadratura del legname per la produzione di prodotto grezzo da avviare alla successiva lavorazione artigianale o industriale.

     7. Nell'ambito dell'attività di prima lavorazione sono ammesse a contributo:

     a) la realizzazione o l'ampliamento di strutture idonee per il riparo dei macchinari e delle attrezzature per le operazioni di scortecciatura e taglio;

     b) i macchinari e le attrezzature per la scortecciatura e il taglio;

     c) i mezzi di movimentazione del legname nell'area di lavorazione;

     d) le spese di costituzione e di prima organizzazione delle cooperative agricole e forestali riferite al primo anno di attività successivo alla proposizione della domanda di contributo, nel rispetto del Regolamento (CEE) n. 2084/80 del 31 luglio 1980 relativo alla determinazione delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo delle associazioni di produttori e relative unioni.

     8. Sono comunque esclusi dal contributo l'acquisizione dell'area di appoggio e movimentazione, i mezzi di trasporto su strada e le macchine ad alta tecnologia per la produzione di prodotto semilavorato.

 

CAPO II

PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE

 

     Art. 17. (Patrimonio forestale regionale).

     1. Il patrimonio silvo-pastorale della Regione, denominato "patrimonio forestale regionale", è formato:

     a) dai beni già facenti parte del demanio forestale dello Stato, trasferito alla Regione in virtù dell'articolo 11, comma 5, della legge 16 maggio 1970 n. 281 (provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) nonché dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382);

     b) dai vivai forestali regionali;

     c) dai terreni montani che la Regione acquisisce ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 (nuove norme per lo sviluppo della montagna);

     d) da tutti gli altri terreni che la Regione acquisisce direttamente per la formazione di boschi, pascoli, vivai, parchi e riserve naturali;

     e) da tutti i terreni suscettibili di coltura silvana o pastorale che pervengono in proprietà della Regione in qualsiasi altro modo;

     f) dalle pertinenze dei beni di cui alle lettere precedenti.

     2. I beni di cui al comma 1 appartengono al patrimonio indisponibile della Regione ed in quanto tali sono assoggettati alla normativa regionale che disciplina il demanio e il patrimonio dell'Ente.

     3. Il ricavato dell'eventuale alienazione dei beni di cui al comma 1 viene reimpiegato per le finalità di cui alla presente legge.

 

     Art. 18. (Gestione del patrimonio forestale regionale).

     1. Per il conseguimento delle finalità indicate dalla presente legge, il patrimonio forestale regionale viene gestito avuto particolare riguardo al potenziamento e all'incremento della funzione protettiva, produttiva, ricreativa e culturale del bosco nonché all'incremento del patrimonio faunistico e ittico nel rispetto dell'ecosistema.

     2. Il patrimonio forestale regionale è gestito dal Corpo Forestale nel rispetto di quanto previsto all'articolo 56 e sulla base di specifici piani di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale approvati dalla Giunta regionale. Per la realizzazione degli interventi di conservazione e manutenzione dei territorio possono essere attivate le opportunità previste dall'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane) [5].

     3. La gestione delle foreste appartenenti al patrimonio regionale può essere affidata in concessione, in base alle priorità individuate dalla Giunta regionale:

a) ai soggetti di cui all’articolo 48 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) alle cooperative sociali operanti nel settore agro-forestale;

c) alle imprese agricole e forestali.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) l’affidamento avviene con le modalità di cui all’articolo 48 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni; nei casi di cui alla lettera c) l’affidamento avviene mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica, che definiscono gli oneri posti a carico del soggetto gestore. La Giunta regionale può, altresì, trasferire in proprietà al soggetto gestore beni mobili già destinati alle attività forestali [6].

     4. Nei casi di cui al comma 3 il soggetto gestore ha facoltà di fare concessioni nelle foreste demaniali e subentra come soggetto concedente in quelle già in essere [7].

     5. Per la gestione delle foreste del patrimonio regionale affidato ad un soggetto terzo, lo stesso deve comunque adottare un piano di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale nel rispetto della vigente normativa; tale piano è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale [8].

     6. La Regione può promuovere all'interno del proprio patrimonio forestale progetti pilota, con particolare riguardo alla formazione e valorizzazione professionale delle imprese e degli operatori forestali [9].

 

CAPO III

PIANI DI ASSESTAMENTO E DI UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SILVO PASTORALE

 

     Art. 19. (Piani di assestamento di enti pubblici).

     1. I Comuni e gli altri enti pubblici con patrimoni silvo-pastorali superiori a cento ettari, di cui almeno cinquanta accorpati, sono tenuti ad adottare e ad aggiornare piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio stesso.

     2. I piani prevedono gli interventi necessari alla gestione e al miglioramento dei boschi e dei pascoli e le modalità delle loro utilizzazioni, anche tenuto conto:

     a) del Programma forestale regionale di cui all'articolo 6;

     b) dei Piani di bacino di cui alla l.r. 9/1993;

     c) del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, di cui costituiscono attuazione dell'assetto vegetazionale ai sensi dell'articolo 69 delle norme di attuazione del Piano stesso;

     d) dei piani territoriali di livello regionale e provinciale formati ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge Urbanistica Regionale).

     3. La redazione e l'aggiornamento dei piani sono affidati a dottori agronomi e forestali.

     4. I piani e i successivi aggiornamenti sono di durata decennale a decorrere dalla data di approvazione.

     5. Per sopravvenuti danni al patrimonio silvo-pastorale, nel periodo di validità del piano, l'Ente delegato può autorizzare interventi silvo- colturali diversi da quelli previsti nel piano medesimo.

     6. In qualunque periodo di validità del piano, possono essere apportate variazioni al piano medesimo per adeguarlo a sopravvenute nuove esigenze. In tal caso le spese per l'adeguamento del piano sono a carico dell'ente proprietario e il piano dovrà essere riapprovato con le procedure di cui all'articolo 21.

     7. I piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo- pastorale sono parificati a tutti gli effetti di legge al regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 48.

 

     Art. 20. (Spese per la redazione dei piani).

     1. La spesa per la redazione dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale dei Comuni e degli altri enti pubblici è a carico della Regione in misura pari al 90 per cento della spesa ammissibile ed il relativo finanziamento è disposto nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il restante 10 per cento è a carico dell'Ente proprietario.

     2. Per la redazione dei piani i Comuni e gli altri enti pubblici con patrimonio silvo-pastorale presentano all'Ente delegato istanza di contributo, relativo preventivo e relazione tecnico-economica sulle prospettive di gestione.

     3. Entro il 30 settembre di ogni anno l'Ente delegato invia alla Regione l'elenco dei piani da finanziare e la Giunta regionale provvede, entro il 30 giugno dell'anno successivo, a ripartire i fondi disponibili sulla base di una graduatoria di priorità che tenga conto dell'ampiezza dei patrimoni silvo-pastorali.

     4. L'Ente delegato, entro novanta giorni dalla comunicazione regionale di assegnazione dei fondi per la redazione dello specifico piano di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale, provvede, previa visita preliminare, ad impegnare a favore dell'Ente proprietario le somme necessarie per la redazione del piano, a fissare i termini di presentazione della stesura definitiva del piano e ad erogare le relative quote di contributo con le modalità di cui al comma 5.

     5. Gli Enti delegati provvedono all'erogazione del contributo per la compilazione dei piani con le seguenti modalità:

     a) acconto nella misura del 60 per cento dopo la sottoscrizione del verbale di visita preliminare;

     b) saldo del restante 40 per cento dopo l'approvazione del piano.

     6. Qualora l'Ente proprietario ammesso a contributo per redigere il piano di assestamento e di utilizzazione non vi provveda nel termine fissato dall'Ente delegato, viene dichiarato da quest'ultimo decaduto dal beneficio stesso, salva la concessione di proroga richiesta per giustificati motivi. In assenza di proroga l'Ente proprietario è tenuto alla restituzione delle somme anticipate gravate degli interessi legali.

 

     Art. 21. (Procedure per l'approvazione dei piani).

     1. Entro centottanta giorni dalla data di presentazione del piano l'Ente delegato provvede all'approvazione del medesimo, sentito l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente. Trascorso inutilmente tale termine il piano si intende approvato.

     2. L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste provvede all'emanazione del parere entro novanta giorni dalla richiesta dell'Ente delegato. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevole.

     3. Il termine di cui al comma 1 può essere sospeso una sola volta per richiesta di modifiche o integrazioni.

     4. In caso di mancata approvazione del piano l'Ente proprietario è tenuto a restituire l'acconto ricevuto ai sensi dell'articolo 20 comma 5 gravato degli interessi legali. Qualora si tratti di piano di assestamento obbligatorio l'Ente proprietario ha l'obbligo di ripetere le procedure di istanza di finanziamento e di approvazione del piano; il finanziamento non potrà comunque essere superiore a quello originariamente concesso.

 

     Art. 22. (Aggiornamento dei piani).

     1. La Regione, compatibilmente alle proprie disponibilità di bilancio, può concorrere alla spesa per l'aggiornamento decennale dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale dei Comuni e degli altri Enti pubblici, in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile. La restante quota è a carico dell'Ente proprietario.

     2. Per accedere al contributo di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1 presentano istanza all'Ente delegato ai sensi dell'articolo 20, comma 2 un anno prima della scadenza del piano di assestamento.

     3. Le istanze di contributo di cui al comma 2 devono essere inserite dall'Ente delegato nell'elenco di cui all'articolo 20, comma 3 e vengono poste in coda alla graduatoria regionale prevista dal medesimo comma 3.

     4. Quando le disponibilità del bilancio regionale non consentono di concorrere nelle spese di aggiornamento del piano o consentono di concorrere in misura inferiore al 90 per cento, la Regione è tenuta a dare comunicazione all'Ente delegato entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di inserimento dell'istanza nell'elenco di cui al comma 3. Dopo tale data l'Ente proprietario è tenuto comunque a provvedere a proprie spese all'aggiornamento del piano, fatta salva la possibilità di rimborso da parte della Regione nella misura massima di cui al comma 1, e a chiedere al competente Ente delegato la visita preliminare per l'aggiornamento del piano medesimo.

     5. Per l'aggiornamento dei piani si applicano, per quanto compatibili, le procedure di cui agli articoli 20 e 21.

 

     Art. 23. (Obblighi specifici dei piani).

     1. I piani di assestamento e di utilizzazione debbono prevedere l'obbligo da parte dell'ente proprietario di accantonare una somma non inferiore al 15 per cento delle entrate derivanti dall'utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale, da destinare alla esecuzione di opere di coltura e di mantenimento del patrimonio stesso. L'importo delle somme accantonate viene comunicato al competente Ente delegato.

 

     Art. 24. (Attuazione dei piani e disposizioni sostitutive).

     1. All'attuazione dei piani di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali nonché degli interventi di cui all'articolo 23 sono tenuti gli Enti proprietari.

     2. I Comuni e gli Enti pubblici possono affidare i lavori di attuazione dei Piani di assestamento silvo-pastorale secondo quanto previsto dall'articolo 17 della l. 97/1994.

     3. E' consentito concentrare in un anno le riprese pluriennali, non superiori a tre anni, salva in ogni caso la ripresa globale prevista dai piani.

     4. Per i Comuni e gli altri enti pubblici sprovvisti di piano di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale ovvero con piano scaduto, fino alla data di approvazione del nuovo piano le utilizzazioni boschive devono essere contenute in misura non superiore alla media annuale dell'ultimo decennio o nella misura delle riprese annue previste dal piano scaduto.

     5. Per i Comuni e gli altri enti pubblici sprovvisti di piano di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale ovvero con piano scaduto, i pascoli devono essere utilizzati in conformità a un disciplinare tecnico economico approvato dall'Ente delegato.

 

     Art. 25. (Utilizzazione e gestione dei patrimoni silvo-pastorali di uso civico).

     1. Sono considerati patrimoni di uso civico le terre di originaria proprietà collettiva della generalità dei residenti nel territorio di un Comune o di una Frazione, imputate o, possedute da Comuni, Frazioni o Associazioni Agrarie, siano esse chiamate Regole, Vicinie, Comunanze, Comunalie o Beni frazionali.

     2. I patrimoni civici sono di norma gestiti dai Comitati frazionali per l'amministrazione separata dei beni di uso civico costituiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 17 aprile 1957 n. 278 (costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali) e successive modifiche e integrazioni. Solo in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento di tali Comitati, il Comune deve soprintendere alla amministrazione separata mediante propri organi, finalizzando i proventi della gestione per spese di interesse generale della frazione amministrata nel rispetto delle normative vigenti in materia di usi civici.

     3. I patrimoni silvo-pastorali di uso civico superiori a cento ettari, di cui almeno cinquanta accorpati, devono essere utilizzati e gestiti sulla base dello specifico piano previsto dall'articolo 19. Il piano è adottato dal Comune competente, su conforme parere del Comitato per

l'amministrazione separata dei beni di uso civico se regolarmente costituito.

     4. La spesa per la redazione del piano di cui al comma 1 è a carico della Regione nei modi previsti all'articolo 20. L'onere relativo al 10 per cento della spesa ammissibile è a carico del Comune competente. Nel caso la superficie di cui al comma 1 ricada su due o più Comuni, la spesa a carico degli stessi è ripartita in maniera proporzionale alla superficie medesima.

     5. I patrimoni di uso civico sprovvisti di piano di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale sono utilizzati in conformità ad un disciplinare tecnico-economico approvato dall'Ente delegato nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 48.

     6. Il disciplinare di cui al comma 5 è redatto dal Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico se regolarmente costituito o, in assenza, dal Comune.

     7. I patrimoni di uso civico possono essere inclusi nei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale del Comune o degli altri enti pubblici, su richiesta dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico se regolarmente costituiti o, in assenza, per disposizione del Comune medesimo.

     8. Ai piani di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni silvo- pastorali di uso civico si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

 

     Art. 26. (Inclusione di privati nei piani di assestamento di enti pubblici).

     1. Nei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo- pastorale di enti pubblici possono essere inclusi anche boschi e pascoli, interclusi o contigui, appartenenti a privati purchè gli interessati ne facciano espressa richiesta all'Ente pubblico e dichiarino di assoggettarsi a tutti i conseguenti obblighi.

     2. E' fatto obbligo agli Enti proprietari con piano di assestamento in scadenza di darne comunicazione sei mesi prima del termine di validità del piano mediante affissione all'Albo pretorio e comunicazione alle locali Organizzazioni professionali agricole.

 

     Art. 27. (Piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio boschivo di soggetti privati).

     1. I privati, singoli o associati, proprietari di boschi per una superficie complessiva non inferiore a cinquanta ettari accorpati, possono rivolgere istanza di contributo all'Ente delegato competente per la redazione del piano di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale.

     2. La spesa per la redazione dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio boschivo dei privati è a carico della Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     3. Ai piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio boschivo di soggetti privati si applicano l'articolo 19 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, l'articolo 20 commi 2, 3, 4, 5 e 6 e gli articoli 21, 23 e 24 commi 1, 3 e 4.

 

     Art. 28. (Contributi per interventi previsti nei piani di assestamento).

     1. Gli Enti delegati possono concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi previsti nei piani di assestamento fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevata al 100 per cento nel caso di interventi legati alla prevenzione e alla difesa dagli incendi boschivi.

     2. Degli interventi previsti nei piani di assestamento sono finanziabili in particolare:

     a) le sistemazioni idraulico-forestali e loro manutenzione;

     b) i miglioramenti dei boschi esistenti comprese le operazioni colturali;

     c) le ricostituzioni di boschi degradati o distrutti per qualsiasi causa;

     d) i rimboschimenti;

     e) i tagli intercalari;

     f) la conversione ad alto fusto di boschi cedui invecchiati;

     g) il miglioramento e la razionale utilizzazione dei pascoli finalizzati al mantenimento dello spazio rurale, alla protezione dei boschi dagli incendi, al contenimento dei fenomeni di erosione, al rifugio della fauna selvatica e per attività ricreative e sportive, nonché per esigenze paesaggistiche;

     h) la costruzione e il riattamento della viabilità forestale, di mulattiere e di itinerari turistici pedonali e loro manutenzione;

     i) le opere per la prevenzione e la difesa dagli incendi e loro manutenzione;

     j) il recupero del patrimonio edilizio esistente per i fini della presente legge vincolandone l'uso esclusivamente alle attività silvo- pastorali.

     3. Sono inoltre finanziabili in presenza di un piano di assestamento:

     a) l'acquisto di macchinari e attrezzature nonché l'impianto di teleferiche finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nel piano medesimo;

     b) la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;

     c) le attrezzature per la prevenzione e la difesa dagli incendi boschivi.

     4. Gli enti delegati effettuano il pagamento dei contributi con le seguenti modalità:

     a) il 30 per cento all'inizio dei lavori;

     b) il 30 per cento all'esecuzione di metà dell'opera;

     c) il 40 per cento ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

     5. All'accertamento della regolare esecuzione dei lavori provvedono gli Enti delegati.

     6. L'ammontare del contributo per le spese di cui alla lettera b), comma 3 è ridotto al 50 per cento.

 

TITOLO III

SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALE

E IDRAULICO-AGRARIA

 

     Art. 29. (Azioni di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria).

     1. Le azioni di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria comprendono:

     a) opere di bonifica montana e manutenzioni connesse;

     b) vincoli per scopi idrogeologici;

     c) vincoli per altri scopi.

 

CAPO I

OPERE DI BONIFICA MONTANA

E MANUTENZIONI CONNESSE

 

     Art. 30. (Opere di bonifica montana).

     1. Le opere di bonifica montana sono opere pubbliche da realizzarsi nei bacini classificati montani e si distinguono in due categorie:

     a) interventi sul dissesto idrogeologico dei versanti;

     b) interventi sul dissesto della rete idrografica superficiale.

     2. Le opere di cui al comma 1 sono finanziate dalla Regione sulla base dei programmi di cui alla l.r. 9/1993 e successive modifiche e integrazioni e sono eseguite dalle Comunità montane e dalle Province competenti per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 6 della medesima legge.

 

     Art. 31. (Tipologia degli interventi).

     1. Negli interventi sul dissesto idrogeologico dei versanti rientrano in particolare:

     a) opere di sostegno e di consolidamento dei versanti;

     b) disgaggi di massi;

     c) rimodellamento e chiusura delle fessure di taglio;

     d) attuazione e ripristino di reti e valli;

     e) attuazione e ripristino delle reti di drenaggio superficiali e sotterranee;

     f) ricostituzione di boschi degradati, reimpianti, cespugliamento e altre opere a verde;

     g) attività di monitoraggio dei dissesti di versante.

     2. Negli interventi sul dissesto della rete idrografica superficiale rientrano in particolare:

     a) opere idrauliche occorrenti per il miglioramento del deflusso e per la protezione spondale e manutenzione connessa;

     b) ripristino della capacità idraulica mediante taglio di vegetazione arborea e mediante movimentazione e asportazione di materiale alluvionale;

     c) ripristino e manutenzione delle sezioni di misura delle portate.

     3. Per quanto attiene agli interventi di cui al comma 1 lettera f) si applicano le disposizioni per la manutenzione di cui all'articolo 9 della presente legge.

     4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) e al comma 2 possono essere attivate le opportunità previste dall'articolo 17 della l. 97/1994.

 

     Art. 32. (Catasto delle opere di sistemazione idraulico forestale).

     1. Il catasto delle opere di sistemazione idraulico forestale è contenuto nel Piano di bacino ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 9/1993.

 

     Art. 33. (Pubblica utilità; indifferibilità ed urgenza; occupazione temporanea dei terreni).

     1. L'approvazione da parte delle Comunità montane e delle Province dei progetti esecutivi degli interventi di cui all'articolo 31 della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità; indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

     2. Qualora non si proceda all'acquisto o all'espropriazione dei terreni da sistemare o da rimboschire i lavori saranno eseguiti, previo consenso dei proprietari, mediante apposita convenzione nella quale è stabilita l'eventuale indennità per l'occupazione temporanea.

     3. In caso di mancato accordo si potrà comunque procedere alla occupazione temporanea dei terreni stessi ai sensi della normativa vigente in materia.

 

CAPO II

VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI

 

     Art. 34. (Definizione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico).

     1. La ridefinizione delle zone da sottoporre a vincolo per scopi idrogeologici di cui agli articoli 1 e seguenti del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267, nonché di quelle da esentare da tale vincolo, è contenuta nei Piani di bacino ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lettera b) della l.r. 9/1993.

 

     Art. 35. (Limitazioni nei terreni vincolati) [10]

     1. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi è soggetta ad autorizzazione e subordinata alle modalità esecutive prescritte.

     2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, in caso di movimenti di terreno di modesta rilevanza, l'interessato può produrre denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. Tale denuncia deve essere inoltrata alla Comunità montana o alla Provincia competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio effettivo dei lavori e deve essere corredata da perizia sottoscritta da un professionista abilitato che attesti l'ammissibilità delle opere in relazione alla stabilità dei versanti e all'assetto idrogeologico del territorio nonché il rispetto delle norme tecniche di sicurezza richieste in terreni vincolati. Prima dell'inizio dei lavori l'ente competente può richiedere ulteriori chiarimenti e integrazioni. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità di anni tre, con l'obbligo per l'interessato di comunicare la data di ultimazione lavori. L'esecuzione delle opere in assenza o in difformità dalla denuncia comporta la sanzione amministrativa di cui all'articolo 52, commi 4 e 5.

     3. Ai fini della presente legge costituiscono movimenti di terreno di modesta rilevanza quelli che comportano un volume complessivo di movimento di terra non superiore a cento metri cubi, un’altezza di scavo non superiore a due metri, un’impermeabilizzazione del suolo non superiore al 10 per cento della superficie del lotto, e siano connessi alle seguenti categorie di opere, fatto salvo quanto previsto al comma 4:

     a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni;

     b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente;

     c) reinterri e scavi;

     d) demolizioni qualora interessino strutture che assolvono a funzioni di contenimento;

     e) eliminazione di barriere architettoniche;

     f) realizzazione e ripristino di recinzioni e muri;

     g) realizzazione di impianti tecnologici, ove non richiedano l’apertura di viabilità di accesso al cantiere;

     h) realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazioni di volumetrie;

     i) installazione di serbatoi interrati e non della capacità superiore a 3 mc e fino a 50 mc e relative condotte di allacciamento.

     4. Non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo le seguenti categorie di opere, fermo restando il limite volumetrico e l’altezza di scavo di cui al comma 3:

     a) manutenzione ordinaria della viabilità esistente, che non comporti modifiche formali e dimensionali del tracciato originario;

     b) realizzazione di recinzioni, cancellate, muri di cinta che non assolvano a funzioni di contenimento dei terreni e non interferiscano, direttamente od indirettamente, con il libero deflusso e la corretta regimazione delle acque;

     c) demolizioni qualora interessino strutture che non assolvono a funzioni di contenimento;

     d) manutenzione e ripristino di muretti di fascia, che non determinino alterazioni delle caratteristiche dimensionali, formali, funzionali e tipologiche della struttura originaria, fatto salvo quanto previsto per i muretti a secco nel regolamento di cui all’articolo 48;

     e) messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;

     f) sostituzione e riparazione di reti tecnologiche interrate, che non comportino modifiche del tracciato e non necessitino di piste di cantiere;

     g) installazione di singoli serbatoi interrati o non della capacità massima di 3 mc e posa in opera di relative condotte di allacciamento interrate;

     h) sostituzione o messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche di media o bassa tensione, o di altra natura, su stelo singolo fondato a mezzo di dado o infisso, a condizione che la realizzazione dell’intervento comporti soltanto movimenti di terreno per la fondazione del palo, che non richiedano piste di cantiere;

     i) realizzazione di tettoie, serre a tunnel smontabili e pavimentazioni non superiori a 30 mq;

     j) saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici, purché non richiedano apertura di viabilità di accesso al cantiere.

     5. Per tutti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici le modalità di governo e utilizzazione di boschi e pascoli sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 48.

 

     Art. 36. (Autorizzazioni ai movimenti di terreno nonché al mutamento di destinazione e trasformazione dell'uso di boschi e dei terreni nudi e saldi in zona vincolata).

     1. Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di coltivazione di cave, i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ai movimenti di terreno nonché al mutamento di destinazione e trasformazione dell'uso di boschi e dei terreni nudi e saldi in zona vincolata sono le Comunità Montane e le Province ai sensi degli articoli 4 e 6 della l.r. 9/1993 e successive modifiche e integrazioni [11].

     2. L'istanza per le autorizzazioni di cui all'articolo 35, comma 1, da presentare all'ente competente per territorio, deve indicare gli estremi catastali del terreno interessato ed essere corredata del progetto esecutivo che evidenzi, in particolare, l'attuale situazione della pendice e le opere con le quali si prevede di poter impedire i danni che i movimenti di terreno, i mutamenti di destinazione, le trasformazioni ed i lavori progettati possono arrecare. All'istanza dovrà inoltre essere allegata una autocertificazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati.

     3. Le autorizzazioni al movimento di terreno nonché al mutamento di destinazione ovvero alla trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi sono rilasciate o negate dall'ente competente entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

     4. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono rilasciate previo accertamento della corrispondenza degli interventi proposti alle prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore.

 

     Art. 37. (Adempimenti istruttori).

     1. Gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione possono richiedere all'interessato chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali, con particolare riguardo a relazioni su indagini geologiche e ad altre indagini ritenute necessarie per il compimento dell'istruttoria stessa, tenuto conto delle prescrizioni del decreto ministeriale 11 marzo 1988 emanato in attuazione della legge 2 febbraio 1974 n. 64 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).

     2. In tal caso il termine di cui all'articolo 36 comma 3 resta sospeso fino alla produzione della documentazione richiesta.

     3. A garanzia della buona esecuzione degli interventi proposti o prescritti, gli enti competenti possono subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982 n. 348 (costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici). In ogni caso verrà richiesta dall'Ente delegato una relazione di fine lavori, sottoscritta dalla direzione lavori, che attesti la corretta esecuzione delle opere, con particolare riguardo alla salvaguardia idrogeologica del territorio dove l'opera insiste.

     4. Il provvedimento che dispone lo svincolo della cauzione o la liberazione del fidejussore deve essere adottato dall'ente che ne ha disposto il versamento previa constatazione dell'adempimento delle prescrizioni e degli obblighi assunti con l'autorizzazione cui la cauzione si riferisce.

 

     Art. 38. (Modalità connesse alla sistemazione e manutenzione idraulica).

     1. Le opere di sistemazione idraulica di corsi d'acqua pubblici nonché lo sradicamento o il taglio di alberi e di arbusti nell'alveo dei corsi d'acqua pubblici e i tagli di piante radicate nelle sponde di detti corsi d'acqua, sono soggetti alle vigenti disposizioni di polizia idraulica previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti alle autorizzazioni di cui all'articolo 35, nonché a quelle previste in materia dal regolamento di cui all'articolo 48.

     3. Lo sradicamento o il taglio di alberi e arbusti nell'alveo, nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1, è soggetto al solo nulla osta tecnico rilasciato ai sensi del regio decreto 523/1904 qualora l'utilizzazione dei prodotti derivanti dall'intervento sia valutata, dall'Ente cui sono attribuite le funzioni di polizia idraulica, inferiore o pari al costo dello sradicamento o taglio ed asportazione del materiale; tale nulla osta deve essere comunque comunicato, a cura dello stesso Ente, al competente Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze.

     4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti da enti locali nell'ambito di programmi di manutenzione idraulica, gli stessi non sono soggetti alle autorizzazioni di cui al regio decreto 523/1904.

 

CAPO III

VINCOLI PER ALTRI SCOPI

 

     Art. 39. (Zone da assoggettare).

     1. L'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idro-geologiche è contenuta nei Piani di bacino ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera o) della l.r. 9/1993.

 

TITOLO IV

DIFESA DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE DAGLI INCENDI

 

CAPO I

PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

 

     Art. 40. (Struttura operativa di intervento).

     1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, l'organizzazione della struttura operativa di intervento per le attività di spegnimento degli incendi boschivi è disciplinata dalla specifica normativa regionale vigente in materia.

 

     Art. 41. (Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo).

     1. Ai fini della prevenzione e lotta agli incendi boschivi, la Regione si dota del piano per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo. Il piano è sottoposto a revisione quinquennale.

     2. Il piano è approvato dalla Giunta regionale che si avvale, per l'elaborazione, oltre che delle strutture regionali competenti, del Corpo Forestale e del Corpo dei Vigili del Fuoco e tiene conto dei programmi provinciali di previsione dei rischi nell'ambito dell'attività di protezione civile.

     3. Il piano contiene:

     a) gli elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio;

     b) la consistenza e la localizzazione dei mezzi e delle attrezzature per la prevenzione e la estinzione degli incendi;

     c) l'indicazione degli strumenti, luoghi, modi e tempi necessari per migliorare e potenziare i dispositivi di prevenzione ed intervento;

     d) l'individuazione dell'equipaggiamento individuale e di squadra idoneo agli interventi di lotta e prevenzione agli incendi boschivi;

     e) le soluzioni per consentire le comunicazioni radio tra i volontari antincendio boschivo e i soggetti istituzionalmente competenti;

     f) la regolamentazione di tutto il sistema operativo di intervento nel rispetto delle norme vigenti;

     g) gli interventi organici di ricostituzione forestale.

     4. In particolare sono considerati strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:

     a) la graduale sostituzione nelle aree a rischio di incendi di specie forestali meno combustibili di quelle esistenti;

     b) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate ivi compresa la pulizia del sottobosco a mezzo del pascolamento;

     c) i viali tagliafuoco;

     d) i serbatoi, gli invasi, i punti d'acqua fissi e mobili e le relative attrezzature di pompaggio;

     e) le torri ed altri punti di avvistamento e le relative attrezzature;

     f) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione fissi e mobili;

     g) i mezzi di trasporto;

     h) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;

     i) la formazione, l'addestramento e la qualificazione degli addetti all'attività di intervento;

     j) i servizi ed i supporti per l'informatizzazione dei dati;

     k) le campagne di sensibilizzazione e la promozione comunque finalizzate al rispetto della natura e alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

     l) ogni altra attrezzatura, equipaggiamento o mezzo idoneo alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

     5. Gli interventi volti all'attività di prevenzione degli incendi boschivi sono attuati dagli Enti delegati, tenuto conto di quanto previsto nel Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo. A tal fine la Regione ripartisce annualmente i fondi relativi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

     6. Gli interventi relativi alle attività di spegnimento degli incendi boschivi sono attuati nel rispetto della specifica normativa regionale vigente in materia.

     7. La realizzazione degli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), ed e), può essere affidata dagli Enti delegati, ai sensi dell'articolo 17 della l. 97/1994.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

     Art. 42. (Stato di grave pericolosità).

     1. Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio per i boschi è maggiore, il responsabile del Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo, dichiara lo stato di grave pericolosità.

     2. Durante il periodo di grave pericolosità in tutti i boschi e nelle superfici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) nonché in ogni altra parte del territorio in prossimità dei boschi nella quale possa esservi pericolo di incendio è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.

     3. Speciali deroghe giornaliere ai divieti di cui al comma 2 possono essere preventivamente autorizzate dall'Ente delegato per il territorio di competenza, sentito l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

 

     Art. 43. (Uso del fuoco nel bosco).

     1. L'uso del fuoco nel bosco deve sempre essere preventivamente autorizzato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.

     2. L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste rilascia l'autorizzazione nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale, disponendo comunque gli accorgimenti del caso atti a evitare il diffondersi del fuoco.

     3. Il regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale stabilisce i particolari casi in cui è permesso l'uso del fuoco nel bosco senza la prescritta autorizzazione.

     4. La pratica del controfuoco nello spegnimento degli incendi boschivi, ove necessaria e possibile, è disposta, in via ordinaria, dal componente di grado più elevato del Corpo Forestale presente sull'incendio.

     5. L'uso del fuoco nel bosco per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi è consentito anche durante lo stato di grave pericolosità di cui all'articolo 42 sotto il diretto controllo del Corpo Forestale.

 

     Art. 44. (Abbruciamento di residui vegetali). [12]

     [1. L'abbruciamento dei residui vegetali in prossimità dei boschi è disciplinato a norma del regolamento di cui all'articolo 48.]

 

          Art. 44 bis. (Reimpiego dei residui vegetali provenienti da attività agricole e selvicolturali) [13]

     1. Costituisce utilizzazione agricola il reimpiego, nell’ambito dei successivi cicli colturali, dei residui vegetali in qualità di ammendanti, ottenuti anche attraverso l’abbruciamento controllato in sito, di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale di origine naturale non pericoloso.

     2. Tali pratiche devono essere eseguite nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 43, nonché dalle norme per la prevenzione degli incendi boschivi contenute nel Regolamento di cui all’articolo 48.”.

     3. Al comma 11 dell’articolo 52 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “dagli articoli 42 comma 2 e 44 comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 42 comma 2

 

     Art. 45. (Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi).

     1. L'Azienda delle Ferrovie dello Stato, la Società di gestione delle autostrade, l'Azienda Nazionale Autonoma Strade, le Amministrazioni Provinciali, i Comuni e i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali devono adottare idonee misure di prevenzione degli incendi boschivi lungo le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza più soggette a rischio d'incendio.

     2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 della presente legge, nel caso di fabbricati già esistenti all'interno di un'area a bosco e adibiti ad uso abitativo o ad uso stalla, è consentita, senza necessità di rilascio di autorizzazione ai fini paesistico-ambientali e forestali, la creazione di una fascia di rispetto devegetata di profondità non superiore a quindici metri lineari misurati dal perimetro dei fabbricati stessi.

 

     Art. 46. (Vincoli nelle zone boscate e nei prati e pascoli distrutti o danneggiati dal fuoco).

     1. Tutte le zone boscate distrutte o danneggiate dal fuoco non possono avere per almeno quindici anni una disciplina urbanistica che introduca uno sfruttamento edificatorio delle relative aree ovvero una loro maggiore potenzialità edificatoria rispetto a quella vigente al momento dell'incendio, fatta eccezione per i mutamenti di destinazione d'uso che si rendano necessari ai fini della realizzazione di:

     a) opere pubbliche o spazi pubblici;

     b) opere volte all'antincendio boschivo;

     c) impianti tecnologici, in condotta o in cavo, compresi quelli aerei, anche se realizzati da soggetti privati.

     2. I Sindaci hanno l'obbligo di compilare e trasmettere, entro il mese di ottobre di ogni anno, alla Provincia, alla Regione e al Ministero dell'Ambiente una planimetria, in adeguata scala, del territorio comunale percorso dal fuoco.

     3. In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili ricadenti nei territori percorsi da incendio deve essere indicato il relativo vincolo, pena la nullità dell'atto.

     4. Nei prati e nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici è proibito il pascolo per i dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'incendio salva la facoltà degli Enti delegati di ridurre tale periodo con provvedimento motivato e su richiesta degli interessati.

     5. Nei boschi percorsi da incendi è vietato per tre anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno. Tali boschi devono essere opportunamente tabellati [14].

 

TITOLO V

NORME A TUTELA DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE

 

     Art. 47. (Tutela dei boschi).

     1. Tutti i boschi sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale che essi svolgono in base alla vigente normativa di tipo ambientale, idrogeologico, paesistico e urbanistico.

     2. In tutti i boschi, anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, si applicano le prescrizioni di massima e di polizia forestale contenute nel regolamento di cui all'articolo 48 ovvero gli atti a queste equiparati.

     3. E' vietata la riduzione della superficie definita bosco ai sensi dell'articolo 2, salvo i casi espressamente autorizzati previsti dalla presente legge, in conformità alle previsioni del Piano di bacino di cui alla l.r. 9/1993.

     4. Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di cave, l’autorizzazione alla riduzione della superficie definita bosco nelle zone non sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici compete ai Comuni territorialmente competenti, che a tal fine richiedono specifico parere al Corpo Forestale [15].

     5. Per la ripresa dell'attività agricola sugli appezzamenti di terreno di cui all'articolo 2 comma 3, di comprovata preesistente vocazionalità agricola, non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 (protezione delle bellezze naturali), qualora le opere necessarie per la ripresa dell'attività medesima non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie o altre opere civili, fatta salva la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 36 della presente legge nei casi di terreni ricadenti in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

     6. Il taglio colturale e il taglio di utilizzazione del bosco non sono riduzione della superficie boscata.

     6 bis. La realizzazione delle strade e altre infrastrutture forestali di cui all’articolo 14, in quanto intervento di tipo selvicolturale, non configura per le superfici interessate mutamento di destinazione e trasformazione dell’uso di boschi [16].

 

     Art. 47 bis. (Interventi compensativi) [17]

     1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 3 e 5, le autorizzazioni di attività volte al mutamento di destinazione e trasformazione dell’uso di boschi in altra destinazione d’uso devono prevedere una adeguata compensazione, da attuare tramite specifici interventi a cura e spese del destinatario dell’autorizzazione medesima.

     2. A tal fine, il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 è subordinato al versamento a favore della Regione di un importo in denaro, calcolato in base ai criteri di cui al comma 5, da destinare alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico delle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici, nonché alla realizzazione di interventi di salvaguardia e miglioramento dei boschi esistenti, al rimboschimento di aree prive di copertura vegetale per incendi o altre cause, nonché alla realizzazione di siepi arboreo/arbustive e nuove alberature nelle aree urbane.

     3. L’estensione minima dell’area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale vi è obbligo di compensazione è pari a 500 metri quadrati. Tale estensione minima è calcolata sommando all’area boscata soggetta a trasformazione anche l’area dei lotti che distano meno di 100 metri dal perimetro esterno della stessa e che sono stati interessati a trasformazioni nei cinque anni precedenti.

     4. Gli interventi compensativi non sono dovuti nei seguenti casi:

a) per la creazione della fascia devegetata intorno ai fabbricati ad uso abitativo o uso stalla di cui all’articolo 45, comma 2;

b) quando la trasformazione del bosco sia connessa alla ripresa dell’attività agro-pastorale, mediante il recupero di terreni normativamente definiti bosco, ma di evidente vocazionalità agricola, generalmente verificabile per la presenza di sistemazioni idraulico-agrarie; per tali superfici, nei successivi quindici anni dalla ripresa dell’attività agropastorale, non può essere autorizzata una diversa destinazione d’uso se non previo versamento di un importo compensativo maggiorato del 30 per cento;

c) per opere pubbliche o interventi di pubblica utilità funzionali alle finalità della presente legge.

     5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, la Giunta regionale provvede a:

a) stabilire i criteri e le modalità per definire le quote dovute a titolo di compensazione, tenendo conto del valore ecologico complessivo del bosco trasformato, ossia delle diverse funzioni assolte dallo stesso, anche in relazione alla capacità di assorbimento e stoccaggio di anidride carbonica atmosferica;

b) individuare le tipologie degli interventi di riequilibrio idrogeologico o di miglioramento dei boschi esistenti che dovranno essere attuate a titolo di compensazione, tenendo conto delle indicazioni del Programma Forestale regionale;

c) stabilire le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi compensativi, anche tenuto conto degli strumenti di pianificazione forestale disponibili, delle indicazioni di criticità e priorità di intervento evidenziate nei Piani di bacino e/o dalle altre pianificazioni disponibili a livello territoriale;

d) disciplinare il versamento di cauzioni a garanzia della regolare esecuzione degli interventi;

e) definire eventuali accordi con i diversi soggetti a vario titolo competenti in materia forestale per l’espletamento delle diverse attività tecnico-amministrative necessarie all’applicazione della disciplina della compensazione.

 

     Art. 48. (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il regolamento contenente le prescrizioni di massima e di polizia forestale.

     2. Il regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale prevede:

     a) le modalità di governo, di trattamento e di utilizzazione dei boschi;

     b) le modalità per il taglio dei boschi;

     c) le modalità di utilizzazione dei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi;

     d) le indicazioni per la trasformazione dei terreni nudi e saldi e per le lavorazioni del suolo nei terreni a coltura agraria instabili, al fine del mantenimento e miglioramento della funzionalità idrogeologica;

     e) i criteri per l'esecuzione di movimenti di terreno;

     f) le modalità per il ripristino delle superfici percorse dal fuoco;

     g) le modalità per la conversione ad alto fusto dei boschi cedui invecchiati;

     h) le modalità di raccolta dello strame, delle foglie e dei semi;

     i) le modalità per lo sradicamento delle ceppaie;

     j) le modalità di utilizzazione e di eliminazione dei cespugli e degli arbusti;

     k) le regole da adottare per il pascolo del bestiame nei boschi;

     l) i requisiti dei castagneti da frutto;

     m) le modalità per l'uso del fuoco nel bosco, nel castagneto da frutto e nelle loro prossimità;

     n) le modalità per la raccolta, il trasporto e il commercio di piante, rami e cimali di specie arboree e arbustive provenienti dai boschi destinati ad uso "alberi di Natale";

     o) le modalità per la compilazione dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale e per l'accertamento di visita preliminare;

     p) ogni eventuale ulteriore prescrizione o indicazione a tutela del patrimonio silvo-pastorale.

     3. Per i boschi non interessati dai piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale le prescrizioni di massima e di polizia forestale costituiscono applicazione dell'assetto vegetazionale del piano territoriale di coordinamento paesistico.

 

     Art. 49. (Particolari norme di tutela per l'esercizio del pascolo e per la raccolta dello strame).

     1. Il pascolo nei boschi è consentito nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento previsto all'articolo 48.

     2. Nelle aree boscate ricadenti nel regime normativo di conservazione (CE) dell'assetto vegetazionale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) non è consentito il pascolo.

     3. Le aree classificate praterie in trasformazione (PR-TRZ) dell'assetto vegetazionale del vigente PTCP possono essere utilizzate a pascolo nel rispetto degli indirizzi applicativi ed esplicativi della normativa di PTCP e secondo le modalità all'uopo previste da apposito piano di gestione pastorale. Detto piano, elaborato per conto dell'interessato da un professionista abilitato e approvato dall'Ente delegato territorialmente competente, deve contenere l'indicazione dei carichi di bestiame massimi, degli interventi di miglioramento ammissibili e delle eventuali aree critiche da precludere a tale attività.

     4. Qualora le aree PR-TRZ dell'assetto vegetazionale del PTCP siano ricomprese tra le superfici oggetto di piano di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale, le stesse possono essere utilizzate a pascolo sempreché tale piano abbia i contenuti stabiliti per i piani di gestione pastorale di cui al comma 3.

     5. L'Ente delegato può autorizzare il pascolo nelle aree classificate PR-TRZ dal vigente PTCP anche in assenza dei piani di gestione pastorale, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità stabilite negli indirizzi applicativi ed esplicativi del PTCP e, comunque, per un numero di capi limitato, purchè tale carico non pregiudichi le condizioni di equilibrio ecologico e di stabilità dei pendii.

     6. La raccolta dello strame a fini commerciali nei boschi deve essere autorizzata dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 48.

     7. I proprietari o i conduttori di boschi sono esonerati dal richiedere l'autorizzazione di cui al comma 6 purchè l'asportazione dello strame nei loro boschi sia necessaria ed adeguata all'attività dell'azienda agricola dai medesimi posseduta. Sono altresì esonerati dalla richiesta di autorizzazione gli allevatori di bestiame che raccolgono lo strame, come lettiera, in quantità strettamente necessarie alle esigenze del proprio allevamento. E' comunque sempre vietata l'asportazione del terriccio.

 

TITOLO VI

DELEGHE

 

     Art. 50. (Specificazione delle funzioni delegate o attribuite).

     1. Rientrano nelle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e della l.r. 20/1996 tutti gli adempimenti inerenti alla istruttoria, alla approvazione e al collaudo dei progetti nonché al loro finanziamento per quanto concerne gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e agli articoli 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

     2. Rientrano altresì tra le funzioni delegate di cui al comma 1 le disposizioni previste agli articoli 7, 8, 13, 14, 15, 42, 46 e 49.

     3. (Omissis) [18].

     4. (Omissis) [19].

 

TITOLO VII

VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

 

     Art. 51. (Vigilanza).

     1. All'accertamento e alla contestazione della sanzione, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati nell'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) nonché il Corpo Forestale.

     2. Qualora l'accertamento della violazione sia stato effettuato da appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, gli enti cui spettano, a norma della l.r. 45/1982, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono tenuti a versare un quarto della somma introitata al Fondo assistenza e previdenza per il Corpo Forestale dello Stato costituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1981 n. 384.

 

     Art. 52. (Sanzioni).

     1. In tutti i boschi, anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, coloro che violano le norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 48, sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 45.000:

     a) per ogni pianta o ceppaia nei casi riguardanti: modalità dei tagli, potatura, cedui senza matricine, operazioni colturali nei boschi cedui;

     b) per ogni ara o frazione di ara nei casi riguardanti: allestimento e sgombero delle tagliate, ripristino dei boschi distrutti o deteriorati nonché taglio o eliminazione degli arbusti o dei cespugli;

     c) per ogni capo di bestiame nei casi di divieto di pascolo;

     d) per ogni pianta, ramo o cimale di specie arborea o arbustiva, trasportato o commerciato, proveniente dal bosco e destinato ad uso "albero di Natale".

     2. Nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, coloro che violano le norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 48 nonché le disposizioni di cui all'articolo 46 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle sanzioni previste dalle lettere b) e c) del precedente comma 1.

     3. In tutti i boschi e nei pascoli di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché nei terreni a coltura agraria e nei terreni nudi e saldi sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, coloro che violano le norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 48 della presente legge, diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2, e diverse da quelle previste dai commi 5, 6 e 10 sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 nonché all'obbligo di compiere i lavori di sistemazione prescritti dall'Ente delegato.

     4. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi ed in tutti i boschi, coloro che pongono in essere attività o eseguono movimenti di terreno senza le autorizzazioni o la denuncia di cui agli articoli 14, 35, 47 e 47 bis, o in contrasto con i limiti dimensionali previsti, sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000 per ogni decara o frazione inferiore nonché all'obbligo di compiere i lavori di sistemazione prescritti dall'Ente delegato [20].

     5. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi e in tutti i boschi coloro che non osservano le modalità esecutive prescritte caso per caso dalle autorizzazioni o contenute nella denuncia di cui agli articoli 14, 35 e 47, sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000 nonché all'obbligo di compiere i lavori loro imposti dall'Ente delegato.

     6. In tutti i boschi, anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, coloro che tagliano o danneggiano le piante o arrecano altri danni in violazione alle disposizioni di massima contenute nel regolamento di cui all'articolo 48 sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno arrecato e hanno l'obbligo di compiere i lavori loro imposti dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

     7. In tutti boschi, anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, coloro che sradicano piante o ceppaie in violazione alle prescrizioni di massima contenute nel regolamento di cui all'articolo 48 sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15.000 a lire 90.000 per ogni pianta o ceppaia sradicata.

     8. Per le violazioni al divieto di circolazione di cui agli articoli 14 comma 9 si applicano le sanzioni previste dalla l.r. 38/1992.

     9. Nei vivai forestali coloro che tagliano o danneggiano le piante o arrecano altri danni sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal sestuplo al decuplo del valore delle piante tagliate o del danno arrecato.

     10. La violazione delle norme contenute nei piani di gestione di cui all'articolo 49 comma 3 e nei disciplinari tecnici di cui all'articolo 24 comma 6 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000, nonché l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 lettera c) per ogni capo di bestiame in eccedenza.

     11. Per i trasgressori alle norme di prevenzione degli incendi boschivi previste nel regolamento di cui all'articolo 48 nonché dagli articoli 42 comma 2 e 44 comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.

     12. Coloro che in violazione dell'articolo 46 comma 1 commettono infrazioni urbanistico-edilizie nelle zone distrutte o danneggiate dal fuoco sono soggetti al pagamento anche di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 2.000.000 per ogni decara o frazione inferiore.

     13. Coloro che in violazione dell'articolo 12 danneggiano una pianta ricompresa nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 6.000.000.

     14. Coloro che in violazione dell'articolo 12 abbattono una pianta ricompresa nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 20.000.000.

     15. Coloro che in violazione dell'articolo 10, comma 4 danneggiano, disperdono o distruggono intenzionalmente, detengono e commerciano nidi di formica del gruppo Formica Rufa o ne asportano uova, larve, bozzoli, adulti, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.

     16. Coloro che in violazione dell'articolo 10, comma 3 non rispettano le norme contenute nello specifico provvedimento regionale, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 45.000 per ogni pianta non trattata secondo quanto prescritto.

 

     Art. 53. (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).

     1. Le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono delegate agli Enti delegati o alle Province, per quanto di rispettiva competenza.

     2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della l.r. 45/1982.

 

     Art. 54. (Potere sostitutivo per inosservanza di norme e prescrizioni nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici).

     1. In tutti i casi di inottemperanza di cui all'articolo 52 commi 3, 4, 5 e 6, qualora i soggetti interessati non compiano i lavori loro imposti, l'ente competente, previa diffida, adotta le misure necessarie per l'esecuzione d'ufficio e provvede a carico del trasgressore per il recupero delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio.

 

     Art. 55. (Valutazione delle piante tagliate e del danno arrecato per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).

     1. Negli illeciti forestali cui è connessa l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria la valutazione delle piante tagliate è effettuata dagli organi competenti ai sensi della l.r. 45/1982 sulla base di apposite tariffe approvate con il Regolamento di cui all'articolo 48.

     2. Per la formazione di tali tariffe si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 41, 42, 43 e 44 del regio decreto 16 maggio 1926 n. 1126.

     3. Negli illeciti forestali cui è connessa l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, la valutazione del danno arrecato è effettuata dagli organi competenti ai sensi della l.r. 45/1982 e si applica, in quanto compatibile, l'articolo 45 del r.d. 1126/1926.

 

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 56. (Impiego del Corpo Forestale dello Stato).

     1. L'impiego del Corpo Forestale dello Stato, in tutti i casi in cui lo stesso è previsto dalla presente legge, avviene a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 11 e dell'articolo 71 del d.P.R. 616/1977.

     2. In attesa di una specifica disciplina legislativa statale, l'impiego del Corpo Forestale dello Stato è disciplinato dalla convenzione sottoscritta dal Presidente della Giunta Regionale e dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 5866 in data 20 ottobre 1983.

     3. Gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, siti nei capoluoghi di Provincia, sono le sedi operative regionali nelle quali il Corpo Forestale dello Stato espleta le attività ad esso attribuite da leggi regionali e dalla convenzione di cui al comma 2.

 

          Art. 57. (Aree protette).

     1. Nelle aree protette regionali di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) gli interventi di cui all'articolo 7 commi 1 e 2 possono essere attuati dagli Enti di gestione delle aree medesime, d'intesa con gli Enti delegati territorialmente competenti.

     2. L'autorizzazione all'abbattimento degli alberi monumentali per le motivazioni di cui all'articolo 12 comma 3, relativamente agli esemplari ricadenti nelle aree protette regionali, è rilasciata previo parere del competente Ente di gestione delle aree protette stesse.

     3. I piani di assestamento di cui all'articolo 19 relativi a patrimoni silvo pastorali ricadenti nelle aree protette regionali tengono conto anche della specifica pianificazione delle aree medesime.

 

     Art. 58. (Norma transitoria).

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio l'approvazione del Programma forestale regionale di cui all'articolo 6. In attesa della approvazione del programma forestale regionale l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge ha luogo in armonia con il piano forestale nazionale, con il piano regionale di sviluppo agro-forestale, con i piani di sviluppo socio- economico delle Comunità montane e con i piani di sviluppo agricolo degli Enti delegati.

     2. L'elenco degli alberi monumentali di cui all'articolo 12, comma 2 è approvato dalla Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ed è suscettibile di aggiornamento.

     3. Sulle aree di cui all'articolo 49 comma 3 l'Ente delegato può autorizzare il pascolamento, in via transitoria, anche in assenza del piano di gestione pastorale, previo parere della commissione consultiva di cui alla l.r. 6/1978. Tale autorizzazione ha comunque una validità non superiore a tre anni e non è rinnovabile.

     4. Gli effetti degli articoli 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 60 decorreranno dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo.

 

     Art. 59. (Sostituzione di norme).

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge sostituiscono, per quanto non compatibili, le disposizioni:

     a) del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267;

     b) del regio decreto 16 maggio 1926 n. 1126;

     c) della legge 9 ottobre 1967 n. 950 (sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale);

     d) della legge 1 marzo 1975 n. 47 (norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi) e successive modifiche e integrazioni.

     2. [21].

     3. [22].

 

     Art. 60. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 novembre 2005, n. 16.

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6.

[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 novembre 2005, n. 16.

[4] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[11] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21.

[12] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 8 luglio 2013, n. 20.

[13] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 8 luglio 2013, n. 20.

[14] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2008, n. 35.

[15] Comma modificato dall'art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così sostituito dall'art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7.

[16] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

[17] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

[18] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7.

[19] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7.

[20] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

[21] Modifica la L.R. 28 gennaio 1993, n. 9.

[22] Modifica la L.R. 28 gennaio 1993, n. 9.