§ 95.27.1 - R.D. 5 giugno 1933, n. 712.
Norme integrative degli articoli 199 e 200 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale, concernenti la tassa di occupazione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.27 tributi locali
Data:05/06/1933
Numero:712


Sommario
Art. 1.      All'art. 199 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 2.      Alla lettera a) dell'art. 200 del predetto testo unico sono aggiunte le seguenti parole: "gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione di tabacchi".


§ 95.27.1 - R.D. 5 giugno 1933, n. 712.

Norme integrative degli articoli 199 e 200 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale, concernenti la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche

(G.U. 6 luglio 1933, n. 155)

 

     Art. 1.

     All'art. 199 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Per i distributori di carburanti muniti di due serbatoi sotterranei la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento alla capacità di un solo serbatoio, che sarà quello minore nel caso che essi siano di differente capacità.

     "Tale tassa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri dell'altro serbatoio.

     "Per l'occupazione temporanea del suolo fatta con carrelli mobili per la distribuzione di carburanti e lubrificanti, la tassa non può superare il quarto di quella prevista dal primo e secondo comma del presente articolo, quando il carrello non sia raccordato a serbatoi collocati nel suolo pubblico.

     "Per l'impianto, l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo di pertinenza del comune è dovuta una tassa annuale nei limiti come seguono.

 

Località in cui si trovano situati gli apparecchi

Classi di comuni (art. 11)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

a) Centro dell'abitato

60

60

50

45

37,50

30

20

10

10

b) Zona limitrofa

40

40

35

30

25

20

10

10

10

c) Sobborghi e zone periferiche

20

20

10

10

10

10

10

10

10

d) Frazioni

10

10

10

10

10

10

10

10

10

 

     "Per l'occupazione del suolo o soprassuolo di pertinenza della provincia la tassa unica annuale è fissata in lire cinque".

 

          Art. 2.

     Alla lettera a) dell'art. 200 del predetto testo unico sono aggiunte le seguenti parole: "gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione di tabacchi".

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.