§ 27.6.85 - L. 22 dicembre 1969, n. 964.
Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:22/12/1969
Numero:964


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      Per i disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali relativi all'esercizio 1968 la Sezione autonoma per il credito a breve termine potrà inoltre effettuare anticipazioni sulla base del [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Le perdite di esercizio regolarmente accertate delle aziende speciali di trasporto di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578 relative agli esercizi 1967, 1968 e [...]
Art. 6.      Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile può disporre indagini circa l'andamento ed il costo dei servizi pubblici di trasporto, di cui alla lettera e) dell'articolo 3 del testo unico [...]
Art. 7.      Il termine previsto dall'articolo 4 del decreto legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, prorogato al 31 dicembre 1970 dall'articolo 61 del decreto legge [...]
Art. 8.      A decorrere dal 1 gennaio 1971 l'assegnazione a favore delle province sul fondo di cui al secondo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con [...]
Art. 9.      Il fondo da istituire negli anni 1969 e 1970 nel bilancio del Ministero dell'interno, per gli scopi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 420, è determinato, in deroga a quanto [...]
Art. 10.      A decorrere dall'anno 1971, ai comuni e alle province che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 [...]
Art. 11.      Le quote di compartecipazione del 7,80 per cento e del 2,60 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, da attribuire ai comuni ed alle province a norma degli [...]
Art. 12.      A decorrere dal 1 gennaio 1969, fermo restando il disposto dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, la quota dell'1,10 per cento del provento complessivo dell'imposta generale [...]
Art. 13.      A compensazione della perdita subita dai comuni, a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, è attribuita ai comuni stessi, per gli anni 1967, 1968 e 1969, una [...]
Art. 14.      A decorrere dal 1 gennaio 1970, in favore dei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, è attribuita una quota pari allo 0,75 per cento del provento IGE riscosso nel terzo [...]
Art. 15.      A garanzia dell'ammortamento dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, per il finanziamento delle opere pubbliche di loro competenza, i comuni e le province sono autorizzati a [...]
Art. 16.      La somministrazione dei mutui, assistiti dal contributo o concorso statali, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonché dagli altri istituti di cui all'articolo precedente, avviene su [...]
Art. 17.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sul restante venti per cento, o eventuale minore quota quale risulta dal conto consuntivo, [...]
Art. 18.      L'obbligo da parte dei comuni di corrispondere allo Stato, in sede di assegnazione in loro favore del contributo nelle spese per l'istruzione pubblica, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge [...]
Art. 19. 
Art. 20.      Nella prima applicazione della presente legge le eventuali proposte dei comitati provinciali dei prezzi, integrati da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale di cui al precedente art. [...]
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26.      Le sanzioni previste dal secondo comma dell'articolo 45 del decreto legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, dall'articolo 17 del decreto [...]
Art. 27.  Disposizioni finanziarie.
Art. 28.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 44.000 milioni per l'anno finanziario 1968 lire 31.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e in lire 68.500 milioni [...]


§ 27.6.85 - L. 22 dicembre 1969, n. 964. [1]

Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale.

(G.U. 30 dicembre 1969, n. 327).

 

     Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     Per i disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali relativi all'esercizio 1968 la Sezione autonoma per il credito a breve termine potrà inoltre effettuare anticipazioni sulla base del decreto che autorizza l'assunzione del prestito a copertura del disavanzo stesso.

 

     Art. 4. [3]

 

     Art. 5.

     Le perdite di esercizio regolarmente accertate delle aziende speciali di trasporto di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578 relative agli esercizi 1967, 1968 e 1969, concorrono, a richiesta del comune o della provincia, nella misura del 50 per cento, o comunque in misura non inferiore a quella inscritta nell'ultimo bilancio comunale o provinciale approvato, alla formazione del disavanzo economico del bilancio di previsione degli enti municipalizzatori o

provincializzatori ai fini dell'autorizzazione del mutuo per la copertura dell'anzidetto disavanzo.

     I mutui per il finanziamento della residua perdita di esercizio possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita presso la Cassa stessa, o da altro Istituto di credito e ad essi non sono applicabili le limitazioni di cui al primo comma dell'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

     Detti mutui possono essere garantiti dallo Stato, con decreto del Ministro per il tesoro, qualora i mutuatari non abbiano disponibilità sui cespiti delegabili di cui al successivo articolo 15.

     Il ricavato dei mutui deve essere destinato alla estinzione dei finanziamenti ottenuti o di altre passività esistenti in relazione alla residua perdita di cui al secondo comma.

     Alle aziende municipalizzate o provincializzate di cui al primo comma può essere concesso il sussidio governativo previsto dalla legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni.

 

     Art. 6.

     Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile può disporre indagini circa l'andamento ed il costo dei servizi pubblici di trasporto, di cui alla lettera e) dell'articolo 3 del testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e proporre ai consigli comunali e provinciali l'adeguamento delle tariffe dei pubblici servizi di trasporto.

     Entro due mesi dalla data di ricevimento dell'invito ministeriale i consigli comunali e provinciali sono tenuti a deliberare sulla proposta di adeguamento delle tariffe.

     Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

     In caso di mancata ratifica il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile invita i consigli comunali e provinciali a riesaminare, entro il termine di sessanta giorni, la precedente deliberazione.

     Trascorsi infruttuosamente i termini previsti al secondo e quarto comma del presente articolo o quando anche la seconda deliberazione non abbia ottenuto la ratifica, anche per manifesta ed immotivata inadeguatezza delle tariffe, il Ministro per l'interno sentiti il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile ed il Comitato interministeriale prezzi, provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle tariffe.

 

     Art. 7.

     Il termine previsto dall'articolo 4 del decreto legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, prorogato al 31 dicembre 1970 dall'articolo 61 del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è soppresso.

     Le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del termine di cui al precedente comma sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato e devolute, a decorrere dal 1 gennaio 1971, a favore dei comuni.

     La ripartizione viene effettuata:

     a) per metà in proporzione diretta della popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico;

     b) per metà in proporzione inversa al gettito pro capite dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, nonché delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati di ciascun comune per la relativa popolazione residente.

     Il gettito dei tributi di cui alla lettera b) del comma precedente è quello iscritto a ruolo nel terzo esercizio antecedente a quello cui il riparto si riferisce.

     I versamenti verranno effettuati con modalità da stabilirsi con decreti del Ministro per le finanze, d'intesa con quello del tesoro.

     Le somme devolute ai comuni ai sensi del secondo comma sono delegabili a garanzia di mutui assunti o da assumere.

 

     Art. 8.

     A decorrere dal 1 gennaio 1971 l'assegnazione a favore delle province sul fondo di cui al secondo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è elevato da un terzo a due quinti dell'ammontare dei versamenti annui delle tasse di circolazione.

 

     Art. 9.

     Il fondo da istituire negli anni 1969 e 1970 nel bilancio del Ministero dell'interno, per gli scopi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 420, è determinato, in deroga a quanto previsto alla lettera a) dell'articolo 3 della citata legge n. 420, in importo pari al 4 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso negli anni finanziari 1966 e 1967.

 

     Art. 10.

     A decorrere dall'anno 1971, ai comuni e alle province che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, non conseguano il pareggio economico del bilancio, è concesso un contributo annuale, sempre che non fruiscano di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

     Per i comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

     Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle province e di tre quarti ai comuni.

     Al predetto fondo è devoluta la quota del 4 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso nel terzo esercizio antecedente.

     I contributi a favore dei comuni e delle province interessati sono stabiliti annualmente, con decreti del Ministro per l'interno, in misura proporzionale all'importo del mutuo autorizzato per il pareggio del bilancio relativo al penultimo esercizio precedente, in base a un coefficiente da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro.

     Il coefficiente di cui al comma precedente è calcolato separatamente per le province e per i comuni dividendo l'ammontare della quota loro spettante sul fondo previsto dal presente articolo per l'importo complessivo dei mutui autorizzati a pareggio dei bilanci relativi al penultimo esercizio precedente rispettivamente delle province e dei comuni, che non abbiano fruito, per lo stesso esercizio, di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

 

     Art. 11.

     Le quote di compartecipazione del 7,80 per cento e del 2,60 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, da attribuire ai comuni ed alle province a norma degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, sono determinate, a partire dall'anno finanziario 1969, sul provento netto riscosso nel terzo esercizio antecedente.

     Con effetto dal 1 gennaio 1970 le predette quote sono elevate, rispettivamente, al 9,40 e al 3,50 per cento e sono così ripartite:

     a) per metà in proporzione diretta della popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico;

     b) per metà in proporzione inversa al gettito pro capite dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, per i comuni, e dell'addizionale provinciale a detto tributo per le province, nonché delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati di ciascun comune e di ciascuna provincia per la relativa popolazione residente.

     Il gettito dei tributi di cui alla lettera b) del comma precedente è quello iscritto a ruolo nel terzo esercizio antecedente a quello cui il riparto si riferisce.

     L'art. 4 della legge 28 marzo 1968, n. 420, è abrogato.

 

     Art. 12.

     A decorrere dal 1 gennaio 1969, fermo restando il disposto dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, la quota dell'1,10 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata da attribuire, in virtù dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014, ai comuni parzialmente montani, è ripartita in base alla percentuale di popolazione residente in ciascun comune, alla data dell'ultimo censimento demografico, corrispondente al rapporto proporzionale corrente tra la parte di territorio considerata montana, ai sensi della legge 30 luglio 1957, n. 657, e l'intero territorio comunale.

 

     Art. 13.

     A compensazione della perdita subita dai comuni, a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, è attribuita ai comuni stessi, per gli anni 1967, 1968 e 1969, una integrazione a carico del bilancio dello Stato pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite negli stessi anni 1967, 1968 e 1969 a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1969, n. 1079.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato ad erogare ai comuni, con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti, acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo di imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

     Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.

     Con le integrazioni di cui al primo comma del presente articolo viene a cessare l'obbligo per lo Stato di provvedere alla compensazione a favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia, nonché delle relative supercontribuzioni e addizionali, disposta con legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

     Ai fini della corresponsione dell'integrazione, di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 44.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968.

 

     Art. 14.

     A decorrere dal 1 gennaio 1970, in favore dei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, è attribuita una quota pari allo 0,75 per cento del provento IGE riscosso nel terzo esercizio antecedente.

     Tale ammontare sarà ripartito tra i comuni, di cui al comma precedente, in proporzione all'ammontare delle riscossioni conseguite da ciascuno di essi nell'anno 1959 per l'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

     Le modalità relative alla ripartizione suddetta saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze sentiti i Ministri per l'interno e per il tesoro.

     Alla liquidazione delle somme di spettanza di ciascun comune interessato si provvede annualmente, a cura delle intendenze di finanza, con ordinativi su aperture di credito emessi senza limite di importo sul competente capitolo di spesa.

 

     Art. 15.

     A garanzia dell'ammortamento dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, per il finanziamento delle opere pubbliche di loro competenza, i comuni e le province sono autorizzati a rilasciare, a favore dell'istituto mutuante, delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, sulle imposte di consumo, sulle compartecipazioni a tributi erariali, sull'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, sull'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 973, nonché sui contributi permanenti a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato.

     Gli istituti e sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio termine e gli enti ed istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi, nonché gli Istituti di credito agrario e gli istituti autorizzati ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 176, per le opere di cui all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed agli articoli 9, 16 e 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono autorizzati, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a concedere i mutui di cui trattasi e ad accettare in garanzia le delegazioni di pagamento sulle sovrimposte fondiarie, compartecipazioni, tributi e contributi di cui al precedente comma.

     Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti della garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie delle suddette aziende, enti ed istituti finanziari.

 

     Art. 16.

     La somministrazione dei mutui, assistiti dal contributo o concorso statali, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonché dagli altri istituti di cui all'articolo precedente, avviene su richiesta del rappresentante legale dell'ente interessato, corredata dallo stato di avanzamento dei lavori, vistato dal Genio civile, in deroga all'articolo 82 del testo unico delle leggi riguardanti l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in deroga all'articolo 168 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

 

     Art. 17.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sul restante venti per cento, o eventuale minore quota quale risulta dal conto consuntivo, deliberato dal consiglio comunale o provinciale, dei mutui autorizzati ad integrazione dei bilanci comunali per gli esercizi dal 1957 al 1961 incluso e dei bilanci provinciali per gli esercizi dal 1957 al 1968 incluso, ai comuni ed alle province che, per mancanza di cespiti delegabili, non abbiano potuto o non possano contrarre per intero i relativi mutui.

     I mutui contratti ai sensi del precedente comma devono essere destinati alla estinzione delle anticipazioni a suo tempo ottenute in conto dei relativi disavanzi economici, nonché al pagamento delle eventuali spese regolarmente impegnate, previste nei bilanci cui i mutui stessi si riferiscono e non ancora soddisfatte.

     Ai mutui di cui al precedente articolo non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

 

     Art. 18.

     L'obbligo da parte dei comuni di corrispondere allo Stato, in sede di assegnazione in loro favore del contributo nelle spese per l'istruzione pubblica, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, gli oneri concernenti le spese sostenute alla data del 30 settembre 1963 per il trattamento economico corrisposto al personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio presso le cessate scuole di avviamento professionale, consolidati ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, cessa a decorrere dal 1 gennaio 1970.

 

     Art. 19. [4]

 

     Art. 20.

     Nella prima applicazione della presente legge le eventuali proposte dei comitati provinciali dei prezzi, integrati da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale di cui al precedente art. 19, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale.

     Entro 60 giorni dalla stessa data il Ministro per le finanze emana il decreto con il quale vengono determinati i valori di cui al predetto articolo 19. In base a tale decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, i comuni adottano le determinazioni di loro competenza.

 

          Art. 21. [5]

 

     Art. 22. [6]

 

     Art. 23. [7]

 

     Art. 24. [8]

 

     Art. 25. [9]

 

     Art. 26.

     Le sanzioni previste dal secondo comma dell'articolo 45 del decreto legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, dall'articolo 17 del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, nonché dal comma aggiunto con la legge 7 febbraio 1968, n. 26, all'articolo 3 del decreto legge 11 dicembre 1967, numero 1150, si applicano alle costruzioni economiche e popolari, contemplate dalle disposizioni stesse, ultimate entro il 31 dicembre 1973.

 

     Art. 27. Disposizioni finanziarie.

     Alle spese concernenti erogazioni alle province, ai comuni ed agli altri enti ed istituti, di quote di compartecipazioni al provento di tributi erariali, di contributi compensativi di minori entrate derivanti da soppressione o modifica di tributi locali e da agevolazioni fiscali, di contributi a pareggio economico di bilancio, nonché di quote di entrate devolute agli enti ed istituti anzidetti e di ritenute d'acconto dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni, e delle relative addizionali provinciali, operate ai sensi dell'art. 273 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, numero 645, si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

     La norma di cui al precedente comma si applica anche alle spese iscritte in bilancio, per i suindicati titoli, in esercizi precedenti al 1968.

 

     Art. 28.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 44.000 milioni per l'anno finanziario 1968 lire 31.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e in lire 68.500 milioni per l'anno finanziario 1970 si provvede con corrispondenti riduzioni del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari 1968, 1969 e 1970.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[1] Sostituisce la parte seconda, libro II del R.D. 2 gennaio 1913, n. 453.

[2] Aggiunge la parte terza al libro II del R.D. 2 gennaio 1913, n. 453.

[3] Sostituisce l'art. 305 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[4] Sostituisce l'art. 22 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[5] Sostituisce l'art. 1 della L. 21 novembre 1966, n. 1045.

[6] Sostituisce la lettera a), art. 2 della L. 4 aprile 1964, n. 171.

[7] Modifica l'art. 20 del R.D. 14 settembre 1931 , n. 1175.

[8] Sostituisce l'art. 63 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[9] Sostituisce il comma primo, art. 297 sexies, sub articolo 4 della L. 18 maggio 1967, n. 388.