§ 1.6.4 - L. 13 luglio 1911, n. 774.
Recante provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.6 opere idrauliche
Data:13/07/1911
Numero:774


Sommario
Art. 1.      Nei bacini montani dei corsi d'acqua sono eseguite a cura e spese dello Stato, con appositi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, le opere di sistemazione [...]
Art. 2.      Saranno anche eseguiti a cura e spese dello Stato, entro i limiti dei fondi stanziati annualmente nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio i lavori di risaldamento e [...]
Art. 3.      Con decreto o con decreti Reali successivi su proposta dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la commissione centrale, di cui all'art. 20, per i lavori [...]
Art. 4.      La commissione centrale, in base a studi di massima, propone lo ordine ed il modo di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 nei vari bacini montani, a seconda della loro urgenza, [...]
Art. 5.      Alla compilazione dei progetti, ed alla esecuzione dei lavori, di cui all'art. 1, attendono gli uffici del genio civile e quelli d'ispezione forestale, secondo la rispettiva competenza e [...]
Art. 6.      Per lavori di cui all'art. 2, si provvede dall'amministrazione forestale, sentito il comitato tecnico del consiglio superiore delle acque e foreste, ed ove occorra, il Ministero dei lavori [...]
Art. 7.      Nei progetti di rimboscamento di cui all'art. 1 debbonsi indicare i terreni già dissodati, nei quali potrà provvisoriamente essere permessa senza danno la continuazione della coltura fino a [...]
Art. 8.      Pei avori di cui all'art. 2 gli uffici di ispezione forestale compilano l'elenco dei terreni che debbono essere rinsaldati o rimboscati.
Art. 9.      Ove i terreni, ai quali verranno applicate le disposizioni dei precedenti articoli, siano pascolativi, cespugliati, od in qualche modo redditivi, è temporaneamente assegnata ai proprietari una [...]
Art. 10.      Se, ai fini del rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi, di cui agli articoli 7 e 8, si riconosce dall'ufficio forestale bastante la semplice esclusione degli animali da pascolo per un [...]
Art. 11.      Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di risaldamento e rimboscamento dei terreni saranno consegnate ai proprietari che dovranno [...]
Art. 12.      Nei terreni rimboscati per effetto della presente legge non sarà mai permessa la coltura agraria.
Art. 13.      I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la commissione centrale, nei casi previsti dell' art. 1, oppure il solo ministro di agricoltura, industria e [...]
Art. 14.      I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini di cui alla presente legge, che dai loro proprietari siano rimboscati e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di [...]
Art. 15.      Alla provincia od alle provincie interessate, quando di accordo ne facciano domanda, i Ministeri dei lavori pubblici, di agricoltura industria e commercio e del tesoro potranno concedere la [...]
Art. 16.      Le disposizioni della presente legge sono estese ai lavori di sistemazione nei bacini montani di Basilicata, Calabria, Sardegna e del Sele, ferma sempre restando l'eccezione fatta dal secondo [...]
Art. 17.      Per le opere di sistemazione montana in corso di esecuzione a cura dei consorzi od altri enti, a termini della legge, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523, saranno liquidati i lavori compiuti [...]
Art. 18.      E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 6,000,000 per lavori forestali, studi, rilievi, progetti, contributi, indennità, premi ed ogni altra spesa relativa ai bacini di cui all'art. 2 [...]
Art. 19.      I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sono autorizzati ad assumere personale tecnico straordinario per la sistemazione dei bacini montani di cui nella tabella C [...]
Art. 20.      Con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sarà costituita, con sede presso il Ministero dei lavori pubblici, una commissione centrale consultiva per le [...]
Art. 21.      La commissione centrale provvede alla raccolta ordinata e metodica delle osservazioni idrografiche in relazione alle metereologiche che riguardano i corsi di acqua e i loro bacini.
Art. 22.      Le disposizioni contenute negli articoli da 2 a 12, 14, 15, 18, 21, 22, 30, 31, 38, 39, 41, 44, 45, 53, 54 e 96 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche delle varie categorie approvato [...]
Art. 23.      Sono soppressi l'art. 19, l'ultimo comma dell'art. 26, gli articoli 36, 37, 40, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 56, 75, 76 e l'ultimo comma (lettera f) dell'art. 98 del testo unico di cui all'articolo [...]
Art. 24.      Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, ha facoltà di accettare da provincie, comuni e consorzi anticipazioni di fondi per l'esecuzione di lavori alle opere [...]
Art. 25.      Le chiaviche attraversanti le arginature di 2ª categoria e le sommità arginali concesse ad uso strada, debbono essere mantenute da chi ne ha l'obbligo in condizioni da poter sempre funzionare [...]
Art. 26.      Le disposizioni della presente legge relative ai consorzi per quanto possano trovare applicazione, sono estese alle amministrazioni provinciali e comunali quando si sostituiscano ai consorzi [...]
Art. 27.      Per le opere idrauliche di 3ª categoria, le quali alla data della entrata in vigore della presente legge fossero già state classificate per decreto reale, secondo le norme del testo unico 25 [...]
Art. 28.      I molini natanti, esistenti in pubblici corsi d'acqua alla data della promulgazione della presente legge, saranno gradatamente rimossi per disposizione ministeriale.
Art. 29.      Con decreti Reali, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni di questo titolo III, con quelle della legge anteriore relativa alle opere idrauliche [...]
Art. 30.      I progetti tecnici di cui all'art. 7 della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (testo unico approvato con regio decreto 22 marzo 1900, n. 195) oltre quanto è prescritto [...]
Art. 31.      Negli anzidetti progetti tecnici potrà anche essere tenuto conto delle opere necessarie per la provvista dell'acqua potabile.
Art. 32.      I consorzi già costituiti o che si costituiscano per la esecuzione o per la manutenzione di opere di bonifica nel territorio di uno o più comuni potranno sostituirsi ai comuni stessi per la [...]
Art. 33.      Per ciascuna bonificazione da eseguirsi a cura dello Stato o col concorso di esso si dovrà, coordinatamente al progetto tecnico, compilare un progetto economico, il quale, oltre lo elenco degli [...]
Art. 34.      L'aggiunta del 12 per cento, di cui nell'art. 10 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, per le spese di studi e compilazione di progetti di amministrazione e di personale per direzione e [...]
Art. 35.      Sono abolite le commissioni, di cui all'art. 13 del testo unico richiamato all'articolo precedente, e la commissione tecnica centrale per le bonificazioni istituita a norma dell'art. 7 del [...]
Art. 36.      Il terzo arbitro, di cui all'art. 15 secondo comma, del testo unico richiamato nell'art. 30 precedente, sarà nominato dal presidente della Corte d'appello territoriale fra i consiglieri della [...]
Art. 37.      Le bonificazioni di seconda categoria, oltreché dai corsorzi degli interessati volontari ed obbligatori, possono eseguirsi e mantenersi dalle provincie, dai comuni, nonché da semplici privati.
Art. 38.      Il contributo dello Stato nelle spese per le bonificazioni di seconda categoria, nei casi previsti dall'art. 25 del testo unico di cui agli articoli precedenti può essere aumentato sino a tre [...]
Art. 39.      Nei consorzi di bonifica già regolarmente costituiti a senso di legge, od anche per effetto di antiche disposizioni, la maggioranza per le deliberazioni dell'assemblea generale degli [...]
Art. 40.      Qualora non possa venirsi ad un accordo nella misura delle indennità per occupazioni temporanee, anche per colmate, o del prezzo di espropriazione, si procederà a norma della legge 25 giugno [...]
Art. 41.      La indennità di espropriazione per fondi redditizi è valutata in base alla media del reddito netto effettivo del quinquennio antecedente alla pubblicazione del piano particolareggiato di [...]
Art. 42.      Quando le opere sono eseguite direttamente dallo Stato, o da provincie o da comuni, spettano ad essi i diritti e le facoltà che il testo unico 22 marzo 1900 n. 195 attribuisce ai consorzi [...]
Art. 43.      Alla bonificazione idraulica di un dato territorio deve sempre susseguire quella agricola a carico dei proprietari dei terreni bonificati da iniziarsi e compiersi nei termini che saranno [...]
Art. 44.      Il Governo potrà con decreto Reale, sentita la commissione centrale, nonché il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, determinare quali disposizioni del testo unico 10 [...]
Art. 45.      Al comma secondo dell'art. 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile, approvato con regio decreto 3 settembre 1906, n. 522, è sostituito il seguente:
Art. 46.      Le disposizioni contenute negli articoli da 2 a 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, da 16 a 19 della legge 5 maggio 1907, n. 257 che istituisce il Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova [...]
Art. 47.      La tabella A, allegata alla legge 5 maggio 1907, n. 257 è sostituita dalla seguente:
Art. 48.      Con decreti reali, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni del presente titolo, rispettivamente con quelle delle leggi testo unico 3 settembre [...]


§ 1.6.4 - L. 13 luglio 1911, n. 774.

Recante provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni.

(G.U. 3 agosto 1911, n. 181).

 

TITOLO I

SISTEMAZIONE DEI BACINI MONTANI

 

Art. 1.

     Nei bacini montani dei corsi d'acqua sono eseguite a cura e spese dello Stato, con appositi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, le opere di sistemazione idraulico-forestale necessariamente coordinato e collegate ad opere idrauliche o portuali di qualunque categoria o classe, ovvero ad altre opere pubbliche eseguite o sussidiate dal Ministero dei lavori pubblici.

     I lavori di rimboscamento e rinsodamento di bacini montani necessariamente coordinati ad opere di bonifica continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'art. 7 lettera b del testo unico approvato con regio decreto 22 marzo 1900, n. 195, ed il riparto della relativa spesa continuerà ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico; ma anche a questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge.

 

     Art. 2.

     Saranno anche eseguiti a cura e spese dello Stato, entro i limiti dei fondi stanziati annualmente nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio i lavori di risaldamento e rimboscamento dei terreni compresi in un bacino montano o in una parte di esso, quando, pur non riscontrandosi i caratteri di cui al precedente art. 1, le condizioni dei terreni siano tali da compromettere, con danno pubblico, la consistenza del suolo, la sicurezza degli abitati o il buon regime delle acque.

 

     Art. 3.

     Con decreto o con decreti Reali successivi su proposta dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la commissione centrale, di cui all'art. 20, per i lavori indicati all'art. 1 e il consiglio superiore delle acque e foreste per quelli indicati all'art. 2, sono determinati i bacini montani e i comuni nei quali essi si estendono, in cui dovranno eseguirsi i detti lavori.

 

     Art. 4.

     La commissione centrale, in base a studi di massima, propone lo ordine ed il modo di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 nei vari bacini montani, a seconda della loro urgenza, dell'importanza delle opere pubbliche a cui la sistemazione montana è coordinata, tenuto anche conto delle speciali condizioni contemplate nel primo comma dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, ed entro i limiti dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, così per lavori come per indennità.

     Il programma per detti lavori sarà studiato in modo da intensificarli successivamente in un numero limitato di bacini, opportunamente scelti nelle varie regioni del Regno, contemplate dall'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e in queste, nelle località dove le condizioni speciali di urgenza si presentano maggiori.

     Per i progetti dei lavori di cui all'art. 2 provvede il comitato tecnico del consiglio superiore delle acque e foreste.

     La commissione centrale e il comitato tecnico sunnominati possono parimente fare le loro proposte in base a studi di massima presentati dai consigli provinciali o altri enti locali interessati.

 

     Art. 5.

     Alla compilazione dei progetti, ed alla esecuzione dei lavori, di cui all'art. 1, attendono gli uffici del genio civile e quelli d'ispezione forestale, secondo la rispettiva competenza e rimanendo immutata la dipendenza dai rispettivi Ministeri.

     Con decreti emanati d'accordo tra i ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio saranno istituiti uffici speciali composti di funzionari dei due corpi per determinati bacini idrografici o gruppi di bacini, che lo richieggano per la loro importanza.

     Nel decreto ministeriale della loro costituzione, si designano la sede la circoscrizione, che potrà anche essere interprovinciale, e la composizione di detti uffici speciali.

     Possono istituirsi sezioni speciali, anche distaccate e con personale misto, aggregate ad uffici ordinari del genio civile o ad uffici ordinari di ripartimento forestale, secondo la prevalenza delle opere idrauliche o di quelle forestali.

     L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui all'art. 1 della presente legge, è regolata dall'art. 322 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 (allegato F) modificato dalla legge 15 giugno 1893, n. 294, e per quanto concerne il compartimento del magistrato alle acque di Venezia, dagli articoli 5 e 14 della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni.

     Il collaudo dei lavori di rinsaldamento e rimboscamento è fatto da una commissione tecnica nominata dai ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

 

     Art. 6.

     Per lavori di cui all'art. 2, si provvede dall'amministrazione forestale, sentito il comitato tecnico del consiglio superiore delle acque e foreste, ed ove occorra, il Ministero dei lavori pubblici.

     L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui agli articoli 1 e 2 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità.

 

     Art. 7.

     Nei progetti di rimboscamento di cui all'art. 1 debbonsi indicare i terreni già dissodati, nei quali potrà provvisoriamente essere permessa senza danno la continuazione della coltura fino a nuova contraria disposizione, e quelli nei quali si possa limitare il consolidamento all'inerbamento semplice o alla creazione di pascoli alberati, sottoposti a determinati vincoli di uso per la pastorizia disciplinata.

     In detti progetti potranno essere pure considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino, e utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.

     Compilato il progetto di massima a cura degli uffici indicati nello articolo precedente, questi preparano, distintamente per ciascun comune, l'elenco dei terreni compresi nel perimetro considerato dal progetto.

     L'elenco deve indicare: la denominazione del terreno ed il nome del proprietario risultanti dal catasto, oppure dai ruoli dell'imposta fondiaria, i confini dell'allibramento, la estensione, la superficie e lo stato di coltura, i lavori da eseguirsi in ciascun fondo, ed il piano di rimboscamento e di coltura da applicarsi.

     L'elenco è pubblicato per 20 giorni all'albo pretorio di ciascun comune interessato ed entro questo termine l'elenco è notificato gratuitamente, per mezzo dell'usciere dell'ufficio di conciliazione o del messo comunale, al domicilio degli interessati che dal giorno dell'atto di notificazione avranno 30 giorni per ricorrere o fare opposizione.

     Trascorso il detto termine, sarà sentita la commissione centrale sulle opposizioni o sui ricorsi; quindi il ministro di agricoltura, industria e commercio approva l'elenco con decreto motivato.

     Dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione i terreni compresi nei detti perimetri sono sottoposti, quando già non lo siano, al vincolo forestale stabilito dalla legge 20 giugno 1877, n. 3917 , ed i proprietari dei medesimi non possono opporsi alle opere che vi devono essere eseguite a termini degli articoli precedenti.

 

     Art. 8.

     Pei avori di cui all'art. 2 gli uffici di ispezione forestale compilano l'elenco dei terreni che debbono essere rinsaldati o rimboscati.

     Alla compilazione, approvazione e pubblicazione di questo elenco sono applicabili le disposizioni dell'art. 7 precedente, ma, in caso di opposizione o di ricorsi, sarà soltanto sentito il parere del comitato tecnico del consiglio delle acque e foreste.

 

     Art. 9.

     Ove i terreni, ai quali verranno applicate le disposizioni dei precedenti articoli, siano pascolativi, cespugliati, od in qualche modo redditivi, è temporaneamente assegnata ai proprietari una indennità annua in somma fissa, tenuto conto del reddito dei tributi alla epoca dell'inizio del lavoro di rinsaldamento e rimboscamento.

     In caso di mancato accordo, l'indennità sarà liquidata in modo definitivo da una commissione arbitrale composta del pretore del mandamento che la presiede, di un delegato eletto dal consiglio comunale, e di un rappresentante unico del genio civile, del corpo forestale e dell'intendenza di finanza, sentita la parte interessata, ove lo chiegga.

     L'indennità decorre dalla data della presa in possesso dei terreni da parte dell'amministrazione governativa per procedere ai lavori di rinsaldamento e rimboscamento, e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato e rimboscato, la quale avverrà dopo che i lavori siano collaudati ed il bosco sia diventato redditizio.

     Il giudizio dell'amministrazione governativa è insindacabile e non soggetto a gravame, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione dell'ultimazione dei lavori, anche in caso di contestazione.

 

     Art. 10.

     Se, ai fini del rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi, di cui agli articoli 7 e 8, si riconosce dall'ufficio forestale bastante la semplice esclusione degli animali da pascolo per un determinato tempo è assegnata al proprietario od utente, a cui si applicherà tale divieto, una proporzionata indennità da liquidarsi come al secondo comma del precedente art. 9, tenuto conto della diminuzione di reddito che ne consegue e della esenzione dalla imposta fondiaria, di cui all'art. 14 successivo.

 

     Art. 11.

     Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di risaldamento e rimboscamento dei terreni saranno consegnate ai proprietari che dovranno mantenerle ai sensi del seguente art. 12.

     Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboscati intenda rinunziare alla riconsegna di essi, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.

     In ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli articoli 11, secondo comma, e 12 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

     L'amministrazione forestale dello Stato provvede alla custodia ed alla manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri, coi fondi all'uopo stanziati sul bilancio del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, il quale, fatta la liquidazione delle relative spese, anno per anno, ne viene rimborsato per un terzo dalla provincia e per un sesto dal comune o dai comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi concorrere i proprietarii dei terreni in cui sono le dette opere d'arte in misura non superiore al quinto della imposta prediale erariale per i terreni occupati dalle opere d'arte.

     Le disposizioni del presente articolo non sono applicate quando il ministero di agricoltura, industria e commercio deliberi di procedere all'acquisto dei terreni per aggregarli al demanio forestale dello Stato.

 

     Art. 12.

     Nei terreni rimboscati per effetto della presente legge non sarà mai permessa la coltura agraria.

     Ogni pascolo sarà rigorosamente vietato fino a che il giovane bosco abbia raggiunto età ed altezza tali da togliere ogni pericolo di danni.

     Cessata la necessità, del divieto, sarà gradualmente permesso il pascolo delle pecore, dei bovini e degli equini, con esclusione delle capre.

     Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboscati deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione approvato con decreto del ministro di agricoltura industria e commercio, sentito il consiglio superiore delle acque e foreste.

     Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate, rilevate con regolari verbali di contravvenzione, sono punite con ammenda estendibile fino a L. 50, e in caso di recidiva, fino a L. 200; salvo le maggiori pene cui potessero andar soggette a termini della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 .

     Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di 12 mesi, due o più contravvenzioni agli obblighi predetti il Ministero di agricoltura, industria e commercio, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, e sentito il comitato tecnico del consiglio superiore delle acque e foreste, può autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura e conservazione.

 

     Art. 13.

     I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la commissione centrale, nei casi previsti dell' art. 1, oppure il solo ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio superiore delle acque e foreste, nei casi previsti dall'art. 2, possono concedere che i lavori di rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi di cui agli articoli 7 e 8 siano eseguiti a cura e spese dei proprietari, soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione.

     In tal caso i singoli proprietarii ed il consorzio hanno diritto ai seguenti premi una volta tanto:

     a) fino a lire 150 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate ad alto fusto, con buon esito, da accertarsi mediante sopraluoghi dell'ispettore forestale competente;

     b) fino a lire 75 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate a bosco ceduo, per modo da impedire gli smottamenti, da accertarsi come sopra.

     I premi non si conferiranno per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura.

     Le somme suindicate, senza pregiudizio della applicazione del successivo art. 14, rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio, e sono prelevate sul fondo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ovvero di quello di agricoltura, industria e commercio, secondo che trattasi di lavori preveduti all'art. 1, o pure al 2 della presente legge.

     I semi e le piantine sono somministrati gratuitamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, senza sua responsabilità, franchi di spesa, alla prossima stazione ferroviaria o tranviaria.

 

     Art. 14.

     I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini di cui alla presente legge, che dai loro proprietari siano rimboscati e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al 4° comma dell'art. 12, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovraimposta provinciale e comunale per anni 40 quando si tratti di boschi di alto fusto e per 15 quando si tratti di boschi cedui.

     L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione nelle provincie nelle quali non è stato attivato il nuovo catasto rustico, e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; e ne sarà fatta la proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla legge del 14 luglio 1864, n. 1831.

     L'esenzione dalla sovraimposta comunale non potrà mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovraimposta medesima nei singoli comuni.

     Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte corredata di certificato, pure in carta libera, dell'ispettore forestale di ripartimento, comprovante l'eseguito lavoro di rimboscamento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.

     L'ispettore forestale competente del ripartimento è tenuto a rilasciare tale certificato, previa, ove occorra, una visita sopraluogo a spese dello Stato.

 

     Art. 15.

     Alla provincia od alle provincie interessate, quando di accordo ne facciano domanda, i Ministeri dei lavori pubblici, di agricoltura industria e commercio e del tesoro potranno concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere sì idrauliche che forestali nei bacini montani, di cui agli articoli 1 e 2, sentiti i pareri della Commissione centrale, o del Consiglio superiore delle acque e foreste, secondo i casi, e quello del Consiglio di Stato.

     Eguale concessione potrà essere accordata al comune o ai comuni interessati, nonché al Consorzio degli enti e dei proprietari interessati.

     Lo Stato rimborserà le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

     Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato per la sistemazione montana, sarà aggiunto il 12 per cento, in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del concessionario.

     Qualora l'importo delle spese, accertate e liquidate come sopra, dall'ufficio del genio civile o da quello forestale competente, secondo il caso, superi quello delle annualità convenute da parte dello Stato in ordine agli stanziamenti di bilancio, sarà corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai concessionari l'interesse del 4 per cento annuo dalla data della liquidazione fino a quella della emissione del decreto di rimborso.

 

     Art. 16.

     Le disposizioni della presente legge sono estese ai lavori di sistemazione nei bacini montani di Basilicata, Calabria, Sardegna e del Sele, ferma sempre restando l'eccezione fatta dal secondo comma dell'art. 1, e la limitazione, dei fondi di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e sono abrogate nelle rispettive leggi speciali, nei regolamenti e decreti relativi tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili.

 

     Art. 17.

     Per le opere di sistemazione montana in corso di esecuzione a cura dei consorzi od altri enti, a termini della legge, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523, saranno liquidati i lavori compiuti fino ai sei mesi successivi a quello in cui sarà entrata in vigore la presente legge, e ne saranno ripartite le spese secondo dispongono gli articoli 8 e 36 del detto testo unico.

     Le opere successive saranno proseguite colle norme dell'art. 15 della presente legge, la quale avrà applicazione completa anche agli effetti degli articoli 9, 11, e 12.

     Nulla è mutato in ordine al funzionamento dei Comitati forestali provinciali, per le opere di rimboscamento, istituitisi in base all'art. 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917.

 

     Art. 18.

     E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 6,000,000 per lavori forestali, studi, rilievi, progetti, contributi, indennità, premi ed ogni altra spesa relativa ai bacini di cui all'art. 2 della presente legge, secondo le norme che verranno dettate nel regolamento per la esecuzione di quanto spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Tale spesa sarà inscritta nel bilancio di questo Ministero, ripartita in 15 esercizi a partire dall'esercizio 1912-13, per lire 400,000, ciascuno.

 

     Art. 19.

     I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sono autorizzati ad assumere personale tecnico straordinario per la sistemazione dei bacini montani di cui nella tabella C e nell'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento; e facendo riconoscere formalmente al personale prima dell'assunzione in servizio il carattere temporaneo del proprio impiego.

     Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dagli stanziamenti di cui all'art. 6 comma a) della legge suddetta, con obbligo di reintegrazione nel successivo bilancio.

 

TITOLO II

COMMISSIONE CENTRALE PER LE SISTEMAZIONI IDRAULICHE FORESTALI E PER LE BONIFICHE

 

     Art. 20.

     Con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sarà costituita, con sede presso il Ministero dei lavori pubblici, una commissione centrale consultiva per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche.

     Detta commissione sarà formata come segue:

     Presidente: il presidente della sezione II del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

     Membri: quattro ispettori del genio civile, e due ispettori o ingegneri capi delle miniere, di cui uno dell'ufficio minerario di Caltanissetta, ed uno del regio ufficio geologico;

     due ispettori superiori forestali;

     un delegato della direzione generale delle foreste;

     un delegato della direzione generale di sanità pubblica;

     un delegato della direzione generale delle bonifiche;

     altri due membri scelti fra le persone che abbiano speciale competenza nelle discipline idraulico-agrarie ed igienico-sanitarie, i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati allo scadere del biennio.

     La commissione sarà ripartita con decreto ministeriale in due sezioni e, secondo i casi, funzionerà a sezioni riunite o separate con le attribuzioni deferitele dalle leggi e dai regolamenti. Formeranno specifico oggetto della competenza della prima sezione le sistemazioni dei bacini montani e dei corsi d'acqua, e di quella della seconda, le bonificazioni.

 

     Art. 21.

     La commissione centrale provvede alla raccolta ordinata e metodica delle osservazioni idrografiche in relazione alle metereologiche che riguardano i corsi di acqua e i loro bacini.

     Essa traccia inoltre il programma completo e stabilisce i criteri per la preparazione dei progetti relativi alla sistemazione dei bacini idrografici montani, per la regolazione dei corsi d'acqua e per la bonificazione dei terreni, e propone le istruzioni necessarie per coordinare le rispettive competenze dei corpi Reali del genio civile e delle foreste.

     Ad esercitare localmente le funzioni di alta sorveglianza e di coordinamento la commissione e le sue sezioni potranno delegare temporaneamente uno o più dei loro componenti, i quali potranno costituire commissioni locali secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. Qualora sia necessaria la costituzione di commissioni locali permanenti, esse saranno nominate su proposta della Commissione centrale dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio. Per la Sardegna funzionerà una commissione locale, quella istituita dall'art. 57 del testo unico approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, ma sotto la presidenza di uno degli ispettori superiori del genio civile che fanno parte della commissione centrale, da questa all'uopo delegato.

     La commissione centrale si occupa di tutte le opere idraulico- forestali e di bonificazione eseguite in virtù delle leggi vigenti a spese e col concorso del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

 

TITOLO III

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE

SULLE OPERE IDRAULICHE DELLE VARIE CATEGORIE

 

     Art. 22.

     Le disposizioni contenute negli articoli da 2 a 12, 14, 15, 18, 21, 22, 30, 31, 38, 39, 41, 44, 45, 53, 54 e 96 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche delle varie categorie approvato col regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, sono modificate come appresso:

     (Omissis).

 

     Art. 23.

     Sono soppressi l'art. 19, l'ultimo comma dell'art. 26, gli articoli 36, 37, 40, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 56, 75, 76 e l'ultimo comma (lettera f) dell'art. 98 del testo unico di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 24.

     Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, ha facoltà di accettare da provincie, comuni e consorzi anticipazioni di fondi per l'esecuzione di lavori alle opere idrauliche di seconda categoria.

     La restituzione sarà fatta in tante annualità quanti sono gli esercizi finanziari nei quali è ripartita la spesa di cui sia stato autorizzato lo stanziamento nel bilancio dei lavori pubblici.

     Col decreto che approva il progetto dei lavori e la convenzione, saranno impegnate le annualità le quali potranno anche comprendere un corrispettivo a parziale compenso delle spese necessarie per la provvista e del servizio dei capitali, non superiore in ogni caso al due per cento annuo della somma effettivamente anticipata.

 

     Art. 25.

     Le chiaviche attraversanti le arginature di 2ª categoria e le sommità arginali concesse ad uso strada, debbono essere mantenute da chi ne ha l'obbligo in condizioni da poter sempre funzionare regolarmente senza nocumento o pericolo per la difesa idraulica.

     Se a tale obbligo non verrà ottemperato neppure dopo intimazione, potrà l'autorità governativa procedere a carico del contravventore all'esecuzione d'ufficio anche immediatamente e senza alcun preavviso nei casi d'urgenza.

     Il prefetto provvederà al rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio rendendone esecutoria la nota, od il ruolo di riparto nel caso di più contravventori e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

 

     Art. 26.

     Le disposizioni della presente legge relative ai consorzi per quanto possano trovare applicazione, sono estese alle amministrazioni provinciali e comunali quando si sostituiscano ai consorzi nell'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.

     Alle provincie può essere consentito di addossarsi in tutto od in parte l'onere dei contributi posti a carico dei comuni e dei proprietari e possessori interessati per la esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.

     Uguale facoltà può concedersi ai comuni per i contributi posti a carico dei proprietari e possessori interessati.

 

     Art. 27.

     Per le opere idrauliche di 3ª categoria, le quali alla data della entrata in vigore della presente legge fossero già state classificate per decreto reale, secondo le norme del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, sarà in facoltà degli enti che devono intraprendere o hanno intrapresi i lavori di optare tra le disposizioni del testo unico o quelle nuove.

     In quest'ultimo caso saranno liquidati i lavori compiuti fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, e la relativa spesa sarà ripartita a norma dell'art. 45 del suindicato testo unico 25 luglio 1904.

     L'esecuzione sarà poi proseguita nei modi stabiliti dalla presente legge, separatamente per quanto concerne le opere in piano e quelle dei bacini montani.

 

     Art. 28.

     I molini natanti, esistenti in pubblici corsi d'acqua alla data della promulgazione della presente legge, saranno gradatamente rimossi per disposizione ministeriale.

     Ove siavi luogo a pagamento d'indennità, questa, in mancanza di bonario accordo, sarà determinata con le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

 

     Art. 29.

     Con decreti Reali, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni di questo titolo III, con quelle della legge anteriore relativa alle opere idrauliche (testo unico del 25 luglio 1904, n. 523) e che non siano state abrogate, e a formare un testo a parte delle disposizioni dei titolo I e II nonché di quelle dei titoli VI e VII.

 

TITOLO IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLE BONIFICAZIONI

 

     Art. 30.

     I progetti tecnici di cui all'art. 7 della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (testo unico approvato con regio decreto 22 marzo 1900, n. 195) oltre quanto è prescritto in detto articolo alle lettere a, b, e c, potranno comprendere l'allacciamento delle acque alte, quando ne sia il caso, studiato in modo da permettere, con opere complementari, di utilizzare i canali superiori per la futura irrigazione dei terreni bonificati.

 

     Art. 31.

     Negli anzidetti progetti tecnici potrà anche essere tenuto conto delle opere necessarie per la provvista dell'acqua potabile.

     Però la spesa necessaria per la loro esecuzione non sarà compresa nel preventivo di spesa per la esecuzione della bonifica.

     I comuni, nei quali sia territorialmente compresa la bonifica, per provvedere d'acqua potabile il territorio bonificato, potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, con le norme stabilite dal testo unico 5 settembre 1907, n. 751, mutui all'interesse del 2 per cento.

     Lo Stato, con stanziamenti in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, corrisponderà alla Cassa, a quote annue costanti, la differenza tra l'interesse posto a carico del comune e quello normale stabilito per i prestiti.

     Il concorso dello Stato nel pagamento dell'interesse dei mutui verrà concesso con decreto del Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio provinciale sanitario, attestante che la provvista d'acqua potabile deve considerarsi come accessorio completamento della bonifica nel riguardo dell'igiene.

     I comuni potranno essere facoltizzati ad imporre sopra i terreni che sono compresi nel perimetro della bonificazione, una tassa speciale per concorrere alla estinzione del mutuo e duratura per il numero di anni stabiliti nel piano di ammortamento del mutuo stesso, non superiore ad una lira per ettaro. Questa facoltà si intende estesa a qualsiasi mutuo con la Cassa depositi e prestiti oltre quello di cui al 3° comma di questo articolo che possa essere contratto dai comuni nei quali sia territorialmente compresa in tutto o in parte, la bonifica, quando il mutuo stesso sia fatto per provvedere di acqua potabile il territorio bonificato.

     La facoltà e la misura di questo contributo speciale verranno stabilite nel decreto ministeriale di concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del mutuo. La riscossione del detto contributo, che diverrà obbligatorio dalla data di decorrenza dell'estinzione del mutuo, verrà fatta dal comune con la forma ed i privilegi dell'imposta fondiaria e figurerà in un capitolo a sé fra le entrate del comune.

     Saranno determinate nel regolamento le norme per l'applicazione delle presenti disposizioni.

 

     Art. 32.

     I consorzi già costituiti o che si costituiscano per la esecuzione o per la manutenzione di opere di bonifica nel territorio di uno o più comuni potranno sostituirsi ai comuni stessi per la provvista di acqua potabile nel territorio consorziato, e saranno in questo caso applicate a loro favore le disposizioni del precedente articolo.

 

     Art. 33.

     Per ciascuna bonificazione da eseguirsi a cura dello Stato o col concorso di esso si dovrà, coordinatamente al progetto tecnico, compilare un progetto economico, il quale, oltre lo elenco degli interessati ed il riparto dei contributi, dovrà comprendere, per ogni proprietà interessata, la determinazione del valore iniziale e reale delle terre da bonificare nonché la valutazione sommaria dei lavori necessari per la loro bonifica agraria.

     Il progetto economico verrà pubblicato per quindici giorni all'albo di ogni comune del territorio interessato.

     Sui ricorsi che verranno prodotti entro tale termine o nei successivi giorni quindici, in ordine alla predetta determinazione del valore iniziale e reale delle terre da bonificare, sarà definitivamente provveduto in base al lodo di un collegio arbitrale costituito come all'art. 15 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195.

 

     Art. 34.

     L'aggiunta del 12 per cento, di cui nell'art. 10 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, per le spese di studi e compilazione di progetti di amministrazione e di personale per direzione e sorveglianza, nonché per gli eventuali lavori imprevisti o dipendenti da forza maggiore, può essere aumentata fino al 20 per cento.

 

     Art. 35.

     Sono abolite le commissioni, di cui all'art. 13 del testo unico richiamato all'articolo precedente, e la commissione tecnica centrale per le bonificazioni istituita a norma dell'art. 7 del regolamento 8 maggio 1908, n. 368.

 

     Art. 36.

     Il terzo arbitro, di cui all'art. 15 secondo comma, del testo unico richiamato nell'art. 30 precedente, sarà nominato dal presidente della Corte d'appello territoriale fra i consiglieri della Corte o giudici di Tribunali compresi nella sua giurisdizione e presiederà il Collegio.

     Il termine per la nomina dell'arbitro o degli arbitri di cui al 3° comma dell'art. 15 suddetto, sarà fissato dallo stesso primo presidente della Corte d'appello.

     Per la determinazione delle indennità da corrispondere per occupazione temporanea di terreni montani, ove si debbono compiere lavori di rimboscamento e rinsaldamento, anche se connessi con opere di bonifica, rimangono ferme le disposizioni dell'art. 9 della presente legge.

 

     Art. 37.

     Le bonificazioni di seconda categoria, oltreché dai corsorzi degli interessati volontari ed obbligatori, possono eseguirsi e mantenersi dalle provincie, dai comuni, nonché da semplici privati.

 

     Art. 38.

     Il contributo dello Stato nelle spese per le bonificazioni di seconda categoria, nei casi previsti dall'art. 25 del testo unico di cui agli articoli precedenti può essere aumentato sino a tre decimi, diminuendo proporzionalmente il contributo dei proprietari direttamente o indirettamente interessati.

     Per l'esame e l'approvazione dei progetti di tali bonificazioni si osserveranno le disposizioni vigenti per i lavori che esegue direttamente lo Stato.

 

     Art. 39.

     Nei consorzi di bonifica già regolarmente costituiti a senso di legge, od anche per effetto di antiche disposizioni, la maggioranza per le deliberazioni dell'assemblea generale degli interessati, relative all'applicazione della legge testo unico 22 marzo 1900, n. 195, sarà determinata in ragione dello ammontare dei contributi per la bonificazione, imposti sui detti terreni dalla classifica in vigore, qualunque sieno le disposizioni in contrario dei relativi statuti o regolamenti, con le limitazioni però da introdursi nel regolamento per l'esecuzione del presente titolo.

 

     Art. 40.

     Qualora non possa venirsi ad un accordo nella misura delle indennità per occupazioni temporanee, anche per colmate, o del prezzo di espropriazione, si procederà a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge e del testo unico approvato con regio decreto 22 marzo 1900, n. 195.

     L'esecutore potrà, in seguito a decreto prefettizio, prendere possesso temporaneo delle terre da bonificare per colmata, dopo depositato il prezzo da esso offerto per il primo anno di occupazione.

     E' abrogato l'art. 35 del testo unico di cui nel primo comma del presente articolo.

 

     Art. 41.

     La indennità di espropriazione per fondi redditizi è valutata in base alla media del reddito netto effettivo del quinquennio antecedente alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione capitalizzato al cento per cinque.

     Qualora, per le eccezionali condizioni del fondo, tale capitalizzazione apparisse eccessiva o insufficiente, potrà essere fatta ad un tasso più elevato mai superiore al cento per sei o ad un tasso meno elevato, mai inferiore al cento per quattro.

     Quando per la natura o per speciali condizioni dei fondi il loro valore venale nel comune commercio non si desume o non possa desumersi dal reddito, la indennità è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

     Comunque sia valutata la indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali la esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura o di destinazione dell'intero fondo, o di parte di esso e simili, né si computa alcun compenso per i valori predetti che siano stati posti in atto o riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione, salva sempre l'applicazione dell'art. 42 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

 

     Art. 42.

     Quando le opere sono eseguite direttamente dallo Stato, o da provincie o da comuni, spettano ad essi i diritti e le facoltà che il testo unico 22 marzo 1900 n. 195 attribuisce ai consorzi speciali.

     L'art. 28 del citato testo unico è applicabile anche ai consorzi speciali di esecuzione delle opere di bonifica di prima categoria.

 

     Art. 43.

     Alla bonificazione idraulica di un dato territorio deve sempre susseguire quella agricola a carico dei proprietari dei terreni bonificati da iniziarsi e compiersi nei termini che saranno stabiliti dopo il collaudo delle opere, con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

 

     Art. 44.

     Il Governo potrà con decreto Reale, sentita la commissione centrale, nonché il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, determinare quali disposizioni del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi del bonificamento dell'Agro Romano e della legge 17 luglio 1910, n. 491 debbano, coi necessari coordinamenti, applicarsi ai terreni bonificati con opere di prima categoria o con opere della seconda che abbiano goduto del concorso governativo, sempre quando non venga ottemperato dai proprietari all'obbligo di cui al precedente articolo.

     E' pure autorizzato il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare con decreto Reale, in testo unico, le disposizioni del presente titolo IV, con quelle non abrogate della legge testo unico del 22 marzo 1900, n. 195.

 

TITOLO V

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL GENIO CIVILE E SUL MAGISTRATO ALLE ACQUE

 

     Art. 45.

     Al comma secondo dell'art. 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile, approvato con regio decreto 3 settembre 1906, n. 522, è sostituito il seguente:

     (Omissis).

     Al primo comma dell'art. 34 dello stesso testo unico è sostituito il seguente:

     (Omissis).

     All'articolo 42 dello stesso testo unico è sostituito il seguente:

 

     Art. 46.

     Le disposizioni contenute negli articoli da 2 a 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, da 16 a 19 della legge 5 maggio 1907, n. 257 che istituisce il Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova sono modificate come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 47.

     La tabella A, allegata alla legge 5 maggio 1907, n. 257 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 48.

     Con decreti reali, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni del presente titolo, rispettivamente con quelle delle leggi testo unico 3 settembre 1906, n. 522 e 5 maggio 1907, n. 257, che non siano abrogate.