§ 86.15.1 - Legge 14 febbraio 1904, n. 36.
Legge sui manicomi e sugli alienati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.15 trattamenti sanitari obbligatori
Data:14/02/1904
Numero:36


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis. 
Art. 4.     
Art. 5.      I regolamenti speciali di ciascun manicomio dovranno contenere le disposizioni di indole mista sanitaria ed amministrativa, come quelle relative alle nomine del personale tecnico-sanitario, al [...]
Art. 6.      Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa l'obbligo delle province di provvedere alle spese pel mantenimento degli alienati poveri.
Art. 7.      Le controversie relative alle spese per gli alienati nelle quali siano interessati lo Stato, o più province, o comuni o istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano obbligo del mantenimento [...]
Art. 8.      La vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata è affidata al ministro dell'interno ed ai prefetti.
Art. 9.      Nel caso di gravi trasgressioni della presente legge e del relativo regolamento il prefetto, senza pregiudizio delle sanzioni penali che fossero applicabili, può, sentito il consiglio [...]
Art. 10.      Le disposizioni degli articoli 98 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 124 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, sono applicabili a tutti i manicomi pubblici e privati.
Art. 11.      Dal giorno dell'attuazione della presente legge è abrogata ogni contraria disposizione generale o speciale vigente in materia.


§ 86.15.1 - Legge 14 febbraio 1904, n. 36. [1]

Legge sui manicomi e sugli alienati.

(G.U. 22 febbraio 1904, n. 43).

 

Disposizioni sui manicomi e sugli alienati - Custodia e cura degli alienati

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 3 bis. [5]

 

          Art. 4.

     Il direttore ha piena autorità sul servizio interno sanitario e l'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, ed è responsabile dell'andamento del manicomio e della esecuzione della presente legge nei limiti delle sue attribuzioni. Esercita pure il potere disciplinare nei limiti del seguente articolo.

     Alle sedute della deputazione provinciale o delle commissioni e consigli amministrativi, nelle quali debbansi trattare materie tecnico-sanitarie, il direttore del manicomio interverrà con voto consultivo.

 

          Art. 5.

     I regolamenti speciali di ciascun manicomio dovranno contenere le disposizioni di indole mista sanitaria ed amministrativa, come quelle relative alle nomine del personale tecnico-sanitario, al numero degli infermieri in proporzione degli infermi, agli orari di servizio e di libertà, ai provvedimenti disciplinari da attribuirsi, secondo i casi, alla competenza dell'amministrazione o del direttore, ed a altri provvedimenti dell'indole suindicata.

     Detti regolamenti dovranno essere deliberati, sentito il direttore del manicomio, dall'amministrazione provinciale e dalla commissione amministrativa, se trattisi di opera pia, e saranno approvati dal consiglio superiore di sanità con le forme e modi stabiliti dall'art. 198 della legge comunale e provinciale.

 

Competenza delle spese

 

          Art. 6.

     Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa l'obbligo delle province di provvedere alle spese pel mantenimento degli alienati poveri.

     La spesa pel trasporto di questi al manicomio è a carico dei comuni nei quali essi si trovano nel momento in cui l'alienazione mentale viene constatata; quella per ricondurli in famiglia è a carico della provincia a cui incombeva l'obbligo del mantenimento; quella pel trasferimento da un manicomio all'altro è a carico della provincia che l'ha ordinato.

     Le spese di qualunque genere per gli alienati esteri sono a carico dello Stato, salvo gli effetti delle relative convenzioni internazionali.

     Le spese per gli alienati condannati o giudicabili, ricoverati sia in manicomi giudiziari, sia in sezioni speciali di quelli comuni, sono a carico dello Stato pei condannati fino al termine di espiazione della pena e pei giudicabili fino al giorno in cui l'autorità giudiziaria dichiari non farsi luogo a procedimento a carico di essi.

     Negli altri casi, compreso quello contemplato dall'art. 46 del codice penale, la competenza della spesa è regolata dalle norme comuni.

 

          Art. 7.

     Le controversie relative alle spese per gli alienati nelle quali siano interessati lo Stato, o più province, o comuni o istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano obbligo del mantenimento degli alienati, appartenenti a province diverse, sono di competenza della IV sezione del consiglio di Stato.

     Tutte le altre controversie di tal natura sono di competenza della giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa.

     Contro le decisioni della giunta provinciale amministrativa è ammesso solo il ricorso alla IV sezione ai termini dell'art. 24, n. 4 della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

 

Vigilanza sui manicomi e sugli alienati

 

          Art. 8.

     La vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata è affidata al ministro dell'interno ed ai prefetti.

     Essa è esercitata in ogni provincia da una commissione composta del prefetto, che la presiede, del medico provinciale e di un medico alienista nominato dal ministro dell'interno.

     Il ministro deve disporre ispezioni periodiche.

     E' applicabile ai manicomi pubblici e privati la disposizione dell'art. 35 della legge 22 dicembre 1888 sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

     Le spese per le ispezioni ordinarie e straordinarie sono impostate bel bilancio del Ministero dell'interno, salvo rimborso dalle amministrazioni interessate, secondo le norme fissate dal regolamento, nel caso che siano constatate trasgressioni delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento. Alle dette amministrazioni è fatto salvo il regresso contro gli amministratori e gli impiegati responsabili delle trasgressioni.

     Le controversie relative alla competenza di tali spese, sono decise, anche nel merito, dalla IV sezione del consiglio di Stato, in camera di consiglio.

 

          Art. 9.

     Nel caso di gravi trasgressioni della presente legge e del relativo regolamento il prefetto, senza pregiudizio delle sanzioni penali che fossero applicabili, può, sentito il consiglio provinciale di sanità, al quale è per l'oggetto, aggregato il medico alienista, di cui all'articolo precedente, sospendere o revocare l'autorizzazione di apertura e di esercizio pei manicomi privati.

     Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, il quale provvede, sentito il consiglio di Stato o il consiglio superiore di sanità, a seconda dell'indole della controversia.

     Pei manicomi pubblici si provvede in conformità della legge che regola l'ente, al quale appartengono.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni degli articoli 98 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 124 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, sono applicabili a tutti i manicomi pubblici e privati.

 

          Art. 11.

     Dal giorno dell'attuazione della presente legge è abrogata ogni contraria disposizione generale o speciale vigente in materia.

     E' data facoltà al Governo del Re di provvedere all'ordinamento delle ispezioni periodiche a mezzo d'ispettori della pubblica beneficenza, e di determinare col regolamento, sentito il consiglio di Stato e il consiglio superiore di sanità, le norme per l'esecuzione della presente legge e le penalità per le contravvenzioni alla legge e al regolamento medesimo. Tali penalità non potranno estendersi oltre le mille lire, senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dal codice penale pei reati da esso previsti.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 13 maggio 1978, n. 180.

[3] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 13 maggio 1978, n. 180.

[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 13 maggio 1978, n. 180.

[5] Articolo aggiunto dal D.Lgs. 2 febbraio 1915, n. 1847 e abrogato dall'art. 11 della L. 13 maggio 1978, n. 180.