Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 01/03/1968 |
Numero: | 174 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 162 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Gli articoli 183, 184, 185, 186, 187, 189 e 190 del citato testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono abrogati. |
§ 27.6.378 - Legge 1 marzo 1968, n. 174. [1]
Abrogazione degli articoli 183, 184, 185, 186, 187, 189 e 190 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, relativi all'imposta di licenza, e modifica alle aliquote dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.
(G.U. 22 marzo 1968, n. 76)
Il primo comma dell'art. 162 del testo unico per la finanza locale approvato con
"L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni è applicata al reddito assoggettato all'imposta di ricchezza mobile, con aliquota che può giungere fino al limite del 3,25 per cento se trattasi di redditi di categoria B e del 2,60 per cento se trattasi di categoria C-1, fermo sempre, tra l'una e l'altra aliquota, il rapporto indicato".
Gli articoli 183, 184, 185, 186, 187, 189 e 190 del citato testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono abrogati.
[1] Abrogata dall'art. 1 del