§ 27.6.378 - Legge 1 marzo 1968, n. 174.
Abrogazione degli articoli 183, 184, 185, 186, 187, 189 e 190 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:01/03/1968
Numero:174


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 162 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Gli articoli 183, 184, 185, 186, 187, 189 e 190 del citato testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono abrogati.


§ 27.6.378 - Legge 1 marzo 1968, n. 174. [1]

Abrogazione degli articoli 183, 184, 185, 186, 187, 189 e 190 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, relativi all'imposta di licenza, e modifica alle aliquote dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

(G.U. 22 marzo 1968, n. 76)

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 162 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni è applicata al reddito assoggettato all'imposta di ricchezza mobile, con aliquota che può giungere fino al limite del 3,25 per cento se trattasi di redditi di categoria B e del 2,60 per cento se trattasi di categoria C-1, fermo sempre, tra l'una e l'altra aliquota, il rapporto indicato".

 

          Art. 2.

     Gli articoli 183, 184, 185, 186, 187, 189 e 190 del citato testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono abrogati.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.