Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.6 doppie imposizioni |
Data: | 04/06/1982 |
Numero: | 439 |
Sommario |
Articolo 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e [...] |
Articolo 2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 30 [...] |
Art. 1. Soggetti. |
Art. 2. Imposte considerate. |
Art. 3. Definizioni generali. |
Art. 4. Domicilio fiscale. |
Art. 5. Stabile organizzazione. |
Art. 6. Redditi immobiliari. |
Art. 7. Utili delle imprese. |
Art. 8. Navigazione marittima ed aerea. |
Art. 9. Imprese associate. |
Art. 10. Dividendi. |
Art. 11. Interessi. |
Art. 12. Canoni. |
Art. 13. Utili di capitale. |
Art. 14. Professioni indipendenti. |
Art. 15. Lavoro subordinato. |
Art. 16. Compensi e gettoni di presenza. |
Art. 17. Artisti e sportivi. |
Art. 18. Pensioni e altri pagamenti analoghi. |
Art. 19. Funzioni pubbliche. |
Art. 20. Professori. |
Art. 21. Studenti. |
Art. 22. Altri redditi. |
Art. 23. Patrimonio. |
Art. 24. Disposizioni per evitare la doppia imposizione. |
Art. 25. Non discriminazione. |
Art. 26. Procedura amichevole. |
Art. 27. Scambio di informazioni. |
Art. 28. Funzionari diplomatici e consolari. |
Art. 29. Modalità di applicazione delle riduzioni delle imposte prelevate alla fonte. |
Art. 30. Entrata in vigore. |
Art. 31. Denuncia. |
§ 95.6.65 – L. 4 giugno 1982, n. 439.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 6 marzo 1980.
(G.U. 15 luglio 1982, n. 193, S.O.).
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 6 marzo 1980.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della Convenzione stessa.
Convenzione tra l'Italia e la Svezia
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali
Art. 1. Soggetti.
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte considerate.
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi Enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
a) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
b) per quanto concerne la Svezia:
1) l'imposta di Stato sul reddito comprese l'imposta sui salari della gente di mare e l'imposta sui dividendi di azioni;
2) l'imposta sugli utili non distribuiti;
3) l'imposta sulle distribuzioni;
4) la tassa sugli artisti e sportivi;
5) l'imposta comunale sul reddito;
6) l'imposta di Stato sul patrimonio;
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che entreranno in vigore dopo la firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
5. La Convenzione non si applica alle imposte (anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte) dovute sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli, e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.
Art. 3. Definizioni generali.
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Svezia o l'Italia;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia ed in particolare il letto ed il sottosuolo del mare adiacente il territorio della penisola e delle isole italiane e situate al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
c) il termine "Svezia" designa il Regno di Svezia e comprende le zone al di fuori del mare territoriale della Svezia sulle quali, secondo le leggi della Svezia e conformemente al diritto internazionale, la Svezia può esercitare i diritti di esplorazione e di sfruttamento sul letto del mare o nel suo sottosuolo;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa:
1) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa:
1) in Italia: il Ministero delle finanze;
2) in Svezia: il Ministro del bilancio o il suo rappresentante debitamente autorizzato.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio fiscale.
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse posseggono in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La stessa disposizione si applica alle società di persone e a quelle ad esse equiparate, costituite ed organizzate in conformità della legislazione di uno Stato contraente.
Art. 5. Stabile organizzazione.
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi immobiliari.
1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonchè i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei parragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili delle imprese.
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione marittima ed aerea.
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.
3. Per quanto riguarda gli utili realizzati dal gruppo di navigazione aerea norvegese, danese e svedese "Scandinavian Airlines System" (SAS), si applicano le disposizioni del par. 1 ma unicamente alla quota parte di utili corrispondente alla partecipazione al gruppo detenuta dalla "AB Aerotransport" (ABA) partecipante svedese allo (Scandinavian Airlines System" (SAS).
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano parimenti agli utili di un'impresa di uno Stato contraente che partecipa a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese associate.
Allorchè:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di una impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di una impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi.
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi è una società (escluse le società di persone) che dispone direttamente del 51 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei parragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui l'effettivo beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11. Interessi.
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo Ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo Ente locale o ad un Ente od organismo (compresi gli Istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo Ente locale; o
c) gli interessi sono pagati ad altri Enti od organismi (compresi gli Istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui l'effettivo beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale, o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni.
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui l'effettivo beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di capitale.
1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al par. 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni mobili di cui al par. 3 dell'articolo 23 sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove i beni stessi sono imponibili secondo le disposizioni di detto articolo. Tali disposizioni si applicano anche agli utili realizzati dal gruppo di navigazione aerea "Scandinavian Airlines System" (SAS), ma unicamente alla quota parte di utili corrispondente alla partecipazione al gruppo detenuta dalla "AB Aerotransports" (ABA), partecipante svedese alla "Scandinavian Airlines System" (SAS).
4. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di imporre secondo la propria legislazione gli utili provenienti dalla alienazione di azioni di una società, i cui beni sono costituiti principalmente da beni immobili situati in detto Stato contraente, se il cedente è una persona fisica residente dell'altro Stato contraente che:
a) ha la nazionalità del primo Stato contraente;
b) è stato per qualche tempo residente di tale Stato contraente nel corso di un periodo di cinque anni immediatamente precedente l'alienazione; e
c) all'atto dell'alienazione esercitava solo o con una persona di famiglia una influenza dominante sulla società.
Art. 14. Professioni indipendenti.
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro subordinato.
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16. Compensi e gettoni di presenza.
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e sportivi.
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonchè gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Art. 18. Pensioni e altri pagamenti analoghi.
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 le pensioni ed altri pagamenti analoghi pagati ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altri pagamenti analoghi, corrisposti in virtù della legislazione di assicurazione sociale di uno Stato contraente, nonchè le somme corrisposte in dipendenza di una assicurazione di pensione conclusa in uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato. Tali disposizioni si applicano soltanto ai nazionali dello Stato contraente dal quale provengono i pagamenti.
Art. 19. Funzioni pubbliche.
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di quest'ultimo Stato che:
i) abbia la nazionalità di detto Stato, o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo Ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. Professori.
Le remunerazioni dei professori e degli altri membri del personale insegnante, residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente per insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo inferiore ad una anno, in una università o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica senza fini di lucro, sono imponibili soltanto nel primo Stato.
Art. 21. Studenti.
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.
2. Gli studenti di una università o di un altro istituto di istruzione o gli apprendisti di uno Stato contraente che, durante un soggiorno temporaneo nell'altro Stato contraente, svolgono attività dipendente in questo altro Stato per un periodo non superiore a 100 giorni nel corso di un anno fiscale, in vista di ottenere una esperienza pratica relativa ai loro studi o formazione professionale, sono imponibili in detto altro Stato unicamente per la quota parte di reddito di lavoro dipendente che supera 1.500 corone svedesi per mese solare o un ammontare equivalente in valuta italiana. Tuttavia, l'esenzione accordata ai sensi del presente paragrafo non può eccedere l'ammontare totale di 4.500 corone svedesi o un ammontare equivalente in valuta italiana.
Le somme esentate in virtù del presente paragrafo sono comprensive delle deduzioni personali concesse per l'anno fiscale considerato.
3. Le attività competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Le autorità competenti possono altresì convenire di modificare adeguatamente gli ammontari stabiliti nel predetto paragrafo in relazione ai cambiamenti del valore della moneta, alle modifiche apportate alla legislazione di uno Stato contraente o ad altre circostanze analoghe.
Art. 22. Altri redditi.
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Art. 23. Patrimonio.
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, è imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione di un'impresa, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, è imponibile nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.
Art. 24. Disposizioni per evitare la doppia imposizione.
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, se un residente della Svezia riceve un reddito o possiede un patrimonio che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svezia dedurrà:
a) dall'imposta svedese sui redditi di tale residente, un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia;
b) dall'imposta svedese sul patrimonio di tale residente, un ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia.
Tuttavia, la somma dedotta nell'uno o nell'altro caso, non può superare la quota dell'imposta svedese sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima della deduzione corrispondente, a seconda dei casi, ai redditi o al patrimonio imponibile in Italia.
3. I dividendi attribuiti da una società che è residente dell'Italia a una società che è residente della Svezia sono esentati dall'imposta svedese nella misura in cui i detti dividendi sarebbero esentati, secondo la legislazione svedese, qualora le due società fossero residenti della Svezia. Tale esenzione si applicherà soltanto se gli utili da cui derivano i dividendi sono assoggettati all'imposta italiana sul reddito in vigore alla data della firma della presente Convenzione o ad ogni altra imposta sul reddito ad essa assimilata o che ad essa si sia sostituita, o se una parte rilevante degli utili della società che attribuisce i dividendi deriva, direttamente o indirettamente, da un'attività diversa da quella di gestione di titoli e di altri analoghi beni, qualora tale attività sia esercitata in Italia dalla società che attribuisce i dividendi o da una società in cui essa partecipa con almeno il 25 per cento del capitale.
4. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Svezia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Svezia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
5. Se un residente di uno Stato contraente riceve redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente, il primo Stato può includere nella base imponibile detti redditi o detto patrimonio, ma deve dedurre dall'imposta sul reddito o sul patrimonio un ammontare pari alla quota dell'imposta sul reddito o sul patrimonio attribuibile, a seconda del caso, ai redditi provenienti dall'altro Stato contraente o al patrimonio posseduto in detto Stato contraente.
6. Se un residente di uno Stato contraente riceve utili, di cui al par. 5 dell'articolo 13, o riceve pagamenti, di cui al paragrafo 2 dell'articolo 18, che sono imponibili nell'altro Stato contraente, questo altro Stato dedurrà dall'imposta sul reddito di detto residente un ammontare pari all'imposta pagata nel primo Stato contraente su tali utili o pagamenti. Tuttavia, tale deduzione, nell'uno o nell'altro caso, non potrà eccedere la quota dell'imposta sugli utili o sui pagamenti dell'altro Stato contraente, calcolata prima di effettuare la deduzione, attribuibile a seconda dei casi agli utili od ai pagamenti imponibili in detto altro Stato.
7. Se, in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte cui si applica la presente Convenzione sono prelevate in tutto o in parte per un periodo limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti del presente articolo [1].
Art. 25. Non discriminazione.
1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente fruiscono delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle deduzioni e riduzioni d'imposte o tasse concessi in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.
Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di una impresa di uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale é in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere o denominazione.
Art. 26. Procedura amichevole.
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti della legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
L'accordo sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 27. Scambio di informazioni.
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonchè per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 28. Funzionari diplomatici e consolari.
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 29. Modalità di applicazione delle riduzioni delle imposte prelevate alla fonte.
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
Tuttavia, l'imposta svedese sui dividendi azionari è prelevata, al momento del pagamento dei dividendi, con le aliquote ridotte previste dall'articolo 10 della presente Convenzione. Se, a causa di circostanze particolari, l'imposta svedese sui dividendi è stata prelevata con l'aliquota prevista dalla legislazione fiscale svedese, l'imposta eccedente è rimborsata a richiesta dell'interessato. La procedura e le condizioni per beneficiare delle limitazioni delle aliquote previste dall'articolo 10 della presente Convenzione, saranno stabilite dalle autorità svedesi.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente, di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste della presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo. Esse possono, inoltre, stabilire di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni di imposta previste dalla presente Convenzione.
Art. 30. Entrata in vigore.
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Stoccolma appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) in Svezia:
i) ai redditi realizzati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, e
ii) all'imposta sul patrimonio determinata a decorrere dal secondo anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
b) in Italia:
ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. La Convenzione del 20 dicembre 1956 tra la Svezia e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, così come modificata dall'accordo aggiuntivo del 7 dicembre 1965, è abrogata. Le sue disposizioni cesseranno d'avere effetto, relativamente alle imposte alle quali si applica la presente Convenzione, in conformità al par. 2.
Art. 31. Denuncia.
La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente può notificare la cessazione all'altro Stato contraente, per iscritto e per via diplomatica, entro il 30 giugno incluso di ogni anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello della sua ratifica. In tal caso la Convenzione cesserà d'essere applicabile:
a) in Svezia:
i) ai redditi realizzati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia; e
ii) all'imposta sul patrimonio determinata a decorrere dal secondo anno solare successivo a quello della denuncia;
b) in Italia:
ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.
Protocollo alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.
Resta inteso che:
a) per quanto concerne l'articolo 2 se una imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, la Convenzione si applicherà a detta imposta;
b) nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 4, quando, secondo le disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo, una persona fisica è considerata residente dell'Italia ed anche residente della Svezia in virtù della disposizione della "regola dei tre anni", prevista dalla legislazione fiscale svedese, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono, di comune accordo, la questione della sua residenza.
Le disposizioni del 1° comma del presente paragrafo si applicano soltanto ai nazionali svedesi e la loro applicazione è limitata ai primi tre anni a decorrere dal giorno di emigrazione dalla Svezia.
Tali disposizioni si basano sulla normativa del paragrafo 53 della legge svedese sull'imposta comunale sul reddito, che è stata inserita nella legislazione fiscale svedese al fine di evitare le evasioni fiscali;
c) per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese connesse con l'attività della stabile organizzazione;
d) le disposizioni del par. 5 dell'articolo 13 sono state inserite nella Convenzione al fine di evitare le evasioni fiscali. L'applicazione di tali disposizioni presuppone che siano soddisfatte tutte le condizioni contenute nei punti da a) a c) del paragrafo;
e) ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 15 la sede della direzione effettiva del gruppo di navigazione aerea "Scandinavian Airlines System" (SAS) si considera situata in Svezia;
f) nel caso in cui un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, l'imposta svedese sul patrimonio, prelevata in conformità alle disposizioni della Convenzione, sarà dedotta da detta imposta italiana sul patrimonio alle condizioni previste nel paragrafo 4 dell'articolo 24;
g) le disposizioni del primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 25 non comportano in uno Stato contraente l'esenzione dei dividendi o di altri pagamenti versati ad una società residente dell'altro Stato contraente. Le stesse disposizioni, inoltre, non impediscono ad uno Stato contraente di imporre, secondo la legislazione interna di detto Stato, i redditi realizzati da una stabile organizzazione, che faccia parte di una società dell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'imposta non può eccedere quella applicabile alle società residenti del primo Stato contraente, in relazione ai loro utili non distribuiti;
h) con riferimento al par. 1 dell'articolo 26, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerna un'applicazione non conforme alla Convenzione delle imposte italiane.
[1] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 24 febbraio 1983, n. 54.