§ 95.6.94 – L. 5 novembre 1990, n. 329.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.6 doppie imposizioni
Data:05/11/1990
Numero:329


Sommario
Articolo 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e [...]
Articolo 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere alla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dal paragrafo 2 dell'art. [...]
Articolo 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Art. 1.  I soggetti.
Art. 2.  Imposte considerate.
Art. 3.  Definizioni generali.
Art. 4.  Domicilio fiscale.
Art. 5.  Stabile organizzazione.
Art. 6.  Redditi immobiliari.
Art. 7.  Utili delle imprese.
Art. 8.  Navigazione marittima e aerea.
Art. 9.  Imprese associate.
Art. 10.  Dividendi.
Art. 11.  Interessi.
Art. 12.  Canoni.
Art. 13.  Utili di capitale.
Art. 14.  Professioni indipendenti.
Art. 15.  Lavoro subordinato.
Art. 16.  Compensi e gettoni di presenza.
Art. 17.  Artisti e sportivi.
Art. 18.  Pensioni.
Art. 19.  Funzioni pubbliche.
Art. 20.  Insegnanti.
Art. 21.  Studenti e apprendisti.
Art. 22.  Altri redditi.
Art. 23.  Disposizioni varie applicabili a talune attività di alto mare.
Art. 24.  Eliminazione della doppia imposizione.
Art. 25.  Non-discriminazione.
Art. 26.  Procedura amichevole.
Art. 27.  Scambio di informazioni.
Art. 28.  Membri delle missioni diplomatiche o permanenti e degli uffici consolari.
Art. 29.  Rimborsi.
Art. 30.  Entrata in vigore.
Art. 31.  Denuncia.


§ 95.6.94 – L. 5 novembre 1990, n. 329.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con scambio di note, fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988.

(G.U. 15 novembre 1990, n. 267, S.O.).

 

     Articolo 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con scambio di note, fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988.

 

          Articolo 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere alla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dal paragrafo 2 dell'art. 30 della convenzione stessa.

 

          Articolo 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord

per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali

in materia di imposte sul reddito

 

          Art. 1. I soggetti.

     La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

 

          Art. 2. Imposte considerate.

     1. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

     a) per quanto concerne il Regno Unito:

     I) l'imposta sul reddito (the income tax);

     II) l'imposta sulle società (the corporation tax);

     III) l'imposta sugli utili di capitale (the capital gains tax);

     IV) l'imposta sul reddito derivante dal petrolio (the petroleum revenue tax)

     (qui di seguito indicate quali "imposta del Regno Unito").

     b) per quanto concerne l'Italia:

     I) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

     II) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

     III) l'imposta locale sui redditi;

     ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte

     (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

     2. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite da ciascuno Stato contraente dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di detto Stato contraente indicate nel paragrafo 1 del presente articolo. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

 

          Art. 3. Definizioni generali.

     1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

     a) il termine "Regno Unito" designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, ivi comprese le zone al di fuori del mare territoriale del Regno Unito le quali in conformità al diritto internazionale sono state o possono in futuro essere considerate, ai sensi della legislazione del Regno Unito sulla Piattaforma Continentale, come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti del Regno Unito riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino nonchè le loro risorse naturali;

     b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino, nonchè le loro risorse naturali;

     c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Regno Unito o l'Italia;

     d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone, ma non comprende le società di persone le quali non sono considerate persone giuridiche ai fini dell'imposizione in ciascuno Stato contraente;

     e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

     f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

     g) il termine "nazionale" designa:

     I) per quanto concerne il Regno Unito, ogni cittadino del Regno Unito od ogni soggetto britannico che non possiede la cittadinanza di ogni altro Paese o territorio del Commonwealth, a condizione che abbia il diritto di risiedere nel Regno Unito, nonchè ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituito in conformità alla legislazione in vigore nel Regno Unito;

     II) per quanto concerne l'Italia, ogni persona fisica che possiede la cittadinanza italiana, nonchè ogni persona giuridica, società di persone ed associazione costituita in conformità alla legislazione in vigore in Italia;

     h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia impiegato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

     i) il termine "autorità competente" designa, per quanto concerne il Regno Unito, i Commissioners of Inland Revenue od un loro rappresentante autorizzato e per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze;

     j) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta del Regno Unito o l'imposta italiana.

     2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

 

          Art. 4. Domicilio fiscale.

     1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato contraente soltanto per i redditi provenienti da fonti ivi situate.

     2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata in conformità alle seguenti disposizioni:

     a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

     b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

     c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

     d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti ovvero non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

     3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

 

          Art. 5. Stabile organizzazione.

     1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

     2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

     a) una sede di direzione;

     b) una succursale;

     c) un ufficio;

     d) una officina;

     e) un laboratorio;

     f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o ogni altro luogo di estrazione o di sfruttamento di risorse naturali;

     g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

     3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

     a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

     b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

     c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

     d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

     e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

     4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 del presente articolo - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

     5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

     6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

 

          Art. 6. Redditi immobiliari.

     1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonchè i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono, altresì, considerati "beni immobili" l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

     3. Le disposizioni del paragrafo 1. del presente articolo, si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1. e 3. del presente articolo si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

 

          Art. 7. Utili delle imprese.

     1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

     2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3. del presente articolo, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

     3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese direttamente connesse con l'attività della stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

     4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

     5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

 

          Art. 8. Navigazione marittima e aerea.

     1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

     3. Le disposizioni del paragrafo 1. del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

 

          Art. 9. Imprese associate.

     Allorchè

     a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

     b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

 

          Art. 10. Dividendi.

     1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

     a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del potere di voto della società che paga i dividendi;

     b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

     Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

     3. Fino a quando una persona fisica residente nel Regno Unito ha diritto, secondo la legislazione del Regno Unito, ad un credito d'imposta sui dividendi pagati da una società che è residente nel Regno Unito, il paragrafo 2. del presente articolo non si applica ai dividendi pagati da una società che è residente del Regno Unito ad un residente dell'Italia. In tal caso si applicano le seguenti disposizioni del presente paragrafo:

     a)

     I) Se un residente dell'Italia ha diritto ad un credito d'imposta su tali dividendi ai sensi del sub-paragrafo b) del presente paragrafo, anche il Regno Unito può, in conformità alla propria legislazione, prelevare l'imposta sul totale dell'ammontare o del valore di tali dividendi e dell'ammontare di detto credito d'imposta con una aliquota che non eccede il 15 per cento.

     II) Se un residente dell'Italia ha diritto ad un credito d'imposta su tali dividendi ai sensi del sub-paragrafo c) del presente paragrafo, anche il Regno Unito può, in conformità alla propria legislazione, prelevare l'imposta sul totale dell'ammontare o del valore di tali dividendi e dell'ammontare di detto credito d'imposta con un'aliquota che non eccede il 5 per cento.

     III) Fatta eccezione per quanto previsto nei sub-paragrafi a) i) e a) ii) del presente paragrafo, i dividendi pagati da una società residente del Regno Unito ad un residente dell'Italia che ne sia il beneficiario effettivo sono esenti da qualsiasi imposta che nel Regno Unito è applicabile ai dividendi.

     b) Un residente dell'Italia che riceve dividendi da una società che è residente del Regno Unito ha diritto, fatte salve le disposizioni del sub-paragrafo c) del presente paragrafo ed a condizione che egli sia il beneficiario effettivo dei dividendi, al credito d'imposta con riguardo a tali dividendi cui una persona fisica residente del Regno Unito avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto i dividendi stessi, ed al pagamento di ogni eccedenza di tale credito d'imposta rispetto all'imposta dovuta nel Regno Unito.

     c) Le disposizioni del sub-paragrafo b) del presente paragrafo non si applicano quando il beneficiario effettivo dei dividendi è, o è associato ad, una società che controlla da sola od insieme ad una o più società collegate, direttamente o indirettamente, il 10% o più del potere di voto nella società che paga i dividendi. In tal caso, una società residente dell'Italia che riceve dividendi da una società residente del Regno Unito ha diritto, a condizione che sia la beneficiaria effettiva dei dividendi, ad un credito d'imposta pari alla metà del credito di imposta cui una persona fisica residente nel Regno Unito avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto i dividendi stessi ed al pagamento di ogni eccedenza di tale credito d'imposta rispetto all'imposta dovuta nel Regno Unito. Ai fini del presente sub-paragrafo, due società si considerano collegate se una di esse controlla, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del potere di voto nell'altra società oppure una terza società controlla più del 50 per cento del potere di voto di entrambe.

     d) Il presente paragrafo non si applica se la persona che percepisce i dividendi ed il credito d'imposta non è a tal titolo soggetta all'imposta italiana.

     4.

     a) Un residente del Regno Unito che riceve dividendi da una società residente dell'Italia - fatte salve le disposizioni del sub-paragrafo b) del presente paragrafo - ha diritto, se è il beneficiario effettivo dei dividendi, al credito d'imposta con riguardo a tali dividendi cui una persona fisica residente dell'Italia avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto gli stessi dividendi, previa deduzione dell'imposta prevista nel sub-paragrafo b) del paragrafo 2. del presente articolo. Questa disposizione non si applica se la persona che percepisce i dividendi ed il credito di imposta non è a tal titolo soggetta all'imposta del Regno Unito.

     b) Le disposizioni del sub-paragrafo a) del presente paragrafo non si applicano quando il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che controlla da sola od insieme ad una o più società collegate, direttamente o indirettamente, il 10% o più del potere di voto nella società che paga i dividendi. In tal caso, una società residente del Regno Unito che riceve dividendi da una società residente dell'Italia ha diritto, a condizione che sia la beneficiaria effettiva dei dividendi, ad un credito di imposta pari alla metà del credito d'imposta cui una persona fisica residente in Italia avrebbe diritto se avesse ricevuto gli stessi dividendi, previa deduzione dell'imposta prevista al sub-paragrafo a) del paragrafo 2. del presente articolo ed a condizione che la società la quale riceve i dividendi ed il credito d'imposta sia a tal titolo soggetta all'imposta del Regno Unito.

     Ai fini del presente sub-paragrafo, due società si considerano collegate se una di esse controlla, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del potere di voto nell'altra società oppure una terza società controlla più del 50 per cento del potere di voto di entrambe.

     c) I crediti di imposta previsti ai sub-paragrafi a) e b) del presente paragrafo sono considerati dividendi ai fini del presente articolo.

     5. Le disposizioni dei sub-paragrafi b) e c) del paragrafo 3. e dei sub-paragrafi a) e b) del paragrafo 4. del presente articolo non si applicano a meno che la persona che percepisce i dividendi dimostri (su richiesta dell'autorità competente, rispettivamente, del Regno Unito o dell'Italia all'atto della ricezione di un'istanza da parte di detta persona per ottenere il credito d'imposta nei confronti dell'imposta sui redditi rispettivamente del Regno Unito o italiana ad essa applicabile ovvero il rimborso del credito per la parte eccedente detta imposta sui redditi) che la partecipazione per la quale erano stati pagati i dividendi era stata acquistata da tale persona, in buona fede, per ragioni commerciali oppure nell'ambito dell'ordinaria attività di fare o gestire investimenti e che tale acquisizione non costituiva il fine specifico o uno dei fini specifici del conseguimento del credito d'imposta previsto al sub-paragrafo b), al sub-paragrafo c) del paragrafo 3. o dei sub-paragrafi a) e b) del paragrafo 4. del presente articolo, a seconda del caso.

     6. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

     7. Le disposizioni del paragrafo 1. e dei paragrafi 2., 3. o 4. del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     8. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

     9. Se il beneficiario effettivo di un dividendo, residente di uno Stato contraente, possiede il 10 per cento o più della classe delle azioni per le quali viene pagato il dividendo, le disposizioni dei paragrafi 2. , 3. o 4., a seconda del caso, del presente articolo non si applicano nei limiti in cui:

     a) il dividendo stesso può essere stato pagato soltanto con utili che la società distributrice ha realizzato o con altri redditi che essa ha ricevuto in un periodo anteriore ai 12 mesi precedenti la "data rilevante"; e

     b) le azioni per le quali il dividendo viene pagato non sono state possedute in modo continuativo per un periodo di 12 mesi precedenti la data di delibera di distribuzione dei dividendi.

     Ai fini del presente paragrafo il termine "data rilevante" designa la data in cui il beneficiario effettivo dei dividendi è divenuto proprietario del 10 per cento o più della classe di azioni in questione. Il presente paragrafo non si applica se il beneficiario effettivo dei dividendi dimostra che le azioni erano state acquistate, in buona fede, per ragioni commerciali e non essenzialmente al fine di ottenere i benefici del presente articolo.

 

          Art. 11. Interessi.

     1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

     3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2. del presente articolo, gli interessi menzionati nel paragrafo 1. del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente la persona che riceve gli interessi, se detta persona è il beneficiario effettivo degli interessi e gli stessi sono pagati:

     a) in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o

     b) in relazione alla vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad un'altra impresa.

     4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2. del presente articolo, gli interessi di cui al paragrafo 1. del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente del quale la persona che riceve gli interessi è residente, quando tale persona è il beneficiario effettivo degli interessi e:

     a) il debitore degli interessi è il primo Stato contraente di cui al paragrafo 1. del presente articolo o una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o uno dei suoi enti locali o organizzazioni o istituzioni del Governo o di un ente locale (per quanto riguarda il Regno Unito); o

     b) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito contratto, garantito o assicurato dal secondo Stato contraente di cui al paragrafo 1. del presente articolo ("il secondo Stato contraente"), compresa la Società di Assicurazione ai Crediti per l'Esportazione, o da una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o da uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o da uno dei suoi enti locali o dal Dipartimento del Regno Unito di Garanzia dei Crediti all'Esportazione (Export Credits Guarantee Department) (per quanto riguarda il Regno Unito) o da una pubblica istituzione del secondo Stato contraente.

     5. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito, ma non include i redditi considerati nell'art. 10 della presente Convenzione.

     6. Le disposizioni dei paragrafi 1., 2., 3. o 4., a seconda del caso, del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione od una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

     8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati eccede, per qualsiasi motivo, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

     9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il credito generatore degli interessi era stato costituito o ceduto essenzialmente al fine di beneficiare del presente articolo e non, in buona fede, per ragioni commerciali.

     10. Le riduzioni d'imposta previste ai paragrafi 2., 3. o 4., a seconda del caso, del presente articolo non si applicano se il beneficiario effettivo degli interessi è esente da imposta per tali redditi nello Stato contraente di cui è residente ed il predetto percipiente vende o sottoscrive un contratto per vendere la partecipazione da cui traggono origine gli interessi entro i tre mesi successivi alla data in cui il percipiente stesso ha acquistato siffatta partecipazione.

 

          Art. 12. Canoni.

     1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere l'8 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

     3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1. e 2. del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni, si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

     6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni eccede, per qualsiasi motivo, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 13. Utili di capitale.

     1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui all'art. 6 della presente Convenzione situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

     3. Gli utili derivanti dalla alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonchè dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     4. Gli utili derivanti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi precedenti del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

     5. Le disposizioni del paragrafo 4. del presente articolo non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di prelevare, conformemente alla propria legislazione, una imposta sugli utili, derivanti dalla alienazione di un qualsiasi bene, realizzati da una persona fisica che:

     a) è residente dell'altro Stato contraente; e

     b) è stata residente del predetto primo Stato contraente in un qualsiasi momento nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti l'alienazione del bene; e

     c) non è soggetta ad imposta per tali utili nell'altro Stato contraente.

 

          Art. 14. Professioni indipendenti.

     1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa.

     2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

 

          Art. 15. Lavoro subordinato.

     1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della presente Convenzione, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

     2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1. del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

     a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un qualsiasi anno fiscale; e

     b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

     c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

     3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

 

          Art. 16. Compensi e gettoni di presenza.

     La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

          Art. 17. Artisti e sportivi.

     1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 della presente Convenzione, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista, nonchè di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 della presente Convenzione.

 

          Art. 18. Pensioni.

     1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2. dell'art. 19 della presente Convenzione, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente sono imponibili soltanto in detto Stato.

     2. Il termine "annualità" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.

 

          Art. 19. Funzioni pubbliche.

     1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     b) Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 1. a) del presente articolo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di tale altro Stato che:

     I) abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità del detto primo Stato; o

     II) senza avere la nazionalità del detto primo Stato, non sia divenuto residente di detto altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

     2. a) Le pensioni corrisposte da, o con fondi costituiti da, uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     b) Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 2. a) del presente articolo, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

     3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 della presente Convenzione, si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

 

          Art. 20. Insegnanti.

     1. Una persona fisica che soggiorna in uno degli Stati contraenti per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio o altro analogo istituto di istruzione riconosciuto di detto Stato contraente e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca per un periodo che non superi due anni dalla data in cui egli abbia soggiornato per la prima volta in detto Stato per tali scopi.

     2. Il presente articolo si applica soltanto ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tale ricerca sia effettuata dalla persona fisica nel pubblico interesse e non principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.

 

          Art. 21. Studenti e apprendisti.

     Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di soggiornare in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto primo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

 

          Art. 22. Altri redditi.

     1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, esclusi i redditi derivanti da associazioni commerciali (trusts) o da eredità giacenti nel corso della loro amministrazione, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1. del presente articolo non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti nel paragrafo 2. dell'art. 6 della presente Convenzione, qualora il beneficiario di tali redditi residente di uno Stato contraente eserciti nell'altro Stato contraente sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

 

          Art. 23. Disposizioni varie applicabili a talune attività di alto mare.

     1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione.

     2. Ai fini del presente articolo il termine "attività di alto mare" (offshore activities) designa le attività svolte in alto mare (offshore) connesse alla esplorazione ed allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali situati in uno Stato contraente.

     3. Se un'impresa di uno Stato contraente svolge attività di alto mare nell'altro Stato contraente, si considera che essa esercita la propria attività in detto altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata.

     4. Le disposizioni del paragrafo 3. del presente articolo non si applicano se le attività di alto mare sono svolte nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 30 giorni nell'arco di 12 mesi. Ai fini del presente paragrafo:

     a) se un'impresa che svolge attività di alto mare nell'altro Stato è associata ad un'altra impresa che vi svolge attività sostanzialmente analoghe, si considera che la prima impresa svolga tutte le attività esercitate dalla seconda impresa, fatta eccezione del caso in cui dette attività siano esercitate contestualmente come proprie attività;

     b) si considera che un'impresa è associata ad un'altra impresa se una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale dell'altra oppure se le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di entrambe le imprese.

     5. Se un residente di uno Stato contraente svolge attività di alto mare nell'altro Stato contraente consistenti nell'esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente, si considera che tale residente eserciti dette attività con una base fissa nell'altro Stato contraente. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica se le attività in questione sono svolte nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 30 giorni nell'arco di 12 mesi.

     6. I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente connessa con attività di alto mare nell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato se l'attività dipendente è svolta in alto mare in detto altro Stato. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica se l'attività dipendente è svolta nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano 30 giorni nell'arco di 12 mesi.

 

          Art. 24. Eliminazione della doppia imposizione.

     1. La doppia imposizione dei redditi sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

     2. Fatte salve le disposizioni della legislazione del Regno Unito concernenti la concessione di una deduzione dall'imposta del Regno Unito dell'imposta dovuta in un paese diverso dal Regno Unito (che non modificano il principio generale qui previsto):

     a) l'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana conformemente alla presente Convenzione, sia direttamente che per detrazione, sugli utili o redditi provenienti da fonti site in Italia (fatta eccezione nel caso dei dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili con i quali sono pagati i dividendi stessi) è ammessa in deduzione dall'imposta del Regno Unito calcolata sugli stessi utili o redditi per i quali è stata calcolata l'imposta italiana;

     b) nel caso di dividendi pagati da una società residente in Italia ad una società residente nel Regno Unito che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del potere di voto nella società che paga i dividendi, la deduzione tiene conto (in aggiunta a qualsiasi imposta italiana deducibile ai sensi del sub-paragrafo a) del presente paragrafo) dell'imposta italiana dovuta dalla società sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi.

     3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Regno Unito, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art. 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nel Regno Unito, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

     4. Ai fini dei paragrafi 2. e 3. del presente articolo, gli utili e i redditi posseduti da un residente di uno Stato contraente che possono essere tassati nell'altro Stato contraente in conformità alla presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in detto altro Stato contraente.

 

          Art. 25. Non-discriminazione.

     1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

     2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia o ad ogni altra circostanza di carattere personale.

     3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 9, del paragrafo 8. dell'art. 11 o del paragrafo 6. dell'art. 12 della presente Convenzione, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente di detto primo Stato.

     4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate in detto primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni genere e denominazione.

 

          Art. 26. Procedura amichevole.

     1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente.

     2. L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

     3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

     4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

 

          Art. 27. Scambio di informazioni.

     1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, ed in particolare per prevenire l'evasione o le frodi fiscali e per agevolare l'operatività delle norme contro l'elusione. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1. del presente articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

     a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

     b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

     c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

 

          Art. 28. Membri delle missioni diplomatiche o permanenti e degli uffici consolari.

     Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o permanenti o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

 

          Art. 29. Rimborsi.

     1. L'imposta riscossa in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte è rimborsata su domanda del, o per conto del, contribuente o dello Stato del quale egli è residente se tale residente ha diritto ad un rimborso di tale imposta in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.

     2. La domanda di rimborso deve essere presentata entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente nel quale l'imposta è stata prelevata e deve essere corredata di un attestato dello Stato contraente - del quale il contribuente è residente - certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto al rimborso.

     3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'art. 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

 

          Art. 30. Entrata in vigore.

     1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.

     2. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica ed avrà quindi effetto:

     a) nel Regno Unito:

     I) con riferimento all'imposta sul reddito ed all'imposta sugli utili di capitale, per ciascun anno d'accertamento che inizia il, o successivamente al, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica;

     II) con riferimento all'imposta sulle società, per ciascun anno finanziario che inizia il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica;

     III) con riferimento all'imposta sul reddito derivante dal petrolio, per ciascun periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica;

     b) in Italia:

     con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica.

     3. La vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito firmata a Londra il 4 luglio 1960, ed il Protocollo che modifica tale Convenzione, firmato a Londra il 28 aprile 1969, sono abrogati e cessano di avere effetto con riferimento alle imposte cui si applica la presente Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. del presente articolo.

 

          Art. 31. Denuncia.

     La presente Convenzione rimarrà in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

     a) nel Regno Unito:

     I) con riferimento all'imposta sul reddito e all'imposta sugli utili di capitale, per ciascun anno di accertamento che inizia il, o successivamente al, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello della notifica;

     II) con riferimento all'imposta sulle società, per ciascun anno finanziario che inizia il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello della notifica;

     III) con riferimento all'imposta sul reddito derivante dal petrolio, per ciascun periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della notifica;

     b) in Italia:

     con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo a quello della notifica.