§ 95.6.76 – L. 27 maggio 1985, n. 292.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.6 doppie imposizioni
Data:27/05/1985
Numero:292


Sommario
Articolo 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le [...]
Articolo 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della convenzione [...]
Articolo 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Art. 1.  I soggetti.
Art. 2.  L'oggetto.
Art. 3.  Definizioni generali.
Art. 4.  Residenza.
Art. 5.  Stabile organizzazione.
Art. 6.  Redditi immobiliari.
Art. 7.  Utili delle imprese.
Art. 8.  Navigazione marittima ed aerea.
Art. 9.  Imprese associate.
Art. 10.  Dividendi.
Art. 11.  Interessi.
Art. 12.  Canoni.
Art. 13.  Alienazione di beni.
Art. 14.  Professioni indipendenti.
Art. 15.  Lavoro subordinato.
Art. 16.  Compensi e gettoni di presenza.
Art. 17.  Artisti.
Art. 18.  Pensioni e annualità.
Art. 19.  Funzioni pubbliche.
Art. 20.  Professori e insegnanti.
Art. 21.  Studenti.
Art. 22.  Redditi delle persone con doppia residenza.
Art. 23.  Fonte dei redditi.
Art. 24.      1. Fatte salve le disposizioni della legislazione australiana di volta in volta in vigore, concernenti la concessione di una deduzione dall'imposta australiana [...]
Art. 25.  Procedura amichevole.
Art. 26.  Scambio di informazioni.
Art. 27.  Funzionari diplomatici e consolari.
Art. 28.  Rimborsi.
Art. 29.  Entrata in vigore.
Art. 30.  Denuncia.


§ 95.6.76 – L. 27 maggio 1985, n. 292.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo finale, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982.

(G.U. 21 giugno 1985, n. 145, S.O.).

 

     Articolo 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con potocollo finale, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982.

 

          Articolo 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della convenzione stessa.

 

          Articolo 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia

per evitare la doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali

in materia di imposte sul reddito

 

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

 

          Art. 1. I soggetti.

     La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

 

          Art. 2. L'oggetto.

     1. La presente Convenzione si applica esclusivamente alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.

     2. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono:

     a) per quanto concerne l'Australia:

     l'imposta australiana sul reddito (the Australian income tax) ivi compresa l'imposta supplementare sull'ammontare non distribuito degli utili distribuibili di una società privata;

     b) per quanto concerne l'Italia:

     1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

     2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

     ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte.

     3. La Convenzione si applicherà anche alla imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni relativamente alle imposte cui si applica la presente Convenzione.

 

Capitolo II

DEFINIZIONI

 

          Art. 3. Definizioni generali.

     1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

     a) il termine "Australia" designa il Commonwealth di Australia e, se adoperato in senso geografico, comprende:

     i) il territorio dell'isola di Norfolk;

     ii) il territorio dell'isola di Natale;

     iii) il territorio dell'isola del Cocco (Keeling);

     iv) il territorio delle isole Ashmore e Cartier;

     v) il territorio delle isole del Mar dei Coralli;

     vi) le zone adiacenti ai limiti territoriali dell'Australia o dei predetti territori rispetto ai quali sia al momento in vigore una legge Australiana, o di uno Stato o di parte dell'Australia o di uno dei predetti territori, in materia di sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo della piattaforma continentale;

     b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia può esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonchè le loro risorse naturali;

     c) le espressioni "Stato contraente", "uno degli Stati contraenti" e "altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Australia o l'Italia;

     d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

     e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi Ente che è considerato società o persona giuridica ai fini dell'imposizione;

     f) le espressioni "impresa di uno degli Stati contraenti" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano un'impresa esercitata da un residente dell'Australia o un'impresa esercitata da un residente dell'Australia o un'impresa esercitata da un residente dell'Italia, come il contesto richiede;

     g) il termine "imposta australiana" designa l'imposta prelevata dall'Australia, cui si applichi la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 2;

     h) il termine "imposta italiana" designa l'imposta prelevata dall'Italia, cui si applichi la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 2;

     i) il termine "autorità competente" designa, per quanto concerne l'Australia, il "Commissioner of taxation" o il suo rappresentate autorizzato, e, per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.

     2. Nella presente Convenzione, i termini "imposta australiana" ed "imposta italiana" non comprendono le penalità o gli interessi applicati in conformità della legislazione di ciascuno degli Stati contraenti relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 2.

     3. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

 

          Art. 4. Residenza.

     1. Ai fini delle presente Convenzione, una persona è residente di uno degli Stati contraenti:

     a) per quanto riguarda l'Australia e salvo quanto stabilito al par. 2), se essa è residente dell'Australia ai fini dell'imposta australiana; e

     b) per quanto riguarda l'Italia, se essa è residente dell'Italia ai fini dell'imposta italiana.

     2. Relativamente ai redditi di fonte italiana, una persona assoggettata ad imposizione in Australia per i redditi di fonte australiana non è considerata residente dell'Australia salvo il caso in cui il reddito di fonte italiana sia assoggettato all'imposta australiana o, se tale reddito è esente dall'imposta australiana, sia esente solo perchè assoggettato all'imposta italiana.

     3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata secondo le regole seguenti:

     a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente;

     b) se detta persona ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non ha una abitazione permanente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

     c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette.

     4. Quando, in base alle disposizioni del par. 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

 

          Art. 5. Stabile organizzazione.

     1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

     2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

     a) una sede di direzione;

     b) una succursale;

     c) un ufficio;

     d) una officina;

     e) un laboratorio;

     f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

     g) una proprietà agricola, pastorale o forestale;

     h) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

     3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

     a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

     b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

     c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

     d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni, per l'impresa;

     e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario, come la pubblicità o la ricerca scientifica.

     4. Si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti ed ivi esercita la propria attività per mezzo di detta stabile organizzazione se:

     a) svolge per più di dodici mesi in detto Stato attività di controllo su un cantiere di costruzione, d'installazione o di montaggio aperto in detto Stato; o

     b) viene utilizzata in detto Stato per più di dodici mesi da, per o sotto contratto con l'impresa, una notevole attrezzatura per la ricerca o lo sfruttamento di risorse naturali, o per attività connesse con tale ricerca o sfruttamento.

     5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - è considerata "stabile organizzazione" di detta impresa nel primo Stato se:

     a) essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o

     b) nell'ambito di tale attività, essa fabbrica oppure trasforma in detto Stato per l'impresa merci appartenenti all'impresa stessa, a condizione che la presente disposizione si applichi soltanto alle merci così fabbricate o trasformate.

     6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività di mediatore o di agente.

     7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

     8. I principi esposti nei paragrafi dall'1 al 7 incluso si applicano per stabilire ai fini della presente Convenzione se esita una stabile organizzazione la di fuori di entrambi gli Stati contraenti e se un'impresa, che non sia un'impresa di uno degli Stati contraenti, abbia una stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti.

 

Capitolo III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

 

          Art. 6. Redditi immobiliari.

     1. I redditi da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui tali beni sono situati.

     2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto vigente nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso i diritti relativi a canoni e ad altri compensi dovuti per lo sfruttamento di miniere o cave nonchè di ogni risorsa naturale e tali diritti si considerano localizzati ove è situato il terreno. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

     3. Le disposizioni del par. 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

     4. I redditi derivanti dall'affitto di terreni e quelli derivanti da qualsiasi altro interesse diretto in o su terreni valorizzati o non sono considerati redditi derivanti da beni immobili situati ove sono situati i terreni.

     5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

 

          Art. 7. Utili delle imprese.

     1. Gli utili di un'impresa di uno degli Stati contraenti sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

     2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione oppure da altre imprese con le quali essa intrattiene rapporti commerciali.

     3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute dall'impresa per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione (comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione), che sarebbero state deducibili qualora la stabile organizzazione fosse stata un soggetto indipendente che come tale avesse pagato tali spese, sia che le spese stesse siano state sostenute nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione che altrove.

     4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

     5. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'operatività delle leggi di uno Stato contraente in materia di tassazione degli utili derivanti da contratti di assicurazione stipulati con non residenti, restando inteso che se le leggi in questione, vigenti in ciascuno degli Stato all'atto della firma della Convenzione, venissero modificate (e le modifiche non fossero di tale trascurabile importanza da non snaturarne le caratteristiche generali) gli Stati contraenti si consulteranno tra di loro allo scopo di pervenire ad un accordo sulle modifiche da apportare al presente paragrafo.

     6. Ai fini del presente articolo, gli utili di un'impresa non comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione e le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

 

          Art. 8. Navigazione marittima ed aerea.

     1. Se un residente di uno degli Stati contraenti ritrae utili dall'esercizio di navi e la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione è situata in detto Stato, i predetti utili sono imponibili soltanto in questo Stato.

     2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i predetti utili sono imponibili nell'altro Stato contraente qualora costituiscano utili derivanti dall'esercizio di navi svolto esclusivamente tra località situate in detto altro Stato.

     3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano alla quota parte degli utili derivanti dall'esercizio di navi da parte di residenti di uno degli Stati contraenti mediante la partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio di trasporto in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

     4. Ai fini del presente articolo, gli utili derivanti dal trasporto per mare di passeggeri, animali, posta e merci imbarcati in uno degli Stati contraenti e trasportati verso un'altra località di detto Stato, sono considerati utili derivanti dall'esercizio di navi svolto esclusivamente tra località situate in detto Stato.

     5. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

     6. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'operatività dell'accordo tra i Governi degli Stati contraenti diretto ad evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale firmato a Canberra il 13 aprile 1972.

 

          Art. 9. Imprese associate.

     Allorchè:

     a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

     b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

     e, nell'uno e nell'altro caso, le relazioni commerciali o finanziarie delle due imprese sono vincolate da condizioni diverse da quelle che sarebbero intervenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

 

          Art. 10. Dividendi.

     1. I dividendi pagati da una società, residente di uno degli Stati contraenti ai fini delle proprie imposte, ad un residente dell'altro Stato contraente, beneficiario effettivo dei dividendi stessi, sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ai fini delle proprie imposte, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

     3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni nonchè gli altri redditi assimilati ai redditi da azioni dalla legislazione fiscale dello Stato contraente di cui è residente la società distributrice.

     4. Le disposizioni dei parr. 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno degli Stati contraenti, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ed esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     5. I dividendi pagati da una società residente di uno degli Stati contraenti ad una persona non residente dell'altro Stato contraente, beneficiario effettivo dei dividendi stessi, sono esenti da imposta in detto altro Stato eccettuato il caso in cui la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situate in detto altro Stato. Il presente paragrafo non si applica, tuttavia, ai dividendi pagati da una società che sia residente dell'Australia ai fini delle imposte australiane e residente dell'Italia ai fini delle imposte italiane.

 

          Art. 11. Interessi.

     1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente dei quali un residente dell'altro Stato contraente è il beneficiario effettivo sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

     3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi ricevuti dal Governo di uno degli Stati contraenti oppure da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo Ente locale, da un qualsiasi altro Ente che svolga pubbliche funzioni, in uno Stato contraente o entro una sua zona, nonchè da una banca che svolga compiti di banca centrale in uno Stato contraente, sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente.

     4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" include i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, gli interessi derivanti da ogni altra forma di indebitamento nonchè ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato contraente da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

     5. Le disposizioni dei paragrafo 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata ed il debito che ha dato origine al pagamento degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     6. Gli interessi si considerano provenienti da uno degli Stati contraenti quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo Ente locale o una persona residente di detto Stato ai fini delle sue imposte. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno degli Stati contraenti, ha in uno degli Stati contraenti, oppure al di fuori di entrambi gli Stati contraenti, una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

     7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo degli interessi o tra entrambi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dell'ammontare degli interessi è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni delle presente Convenzione.

 

          Art. 12. Canoni.

     1. I canoni provenienti da uno Stato contraente dei quali un residente dell'altro Stato contraente è il beneficiario effettivo sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

     3. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i pagamenti, anche periodici, e comunque descritti o contabilizzati, corrisposti esclusivamente per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore, di un brevetto, di disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, di marchi di fabbrica o di commercio, o di altri beni o diritti similari, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche nonchè per cognizioni o informazioni di carattere scientifico, tecnico, industriale o commerciale, e per assistenza di carattere ausiliario e sussidiario dirette a facilitare l'applicazione o lo sfruttamento di dette cognizioni o informazioni o di ogni altra proprietà o diritto cui si applica il presente articolo, e comprende i pagamenti corrisposti esclusivamente per l'uso o la concessione in uso di pellicole cinematografiche, di pellicole o nastri magnetici per trasmissioni televisive o radiofoniche.

     4. Le disposizioni dei paragrafo 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     5. I canoni si considerano provenienti da uno degli Stati contraenti quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo Ente locale o una persona residente di detto Stato contraente ai fini delle proprie imposte. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno degli Stati contraenti, ha in uno degli Stati contraenti o al di fuori di entrambi gli Stati contraenti, una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

     6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo dei canoni o tra entrambi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto del motivo per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dell'ammontare dei canoni pagati è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 13. Alienazione di beni.

     1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

     2. Ai fini del presente articolo:

     a) l'espressione "beni immobili" comprende:

     i) le locazioni di terreni o qualsiasi altro interesse diretto in o sopra terreni;

     ii) i diritti di sfruttamento o di ricerca di risorse naturali; e

     iii) le azioni o le partecipazioni similari in società il cui patrimonio è costituito interamente o principalmente da interessi diretti in o sopra terreni di uno degli Stati contraenti o da diritti di sfruttamento o di ricerca di risorse naturali in uno degli Stati contraenti;

     b) i beni immobili si considerano situati:

     i) qualora siano costituiti da interessi diretti in o sopra terreni - nello Stato contraente in cui i terreni sono situati;

     ii) qualora siano costituti da diritti di sfruttamento o di ricerca di risorse naturali - nello Stato contraente in cui sono situate tali risorse naturali o in cui viene condotta la ricerca; e

     iii) qualora siano costituiti da azioni o da partecipazioni similari in società il cui patrimonio sia costituito interamente o principalmente da interessi diretti in o sopra terreni di uno degli Stati contraenti o da diritti di sfruttamento o di ricerca di risorse naturali in uno degli Stati contraenti - nello Stato contraente in cui è situato il patrimonio della società o la sua parte consistente.

     3. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o di quote di partecipazione in società residenti dell'Italia, ai fini dell'imposta italiana, realizzati da una persona fisica residente dell'Australia, sono imponibili in Italia.

 

          Art. 14. Professioni indipendenti.

     1. I redditi che una persona fisica residente di uno degli Stati contraenti ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili alle attività esercitate mediante detta base fissa.

     2. L'espressione "Libera professione" comprende in particolare i servizi prestati nell'esercizio di attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè nell'esercizio delle attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

 

          Art. 15. Lavoro subordinato.

     1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che una persona fisica residente di uno degli Stati contraenti riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.

     Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

     2. Nonostante le disposizioni del par. 1, le remunerazioni che una persona fisica residente di uno degli Stati contraenti riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se:

     a) il beneficiario soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassino in totale 183 giorni nel corso, a seconda del caso, dell'anno di produzione del reddito o dell'anno fiscale di detto altro Stato; e

     b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente di detto altro Stato; e

     c) l'onere delle remunerazioni non è deducibile nella determinazione degli utili tassabili di una stabile organizzazione o di una base fissa che il datore di lavoro ha in detto altro Stato.

     3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno degli Stati contraenti e relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

 

          Art. 16. Compensi e gettoni di presenza.

     La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno degli Stati contraenti riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

          Art. 17. Artisti.

     1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un artista dello spettacolo (quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o un musicista, nonchè uno sportivo) ritrae dalle sue prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono esercitate.

     2. Quando il reddito proveniente dalle prestazioni personali di un artista in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

 

          Art. 18. Pensioni e annualità.

     1. Le pensioni (comprese quelle pubbliche) e le annualità pagate ad un residente di uno degli Stati contraenti sono imponibili soltanto in detto Stato.

     2. Il termine "annualità" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza dell'assunzione dell'onere di effettuare tali pagamenti contro un adeguato ed intero corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.

     3. Gli alimenti od altre sovvenzioni di carattere alimentare provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto primo Stato.

 

          Art. 19. Funzioni pubbliche.

     1. Le remunerazioni (diverse dalle pensioni o dalle annualità) pagate da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo Ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od Ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

     Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di detto Stato che:

     i) abbia la cittadinanza o la nazionalità di detto Stato; o

     ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica amministrativa o da un suo Ente locale. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 15 e 16.

 

          Art. 20. Professori e insegnanti.

     Un professore o un insegnante che soggiorna in uno degli Stati contraenti per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di condurre studi superiori o ricerche presso una università, collegio, scuola o altro istituto di istruzione di detto Stato e che era, immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento, di studi superiori o di ricerca in considerazione dei quali egli sia, o lo sarà in applicazione del presente articolo, assoggettato ad imposizione nell'altro Stato.

 

          Art. 21. Studenti.

     Se uno studente, residente di uno degli Stati contraenti o che era tale immediatamente prima di soggiornare nell'altro Stato contraente, e che soggiorna temporaneamente nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi, riceve somme da fonti situate al di fuori dell'altro Stato per sopperire alle spese di mantenimento o di istruzione, le predette somme sono esenti da imposizione nell'altro Stato.

 

          Art. 22. Redditi delle persone con doppia residenza.

     Se una persona che, in forza delle disposizioni del par. 1 dell'articolo 4, è residente di entrambi gli Stati contraenti ma che in forza delle disposizioni dei parr. 3 o 4 di detto articolo è considerata, ai fini della presente Convenzione, residente di uno solo degli Stati contraenti, ritrae redditi da fonti situate in questo Stato contraente o al di fuori di entrambi gli Stati contraenti, detti redditi sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

 

          Art. 23. Fonte dei redditi.

     I redditi realizzati da un residente di uno Stato contraente i quali, ai sensi di uno o più articoli dal 6 all'8 e dal 10 al 17, sono imponibili nell'altro Stato contraente, si considerano, ai fini dell'articolo 24 e della legislazione sull'imposizione dei redditi di detto altro Stato, redditi derivanti da fonti situate in detto altro Stato.

 

Capitolo IV

METODI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

 

          Art. 24.

     1. Fatte salve le disposizioni della legislazione australiana di volta in volta in vigore, concernenti la concessione di una deduzione dall'imposta australiana dell'imposta prelevata in un paese diverso dall'Australia (senza che ne siano modificati i princìpi generali), l'imposta italiana prelevata, sia direttamente che per detrazione, sui redditi provenienti dall'Italia ad una persona residente dell'Australia, è ammessa in deduzione dall'imposta australiana dovuta sugli stessi redditi.

     2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Australia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art. 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta australiana sul reddito, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota dell'anzidetta imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione di cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà, invece, accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

 

Capitolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

          Art. 25. Procedura amichevole.

     1. Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura adottata.

     2. L'autorità competente, se il reclamo del contribuente le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente Convenzione.

     3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere le difficoltà o i dubbi inerenti all'applicazione della presente Convenzione.

     4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di rendere applicabili le disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 26. Scambio di informazioni.

     1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiarono le informazioni necessarie per applicare la presente Convenzione o le leggi interne degli Stati contraenti concernenti le imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla presente Convenzione, o per prevenire le evasioni fiscali di tali imposte. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'art. 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

     a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

     b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro delle propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

     c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

 

          Art. 27. Funzionari diplomatici e consolari.

     Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.

 

          Art. 28. Rimborsi.

     1. Le imposte riscosse in uno degli Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

     2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

     3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

 

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 29. Entrata in vigore.

     1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.

     2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

     a) in Australia:

     i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sui redditi realizzati da un non residente, per i redditi realizzati a decorrere dal 1° luglio 1976;

     ii) con riferimento alle altre imposte australiane, per gli anni di produzione dei redditi che iniziano il, o successivamente al, 15 luglio 1976;

     b) in Italia:

     con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1976.

     3. Le domande di rimborso e di accreditamento, cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti per i redditi che siano stati realizzati prima della entrata in vigore della presente Convenzione ed assoggettati ad imposizione ed i quali si applica la presente Convenzione ai sensi del par. 2 del presente articolo, devono essere presentate entro tre anni dalla entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.

 

          Art. 30. Denuncia.

     La presente Convenzione rimarrà in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.

     In tal caso la Convenzione cesserà di avere effetto:

     a) in Australia:

     i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sui redditi realizzati da un non residente, per i redditi realizzati a decorrere dal 1° luglio dell'anno solare successivo a quello della notifica;

     ii) con riferimento alle altre imposte australiane, per ogni anno di produzione del reddito che inizia il, o successivamente al, 15 luglio dell'anno solare successivo a quello della notifica;

     b) in Italia:

     con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° luglio dell'anno solare successivo a quello della notifica.

 

 

Protocollo

 

     Il Governo della Repubblica italiana e il Governo australiano, all'atto della firma della presente Convenzione tra i due Governi per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

     Resta inteso che:

     1) con riferimento agli articoli 7 e 9 - Quando le informazioni utilizzabili dalla competenti autorità di uno degli Stati contraenti sono inadeguate per la determinazione degli utili di un'impresa, imponibili in detto Stato in conformità dell'articolo 7 e dell'articolo 9 della Convenzione, le disposizioni di tali articoli non pregiudicano in alcun modo il diritto di detto Stato di applicare la propria legislazione per determinare l'assoggettamento ad imposta di una persona purchè detta legge sia applicata, per quanto le informazioni utilizzabili dalle competenti autorità lo consentano, in conformità ai princìpi applicabili ai sensi degli articoli 7 e 9;

     2) con riferimento al par. 6 dell'articolo 8 - Le imposte italiane cui si applica, a decorrere dalla loro entrata in vigore, l'accordo ivi richiamato, sono le seguenti:

     i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

     ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

     iii) l'imposta locale sui redditi.

     Se in Australia verrà applicata un'imposta (diversa da quelle elencate all'articolo 1 di detto accordo) sugli utili realizzati da una impresa italiana in dipendenza dell'esercizio di aeromobili in traffico internazionale, l'imposta locale sui redditi non sarà più compresa fra le imposte cui si applica l'accordo in Italia;

     3) con riferimento all'articolo 9 - Nonostante le disposizioni dell'articolo 9, una impresa di uno degli Stati contraenti può essere tassata da questo Stato contraente come se detto articolo non fosse entrato in vigore, ma, nei limiti in cui ne sia possibile l'attuazione, conformemente ai principi applicabili ai sensi dell'articolo stesso;

     4) con riferimento all'articolo 12 - Il termine "pagamenti" comprende i crediti o le somme accreditate e il riferimento ai canoni pagati comprende i canoni accreditati. Il termine "canoni" comprende i pagamenti od i crediti per la totale o parziale dilazione per l'uso dei beni o dei diritti di cui al par. 3;

     5) con riferimento all'articolo 24 - L'imposta pagata in uno degli Stati contraenti sui redditi aventi natura di dividendi da ammettere in deduzione dall'imposta dovuta per lo stesso reddito nell'altro Stato contraente non comprende l'imposta pagata sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi;

     6) con riferimento al par. 1 dell'articolo 25 - All'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione non conforme alla Convenzione delle imposte italiane;

     7) con riferimento all'articolo 28 - Le disposizioni del par. 3 non pregiudicano il diritto degli Stati contraenti di stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione;

     8) qualora l'Australia convenga di limitare, in una Convenzione per evitare le doppie imposizioni che venisse in futuro conclusa tra l'Australia stessa e un terzo Stato, membro al momento della firma del presente Protocollo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, l'aliquota d'imposizione:

     i) dei dividendi pagati da una società residente dell'Australia ai fini dell'imposta australiana e di cui sia beneficiaria effettiva una società residente di uno Stato terzo, ad una percentuale minore di quella prevista nel par. 2 dell'articolo 10; o

     ii) degli interessi provenienti dall'Australia e di cui sia beneficiario effettivo un residente di uno Stato terzo, ad una percentuale minore di quella prevista nel par. 2 dell'articolo 11; o

     iii) dei canoni provenienti dall'Australia e di cui sia beneficiario effettivo un residente di uno Stato, terzo ad una percentuale minore di quella prevista nel par. 2 dell'articolo 12,

     il Governo australiano ne darà immediatamente comunicazione scritta al Governo della Repubblica italiana attraverso i canali diplomatici ed aprirà un nuovo negoziato con il Governo della Repubblica italiana per la revisione delle disposizioni previste nei precedenti sottoparagrafi i), ii) e iii) al fine di estendere all'Italia lo stesso trattamento previsto per lo Stato terzo.