Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.6 doppie imposizioni |
Data: | 27/04/1982 |
Numero: | 282 |
Sommario |
Articolo 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra Italia e Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul [...] |
Articolo 2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della convenzione [...] |
Art. 1. Soggetti. |
Art. 2. Imposte considerate. |
Art. 3. Definizioni generali. |
Art. 4. Residenza. |
Art. 5. Stabile organizzazione. |
Art. 6. Redditi immobiliari. |
Art. 7. Utili delle imprese. |
Art. 8. Navigazione marittima ed aerea. |
Art. 9. Imprese associate. |
Art. 10. Dividendi. |
Art. 11. Interessi. |
Art. 12. Canoni. |
Art. 13. Utili di capitale. |
Art. 14. Professioni indipendenti. |
Art. 15. Lavoro subordinato. |
Art. 16. Compensi e gettoni di presenza. |
Art. 17. Artisti e sportivi. |
Art. 18. Pensioni. |
Art. 19. Funzioni pubbliche. |
Art. 20. Professori e ricercatori. |
Art. 21. Studenti. |
Art. 22. Altri redditi. |
Art. 23. Patrimonio. |
Art. 24. Disposizioni per eliminare la doppia imposizione. |
Art. 25. Non discriminazione. |
Art. 26. Procedura amichevole. |
Art. 27. Scambio di informazioni. |
Art. 28. Funzionari diplomatici e consolari. |
Art. 29. Domande di rimborso. |
Art. 30. Entrata in vigore. |
Art. 31. Denuncia. |
§ 95.6.63 – L. 27 aprile 1982, n. 282.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 15 novembre 1979.
(G.U. 27 maggio 1982, n. 144, S.O.).
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra Italia e Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 15 novembre 1979.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della convenzione stessa.
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali
Art. 1. Soggetti.
La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte considerate.
1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito o sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, o sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonchè le imposte sui plus-valori.
3. Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono:
a) nel caso dell'Argentina:
1) l'imposta sui redditi;
2) l'imposta sui redditi di carattere occasionale;
3) l'imposta sul capitale delle imprese;
4) l'imposta sul patrimonio netto;
b) nel caso dell'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;
4. La convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3. Definizioni generali.
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Argentina" designa la Repubblica argentina;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda del caso, l'Argentina o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa:
i) le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente;
ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa:
i) per quanto concerne l'Argentina: il Ministero dell'economia - Segreteria di Stato per le finanze;
ii) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle finanze.
2. Per l'applicazione della presente convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Residenza.
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile organizzazione.
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio la cui durata oltrepassi i nove mesi.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) beni o merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) beni o merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa.
5. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi immobiliari.
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori dei beni immobili, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali nonchè i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono altresì considerati "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7. Utili delle imprese.
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Del pari, gli utili realizzati da un'impresa di uno Stato contraente mediante l'esercizio dell'attività di assicurazione che copra i rischi relativi a beni situati nell'altro Stato od a persone ivi residenti al momento della stipula del contratto di assicurazione, sono imponibili in detto altro Stato, sia che l'impresa eserciti la propria attività in detto altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o in qualsiasi altra maniera, purchè, in quest'ultimo caso, colui che paga il premio sia residente dell'altro Stato.
5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione marittima ed aerea.
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pools), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese associate.
Allorchè:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi.
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi la propria attività per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11. Interessi.
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. [1]
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 20 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato, se:
a) il debitore degli interessi è lo Stato stesso o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati ad altri Enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, nonchè ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale, o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo degli interessi o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni.
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere;
a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche;
b) il 18 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi.
In ogni caso, da parte dell'Argentina la limitazione dell'aliquota di imposta si applica soltanto nel caso in cui i contratti che danno luogo al pagamento dei detti compensi siano stati approvati dalle competenti autorità argentine in conformità alla propria legge sui trasferimenti di tecnologia.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, nonchè per lavori collegati allo studio o alla ricerca scientifica o tecnica sui metodi o procedimenti industriali, commerciali o amministrativi.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione cui si ricolleghi l'obbligo al pagamento dei canoni, e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di capitale.
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonchè dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi od aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Art. 14. Professioni indipendenti.
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, detti redditi possono essere tassati nell'altro Stato contraente, se:
a) l'interessato disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa;
b) egli soggiorni nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi la cui durata complessiva sia uguale o superiore a 200 giorni nel corso dell'anno solare.
2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro subordinato.
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16. Compensi e gettoni di presenza.
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e sportivi.
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonchè di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni od utili, gli stipendi, i salari e gli altri redditi analoghi che un artista dello spettacolo o uno sportivo, residente di uno Stato contraente, ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente ed in tale qualità, sono imponibili soltanto nel primo Stato se le prestazioni nell'altro Stato sono finanziate per la maggior parte con fondi pubblici del primo Stato, di una sua suddivisione politica od ente locale.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate in uno Stato contraente da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona residente dell'altro Stato contraente, diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, soltanto nell'altro Stato contraente se detta altra persona è finanziata per la maggior parte con fondi pubblici dell'altro Stato, di una sua suddivisione politica od ente locale.
Art. 18. Pensioni.
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19. Funzioni pubbliche.
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona che è residente di detto Stato:
i) abbia la nazionalità di detto Stato; o
ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2.
a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica, amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. Professori e ricercatori.
I professori e i ricercatori i quali soggiornino temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni, con lo scopo di insegnarvi o di effettuare delle ricerche presso un'università, collegio, scuola od altro analogo istituto e che sono, o erano immediatamente prima di tale soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente, sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca, a condizione che dette remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori di detto primo Stato.
Art. 21. Studenti.
Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzioni o di formazione professionale, non sono imponibili nel primo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Art. 22. Altri redditi.
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
Art. 23. Patrimonio.
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato. [2]
2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato. [3]
3. Il patrimonio costituito da navi od aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, come pure da beni mobili direttamente destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva dell'impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato.
Art. 24. Disposizioni per eliminare la doppia imposizione.
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Argentina, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni delle presente convenzione non vi si oppongano.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Argentina, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne l'Argentina: se un residente dell'Argentina riceve redditi provenienti dall'Italia, tali redditi saranno esclusi dalla base imponibile sulla quale è calcolata l'imposta argentina.
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, l'imposta argentina, in ogni caso, sarà considerata come prelevata con l'aliquota del:
a) 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10;
b) 20 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui al paragrafo 4 dell'articolo 11;
c) 20 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 12.
5. Se, ai sensi della legislazione argentina, l'imposta argentina sugli utili delle imprese, prevista all'articolo 7 della presente Convenzione, non è prelevata, in tutto o in parte, per un periodo limitato di tempo detto ammontare si considererà pagato agli effetti del paragrafo 2 del presente articolo nei limiti del 15 per cento dell'ammontare di detti utili.
Art. 25. Non discriminazione.
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, ai nazionali che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Nonostante le disposizioni dell'articolo 2, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni genere e denominazione.
Art. 26. Procedura amichevole.
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno Stato contraente comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le apparagrafo fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 27. Scambio di informazioni.
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonchè per evitare l'evasione e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1.
Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato, e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 28. Funzionari diplomatici e consolari.
Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 29. Domande di rimborso.
1. Le imposte riscosse in uno Stato mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo. [4]
Art. 30. Entrata in vigore.
1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Buenos Aires non appena possibile.
2. La convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) per quanto concerne le imposte riscosse mediante ritenute alla fonte, alle somme attribuite o messe in pagamento a decorrere dalla data della firma della presente Convenzione;
b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito, nonchè le imposte sul patrimonio, alle imposte prelevabili per ogni periodo di imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno della firma della presente Convenzione. [5]
3. La convenzione per evitare la doppia imposizione dei redditi derivanti dal trasporto internazionale marittimo ed aereo, firmata il 12 aprile 1949, è abrogata.
Le sue disposizioni cesseranno di avere effetto con riferimento alle imposte cui si applica la presente Convenzione, in conformità al precedente paragrafo 2.
4. Le domande di rimborso o di accreditamento di imposta cui dà diritto la presente convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno Stato contraente relativa ai periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio incluso successivo alla firma della presente convenzione e fino alla sua entrata in vigore, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della convenzione stessa o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta.
Art. 31. Denuncia.
1. La presente convenzione rimarrà in vigore finchè sarà denunciata da uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente potrà denunciare la convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno solare a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore.
2. In questo caso, la convenzione cesserà di essere applicabile:
a) per quanto concerne le imposte riscosse mediante la ritenuta alla fonte, alle somme attribuite o messe in pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale la denuncia sarà stata notificata;
b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito e le imposte sul patrimonio, alle imposte prelevabili per ogni periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale la denuncia sarà stata notificata.
Protocollo
Al momento della firma della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della presente Convenzione.
1. Per quanto concerne il paragrafo 3 a) dell'articolo 2:
le disposizioni di detto articolo si applicano inoltre, per quanto concerne le imprese di cui all'articolo 8, a qualsiasi imposta, contributo o diritto di licenza che gravino l'esercizio di attività aventi fini di lucro nei territori della capitale federale e nei territori argentini sottoposti alla giurisdizione nazionale.
Nonostante le disposizioni dell'articolo 30, la presente clausola avrà efficacia per tutti gli anni fiscali non ancora prescritti.
2. Per quanto concerne il paragrafo 3 b) dell'articolo 2:
resta inteso che se un'imposta sul patrimonio dovesse in futuro essere introdotta in Italia, la presente convenzione si applicherà a tale imposta e la doppia imposizione sarà evitata conformemente alle disposizioni dell'articolo 24.
3. Per quanto concerne l'articolo 5, resta inteso che l'Italia avrà diritto di invocare la clausola della nazione più favorita, nel caso in cui l'Argentina non consideri, nelle Convenzioni intese ad evitare le doppie imposizioni che saranno firmate successivamente alla data della firma della presente Convenzione, come stabile organizzazione una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare merci per l'impresa.
La presente disposizione non si estende alle Convenzioni già parafate dall'Argentina con il Belgio, il Canada e la Spagna.
4. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.
5. Per quanto concerne l'articolo 7, resta inteso che, qualora un residente dell'Italia possegga una stabile organizzazione nella Repubblica argentina, l'imposta argentina sugli utili di tale stabile organizzazione, sia che colpisca la stabile organizzazione in quanto tale, od il predetto residente, ovvero l'uno e l'altra, non eccederà l'imposta che, in conformità alla legislazione argentina, è applicabile agli utili di una società domiciliata nella Repubblica argentina, aumentati del quindici per cento (15%) degli utili stessi calcolati successivamente alla deduzione dell'imposta sopra menzionata.
6. Per quanto concerne l'articolo 12, resta inteso che l'Italia avrà diritto di invocare la clausola della nazione più favorita, nel caso in cui l'Argentina non comprenda, nelle Convenzioni per eliminare la doppia imposizione che essa firmerà a decorrere dalla firma della presente Convenzione, nella nozione di "canone" prevista nel paragrafo 3 del detto articolo, i lavori collegati allo studio o alla ricerca scientifica o tecnica sui metodi o procedure industriali, commerciali o amministrative.
La presente disposizione non si estende alle Convenzioni già parafate dall'Argentina con l'Austria, il Belgio e la Finlandia.
7. Con riferimento:
a) all'articolo 13: gli utili di capitale derivanti dall'alienazione di beni mobili ed immobili impiegati direttamente nell'attività specifica di trasporto internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di trasporto internazionale proprietaria di tali beni;
b) all'articolo 23: il patrimonio di un'impresa di trasporto internazionale impiegato direttamente nella specifica attività della stessa è imponibile soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Nonostante le disposizioni dell'articolo 30, la presente clausola avrà efficacia in Argentina per gli anni fiscali non ancora prescritti.
8. Con riferimento all'articolo 25, resta inteso che le disposizioni della legislazione argentina in vigore al momento della firma del presente Protocollo, relative alla imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa italiana possegga in Argentina, non sono meno favorevoli delle disposizioni relative all'imposizione applicabile alle imprese argentine che svolgono le medesime attività.
9. Con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 25, resta inteso che l'imposta sulle rimesse di utili prevista dalla legislazione argentina sugli investimenti esteri non fa parte integrante della presente convenzione fintanto che i cittadini italiani non residenti della Repubblica argentina ricevono lo stesso trattamento, ai fini della legge sopra menzionata, dei cittadini argentini residenti fuori del territorio di quest'ultimo paese.
10. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è alternativa alla procedura contenziosa nazionale, che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione.
11. Resta inteso che la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 29 non esclude l'interpretazione secondo cui le autorità competenti degli Stati contraenti possono, di comune accordo, stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni o esenzioni d'imposta alle quali dà diritto la Convenzione.
12. La disposizione prevista al paragrafo 2 b), secondo capoverso, dell'articolo 12 non si applica alle pellicole cinematografiche e alle opere registrate per la televisione, purchè queste siano di produzione italiana.
[1] Paragrafo così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 8 novembre 1982, n. 307.
[2] Paragrafo così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 8 novembre 1982, n. 307.
[3] Paragrafo così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 8 novembre 1982, n. 307.
[4] Paragrafo così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 8 novembre 1982, n. 307.
[5] Paragrafo così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 8 novembre 1982, n. 307.