§ 95.6.103 – L. 7 giugno 1993, n. 194.
Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla Convenzione, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra l'Italia ed il Canada per evitare [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.6 doppie imposizioni
Data:07/06/1993
Numero:194


Sommario
Articolo 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo recante modifiche alla Convenzione firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra l'Italia ed il [...]
Articolo 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto [...]
Articolo 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Art. 1.      Si aggiungono all'articolo XVIII della Convenzione i seguenti paragrafi
Art. 2.      1. Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile


§ 95.6.103 – L. 7 giugno 1993, n. 194.

Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla Convenzione, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, fatto ad Ottawa il 20 marzo 1989.

(G.U. 18 giugno 1993, n. 141, S.O.).

 

     Articolo 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo recante modifiche alla Convenzione firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, fatto ad Ottawa il 20 marzo 1989.

 

          Articolo 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

 

          Articolo 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Protocollo recante modifiche alla Convenzione

tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni

in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali

firmata a Toronto il 17 novembre 1977

 

          Art. 1.

     Si aggiungono all'articolo XVIII della Convenzione i seguenti paragrafi:

     3. Nonostante le disposizioni dei parr. 1 e 2 del presente articolo qualsiasi pagamento di sicurezza sociale proveniente da uno degli Stati contraenti e pagato in un determinato periodo fiscale ad una persona fisica residente dell'altro Stato contraente è imponibile soltanto nel primo Stato a condizione che il reddito di tale persona fisica, imponibile nell'altro Stato contraente per quel periodo fiscale, esclusi i suddetti pagamenti di sicurezza sociale, non ecceda il più elevato dei seguenti ammontari: ventiquattromila dollari canadesi e ventisette milioni di lire italiane. Ai fini del presente paragrafo il termine "pagamenti di sicurezza sociale" designa:

     a) per quanto concerne il Canada, qualsiasi pensione o sussidio pagati ai termini dell'Old Age Security Act; e

     b) per quanto concerne l'Italia, solamente quella parte di pensione o sussidio pagata ai termini delle leggi sulla sicurezza sociale e certificata dall'autorità competente italiana quale ammontare necessario per il trattamento al minimo della categoria di pensioni pagabili ad una persona ai termini delle suddette leggi.

     Le autorità competenti degli Stati contraenti possono, in caso di necessità, convenire di modificare gli ammontari suddetti in relazione all'evoluzione economica o monetaria.

     4. Nonostante qualsiasi disposizione della Convenzione le pensioni ed indennità di guerra provenienti da uno Stato contraente e ricevute da un residente dell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato purchè non siano imponibili se ricevute da un residente dello Stato contraente da cui esse provengono.

     5. Il par. 1 del presente articolo non si applica alle pensioni di cui al par. 2.

     6. Nonostante le disposizioni dei parr. 1 e 2, quando una persona fisica residente di uno Stato contraente in un dato periodo fiscale riceve per la prima volta pagamenti provenienti da un Fondo pensioni dell'altro Stato contraente che possono essere ragionevolmente attribuiti ad una pensione ad essa intestata per un periodo precedente, tale persona fisica può scegliere, in ciascuno Stato contraente, di imputare, ai fini dell'imposizione in ciascuno Stato, la parte di tali pagamenti relativi a precedenti periodi da essa determinati, come se fosse stata pagata e ricevuta da essa l'ultimo giorno del periodo fiscale immediatamente precedente.

 

          Art. 2.

     1. Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile.

     2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto dal primo gennaio 1988.