Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.6 doppie imposizioni |
Data: | 03/04/1989 |
Numero: | 148 |
Sommario |
Articolo 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per [...] |
Articolo 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della Convenzione e [...] |
Articolo 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
Art. 1. Soggetti. |
Art. 2. Imposte considerate. |
Art. 3. Definizioni generali. |
Art. 4. Residente. |
Art. 5. Stabile organizzazione. |
Art. 6. Redditi immobiliari. |
Art. 7. Utili delle imprese. |
Art. 8. Navigazione marittima ed aera. |
Art. 9. Imprese associate. |
Art. 10. Dividendi. |
Art. 11. Interessi. |
Art. 12. Canoni. |
Art. 13. Utili di capitale. |
Art. 14. Professioni indipendenti. |
Art. 15. Lavoro subordinato. |
Art. 16. Compensi e gettoni di presenza. |
Art. 17. Artisti e sportivi. |
Art. 18. Pensioni. |
Art. 19. Funzioni pubbliche. |
Art. 20. Professori. |
Art. 21. Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato [...] |
Art. 22. Altri redditi. |
Art. 23. Metodi per eliminare le doppie imposizioni. |
Art. 24. Non discriminazione. |
Art. 25. Procedura amichevole. |
Art. 26. Scambio di informazioni. |
Art. 27. Assistenza per la riscossione. |
Art. 28. Rimborsi delle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte. |
Art. 29. Disposizioni diverse. |
Art. 30. Entrata in vigore. |
Art. 31. Denuncia. |
Articolo 1. Il paragrafo 3 del Protocollo finale alla Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia [...] |
Articolo 2. 1. Il presente Protocollo aggiuntivo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bruxelles non appena possibile e contemporaneamente a quelli della [...] |
Articolo 3. Il presente Protocollo aggiuntivo resterà in vigore fino a quando si applicheranno la Convenzione ed il Protocollo finale considerati al paragrafo 1 dell'art. 2. In fede [...] |
§ 95.6.84 – L. 3 aprile 1989, n. 148.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo finale, firmato a Roma il 29 aprile 1983, nonchè del Protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19 dicembre 1984.
(G.U. 27 aprile 1989, n. 97, S.O.).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Roma il 29 aprile 1983, nonchè del protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19 dicembre 1984.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della Convenzione e all'articolo 2 del protocollo aggiuntivo.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Convenzione tra l'Italia e il Belgio
per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode
e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito
Art. 1. Soggetti.
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte considerate.
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi Enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) in Belgio:
1) l'imposta sulle persone fisiche (l'impt des personnes physiques),
2) l'imposta sulle società (l'impt des sociétés)
3) l'imposta sulle persone giuridiche (l'impt des personnes morales),
4) l'imposta sui non residenti (l'impt des non résidents),
5) la contribuzione eccezionale e temporanea di solidarietà (la partecipation exceptionnelle et temporaire de solidarité),
ivi compresi agli acconti (précomptes), le addizionali decimali e centesimali di tali imposte ed acconti, nonchè le imposte addizionali all'imposta sulle persone fisiche,
(qui dei seguito indicate quali "imposta belga");
b) in Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
3) l'imposta locale sui redditi,
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte,
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3. Definizioni generali.
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Belgio o l'Italia;
b) 1) il termine "Belgio" designa il territorio nazionale nonchè le zone marine soggette alla giurisdizione nazionale del Regno del Belgio;
2) il termine "Italia" designa il territorio della Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia - ed in particolare il letto ed il sottosuolo del mare adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale - fino al limite stabilito dalla legislazione italiana in materia di ricerca e di sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
c) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
d) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi Ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione nello Stato del quale è residente;
e) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
f) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
g) il termine "nazionali" designa:
1) le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente;
2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
h) il termine "autorità competente" designa:
1) in Belgio, il Ministero delle finanze o un suo rappresentante autorizzato;
2) in Italia, il Ministero delle finanze.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite hanno il significato che ad esse attribuisce la legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Residente.
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona il cui reddito, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettato ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per i redditi che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del primo paragrafo, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del par. 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile organizzazione.
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava od altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
f) un'impresa di uno Stato contraente, senza ricadere nel campo di applicazione dei parr. 2 e 4, si limita a dare in locazione, in affitto o in concessione nell'altro Stato contraente, beni o diritti di cui all'articolo 12, par. 3.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al par. 5 - è considerata "stabile organizzazione" dell'impresa nel primo Stato se dispone nello Stato stesso dei poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa stessa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi immobiliari.
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali nonchè i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì beni immobili l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del primo paragrafo si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione o dal godimento diretti, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei parr. 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7. Utili delle imprese.
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del par. 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. In mancanza di regolare contabilità o di altri elementi probanti che consentano di determinare l'ammontare degli utili di un'impresa di uno Stato contraente da attribuire alla sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato, l'imposta può in particolare essere applicata in detto altro Stato in conformità alla propria legislazione interna, tenuto conto degli utili normali di analoghe imprese dello stesso Stato, svolgenti la stessa attività o attività analoghe in condizioni identiche o analoghe. Tuttavia, se questo metodo è causa di una doppia imposizione degli stessi utili, le autorità competenti dei due Stati si accorderanno per evitare tale doppia imposizione.
Nell'eventualità considerata nel capoverso precedente, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione possono anche essere determinati in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, purchè il risultato così ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione marittima ed aera.
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di un nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del primo paragrafo si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese associate.
Allorchè
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi.
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato in cui è residente la società distributrice.
In particolare, questo termine designa i redditi - attribuiti anche sotto forma di interessi - imponibili a titolo di reddito di capitale investito dagli associati in società non per azioni residenti del Belgio.
4. Le disposizioni dei parr. 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a residenti del primo Stato, a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11. Interessi.
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario degli interessi è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. In deroga alle disposizioni del par. 2, gli interessi non possono essere tassati nello Stato dal quale essi provengono allorchè si tratta di:
a) interessi di prestiti non rappresentati da titoli al portatore pagati all'altro Stato contraente, ad una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o ad uno dei suoi Enti locali;
b) interessi pagati ad Istituti di credito dell'altro Stato contraente in virtù di prestiti non rappresentati da titoli al portatore e concessi nel quadro di un accordo concluso tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti o depositi di qualsiasi natura, nonchè i premi di prestiti ed ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito o depositate. Tuttavia, il termine "interessi" non comprende gli interessi considerati dividendi in virtù dell'articolo 10, par. 3, secondo capoverso.
5. Le disposizioni dei parr. 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo Ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni.
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei parr. 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo Ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di capitale.
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'art. 6 situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Art. 14. Professioni indipendenti.
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro subordinato.
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del primo paragrafo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se:
a) esse retribuiscono l'attività esercitata nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare; e
b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16. Compensi e gettoni di presenza.
1. La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale o di un altro organo analogo di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Le remunerazioni normali percepite sotto altra veste da una delle persone considerate al primo paragrafo sono imponibili, a seconda della loro natura, ai sensi dell'art. 14 o dell'art. 15.
Art. 17. Artisti e sportivi.
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista nonchè di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da un'attività che un artista dello spettacolo o da uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti non all'artista od allo sportivo medesimi, ma ad un'altra persona, detti redditi sono imponibili, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove le attività dell'artista o dello sportivo sono esercitate.
Art. 18. Pensioni.
Fatte salve le disposizioni del dell'articolo 19, par. 2, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19. Funzioni pubbliche.
1.
a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo Ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o detta suddivisione o Ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e se la persona fisica sia un residente di detto Stato che:
I) abbia la nazionalità di detto Stato; o
II) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2.
a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo Ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da Fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od Ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo Ente locale.
Art. 20. Professori.
Le remunerazioni di qualsiasi genere dei professori e degli altri membri del corpo insegnante, residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente per insegnarvi o svolgervi ricerche scientifiche, per un periodo non eccedente i due anni, presso una università od altro Istituto di insegnamento o di ricerca scientifica non avente finalità di lucro, sono imponibili soltanto nel primo Stato.
Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Art. 22. Altri redditi.
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del primo paragrafo non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti da beni immobili, definiti dell'articolo 6, par. 2, qualora il beneficiario di detti redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione.
Art. 23. Metodi per eliminare le doppie imposizioni.
1. Per quanto riguarda il Belgio, la doppia imposizione è eliminata nella seguente maniera:
1) Se un residente del Belgio possiede redditi non previsti al successivo punto 2 che sono tassabili in Italia conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il Belgio esenta dall'imposta detti redditi, ma può, per calcolare l'ammontare delle proprie imposte sul residuo reddito di detto residente, applicare la stessa aliquota come se i redditi in questione non fossero stati esentati.
2) Per quanto concerne i dividendi imponibili in conformità all'articolo 10, par. 2, gli interessi imponibili in conformità all'articolo 11, parr. 2 o 7 ed i canoni imponibili in conformità all'articolo 12, parr. 2 o 6, la quota forfettaria dell'imposta straniera, determinata alle condizioni e con l'aliquota previsti dalla legislazione belga, è portata in detrazione dall'imposta belga relativa ai detti redditi; tuttavia, l'aliquota di detta quota forfettaria dell'imposta straniera non può essere inferiore a quella dell'imposta prelevata in Italia su detti redditi in conformità all'articolo 10, par. 2, all'articolo 11, par. 2 o all'articolo 12, par. 2, a seconda dei casi.
3) Quando, conformemente alla legislazione belga, le perdite subite da un'impresa belga in una stabile organizzazione situata in Italia sono state effettivamente dedotte dagli utili di detta impresa ai fini della sua tassazione in Belgio, l'esenzione prevista sub 1) non si applica in Belgio agli utili di altri periodi imponibili imputabili a tale organizzazione nella misura in cui detti utili sono stati esentati dall'imposta anche in Italia per effetto della loro compensazione con dette perdite.
2. Per quanto riguarda l'Italia, la doppia imposizione è eliminata nella seguente maniera:
1) Se un residente dell'Italia possiede redditi che sono imponibili in Belgio, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere detti redditi nella base imponibile di tali imposte, a meno che la Convenzione non stabilisca diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Belgio, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti redditi nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
2) Tuttavia, nessuna deduzione è accordata ove il reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta, su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
Art. 24. Non discriminazione.
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del par. 7 dell'art. 11 o del par. 6 dell'art. 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Nonostante le disposizioni dell'articolo 2, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni genere o denominazione.
Art. 25. Procedura amichevole.
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti nel quadro della procedura contenziosa nazionale di detti Stati, o delle istanze di rimborso presentate in base all'articolo 28, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del par. 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura o della riscossione dell'imposta alla fonte, che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Esse si consulteranno, altresì, sulle misure amministrative necessarie all'esecuzione delle disposizioni della Convenzione e in particolare sulla documentazione da presentare da parte dei residenti di ciascuno Stato al fine di beneficiare nell'altro delle esenzioni o riduzioni d'imposta previste nella presente Convenzione.
Art. 26. Scambio di informazioni.
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione, per prevenire la frode e l'evasione fiscali o per applicare le disposizioni della legislazione nazionale relativa alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che esse prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alle legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunale o nei giudizi.
2. Le disposizioni del primo paragrafo non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 27. Assistenza per la riscossione.
1. Gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciproco aiuto ed assistenza ai fini della notifica e della riscossione delle imposte specificate all'articolo 2, delle soprattasse ed addizionali di tali imposte nonchè degli interessi e spese ad esse relativi.
2. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato contraente, l'autorità competente dell'altro Stato contraente assicura, secondo le disposizioni legali e regolamentari applicabili alla notifica ed alla riscossione di dette imposte di quest'ultimo Stato, la notifica e la riscossione dei crediti fiscali di cui al primo paragrafo che siano esigibili nel primo Stato. Tali crediti non godono di alcun privilegio nello Stato richiesto e questo non è obbligato ad applicare le procedure esecutive non autorizzate dalle disposizioni legali o regolamentari dello Stato richiedente.
3. Le richieste previste al paragrafo 2 sono avvalorate da una copia ufficiale dei titoli esecutivi corredata, ove occorra, da una copia ufficiale delle decisioni passate in giudicato.
4. Per quanto concerne i crediti fiscali suscettibili di gravame, l'autorità competente di uno Stato contraente può, al fine di salvaguardare i propri diritti, chiedere all'autorità dell'altro Stato contraente di adottare le misure conservative previste dalla legislazione di quest'ultimo; le disposizioni dei parr. da 1 a 3 sono applicabili, mutatis mutandis, a tali misure.
5. L'articolo 26, terzo, quarto e quinto periodo del primo paragrafo, si applica ugualmente alle informazioni portate a conoscenza, in esecuzione del presente articolo, delle autorità competenti dello Stato richiesto.
Art. 28. Rimborsi delle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte.
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso vanno presentate all'autorità competente dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso entro i termini stabiliti dalla legislazione di detto Stato; esse devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo. Esse potranno inoltre stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni d'imposta previste dalla presente Convenzione.
Art. 29. Disposizioni diverse.
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
2. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, a loro organi o a loro funzionari, nè alle persone che sono membri di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno Stato terzo, qualora esse si trovino nel territorio di uno Stato contraente e non vengano considerate residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente ai fini delle imposte sul reddito.
3. Le disposizioni della Convenzione non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente ad applicare a carico delle società residenti di detto Stato le imposte dovute, in base alla propria legislazione, in caso di acquisto da parte di dette società delle proprie azioni o quote oppure in occasione della ripartizione del patrimonio sociale.
Art. 30. Entrata in vigore.
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bruxelles non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) alle imposte dovute alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
b) alle altre imposte applicate ai redditi di periodi di imposta che si chiudono a decorrere dal 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo a quello di tale scambio.
3. La Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e il Protocollo finale firmati a Bruxelles il 19 ottobre 1970, saranno abrogati e cesseranno di applicarsi alle imposte belghe o italiane con riferimento ai periodi per i quali la presente Convenzione produce i suoi effetti rispetto a detta imposta, in conformità al par. 2. Le disposizioni della Convenzione e del Protocollo finale del 19 ottobre 1970 medesimi si applicano alle imposte specificate nell'articolo 2, par. 3, della presente Convenzione dovute per i periodi anteriori alla data di efficacia di quest'ultima.
Art. 31. Denuncia.
La presente Convenzione resterà in vigore fino alla denuncia da parte di uno Stato contraente; ma ciascuno Stato contraente la potrà denunciare per iscritto e per via diplomatica all'altro Stato contraente entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno solare a decorrere dal quinto anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. In caso di denuncia antecedente al primo luglio di tale anno, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:
a) alle imposte dovute alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
b) alle altre imposte applicate su redditi di periodi di imposta che si chiudono prima del 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo a quello della denuncia.
In fede di che, i Plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Protocollo finale
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra l'Italia e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti Plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della detta Convenzione.
1. All'articolo 7, par. 3, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.
2. Le disposizioni dell'articolo 19, parr. 1,b e 2,b, non si applicano quando il beneficiario dei redditi possiede la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti.
3. Le disposizioni dell'articolo 19, parr. 1 e 2, si applicano alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale da parte degli uffici o Enti seguenti:
a) per quanto riguarda il Belgio:
- la Società nazionale delle Ferrovie belghe (la Société nationale des Chemins de fer belges);
- l'Azienda di Stato delle poste (la Régie del Postes);
- l'Azienda di Stato dei telegrafi e dei telefoni (la Regié des Télégraphes et des Téléphones);
- il Commissariato generale al turismo (le Commissariat général au Tourisme);
- l'Ufficio belga del commercio estero (l'Officie belge du Commerce exterieur);
b) per quanto riguarda l'Italia:
- l'Amministrazione delle Ferrovie italiane;
- le Amministrazioni delle Poste e Telecomunicazioni;
- l'Ente nazionale italiano per il Turismo;
- l'Istituto per il Commercio estero.
4. Le disposizioni dell'articolo 24 non possono essere interpretate nel senso di impedire al Belgio:
a) di tassare con l'aliquota prevista dalla legislazione belga l'ammontare complessivo degli utili di una stabile organizzazione belga di una società residente dell'Italia o di una associazione avente la sede della direzione effettiva in Italia, a condizione che l'aliquota predetta non ecceda quella massima applicabile agli utili delle società residenti del Belgio;
b) di prelevare il "précompte mobilier" sui dividendi relativi ad una partecipazione che si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa di cui disponga in Belgio una società residente dell'Italia o un'associazione avente la sede della direzione effettiva in Italia e che sia imponibile come persona giuridica in Belgio.
5. All'articolo 25, primo paragrafo, il periodo "indipendentemente dai ricorsi previsti nel quadro della procedura contenziosa nazionale di detti Stati o delle istanze di rimborso presentate in base all'articolo 28" deve essere interpretato nel senso che il contribuente non può richiedere l'attivazione della procedura amichevole se non dopo aver instaurato la procedura contenziosa nazionale o aver presentato un'istanza di rimborso in base all'articolo 28.
Protocollo aggiuntivo che modifica
il protocollo finale alla Convenzione tra l'Italia e il Belgio
per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode
e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito,
firmata a Roma il 29 aprile 1983, concluso a Roma il 19 dicembre 1984
Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Maestà il Re dei belgi, desiderosi di modificare le disposizioni della Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposta sul reddito, firmata a Roma il 29 aprile 1983, hanno deciso di concludere un Protocollo aggiuntivo a tale Convenzione ed hanno nominato a tale scopo come loro Plenipotenziari:
il Presidente della Repubblica italiana: Sua Eccellenza Renato Ruggiero, direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri, Sua Maestà il Re dei belgi: Sua Eccellenza Joseph Trouveroy, ambasciatore del Regno del Belgio, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Il paragrafo 3 del Protocollo finale alla Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 29 aprile 1983, è sostituito dalle seguenti disposizioni:
(Omissis).
1. Il presente Protocollo aggiuntivo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bruxelles non appena possibile e contemporaneamente a quelli della Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito e del Protocollo finale firmati a Roma il 29 aprile 1983.
2. Il presente Protocollo aggiuntivo entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno alle imposte cui si applicano la Convenzione ed il Protocollo finale considerati al paragrafo 1.
Il presente Protocollo aggiuntivo resterà in vigore fino a quando si applicheranno la Convenzione ed il Protocollo finale considerati al paragrafo 1 dell'art. 2. In fede di che, i Plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo e vi hanno apposto i loro sigilli.