Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.6 doppie imposizioni |
Data: | 11/12/1985 |
Numero: | 763 |
Sommario |
Articolo 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le [...] |
Articolo 2. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 28 della [...] |
Articolo 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
Art. 1. SOGGETTI. |
Art. 2. IMPOSTE CONSIDERATE. |
Art. 3. DEFINIZIONI GENERALI. |
Art. 4. RESIDENTI. |
Art. 5. STABILE ORGANIZZAZIONE. |
Art. 6. REDDITI IMMOBILIARI. |
Art. 7. UTILI DELLE IMPRESE. |
Art. 8. NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA. |
Art. 9. IMPRESE ASSOCIATE. |
Art. 10. DIVIDENDI. |
Art. 11. INTERESSI. |
Art. 12. CANONI. |
Art. 13. UTILI DI CAPITALE. |
Art. 14. PROFESSIONI INDIPENDENTI. |
Art. 15. LAVORO SUBORDINATO. |
Art. 16. COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA. |
Art. 17. ARTISTI E SPORTIVI. |
Art. 18. PENSIONI, ECC. |
Art. 19. FUNZIONI PUBBLICHE. |
Art. 20. PROFESSORI ED INSEGNANTI. |
Art. 21. STUDENTI E APPRENDISTI. |
Art. 22. ALTRI REDDITI. |
Art. 23. ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE. |
Art. 24. NON DISCRIMINAZIONE. |
Art. 25. PROCEDURA AMICHEVOLE. |
Art. 26. SCAMBIO DI INFORMAZIONI. |
Art. 27. AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI. |
Art. 28. ENTRATA IN VIGORE. |
Art. 29. DENUNCIA. |
Articolo 1. 1. Ai fini del par. 2 (b) dell'art. 1 (Soggetti) della Convenzione, il termine "cittadino" così come applicato agli Stati Uniti comprende un ex cittadino la cui perdita [...] |
Articolo 2. 1. Una persona (diversa da una persona fisica) residente in uno Stato contraente non ha diritto, ai sensi della presente Convenzione, ai benefici previsti agli artt. 7 [...] |
Articolo 3. La convenzione non limita in alcun modo le esecuzioni, esenzioni, deduzioni, crediti o altre facilitazioni attualmente o in futuro concessi |
Articolo 4. Si conviene che un cittadino statunitense, residente dell'Italia, socio di una società di persone "nazionale" degli Stati Uniti, avrà diritto ad un credito rimborsabile, [...] |
Articolo 5. Le imposte prelevate alla fonte da uno Stato contraente con le aliquote stabilite dalla legislazione interna saranno rimborsate a richiesta del contribuente qualora il [...] |
Articolo 6. Ciascuno Stato contraente può prelevare per conto dell'altro Stato contraente le somme necessarie ad assicurare che le agevolazioni concesse dalla convenzione con [...] |
Articolo 7. 1. Il presente protocollo sarà ratificato in conformità alle relative procedure di ciascuno Stato contraente e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Washington |
Articolo 8. Il presente protocollo rimarrà in vigore fino a quando resterà in vigore la convenzione di pari data tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia [...] |
§ 95.6.80 – L. 11 dicembre 1985, n. 763.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi ed evasioni fiscali, con protocollo e scambio di lettere, firmati a Roma il 17 aprile 1984.
(G.U. 27 dicembre 1985, n. 303, S.O.).
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi ed evasioni fiscali, con protocollo e scambio di lettere, firmati a Roma il 17 aprile 1984.
Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 28 della convenzione e dall'art. 74 del Protocollo.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo degli Stati uniti d'America per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali
Art. 1. SOGGETTI.
1. Fatto salvo quanto in essa diversamente stabilito, la presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, ad eccezione del par. 3 di questo articolo, uno Stato contraente può assoggettare ad imposizione:
a) i propri residenti (definiti ai sensi dell'art. 4 - Residenti); e
b) i propri cittadini a motivo della cittadinanza, come se tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America non esistesse alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali.
3. Le disposizioni del par. 2 non pregiudicano:
a) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi del par. 3 dell'art. 18 (Pensioni, ecc.) e degli artt. 23 (Eliminazione della doppia imposizione), 24 (Non discriminazione) e 25 (Procedura amichevole); e
b) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi degli artt. 19 (Funzioni pubbliche), 20 (Professori ed insegnanti), 21 (Studenti e apprendisti) e 27 (Agenti diplomatici e funzionari consolari), nei confronti delle persone fisiche che non sono cittadini di, nè posseggono lo status di immigrante in, detto Stato.
Art. 2. IMPOSTE CONSIDERATE.
1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente.
2. Le imposte attuali alle quali si applica la presente convenzione sono:
a) per quanto concerne gli Stati Uniti:
le imposte federali sul reddito previste dall'"International Revenue Code" e i tributi (excise taxes) applicati sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri e in relazione a fondazioni private, con l'esclusione (nonostante le disposizioni del par. 5 dell'art. 10 - Dividendi), dell'imposta sugli utili accantonati (accumulated earnings tax) e dell'imposta sulle società finanziarie a carattere personale ("personal holding company tax"), (qui di seguito indicate come "imposta statunitense");
b) per quanto concerne l'Italia:
i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e
iii) l'imposta locale sui redditi, fatta eccezione per la parte prelevata sui redditi catastali; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate come "imposta italiana").
3. La convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite da uno Stato contraente dopo la data della firma della presente convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche di rilievo apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali e si trasmetteranno le pubblicazioni ufficiali importanti concernenti l'applicazione della presente Convenzione, ivi comprese le istruzioni, i regolamenti, le risoluzioni, o le decisioni giudiziarie.
Art. 3. DEFINIZIONI GENERALI.
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società, un patrimonio ereditario (estate), un'associazione commerciale (trust), ed ogni altra associazione di persone;
b) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
c) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
d) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui tale trasporto si effettui esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
e) l'espressione "autorità competente" designa:
i) negli Stati Uniti: il Segretario di Stato per il Tesoro o un suo delegato; e
ii) in Italia: il Ministero delle finanze;
f) il termine "Stati Uniti" designa gli Stati Uniti d'America, ma non comprende Porto Rico, le Isole Vergini, Guam od altri possedimenti o territori degli Stati Uniti.
Quando è usato in senso geografico il termine "Stati Uniti" comprende qualsiasi zona situata al di fuori delle acque territoriali degli Stati Uniti, che, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione degli Stati Uniti relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, può essere considerata come zona all'interno della quale gli Stati Uniti possono esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali;
g) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori delle acque territoriali dell'Italia che, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione italiana relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, può essere considerata coma zona all'interno della quale l'Italia può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali;
h) il termine "nazionali" designa:
i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente; e
ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.
2. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. RESIDENTI.
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, della sua Costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga, a condizione, tuttavia, che:
a) tale espressione non comprenda le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito ricavato da fonti situate in detto Stato; e
b) nel caso di redditi realizzati o pagati da una società di persone, da un patrimonio ereditario (estate) o da un'associazione commerciale (trust), tale espressione si applichi soltanto nei limiti in cui il reddito derivante da tale società di persone, patrimonio ereditario o associazione commerciale venga assoggettato ad imposizione in detto Stato, in capo a detti soggetti ovvero in capo ai loro soci o beneficiari.
2. Quando, in base alle disposizioni del par. 1 una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha una abitazione permanente; quando essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del par. 1, una persona diversa da una persona fisica o da una società è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le competenti autorità degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo e per determinare le modalità di applicazione della convenzione nei confronti di tale persona.
Art. 5. STABILE ORGANIZZAZIONE.
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; e
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al par. 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. REDDITI IMMOBILIARI.
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" (real property) ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonchè i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono altresì considerati "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli, e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del par. 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei parr. 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7. UTILI DELLE IMPRESE.
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del par. 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione e da altre imprese associate.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese attribuibili alle attività svolte dalla stessa stabile organizzazione, compresa una ragionevole quota della spese di direzione e delle spese generali di amministrazione, sostenute sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
5. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA.
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del par. 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. IMPRESE ASSOCIATE.
Allorchè
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente , o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10. DIVIDENDI.
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:
a)
i) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto più del 50 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi per un periodo di 12 mesi avente termine alla data della delibera di distribuzione dei dividendi; e
ii) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che non può usufruire dei vantaggi di cui al punto i), ma che ha posseduto il 10 per cento o più delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi per un periodo di 12 mesi avente termine alla data della delibera di distribuzione dei dividendi,
a condizione che non oltre il 25 per cento del reddito lordo della società che paga i dividendi provenga da interessi e dividendi (diversi dagli interessi derivanti dall'esercizio di attività bancarie o finanziarie e dagli interessi o dividendi ricevuti da società sussidiarie); e
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei parr. 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società che è residente di uno Stato contraente e non residente dell'altro Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano, in tutto o in parte, utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11. INTERESSI.
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante quanto previsto al par. 2, gli interessi ricevuti in qualità di beneficiario effettivo da
a) uno Stato contraente od un ente interamente di proprietà di detto Stato; o
b) un residente di uno Stato contraente per prestiti garantiti od assicurati da detto Stato contraente o da un ente interamente di proprietà di detto Stato sono esenti da imposizione nell'altro Stato contraente.
4. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni del parr. 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quel che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto della altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. CANONI.
1. I canoni provenienti da uno stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni relativi a compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche;
b) l'8 per cento dell'ammontare lordo dei canoni relativi a compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di pellicole cinematografiche o di pellicole, nastri magnetici od altri mezzi di registrazione per trasmissione radiofoniche o televisive;
c) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, le pellicole, i nastri magnetici od altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, od altri analoghi diritti o beni, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei parr. 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando la persona che paga i canoni, sia essa residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
Nonostante le precedenti disposizioni del presente paragrafo, i canoni relativi all'uso o alla concessione in uso di diritti o beni in uno Stato contraente possono considerarsi provenienti da detto Stato.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. UTILI DI CAPITALE.
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui all'art. 6 (Redditi immobiliari) e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di navi o di aeromobili utilizzati da detta impresa in traffico internazionale, o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
4. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai parr. 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Art. 14. PROFESSIONI INDIPENDENTI.
1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dalla prestazione di servizi personali a carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tali servizi non siano prestati nell'altro Stato contraente e
a) la persona fisica disponga abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attività, ma in tal caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa; o
b) la persona fisica soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato.
2. L'espressione "servizi personali a carattere indipendente" comprende, pur senza esservi limitata, le attività di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15. LAVORO SUBORDINATO.
1. Salve le disposizioni degli artt. 16 (Compensi e gettoni di presenza), 18 (Pensioni, ecc.) e 19 (Funzioni pubbliche), i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del par. 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato regolarmente svolto a brodo di navi o di aeromobili utilizzati da un'impresa di uno Stato contraente in traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
Art. 16. COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA.
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. ARTISTI E SPORTIVI.
1. Nonostante le disposizioni degli artt. 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato), i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, di cinema, della radio o della televisione, o come musicista, o in qualità di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato se:
a) l'ammontare degli introiti lordi percepiti da detto artista o sportivo, comprese le spese rimborsategli o sopportate per suo conto, in relazione a tale attività eccede dodicimila dollari USA ($ 12.000) o il suo equivalente in lire italiane nell'anno fiscale considerato; o
b) detto artista o sportivo soggiorna in tale altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 90 giorni nell'anno fiscale considerato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo svolge personalmente ed in tale qualità è attribuito non a lui stesso ma ad un'altra persona, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli artt. 7 (Utili delle imprese), 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato). Ai fini di quanto precede, il reddito di un artista o di uno sportivo non si considera attribuito ad un'altra persona se l'artista o lo sportivo prova che nè egli nè persone a lui legate da vincoli di parentela partecipano direttamente o indirettamente agli utili di detta altra persona in qualsiasi maniera, ivi compresa la percezione di compensi differiti, di gratifiche, di onorari, di dividendi, di utili derivanti dalla partecipazione a società di persone o altre distribuzioni di utili.
Art. 18. PENSIONI, ECC.
1. Fatte salve le disposizioni del par. 2 dell'art. 19 (Funzioni pubbliche), le pensioni e le altre remunerazioni analoghe ricevute in qualità di beneficiario da un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili in questo Stato.
2. Le annualità ricevute in qualità di beneficiario da un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato. Il termine "annualità" di cui al presente paragrafo, designa le somme fisse pagate periodicamente a date stabilite vita natural durante oppure per un determinato numero di anni in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo (in denaro o in beni valutabili in denaro).
3. Gli assegni alimentari per il coniuge e gli assegni per il mantenimento dei figli pagati ad un residente di uno Stato contraente da un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato. Tuttavia, detti pagamenti non sono imponibili in alcuno dei due Stati se alla persona che effettua i pagamenti stessi non è concessa a tal titolo alcuna deduzione nello Stato di cui è residente. Il termine "assegni alimentari per il coniuge" di cui al presente paragrafo designa i pagamenti periodici, effettuati in base ad un accordo scritto di separazione o ad una sentenza di divorzio, di separazione o di mantenimento obbligatorio, i quali siano imponibili in capo al percipiente in conformità alla legislazione dello Stato di cui egli è residente.
Il termine "assegni per il mantenimento dei figli" di cui al presente paragrafo, designa i pagamenti periodici per il mantenimento di un figlio minore effettuati in base ad un accordo scritto di separazione o ad una sentenza di divorzio, di separazione o di mantenimento obbligatorio.
Art. 19. FUNZIONI PUBBLICHE.
1.
a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od Ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che:
i) abbia la nazionalità di detto Stato; o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato soltanto allo scopo di rendervi i servizi;
a condizione che le disposizioni della clausola ii) non si applichino al coniuge o ai figli a carico di una persona fisica che percepisce remunerazioni cui si applicano le disposizioni della lettera a) e che non rientra nelle ipotesi della clausola i) o ii).
2.
a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli artt. 14 (Professioni indipendenti), 15 (Lavoro subordinato), 16 (Compensi e gettoni di presenza), 17 (Artisti e sportivi) o 18 (Pensioni, ecc.) si applicano, a seconda del caso, alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. PROFESSORI ED INSEGNANTI.
1. Un professore o un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o per effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione o presso un'istituzione medica finanziata principalmente dal governo e che è, od era immediatamente prima del suo soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente è esente, per un periodo non superiore a due anni, da imposizione nel primo Stato contraente per le remunerazioni relative a tali attività di insegnamento o di ricerca.
2. Il presente articolo non si applica al reddito derivante da attività di ricerca qualora la ricerca è effettuata non nel pubblico interesse, ma principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.
Art. 21. STUDENTI E APPRENDISTI.
Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato soltanto allo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Art. 22. ALTRI REDDITI.
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del par. 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti al par. 2 dell'art. 6 (Redditi immobiliari), nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Art. 23. ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE.
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. In conformità alle disposizioni e fatte salve le limitazioni della legislazione degli Stati Uniti (così come può essere di volta in volta modificata, senza intaccare il principio generale qui esposto), gli Stati Uniti riconoscono ai residenti o cittadini statunitensi nei confronti dell'imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Italia; e, nel caso di una società statunitense che possiede almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto di una società residente dell'Italia dalla quale essa riceve dividendi in un qualsiasi anno tassabile, gli Stati Uniti riconoscono nei confronti dell'imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Italia da detta società sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi. Tale corrispondente ammontare è calcolato sulla base dell'ammontare dell'imposta pagata in Italia, ma non deve eccedere le limitazioni previste dalla legislazione degli Stati Uniti (ai fini di limitare il credito nei confronti dell'imposta degli Stati Uniti sul reddito derivante da fonti situate al di fuori degli Stati Uniti). Ai fini dell'applicazione del credito statunitense con riferimento all'imposta pagata in Italia, le imposte di cui ai parr. 2 b) e 3 dell'art. 2 (Imposte considerate) si considerano imposte sul reddito.
3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili negli Stati Uniti ai sensi della convenzione (senza tener conto del par. 2 b) dell'art. 1 (Soggetti), l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art. 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito (a meno che espresse disposizioni della presente convenzione non stabiliscano diversamente). In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere, da un canto, l'imposta che sarebbe dovuta negli Stati Uniti se il residente dell'Italia non fosse un cittadino statunitense e, d'altro canto, la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. Ai fini dell'applicazione del credito italiano con riferimento all'imposta pagata negli Stati Uniti, le imposte di cui ai parr. 2 a) e 3 dell'art. 2 (Imposte considerate) si considerano imposte sul reddito.
4. Ai fini dell'obbligo statunitense di eliminare la doppia imposizione con riferimento alla imposta italiana ai sensi dei precedenti paragrafi del presente articolo:
a) fatte salve le disposizioni del sub-paragrafo b), ad eccezione dei redditi o degli utili tassati dagli Stati Uniti soltanto a motivo della cittadinanza in virtù del par. 2 b) dell'art. 1 (Soggetti), i redditi o gli utili percepiti da un residente di uno Stato contraente (che non sia un residente dell'altro Stato contraente) i quali sono imponibili nell'altro Stato contraente in conformità alla presente Convenzione, si considerano provenienti da detto altro Stato contraente; e
b) nel caso di una persona fisica residente dell'Italia, i redditi o gli utili che sono imponibili negli Stati Uniti a motivo della cittadinanza in virtù del par. 2 b) dell'art. 1 (Soggetti), si considerano provenienti dall'Italia fino a concorrenza dell'ammontare indispensabile per eliminare la doppia imposizione, a condizione che in nessun caso l'imposta pagata negli Stati Uniti risulti inferiore all'imposta che sarebbe stata pagata se la persona fisica non fosse stato un cittadino degli Stati Uniti. Le disposizioni del presente sub-paragrafo concernenti la fonte del reddito non si applicano nella determinazione del credito nei confronti dell'imposta statunitense per le imposte estere diverse da quelle di cui ai parr. 2 b) e 3 dell'art. 2 (Imposte considerate).
Art. 24. NON DISCRIMINAZIONE.
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'art. 1 (Soggetti), alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Tuttavia, ai fini dell'imposizione statunitense i cittadini statunitensi che sono assoggettati ad imposta sulla base dell'utile mondiale non si trovano nella stessa situazione dei nazionali italiani che non sono residenti degli Stati Uniti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 9 (Imprese associate), del par. 7 dell'art. 11 (Interessi) o del par. 6 dell'art. 12 (Canoni), gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini di questo articolo, la presente convenzione si applica alle imposte di ogni genere e denominazione prelevate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 25. PROCEDURA AMICHEVOLE.
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 23 (Eliminazione della doppia imposizione) o del par. 1 dell'art. 24 (Non discriminazione), a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Art. 26. SCAMBIO DI INFORMAZIONI.
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonchè per evitare le frodi o le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'art. 1 (Soggetti). Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del par. 1 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 27. AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI.
Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 28. ENTRATA IN VIGORE.
1. La presente convenzione sarà ratificata secondo le relative procedure di ciascuno Stato contraente e gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Washington non appena possibile.
2. La convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la presente convenzione entra in vigore;
b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno in cui la presente convenzione entra in vigore.
3. Fatte salve le disposizioni del par. 4, la convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito firmata a Washington il 30 marzo 1955 e lo Scambio di lettere concernente l'applicazione della convenzione del 30 marzo 1955 per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito effettuato a Roma il 13 dicembre 1974 sono abrogati. Le loro disposizioni cesseranno di avere effetto con riferimento alle imposte alle quali si applicheranno le disposizioni della presente convenzione in conformità al par. 2.
4. Allorchè le disposizioni della convenzione del 1955 ammettano uno sgravio fiscale maggiore di quello contemplato dalla presente Convenzione, tali disposizioni continueranno ad avere efficacia per il primo periodo d'imposta in relazione al quale le disposizioni della presente convenzione hanno efficacia in virtù al par. 2.
5. L'accordo tra gli Stati Uniti e l'Italia per eliminare la doppia imposizione sui profitti relativi alla navigazione marittima, concluso con Scambio di note in data 10 marzo e 5 maggio 1926, è abrogato.
Art. 29. DENUNCIA.
La presente convenzione rimarrà in vigore finchè non sarà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la convenzione trascorsi 5 anni dalla data della sua entrata in vigore, a condizione che sia data preventiva comunicazione attraverso i canali diplomatici almeno sei mesi prima. In questo caso, la convenzione cesserà di avere effetto:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio immediatamente successivo alla scadenza del periodo di sei mesi;
b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio immediatamente successivo alla scadenza del periodo dei sei mesi.
Protocollo
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, desiderosi di concludere un protocollo che chiarisca ed integri la convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali da firmare contemporaneamente alla firma del presente Protocollo, hanno convenuto le seguenti disposizioni.
1. Ai fini del par. 2 (b) dell'art. 1 (Soggetti) della Convenzione, il termine "cittadino" così come applicato agli Stati Uniti comprende un ex cittadino la cui perdita della cittadinanza aveva come uno degli scopi principali quello di evitare l'imposizione fiscale, ma limitatamente ad un periodo di dieci anni successivo a tale perdita.
2. Le disposizioni del par. 2 dell'art. 1 (Soggetti) della convenzione non pregiudicano:
(a) I benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi del par. 14 dell'art. 1 del presente protocollo in favore dei residenti dell'altro Stato contraente che posseggono la nazionalità di tale Stato, anche se essi posseggono la nazionalità del detto primo Stato;
b) I benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi dell'art. 4 del presente Protocollo.
3. Ai fini del par. 2 a) dell'art. 2 (Imposte considerate) della Convenzione, la convenzione si applica al tributo (excise tax) prelevato dagli Stati Uniti sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri soltanto nei limiti in cui l'assicuratore straniero non riassicuri detti rischi con una persona che non abbia diritto alla esenzione da tale tributo ai sensi della presente o di altra Convenzione.
4. Ai fini del par. 2 dell'art. 5 (Stabile organizzazione) della Convenzione, un impianto di trivellazione o una nave utilizzata a scopi di esplorazione o sviluppo di risorse naturali costituisce stabile organizzazione in uno Stato contraente soltanto se la permanenza in detto Stato oltrepassa 180 giorni durante un periodo di dodici mesi.
5. Ai fini del par. 1 dell'art. 8 (Navigazione marittima ed aerea) della Convenzione, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, comprendono:
a) gli utili derivanti dall'impiego, manutenzione o noleggio di contenitori (compresi i rimorchi, le chiatte e le relative attrezzature per il trasporto di contenitori) utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di merci; e
b) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili armati ed equipaggiati e gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo, a condizione in quest'ultimo caso che essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.
6. Ai fini dell'art. 8 (Navigazione marittima ed Aerea) della convenzione e nonostante ogni altra disposizione della Convenzione, gli utili che un cittadino degli Stati Uniti non residente dell'Italia o una società statunitense ritraggono dall'esercizio di navi iscritte o di aeromobili registrati in base alla legislazione statunitense, sono esenti da imposte in Italia.
7. Qualora, in conformità dell'art. 9 (Imprese associate) della Convenzione, da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state accettate tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto altro Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'art. 25 (Procedura amichevole) della convenzione ed al par. 15 dell'art. 1 del presente Protocollo.
8. Le disposizioni dell'art. 9 (Imprese associate) della Convenzione, non limitano le disposizioni di legge di ciascuno Stato contraente che consentono la distribuzione, la ripartizione o l'attribuzione di redditi, deduzioni, crediti o benefici, tra persone possedute o controllate, direttamente o indirettamente, dagli stessi interessi quando ciò sia necessario al fine di prevenire evasioni fiscali o di determinare esattamente il reddito di una qualsiasi di dette persone.
9. Ai fini del par. 2 a) dell'art. 10 (Dividendi), il termine "società sussidiaria" designa una società in cui la società che paga i dividendi possiede più del 50 per cento delle azioni con diritto di voto.
10. Nonostante il par. 2 dell'art. 12 (Canoni) della Convenzione, nel caso di canoni relativi a beni mobili materiali (tangible personal (movable) property), l'imposta applicata dallo Stato contraente dal quale provengono tali canoni non può superare il 7 per cento dell'ammontare lordo dei canoni stessi.
11. Ai fini del par. 1 dell'art. 13 (Utili di capitale) della Convenzione:
a) l'espressione "beni immobili", per quanto concerne gli Stati Uniti, comprende una partecipazione (interest) in beni immobili degli Stati Uniti; e
b) l'espressione "beni immobili", per quanto concerne l'Italia, comprende:
i) i beni immobili di cui all'art. 6;
ii) le azioni o partecipazioni (interest) analoghe in una società o altra associazione di persone, il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia; e
iii) una partecipazione (interest) nel patrimonio ereditario (estate) di una persona defunta il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia;
c) i beni descritti nel sub-paragrafo a) del presente paragrafo si considerano situati negli Stati Uniti e i beni descritti nel sub-paragrafo b) del presente paragrafo si considerano situati in Italia.
12. Ai fini del par. 3 dell'art. 13 (Utili di capitale) della Convenzione, gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati dalla stessa impresa in traffico internazionale comprendono:
a) gli utili derivanti dall'alienazione di contenitori (inclusi i rimorchi, le chiatte e le relative attrezzature per il trasporto dei contenitori) utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di merci; e
b) gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili noleggiati armati ed equipaggiati e gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili noleggiati a scafo nudo, se in quest'ultimo caso gli utili di noleggio costituivano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili.
13. Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe attribuiti ad un residente di uno Stato contraente, così come precisato nell'art. 16 (Compensi e gettoni di presenza) della Convenzione, sono imponibili nell'altro Stato contraente soltanto nella misura in cui si riferiscano a prestazioni effettuate in detto altro Stato.
14. Con riferimento all'art. 18 (Pensioni, ecc.) della Convenzione, si conviene che i pagamenti di sicurezza sociale (social security payments) e le analoghe pensioni pubbliche non considerati dall'art. 19 (Funzioni pubbliche) della convenzione sono coperti dalle disposizioni del par. 1 del citato art. 18 (Pensioni, ecc.).
15. Con riferimento all'art. 25 (Procedura amichevole) della Convenzione, resta inteso che variazioni di imposte in conformità a detto articolo possono essere effettuate soltanto prima della determinazione definitiva di tali imposte. Nel caso dell'Italia, resta altresì inteso che la frase precedente significa che il ricorso alla procedura amichevole non esonera il contribuente dall'obbligo di instaurare le procedure previste dalla legislazione interna per risolvere le controversie fiscali.
16. Ai fini dell'art. 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione, la convenzione si applica alle imposte di ogni genere prelevate da uno Stato contraente, ma soltanto nel caso in cui l'informazione abbia rilevanza per l'accertamento delle imposte considerate dall'art. 2 (Imposte considerate) della Convenzione. Resta inteso che le competenti Commissioni del Congresso (Congressional Committees) degli Stati Uniti ed il General Accounting office potranno avere accesso alle informazioni scambiate ai sensi della convenzione se detto accesso si rende necessario allo scopo di svolgere i propri compiti di sorveglianza, fatte salve soltanto le limitazioni e le procedure dell'Iternational revenue code.
1. Una persona (diversa da una persona fisica) residente in uno Stato contraente non ha diritto, ai sensi della presente Convenzione, ai benefici previsti agli artt. 7 (Utili delle imprese), 10 (Dividendi), 11 (Interessi), 12 (Canoni), 13 (Utili di capitale) o 22 (Altri redditi) a meno che
a) più del 50 per cento dell'effettiva proprietà di tale persona (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del numero delle azioni di ciascuna classe di azioni della società) è posseduto, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi unione di uno o più:
i) persone fisiche che siano residenti degli Stati Uniti;
ii) cittadini degli Stati Uniti;
iii) persone fisiche che siano residenti dell'Italia;
iv) società indicate nel sub-paragrafo b); o
v) gli Stati contraenti; oppure
b) si tratti di una società la cui principale classe di azioni forma oggetto di sostanziale e regolare negoziazione in una borsa valori riconosciuta.
2. Il par. 1 si applica soltanto se l'autorità competente dell'altro Stato contraente accerta che la Costituzione, l'acquisizione o la conservazione di detta persona, nonchè l'esercizio delle sue attività abbiano come scopo principale quello di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione.
3. Ai fini del sub-paragrafo 1 b), l'espressione "una borsa valori riconosciuta" designa:
a) il sistema "NASDAQ" posseduto dalla "National Association of Securities Dealers, inc." nonchè una borsa valori registrata presso la "Securities and Exchange Commission" come una borsa valori nazionale ai fini del "Securities Exchange Act" del 1934;
b) una borsa valori costituita ed organizzata conformemente alla legislazione italiana; e
c) ogni altra borsa valori reciprocamente riconosciuta dalle competenti autorità degli Stati contraenti.
La convenzione non limita in alcun modo le esecuzioni, esenzioni, deduzioni, crediti o altre facilitazioni attualmente o in futuro concessi:
a) dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti, o
b) da ogni altro accordo fra gli Stati contraenti.
Si conviene che un cittadino statunitense, residente dell'Italia, socio di una società di persone "nazionale" degli Stati Uniti, avrà diritto ad un credito rimborsabile, nei confronti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche del socio prelevata dall'Italia nel periodo d'imposta, pari alla quota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, prelevata dall'Italia per lo stesso periodo a carico della società di persone, che risulti attribuibile alla partecipazione del socio al reddito della società di persone.
Le imposte prelevate alla fonte da uno Stato contraente con le aliquote stabilite dalla legislazione interna saranno rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che impedisca all'autorità competente di ciascuno Stato contraente di stabilire procedure diverse per l'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.
Ciascuno Stato contraente può prelevare per conto dell'altro Stato contraente le somme necessarie ad assicurare che le agevolazioni concesse dalla convenzione con riferimento all'imposizione in detto altro Stato non vadano a vantaggio di persone che non ne hanno diritto. Tuttavia la frase precedente non impone a ciascuno degli Stati contraenti l'obbligo di adottare provvedimenti amministrativi che siano di natura diversa rispetto a quelli adottati nella riscossione delle proprie imposte o che sarebbero contrari al proprio diritto di sovranità, alla sicurezza o all'ordine pubblico.
1. Il presente protocollo sarà ratificato in conformità alle relative procedure di ciascuno Stato contraente e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Washington.
2. Il protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e produrrà quindi i suoi effetti conformemente all'art. 28 della Convenzione.
Il presente protocollo rimarrà in vigore fino a quando resterà in vigore la convenzione di pari data tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali.