§ 95.6.105 – L. 26 luglio 1993, n. 305.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.6 doppie imposizioni
Data:26/07/1993
Numero:305


Sommario
Articolo 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in [...]
Articolo 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 [...]
Articolo 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Art. 1.  Soggetti.
Art. 2.  Imposte considerate.
Art. 3.  Definizioni generali.
Art. 4.  Residenti.
Art. 5.  Stabile organizzazione.
Art. 6.  Redditi immobiliari.
Art. 7.  Utili delle imprese.
Art. 8.  Navigazione marittima ed aerea.
Art. 9.  Imprese associate.
Art. 10.  Dividendi.
Art. 11.  Interessi.
Art. 12.  Canoni.
Art. 13.  Utili di capitale.
Art. 14.  Professioni indipendenti.
Art. 15.  Lavoro subordinato.
Art. 16.  Compensi e gettoni di presenza.
Art. 17.  Artisti e sportivi.
Art. 18.  Pensioni.
Art. 19.  Funzioni pubbliche.
Art. 20.  Professori e ricercatori.
Art. 21.  Studenti.
Art. 22.  Altri redditi.
Art. 23.  Imposizione del patrimonio.
Art. 24.  Disposizioni per eliminare le doppie imposizioni.
Art. 25.  Non discriminazione.
Art. 26.  Procedura amichevole.
Art. 27.  Scambio di informazioni.
Art. 28.  Agenti diplomatici e funzionari consolari.
Art. 29.  Estensione territoriale.
Art. 30.  Entrata in vigore.
Art. 31.  Denuncia.


§ 95.6.105 – L. 26 luglio 1993, n. 305.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a L'Aja l'8 maggio 1990.

(G.U. 19 agosto 1993, n. 76, S.O.).

 

     Articolo 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a L'Aja l'8 maggio 1990.

 

          Articolo 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della convenzione stessa.

 

          Articolo 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Convenzione tra la Repubblica italiana

ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni

in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale

 

CAPITOLO I

Campo di applicazione della convenzione

 

          Art. 1. Soggetti.

     La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati.

 

          Art. 2. Imposte considerate.

     La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno degli Stati, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

     Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

     Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

     a) per quanto concerne i Paesi Bassi:

     - l'imposta sul reddito (de inkomstenbelasting);

     - l'imposta sugli stipendi, salari, pensioni (de loonbelasting);

     - l'imposta sulle società ivi compresa la quota del Governo sugli utili netti derivanti dallo sfruttamento di risorse naturali determinate in base alla Legge Mineraria del 1810 (Mijnwet 1810) relativamente alle concessioni assegnate dal 1967, o ai sensi della Legge Mineraria per la Piattaforma Continentale del 1965 (Mijnwet Continentaal Plat 1965) (de vennoctschapsabelasting);

     - l'imposta sui dividendi (de dividendbelasting);

     - l'imposta sul patrimonio (de vermogenbelasting);

     - l'imposta comunale sugli immobili (de gemeentelijke onroerend - goedbelasting);

     ancorché dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte(qui di seguito indicate quali "l'imposta dei Paesi Bassi");

     b) b) per quanto concerne l'Italia:

     - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

     - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

     - l'imposta locale sui redditi;ancorché dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte(qui di seguito indicate quali "l'imposta italiana").

     La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

 

CAPITOLO II

Definizioni

 

          Art. 3. Definizioni generali.

     Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

     a) il termine "Stato" designa, come il contesto richiede, i Paesi Bassi o l'Italia; il termine "Stati" designa i Paesi Bassi e l'Italia;

     b) il termine "Paesi Bassi" designa la parte del Regno dei Paesi Bassi che è situata in Europa e la parte del fondo marino e del suo sottosuolo situata al disotto del mare del Nord, sulla quale il Regno dei Paesi Bassi esercita, conformemente al diritto internazionale, diritti di sovranità;

     c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia le quali, conformemente al diritto consuetudinario internazionale ed alle leggi italiane concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone all'interno delle quali i diritti di sovranità italiani relativi al fondo e al suo sottosuolo, così come alle loro risorse naturali, possono essere esercitati;

     d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

     e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

     f) le espressioni "impresa di uno degli Stati" e "impresa dell'altro Stato" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno degli Stati e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato;

     g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno degli Stati, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato;

     h) il termine "nazionali" designa:

     i) tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno degli Stati;

     ii) tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno degli Stati;

     i) l'espressione "autorità competente" designa:

     i) nei Paesi Bassi: il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante debitamente autorizzato;

     ii) in Italia: il Ministero delle Finanze.

     Per l'applicazione della Convenzione da parte di ciascuno degli Stati, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

 

          Art. 4. Residenti.

     Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno degli Stati" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.

     Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

     a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

     b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

     c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;

     d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.

     Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

 

          Art. 5. Stabile organizzazione.

     Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

     L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

     a) una sede di direzione;

     b) una succursale;

     c) un ufficio;

     d) un'officina;

     e) un laboratorio;

     f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

     g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

     Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

     a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti alla impresa;

     b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

     c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

     d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa;

     e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

     Una persona che agisce in uno degli Stati per conto di un'impresa dell'altro Stato - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

     Non si considera che un'impresa di uno degli Stati ha una stabile organizzazione nell'altro Stato per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

     Il fatto che una società residente di uno degli Stati controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

 

CAPITOLO III

Tassazione dei redditi

 

          Art. 6. Redditi immobiliari.

     I redditi che un residente di uno degli Stati ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato, sono imponibili in questo altro Stato.

     L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello Stato in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

     Le disposizioni del paragrafo 1, si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

     Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

 

          Art. 7. Utili delle imprese.

     Gli utili di un'impresa di uno degli Stati sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

     Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno degli Stati svolge la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

     Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

     Qualora uno degli Stati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto Stato di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

     Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

     Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

     Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

 

          Art. 8. Navigazione marittima ed aerea.

     Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato in cui è residente l'esercente la nave.

     Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), ad un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

 

          Art. 9. Imprese associate.

     Allorché

     a) un'impresa di uno degli Stati partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, o

     b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno degli Stati e di un'impresa dell'altro Stato,e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state concluse tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

 

          Art. 10. Dividendi.

     I dividendi pagati da una società residente di uno degli Stati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

     Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

     a) i) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che ha detenuto oltre il 50 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi durante un periodo di 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi, e

     ii) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che non ha diritto al trattamento previsto al punto precedente (i) ma che ha detenuto il 10 per cento o più delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi durante un periodo di 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi; e

     b) il 15 per cento, in tutti gli altri casi.

     Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

     Una persona residente dei Paesi Bassi che riceve dividendi distribuiti da una società residente dell'Italia ha diritto al rimborso dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" afferente tali dividendi, se dovuta da detta società, previa deduzione dell'imposta prevista al paragrafo 2. Il rimborso deve essere richiesto, nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, per il tramite della stessa società che in questo caso agisce a suo nome e per conto di detto residente dei Paesi Bassi.La presente disposizione si applica ai divendi la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.La società distributrice può pagare l'ammontare suddetto a un residente dei Paesi Bassi al momento del pagamento dei dividendi a lui spettanti e detrarre, nella prima dichiarazione dei redditi successiva a detto pagamento, lo stesso ammontare dell'imposta da essa dovuta.Il pagamento dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" spetta a un residente dei Paesi Bassi a condizione che egli sia il beneficiario effettivo dei dividendi alla data della delibera di distribuzione dei dividendi stessi e, nei casi previsti al paragrafo 2, a), che egli detenga le azioni durante un periodo di 12 mesi precedenti detta data.Nel caso di una successiva rettifica del reddito imponibile della società distributrice in una misura più elevata o nel caso di una ripresa a tassazione di riserve o di altri fondi, la riduzione dell'imposta dovuta dalla società per il periodo fiscale nel quale la rettifica è divenuta definitiva è limitata alla parte dell'imposta relativa ai dividendi assoggettati alla "maggiorazione di conguaglio" ed effettivamente versata all'Erario.

     Le autorità competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione dei paragrafi 2 e 3.

     a) Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, nonché i redditi dei crediti portanti una clausola di partecipazione agli utili ed i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

     b) Sono altresì considerati come dividendi pagati da una società residente dell'Italia gli importi lordi rimborsati a titolo della "maggiorazione di conguaglio" di cui al paragrafro 3 ed afferenti i dividendi pagati da detta società.

     Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.

     Qualora una società residente di uno degli Stati ricavi utili o redditi dall'altro Stato, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto altro Stato.

 

          Art. 11. Interessi.

     Gli interessi provenienti da uno degli Stati e pagati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

     Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

     Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati sono esenti da imposta in detto Stato se:

     a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato, una sua suddivisione politica o amministrativa od un suo ente locale, o

     b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato, ad una suddivisione politica o amministrativa o ad un suo ente locale o ad enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) appartenenti interamente a questo Stato, a una sua suddivisione politica o amministrativa, o a un suo ente locale, o

     c) gli interessi sono pagati ad altri istituti od organismi (compresi gli istituti finanziari) a motivo di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati.

     Le autorità competenti dei due Stati regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione dei paragrafi 2 e 3.

     Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono; esso non comprende, tuttavia, i redditi considerati all'articolo 10.

     Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato dal quale provengono gli interessi sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in questo altro Stato secondo la propria legislazione interna.

     Gli interessi si considerano provenienti da uno degli Stati quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno degli Stati, ha in uno degli Stati una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e che come tale ne sopporta l'onere, detti interessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

     Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno degli Stati e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 12. Canoni.

     I canoni provenienti da uno degli Stati e pagati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

     Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti dei due Stati regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di questo paragrafo.

     Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

     Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato dal quale provengono i canoni, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.

     I canoni si considerano provenienti da uno degli Stati quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica e amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno degli Stati, ha in uno degli Stati una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

     Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 13. Utili di capitale.

     Gli utili che un residente di uno degli Stati ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato, sono imponibili in detto altro Stato.

     Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati ha nell'altro Stato, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno degli Stati nell'altro Stato per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

     Gli utili derivanti dall'alienazione di navi e aeromobili utilizzati in traffico internazionale, nonché di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi ed aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 8.

     Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato di cui l'alienante è residente.

     Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di ciascuno degli Stati di prelevare, in conformità della propria legislazione, un'imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di azioni o di diritti di godimento di una società residente di detto Stato il cui capitale sia, in tutto o in parte, ripartito in azioni, allorché detti utili siano realizzati da una persona fisica residente dell'altro Stato, la quale abbia la nazionalità del primo Stato senza possedere quella dell'altro Stato e sia stata residente del primo Stato durante gli ultimi 5 anni antecedenti l'alienazione.

 

          Art. 14. Professioni indipendenti.

     I redditi che un residente di uno degli Stati ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in questo Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma solamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

     L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

 

          Art. 15. Lavoro subordinato.

     Fatte salve le disposizioni degli artt. 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

     Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno degli Stati riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro Stato, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

     a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

     b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

     c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

     Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno degli Stati riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato.

 

          Art. 16. Compensi e gettoni di presenza.

     Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni che un residente di uno degli Stati riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

     Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le retribuzioni suddette che sono percepite da persone che esercitano funzioni effettive e permanenti in una stabile organizzazione situata nello Stato diverso da quello di cui la società è residente e che come tali sono a carico di detta stabile organizzazione, sono imponibili in detto altro Stato.

 

          Art. 17. Artisti e sportivi.

     Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno degli Stati ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

     Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15.

 

          Art. 18. Pensioni.

     Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno degli Stati in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe non aventi carattere periodico, pagate a un residente di uno degli Stati che possiede la nazionalità dell'altro Stato senza possedere quella del primo Stato, relative ad un cessato impiego esercitato nell'altro Stato, sono imponibili in detto altro Stato.

 

          Art. 19. Funzioni pubbliche.

 

     a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato in cui i servizi sono resi qualora il beneficiario delle remunerazioni sia un residente di detto Stato:

     i) che abbia la nazionalità di detto Stato senza possedere quella dell'altro Stato, o

     ii) che, senza avere la nazionalità dell'altro Stato, era un residente del primo Stato prima di rendervi i servizi.

 

     a) Le pensioni corrisposte da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato se il beneficiario è un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato da dove provengono le pensioni.

     Le disposizioni degli artt. 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate a titolo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

 

          Art. 20. Professori e ricercatori.

     Le remunerazioni che un professore, un altro membro del corpo insegnante o un ricercatore che è, o che era immediatamente prima di recarsi in uno degli Stati, un residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, riceve in corrispettivo di queste attività non sono imponibili in questo Stato per un periodo non superiore a due anni.

     Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni ricevute in corrispettivo di lavori di ricerca intrapresi non nell'interesse pubblico ma principalmente in vista della realizzazione di un particolare vantaggio a favore di una o più persone determinate.

 

          Art. 21. Studenti.

     Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno degli Stati, un residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

 

          Art. 22. Altri redditi.

     Gli elementi di reddito di un residente di uno degli Stati, di qualsiasi provenienza, che non sono trattati nei precedenti Articoli della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili, così come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.

 

CAPITOLO IV

Imposizioni del patrimonio

 

          Art. 23. Imposizione del patrimonio.

     Il patrimonio costituito da beni immobili previsti dall'articolo 6, posseduti da un residente di uno degli Stati e situati nell'altro Stato, è imponibile in detto altro Stato.

     Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati ha nell'altro Stato, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno degli Stati nell'altro Stato per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.

     Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonché dai beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili, è imponibile soltanto nello Stato dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 8.

     Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno degli Stati è imponibile soltanto in detto Stato.

 

CAPITOLO V

 

          Art. 24. Disposizioni per eliminare le doppie imposizioni.

     I Paesi Bassi, nel prelevare le imposte a carico dei loro residenti, potranno includere nella base cui l'imposta è commisurata, gli elementi di reddito o del patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia.

     Tuttavia, se un residente dei Paesi Bassi riceve elementi di reddito o possiede elementi di patrimonio che, in virtù degli Articoli 6, 7, 10 paragrafo 6, 11 paragrafo 6, 12 paragrafo 4, 13 paragrafi 1 e 2, 14, 15 paragrafo 1, 16, 19, 22 paragrafo 2 e 23 paragrafi 1 e 2, della presente Convenzione, sono imponibili in Italia e che sono inclusi nella base prevista al paragrafo 1, i Paesi Bassi esenteranno tali elementi accordando una riduzione della loro imposta. Questa riduzione è calcolata conformemente alle disposizioni della legislazione olandese intese ad evitare le doppie imposizioni con le modifiche che essa può subire, senza che ne vengano modificati i principi generali. A tal fine, gli elementi suddetti sono considerati inclusi nell'ammontare complessivo degli elementi di reddito o del patrimonio che, in virtù di tali disposizioni, sono esenti dall'imposta olandese.

     Inoltre, i Paesi Bassi accorderanno una deduzione dall'imposta olandese così calcolata sugli elementi di reddito imponibili in Italia ai sensi degli Articoli 10 paragrafo 2, 11 paragrafo 2, 12 paragrafo 2 e 17 della presente Convenzione, nella misura in cui tali elementi siano compresi nella base prevista al paragrafo 1. L'ammontare di questa deduzione è pari all'imposta pagata in Italia su questi elementi di reddito, ma non eccede l'ammontare della riduzione che verrebbe accordata se gli elementi di reddito compresi nella base imponibile fossero i soli elementi di reddito esenti dall'imposta olandese in virtù delle disposizioni della legislazione olandese intesa ad evitare le doppie imposizioni.

     Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nei Paesi Bassi, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano.In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nei Paesi Bassi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota dell'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana. Gli incentivi agli investimenti e i pagamenti per i disinvestimenti previsti dalla Legge olandese sui Fondi di investimento ("Wet Investeringsrekening") non saranno presi in considerazione nel determinare l'ammontare dell'imposta olandese.

     Se degli utili, che sono imponibili in uno degli Stati secondo l'articolo 13, paragrafo 5, o dei redditi che sono imponibili in uno degli Stati secondo l'articolo 18, paragrafo 2, affluiscono o sono pagati ad un residente dell'altro Stato, il primo Stato accorda una deduzione dalla propria imposta relativa a tali utili o redditi di un ammontare pari all'imposta prelevata dall'altro Stato su detti utili o redditi. In tal caso, la deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota dell'imposta relativa a tali utili o redditi, calcolata prima della deduzione, corrispondente agli utili o redditi imponibili nel primo Stato.

 

CAPITOLO VI

Disposizioni speciali

 

          Art. 25. Non discriminazione.

     I nazionali di uno degli Stati non sono assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno, essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno degli Stati o di entrambi gli Stati.

     L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati ha nell'altro Stato non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno degli Stati di accordare ai residenti dell'altro Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

     Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 8 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno degli Stati ad un residente dell'altro Stato sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno degli Stati nei confronti di un residente dell'altro Stato sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

     Le imprese di uno degli Stati, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.

 

          Art. 26. Procedura amichevole.

     Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno degli Stati o da entrambi gli Stati comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, la stessa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione interna di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

     L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

     Le autorità competenti degli Stati faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

     Le autorità competenti degli Stati potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

 

          Art. 27. Scambio di informazioni.

     Le autorità competenti dei due Stati si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati relativa alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non è limitato all'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato sono tenute segrete come le informazioni ottenute in applicazione della legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

     Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati l'obbligo:

     a) di adottare misure amministrative in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato;

     b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato;

     c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

 

          Art. 28. Agenti diplomatici e funzionari consolari.

     Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

 

          Art. 29. Estensione territoriale.

     La presente Convenzione potrà essere estesa, interamente o con le modifiche necessarie, alle parti del Regno dei Paesi Bassi situate al di fuori dell'Europa, qualora esse prelevino imposte sostanzialmente analoghe a quelle cui si applica la Convenzione. Tale estensione avrà effetto a partire dalla data, con le modifiche e alle condizioni, ivi comprese quelle concernenti la cessazione di applicabilità, che saranno stabilite di comune accordo mediante scambio di note diplomatiche, o seguendo ogni altra procedura conforme alle disposizioni costituzionali dei due Stati.

     A meno che non sia diversamente convenuto, quando la Convenzione avrà termine, essa cesserà di applicarsi alle parti del Regno dei Paesi Bassi alle quali sia stata estesa in base al presente articolo.

 

CAPITOLO VII

Disposizioni finali

 

          Art. 30. Entrata in vigore.

     La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello in cui i due Governi si saranno data comunicazione dell'adempimento delle formalità costituzionalmente richieste nei loro rispettivi Paesi.

     La Convenzione si applicherà:

     a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte: ai redditi attribuiti o messi in pagamento a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore;

     b) con riferimento alle altre imposte: per gli anni e periodi d'imposta che iniziano a partire dal primo gennaio dell'anno dell'entrata in vigore.

     L'entrata in vigore della presente Convenzione porrà fine alla Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi allo scopo di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con scambio di lettere, firmata all'Aja il 24 gennaio 1957. Le disposizioni di detta Convenzione cesseranno di applicarsi a partire dalla data dalla quale le disposizioni corrispondenti della presente Convenzione si applicheranno per la prima volta in base al precedente paragrafo 2.

 

          Art. 31. Denuncia.

     La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati. Ciascuno degli Stati può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno solare e a partire dal quinto anno successivo a quello della sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:

     a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte: ai redditi attribuiti o messi in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;

     b) con riferimento alle altre imposte: per gli anni e i periodi d'imposta che terminano al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia.

 

 

Protocollo aggiuntivo

 

     Alla Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale.

     All'atto della firma della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

     All'Art. 2 - Se successivamente alla data della firma della Convenzione viene introdotta in Italia un'imposta sul patrimonio, l'Italia potrà richiedere ai Paesi Bassi l'inclusione di detta imposta nella Convenzione conclusa in data odierna.

     All'Art. 4 - a) Una persona fisica che dimora a bordo di una nave, senza avere un effettivo domicilio in uno degli Stati, sarà considerata residente dello Stato in cui si trova il porto di immatricolazione di detta nave.

     b) Ai fini della presente Convenzione una persona fisica che è membro di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno degli Stati nell'altro Stato o in un terzo Stato e che possiede la nazionalità dello Stato di invio, è considerata residente dello Stato di invio se essa è sottoposta in detto Stato agli stessi obblighi concernenti le imposte sul reddito e sul patrimonio dei residenti di detto Stato.

     All'Art. 16 - L'espressione "membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza" designa:

     a) nel caso di una società che è residente dei Paesi Bassi un "bestuurder" o "commissaris";

     b) nel caso di una società che è residente dell'Italia un membro del "consiglio d'amministrazione" o del "collegio sindacale".

     All'Art. 19 - a) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 19 si applicano anche alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale dai servizi o organismi italiani seguenti:

     - l'Amministrazione delle Ferrovie italiane dello Stato (F.S.);

     - l'Amministrazione dei Servizi delle Poste e Telecomunicazioni;

     - l'Ente Italiano per il Turismo (E.N.I.T.);

     - l'Istituto per il Commercio con l'Estero (I.C.E.);

     - la Banca d'Italia.

     b) Quando, in conformità alle disposizioni dell'art. 19, le remunerazioni e le pensioni che un residente di uno degli Stati riceve sono esentate da imposta in detto Stato, questo può tuttavia, per calcolare l'ammontare dell'imposta sulla parte residua dei redditi o del patrimonio di tale residente, tener conto delle remunerazioni e delle pensioni esentate.