§ 95.6.55 – L. 29 novembre 1980, n. 844.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.6 doppie imposizioni
Data:29/11/1980
Numero:844


Sommario
Articolo 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per [...]
Articolo 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 28 della predetta [...]
Art. 1.  Soggetti.
Art. 2.  Imposte considerate.
Art. 3.  Definizioni generali.
Art. 4.  Domicilio fiscale.
Art. 5.  Stabile organizzazione.
Art. 6.  Redditi immobiliari.
Art. 7.  Utili delle imprese.
Art. 8.  Navigazione marittima ed aerea.
Art. 9.  Imprese associate.
Art. 10.  Dividendi.
Art. 11.  Interessi.
Art. 12.  Canoni.
Art. 13.  Utili di capitale.
Art. 14.  Professioni indipendenti.
Art. 15.  Lavoro subordinato.
Art. 16.  Compensi e gettoni di presenza.
Art. 17.  Artisti e sportivi.
Art. 18.  Pensioni e annualità.
Art. 19.  Funzioni pubbliche.
Art. 20.  Professori o ricercatori.
Art. 21.  Studenti.
Art. 22.  Redditi non espressamente menzionati.
Art. 23.  Metodo per evitare le doppie imposizioni.
Art. 24.  Non discriminazione.
Art. 25.  Procedure amichevoli.
Art. 26.  Scambio di informazioni.
Art. 27.  Funzionari diplomatici e consolari.
Art. 28.  Entrata in vigore.
Art. 29.  Denuncia.


§ 95.6.55 – L. 29 novembre 1980, n. 844.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 3 ottobre 1978.

(G.U. 15 dicembre 1980, n. 342, S.O.).

 

     Articolo 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 3 ottobre 1978.

 

          Articolo 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 28 della predetta convenzione.

 

 

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo della Repubblica federale del Brasile

per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali

in materia di imposte sul reddito

 

          Art. 1. Soggetti.

     La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

 

          Art. 2. Imposte considerate.

     1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

     2. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

     a) per quanto concerne il Brasile:

     l'imposta federale sul reddito, esclusa l'imposta sulle rimesse eccessive e sulle attività di minore importanza (qui di seguito indicate quali "imposta brasiliana");

     b) per quanto concerne l'Italia:

     l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

     l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

     l'imposta locale sui redditi ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

     3. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

 

          Art. 3. Definizioni generali.

     1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

     a) il termine "Brasile" designa la Repubblica federale del Brasile;

     b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;

     c) il termine "nazionali" designa:

     i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

     ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

     d) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Brasile o l'Italia;

     e) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

     f) il termine di "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

     g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

     h) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

     i) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta brasiliana o l'imposta italiana;

     j) l'espressione "autorità competente" designa:

     1) per quanto concerne il Brasile: il Ministro delle finanze, il Segretario del reddito federale o i loro rappresentanti autorizzati;

     2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle finanze.

     2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

 

          Art. 4. Domicilio fiscale.

     1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

     2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il suo caso viene risolto secondo le regole seguenti:

     a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente, nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

     b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

     c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

     d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

     3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

 

          Art. 5. Stabile organizzazione.

     1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

     2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

     a) una sede di direzione;

     b) una succursale;

     c) un ufficio;

     d) un'officina;

     e) un laboratorio;

     f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

     g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi;

     3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

     a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

     b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

     c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

     d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

     e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

     4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

     Tuttavia, si ritiene che una compagnia di assicurazioni di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se essa riscuote premi o assicura rischi in quest'altro Stato, attraverso un rappresentante diverso dalla persona alla quale si applica il successivo paragrafo 5.

     5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

     6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

 

          Art. 6. Redditi immobiliari.

     1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

     2.

     a) Fatte salve le disposizioni dei sub-paragrafi b) e c), l'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati;

     b) l'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo;

     c) le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

     3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla localizzazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

 

          Art. 7. Utili delle imprese.

     1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

     2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

     3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione.

     4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

     5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

 

          Art. 8. Navigazione marittima ed aerea.

     1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

     3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

     4. L'Accordo tra il Brasile e l'Italia del 4 ottobre 1957 inteso ad evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea cesserà di aver effetto con riferimento alle imposte relative ai periodi per i quali la presente Convenzione ha effetto con riferimento alle predette imposte.

 

          Art. 9. Imprese associate.

     Allorché:

     a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

     b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

     e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

 

          Art. 10. Dividendi.

     1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

     Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

     3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione cui si ricolleghi effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     4. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

     5. Quando un residente dell'Italia ha una stabile organizzazione in Brasile, detta stabile organizzazione può essere assoggettata, ai sensi della legislazione brasiliana, ad un'imposta prelevata alla fonte. Tuttavia, tale imposta non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli utili di detta stabile organizzazione determinati al netto del pagamento dell'imposta sulle società relative a tali utili.

     6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato contraente non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati da un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

     7. Le limitazioni delle aliquote di imposta stabilite nei paragrafi 2 e 5 non si applicano ai dividendi o agli utili pagati o rimessi prima dello scadere del terzo anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione.

 

          Art. 11. Interessi.

     1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

     3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati al Governo dell'altro Stato contraente, ad una sua suddivisione politica o amministrativa o ad un ente (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di quel Governo o suddivisione politica o amministrativa, sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente.

     4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito, in base alla legislazione fiscale dello Stato contraente da cui i redditi provengono.

     5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     6. Le limitazioni previste al paragrafo 2 non si applicano agli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad una stabile organizzazione di una impresa dell'altro Stato contraente situata in uno Stato terzo.

     7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

     8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore ed il creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 12. Canoni.

     1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

     a) il 25 per cento dell'ammontare lordo dei canoni derivanti dall'uso o dalla concessione in uso di marchi di fabbrica o di commercio;

     b) il 15 per cento in tutti gli altri casi.

     3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione cui si ricolleghino effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (comprese le pellicole cinematografiche, le pellicole o bande magnetiche per trasmissioni televisive o radiofoniche) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

     5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione alla quale si ricollega la prestazione che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

     6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

     7. La limitazione dell'aliquota di imposta prevista al paragrafo 2-b) non di applica ai canoni pagati prima dello scadere del terzo anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione, se tali canoni sono pagati ad un residente di uno Stato contraente che detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 50 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali canoni.

 

          Art. 13. Utili di capitale.

     1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'art. 6, sono imponibili nello Stato contraente dove i beni immobili sono situati.

     2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni immobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia gli utili derivanti dall'alienazione di navi e di aeromobili impiegati in traffico internazionale come pure i beni mobili relativi alla loro gestione sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni o diritti diversi da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

 

          Art. 14. Professioni indipendenti.

     1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che le remunerazioni corrisposte per tali attività o servizi non siano sostenute da una stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente o di una società ivi residente. In tal caso, detti redditi sono imponibili in questo altro Stato.

     2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, tecnico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

 

          Art. 15. Lavoro subordinato.

     1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

     2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

     a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;

     b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

     c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

     3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative ad attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

 

          Art. 16. Compensi e gettoni di presenza.

     Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale o di altri organi di controllo di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

          Art. 17. Artisti e sportivi.

     1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

     2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito a persone diverse dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

 

          Art. 18. Pensioni e annualità.

     1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe non eccedenti nell'anno solare una somma pari a 5.000 dollari statunitensi, gli assegni alimentari non eccedenti nell'anno solare una somma pari a 5.000 dollari statunitensi, nonché le annualità provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

     L'ammontare delle pensioni o degli assegni alimentari che eccede i suddetti limiti è imponibile in entrambi gli Stati contraenti.

     2. Ai fini del presente articolo:

     a) l'espressione "pensioni ed altre remunerazioni analoghe" designa i pagamenti periodici corrisposti successivamente al collocamento a riposo in relazione ad un cessato impiego o come risarcimento di danni subiti in relazione ad un cessato impiego;

     b) il termine "annualità" designa le somme fisse pagate periodicamente vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro (diversi dai servizi resi).

 

          Art. 19. Funzioni pubbliche.

     1.

     a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che:

     i) abbia la nazionalità di detto Stato; o

     ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

     2.

     a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se il beneficiario è un nazionale e un residente di detto Stato.

     Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

     Le pensioni pagate nel quadro di un sistema di sicurezza sociale di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in quest'ultimo Stato.

 

          Art. 20. Professori o ricercatori.

     Una persona fisica che è, o era immediatamente prima di visitare uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che, su invito di detto primo Stato contraente o di un'università, collegio, scuola, museo o altra istituzione culturale di detto primo Stato contraente o nell'ambito di un programma ufficiale di scambi culturali, soggiorna in questo Stato per un periodo che non ecceda i due anni al solo scopo di insegnare, tenere conferenze o effettuare ricerche presso tali istituzioni, è esente in questo Stato da imposta per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tale attività.

 

          Art. 21. Studenti.

     1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fondi situati fuori di detto altro Stato.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle remunerazioni che uno studente o un apprendista riceve in corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente svolta nello Stato contraente nel quale attende ai suoi studi o alla sua formazione professionale, a condizione che tali remunerazioni costituiscano il reddito strettamente necessario per il suo mantenimento.

     3. Uno studente presso un'università, collegio o scuola di uno Stato contraente, che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi il proprio addestramento pratico è esente da imposta in detto altro Stato, per un periodo non eccedente i due anni, per le remunerazioni ricevute in corrispettivo dell'attività svolta in detto ultimo Stato in connessione con i suoi studi.

 

          Art. 22. Redditi non espressamente menzionati.

     Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente indicati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

 

          Art. 23. Metodo per evitare le doppie imposizioni.

     1. Se un residente del Brasile ricava redditi che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Brasile accorda sull'imposta gravante i redditi di detta persona una deduzione pari all'ammontare dell'imposta pagata in Italia.

     La deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta sul reddito, calcolata prima della deduzione, attribuibile ai redditi imponibili in Italia.

     Ai fini della predetta deduzione, l'imposta italiana è sempre da considerarsi pagata con l'aliquota del 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi pagati ad un residente del Brasile.

     2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito provenienti dal Brasile, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art. 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

     In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Brasile, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

     Nessuna deduzione sarà, invece, accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito.

     3. Se una società residente dell'Italia detiene almeno il 25 per cento del capitale di una società residente del Brasile, l'Italia esenta da imposta i dividendi ricevuti dalla società residente dell'Italia e che provengono dalla società residente del Brasile.

     4. Ai fini della deduzione stabilita al paragrafo 2 del presente articolo, l'imposta brasiliana è sempre da considerarsi pagata con l'aliquota del 25 per cento dell'ammontare lordo:

     a) dei dividendi definiti al paragrafo 4 dell'art. 10;

     b) degli interessi definiti al paragrafo 4 dell'art. 11, e

     c) dei canoni definiti al paragrafo 4 dell'art. 12.

     5. Il valore delle azioni emesse da una società di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non è soggetto in detto ultimo Stato sull'imposta sul reddito.

     6. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano ai fini della determinazione degli utili di una stabile organizzazione che un residente di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente.

 

          Art. 24. Non discriminazione.

     1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

     2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono le medesime attività.

     Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che essa faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

     3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, detenuto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate in detto primo Stato ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato, il cui capitale è, in tutto o in parte, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più residenti di uno Stato terzo.

     4. Ai fini del presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte che formano oggetto alla presente Convenzione.

 

          Art. 25. Procedure amichevoli.

     1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente.

     2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

     3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

     4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti.

 

          Art. 26. Scambio di informazioni.

     1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate a persone o autorità comprese quelle giudiziarie diverse da quelle interessate all'accertamento o alla riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione, nonché alle decisioni di ricorsi o di procedimenti penali relativi a dette imposte.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

     a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro contraente;

     b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;

     c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

 

          Art. 27. Funzionari diplomatici e consolari.

     Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

 

          Art. 28. Entrata in vigore.

     1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Brasilia.

     2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta:

     I) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati o attribuiti il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione;

     II) con riferimento alle altre imposte oggetto della presente Convenzione, gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione.

 

          Art. 29. Denuncia.

     Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione dopo un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione notificandone per iscritto la cessazione all'altro Stato contraente, per via diplomatica, a condizione che tale notifica venga effettuata il, o prima del, 30 giugno di ciascun anno solare.

     In tal caso la presente Convenzione si applicherà per l'ultima volta:

     I) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati o attribuiti prima della fine dell'anno solare nel quale è stata notificata la cessazione;

     II) con riferimento alle altre imposte oggetto della presente Convenzione, agli importi ricevuti nel corso dell'anno fiscale che inizia nell'anno solare nel quale è stata notificata la cessazione.

 

 

Protocollo aggiuntivo alla convenzione

tra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo della Repubblica federale del Brasile

per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali

in materia di imposte sul reddito

 

     All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della predetta Convenzione.

     Resta inteso che:

     1. Con riferimento all'art. 2:

     Indipendentemente dalle imposte elencate al paragrafo 2, la Convenzione si applicherà anche alle imposte sul reddito che in futuro saranno prelevate da, o per conto di, suddivisioni politiche o amministrative od enti locali.

     2. Con riferimento all'art. 7, paragrafo 3:

     L'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.

     3. Con riferimento all'art. 10, paragrafo 4:

     Per quanto concerne il Brasile, il termine "dividendi" comprende anche le distribuzioni di utili relative a certificati emessi da fonti di investimenti residenti del Brasile.

     4. Con riferimento all'art. 11:

     Le provvigioni pagate da un residente del Brasile ad una banca o istituto finanziario in relazione a servizi resi da tale banca o istituto finanziario, sono considerate interessi e assoggettate alle disposizioni dell'art. 11.

     5. Con riferimento all'art. 12, paragrafo 4:

     L'espressione "per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico" di cui al paragrafo 4 dell'art. 12 comprende i redditi derivanti dalla prestazione di assistenza tecnica e di servizi tecnici.

     6. Con riferimento all'art. 14:

     Le disposizioni dell'art. 14 si applicano anche se le attività sono esercitate da una società di persone o da una società semplice (sociedade civil).

     7. Con riferimento all'art. 24, paragrafo 2:

     Le disposizioni del paragrafo 5 dell'art. 10 non sono in contrasto con le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 24.

     8. Con riferimento all'art. 24, paragrafo 3:

     a) le disposizioni della legislazione brasiliana che non consentono la deducibilità dei canoni definiti al paragrafo 4 dell'art. 12 e pagati da una società residente del Brasile a un residente dell'Italia che detengono almeno il 50 per cento delle azioni con diritto di voto di detta società, all'atto dell'accertamento del reddito imponibile della società residente del Brasile, non sono in contrasto con le disposizioni del paragrafo 3 dell'art. 24 della presente Convenzione;

     b) nell'eventualità che il Brasile, dopo la firma della presente Convenzione, ammetta, mediante legge interna o con una Convenzione fiscale, la deducibilità dei canoni definiti al paragrafo 4 dell'art. 12 e pagati da un'impresa che è residente del Brasile ad un'impresa residente di uno Stato terzo non situato nell'America latina e che detiene almeno il 50 per cento del capitale dell'impresa residente del Brasile, all'atto della determinazione degli utili imponibili di questa impresa, una corrispondente deduzione sarà automaticamente accordata, nelle stesse circostanze, ad un'impresa residente del Brasile che corrisponda canoni ad un'impresa residente dell'Italia.

     9. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito dovuta da un residente di uno Stato contraente sui redditi provenienti dall'altro Stato contraente, il detto primo Stato non considera in nessun caso tale reddito maggiore dell'ammontare lordo dei redditi che provengono dall'altro Stato contraente.

     10. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

     Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

     Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'art. 25della presente Convenzione, le modalità di applicazione della presente disposizione.