§ 95.6.81 – L. 2 marzo 1987, n. 108.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.6 doppie imposizioni
Data:02/03/1987
Numero:108


Sommario
Articolo 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per evitare le [...]
Articolo 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della [...]
Articolo 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Art. 1.  Soggetti.
Art. 2.  Imposte considerate.
Art. 3.  Definizioni generali.
Art. 4.  Domicilio fiscale.
Art. 5.  Stabile organizzazione.
Art. 6.  Redditi immobiliari.
Art. 7.  Utili delle imprese.
Art. 8.  Navigazione marittima ed aerea.
Art. 9.  Imprese associate.
Art. 10.  Dividendi.
Art. 11.  Interessi.
Art. 12.  Canoni.
Art. 13.  Utili di capitale.
Art. 14.  Professioni indipendenti.
Art. 15.  Lavoro subordinato.
Art. 16.  Compensi e gettoni di presenza.
Art. 17.  Artisti e sportivi.
Art. 18.  Pensioni.
Art. 19.  Funzioni pubbliche.
Art. 20.  Professori e insegnanti.
Art. 21.  Studenti.
Art. 22.  Altri redditi.
Art. 23.  Patrimonio.
Art. 24.  Eliminazione della doppia imposizione.
Art. 25.  Non discriminazione.
Art. 26.  Procedura amichevole.
Art. 27.  Scambio di informazioni.
Art. 28.  Funzionari diplomatici e consolari.
Art. 29.  Modalità di applicazione delle limitazioni delle imposte prelevate alla fonte.
Art. 30.  Entrata in vigore.
Art. 31.  Denuncia.


§ 95.6.81 – L. 2 marzo 1987, n. 108.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 giugno 1985.

(G.U. 25 marzo 1987, n. 70, S.O.).

 

     Articolo 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 giugno 1985.

 

          Articolo 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della Convenzione stessa.

 

          Articolo 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo del Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni

in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali

 

          Art. 1. Soggetti.

     La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

 

          Art. 2. Imposte considerate.

     1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi Enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

     2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

     3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

     a) per quanto concerne la Norvegia:

     le imposte erariali, provinciali e comunali sul reddito, compresi i contributi al fondo perequativo fiscale, le imposte sul patrimonio erariali e comunali; il tributo nazionale sui salari degli artisti non residenti;

     e

     l'imposta sui marittimi.

     (qui di seguito indicate quali "imposta norvegese").

     b) per quanto concerne l'Italia:

     1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

     2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

     e

     ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

     3 - l'imposta locale sui redditi.

     ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte

     (qui di seguito indicate quali “imposta italiana”).

     4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

 

          Art. 3. Definizioni generali.

     1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

     a) il termine "Norvegia" designa il Regno di Norvegia, escluso Svalbard, Jan Mayen e le dipendenze norvegesi ("biland") site fuori dell'Europa;

     b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;

     c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Norvegia o l'Italia;

     d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

     e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica, o qualsiasi Ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;

     f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

     g) il termine "nazionali" designa:

     1) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

     2) le persone giuridiche, Società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

     h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

     i) l'espressione "autorità competente" designa:

     1) in Norvegia: il Ministro delle finanze e delle dogane o il suo rappresentante autorizzato;

     2) in Italia: il Ministero delle finanze.

     2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

 

          Art. 4. Domicilio fiscale.

     1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato, o per il patrimonio che posseggono in detto Stato.

     2. Quando, in base alle disposizioni del par. 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

     a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

     b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

     c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

     d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

     3. Quando, in base alle disposizioni del par. 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

 

          Art. 5. Stabile organizzazione.

     1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

     2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

     a) una sede di direzione;

     b) una succursale;

     c) un ufficio;

     d) un'officina;

     e) un laboratorio;

     f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali;

     g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

     3. Non si considera che vi sia un "stabile organizzazione" se:

     a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

     b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

     c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

     d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

     e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

     4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al par. 5 - e considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

     5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

     6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

 

          Art. 6. Redditi immobiliari.

     1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali, nonchè i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono altresì considerati "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

     3. Le disposizioni del par. 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

     4. Le disposizioni dei parr. 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

 

          Art. 7. Utili delle imprese.

     1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili della impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

     2. Fatte salve le disposizioni del par. 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

     3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

     4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del par. 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

     5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

     6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

     7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

 

          Art. 8. Navigazione marittima ed aerea.

     1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

     3. Le disposizioni del par. 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un Fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

     4. Le disposizioni del par. 1 si applicano agli utili realizzati dal consorzio comune norvegese, danese e svedese di trasporto aereo "Scandinavian Airlines System (S.a.s.) ma limitatamente alla parte di utili, realizzati in tal modo dalla "Det norske Lustfartsselskap A/S (DNL), socio norvegese della "Scandinavian Airlines System (S.a.s)," proporzionale alla quota di partecipazione in detta organizzazione.

 

          Art. 9. Imprese associate.

     Allorchè:

     a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo a al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

     b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro Stato contraente,

     e, nell'uno o nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

 

          Art. 10. Dividendi.

     1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare dei dividendi.

     Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

     Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

     3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

     4. Le disposizioni dei parr. 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

 

          Art. 11. Interessi.

     1. Gli interessi provenienti da un Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

     3. Nonostante le disposizioni del par. 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

     a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo Ente locale; o

     b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un Ente locale o ad Ente od organismo (compresi gli Istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo Ente locale; o

     c) gli interessi sono pagati ad altri Enti od organismi (compresi gli Istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti dagli stessi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

     4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

     5. Le disposizioni dei parr. 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo Ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della sua base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

     7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 12. Canoni.

     1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità dei applicazione di tale limitazione.

     3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

     4. Le disposizioni dei parr. 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo Ente locale o residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

     6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 13. Utili di capitale.

     1. Gli utili di capitale che un residente di Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

     3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale nonchè dei beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la direzione effettiva dell'impresa.

     4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai parr. 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienazione è residente.

     5. Le disposizioni del par. (4) del presente articolo non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di prelevare, in conformità della propria legislazione, un'imposta sugli utili di capitale derivanti dall'alienazione di una parte consistente della partecipazione azionaria in una società di detto Stato di una persona fisica residente dell'altro Stato contraente, a condizione che:

     a) detta persona abbia la nazionalità del primo Stato; e

     b) essa sia stata residente di detto primo Stato per un qualsiasi periodo di tempo nel corso dei cinque anni precedenti l'alienazione di tali azioni;

     c) le azioni siano state acquistate prima che la stessa fosse divenuta residente di detto altro Stato contraente.

 

          Art. 14. Professioni indipendenti.

     1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in questo Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa.

     2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

 

          Art. 15. Lavoro subordinato.

     1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

     2. Nonostante le disposizioni del par. 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

     a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato: e

     b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

     c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

     3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

 

          Art. 16. Compensi e gettoni di presenza.

     La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o di un organo similare di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

          Art. 17. Artisti e sportivi.

     1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista nonchè di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

     3. Nonostante le disposizioni dei parr. 1 e 2, i redditi derivanti dalle attività di cui al par. 1, svolte nel quadro di uno scambio culturale tra gli Stati contraenti, sono esenti da imposta nello Stato contraente nel quale le attività stesse sono esercitate.

 

          Art. 18. Pensioni.

     Fatte salve le disposizioni del par. 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

 

          Art. 19. Funzioni pubbliche.

     1.

     a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo Ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a dette suddivisioni od Enti locali, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di quest'ultimo Stato che:

     i) abbia la nazionalità di detto Stato, o

     ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

     2.

     a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo Ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da Fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od Ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

     3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un Ente locale.

 

          Art. 20. Professori e insegnanti.

     Un professore o un insegnante il quale soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo che non eccede i due anni, allo scopo di insegnare o effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro Istituto di insegnamento e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposta, in detto primo Stato contraente, per i redditi derivanti da tale insegnamento o ricerca.

 

          Art. 21. Studenti.

     Le somme che uno studente o un apprendista il quale e, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

 

          Art. 22. Altri redditi.

     1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

     2. Le disposizioni del par. 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti al par. 2 dell'articolo 6, qualora il beneficiario di detti redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

 

          Art. 23. Patrimonio.

     1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti all'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in questo altro Stato.

     2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata da un residente di uno Stato contraente per l'esercizio nell'altro Stato contraente di una professione indipendente, è imponibile in questo altro Stato.

     3. Il patrimonio costituito da navi ed aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonchè da beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

 

          Art. 24. Eliminazione della doppia imposizione.

     1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

     2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Norvegia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

     In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Norvegia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

     Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

     3.

     a) Se un residente della Norvegia riceve redditi o possiede un patrimonio che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Norvegia, fatte salve le disposizioni del sub-paragrafo b), esenta da imposta tale reddito o patrimonio ma può per calcolare l'ammontare dell'imposta sulla parte rimanente di reddito o di patrimonio di detta persona, applicare l'aliquota di imposizione che sarebbe stata applicabile qualora il reddito o il patrimonio esentato non avesse goduto di tale esenzione;

     b) Se un residente della Norvegia possiede redditi che, in virtù delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Italia, la Norvegia accorda una deduzione dall'imposta sul reddito di dette persone per un ammontare pari all'imposta pagata in Italia. Tuttavia, tale deduzione non può eccedere la quota parte d'imposta, calcolata prima della deduzione, proporzionale al reddito proveniente da detto altro Stato contraente.

     4. Se un residente di uno Stato contraente realizza utili di capitali, di cui al par. 5 dell'articolo 13, che sono imponibili nell'altro Stato contraente, quest'altro Stato accorda una deduzione dall'imposta sul reddito di questo residente per un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata nel detto primo Stato. Tuttavia, tale deduzione non può eccedere la quota parte d'imposta, calcolata prima della deduzione, proporzionale al reddito proveniente da questo altro Stato.

 

          Art. 25. Non discriminazione.

     1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

     La presente disposizione si applica, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, anche alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

     2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

     Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

     3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del par. 7 dell'articolo 11 o del par. 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

     Parimenti, debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

     4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

     5. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.

 

          Art. 26. Procedura amichevole.

     1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alla presente Convenzione, egli può indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del par. 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.

     2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo sarà applicato nonostante gli eventuali termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

     3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

     4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

 

          Art. 27. Scambio di informazioni.

     1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonchè per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

     2. Le disposizioni del par. 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

     a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

     b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

     c) di trasmettere informazioni che potrebbero rilevare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

 

          Art. 28. Funzionari diplomatici e consolari.

     Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

 

          Art. 29. Modalità di applicazione delle limitazioni delle imposte prelevate alla fonte.

     1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

     2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

     3. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, altre modalità di applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

 

          Art. 30. Entrata in vigore.

     1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Oslo non appena possibile.

     2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta con riferimento alle imposte sul reddito e sul patrimonio relative all'anno solare (ivi compresi i periodi contabili che terminano nel corso di tale anno) nei quali la Convenzione è firmata.

     3. Le domande di rimborso o di accreditamento cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare nel quale è firmata la Convenzione e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.

     4. La vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata ad Oslo il 25 agosto 1961, cesserà di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

     Le disposizioni della Convenzione del 1961 continueranno tuttavia ad applicarsi fino a che non divengano efficaci le disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 31. Denuncia.

     La presente Convenzione rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e, dopo tale periodo, indefinitivamente, ma potrà essere denunciata da parte di uno degli Stati contraenti alla fine del periodo quinquennale o in un qualsiasi momento successivo, notificandone la cessazione con un preavviso minimo di sei mesi; in tale caso la Convenzione cesserà di aver effetto dal 1° gennaio successivo allo scadere del periodo di sei mesi.

     In caso di denuncia, l'operatività della Convenzione sarà limitata:

     con riferimento alle imposte annuali sul reddito, alle imposte applicabili ai redditi realizzati nell'anno della denuncia o in qualsiasi periodo contabile che termina nel corso di tale anno;

     con riferimento alle imposte sul patrimonio, all'imposizione sul patrimonio fino al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia, o all'ultimo giorno del periodo contabile che termina nell'anno della denuncia.

 

 

Protocollo aggiuntivo alla convenzione

tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia

per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

e per prevenire le evasioni fiscali

 

     All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione .

     Resta inteso:

     a) che in relazione alle disposizioni dell'articolo 2, se un'impresa sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, la Convenzione si applicherà anche a detta imposta.

     b) che, con riferimento al par. 1 dell'articolo 3, l'esclusione della piattaforma continentale dalla definizione del territorio nelle lettere a) e b) comporta che ciascuno Stato contraente può tassare secondo la propria legislazione fiscale nazionale.

     Tuttavia:

     gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dal trasporto di rifornimento verso i luoghi dove vengono svolte le attività attinenti all'esplorazione o allo sfruttamento del suolo e del sottosuolo marini e delle loro risorse naturali, situati sulla Piattaforma Continentale di uno Stato contraente, dalle operazioni dei rimorchiatori e analoghi natanti attinenti a tali attività, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa;

     i salari, gli stipendi e le remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile adibiti al trasporto di rifornimenti verso i luoghi dove vengono svolte le attività collegate all'esplorazione e allo sfruttamento del suolo e del sottosuolo marini e delle loro risorse naturali, situati sulla piattaforma continentale di uno Stato contraente, o in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta a bordo di rimorchiatori o di natanti analoghi, attinenti a tali attività, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa;

     c) che, con riferimento al par. 3 dell'articolo 7, l'espressione "spese contenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;

     d) che, con riferimento la par. 5 dell'articolo 13, l'espressione "parte consistente" designa la proprietà del 30% o più del patrimonio della società;

     e) che, con riferimento al par. 3 dell'articolo 15, le remunerazioni che un residente della Norvegia riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di un aeromobile utilizzato dal Consorzio di trasporto aereo "Scandinavian Airlines System (S.a.s.), sono imponibili soltanto in Norvegia;

     f) che, con riferimento al par. 2 dell'articolo 19, quando una persona riceve un pagamento nell'ambito del sistema di previdenza sociale di uno Stato contraente unitamente al pagamento di una pensione considerata nello stesso par. 2 dell'articolo 19, allora detta disposizione si applica ad entrambi i pagamenti;

     g) che l'imposta norvegese sul patrimonio prelevata in conformità della Convenzione sarà portata in detrazione con le modalità previste al par. 2 dell'articolo 24 dalle imposte sul patrimonio che venissero successivamente istituite in Italia;

     h) che, con riferimento all'art. 25, le disposizioni di questo articolo non possono essere interpretate nel senso di imporre alla Norvegia l'obbligo di riconoscere ai nazionali italiani, non aventi la nazionalità norvegese, le agevolazioni fiscali eccezionali che ai sensi della Sez. 22 della legge fiscale norvegese sono accordate ai nazionali norvegesi ed alle persone fisiche discendenti da genitori aventi la nazionalità norvegese;

     i) che, in relazione al par. 1 dell'articolo 26, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui il contribuente può far ricorso per il suo caso alla procedura amichevole solamente se abbia preventivamente instaurato la procedura contenziosa nazionale laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;

     j) che, in relazione all'articolo 30, par. 2, le disposizioni di cui all'articolo 19, par. 1 b) ii) della presente Convenzione, per quel che concerne il personale impiegato presso l'Ambasciata di uno degli Stati contraenti all'epoca della firma della Convenzione, avranno effetto per la prima volta a decorrere dall'anno solare che inizia il 1° gennaio 1986.