§ 95.6.74 – L. 18 ottobre 1984, n. 762.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia ed Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.6 doppie imposizioni
Data:18/10/1984
Numero:762


Sommario
Articolo 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra Italia ed Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in [...]
Articolo 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della convenzione [...]
Art. 1.  Soggetti.
Art. 2.  Imposte considerate.
Art. 3.  Definizioni generali.
Art. 4.  Domicilio fiscale.
Art. 5.  Stabile organizzazione.
Art. 6.  Redditi immobiliari.
Art. 7.  Utili delle imprese.
Art. 8.  Navigazione marittima ed aerea.
Art. 9.  Imprese associate.
Art. 10.  Dividendi.
Art. 11.  Interessi.
Art. 12.  Canoni.
Art. 13.  Utili di capitale.
Art. 14.  Professioni indipendenti.
Art. 15.  Lavoro subordinato.
Art. 16.  Compensi e gettoni di presenza.
Art. 17.  Artisti e sportivi.
Art. 18.  Pensioni.
Art. 19.  Funzioni pubbliche.
Art. 20.  Professori, insegnanti e studenti.
Art. 21.  Altri redditi.
Art. 22.  Patrimonio.
Art. 23.      1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo
Art. 24.  Non-discriminazione.
Art. 25.  Procedura amichevole.
Art. 26.  Scambio di informazioni.
Art. 27.  Funzionari diplomatici e consolari.
Art. 28.  Rimborsi.
Art. 29.  Entrata in vigore.
Art. 30.  Denuncia.


§ 95.6.74 – L. 18 ottobre 1984, n. 762.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia ed Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981.

(G.U. 12 novembre 1984, n. 311, S.O.).

 

     Articolo 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra Italia ed Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981.

 

          Articolo 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della convenzione stessa.

 

 

Convenzione tra la Repubblica italiana

e la Repubblica austriaca per evitare le doppie imposizioni

e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

 

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

 

          Art. 1. Soggetti.

     La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

 

          Art. 2. Imposte considerate.

     1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

     2. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

     a) per quanto concerne l'Italia:

     1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

     2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

     3) l'imposta locale sui redditi;

     ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");

     b) per quanto concerne l'Austria:

     1) l'imposta sul reddito (die Einkommensteuer);

     2) l'imposta sulle società (die Körperschaftsteuer);

     3) l'imposta sugli amministratori (die Aufsichtsratsabgabe);

     4) l'imposta sul patrimonio (die Vermögensteuer);

     5) l'imposta sui beni non soggetti alle imposte di successione (die Abgabe von Vermögen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind);

     6) l'imposta sulle imprese commerciali e industriali, ivi inclusa l'imposta applicata sull'ammontare dei salari (die Gewerbesteuer einrschliesslich der Lohnsummensteuer);

     7) l'imposta sui terreni (die Grundsteuer);

     8) l'imposta sulle imprese agricole e forestali (die Abgabe von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben);

     9) i contributi a carico delle imprese agricole e forestali a favore del Fondo per la perequazione degli oneri familiari (die Beiträge von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen);

     10) l'imposta sul valore dei terreni edificabili (die Abgabe von Bodenwert bei unbebauten Grundstcken);

     (qui di seguito indicate quali "imposta austriaca").

     3. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

 

Capitolo II

DEFINIZIONI

 

          Art. 3. Definizioni generali.

     1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

     a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o l'Austria;

     b) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

     c) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;

     d) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

     e) il termine "nazionali" designa:

     1) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

     2) le persone giuridiche, società di persone ed altre associazioni di persone costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

     f) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

     g) l'espressione "autorità competente" designa:

     1) in Italia: il Ministero delle finanze;

     2) in Austria: il Ministro federale delle finanze.

     2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

 

          Art. 4. Domicilio fiscale.

     1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato.

     2. Quando, in base alle disposizioni del par. 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

     a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

     b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

     c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

     d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo.

     3. Quando, in base alle disposizioni del par. 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

 

          Art. 5. Stabile organizzazione.

     1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

     2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

     a) una sede di direzione;

     b) una succursale;

     c) un ufficio;

     d) una officina;

     e) un laboratorio;

     f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

     g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

     3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

     a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

     b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

     c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

     d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

     e) una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

     4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al par. 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

     5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

     6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

 

Capitolo III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

 

          Art. 6. Redditi immobiliari.

     1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui i detti beni sono situati.

     2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

     3. Le disposizioni del par. 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

     4. Le disposizioni dei parr. 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

 

          Art. 7. Utili delle imprese.

     1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

     2. Fatte salve le disposizioni del par. 3, quando una impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

     3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese direttamente connesse con l'attività esercitata dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

     4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del par. 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

     5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

     6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

     7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

     8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai redditi percepiti:

     a) dai soci di una "stille Gesellschaft" costituita ai sensi della legislazione austriaca;

     b) dai soci di una associazione in partecipazione costituita ai sensi della legislazione italiana.

 

          Art. 8. Navigazione marittima ed aerea.

     1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     2. Se la sede della direzione effettiva della impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

     3. Le disposizioni del par. 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

 

          Art. 9. Imprese associate.

     Allorchè

     a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

     b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

     e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

 

          Art. 10. Dividendi.

     1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi, residente dell'altro Stato contraente, ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

     3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

     4. Le disposizioni dei parr. 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

 

          Art. 11. Interessi.

     1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

     3. Nonostante le disposizioni del par. 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

     a) il debitore degli interessi è detto Stato contraente o un suo ente locale; o

     b) gli interessi sono pagati all'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o

     c) gli interessi sono pagati ad altri enti (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra gli Stati contraenti.

     4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

     5. Le disposizioni dei parr. 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, uno suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

     7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 12. Canoni.

     1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, qualora detto residente sia il beneficiario effettivo dei canoni.

     2. Tuttavia, i canoni pagati da una società residente di uno degli Stati contraenti ad una persona residente dell'altro Stato contraente che possiede più del 50 per cento del capitale sociale della società erogante possono essere tassati nel primo Stato; l'imposta così applicata non può, tuttavia, eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

     3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche (inclusi i canoni relativi a pellicole o registrazioni per trasmissioni televisive), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

     4. Le disposizioni del par. 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di un stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 13. Utili di capitale.

     1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al par. 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

     2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

     Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili di cui al par. 3 dell'articolo 22 sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui i beni in questione sono imponibili in virtù di detto articolo.

     3. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai parr. 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

 

          Art. 14. Professioni indipendenti.

     1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dell'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

     2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

 

          Art. 15. Lavoro subordinato.

     1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

     2. Nonostante le disposizioni del par. 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

     a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e

     b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

     c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

     3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     4. Allorchè una persona fisica residente di uno Stato contraente nei pressi della frontiera svolge un'attività dipendente nell'altro Stato contraente, sempre nei pressi della frontiera, ed attraversa abitualmente la frontiera stessa per recarsi al lavoro, essa è imponibile per il reddito che ritrae da tale attività soltanto nello Stato di cui è residente.

 

          Art. 16. Compensi e gettoni di presenza.

     Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

          Art. 17. Artisti e sportivi.

     1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

     2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

 

          Art. 18. Pensioni.

     Fatte salve le disposizioni del par. 3 dell'articolo 19 le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

 

          Art. 19. Funzioni pubbliche.

     1.

     a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da uno suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che:

     i) abbia la nazionalità di detto Stato; o

     ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

     2. Il par. 1 si applica anche alle remunerazioni ricevute dai membri del personale:

     a) delle Delegazioni Commerciali austriache in Italia; e

     b) delle agenzie o rappresentanze in Austria delle Ferrovie dello Stato italiane (FF.SS.), dell'Amministrazione dei Servizi postali o telegrafici (PP.TT.), dell'Ente italiano per il Turismo (ENIT) e della Delegazione Commerciale italiana (ICE).

     3.

     a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il pensionato sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

     4. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

 

          Art. 20. Professori, insegnanti e studenti.

     1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.

     2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, sono esenti da imposta in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.

 

          Art. 21. Altri redditi.

     1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti dalla presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

     2. Le disposizioni del par. 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

 

Capitolo IV

TASSAZIONE DEL PATRIMONIO

 

          Art. 22. Patrimonio.

     1. Il patrimonio costituito da beni immobili, secondo la definizione di cui al par. 2 dell'articolo 6, è imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.

     2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, è imponibile nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

     3. Le navi e gli aeromobili utilizzati in traffico internazionale, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

 

Capitolo V

METODO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

 

          Art. 23.

     1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

     2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Repubblica austriaca, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificato nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Austria, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.

     3.

     a) Se un residente dell'Austria ritrae redditi che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Austria dedurrà dall'imposta prelevata sui redditi di detta persona un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. La somma dedotta non potrà tuttavia eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima della deduzione, corrispondente al reddito imponibile in Italia.

     b) Se un residente dell'Austria possiede cespiti patrimoniali che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Austria esenterà da imposta detti cespiti patrimoniali ma potrà, per calcolare l'ammontare dell'imposta sul restante patrimonio di detta persona, applicare la stessa aliquota di imposta che sarebbe stata applicabile qualora detti cespiti patrimoniali non fossero stati esentati.

 

Capitolo VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

          Art. 24. Non-discriminazione.

     1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

     2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile o ai loro carichi di famiglia.

     3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 del par. 7 dell'articolo 11 o del par. 5 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, come se fossero stati pagati ad un residente del detto primo Stato.Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, come se fossero stati contratti nei confronti di un residente del detto primo Stato.

     4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

     5. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.

 

          Art. 25. Procedura amichevole.

     1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.

     2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

     3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

     4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

 

          Art. 26. Scambio di informazioni.

     1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

     2. Le disposizioni del par. 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

     a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o/a quelle dell'altro Stato contraente;

     b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

     c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

 

          Art. 27. Funzionari diplomatici e consolari.

     Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

 

          Art. 28. Rimborsi.

     1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

     2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

     3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

     4. Le associazioni di persone, costituite ai sensi della legislazione di uno Stato contraente ed ivi aventi la loro sede, possono chiedere all'altro Stato di beneficiare delle riduzioni di imposta previste dagli articoli 10, 11 e 12 della presente Convenzione, a condizione che almeno tre quarti degli utili dell'associazione siano attribuiti a persone residenti del detto primo Stato.Ai fini del presente paragrafo, il termine "associazioni di persone" designa:

     a) per quanto concerne l'Italia:

     la società semplice, la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice ed ogni altra associazione di persone assoggettata al medesimo regime fiscale dalla legislazione italiana;

     b) per quanto concerne l'Austria:

     l'"offene Handelsgesellschaft", la "Kommanditgesellschaft" e la "Gesellschaft nach burgerlichem Recht" od ogni altra associazione di persone assoggettata al medesimo regime fiscale dalla legislazione austriaca.

 

Capitolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 29. Entrata in vigore.

     1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.

     2. La presente Convenzione entrerà in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

     a) in Italia:

     con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974;

     b) in Austria:

     alle imposte prelevate per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974.

     3. Le domande di rimborso o di accreditamenti d'imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione stessa o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta.

 

          Art. 30. Denuncia.

     La presente Convenzione avrà durata indefinita, ma ciascuno Stato contraente potrà notificarne la cessazione all'altro Stato contraente, per iscritto, per via diplomatica, entro il 30 giugno di ciascun anno solare che inizia successivamente allo scadere di un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore.In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

     a) in Italia

     con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;

     b) in Austria

     alle imposte prelevate per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.

 

 

Protocollo aggiuntivo

alla Convenzione tra la Repubblica italiana

e la Repubblica austriaca per evitare le doppie imposizioni

e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

 

     All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

     Resta inteso:

     a) che, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, se un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, la Convenzione si applicherà anche a tale imposta;

     b) che l'imposta austriaca sul patrimonio prelevata in conformità alla Convenzione sarà portata in deduzione dall'imposta sul patrimonio, eventualmente istituita in Italia, con le modalità stabilite al par. 2 dell'articolo 23;

     c) che, con riferimento al par. 1, dell'articolo 25, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va in ogni caso preventivamente instaurata, se legalmente possibile, laddove la controversia concerne una imposizione non conforme alla presente Convenzione;

     d) che la disposizione di cui al par. 3 dell'articolo 28 non impedisce alle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione;

     e) che, nonostante le disposizioni del par. 2 dell'articolo 29, le disposizioni dell'articolo 8 e quelle del par. 3 dell'articolo 22 saranno applicabili con riferimento, rispettivamente, ai redditi realizzati ed al patrimonio mobiliare posseduto dalle imprese di navigazione marittima ed aerea di ciascuno degli Stati contraenti nei periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1964.

     Fatto a Vienna il 29 giugno 1981 in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.