§ 95.6.93 – L. 30 dicembre 1989, n. 445.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica per evitare le doppie [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.6 doppie imposizioni
Data:30/12/1989
Numero:445


Sommario
Articolo 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ellenica per evitare [...]
Articolo 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 30 della [...]
Articolo 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Art. 1.  Soggetti.
Art. 2.  Imposte considerate.
Art. 3.  Definizioni generali.
Art. 4.  Residente.
Art. 5.  Stabile organizzazione.
Art. 6.  Redditi immobiliari.
Art. 7.  Utili delle imprese.
Art. 8.  Navigazione marittima ed aerea.
Art. 9.  Imprese associate.
Art. 10.  Dividendi.
Art. 11.  Interessi.
Art. 12.  Canoni.
Art. 13.  Utili di capitale.
Art. 14.  Professioni indipendenti.
Art. 15.  Lavoro subordinato.
Art. 16.  Compensi e gettoni di presenza.
Art. 17.  Artisti e sportivi.
Art. 18.  Pensioni.
Art. 19.  Funzioni pubbliche.
Art. 20.  Professori ed insegnanti.
Art. 21.  Studenti.
Art. 22.  Altri redditi.
Art. 23.  Patrimonio.
Art. 24.  Metodo per evitare la doppia imposizione.
Art. 25.  Non discriminazione.
Art. 26.  Procedura amichevole.
Art. 27.  Scambio di informazioni.
Art. 28.  Agenti diplomatici e funzionari consolari.
Art. 29.  Rimborsi.
Art. 30.  Entrata in vigore.
Art. 31.  Denuncia.


§ 95.6.93 – L. 30 dicembre 1989, n. 445.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata ad Atene il 3 settembre 1987.

(G.U. 22 gennaio 1990, n. 17, S.O.).

 

     Articolo 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata ad Atene il 3 settembre 1987.

 

          Articolo 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 30 della Convenzione medesima.

 

          Articolo 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Convenzione tra il Governo della Repubblica greca

e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni

in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali

 

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

 

          Art. 1. Soggetti.

     La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

 

          Art. 2. Imposte considerate.

     1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo Ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento.

     2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

     3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

     a) per quanto concerne la Grecia:

     1) l'imposta sul reddito e sul patrimonio delle persone fisiche;

     2) l'imposta sul reddito e sul patrimonio delle persone giuridiche;

     3) il contributo a favore delle agenzie per la fornitura dell'acqua e per il drenaggio calcolato sul reddito lordo dei fabbricati;

     ancorchè riscossi mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta greca");

     b) per quanto concerne l'Italia:

     1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

     2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

     ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

     4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

 

Capitolo II

DEFINIZIONI

 

          Art. 3. Definizioni generali.

     1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

     a) il termine "Grecia" designa la Repubblica greca e comprende le zone adiacenti al mare territoriale della Grecia le quali in conformità del diritto internazionale consuetudinario e della legislazione greca concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali possono essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti della Grecia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e delle risorse naturali;

     b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia le quali, in conformità del diritto internazionale consuetudinario e della legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le risorse naturali;

     c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Grecia o l'Italia;

     d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

     e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi Ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

     f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

     g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione dei casi in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate in uno degli Stati contraenti;

     h) il termine "nazionali" designa:

     1) le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente;

     2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

     i) l'espressione "autorità competente" designa:

     1) per quanto concerne la Grecia, il Ministero delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;

     2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.

     2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte alle quali la Convenzione si applica, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

 

          Art. 4. Residente.

     1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato.

     2. Quando, in base alle disposizioni del par. 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

     a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

     b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

     c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

     d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

     3. Quando, in base alle disposizioni del par. 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede centrale della sua direzione effettiva.

 

          Art. 5. Stabile organizzazione.

     1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

     2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

     a) una sede di direzione;

     b) una succursale;

     c) un ufficio;

     d) un'officina;

     e) un laboratorio;

     f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

     g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i nove mesi.

     3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

     a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

     b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

     c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

     d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

     e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

     4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al par. 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

     5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

     6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

 

Capitolo III

IMPOSIZIONE DEL REDDITO

 

          Art. 6. Redditi immobiliari.

     1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono altresì considerati "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

     3. Le disposizioni del par. 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

     4. Le disposizioni dei par. 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

 

          Art. 7. Utili delle imprese.

     1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

     2. Fatte salve le disposizioni del par. 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

     3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

     4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del par. 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

     5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

     6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

     7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

 

          Art. 8. Navigazione marittima ed aerea.

     1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di una nave sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui la nave è registrata.

     2. Fatte salve le disposizioni del par. 1, i redditi che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio in traffico internazionale di una nave sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

     3. I redditi che un'impresa di trasporto aereo di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     4. Le disposizioni del par. 3 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune "pool", ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

 

          Art. 9. Imprese associate.

     Allorchè

     a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

     b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

     e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a cause di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

 

          Art. 10. Dividendi.

     1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

     Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

     Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

     3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o da diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui è residente la società distributrice.

     4. Le disposizioni dei par. 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti dalla società, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

 

          Art. 11. Interessi.

     1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

     3. Nonostante le disposizioni del par. 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:

     a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo Ente locale; o

     b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo Ente locale o ad un Ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o

     c) gli interessi sono pagati ad altri Enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

     4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

     5. Le disposizioni dei par. da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

     7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 12. Canoni.

     1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, i canoni di cui al par. 4, b) del presente articolo possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

     3. Nonostante le disposizioni dei par. 1 e 2 i canoni di cui al par. 4, a) del presente articolo provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente è l'effettivo beneficiario dei canoni.

     4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa:

     a) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, o le pellicole e registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche;

     b) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un brevetto, di un marchio di fabbrica, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, o per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

     5. Le disposizioni dei parr. 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

     7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 13. Utili di capitale.

     1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, di cui all'art. 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti immobili sono situati.

     2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

     3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonchè dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui gli utili di tali navi o aeromobili sono imponibili in conformità delle disposizioni dell'art. 8 della presente Convenzione.

     4. Gli utili derivanti dall'alienazione di altro bene diverso da quelli menzionati ai par. 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

 

          Art. 14. Professioni indipendenti.

     1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professionale o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui attribuibili a detta base fissa.

     2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

 

          Art. 15. Lavoro subordinato.

     1. Salve le disposizioni degli artt. 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Nonostante le disposizioni del par. 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

     a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassino in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

     b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

     c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

     3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di un aeromobile in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui gli utili derivanti dall'utilizzazione di tale nave od aeromobile sono imponibili in conformità delle disposizioni dell'art. 8 della presente Convenzione.

 

          Art. 16. Compensi e gettoni di presenza.

     Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

          Art. 17. Artisti e sportivi.

     1. Nonostante le disposizioni degli artt. 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonchè di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli artt. 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate.

 

          Art. 18. Pensioni.

     Fatte salve le disposizioni del par. 2 dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

 

          Art. 19. Funzioni pubbliche.

     1.

     a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo Ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona sia un residente di detto Stato che:

     I) abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità del primo Stato, o

     II) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

     2.

     a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente sono imponibili soltanto in questo Stato.

     b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

     3. Le disposizioni degli artt. 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

 

          Art. 20. Professori ed insegnanti.

     Un professore od un insegnante, il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche per un periodo di tempo non superiore a due anni, presso un'università, collegio, scuola od altro istituto legalmente riconosciuto e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve per tale insegnamento o ricerca.

 

          Art. 21. Studenti.

     Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

 

          Art. 22. Altri redditi.

     1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non siano stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.

     2. Le disposizioni del par. 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti nel par. 2 dell'art. 6, qualora il beneficiario di detto reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

 

Capitolo IV

IMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

 

          Art. 23. Patrimonio.

     1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all'art. 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.

     2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.

     3. Il patrimonio costituito da navi od aeromobili utilizzati in traffico internazionale, come pure da beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui gli utili derivanti da tale navi od aeromobili sono imponibili in conformità alle disposizioni dell'art. 8 della presente Convenzione.

     4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

 

Capitolo V

 

          Art. 24. Metodo per evitare la doppia imposizione.

     1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

     2. Per quanto concerne l'Italia:

     se un residente dell' Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Grecia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art. 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

     In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Grecia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

     Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.

     3. Per quanto concerne la Grecia:

     se un residente della Grecia riceve redditi o possiede un patrimonio che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Grecia deve accordare:

     a) una deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia;

     b) una deduzione dall'imposta sul patrimonio di tale residente di ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia. In entrambi i casi, tuttavia, tale deduzione non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolate prima che venga concessa la deduzione, attribuibile ai redditi od al patrimonio imponibile in Italia, a seconda dei casi.

 

Capitolo VI

DISPOSIZIONI SPECIALI

 

          Art. 25. Non discriminazione.

     1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'art. 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

     2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

     Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

     3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 9, del par. 7 dell'art. 11 o del par. 7 dell'art. 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

     Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

     4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

     5. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, nonostante le disposizioni dell'art. 2, alle imposte di qualsiasi natura o denominazione.

 

          Art. 26. Procedura amichevole.

     1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del par. 1 dell'art. 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

     2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

     3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

     4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che gli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad un commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

 

          Art. 27. Scambio di informazioni.

     1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonchè' per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'art. 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato, e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

     2. Le disposizioni del par. 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

     a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

     b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

     c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

 

          Art. 28. Agenti diplomatici e funzionari consolari.

     Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

 

          Art. 29. Rimborsi.

     1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

     2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

     3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'art. 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

 

Capitolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 30. Entrata in vigore.

     1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a ................ non appena possibile.

     2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

     a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1° gennaio 1984;

     b) con riferimento alle altre imposte, alle imposte prelevabili per i periodi di imposta che iniziano il o successivamente al 15 gennaio 1984.

     3. Le domande di rimborso o di accreditamento cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta.

     4. La vigente "Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Regno di Grecia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte del reddito", firmata ad Atene il 19 marzo 1965, sarà abrogata e cesserà di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

     5. Nel caso in cui le disposizioni della Convenzione del 1965 prevedano maggiori benefici fiscali rispetto alla presente Convenzione, dette disposizioni continueranno ad essere applicate per il primo periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente Convenzione.

 

          Art. 31. Denuncia.

     La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare e dopo un periodo di cinque anni dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore.

     In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

     a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;

     b) con riferimento alle altre imposte, alle imposte prelevabili per i periodi d'imposta che iniziano il o successivamente al 15 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.

 

 

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione

tra il Governo della Repubblica greca e il Governo della Repubblica italiana

per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

e sul patrimonio, e per prevenire le evasioni fiscali

 

     All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica greca e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della detta Convenzione.

     Resta inteso che:

     a) con riferimento alle disposizione dell'art. 2, se un'imposta sul patrimonio dovesse in futuro essere istituita in Italia, la Convenzione si applicherà anche a tale imposta;

     b) con riferimento al par. 2 dell'art. 5 un'installazione o struttura utilizzata per la ricerca di risorse naturali sarà considerata come una "stabile organizzazione" soltanto se la sua durata oltrepassa i sei mesi;

     c) con riferimento al par. 3 dell'art. 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;

     d) con riferimento all'art. 8, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae utili dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale non sarà assoggettata ad alcuna imposta locale sul reddito applicata nell'altro Stato contraente;

     e) nonostante le disposizioni del par. 2 dell'art. 10, i dividendi pagati da una società residente della Grecia ad un residente dell'Italia possono essere tassati in Grecia in conformità della legislazione greca e se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario l'imposta così applicata non può eccedere il 35% dell'ammontare lordo dei dividendi fintanto che gli utili di una società residente della Grecia restano imponibili soltanto a carico degli azionisti;

     f) l'imposta greca sul patrimonio prelevata in conformità della Convenzione sarà portata in deduzione dall'imposta sul patrimonio, eventualmente istituita in un secondo tempo in Italia, con le modalità stabilite al par. 2 dell'art. 24;

     g) con riferimento al par. 1 dell'art. 26, l'espressione "indipendente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;

     h) le disposizioni del par. 3 dell'art. 29 non impediscono alle competenti autorità degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione;

     i) le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi:

     1) per quanto concerne l'Italia, alle Ferrovie italiane dello Stato (F.S.), all'Amministrazione delle Poste e telecomunicazioni (PP.TT.), all'istituto italiano per il commercio estero (I.C.E.), all'Ente Italiano per il turismo (E.N.I.T.) ed alla Banca d'Italia;

     2) per quanto concerne la Grecia, all'Organizzazione greca per le ferrovie (OSE), all'Ufficio greco della Poste (ELTA), all'Organizzazione greca per il Turismo nazionale (EOT), all'Organizzazione per la promozione del Commercio estero (OPE) ed alla Banca di Grecia;

     sono regolate dalle disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, di conseguenza, dai par. 1 e 2 dell'art. 19 della Convenzione.